LE REGIONI AL BIVIO DEI NUOVI STATUTI

Alessandro Lattarulo, dottore in Scienze Politiche

La legge costituzionale 22 novembre 1999, n.1 (1) , che ha modificato gli articoli 121-122-123 e 126 della Carta fondamentale, ha introdotto tre importanti novità: 1) l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale, che provvede anche alla nomina degli assessori; 2) il principio per il quale la sua rimozione comporta automaticamente le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio; 3) il rafforzamento dello Statuto regionale.

Punti 1) e 2): Le disposizioni transitorie contenute nell'art.5 della legge hanno consentito già il 16 aprile ai cittadini di scegliere il Presidente in seguito a una competizione elettorale dalle regole molto simili a quelle impiegate per il rinnovo degli enti locali.

È infatti stato riproposto un meccanismo elettorale che, prevedendo come ipotesi il voto al solo candidato presidente ma non anche al singolo partito, fa dipendere l'esito elettorale, di fatto, dai voti ottenuti da quello, trascendendo eventuali ponderazioni permesse dal "voto disgiunto", dalla possibilità cioè di attribuire la propria preferenza ad un candidato presidente e ad una forza politica non facente parte della medesima coalizione. Tale breve digressione, lungi dall'essere portatrice di un giudizio di merito sull'architettura del sistema elettorale adoperato, è di mero ausilio alla rilevazione per la quale il legislatore sembra aver imboccato la strada che conduce dalla centralità assembleare a forme di governo a esecutivo forte.

Pur se rimane scientificamente doveroso mettere in guardia dalla superficiale traslazione di tale congegno in sede nazionale, emerge tuttavia un'evidente asimmetria, che innesca conflitti di ardua gestione tra Presidenti corazzati con un diretto consenso popolare e Capo del governo, la cui funzione politica costituzionalmente legittima appare agli occhi dell'opinione pubblica spesso irrimediabilmente minata da una mediazione partitica che, nel caso di Regioni, Province e Comuni risulta apparentemente assente, mascherata dietro l'immediatezza della scelta del vertice dell'"esecutivo" locale.

In questo senso l'inclinazione verso una capillarizzazione del presidenzialismo, che muova gradualmente dal basso verso l'alto (rilevate le difficoltà di marciare seguendo il tragitto opposto), trova ulteriore conferma nell'ultimo comma dell'art.122, ove è stato scolpito a chiare lettere che il Presidente della Giunta regionale «è eletto a suffragio universale e diretto», salvo differente disposizione degli Statuti, con una preventiva opzione valoriale che non è esagerato dipingere con i colori della "forzatura".

Unitamente ai contorni ora delineati, i nuovi presidenti dovranno svolgere esplicitamente una funzione di direzione della politica della Giunta (art.121, 4° comma), il che pone sul tappeto la matassa dei rapporti da intessere con il Consiglio, giacché gli Statuti in vigore assegnano all'assemblea regionale compiti che andranno ribilanciati con le nuove competenze spettanti alla Giunta.

Si apre altresì lo scenario che potrebbe vedere i Presidenti fornire unitariamente impulso, in sede di Conferenza dei Presidenti, a un progetto federalista chiaro, che guidi il paese oltre la strategia di riforma costituzionale facente leva sull'esclusivo utilizzo dell'art.138 (2) .

La verità è che le riforme qui oggetto d'analisi apportano un piccolo contributo alla definizione di quel modello di federalismo che D'Onofrio, nella Bicamerale, aveva affrescato «a tre punte, l'una centrata sui Comuni e sulle Province, l'altra sulle Regioni e l'altra ancora sullo Stato» (3) , non risolvendo però del tutto la dialettica città-regioni (4) , ossia lo scontro culturale e dottrinale tra i magnificatori del policentrismo, del caratteristico municipalismo italico contrapposto all'artificiosità delle Regioni e delle Province, e i baluardi di un federalismo di stampo tedesco, imperniato su Regioni-Länder, reputate maggiormente adatte a fronteggiare la sfida della globalizzazione e, tra l'altro, quella di una eventuale evoluzione dell'Unione Europea in senso federale.

Punto 3): Il rafforzamento dello Statuto regionale comporta l'esigenza di colpire al cuore tre obiettivi. Il primo verte sulla già richiamata forma di governo, cui fa da corollario il sistema elettorale. Il secondo inerisce la ridefinizione dell'organizzazione regionale a seguito delle riforme amministrative introdotte dal d.lgs 112/98, mentre l'ultimo affronta la "filosofia" delle relazioni con il centro nazionale.

Appare pertanto a luce meridiana la necessità di modellare con cura ma anche con coraggio innovatore i rapporti con Roma e quelli con gli enti locali. Sul primo versante sarebbe a mio avviso strategico che, oltre a esplicitare un progetto federalista (anche ripartendo da quello del novembre '96 o riproponendolo integralmente (5) ) che inneschi una fase costituente - quale non può certo essere definita quella attuale a dispetto delle forzature simboliche appiccicatele addosso - che contribuisca alla saldatura dei tanti animi riformatori della penisola, anche nel merito della riscrittura degli statuti non si proceda del tutto in ordine sparso.

Se infatti «porre mano agli statuti assume un significato particolare che incide direttamente sul terreno delle relazioni con il centro» (6) e se la diversità degli stessi è non soltanto inevitabile ma sotto alcuni rispetti auspicabile, non può negarsi essere una sconfitta dell'unità del paese e della cultura istituzionale un esito scaturente dalla miope chiusura nel proprio hortus conclusus; un esito, cioè, multicromatico esclusivamente in ragione del fatto che ciascuna Regione abbia proceduto all'elaborazione di uno Statuto che ratifichi ispirazioni egoistiche e che trasudi una cultura particolaristica di gestione della cosa pubblica, pur se non in aperto conflitto con quella della Costituzione.

Dovrebbe perciò compiersi uno sforzo comune e coordinato per superare l'obiezione di chi considera in (almeno per ora) inconciliabile opposizione il principio di eguaglianza (art.3) con il principio di autonomia (7) .

Circa il rapporto tra Regione ed enti locali, per scongiurare il rischio che le revisioni statutarie creino un neo-centralismo regionale, che quindi mortifichi la ratio delle "Bassanini", nel mentre si risarcisce il circuito democratico interno, ossia le relazioni tra corpo elettorale, consiglio, presidente, giunta regionale e organizzazione burocratica, sarebbe forse utile, come suggerito da Cammelli (8) , pensare a modalità di rappresentanza degli enti locali - del tipo un Consiglio delle autonomie locali - che stemperino la burrascosa convivenza tra Presidenti di Regione e sindaci delle città medio-grandi.

Due brevissimi appunti ulteriori riguardano, da un lato, l'ignoto esito della lettura che ogni Consiglio, spogliato della centralità che in passato gli derivava dall'esprimere dal proprio seno il Presidente, darà delle coordinate di partecipazione, legislazione e controllo che adesso assumono connotati inediti; dall'altro, l'auspicio che lo Statuto venga sottoposto al giudizio degli elettori. La procedura della sua approvazione, disciplinata dalla novella dell'art.123 con evidente riferimento a quella rinforzata di approvazione delle leggi costituzionali di cui all'art. 138, contempla, come ultimo atto solo eventuale, il referendum.

Se è vero che 1/50 degli elettori oppure 1/5 dei componenti del Consiglio possono agilmente tradursi nella possibilità di pretendere la sottoposizione del progetto elaborato ai cittadini, comunque auspicabile sarebbe stata una conforme previsione legislativa per l'occasione, soprattutto tenendo conto del fatto che una sostanziale impreparazione sul tema non lo ha reso un punto focale dell'agenda politica durante la breve campagna elettorale.

Brevi conclusioni

Schematicamente: restano ancora alcuni nodi non sciolti, che sarebbe auspicabile affrontare complessivamente.

Il primo consiste nel ribaltare il cosiddetto "limite delle materie" previsto dal'art.117. In esso l'enumerazione delle materie di competenza legislativa regionale (esclusiva e concorrente), soluzione peraltro classica e meglio corrispondente alla configurazione di uno Stato regionale ma unitario, deve lasciare il posto al criterio di enumerazione statale, tradizionalmente icona federalista, in base al quale spetta alla periferia la competenza su tutto ciò che non sia espressamente riservato al centro.

Di primario rilievo altresì l'eliminazione dei controlli amministrativi sulle Regioni e gli enti locali, di cui agli artt. 125 e 130, e la semplificazione del controllo statale sulle leggi regionali.

Queste proposte, sulle quali è ripetutamente tornata la conferenza Stato-Regioni, sono da ritenersi perfino minimali, qualora si rammenti che l'ultima Bicamerale, nel secondo comma dell'art.56 del progetto di revisione, aveva invertito senza grandi esitazioni la rotta.

Anche una seria ripresa del dibattito sulla trasformazione del Senato in Camera federale appare improcrastinabile, purché risulti convinzione di tutti gli attori che la logica federalistica non può, nell'era della globalizzazione, nutrirsi delle semplificazioni che risolvono vetustamente i problemi rispondendo al lapidario "chi fa che cosa". La realtà, tanto più quando si osserva il tema da una prospettiva socioeconomica, che porta in primo piano la questione della sussidiarietà, appare infatti alquanto più intricata.

Ecco perché è necessaria una riforma organica, non la politica dei piccoli (e parziali) passi.

 

Note.

1 Legge costituzionale 22 novembre 1999, n.1 ("Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia delle Regioni").

2 Adoperato nonostante che la maggioranza assoluta da esso richiesta nella doppia lettura fosse stata concepita in ovvia relazione e dipendenza dal sistema elettorale proporzionale, che si traduceva, nei due rami del Parlamento, in gruppi di consistenza percentuale sul totale sostanzialmente identica a quella dei voti ottenuti dalla proprio partito. Il maggioritario, invece, sovrarappresentando (con rarissime eccezioni) la coalizione o il partito vincente, spezza la diretta proporzionalità tra percentuale di eletti e totale degli stessi, consentendo a minoranze elettorali di modificare la Costituzione e, addirittura, di oltrepassare la soglia dei 2/3, che, come noto, impedisce la richiesta del referendum da parte di un quinto dei membri di una camera, di cinquecentomila elettori o di cinque Consigli regionali.

3 Francesco D'Onofrio, Relazione sulla forma di Stato del progetto di legge costituzionale per la revisione della parte seconda della Costituzione, trasmessa alla Presidenza della Camera dei Deputati e alla Presidenza del Senato della Repubblica il 4 novembre 1997, atto Camera n.3931-A; atto Senato n.2583-A, XIII legislatura, p.16 (relazione pp.15-25).

4 Anche in Bicamerale la dialettica deflagrò, al punto che il progetto elaborato dalla Commissione fu giudicato in maniera controversa. Da un lato vi fu la levata di scudi dei "municipalisti" (cfr. Enzo Bianco, Città-stato ? Una provocazione. Ma la bicamerale punta solo sulle regioni, intervista di Rosanna Lampugnani, «l'Unità», 19-11-1997, p.6; Antonio Bassolino, Caro D'Alema, il nostro protagonismo è sacrosanto, intervista di Goffredo Buccini, «Il Corriere della Sera», 19-11-1997, p.9; Francesco Rutelli, Il potere dev'essere Comune, intervista di Andrea Bianchi, «il manifesto», 21-11-1997, p.10; Franco Bassanini, Giusta la battaglia dei sindaci, intervista di Giovanna Pajetta, «il manifesto», 21-11-1997, p.11); d'altro canto i regionalisti obiettarono ai commissari i medesimi rilievi (cfr. Luigi Mariucci, Ancora una volta la bicamerale ha sacrificato le regioni, «l'Unità», 10-7-1997, p.17). Un tentativo di composizione delle posizioni fu tentato dagli allora Presidenti dell'Umbria, Toscana ed Emilia-Romagna Bracalente, Chiti e La Forgia e dai sindaci di Napoli, Venezia e Bologna Bassolino, Cacciari e Vitali con la Carta federalista, una sorta di manifesto programmatico presentato il 16 gennaio 1998 e poi apparso in «MicroMega» n.1/1998 alle pp.9-13, preceduto da una concisa introduzione di Mariucci, Le ragioni della carta federalista, ivi, pp.7-8.

5 La conferenza dei Presidenti di Regione approvò all'unanimità un testo che si trova in Proposta di riforma costituzionale in senso federalista, a cura del Cinsedo, Milano, Angeli, 1997.

6 Marco Cammelli, La sussidiarietà presa sul serio, «il Mulino» n.3/2000, p.448 (articolo pp.447-455).

7 Cfr. Giandomenico Falcon, Regole e ruoli: la difficile identità regionale, «il Mulino», cit., p.471 (intervento pp.471-478).

8 Marco Cammelli, op. cit., p.453.