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LA VIGILANZA BANCARIA DOPO MAASTRICHT
Anna Noto, Dottoressa in Giurisprudenza
Con l'introduzione della moneta unica la conduzione
della politica monetaria è stata trasferita al Sistema europeo
di banche centrali, costituito dagli istituti di emissione di
tutti i paesi partecipanti e dalla Banca centrale europea (1)
. Il Trattato che istituisce la Comunità europea, come emendato
a Maastricht, descrive a grandi linee i profili organizzativi
interni del nuovo Sistema. Su questi aspetti si è concentrato
il lavoro di preparazione successivo al Trattato svolto nell'ambito
dell'Istituto monetario europeo. Alle banche centrali nazionali
viene affidata la realizzazione in ogni paese della politica monetaria
decisa a livello comunitario. Rimangono di competenza delle banche
centrali dei paesi partecipanti tutte le funzioni loro affidate
dalle legislazioni nazionali: l'esperienza delle crisi sistemiche
che hanno interessato mercati esteri ha rafforzato la convinzione
che la vigilanza bancaria integri la politica monetaria nel determinare
condizioni di stabilità sui mercati finanziari e creditizi. Anche
per la Banca d'Italia, in conformità con quanto previsto dallo
Statuto del SEBC, la partecipazione al Sistema non ha inciso sullo
svolgimento degli altri compiti che il legislatore nazionale le
assegna, primo tra tutti quello di vigilanza bancaria. Negli ultimi
anni vi è stato in Italia l'impegno, sia da parte del legislatore,
sia da parte delle autorità monetarie, di rinforzare quelli che
erano i punti deboli del nostro sistema finanziario. Sono state,
quindi, recepite le direttive comunitarie in materia bancaria
e dei servizi di investimento, è stato emanato il Testo Unico
in materia bancaria e creditizia ed è aumentata l'operatività
dell'industria finanziaria italiana. Tutto questo ha permesso
all'Italia di partecipare con minor difficoltà al processo di
integrazione economica europea, mantenendo, in particolare, le
funzioni di vigilanza bancaria e creditizia, di supervisione dei
mercati, di tutela della concorrenza sul mercato del credito e,
congiuntamente con la BCE, di sorveglianza sui sistemi di pagamento
. In quest'ultimo caso, infatti, è bene ricordare che, mentre
l'attività di vigilanza è da tempo un compito istituzionale assegnato
alle banche centrali, il controllo dei sistemi di pagamento ha
assunto recentemente un rilievo autonomo. Di conseguenza, il potere
per la Banca d'Italia di emanare disposizioni in tale materia
è subordinato al potere regolatorio della BCE, dovendo l'attività
della Banca centrale nazionale essere sempre armonizzata con il
quadro del Sistema Europeo di Banche Centrali. Ciò che è interessante
approfondire è, quindi, l'analisi del coordinamento delle politiche
messe in atto dalle Banche Centrali nazionali e dalla Banca Centrale
Europea e, ancor di più, della questione riguardante il nesso
esistente tra il tema della BCE e quello della vigilanza bancaria.
Pur non esistendo, infatti, un vincolo di necessità logica -ne
è dimostrazione la circostanza che non tutti i paesi comunitari
attribuiscono funzioni di vigilanza alla Banca Centrale- tale
questione ha più volte interferito con il processo di creazione
della BCE (2) . Testimonianza di tale influenza
viene data dai due principali documenti redatti in merito al processo
di unificazione monetaria: il rapporto della Commissione Delors
sull'UME e il rapporto del gruppo "Louis" istituito sotto l'egida
della Fondazione Spinelli. Al momento della redazione di tali
rapporti, infatti, si verificarono accesi dibattiti in relazione
alla possibilità di prevedere un trasferimento delle funzioni
di vigilanza bancaria dalle autorità nazionali alla BCE. Tali
discussioni non sono, però, arrivate ad un definitivo punto d'incontro
(3) . L'art. 25.1, capo V dello Statuto
SEBC/BCE, intitolato "vigilanza prudenziale", prevede la facoltà
della BCE di fornire pareri alla Commissione e alle competenti
autorità degli Stati membri, nonché la facoltà di consultare la
BCE "sul campo di applicazione e d'attuazione della legislazione
comunitaria relativa agli enti creditizi e concernente la stabilità
del sistema finanziario". L'attività consultiva della BCE, esercitata
tramite pareri, vuole essere finalizzata al raggiungimento di
una maggiore uniformità nel recepimento delle direttive comunitarie,
constatato che la normativa bancaria nazionale spesso accentua
le discordanze anziché avvicinare le discipline. Ma sappiamo che,
ex art. 34.2 Statuto, i pareri della Bce non sono vincolanti,
dunque è evidente la poca efficacia dell'attività consultiva della
BCE in materia di vigilanza. Ancora, l'art. 3.3 dello Statuto
del SEBC prevede, conformemente all'art. 105 del Trattato, che
"il SEBC contribuisce ad una buona conduzione delle politiche
perseguite dalle competenti autorità per quanto riguarda la vigilanza
prudenziale degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario",
ma dubbi interpretativi sono stati sollevati sulla reale portata
del termine "conduzione" e ciò anche in relazione ad altre disposizioni
dello Statuto, in particolare gli articoli 14 e 20. Dall'analisi
dell'art. 105 del Trattato consegue, infatti, che la vigilanza
sugli enti creditizi non è attribuita al SEBC, spettando a quest'ultimo
il compito di dare semplicemente un apporto al buon svolgimento
dell'attività in questione (4) . La vaghezza
dell'espressione contenuta nella disposizione sopra richiamata,
infatti, -contribuzione alla buona conduzione delle politiche
perseguite dalle competenti autorità nazionali- determina non
poche difficoltà interpretative e non risolve il problema relativo
alla negazione o all'assunzione da parte della BCE della funzione
di vigilanza. In effetti, Trattato e Statuto BCE lasciano aperta
la possibilità di un intervento, grazie alla cd. clausola abilitante
(enabling clause), che consente di attribuire ulteriori poteri
alla BCE (5) in merito alle politiche che
riguardano la vigilanza prudenziale. In questo modo il ruolo della
BCE si amplierebbe rispetto a quella meramente consulenziale,
giungendo ad includere responsabilità per lo svolgimento concreto
della funzione di vigilanza e non solo nei confronti del comparto
bancario. Questo sarebbe quindi un cambiamento estremamente significativo,
ma ben difficile da prefigurarsi allo stato attuale, dato che
richiede, per essere approvato, l'unanimità del Consiglio. In
particolare, la previsione di una possibile attribuzione alla
BCE di compiti specifici in materia di vigilanza prudenziale si
è inevitabilmente scontrata con la realtà di alcuni Stati membri
-come ad esempio, l'Italia- in cui l'attività di vigilanza viene
svolta dalla Banca Centrale. La possibilità da parte del Consiglio
Direttivo di stabilire la compatibilità del compito di vigilanza
della Banca d'Italia con l'adempimento delle funzioni e degli
obiettivi del SEBC ha, infatti, rischiato di essere interpretata
come estensiva dei poteri di vigilanza alla BCE, derivandone di
conseguenza la considerazione che l'Unione Monetaria Europea ha
interessato non solo la politica monetaria ma anche la attività
di vigilanza, in ottemperanza ad un vero e proprio processo di
centralizzazione. Da una più attenta lettura di tali disposizioni,
in realtà, si evince come l'attività svolta dal SEBC sia un'attività
di coordinamento, che non può essere letta in chiave di obbligatorietà
o vincolatività, di conseguenza anche laddove si ipotizzassero
forme di coinvolgimento della BCE nella vigilanza, queste sarebbero
pur sempre limitate e determinate solo dall'esigenza di raccordare
le problematiche relative alla politica monetaria con quelle della
politica di vigilanza. Del resto, lo Statuto BCE, pur richiedendo
gli opportuni adattamenti degli Statuti delle Banche Centrali
Nazionali, al fine di evitare eventuali discordanze con il Trattato
o con lo stesso Statuto BCE /SEBC, ha, in realtà, consentito il
mantenimento in vita delle peculiarità nazionali (6)
. Ciò vuol dire che il legislatore comunitario ha voluto valorizzare
i rapporti di complementarità tra l'azione di politica monetaria
-che rimane concentrata nelle mani della Banca Centrale Europea
in ottemperanza alla logica del processo di unificazione monetaria-
e i compiti che le banche centrali nazionali esercitano con finalità
diverse, quali, appunto, l'attività di controllo. Tale interpretazione,
che si fonda sul collegamento tra gli artt. 3.3 e 25.1 dello Statuto
e che esclude l'attribuzione diretta di una funzione di vigilanza,
è collegata alla tematica relativa al modello ispiratore della
struttura della Banca Centrale Europea, cioè il sistema bancario
tedesco (7) . Con l'avvento del SEBC sembrerebbe
perpetuarsi l'assetto giuridico dei rapporti tra autorità monetaria
e autorità di vigilanza bancaria (8) , se
si fa riferimento all'art. 105 Trattato CE, all'indipendenza del
SEBC/BCE da organi governativi nazionali e comunitari, alla politica
di cambio, al divieto di finanziamento del debito pubblico. L'attività
svolta dal SEBC in relazione alla vigilanza potrebbe, quindi,
essere paragonata a quella svolta dalla Bundesbank a favore dell'autorità
federale che si occupa della vigilanza degli enti creditizi in
Germania (9), assolvendo, quindi, ad una
funzione di assistenza nei confronti delle autorità responsabili
della vigilanza prudenziale. Al pari del modello tedesco, la garanzia
dei poteri di attribuzione delle banche centrali nazionali, in
materia di vigilanza, può quindi essere fornita del regime di
separatezza tra l'attività di vigilanza bancaria e quella di politica
monetaria adottata dal sistema monetario tedesco. È interessante
notare che l'art. 105.5 del Trattato non si applica ai paesi membri
con deroga, vale a dire i Paesi outs, nonché Danimarca e Regno
Unito in virtù del loro status speciale, in relazione alla clausola
opting out. Questa esclusione contribuisce a configurare il contributo
della BCE alla funzione di vigilanza come collegamento con i compiti
di base del SEBC. Di contro, l'art. 25.1 dello Statuto si applicherà
a tutti gli Stati membri dell'UE, indipendentemente dal fatto
che aderiscano all'UME. La ratio, in questo caso, sembra ricondursi
al fatto che il compito consulenziale della BCE è da intendersi
sulla legislazione comunitaria in materia di vigilanza, che riguarda
tutti i Paesi (10) . Gli "ulteriori metodi
operativi di controllo monetario" che il Consiglio direttivo può
decidere di utilizzare, devono essere, quindi, interpretati sempre
in chiave di coordinamento delle politiche di vigilanza, senza
per questo arrivare a parlare di sottrazione di competenza (11)
. Del resto, lo stesso principio del home country control, cui
si ispira il nuovo sistema monetario europeo, determina un ostacolo
a qualsiasi interpretazione estensiva dei poteri di vigilanza
della Banca Centrale Europea. C'è da segnalare la posizione di
chi ritiene riduttivo il suddetto orientamento interpretativo
dell'art. 3.3 dello Statuto, che sminuirebbe il ruolo del Sistema
quale organismo di supporto delle politiche di vigilanza (12)
e ritaglierebbe al SEBC un ruolo non dissimile da quello assegnato
dal Trattato CE all'IME. "L'art. 3.3 consente di distinguere tra
un ruolo applicativo ("le politiche di vigilanza vengono perseguite
dalle competenti autorità") ed un ruolo di contribuzione, ovvero
di coordinamento, che favorisca la buona conduzione delle politiche
di vigilanza prudenziale. Questa distinzione nell'ambito delle
forme di intervento costituisce la base per un'interpretazione
dell'art. 3.3 che assicuri al SEBC/BCE una maggiore incisività
sull'attività di vigilanza prudenziale. Ciò appare in linea con
l'orientamento espresso da alcuni contributi dottrinali che, nell'analisi
della normativa del Trattato CE e dello Statuto SEBC/BCE, condividono
l'attribuzione di un maggior ruolo al SEBC per quanto attiene
la vigilanza bancaria, donde l'abbandono del modello Bundesbank"
(13) . È importante ricordare che un'autorevole
membro del Consiglio della BCE, Tommaso Padoa-Schioppa, ha dichiarato,
parlando a Bruxelles ad un incontro organizzato dall'European
policy center, che "la vigilanza sul sistema bancario non è affidata
alla BCE e non lo sarà. Il trattato prevede alcune norme in materia,
ma non lavoriamo per attivarle e non credo lo faremo. in alcuni
Paesi la vigilanza sul sistema bancario è affidata alla banca
centrale, in altri ad agenzie indipendenti. É difficile asserire
che un modello è buono e l'altro no". (14)
L'opportunità di attribuire alla Banca centrale europea funzioni
di vigilanza, al fine di favorire il coordinamento tra la politica
monetaria e quella di vigilanza è legata anche alla problematica
inerente il suo possibile ruolo di prestatore di ultima istanza
(15) . Quella degli interventi in caso di
crisi, infatti, costituisce un'ulteriore area della vigilanza,
ancora da definire. In particolare, con il credito di ultima istanza
si definisce la politica di intervento volta a stabilizzare la
liquidità del sistema, al fine di evitare che variazioni improvvise
di liquidità interferiscano con l'azione di politica monetaria,
causando così perturbazioni sul mercato monetario. Oltre a questa
categoria di interventi, esistono, poi, quelli volti ad evitare
che situazioni di illiquidità di singole banche possano determinare
una situazione di contagio e quindi di rischio sistemico. Da ciò
appare chiaro come esistano delle strette interconnessioni tra
il ruolo di prestatore di ultima istanza e la politica monetaria
da un lato, e la funzione di vigilanza, dall'altro. Con l'Unione
Monetaria Europea tale figura acquisisce ulteriore importanza,
poiché abbiamo un solo mercato monetario e sistemi di pagamento
integrati. Le banche centrali dovranno, quindi, affrontare maggiori
difficoltà, essendosi superati i confini nazionali. Inoltre, nel
nuovo contesto monetario, la crisi di una singola istituzione
bancaria potrà facilmente coinvolgere gli altri enti creditizi
e ciò potrebbe causare delle difficoltà nella individuazione della
autorità competente a decidere l'intervento di finanziamento.
Occorre, quindi, chiarire a chi competerà questo ruolo nel nuovo
mercato monetario. Leggendo lo Statuto SEBC, infatti, si può riscontrare
come non siano stati sufficientemente chiariti i contorni di tale
funzione (vedi artt. 18.1 e 18.2). Malgrado ciò si può ritenere
che tale compito potrà facilmente essere svolto dalla BCE, poiché
è collegato agli obiettivi di definizione e attuazione della politica
monetaria e di promozione del regolare funzionamento dei sistemi
di pagamento. La BCE sarebbe, infatti, in grado di evitare operazioni
di finanziamento fatte in assenza dei presupposti che assicurino
il mantenimento della credibilità della politica monetaria e la
stabilità finanziaria. Dovrebbe, quindi, essere riconosciuta come
il soggetto cui attribuire il potere di identificare le condizioni
generali relative alle operazioni di finanziamento, nonché, la
risoluzione dei casi in cui risulta essere difficile individuare
l'autorità responsabile del finanziamento (16)
. Secondo alcuni autori, il problema relativo all'individuazione
dell'organo che deve intervenire è in realtà di natura politica
(17) . Secondo altri autori, la vaghezza
delle disposizioni del Trattato può essere stata determinata dalla
delicatezza del ruolo stesso, pur non significando questo che
non si possa implicitamente attribuire tale funzione alla BCE.
Certo è che questo dipenderà molto da come si svilupperà il mercato
monetario (18) . In ultima analisi, va detto
che, pur costituendo la stabilità dei prezzi l'obiettivo principale
perseguito dall'Unione Monetaria Europea, ciò non toglie che la
responsabilità, in tema di vigilanza, sia di competenza delle
banche centrali nazionali, fermo rimanendo la logica di coordinamento
delle due politiche -come appunto avviene per le operazioni di
finanziamento di ultima istanza- laddove sia ritenuto necessario.
Note
1Cfr. FAZIO, La Banca d'Italia e il Sistema europeo
di banche centrali, la convergenza legale, Roma, 12-2-98, p. 5.
2 Cfr. CARBONETTI, Banca Centrale Europea e vigilanza
bancaria, CEDIB, Studi di diritto e legislazione bancaria, 1993:
tale tema risente in qualche modo dell'impostazione data dalla dottrina
italiana negli anni '60 e '70, quando veniva enfatizzato il collegamento
tra il fenomeno monetario e quello creditizio come fondamento dell'attribuzione
alla Banca d'Italia delle funzioni di vigilanza bancaria. Tale impostazione
appare oggi datata, in quanto ispirata ad una interpretazione interventistica
della legge bancaria.
3 In particolare, il Rapporto Delors prevedeva, tra
i principi posti alla base del SEBC, quello in base al quale il sistema
parteciperebbe al coordinamento delle politiche di vigilanza sulle
attività bancarie attuate dall'autorità nazionali. Non si riscontra,
quindi, una funzione di vigilanza effettuata direttamente dalla BCE,
ma una funzione di coordinamento delle politiche di vigilanza. Al
tempo stesso, però, venne prevista la creazione di un comitato consultivo,
con la funzione di tenere riunioni periodiche su materie di interesse
comune, sempre nel campo delle politiche di vigilanza bancaria. In
realtà, dall'analisi del Rapporto Delors, si evince come la problematica
delle vigilanze bancarie venga affrontata solo fugacemente: il Rapporto
accenna solo superficialmente al problema in questione e di questo
si è risentito molto in sede di interpretazione delle norme dello
Statuto del SEBC. Il rapporto del gruppo Louis ha evidenziato una
propria posizione dopo una discussione assai ampia. Al problema di
fondo, relativo al possibile trasferimento delle funzioni di vigilanza
bancaria delle banche nazionali alla BCE, è stato risposto come fosse
preferibile attribuire alla BCE funzioni di coordinamento e di regolamentazione.
In tale Rapporto si affermava che la BCE avrebbe dovuto curare l'esecuzione
coordinata della regolamentazione comunitaria in materia creditizia
venendo, di conseguenza, investita di un potere regolamentare subordinato
alla legislazione comunitaria. Avere, però, una regolamentazione tecnica
subordinata alla disciplina comunitaria del credito, ma sovraordinata
alla funzione amministrativa di vigilanza affidata alle autorità nazionali,
avrebbe significato modificare l'attuale sistema delle fonti in materia
bancaria. Basandosi, infatti, il sistema sul meccanismo delle norme
nazionali di attuazione non si potrebbe lasciare alcuno spazio ad
un intervento di regolamentazione di un organo comunitario come la
BCE. Cfr. CURTI GIALDINO, Il Trattato di Maastricht sull'unione
europea, Istituto Poligrafico Zecca dello Stato, Roma, 1993 p.
127.
4 Cfr. IME, Rapporto annuale 1996, Frankfurt
am Main 1997, dove si precisa che nella terza fase dell'Unione Monetaria
Europea la vigilanza prudenziale resterà di competenza delle autorità
nazionali e il relativo assetto fissato a livello UE non subirà variazioni;
v. anche CIOCCA, in Memoria sull'attuazione del Trattato di Maastricht
da parte delle banche centrali, Roma, 4 Giugno 97, dove si ricorda
che il compito di cui all'art. 3.3 dello Statuto non costituisce uno
dei compiti fondamentali del Sistema.
5 L'art. 105.6 del Trattato, richiamato dall'art.
25.5 dello Statuto, dispone, infatti, che "la BCE può svolgere compiti
specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale
degli enti creditizi e delle altre istituzioni finanziarie, eccettuate
le imprese di assicurazione".
6 Cfr. CAPRIGLIONE, "UME e riforme del sistema
banca centrale: l'Ufficio Italiano Cambi tra passato e avvenire",
in Banca Borsa e Titoli di Credito, 1997, p. 684, dove si afferma
come sia evidente, a livello comunitario, l'intenzione di preservare
ogni forma di attività che, senza porsi in contrasto col SEBC, individui
un elemento integratore delle singole realtà nazionali.
7 DELL'ATTI, La vigilanza creditizia in Italia
dopo Maastricht: adozione del modello tedesco o rivisitazione dell'attuale
rapporto autoritativo di vertice?, in Banca borse e titoli di
credito, 1997, parte I, pag. 769: "Ciò non appare convincente anche
per il differente contenuto normativo delle disposizioni normative
poste a fondamento di siffatta contribuzione. La prima diversità riguarda
l'oggetto: per l'art. 25.1 Statuto, l'oggetto consiste nell'attività
consultiva in merito all'applicazione ed "attuazione della legislazione
comunitaria relativa alla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi
e concernente la stabilità del sistema finanziario", laddove l'art.
3.3 prevede un compito di contribuzione riferito alle politiche di
vigilanza. Pertanto, quest'ultimo risulta essere di contenuto più
ampio rispetto al precedente art. 25.1. Sotto altro profilo, il soggetto
delle attività è differente nei due articoli: all'art. 3.3 è il SEBC,
all'art. 25.1 è la BCE, che costituisce solo una parte del SEBC."
8 Ibidem. La dottrina tedesca ritiene, infatti, che
il modello Bundesbank sia stato ispiratore delle norme relative al
SEBC. In particolare, HERZ, in riferimento al regolare assolvimento
dei compiti monetari della BCE considera condizioni essenziali l'indipendenza
della BCE e la mancata attribuzione di compiti di vigilanza bancaria,
vedi Geld Und Waehrungspolitik in der Europaeische Waehrungsunion,
Ordo, Stuttgart 1997, pag. 595 ss.
9 La Bundesaufsichtsamt fuer das Kreditwesen.
10 Cfr. GUALANDRI, Unione monetaria europea: temi
di vigilanza, in "Banche e banchieri", n°2, 1997, pag. 137.
11 Al SEBC sono, infatti, attribuiti compiti di coordinamento
e di consultazione che con gradazione diversa nei differenti campi
mirano all'integrazione. Per il loro espletamento il SEBC potrà giovarsi
delle informazioni statistiche disponibili presso le competenti autorità
nazionali o direttamente presso gli operatori; cfr. CIAMPI, Funzioni
ed aspetti istituzionali del Central Banking, da Studi in memoria
di Franco Piga, volume 2, 1992, pag. 1218.
12 Cfr. GOODHART, The Central Bank and the Financial
System, 1995, pp. 306 ss.
13 DELL'ATTI, cit., pag. 770.
14 Cfr. Padoa-Schioppa: la vigilanza non spetterà
a Francoforte, ne "Il Sole 24 Ore" del 26 novembre 1999.
15 Cfr. GOODHART, cit., p. 325, dove si pone il problema
relativo alla possibilità di soluzioni alternative all'erogazione
da parte del SEBC del finanziamento di ultima istanza.
16 Cfr. FINOCCHIARO-CONTESSA, La Banca d'Italia
e i problemi del governo della moneta, Roma 1994, dove si afferma
che nella valutazione del credito di ultima istanza sia implicita
un'attività di controllo sugli enti creditizi che costituisce uno
dei nessi tra azione monetaria e quella di vigilanza, pp. 284-286.
17 Le banche centrali nazionali, infatti, non hanno
sempre tenuto dei comportamenti uniformi in passato; di fronte ad
un largo utilizzo della funzione di prestatore di ultima istanza da
parte della Bank of England, abbiamo avuto, infatti, una Bundesbank
non altrettanto generosa, privilegiando il perseguimento degli obiettivi
di politica monetaria. Cfr. FOLKERTS LANDAU e GARBER, 1994, "What
role for the Ecb in Europe's financial markets?, in A. Steinherr (editor),
30 years of European Monetary Integration from the Werner Plan to
Emu, Longman England..
18 Cfr. PAPADIA, "Comments to Peter M. Garber
Central Bank Policy and the Monetary Market", Association for
the Monetary union of Europe Conference European Monetary Policy,
Frankfurt, 1995.
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