1. – Il valore dell’imparzialità del
giudice nella giurisprudenza costituzionale (in generale).
Assiologicamente collegata ad altri connotati
costituzionalmente propri del giudice (inteso ora quale apparato
o ordine giurisdizionale, ora quale organo o ufficio giudiziario,
ora quale magistrato-persona fisica),
l’imparzialità (in senso lato)
individua quel particolare profilo del giudice-persona fisica attinente ai suoi rapporti (non già con altri
organi pubblici, ma) con il singolo
processo, nel quale è chiamato ad esercitare le sue funzioni;
e sta ad indicare che la posizione del magistrato deve essere
super partes o, meglio, equidistante e “spersonalizzata al massimo”
rispetto ai soggetti ed agli oggetti del processo stesso.
Più esattamente, l’imparzialità del giudice
può essere definita come la sua indifferenza personale all’esito
del processo affidatogli e si risolve nell’insussistenza di
vincoli (soggettivi, oggettivi e psicologici) suscettibili di
condizionare il contenuto della sua decisione.
Già prima dell’entrata in vigore del “nuovo”
art. 111, comma 2, Cost., la Corte costituzionale aveva in più
occasioni proclamato che l’imparzialità deve considerarsi requisito
indefettibile ed irrinunciabile di ogni giudice, sia esso ordinario
che speciale, pur non additando in termini univoci il relativo
fondamento normativo.
Ed invero:
a)
talora codesto fondamento è stato ravvisato
nel complesso delle norme costituzionali relative alla magistratura
ed al diritto di difesa;
b)
altre volte l’imparzialità [“in carenza
della quale le regole e le garanzie processuali si svuoterebbero
di significato”] è stata considerata connaturata all’essenza
stessa della giurisdizione;
c)
in alcune sentenze, poi, sta scritto
che il principio dell’imparzialità trova il suo primo fondamento
nel canone dell’eguaglianza ex
art. 3 Cost.;
d)
non sono, ancora, mancate pronunce richiamanti
specifiche disposizioni costituzionali in tema di giurisdizione,
quali l’art. 108, comma 2, Cost. (che letteralmente riguarda
soltanto l’indipendenza dei giudici speciali) e l’art. 25, comma
1, Cost.;
e)
nella maggior parte dei casi, infine,
è stato fatto riferimento al principio dell’indipendenza, che
sarebbe “comprensivo anche della terzietà o imparzialità, intesa
come assoluta estraneità alla res
judicanda”.
L’attività di “concretizzazione” svolta
dalla giurisprudenza costituzionale rispetto al valore costituzionale
de quo si è per molti anni risolta in una
serie di proposizioni negative,
dalle quali cioè è possibile enucleare soltanto una serie di
regole e/o principi considerati ad esso (valore) estranei.
In questa prospettiva è stato, in particolare,
affermato che:
a)
l’esclusione del principio della domanda
(ne procedat iudex ex
officio) non importa lesione della garanzia dell’imparzialità
del giudice;
b)
l’imparzialità non viene meno quando
il giudice decide in un procedimento, nel quale ha svolto funzioni
amministrative perché – si è detto – la sua appartenenza all’ordine
giudiziario e le garanzie costituzionali, che ne assistono lo
stato giuridico, lo pongono in grado di operare sempre con assoluta
obiettività;
c)
non integra difetto di imparzialità
la titolarità in capo al giudice di un mero “interesse diffuso”
eventualmente implicato nel processo.
Intorno alla metà degli anni ‘90, tuttavia,
la Consulta ha finalmente esaminato la garanzia de qua in una prospettiva positiva,
non limitandosi a dire soltanto che l’imparzialità è un irrinunciabile
requisito costituzionale del giudice, ma cercando altresì di
precisarne il contenuto concreto.
Con la “storica” decisione del 20 maggio
1996 n. 155, in particolare, la Corte costituzionale ha chiaramente
e definitivamente affermato che l’imparzialità “richiede che
la funzione del giudicare sia assegnata a un soggetto <<terzo>>,
non solo scevro di interessi propri che possano far velo alla
rigorosa applicazione del diritto, ma anche sgombro da convinzioni
precostituite in ordine alla materia del decidere, formatesi
in diverse fasi del giudizio in occasioni di funzioni decisorie
ch’egli sia stato chiamato a svolgere in precedenza”.
Sulla scorta di questo chiarissimo insegnamento
è possibile oggi sostenere che l’imparzialità del magistrato
postula:
A)
l’insussistenza di un suo interesse
personale nella causa e la sua estraneità nei confronti delle
parti del procedimento (imparzialità in senso stretto);
B)
l’inesistenza di precedenti sue decisioni
assunte sulla medesima res
iudicanda in altri gradi o fasi del processo (terzietà in
senso stretto).
Ed infatti:
a)
il giudice interessato ad un certo esito
del processo potrebbe essere indotto “ad usare i propri poteri
in modo da piegare la causa all’esito che collimi, anziché contrastare,
con il proprio interesse”;
b)
il giudice legato ad una parte più facilmente
può cedere alla tentazione di usare i poteri conferitigli dalla
legge in modo tale da arrecare alla parte stessa “danno o vantaggio
maggiore o minore di quello conseguenziale al sereno esercizio
di quei poteri”;
c)
la precedente valutazione compiuta dal
giudice sulla stessa materia innesca meccanismi psicologici
suscettibili di condizionare il contenuto della sua decisione,
in considerazione di quel “vincolo che all’eventuale ripensamento
critico può venire o dalla naturale riluttanza di ciascuno a
cambiar le proprie idee e riconoscere i propri torti o, addirittura,
dalla prospettiva di conseguenze negative (responsabilità civili,
sanzioni penali)”.
A proposito di quest’ultima affermazione,
mette conto sottolineare come la stessa Corte costituzionale
siasi preoccupata pure di delimitarne l’ambito operativo, sottoponendo
la sua portata generale alla seguente “quadruplice precisazione”.
“Innanzitutto, il presupposto di ogni incompatibilità
endoprocessuale è la preesistenza di valutazioni che cadono
sulla medesima res iudicanda
”.
“In secondo luogo ..., rilevante ai fini
della incompatibilità non è la semplice <<conoscenza>>
di atti anteriormente compiuti, riguardanti il processo: l’incompatibilità
sorge quando il giudice sia stato chiamato a compiere una <<valutazione>>
di essi, al fine di una decisione”.
“In terzo luogo, non tutte le valutazioni
anzidette danno luogo a un pregiudizio rilevante, ma solo quelle
<<non formali, di contenuto>>, cosicché le condizioni
dell’incompatibilità si determinano quando il giudice si sia
pronunciato su aspetti che riguardano il merito” della causa,
“ma non anche quando abbia preso determinazioni soltanto in
ordine allo svolgimento del processo, sia pure in seguito a
una valutazione delle risultanze processuali”.
“Infine, le valutazioni in questione, rilevanti
ai fini dell’insorgere dell’incompatibilità, appartengono a
fasi diverse del processo, essendo più che ragionevole che,
in ciascuna di esse, sia preservata l’esigenza di continuità
e di globalità ... Conseguentemente, il giudice chiamato al
giudizio di merito non incorre in incompatibilità tutte le volte
in cui compie valutazioni preliminari, anche di merito, destinate
a sfociare in quella conclusiva ... In caso contrario si determinerebbe
una <<assurda frammentazione>> del procedimento
– inteso quale <<ordinata sequenza di atti, ciascuno dei
quali legittima, prepara e condiziona quello successivo>>
–, con l’aberrante conseguenza di dover disporre, per la medesima
fase del giudizio, di tanti giudici diversi, quanti sono gli
atti da compiere”.
Sebbene enunciati con diretto riferimento
all’art. 34, comma 2, c.p.p., i superiori principi presentano
indubbie potenzialità espansive.
Poiché, infatti, sono stati elaborati in
considerazione (non già del valore della libertà personale,
specificamente interessante la giurisdizione penale, ma) della
garanzia dell’imparzialità del giudice (la quale secondo la
stessa sentenza “connota nell’essenziale tanto la funzione giurisdizionale
quanto la posizione del giudice”, senza distinzioni), tali principi conseguentemente e coerentemente
dovrebbero essere tenuti presenti anche
nell’ambito della giurisdizione civile: di guisa che alla
loro stregua sembrava inevitabile
che sentenze “additive” della Corte costituzionale dilatassero
l’ambito della quarta ipotesi dell’art. 51 n. 4 c.p.c. (limitata
al giudice che abbia già conosciuto della causa come magistrato
in altro grado del
processo).
2. – La “mortificazione” della garanzia della terzietà del giudice
civile nella recente giurisprudenza costituzionale. Le questioni
relative al giudice che abbia concesso una misura cautelare
ante causam.
Tuttavia, mentre nel campo della giustizia
penale i superiori principi hanno provocato una proliferazione
delle ipotesi di incompatibilità ex
art. 34, comma 2, c.p.p. a seguito di una pletora di pronunce
additive della Corte costituzionale (proliferazione che ha rischiato
di provocare un vero e proprio processo metastatico nel tessuto
dell’ordinamento giudiziario), gli stessi principi sono stati di fatto totalmente disattesi (o quasi) dalla Consulta
nell’ambito della giustizia civile, essendo state dichiarate
infondate tutte le questioni di legittimità costituzionale
dell’art. 51 n. 4 c.p.c. prospettate in applicazione di quei
principi e, più esattamente, con riferimento:
a)
al giudice della causa di merito, che
abbia concesso un provvedimento
d’urgenza ante causam;
b)
al giudice nuovamente investito della
medesima controversia ai sensi dell’art. 354 c.p.c. in seguito alla dichiarazione di nullità della
sentenza, da parte del giudice d’appello, per pretermissione
di litisconsorti necessari;
c)
al giudice delegato chiamato a svolgere
le funzioni di giudice istruttore nella causa di opposizione
a stato passivo;
d)
al giudice delegato chiamato a comporre
il collegio in sede di reclamo avverso provvedimenti decisori
da lui stesso emessi;
e)
al giudice investito della pronuncia
della sentenza, che abbia con ordinanza
già provveduto sull’istanza ex
art. 186 quater c.p.c.;
f)
al giudice del c.d. merito possessorio,
che abbia trattato la precedente fase sommaria;
g)
al giudice facente parte del collegio
chiamato a decidere sull’azione di responsabilità ex art. 146 l. fall., il quale come giudice delegato abbia autorizzato
il curatore a promuovere l’azione stessa e abbia nel contempo
autorizzato, o comunque disposto, in vista di detta causa, le
opportune misure cautelari;
h)
al giudice dell’opposizione agli atti
esecutivi avente ad oggetto un provvedimento emesso dallo stesso
magistrato quale giudice dell’esecuzione.
Se si leggono attentamente le motivazioni
poste a fondamento delle relative decisioni della Corte costituzionale,
si comprende chiaramente come esse siano state ispirate esclusivamente
dall’intento di comprimere al massimo l’area delle incompatibilità
del giudice civile.
Invero, le questioni relative al giudice
che abbia concesso una misura cautelare ante
causam, al giudice che abbia trattato la fase interdittale
del procedimento possessorio ed al giudice che abbia disposto
le misure cautelari ex art. 146, comma 3, l. fall. sono state
disattese perché ad avviso della Corte costituzionale:
a)
mentre nel processo penale la pronuncia
di fase cautelare cade praticamente sulla stessa res iudicanda in quanto impostata sull’esistenza di gravi indizi di
colpevolezza, che il giudice deve accertare ed esporre con adeguata
motivazione, nel processo civile non vi è analogo rischio di
condizionamento e di duplicazione di giudizi, posto che il giudizio
sul fumus boni iuris esclude valutazioni contenutistiche e muove da un
apprezzamento di semplice verosimiglianza, concretizzantesi
in una valutazione probabilistica circa le buone ragioni dell’attore;
b)
il materiale raccolto ante causam non è di per sé destinato ad
assumere una sua evidenza nel successivo giudizio, rilevando
semmai come mero argomento di prova.
Il superiore ragionamento appare intrinsecamente
fragile!
Avverso l’argomentazione sub a), infatti, è facile obiettare che:
A)
va rigettata la tesi postulante il carattere
meramente ipotetico [nel senso che “prescinde dalla acquisizione
di risultanze probatorie per appagarsi di una valutazione della
verosimiglianza delle allegazioni fondata su un mero calcolo
di probabilità”] dell’accertamento relativo al fumus
boni iuris compiuto in sede cautelare;
B)
sulla scorta del “nuovo” art. 669 sexies c.p.c. (la dovè si fa riferimento
agli atti di istruzione ed all’assunzione di informazioni ad
opera del giudice designato), invece, deve ritenersi che de iure condito presupposto per la concessione del provvedimento cautelare
sia la cognizione sommaria
(non definitiva, cioè, ma “allo stato degli atti”) del diritto
azionato, la cui esistenza deve apparire probabile alla stregua
(non delle sole affermazioni della parte istante, ma) degli
elementi probatori offerti dalle parti o acquisiti d’ufficio;
C)
così intesa, la valutazione relativa
al fumus boni iuris
nel procedimento cautelare civile appare qualitativamente corrispondente
(o comunque analoga) a quella riguardante i “gravi indizi
di colpevolezza” compiuta nell’ambito del procedimento applicativo
di una misura cautelare personale (art. 273, comma 1, c.p.p.).
L’inconsistenza dell’argomento sub b), a sua volta, risulta manifesta
se si considera che “solo le prove costituende irritualmente
assunte possono presentare
problemi del tipo di quelli sottolineati dalla Corte costituzionale,
mentre le prove precostituite o le prove costituende regolarmente
assunte varrebbero invece proprio come argomento a
contrario rispetto a quello sentenziato dalla Consulta”:
e ciò, a prescindere dalla circostanza che
anche nel processo penale gli atti del fascicolo delle
indagini preliminari (compresi quelli posti a fondamento dell’ordinanza
cautelare emessa dal g.i.p.) sono di regola inutilizzabili nel
giudizio dibattimentale!
3. – (Segue) La questione
riguardante il giudice nuovamente investito della medesima controversia
ai sensi dell’art. 354 c.p.c.
La questione riguardante il giudice nuovamente
investito della medesima controversia ai sensi dell’art. 354
c.p.c. in seguito alla dichiarazione di nullità della sentenza,
da parte del giudice d’appello, per pretermissione di litisconsorti
necessari, a sua volta, è stata dichiarata infondata perché
in tale situazione (c.d. rinvio improprio) “la restituzione
della causa nella situazione in cui si trovava al momento del
verificarsi dell’accertata nullità fa sì che la vicenda processuale
sia destinata, di norma, a svilupparsi in una trattazione del
tutto distinta rispetto a quella precedentemente tenuta in violazione
del diritto di partecipazione di una o più parti, il cui apporto
può fare assumere al processo una diversa configurazione anche
sotto il profilo oggettivo, oltre che imprimere al medesimo
un diverso impulso sotto il profilo istruttorio”.
Ma se tutto ciò fosse vero, perché mai allora
la stessa Consulta aveva
poco tempo prima ritenuto che l’art. 34, comma 1, c.p.p., per
sottrarsi ad una censura di incostituzionalità, debba interpretarsi
nel senso che l’incompatibilità ivi divisata va riferita ad
ogni caso di giudizio di rinvio a seguito di annullamento della
sentenza, compreso quello in
cui la trasmissione degli atti al giudice di primo grado sia
stata fatta dal giudice di appello ex
art. 604, comma 4, c.p.p.?
L’ultima parte di quest’ultima disposizione
infatti, inerisce (anche) ad una situazione processuale (rappresentata
dalla nullità della sentenza di primo grado conseguente all’inosservanza
delle disposizioni concernenti l’intervento dell’imputato e
delle altre parti private, nonché la citazione in giudizio della
persona offesa dal reato e del querelante) assolutamente speculare
all’ipotesi ex art. 354 c.p.c. sopra considerata.
4. – (Segue) La questione riguardante il giudice
delegato chiamato a comporre il collegio in sede di reclamo
avverso provvedimenti decisori da lui stesso emessi.
Quanto alla quaestio legitimitatis relativa
al giudice delegato chiamato a comporre il collegio in sede
di reclamo avverso provvedimenti decisori da lui stesso emessi,
la stessa è stata “liquidata” dalla Corte costituzionale sul
presupposto che “la qualificazione del reclamo – risultante
dall’art. 739 c.p.c. – come grado ulteriore del giudizio, non
è estensibile al reclamo
fallimentare, il quale rimane infatti nell’ambito della stessa
fase processuale, essendo da considerarsi come un
momento dell’iter
della procedura concorsuale, le cui peculiarità impongono speciali
esigenze di continuità. Di queste esigenze …il giudice delegato
è sostanzialmente il garante; e in funzione di tale ruolo viene
previsto dal denunciato art. 25 n. 1 il permanente raccordo
che lo lega al collegio attraverso l’obbligo di riferire ad
esso su ogni affare per il quale sia richiesto un provvedimento
del collegio medesimo”.
Così scrivendo, tuttavia, i Giudici costituzionali:
a)
hanno trascurato
di considerare che “i summenzionati principi di necessaria concentrazione
processuale negli organi del fallimento di ogni questione che
possa insorgere hanno piena validità solo per la fase amministrativa,
nella quale il giudice delegato agisce in stretta correlazione
con il collegio per la necessaria integrazione dei poteri del
curatore ed è chiamato a riferire su ogni affare sul quale è
richiesto il provvedimento del tribunale, ma non possono essere
estesi al reclamo che abbia per oggetto diritti soggettivi”:
quest’ultimo, infatti “si pone nei confronti dei provvedimenti
decisori del giudice delegato, non già su un piano di coerente
sviluppo e completamento, ma al contrario di discontinuità e
di <<reazione processuale>>, costituendone vera
e propria impugnazione”;
b)
hanno disatteso
la ricostruzione da loro stessi operata con la sentenza 8 maggio
1996 n. 148, dove sta scritto che avverso i provvedimenti cautelari
emessi dal giudice delegato ex
art. 146, comma 3, l. fall. “sono ammessi i normali mezzi di
impugnazione, a cominciare dall’immediato reclamo al collegio”:
ricostruzione (della natura impugnatoria del reclamo rispetto
al provvedimento del giudice delegato) che a fortiori avrebbe dovuto essere recepita
dalla Consulta rispetto al rimedio ex
art. 26 l. fall. esperito contro i decreti decisori del giudice
delegato.
5. – (Segue) La questione
riguardante il giudice delegato chiamato a svolgere le funzioni
di giudice istruttore nella causa di opposizione a stato passivo.
In ordine alla questione concernente il
giudice delegato chiamato a svolgere le funzioni di giudice
istruttore nella causa di opposizione a stato passivo, per affermarne
l’infondatezza la Corte costituzionale si sarebbe potuta limitare
– a nostro avviso – ad evidenziare la natura esclusivamente
documentale [e, quindi, meramente parziale (più che sommaria)]
della cognizione del giudice delegato: con conseguente impossibilità
di configurare nella fattispecie una duplicazione di giudizi
della medesima natura presso lo stesso giudice e, quindi,
“il presupposto di ogni incompatibilità endoprocessuale”
costituito dalla “preesistenza di valutazioni che cadono sulla
medesima res iudicanda”.
Anziché percorrere questo iter assai lineare, invece, la Consulta:
a)
in una prima occasione si è limitata a rifarsi ai principi
espressi (con riferimento al giudice delle misure cautelari
ante causam) dalla surricordata sentenza
n. 326 del 1997, evidenziando come “l’attività relativa alla
formazione dello stato passivo si caratterizzi per una verifica
dei crediti effettuata con cognizione sommaria, laddove quella
in sede di opposizione è finalizzata a raccogliere elementi
utili alla decisione del collegio sulla base dei motivi dell’opposizione
stessa, suscettibili d’introdurre nuovo materiale probatorio”;
b)
in un secondo momento, oltre a riproporre la superiore argomentazione, si è
impegnata a dimostrare come non fosse possibile richiamare in subiecta materia i “sopravvenuti” principi enunciati da Corte cost. 15 ottobre 1999 n. 387 – sui
quali torneremo ben presto – e, in particolare, il requisito
dell’esistenza delle “stesse valutazioni decisorie sul merito dell’azione proposta
nella prima fase”, atteso che,
“alla stregua del diritto vivente, l’efficacia preclusiva
dello stato passivo non opposto è di natura meramente endoprocessuale
e solo la sentenza resa sulla opposizione è suscettibile di
assumere effetti di giudicato”.
A quest’ultimo proposito, peraltro, mette
conto rilevare come pure la (contraria) tesi del passaggio in
giudicato del decreto di esecutività dello stato passivo non
opposto abbia trovato e continui a trovare autorevolissime adesioni:
perché mai, quindi, la Corte costituzionale nell’affrontare
la questione de qua
ha preferito imboccare itinerari così tortuosi, anziché percorrere
la più agevole strada che abbiamo sopra additato?
Forse perché preoccupata non tanto di risolvere
quella questione, quanto piuttosto di consolidare gli ostacoli
da essa progressivamente frapposti alla piena attuazione della
garanzia della terzietà del giudice civile?
6. – (Segue) Le questioni
relative al giudice che abbia provveduto sull’istanza ex art. 186 quater c.p.c. ed al giudice delegato che abbia autorizzato il curatore
a promuovere l’azione di responsabilità ex art. 146 l. fall.
Questo stesso dubbio sorge leggendo le motivazioni
delle ordinanze, con le quali sono state dichiarate manifestamente
infondate le questioni relative al giudice che abbia provveduto
sull’istanza ex art. 186 quater c.p.c. ed al giudice delegato che abbia autorizzato il curatore
a promuovere l’azione di responsabilità ex art. 146 l. fall.
Nel primo caso, infatti, la Corte costituzionale, anziché limitarsi a sottolineare il carattere meramente
anticipatorio dell’ordinanza ex
art. 186 quater per
rifarsi alla terza delle “precisazioni” fatte da Corte cost.
24 aprile 1996 n. 131 (“il giudice chiamato al giudizio di merito
non incorre in incompatibilità tutte le volte in cui compie
valutazioni preliminari, anche di merito, destinate a sfociare
in quella conclusiva”), ha avvertito invece l’esigenza di precisare
che nell’emanare la decisione finale il giudice non deve “inevitabilmente
ripercorrerre l’identico itinerario logico-decisionale già seguito
onde pervenire all’adozione dell’ordinanza stessa”, avendo la
possibilità “di prendere in considerazione le ragioni ulteriormente
svolte dalle parti, quantomeno, in sede di comparse conclusionali,
memorie di replica ed eventuale discussione orale”: come se
volesse porre così le premesse per la creazione di un ulteriore
ostacolo, rappresentato dalla preesistenza di valutazioni operate
sullo stesso materiale di causa!
Nel secondo caso, poi, i Giudici costituzionali, i quali
avrebbero ben potuto rifarsi alla sentenza 7 novembre 1997 n.
326 per affermare che l’autorizzazione de
qua del giudice delegato esclude valutazioni contenutistiche
e muove da un apprezzamento di semplice verosimiglianza, hanno
preferito scrivere che “l’autorizzazione all’esercizio di responsabilità
non è un provvedimento giurisdizionale di carattere decisorio”:
e poiché con tale espressione è stato inteso il provvedimento
“suscettibile di assumere effetti
di giudicato” (come specificato dalla coeva sentenza 28 maggio
2001 n. 167), si è confezionato un altro argomento idoneo a
scoraggiare la riproposizione della questione relativa al giudice
che abbia concesso una misura cautelare ante
causam!
7. – (Segue) La questione riguardante il giudice dell’opposizione agli
atti esecutivi avente ad oggetto un provvedimento dallo stesso
emesso quale giudice dell’esecuzione.
Nel dichiarare manifestamente infondata la questione riguardante il giudice dell’opposizione agli
atti esecutivi avente ad oggetto un provvedimento dallo stesso
emesso quale organo dell’esecuzione, la Consulta ha osservato
che:
a)
non vi è “identità di res judicanda tra il processo esecutivo
e l’eventuale causa di opposizione”;
b)
quest’ultima non rappresenta “un’impugnazione
in senso proprio, dal momento che il giudice dell’opposizione
agli atti esecutivi, anche quando l’oggetto dell’opposizione
è costituito da un provvedimento del giudice dell’esecuzione,
giudica in un processo a cognizione piena, nel contraddittorio
delle parti, sulle cui domande ed eccezioni deve in ogni caso
pronunciarsi”.
Codesta ordinanza, tuttavia, rivela una superficiale
conoscenza dell’organizzazione tecnica del processo esecutivo,
del modus operandi dei suoi organi (e del giudice dell’esecuzione in particolare)
e dei suoi rapporti strutturali
e funzionali con l’opposizione ex art. 617 c.p.c.
Infatti:
A)
“il processo esecutivo si presenta strutturato
non già come una sequenza continua di atti ordinati ad un unico
provvedimento finale – secondo lo schema proprio del processo
di cognizione – bensì come una successione di subprocedimenti,
cioè in una serie autonoma di atti ordinati a distinti provvedimenti
successivi”;
B)
conseguentemente, per individuare la res judicanda (l’oggetto, cioè, della questione risolta dal giudice)
occorre comparare l’oggetto della causa di opposizione con quello
del singolo subprocedimento esecutivo, di cui il provvedimento
del giudice dell’esecuzione rappresenta l’epilogo;
C)
in questa prospettiva, è innegabile
che il giudice dell’esecuzione provvede sulla base di una valutazione contenutisticamente corrispondente a quella, che sarà
chiamato a compiere il
giudice dell’opposizione (eventualmente) proposta ex
art. 617 c.p.c. avverso il provvedimento esecutivo;
D)
tale conclusione risulta vieppiù vera,
se si considera che: D1) il giudice dell’esecuzione, prima di
pronunciare i provvedimenti di volta in volta richiestigli,
deve verificare i presupposti
di legittimità e di opportunità dell’atto emanando; D2)
il complesso delle operazione intellettive (id
est: cognitive) concretanti codesta verifica si risolve
in una “<<cognizione>> in seno al processo esecutivo
allo stesso modo che in seno al giudizio di accertamento; nell’uno
come nell’altro caso, infatti, il conoscere
si pone egualmente in funzione del provvedere:
onde si conosce per <<facere
jus>> così come – del pari – si
conosce per <<dicere jus>>”; D3) lo stesso
tipo di attività (cognizione c.d. impropria o strumentale) è
destinato a compiere il giudice dell’opposizione ex
art. 617 c.p.c. avente ad oggetto un atto del giudice dell’esecuzione,
atteso che la stessa (opposizione)
per la sua natura squisitamente processuale [e non di merito]
può essere proposta per motivi di invalidità e/o di inopportunità
del provvedimento opposto e si risolve, quindi, in un riesame
[scilicet: nei limiti
dei motivi concretamente dedotti] dei presupposti di legittimità
e/o di opportunità del provvedimento medesimo;
E)
in virtù degli artt. 485 e 487 c.p.c.
anche il giudice dell’esecuzione
provvede “nel contraddittorio delle parti, sulle cui domande
ed eccezioni deve in ogni caso pronunciarsi”;
F)
se è innegabile che l’opposizione agli
atti esecutivi non è un’impugnazione in senso proprio [non rientrando
nella previsione ex
art. 323 c.p.c.], è altrettanto innegabile che divisare l’operatività
del principio dell’imparzialità-terzietà del giudice ex
art. 111, comma 2, Cost. solo rispetto alle impugnazioni c.d.
tipiche (come ha praticamente fatto la Consulta con l’ordinanza
in esame) equivale a confinare l’operatività di quel principio
(soltanto) ai diversi gradi del processo ordinario di
cognizione e, quindi, alle sole ipotesi ex art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c. (che,
infatti, si riferisce al giudice “che ha conosciuto come magistrato
in altro grado del processo”): in tal modo, peraltro,
non solamente si manipola il dettato dell’art. 111, comma
2, Cost. [per il quale “ogni
processo” (e, quindi, non soltanto il diverso grado di un processo
ordinario di cognizione”) deve svolgersi “davanti a giudice
terzo e imparziale”], ma si opera pure una (inammissibile) interpretazione
“alla rovescia” delle norme costituzionali (finalizzata, cioè,
ad adeguare le medesime alla legislazione ordinaria vigente
anziché a rapportare questa al significato intrinseco di quelle),
surrettiziamente subordinandole così alle leggi ordinarie ed
“invertendo il naturale rapporto per cui sono le prime ad incidere
sulle seconde”;
G)
data la tendenziale identità oggettiva
(res judicanda) e
soggettiva tra il giudizio
di opposizione ex
art. 617 ed il subprocedimento sfociante nel provvedimento opposto
del giudice dell’esecuzione, l’incompatibilità di quest’ultimo
rispetto al primo (giudizio di opposizione ex
art. 617 c.p.c.) appare un’inevitabile conseguenza della (indiscussa)
autonomia strutturale dell’opposizione de
qua rispetto al processo esecutivo, indipendentemente dal
riconoscimento (o meno) alla medesima della natura di impugnazione
(c.d. atipica).
La diversità soggettiva del giudice dell’esecuzione rispetto
al magistrato chiamato ad istruire ed a decidere in funzione
di giudice unico l’opposizione ex
art. 617 riguardante un provvedimento del medesimo (giudice
dell’esecuzione), anzi, a ben considerare è imposta non solo
dal principio costituzionale della terzietà del giudice, ma
anche dalla c.d. direttiva di razionalità dell’ordinamento giuridico
ex art. 3 Cost.
Invero:
a)
le ordinanze del giudice dell’esecuzione
si considerano soggette al rimedio (c.d. esterno) dell’opposizione
ex art. 617 c.p.c.
ed a quello (c.d. interno) della revoca (o modifica) ad opera
dello stesso giudice ex
art. 487, comma 1, c.p.c.;
b)
più esattamente, tali rimedi vengono
ormai considerati concorrenti;
c)
“dottrina e giurisprudenza sono oggi
orientate nel senso di ritenere che il giudice dell’esecuzione
possa revocare i propri provvedimenti non solo per la ragione
di una loro sopravvenuta inopportunità, ma anche per una diversa
valutazione della loro originaria validità” e/o opportunità;
d)
l’opposizione, peraltro, è proponibile
solo nel termine perentorio (ergo:
a pena di decadenza ) di cinque giorni previsto dall’art. 617,
comma 2, ultima parte, c.p.c., mentre il potere di revoca (o
modifica) può essere esercitato dal giudice dell’esecuzione
d’ufficio o su istanza di parte finchè il provvedimento non
abbia avuto attuazione “e, perciò, senza limiti di tempo se
a contenuto negativo, come tale insuscettivo di esecuzione”;
e)
la mancata proposizione dell’opposizione
agli atti esecutivi, pertanto, non impedisce alla parte interessata
di chiedere al giudice dell’esecuzione di revocare (o modificare)
un suo precedente provvedimento non ancora eseguito o insuscettibile
di attuazione, allegandone l’originaria illegittimità e/o inopportunità;
f)
in questa prospettiva, la previsione
di un’opposizione agli atti esecutivi ancorata al brevissimo
termine perentorio ex
art. 617 c.p.c. sarebbe intrinsecamente irragionevole (e, quindi,
lesiva del principio di razionalità ex art. 3 Cost.) perchè risolventesi nella
maggior parte dei casi nella predisposizione di un rimedio inutile (attesa – ripetesi – la persistente deducibilità dei
vizi di legittimità e/o di opportunità del provvedimento non
ancora eseguito o insuscettivo di attuazione con l’istanza della
parte interessata intesa ad ottenerne la revoca ad opera del
giudice dell’esecuzione), se non si ammettesse la necessaria
diversità tra il magistrato-giudice dell’esecuzione (titolare
del potere “ultrattivo” di revoca) ed il magistrato competente
a provvedere sull’opposizione de qua.
8. – (Segue) Il falso revirement di Corte cost. 15 ottobre 1999 n. 387.
E’ arrivato finalmente il momento di considerare la pronuncia,
con la quale si era sperato in un revirement
della Consulta in subiecta
materia: trattasi – come tutti ben sanno – di Corte cost.
15 ottobre 1999 n. 387.
Con questa sentenza (interpretativa di rigetto) la Corte
ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 51, comma 1 n. 4, e comma 2, c.p.c., nella parte
in cui non prevede l’incompatibilità tra le funzioni del giudice
pronunciatosi con decreto ex
art. 28, comma 1, l. 20 maggio 1970 n. 300 e quelle del giudice
dell’opposizione a tale decreto ex
art. 28, comma 3, della stessa legge, in quanto:
A)
la disposizione impugnata, nella parte
in cui prevede che il giudice ha l’obbligo di astenersi se ha
conosciuto la causa <<in altro grado del processo>>,
“non può avere un ambito ristretto al solo diverso grado del
processo, secondo l’ordine degli uffici giudiziari, come previsto
dall’ordinamento giudiziario, ma deve ricomprendere, con una
interpretazione conforme a Costituzione, anche la fase che,
in un processo civile, si succede con carattere di autonomia,
avente contenuto impugnatorio, caratterizzata da pronuncia che
attiene al medesimo oggetto e alle stesse valutazioni decisorie
sul merito dell’azione proposta nella prima fase, ancorchè avanti
allo stesso organo giudiziario”;
B)
conseguentemente, “l’interprete è tenuto
ad una esegesi costituzionalmente corretta della norma denunciata,
tale da ricomprendere, tra le ipotesi, dalla stessa contemplate,
di obbligo di astensione del giudice per avere conosciuto della
causa in altro grado, quella dell’opposizione a decreto dallo
stesso emesso ex art. 28, 1° comma, l. n. 300 del 1970”.
Stupisce, anzitutto, il fatto che la Corte costituzionale
abbia nella fattispecie affermato che “la valutazione delle
condizioni che legittimano il provvedimento ex
art. 28 non diverge, quanto a parametri di giudizio, da quella
che deve compiere il giudice dell’eventuale opposizione, se
non per il carattere del contraddittorio e della cognizione sommaria”.
Invero, tanto la cognizione del giudice adìto ex art. 28, comma 1, l. n. 300 del 1970 (che provvede “assunte sommarie informazioni”), quanto
quella del giudice del procedimento cautelare ante causam [che provvede dopo l’assunzione degli “atti di istruzione indispensabili in relazione
ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto” (art.
669 sexies, comma 1, c.p.c.): i quali (atti)
sembrano, anzi, avere una valenza probatoria
più accentuata rispetto a quella delle
“sommarie informazioni” legittimanti la pronuncia del provvedimento
inaudita altera parte ai sensi dell’art.
669 sexies, comma
2!], si risolvono in valutazioni
contenutistiche della stessa natura e della stessa intensità:
di guisa che resta incomprensibile il motivo per il quale la
Consulta abbia affermato nel primo caso ed escluso, invece,
nel secondo caso l’identità di res
iudicanda rispetto all’oggetto del successivo procedimento
a cognizione piena.
In secondo luogo, poi, va messa in risalto la circostanza
che con la sentenza in discorso la Corte costituzionale ha postulato
l’operatività dell’ipotesi di astensione ex
art. 51 n. 4 in presenza di due fasi processuali che non solo
siano autonome l’una rispetto all’altra e che
non solo abbiano funzione
impugnatoria la seconda rispetto alla prima [così frustrando
sul nascere le speranze di un revirement rispetto alle precedenti pronunce
riguardanti il giudice che abbia concesso un provvedimento cautelare
ante causam (speranze ipotizzabili alla
stregua di quanto abbiamo testè osservato a proposito della
sommarietà della relativa cognizione) ed il giudice nuovamente
investito della medesima controversia ai sensi dell’art. 354
c.p.c. in seguito alla dichiarazione di nullità della sentenza,
da parte del giudice d’appello, per pretermissione di litisconsorti
necessari], ma che si concludano pure ed entrambe con pronunce aventi natura decisoria sul merito dell’azione proposta.
Così facendo, infatti, la Consulta – a ben considerare
– ha creato un ulteriore ostacolo alla piena attuazione della
garanzia della terzietà del giudice civile, destinata a restare
“lettera morta” in tutta una serie di ipotesi, rispetto alle
quali il valore stesso del “giusto processo” suggerisce la presenza
di un “giudice diverso”: com’è già successo rispetto al giudice
dell’opposizione agli atti esecutivi ex
art. 617 c.p.c. chiamato a sindacare la legittimità o l’opportunità
di un atto da egli stesso compiuto quale giudice dell’esecuzione
[atto che giammai può avere contenuto decisorio]; e com’è destinato
a succedere, per esempio, rispetto al collegio investito
del reclamo ex
artt. 739-740 c.p.c., del quale faccia parte il magistrato che
abbia pronunciato il provvedimento camerale reclamato [al quale
(provvedimento) si tende a negare l’idoneità al giudicato (e,
quindi, la decisorietà) per carenza del requisito della definitività,
attesa la sua revocabilità ex
art. 742 c.p.c.].
Alla stregua di quanto precede, dunque,
è del tutto ingiustificato l’entusiasmo con il quale molti commentatori
hanno “salutato” Corte cost. 15 ottobre 1999 n. 387: il cui
unico obiettivo sembra essere stato (non già quello di esaltare
la garanzia costituzionale della terzietà del giudice civile,
ma) soltanto quello di “recuperare” una preesistente ipotesi di astensione c.d.
obbligatoria.
9. – Conclusioni
Il lungo discorso fatto nelle pagine precedenti
a proposito della “mortificazione” della garanzia della terzietà
del giudice civile ad opera della recente giurisprudenza costituzionale
ci consente conclusivamente di cogliere il “vero” significato
dell’ art. 111, comma 2, Cost. nel testo novellato dall’art.
1 l. cost. 23 novembre 1999 n. 2.
Se è innegabile, infatti, che “l’art. 111
Cost., nella nuova formulazione, non introduce ... <<profili
nuovi o diversi di illegittimità costituzionale, essendo la
terzietà e l’imparzialità del giudice ... pienamente tutelata
nella carta costituzionale, anche anteriormente alla citata
novella>>”; è altrettanto innegabile che, novellando la
norma in discorso, il Legislatore costituzionale ha voluto “rivolgersi”
proprio alla Consulta,
sollecitandone quasi un’applicazione del valore dell’imparzialità
del giudice svincolata da criteri restrittivi e/o formalistici (com’è finora avvenuto) ed ispirata, invece, al principio di effettività: il quale, favorendo l’estrinsecazione e lo sviluppo di
tutte le potenzialità garantistiche latenti nelle norme costituzionali,
consente di “ascrivere a quelle norme un significato <<forte>>,
che possa avere un’incidenza concreta e diretta sul progresso
evolutivo delle istituzioni processuali”.
Preso atto, tuttavia, che anche la giurisprudenza
costituzionale successiva alla l. cost. 23 novembre 1999 n.
2 si è rivelata insensibile al suo pur autorevole monito, c’è
da pensare e da sperare che solo un … “ricambio generazionale”
nella composizione soggettiva della Corte potrà consentire al
“nuovo” art. 111, 2, Cost. di aprire finalmente una breccia in quella
giurisprudenza!