1. - Fonti del diritto quali parti di un insieme
coerente.
Nel linguaggio comune si è soliti considerare come giurista
preparato, o almeno come buon pratico, quello provvisto della migliore
conoscenza delle fonti del diritto, ossia informato nel più completo
dei modi circa i fatti o atti ai quali l'ordinamento giuridico dello
Stato connette la nascita, la modificazione o l'estinzione delle norme
giuridiche. Che poi questi fatti o atti non siano uniformi ma siano
da classificare in più tipi, disposti secondo un certo ordine, è ben
noto anche al profano che non abbia mai preso conoscenza dell'art.
1 delle preleggi, così come è noto, ma qui solo all'interno della
cerchia dei giuristi, che l'elenco di fonti ivi contenuto, e redatto
nel 1941, indica soltanto - nelle leggi, nei regolamenti e negli usi
- una parte delle fonti operanti nell'attuale ordinamento costituzionale
(basti soltanto ricordare gli statuti e le leggi regionali).
Meno ovvio è che la conoscenza delle fonti del diritto
non ha sempre lo stesso grado di facilità e presuppone comunque la
padronanza di un universo complesso di regole necessarie per interpretarle.
L'ordinamento giuridico viene definito - secondo una
concezione risalente al principio del secolo ma ancor oggi largamente
condivisa, e che va sotto il nome di "normativismo" - come un insieme
di norme coerenti, e più precisamente disposte in ordine gerarchico,
in modo che la validità di ognuna di esse sia verificabile secondo
parametri, di forma e di contenuto, indicati nella norma superiore.
Ciò equivale a dire che in tanto le norme possono riconoscersi come
appartenenti ad un ordinamento in quanto s'inseriscano in un sistema,
nel quale le eventuali contraddizioni vengano risolte da una norma
di rango superiore : anche quando esse non vengano disposte secondo
il criterio gerarchico, come avviene ad esempio per le leggi ed i
regolamenti nel già citato art. 1 delle disposizioni preliminari al
codice civile, ma secondo il criterio della competenza ossia dell'ambito
di operatività, come avviene ad es. per le leggi regionali in rapporto
a quelle statali , è pur sempre necessaria una norma superiore che
risolva gli eventuali conflitti di competenza.
La coerenza dell'ordinamento non è un dato di fatto
definitivo, ma un fine che gli operatori del diritto, ciascuno per
la sua parte ossia in modi diversi, deve perseguire in un continuo
sforzo d'adattamento. Ciò perché le norme, anche quando rimangono
immutate nella formulazione letterale, cambiano nella loro interpretazione
ed applicazione in funzione della variabilità storica dei valori e
delle forze sociali: nei periodi di maggiore variabilità la costruzione
del diritto è più incerta e perciò meno prevedibile, ma ciò non toglie
che l'obiettivo di coerenza sistematica sia il principale fine di
ogni giurista pratico. Fine irraggiungibile senza la conoscenza-interpretazione,
differente per ogni tipo di fonte . Considerando già da ora la giurisprudenza
tra le fonti del diritto , è evidente la necessità di un metodo d'analisi
dei provvedimenti giudiziari. L'osservazione espressa da un giurista
francese già nei primi anni venti - secondo cui «la maggior parte
dei nostri studenti esce dalle facoltà di diritto dopo avervi sentito
commentare per tre anni il codice e le leggi speciali, ma senza avere
mai aperto un volume del Dalloz o del Sirey [repertori, oggi unificati,
in uso fin dal secolo scorso]» - vale ancor oggi per molti studenti
italiani.
2. - Fonti del diritto formali e fonti storiche.
Non tutte le fonti sono formalmente previste giacché
alcune di esse sono riconoscibili come tali solamente secondo il principio
d'effettività, vale a dire quando alla loro stregua e in modo storicamente
accertabile risultino effettivamente regolate una o più situazioni
giuridiche . Si parla a tale proposito di fonti "storiche", contrapponendole
a quelle "autoritative" così aprendo, tra l'altro, la questione se
la dottrina sia da comprendere tra le fonti del diritto.
La Costituzione italiana non elenca con completezza
le fonti formali, e lo stesso art. 1 delle preleggi, oltre a non essere
una disposizione di livello costituzionale, già quando venne formulato
non era esauriente. Ultimamente si è osservato che nessun elenco e
nessun sistema dei fatti o atti normativi potranno mai essere tassativi
e compiuti poiché, e specie in momenti di crisi degli ordinamenti
e in particolare di quelli statali, s'impongono fonti normative sulla
base delle necessità sociali e politiche e al di fuori delle formali
revisioni previste dalla disciplina costituzionale : fino agli anni
successivi alla prima guerra mondiale si discusse della validità e
dell'efficacia dei decreti legge, che venivano frequentemente emanati
dai governi del Regno d'Italia ma non erano previsti né dallo Statuto
né da alcuna legge. Fu allora che Santi Romano teorizzò la "necessità"
quale fonte del diritto costituzionale.
Se si concorda nel ritenere che qualsiasi precetto giuridicamente
vincolante, ossia munito di coercibilità secondo mezzi apprestati
dall'ordinamento in cui esso si inserisce, costituisce una norma giuridica,
allora la mancanza di generalità ed astrattezza, che caratterizza
sentenze, provvedimenti amministrativi e negozi giuridici privati,
non dovrebbe essere d'ostacolo a qualificare questi atti come fonti
del diritto; del resto, generalità ed astrattezza costituiscono caratteri
normali, ma non indefettibili, della legge: si pensi alle leggi-provvedimento
di cui la Corte costituzionale nelle sentenze nn. 60 del 1957 e 3
del 1958.
Più difficile è identificare un regime comune a tutte
le fonti. Su questo punto la dottrina non concorda e ciò aumenta
la difficoltà di qualificare con certezza fatti o atti dotati bensì
di una certa idoneità a formare il sistema di diritto obiettivo e
tuttavia non compresi tra le fonti formali.
Di qui, in particolare, la disputa sempre viva sulla
questione se la giurisprudenza sia da considerare come fonte del diritto.
3. - La giurisprudenza.
Per portare a soluzione la questione ora formulata occorre
partire dall'art. 101, 2° comma, Cost., secondo cui «i giudici sono
soggetti soltanto alla legge», nonché dall'art. 113, 1° comma, c.p.c.,
secondo cui «nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le
norme del diritto, salvo che la legge gli attribuisca il potere di
decidere secondo equità».
Per semplificare il discorso si parlerà qui dell'attività
del giudice quale organo di applicazione delle leggi statali, tralasciando
i problemi sollevati dalle altre fonti del diritto, quali ad esempio
quelle del diritto comunitario o la consuetudine, o le sentenze della
Corte costituzionale.
La soggezione alla legge, imposta dalla Costituzione,
sembrerebbe escludere ad una prima e superficiale lettura ogni idoneità
della giurisprudenza ad incidere sul sistema normativo e ad apportare
alcunché di nuovo nel diritto oggettivo: poiché nel diritto italiano
le sentenze non hanno forza di legge, «i giuristi italiani ricominciano
talora a ragionare di fonti, nelle sole ipotesi in cui certi tipi
di decisioni risultano eccezionalmente dotati di un'efficacia ben
più ampia: ossia, principalmente, nei riguardi delle sentenze di accoglimento
della Corte costituzionale, pronunciate sulla base dell'art. 136 della
Costituzione» .
In realtà tutta la moderna teoria ermeneutica attribuisce
al giudice che interpreta ed applica le leggi la funzione di produzione
del diritto oggettivo, sia pure in modo diverso da quello della legislazione.
Già prima che Montesquieu disegnasse la tripartizione dei poteri si
osservava in Francia come, malgrado la riserva al re del potere di
fare le leggi, ai parlamenti, organi prevalentemente giudiziari, non
potesse negarsi il potere di emettere gli arrêts de règlement, i quali
permettevano «de renouveler ed d'animer la loi par un contact continuel
avec les réalités» . E nel 1921 il costituzionalista Edouard Lambert
affermava che ogni decisione di principio della Corte di cassazione
assumeva, per le giurisdizioni subordinate, il valore pratico di un
arrêt de règlement, ossia di statuizione con efficacia non limitata
al singolo caso deciso ed aggiungeva: «ogni tentativo di sottacere
questo fattore fondamentale della vita giuridica contemporanea mi
pare pericoloso» . Oggi si parla di un pouvoir normateur, proprio
della giurisdizione e diverso dal pouvoir législatif, spettante alle
assemblee di origine politica .
Tra gli autori recenti, i più legati all'antica concezione
del giudice come passivo dichiaratore e riproduttore della volontà
legislativa riconoscono che la giurisprudenza diviene source du droit
soltanto quando gli enunciati del legislatore siano obscures ou lacunaires
, mentre, dal lato opposto, i sostenitori della natura più politica
che tecnica (salvi i diversi modi di intendere quest'ultima espressione)
dell'attività interpretativa affermano che nessuna delle parole adoperate
dal legislatore ha un significato "vero", indipendente dall'uso e
precostituito all'interpretazione : solo la mutevole esperienza, ed
in particolare l'esperienza giudiziaria, può mostrare, secondo questi
autori, il significato più plausibile, mai quello "vero", dei precetti
legislativi. Comprendendo anche le decisioni giudiziarie fra le fonti
del diritto oggettivo, questo non appare come un insieme statico di
formule precettive, ma come il risultato di un continuo processo creativo
. Del resto, nel momento storico in cui, con la compilazione in Francia
dei primi codici, sembrano realizzarsi il mito dell'onnipotenza del
legislatore e la pretesa di affidare la certezza del diritto alla
negazione dei poteri del giudice nonché al divieto di interpretazione
delle leggi, l'autore del "discorso preliminare" del progetto di codice
civile, trasmesso al primo Console il 1° piovoso dell'anno IX (21
gennaio 1801), definisce come "terribile macchia del legislatore"
l'illusione di non lasciare nulla alla decisione del giudice ed osserva
che un insieme ben consolidato di sentenze conformi, una massima comunemente
accettata, possono avere la stessa forza della legge . Non solo il
legislatore, dunque, ma anche il giudice contribuisce alla formazione
del diritto oggettivo.
4. - La disposizione e la norma prodotta dal giudice-interprete.
Nel lessico dei giuristi italiani è comunemente accettata
la distinzione, dovuta al Crisafulli , fra "disposizione" e "norma",
con la prima espressione intendendosi l'enunciato letterale attraverso
cui è impartito il comando e con la seconda il significato ad esso
attribuito dagli interpreti e perciò variabile nello spazio e nel
tempo. Gli italiani parlano di disposizione là dove i francesi parlano
di texte, involucro verbale parzialmente vuoto, il cui contenuto precettivo
non viene definito, nella migliore delle ipotesi, che a livello giurisprudenziale
. Negli Stati Uniti la stessa cosa veniva affermata già ai primi del
secolo . Esempio: il testo dell'art. 527 del vigente codice penale,
entrato in vigore nel 1931, punisce chi «acquista, detiene, esporta
ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini o altri oggetti
osceni» e da questa disposizione la giurisprudenza ha tratto, nel
volgere dei decenni, norme diverse, oggi escludendo dalla previsione
d'illiceità scritti, disegni o immagini che ieri erano pacificamente
vietati.
Il significato della disposizione, dunque, non è perenne
ma dipende dal momento storico, onde nell'interpretazione di un testo
possono pesare elementi neppure esistenti nel momento in cui esso
fu redatto. La legge si stacca dal legislatore, vive di vita propria
e cambia nel tempo, anche se i mutamenti non sono bruschi, ma danno
luogo ad una ragionevole evoluzione, senza fratture tali da rompere
la coerenza del sistema .
Recentemente si è fatta risalire all'epoca del diritto
comune la concezione dell'interpretazione-applicazione giuridica quale
tecnica di trasformazione di alcune proposizioni precettive risalenti
in altre meglio adatte alle situazioni materiali sopravvenute, secondo
un procedimento aggregativo e non sostitutivo, ossia di parziale conservazione
della proposizione originaria, definita e poi trasformata attraverso
strumenti retorici propri ed esclusivi appunto della tecnica giuridica,
ossia soltanto eccezionalmente rinvianti alla sensibilità extragiuridica
dell'interprete. Gli ordinamenti attuali differiscono da quelli dell'epoca
del diritto comune per il maggior peso assunto, nella produzione del
diritto oggettivo, dalla volontà del legislatore rispetto all'opera
dell'interprete, giudice o organo della pubblica amministrazione.
Ma l'opera di quest'ultimo è tutt'ora dominata dalla logica aggregativa,
in contrapposizione alla logica sostitutiva, propria del primo . Esempio:
il legislatore costituisce nuovi organi giurisdizionali per la tutela
degli interessi del cittadino verso la pubblica amministrazione, ma
lenta e graduale è stata l'evoluzione della giurisprudenza, che oggi
disapplica per illegittimità (art. 5, legge 20 marzo 1865, n. 2248,
all. E) atti dell'esecutivo ieri ritenuti sicuramente al riparo da
ogni ingerenza del potere giudiziario.
Dall'opera dell'interprete può nascere una norma
corrispondente non già ad una sola disposizione, ma ad un suo frammento,
o ad una combinazione di disposizioni, o ad una combinazione di frammenti
, o addirittura ad una intenzione del legislatore non tradotta in
un enunciato linguistico. Si parla in quest'ultimo caso, che ricorre
quando il legislatore minus dixit quam voluit oppure nel caso di status
scripti et sententiae, di norma senza disposizione.
Si noti che la distinzione fra disposizione e norma
può valere con riferimento non soltanto alle leggi ma anche ai contratti,
e più in generale ad ogni precetto giuridico. Nei contratti costitutivi
di rapporti di durata il regolamento giuridico è dato, più che dal
senso letterale delle parole usate in sede di stipulazione, dal comportamento
delle parti in sede esecutiva (art. 1362, 2° comma, c.c.). Un esempio
cospicuo è offerto dai contratti di lavoro: le parti vogliono un rapporto
di lavoro autonomo (art. 2222 c.c.) ed in tal senso si esprimono in
sede di redazione del documento contrattuale; nel corso dell'esecuzione
emergono però, obiettivamente, prevalenti elementi del lavoro subordinato
(art. 2094 c.c.), ed è secondo questo schema che il giudice risolve
le relative controversie, malgrado la volontà dichiarata dalle parti
.
In conclusione, il diritto oggettivo non sta soltanto
nei precetti emanati, con regolare procedimento formale, dagli organi
della legislazione ma anche in quelli prodotti dagli organi competenti
a far vivere le leggi nella realtà effettiva dell'ordinamento. Riconoscendo
questa multiforme e variamente distribuita funzione nomopoietica a
tutti i soggetti investiti del potere di emettere comandi sanzionati
dall'ordinamento, si arriva a collocare la giurisprudenza tra le fonti
del diritto.
(*) Già comparse nel volume antologico "Interpretazione
e diritto giudiziale" pubblicato dall'editore Giappichelli, le pagine
che seguono sono la prima parte di un più esteso contributo reso disponibile
dal cortese consenso di autore ed editore che vivamente si ringraziano.