EFFETTI DELLE NUOVE TECNOLOGIE SUI DIRITTI SOCIALI NELLA POLITICA DELL'UNIONE EUROPEA. BREVI NOTE SULLE CONCLUSIONI DEL VERTICE DI LISBONA.

Rosanna Fattibene, avvocato.

 

1. La portata delle trasformazioni socioecomiche, culturali e politiche in atto, originate dallo sviluppo delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione (da ora: TIC), è tale da segnare il passaggio da un tipo di organizzazione sociale ad un'altra: dall'informazione della società a quella società dell'informazione che -essa stessa "gigantesco giacimento informativo" (Rodotà)- nella conoscenza trova giustificazione e legittimazione. Quando il sapere si modifica in maniera così radicale da incidere sulle stesse funzioni cognitive di percezione, immaginazione, ragionamento, sui poteri pubblici ricade il compito di promuovere un'opera di modernizzazione culturale che garantisca ai cittadini parità di accesso alle nuove dimensioni sociali ed un'equa distribuzione del relativo potenziale di prosperità.

Anche l'Unione europea è dunque chiamata a definire principî, obiettivi e mezzi di azione in ordine all'impatto culturale comportato dalla rivoluzione tecnologica. Preoccupata per la deriva dei fondamenti culturali europei, che pur potrebbe conseguire a questa trasformazione -la cui potenzialità e rapidità di espansione non conosce precedenti-, essa si propone primariamente di rafforzare il modello sociale europeo investendo nelle risorse umane. Significativa è l'attività compiuta in tal senso dalla Commissione europea, che ha trovato compiuta maturazione nel Piano d'azione eEurope 2002 (sottoposto all'attenzione della sessione straordinaria del Consiglio europeo, tenutasi a Lisbona il 23-24 marzo 2000, e successivamente approvato dal Consiglio europeo di Santa Maria da Feira, svoltosi il 19-20 giugno 2000). L'iniziativa -che costringe gli Stati membri alla realizzazione, a scadenze brevi e predefinite, di precisi obiettivi- si dipana lungo due direttrici: cura di capacità ed attitudini necessarie a padroneggiare le TIC, al fine di cogliere le opportunità lavorative da queste rese disponibili, e individuazione e sostegno a forme telematiche d'intervento del cittadino nella vita politica del Paese, a supporto della dimensione partecipativa della democrazia. eEurope ruota, in particolare, intorno allo sviluppo della comunicazione interattiva, al punto da consentire di configurare un vero e proprio "diritto ad Internet", similmente al diritto ai mezzi elementari di sussistenza.

Il tema è di rilievo in quanto le situazioni interessate dalle trasformazioni prodotte dalle TIC ruotano, per la maggior parte, intorno a valori tutelati (tradizionalmente od in guisa incrementale) dalla nostra Carta fondamentale, profilandone, al tempo stesso, estrinsecazioni del tutto inedite, che ora conferiscono al cittadino il ruolo di soggetto attivo di una diversa dinamica socio-istituzionale -che lo vede, con una pervasività ed una immediatezza mai prima d'ora possibili, partecipe del governo della cosa pubblica e, per questa via, anche controllore dello stesso-; ora si svolgono lungo l'arco dei diritti sociali, suggerendone nuovi profili di lettura.

Le particolari valenze creative e comunicative della Rete delle reti -sensibilmente potenziate dal World Wide Web- ben si prestano, difatti, sia a delineare "aspetti socioistituzionali" (Costanzo), che siano àmbito di esercizio per rilevanti libertà, a godimento individuale o collettivo (ulteriori rispetto alla diffusione del pensiero ed alla comunicazione interpersonale); sia, ad ampliare l'azione di controllo dei governati sui governanti, assicurando una maggiore trasparenza dell'azione pubblica, nonché una più puntuale informazione ed una più efficace educazione civica e politica del cittadino, sia, infine, a sostenere profondi mutamenti nei tradizionali sistemi d'istruzione, di formazione e di ricerca, orientando l'apprendimento -attraverso l'interconnessione tra i medesimi in tempo reale- verso una condizione del sapere costantemente in flusso. Quest'ultimo aspetto esamineremo nel seguito del presente contributo.

2. La globalizzazione dei mercati e la progressiva dematerializzazione dell'economia -conseguenti alla particolare rapidità dell'evoluzione tecnologica nella società dell'informazione- comportano che una quota crescente di scambi economici sia riferibile alla commercializzazione di una vasta gamma di esperienze culturali, anziché a beni e servizî prodotti industrialmente. Ne consegue una profonda incidenza sui tradizionali connotati del mercato del lavoro, nel quale può collocarsi in maniera soddisfacente solamente chi sappia padroneggiare l'uso di tecnologie digitali e reti di comunicazione interattiva, nonché gestire un sapere-flusso che lo renda titolare di competenze variabili, da arricchire e rinnovare senza soluzione di sforzi e di esperienze, in un continuum tra i tempi ed i luoghi della formazione e quelli dell'esperienza professionale e sociale. Il divenire dei sistemi educativi e formativi non può dunque prescindere dalla rapidità di rinnovamento dei saperi e delle pratiche e la cultura, disancorata da certezze acquisite, si pone come polo intorno al quale gravitano mercati, soggetti, istituzioni.

Anche l'Ue si è pertanto interrogata sulla svolta epocale determinata da un'economia basata sulla conoscenza: nel corso della sessione straordinaria del Consiglio europeo di Lisbona ha dunque vigorosamente affermato la necessità di affrontare i cambiamenti in modo coerente con i propri valori e concetti di società. Tra le soluzioni prospettate -con riguardo, in particolare, all'obiettivo primario dell'occupazione- preme qui evidenziare la creazione delle infrastrutture del sapere e la modernizzazione dei sistemi d'istruzione e di formazione, secondo moduli che vedono in posizione centrale la connessione ad Internet ed abbattono la tradizionale separazione tra gli spazi materiali deputati alla conoscenza e quelli dello svolgimento dell'attività lavorativa. Il Consiglio europeo invita a tal fine gli Stati membri -conformemente alle rispettive norme costituzionali-, nonché il Consiglio e la Commissione, ad avviare, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le iniziative necessarie.

Questa tranche significativa della politica sociale comunitaria presenta, dunque, risvolti innovativi tali da orientare la lettura della formulazione che fondamentali diritti sociali trovano nella nostra Carta costituzionale.

Ne viene interessato, in primis, il diritto al lavoro (art. 4 Cost.), nella molteplicità di significati ad esso attribuiti dal vivace dibattito dottrinario e dalla feconda giurisprudenza costituzionale. E' andata così configurandosi una duplice pretesa: una positiva -che ne fa propriamente un diritto sociale- a che il legislatore e gli altri pubblici poteri attivino forme d'intervento in campo economico vòlte a massimizzare l'occupazione; ed una negativa -tipica, dunque, di un caratteristico diritto di libertà-, che, a tutela della libertà di scelta di un'attività lavorativa o di una professione, fa sorgere in capo ai pubblici poteri l'obbligo negativo di astensione da interferenze nella sfera di autonomia riconosciuta all'individuo. Purtuttavia, anche in ordine a quest'ultima categoria di diritti, si rinviene la necessità di un intervento giurdico-istituzionale che corregga con misure di sostegno le disparità di doti naturali e di fortuna che discriminano la possibilità di esercizio effettivo delle libertà formalmente garantite a tutti. La concezione sottesa allo Stato sociale, infatti -determinando la trasformazione delle libertà negative nel concetto positivo di aequa libertas- pone diritti di libertà e diritti sociali in un rapporto d'integrazione "che li lega inseparabilmente in una concezione strumentale della giustizia" (Mengoni).

Ricondotto l'assunto al prototipo storico dei diritti sociali, è dunque possibile affermare che, quando il diritto al lavoro viene declinato quale diritto di libertà, sui pubblici poteri ricade anche l'obbligo (in addizione a quello di astensione da ogni interferenza) di tenere un comportamento positivo, vòlto a realizzare elementi che concorrano <> (Mengoni). Sono individuabili, allora, servizi pubblici (erogatori di prestazioni di carattere non direttamente economico), quali, ad esempio, quelli di formazione, di orientamento professionale e di avviamento al lavoro, l'istituzione dei quali si presta a soddisfare la configurazione bifronte del diritto in parola, appannando, al tempo stesso, una lettura di questa materia che ancora risenta, invece, della sua tradizionale sistemazione nettamente dicotomica.

L'indefettibilità di un intervento pubblico così caratterizzato appare fortemente rimarcata nei risvolti che la politica sociale dell'Ue va assumendo, alla luce, in particolare, delle linee direttrici dei futuri sviluppi tratteggiate negli esiti del vertice di Lisbona.

Da un lato, difatti, la stessa politica di promozione della piena occupazione viene fissando il suo nuovo fuoco nell'attenzione rivolta più alla qualificazione dell'offerta di lavoro (nel particolare orientamento tecnologico dell'istruzione/formazione e nei criterî del suo aggiornamento), che agli incentivi alla domanda. Un'inversione dei meccanismi di politica economica, dunque, che possa ricondurre a ragione il paradosso delle occasioni lavorative germinate in numero crescente dall'utilizzo delle nuove tecnologie, ma vieppiù disattese, a causa dell'inadeguata qualificazione dei lavoratori dei Paesi europei; e che possa, al contempo, migliorare le prospettive di occupazione delle categorie maggiormente esposte alla disoccupazione. Dall'altro lato, il diritto al lavoro quale libertà di scelta -intesa nel suo verso passivo di libertà di accesso al lavoro e quindi esclusione di tutti i vincoli o gli ostacoli ad esso- richiede nondimeno il possesso dello stesso patrimonio di competenze, la cui mancanza vanificherebbe altrimenti quella libertà, rendendo di fatto inaccessibile la più parte delle nuove tipologie lavorative.

Va infatti mutando la natura degli ostacoli che possono frapporsi ad un libero accesso al lavoro: non più, o non più unicamente "irragionevoli limitazioni o barriere all'ingresso nel settore di lavoro prescelto", come vincoli che "introducano logiche o privilegi di tipo corporativistico" (Baldassarre) -limiti esterni, dunque-; bensì gli stessi caratteri che la società dell'informazione impone ai profili lavorativi, che si rivelano pericolosi impedimenti di natura intrinseca. Una risposta efficace a tale mutamento implica che lo spettro degli interventi pubblici si amplî fino ad investire tutte le situazioni di tipo oggettivo identificabili con le condizioni che rendono effettivo il soddisfacimento di questo fondamentale bisogno.

L'impegno pubblico nei settori dell'istruzione e della formazione professionale, diretto a consentire l'acquisizione di conoscenze e competenze nel campo delle nuove tecnologie, da gestire senza soluzione di continuità tra l'area dell'apprendimento e quella dell'attività, sostanzia dunque quelle prestazioni di carattere non economico idonee a dare pienezza di contenuti al diritto al lavoro, tanto nel suo profilo di diritto sociale che in quello di diritto di libertà. I già menzionati servizi pubblici (e cioè, si ripete, di formazione, di orientamento professionale e di avviamento al lavoro) rappresentano, allora, soltanto una delle possibili tipologie d'intervento: la necessità di un più elevato livello di qualificazione professionale interseca le politiche dell'occupazione, della formazione professionale e dello sviluppo culturale -connettendo così funzionalmente i diritti sociali rispettivamente interessati-, com'è evidente nel Piano d'azione per la società dell'informazione elaborato dal governo italiano.

E' in particolare nell'immediatezza del legame tra il diritto all'istruzione e quello al lavoro che si ravvisa l'ulteriore aspetto innovativo che la politica sociale dei Paesi dell'Unione assume nelle indicazioni del summit di Lisbona.

Nel nostro ordine costituzionale il diritto all'istruzione è diritto sociale, affermato nel suo duplice ordine, di fornire istruzione (art. 33 Cost.) e di riceverla (art. 34 Cost.). La funzione di sviluppare e favorire la libertà di scelta dell'individuo -che è immanente al concetto stesso di istruzione e di cultura- importa la necessità di delimitarne variamente i confini. Dalle indicazioni di Lisbona è ragionevole far discendere un particolare orientamento dei suddetti limiti.

Premesso che l'accesso alle situazioni sociali e lavorative è preliminare rispetto alla possibilità di operare una libera scelta riguardo ad esse, l'istruzione deve innanzitutto agevolare quell'accesso, sviluppando nel discente potenzialità che gli consentano di rispondere alle mutate richieste culturali della società. Ciò attraverso percorsi di conoscenza personalizzati e diversificati, svolti nelle forme dell'apprendimento cooperativo, in cui il ruolo dell'insegnante si fa "provocazione all'apprendimento e al pensiero" (Lévy). Si configura, così, un limite alla libertà d'insegnamento, per lo più riconducibile al rapporto scuola-docente e consistente nella determinazione dei programmi e delle metodologie, di cui è competente il gestore della scuola. Vi si correla la necessità di un'opportuna specializzazione dei docenti e di una verifica sistematica della qualità dell'insegnamento (sia sotto l'aspetto delle conoscenze informatiche che dell'acquisizione di metodi pedagogici conformi ai caratteri delle nuove tecnologie), anch'essa identificabile come limite alla libertà d'insegnamento, sebbene in una interpretazione più restrittiva, che riduce quest'ultima alla sola libertà dei contenuti.

Dai diversi documenti con cui i Paesi dell'Ue si sono presentati ed impegnati a Lisbona si rileva con chiarezza l'intento di modernizzazione dei sistemi d'istruzione. Anche l'azione italiana -come prospettata nel già ricordato Piano d'azione per la società dell'informazione- sebbene in una fase ancòra embrionale, vi si conforma.

La preoccupazione più immediata investe l'idoneità della nostra scuola -rimasta troppo a lungo e pervicacemente arroccata su modelli didattici statici e appesantita da noti problemi di organico, infrastrutturali e di bilancio- a sostenere una così radicale trasformazione. La precarietà del sistema scolastico rimette in gran parte il successo delle iniziative dell'Ue alla volontà ed allo zelo dei docenti e degli amministratori degli istituti scolastici, all'atteggiamento partecipativo dei discenti, alla vivacità della collaborazione tra l'industria ed il settore educativo.

Riannodando le fila del discorso fin qui delineato, la triade istruzione/formazione professionale/lavoro si ricompone, in buona sostanza, in un'unica ed inedita architettura, dispiegantesi lungo tutto l'arco della vita per realizzare "nuove interazioni tra lavoro e formazione, che sostituiscano le vecchie interazioni tra lavoro e non lavoro, in modo da consentire lo sviluppo di nuove capacità e competenze" (come può leggersi nel "Libro Verde "Vivere e lavorare nella società dell'informazione. Priorità alla dimensione umana"). La formazione permanente va dunque a sostanziare il volano dell'azione pubblica in materia di tradizionali diritti sociali. Questi, anzi (almeno per contenuti, metodi e finalità), sembrano confluire nell'unico diritto ad un sistema di saperi fortemente collegato al mercato, che non venga compresso nel compimento dei vari cicli scolastici o d'istruzione, ma diventi parte integrante di ogni esperienza sociale e lavorativa. Alle politiche pubbliche spetta in questo quadro il compito di governare la transizione da una formazione fortemente istituzionalizzata ad uno scambio generalizzato dei saperi, innanzitutto assicurandovi accesso aperto e gratuito per ogni individuo ed ogni gruppo, da considerare come potenziale di apprendimento ed insegnamento al tempo stesso.

 

Nota bibliografica*:Arrigo, G., La politica sociale nel Trattato di Amsterdam: una "riforma minore" destinata a crescere, ne Il dir. lav., 1998, LXXII, 33 ss.; Baldassarre, A., voce Diritti sociali, in Enc. giur., XI, Roma, 1989; Caravita, B., Sub Art. 4, in Crisafulli, V. - Paladin, L. (a cura di), Commentario breve alla Costituzione, Padova, 1990, 34 ss.; Caravita, B., Sub Art. 33-34, in Crisafulli, V. - Paladin, L. (a cura di), Commentario breve alla Costituzione, Padova, 1990, 224 ss.; Cassese, S. - Mura, A., Sub Art. 33-34, in Rapporti etico-sociali. Art. 29-34, in Branca, G. (a cura di), Commentario della Costituzione, 1976, Bologna-Roma, 210 ss.; Cerri, A., Telecomunicazioni e diritti fondamentali, in Dir. inf., 1996, 785 ss.; Corso, G., I diritti sociali nella Costituzione italiana, in Riv. trim dir. pubbl., 1981, 755 ss.; Costanzo, P., Aspetti evolutivi del regime giuridico di Internet, in Dir. inf., 1996, 833 ss.; Costanzo, P., Aspetti problematici del regime giuspubblicistico di Internet, in Problemi dell'informazione, 1996, 183 ss.; Costanzo, P., Informazione nel diritto costituzionale, in Dig. disc. pubbl, VIII, Torino, 1993, 319 ss.; Costanzo, P., voce Internet (diritto pubblico), in Dig. disc. pubbl., Aggiornamento, Torino, 2000, 347 ss.; Costanzo, P., Le nuove forme di comunicazione in rete: Internet, in Zaccaria, R., Informazione e telecomunicazione, Milano, 1999, 323 ss. ed anche in Informatica e Diritto, 1997, 21 ss. e reperibile all'URL: http://www.interlex.com/regole/costanz3.htm; Lévy, P., Cybercultura. Gli usi sociali delle nuove tecnologie, trad. it., Milano, 1999 (titolo originale: Cyberculture. Rapport au Conseil de l'Europe; 1997); Magno, P., Diritti sociali nell'ordinamento dell'Unione europea dopo Amsterdam, 17 ss., ne Il dir. lav., 1998, LXXII, 17 ss.; Mancini, G. F., Sub Art. 4 Cost., in Principi fondamentali. Art. 1-12, in Branca, G. (a cura di), Commentario della Costituzione, Bologna-Roma, 1975, 199 ss.; Mazziotti, M., Il diritto al lavoro, Milano, 1956.; Mengoni, L., I diritti sociali, in Arg. Dir. Lav., 1998, 1 ss.; Napoli, M., Il lavoro e le regole, in Jus, 1998, 51 ss.; Rifkin, J., L'era dell'accesso, Milano, 2000 (titolo originale: The Age of Access; 2000); Rodotà, S., Libertà, opportunità, democrazia, informazione, in GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI , "Internet e privacy: quali regole?

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* Si fa presente che gli indirizzi Internet indicati in questa nota bibliografica s'intendono verificati alla data del 22.9.2000 -data in cui il presente contributo è stato rimesso alla Redazione della rivista-.