I poteri
di vigilanza della Consob, provvedimenti sanzionatori,
regime del
controllo giurisdizionale
Il controllo giurisdizionale
sulle sanzioni della Consob è uno dei problemi più dibattuti
dalla giurisprudenza e dalla dottrina di settore. Il Legislatore
non ha dato prova di chiarezza e coerenza, regolando questa
materia con un susseguirsi, anche a breve distanza, di più provvedimenti
legislativi, anche di segno marcatamente opposto fra loro.
Il tema maggiormente dibattuto
è quello del riparto di giurisdizione, non essendosi ancora
affermata una soluzione pacificamente riconosciuta su quale
sia il giudice legittimato a sindacare le sanzioni amministrative
della Consob. A testimonianza dell’incertezza in materia, valga
un esame dei dati statistici circa i ricorsi contro le sanzioni
proposte dalla Consob, che denota come le impugnazioni vengano
spesso proposte contemporaneamente dinanzi alle Corti d’Appello
(o i Tribunali, nei casi previsti) e presso il Tribunale amministrativo
del Lazio, per tutelarsi contro eventuali pronunce di difetto
di giurisdizione.
Una panoramica della tutela
giurisdizionale nei confronti dei provvedimenti delle Authorities nel recente passato, tuttavia,
mostra come la materia versasse in uno stato di confusione persino
maggiore, dal momento che ogni legge istitutiva prevedeva diversi
meccanismi di tutela. E così, avverso gli atti della Banca d’Italia
si ricorreva al giudice amministrativo (mentre per le sanzioni
da essa proposte, ma formalmente irrogate dal Ministero dell’
Economia e delle Finanze, la competenza spettava al giudice
ordinario, cioè alla Corte d’Appello di Roma, in unico grado).
L’Autorità Antitrust
vedeva invece sindacare i propri provvedimenti dal giudice amministrativo
in sede di giurisdizione esclusiva, restando però escluse le
azioni di risarcimento danni, proponibili dinanzi alla Corte
d’Appello competente per territorio. Per l’Autorità per l’energia
elettrica ed il gas, così come per l’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni, era disposta, dalle rispettive leggi istitutive,
la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Caso
a parte costituiva l’Autorità garante per la protezione dei
dati personali, sui cui atti aveva competenza il giudice ordinario
(tranne che per le questioni in tema d’accesso a documenti amministrativi
riguardanti dati “sensibili”, ex art. 25, legge sul procedimento
amministrativo e diritto d’accesso). Per i provvedimenti dell’Istituto
Statale di Vigilanza sulle Assicurazioni Private il controllo
giurisdizionale avveniva, a seguito del normale criterio di
riparto, ad opera del giudice amministrativo se essi incidevano
su interessi legittimi, del giudice ordinario quando venivano
in rilievo dei diritti soggettivi; lo stesso valeva per gli
atti della Consob.
Dal 1996, il c.d. “decreto
Eurosim” prevedeva per gli atti amministrativi della Consob,
la giurisdizione del giudice amministrativo, disponendo specificatamente
per i ricorsi avverso i provvedimenti sanzionatori, la possibilità
di proporre reclamo, in unico grado, presso la Corte d’Appello
di Roma. Con l’entrata in vigore del TUF, la disciplina dei
ricorsi giurisdizionali avverso le sanzioni della Commissione
viene compiutamente rivisitata dai commi 4, 5, 6 e 7, dell’art.
195 TUF.
Contro il provvedimento
sanzionatorio possono ricorrere tutti gli interessati, cioè
i soggetti in concreto incisi dalla sanzione. Al riguardo deve
notarsi come la Pubblica Amministrazione, mossa da un interesse
ad avere come controparte un soggetto di sicura solvibilità,
pur infliggendo la sanzione alle singole persone fisiche, ne
ingiunge solitamente il pagamento alle società di appartenenza,
che provvederanno in seguito ad esercitare il diritto di rivalsa.
Per quanto riguarda il foro
competente, il comma 4, stabilisce che l’“opposizione” deve
essere presentata alla Corte d’Appello del luogo dove la società
o l’ente cui appartiene l’autore della violazione ha la sua
sede, o, nel caso non sia possibile applicare questo criterio,
nel luogo in cui la violazione è stata commessa. Le controparti
cui notificare l’opposizione sono individuate nel Ministero
del Tesoro (attualmente Ministero dell’Economia e Finanze),
e nell’Autorità che ha proposto l’applicazione della sanzione.
La notificazione deve essere effettuata entro trenta giorni
dalla comunicazione del provvedimento sanzionatorio, per poi
provvedere al deposito dell’opposizione nella cancelleria della
Corte d’Appello competente entro i successivi trenta giorni.
Il comma 5 prevede l’immediata
esecutività del provvedimento, nonostante la presentazione dell’opposizione.
Tuttavia, sulla scorta del modello dell’art. 22, legge n. 689/1981
concernente i ricorsi avverso sanzioni amministrative, è fatta
salva la possibilità, per la Corte d’Appello, di sospendere
la sanzione con decreto motivato, in presenza di “gravi motivi”.
Si tratta di un classico rimedio cautelare conservativo, volto
cioè ad evitare che, nelle more del giudizio di opposizione,
si modifichi negativamente la posizione dell’istante. I requisiti
per la concessione della sospensione dell’esecuzione sono il
fumus boni juris ed il periculum in mora: essendo richiesto al
giudice l’accertamento di “gravi motivi”, per accogliere la
domanda cautelare non basterà rilevare un eventuale vizio inficiante
il provvedimento sanzionatorio, ma si dovrà comparare l’illegittimo
pregiudizio cui potrebbe andare incontro il ricorrente con quello
astrattamente patibile dalle amministrazioni resistenti.
Il controllo giurisdizionale
si conclude, secondo il dettato del comma 7, con un decreto
motivato, adottato dopo una trattazione in camera di consiglio,
sentito il pubblico ministero. Il provvedimento è ovviamente
inappellabile, essendo ammessa soltanto la possibilità di esperire
il ricorso straordinario per Cassazione, assicurato dal comma
7 dell’art. 111 Cost. contro ogni provvedimento giurisdizionale,
in caso di violazione di legge, a prescindere dal nomen
juris, purchè abbiano un contenuto sostanziale assimilabile
a quello di una sentenza.
Il 31 marzo 1998, poco più
di un mese dopo l’entrata in vigore del TUF, il Legislatore
ha, di fatto, riscritto la disciplina del riparto di giurisdizione
in materia di sanzioni amministrative della Consob, tramite
l’art. 33 del D.Lgs. 80/1998. La norma, infatti, ha devoluto
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “tutte
le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi
quelli afferenti al credito, alla vigilanza sulle assicurazioni,
al mercato mobiliare”. La scelta è stata adottata per consentire
all’autorità giudiziaria amministrativa un sindacato più completo
rispetto al semplice giudizio di legittimità e relativo potere
d’annullamento, secondo la logica di semplificazione del “blocco
di materie” piuttosto che della “situazione giuridica soggettiva”.
E’ evidente, in relazione alla nostra analisi, il problema di
coordinamento con la disciplina dettata dall’art. 195 TUF, e
cioè la previsione della Corte d’Appello in unico grado, quale
giudice competente a conoscere delle opposizioni ai decreti
ministeriali sanzionatori, adottati su proposta della Consob.
La dottrina si è sforzata
di risolvere l’antinomia applicando diversi principi giuridici,
e pervenendo a soluzioni opposte. Ove si scelga di applicare
il principio della successione cronologica (lex
posterior derogat priori), si perverrà al risultato di devolvere
al giudice amministrativo non solo le questioni in tema d’impugnazione
ex art. 195 TUF, ma
tutte quelle riguardanti il mercato mobiliare, stante l’ampia
disposizione dell’art. 33, D.Lgs. n. 80/98. Il Legislatore infatti,
affermando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
“in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli afferenti
al credito, alla vigilanza sulle assicurazioni, al mercato mobiliare”,
sembra voler limitare l’ambito di competenza del giudice all’attività
di vigilanza, solo in materia di assicurazioni, dovendosi intendere
invece illimitata in materia di pubblici servizi in ambito di
mercato mobiliare. Tuttavia la difficoltà di individuare esattamente
quali attività dovessero essere considerate “servizio pubblico”
in questo settore, avrebbe comportato il rischio che il giudice
amministrativo sconfinasse in ambiti esclusivamente privatistici,
e come tali ancora sottoposti alla giurisdizione dell’autorità
giudiziaria ordinaria.
Per ovviare a questo inconveniente
si potrebbe scegliere di risolvere l’antinomia tramite il principio
di specialità (lex specialis
derogat generali): considerando quindi la natura settoriale
delle disposizioni del TUF, giungere ad affermare una loro prevalenza
sul successivo D.Lgs. 80/1998, relativo alla giurisdizione amministrativa.
A cercare di far chiarezza
in materia, è intervenuta la citata legge 21 luglio 2000, n.
205, che, al suo art. 7 contiene una nuova formulazione dell’art.
33 D.Lgs. 80/1998. Il nuovo testo reca: “sono devolute alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le
controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli
afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e
sul mercato mobiliare”. L’anteposizione del termine “vigilanza”
sta ad indicare che la devoluzione alla giurisdizione esclusive
del giudice amministrativo riguarda solamente le controversie
in materia di attività di vigilanza, e non l’intero mercato
mobiliare come risultava dall’ambiguo testo previgente. Più
precisamente, l’art. 7 non parla di vigilanza tout court, ma di servizi pubblici “afferenti alla vigilanza”, lasciando
intendere che esista anche una funzione di vigilanza non riconducibile
ad un pubblico servizio e, come tale, normalmente sindacabile
dal giudice ordinario. Per quanto riguarda l’analisi in esame,
sembra possibile affermare che l’attività di vigilanza sui mercati
mobiliari esercitata dalla Consob, cioè da un ente pubblico,
nel perseguimento di un interesse pubblico, possa essere qualificata
“pubblico servizio”. Per poter affermare con sicurezza la giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo sulle opposizioni alle
sanzioni della Consob, si deve ora tentare di stabilire, in
mancanza di una più precisa indicazione dell’art. 7 della legge
205/2000, se l’attività sanzionatoria possa essere effettivamente
considerata parte della più amplia funzione di vigilanza della
Consob. Considerando infatti il potere sanzionatorio della Consob
come un’attribuzione distinta ed esterna all’attività di vigilanza,
si risolverebbe l’antinomia fra l’art. 195 TUF e il successivo
art. 33 D.Lgs. 80/1998 (così come modificato dall’art. 7 legge
205/2000), ribadendo la giurisdizione del giudice amministrativo
in sede esclusiva, per quanto riguarda le controversie legate
all’attività di vigilanza della Consob, e continuando a devolvere
alle Corti d’Appello (ex art. 195, comma 4, TUF) in unico grado,
i giudizi di impugnazione avverso le sanzioni amministrative
pecuniarie irrogate dal Ministro dell’Economia su proposta della
Consob.
La tesi della distinzione
fra attività di vigilanza ed attività sanzionatoria non ha incontrato
i favori unanimi della dottrina, che ha rilevato una collisione
di intenti fra la volontà del Legislatore di ricorrere, nella
regolamentazione della giurisdizione alla tecnica del “blocco
di materie”, e l’artificiosa separazione di due attività delle
quali l’una appare come il naturale (anche se eventuale) sbocco
dell’altra. In particolare si è sostenuto che non solo l’attività
sanzionatoria, ma tutte le potestà delle Authorities,
anche se logicamente distinte, sono interconnesse a anche quando
i provvedimenti sembrano esplicazione di funzioni differenti,
in realtà costituiscono sempre manifestazione della stessa funzione
di regulation.
La giurisprudenza, pur con
alcune voci contrarie, si è dimostrata anch’essa poco propensa
ad accettare la tesi per cui rimarrebbero affidate al sindacato
del giudice ordinario le controversie in materia di sanzioni
amministrative pecuniarie delle Authorities in questione. Con una risalente
sentenza in tema di sanzioni irrogate dall’Autorità garante
della concorrenza e del mercato, le Sezioni Unite della Cassazione
hanno affermato la giurisdizione esclusiva, a norma degli artt.
31 e 33, legge 10 ottobre 1990, n. 287, del giudice amministrativo
per i ricorsi contro le sanzioni comminate dall’Antitrust,
risolvendo così il problema di coordinamento con la legge 24
novembre 1981, n. 689, che prevede generalmente la devoluzione
dei giudizi di impugnazione delle ordinanze-ingiunzione di pagamento,
al giudice ordinario. Tale soluzione, sulla cui scia si sono
assestate anche altre Magistrature superiori, offre un valido
ausilio interpretativo a favore di una lettura che prospetti
l’abrogazione dell’art. 195 TUF, almeno per la parte confliggente
con la nuova disciplina dettata dall’art. 33, D.Lgs. 80/1998
e dagli artt. 4 e 7, legge 205/2000. Alla stessa tesi ha ritenuto
di aderire la Corte d’Appello di Napoli, chiamata a decidere
su un’opposizione ad una sanzione amministrativa pecuniaria,
ex art. 195 TUF.
I giudici, pur evidenziando
la singolarità del ritorno del Legislatore sulla stessa materia
a distanza di poco più di un mese, hanno riconosciuto che l’art.
33 D.Lgs. 80/1998, modificato dall’art. 7, legge 205/2000, si
inserisce nella successione temporale delle leggi secondo il
generale principio dello jus superveniens, a nulla valendo invocare il principio di specialità,
dal momento che la legge 205/2000 è una legge generale di riforma
della giustizia amministrativa, ed ha stabilito un nuovo riparto
di giurisdizione “per blocchi” in determinate materie. La Corte
d’Appello ha quindi dichiarato il proprio difetto di giurisdizione,
a favore del giudice amministrativo, riconoscendo implicitamente
che l’attività sanzionatoria deve essere ricondotta nell’alveo
della funzione di vigilanza della Consob.
Più espliciti sono stati
i giudici del TAR Lazio che, investiti dell’impugnazione avverso
sanzioni amministrative comminate ex art. 144 TUB, hanno affermato
che il momento sanzionatorio deve essere considerato parte dell’attività
di vigilanza, un potere che con questa “si integra e forma sistema
munendo la vigilanza di effettività”.
D’altra parte, un supporto
legislativo a favore dell’inclusione dell’attività sanzionatoria
in quella di vigilanza, ci perviene dall’analisi dell’art. 6,
legge 5 marzo 2001, n. 57, in tema di ricorsi avverso provvedimenti
sanzionatori. La disposizione stabilisce che nei confronti delle
sanzioni in materia di assicurazioni private e attività connesse,
la giurisdizione è del giudice amministrativo, che provvederà
“a norma degli articoli 33 comma 1 e
45 comma 18 del decreto legislativo n. 80/1998”. Sembrerebbe
strano che il Legislatore abbia voluto includere nell’ambito
dell’attività di vigilanza solo le sanzioni emanate nel settore
assicurativo, e non anche in quello del credito e del mercato
mobiliare. Se a ciò si aggiungono i rilievi già svolti sulla
forte strumentalità del potere sanzionatorio a quello di controllo
dei mercati mobiliari, si avranno elementi sufficienti ad affermare
che, essendo l’attività sanzionatoria integrata nella funzione
di vigilanza, i ricorsi contro le sanzioni adottate dalla Consob,
ricadono pienamente nell’ambito della nuova disciplina di cui
agli artt. 33, D.Lgs. 80/1998, 4 e 7, legge 205/2000, e dunque
sono attribuiti al sindacato del giudice amministrativo in sede
di giurisdizione esclusiva.
A dirimere la questione
è intervenuta, nel giugno 2004, la sentenza
della Cassazione n. 9731, con la quale si è giunti ad
una soluzione opposta a quella abbracciata dalla dottrina e
dai giudici di merito. I magistrati di legittimità, investiti
della questione a seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione
ad opera dei giudici della Corte d’Appello di Napoli, hanno,
infatti, riconosciuto che spetta al giudice ordinario la cognizione
delle controversie circa le opposizioni contro le sanzioni irrogate
dal ministero dell’Economia su proposta della Consob.
La Cassazione ha dunque
ritenuto che la previsione dell’art. 33, D.Lgs. 80/1998, così
come modificata dalla l. 205/2000, non abbia modificato l’originaria
competenza diffusa delle Corti d’Appello, prevista dall’art.
195 del D.Lgs. n. 58/1998, e ciò in virtù della specialità delle
disposizioni del TUF.
La ratio della sentenza è da ricercarsi nella asserita non assimilabilità
della attività sanzionatoria e di quella di vigilanza, dal momento
che nella prima sarebbe esclusa la possibilità di valutazioni
discrezionali, e nella seconda una predeterminata sequenza causa/effetto.
La sentenza della Suprema
Corte appare comunque idonea ad inaugurare un trend di pronunce uniformi in materia, dal momento che si inserisce
nella scia legislativa inaugurata dal D.Lgs.
n. 5/2003, che aveva ribadito la competenza del giudice
ordinario in ordine ai provvedimenti sanzionatori adottati in
materia bancaria, creditizia e di intermediazione finanziaria.