Il riferimento storico costituisce l'incipit del volume
di Caranta e Ferraris e serve a inquadrare dal punto di vista concettuale
il "nodo della partecipazione" al procedimento amministrativo. Come
diceva esattamente 20 anni or sono Mario Nigro, ogni definizione della
partecipazione "è storicamente datata"; essa vale soprattutto come
"proposta di organizzazione della partecipazione, come indicazione
di quale e quanta partecipazione si voglia realizzare e di come si
voglia realizzarla". Sotto questa visione prospettica gli Autori sottolineano
la dicotomia tra il sistema di derivazione francese fondato sulla
decision éxecutorie, sul provvedimento amministrativo che si
impone per forza propria e unilateralmente al cittadino, e il sistema
di common law, fondato sul right to be heard (principio di
matrice giurisdizionale ma esteso al procedimento amministrativo all'insegna
della procedural fairness), di cui le public enquiries e gli
hearings rappresentano essenziali strumenti esplicativi. Storicamente
dunque la partecipazione del cittadino alle decisioni della pubblica
amministrazione si è realizzata solo nel secondo sistema mentre nel
primo << si è in presenza di procedimenti kafkiani, dei quali l'interessato
viene a conoscenza solo nel momento dell'adozione del provvedimento
finale.>>. Negli ultimi venti anni si è tuttavia assistito ad
una progressiva convergenza tra i due sistemi; in particolare i sistemi
fondati sul droit administratif hanno introdotto, per via legislativa,
norme generali sull'intervento dell'amministrato nel procedimento
amministrativo (Germania 1976, Francia 1983, Italia 1990). Siffatta
tendenza va letta anche alla luce dell'impatto che il diritto comunitario
ha sugli ordinamenti nazionali; al riguardo gli Autori più volte sottolineano
il ruolo che il principio di proporzionalità gioca sul terreno della
partecipazione al procedimento amministrativo. Recenti studi, confermando
tale impostazione, sostengono che l'operatività del principio di proporzionalità
non si fermerebbe alle materie di diretta competenza comunitaria ma
penetrerebbe tout court nei singoli ordinamenti nazionali attraverso
processi di "cross fertilisation" indotti dalla giurisprudenza della
Corte di giustizia Europea.
Che il diritto amministrativo italiano sia stato profondamente
influenzato dal modello francese (nonché da quello tedesco) è argomento
ben noto; l'esperienza fascista ha poi radicalizzato l'opzione per
una pubblica amministrazione autoritaria e unilaterale. La Costituzione
repubblicana segna la svolta; come sottolineato dalla migliore dottrina
numerose sono le disposizioni della carta fondamentale (in particolare
l'art. 97) in cui il principio del "giusto procedimento" trova fondamento.
La giurisprudenza sia costituzionale che amministrativa non ha mai
riconosciuto al giusto procedimento rango costituzionale, sostenendone
semmai la natura di principio generale dell'ordinamento giuridico,
idoneo a vincolare il legislatore regionale ma non certo quello statale.
Da questo punto di vista gli Autori giustamente parlano di "maturazione
lenta" di concetti già insiti nel nostro ordinamento, maturazione
che trova l'espressione più compiuta nella L. 7 agosto 1990, n. 241.
Caranta e Ferraris tracciano un quadro accurato sullo stato di attuazione
delle disposizioni in materia di partecipazione al procedimento amministrativo
contenute nella L. 241 a dieci anni dalla sua entrata in vigore, offrendo
una serie di strumenti utili per capire "quale partecipazione" si
realizzi nel procedimento amministrativo italiano.
L'analisi degli Autori si concentra sui due aspetti
essenziali della partecipazione al procedimento amministrativo: il
diritto di presentare memorie scritte e documenti prima che la decisione
finale sia adottata (articolo 10 lett. b) L. 241) e il diritto di
prender visione dei documenti amministrativi (articolo 10 lett. a)
L. 241). Quanto al primo aspetto, l'art. 10 b) ha trovato limitatissime
applicazioni in sede giurisprudenziale; i giudici amministrativi non
hanno così ancora affrontato << il fondamentale nodo sistematico
del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni espresse dalla pubblica
amministrazione circa il materiale introdotto dai soggetti ammessi
a partecipare o ad intervenire nel procedimento>>. Secondo Caranta
l'assenza di un serio contenzioso sulla disposizione in esame nasce
dalla prassi di molte amministrazioni di bloccare sul nascere la partecipazione
omettendo la comunicazione dell'avvio del procedimento. Tali abitudini
sono state non di rado avallate dalla giurisprudenza amministrativa
che ha individuato una serie di limiti sans text all'obbligo ex art.
7 L. 241. Basti pensare alle numerose pronunce che hanno sostenuto
l'inoperatività dell'art. 7 nei procedimenti volti all'emanazione
di provvedimenti vincolati oppure a quell'indirizzo che propugna la
valutazione "in concreto" della necessità della comunicazione, alla
luce dell'effettivo pregiudizio al diritto partecipativo subito dall'interessato.
Ferma è la critica contro siffatti orientamenti; il secondo, in particolare,
presenta maggiori spunti di riflessione. Se da un lato parte della
dottrina ha salutato con favore il recepimento da parte della giurisprudenza
amministrativa del principio (di matrice processualcivilistica, art.
156, 3° com. C.P.C.) del raggiungimento dello scopo, dall'altro lato
va scongiurato il rischio << che il giudicante sia indotto a sottovalutare
l'importanza della garanzia predisposta dal legislatore, considerandola
alla stregua di una formalità di dubbia utilità, la cui violazione
deve essere condonata il più spesso possibile>>. Infatti, secondo
Caranta ridurre la comunicazione di avvio del procedimento a vuoto
simulacro formale depotenzia ab origine lo scopo partecipativo che
connota l'intera legge sul procedimento amministrativo. Del resto
il Consiglio di Stato in una recente pronuncia ha chiarito il valore
non ritualistico dell'avviso di inizio del procedimento che adempie
al sostanziale scopo di far partecipare la parte interessata al procedimento
fin dal suo inizio, così realizzando le finalità di trasparenza dell'azione
amministrativa. Nel sistema delineato dalla L. 241 la partecipazione
non ha valore solo in sé ma è anche funzionale alla trasformazione
epocale da una pubblica amministrazione che agisce per provvedimenti
ad un'amministrazione che agisce per accordi (art. 11, L. 241). Da
questo punto di vista non ci si deve meravigliare se la dottrina ha
parlato di "cyberspazio creato dall'articolo 11": << Idealmente,
il procedimento amministrativo caratterizzato dalla partecipazione
dei portatori di interessi pubblici e privati, sfocia in un accordo
che fissa quantomeno il contenuto discrezionale del provvedimento
finale...Così non è stato perché l'istanza partecipatoria si è finora
infranta sulla prima linea di difesa della pubblica amministrazione,
l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento>>. Al
di là delle occasioni offerte dalla L. 241 e non colte dalla giurisprudenza,
Ferraris si sofferma sulle carenze strutturali della stessa normativa,
che disegna un contraddittorio essenzialmente cartaceo, lontano dai
modelli informali di svolgimento dell'azione amministrativa che dovrebbero
costituire il fondamento di una moderna "amministrazione di risultato".
In siffatta prospettiva va sottolineata la centralità del ruolo che
la figura del responsabile del procedimento assume nell'impianto della
riforma. Questi dovrà interpretare il proprio compito alla luce del
nuovo modello di azione amministrativa, atteggiandosi a vero interlocutore
dei soggetti interessati e così superando la spersonalizzazione del
rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione.
Altra tematica connessa al momento partecipatorio
è quella concernente l'individuazione dei soggetti legittimati alla
partecipazione procedimentale; al riguardo risulta fondamentale l'analisi
dell'art. 9 L. 241. La disposizione ha, secondo Caranta, una triplice
valenza:
1) legittima la partecipazione di quei soggetti che,
pur non essendo diretti destinatari del provvedimento , possono comunque
subire un pregiudizio dall'adozione dello stesso, ma non sono né individuati
né individuabili (da questo punto di vista l'art. 9 opera come disposizione
di completamento dell'art. 7, 1° com.);
2) legittima ogni organo o ente pubblico a partecipare
al procedimento amministrativo (il che risulta di grande importanza
nel contesto del processo di semplificazione avviato dalle leggi bassanini);
3) rappresenta il più importante riconoscimento di
garanzie a favore dei soggetti portatori di interessi "diffusi".
Quest'ultimo è indubbiamente il dato di maggior rilievo:
l'art. 9 non apre la partecipazione incondizionatamente ma, proprio
per evitare disfunzioni legate ad un modello partecipatorio "selvaggio",
richiede la necessaria mediazione di strutture collettive (associazioni
e comitati, nazionali o locali) in cui devono confluire i portatori
degli interessi diffusi. La giurisprudenza ha inoltre specificato
come non sia importante il grado di effettiva rappresentatività dell'associazione
(o comitato), rilevando ai fini della legittimazione la finalità statutaria
dell'ente stesso. L'importante apertura realizzata dalla disposizione
in esame pone dei problemi di coordinamento con quel filone giurisprudenziale
che, supportato dalla migliore dottrina, aveva esteso la legittimazione
al ricorso giurisdizionale ai soggetti esponenziali di interessi "collettivi";
tale estensione era stata realizzata "facendo leva sul fattore organizzatore
del procedimento amministrativo" (Giannini). Così oggi, sia i portatori
di interessi collettivi che di interessi diffusi sono legittimati
alla partecipazione procedimentale, ma solo i primi hanno legittimazione
processuale, peraltro in virtù di una peculiarità posseduta anche
dai secondi.
Passando al tema dell'accesso agli atti della pubblica
amministrazione (art. 10 a) L. 241), l'attenzione di Ferraris pare
concentrarsi su tre aspetti centrali; in primo luogo sulla natura
giuridica del diritto di accesso. La giurisprudenza prevalente riconosceva
un vero e proprio "autonomo diritto soggettivo del cittadino all'informazione";
se lo scopo essenziale della L. 241 è quello di rendere paritari i
rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione, il diritto soggettivo
rappresenta proprio la posizione giuridica tipica dei rapporti paritari.
In linea con tale interpretazione l'Adunanza generale del Consiglio
di Stato ha specificato che i regolamenti ministeriali da adottare
ex art. 24, 2° comma devono individuare i tipi di atti da sottrarre
all'accesso, nel rispetto del principio della "stretta connessione",
di contenuto e temporale, del documento richiesto agli interessi dei
quali l'ordinamento prevede la tutela . Siffatta affermazione non
solo ribadisce il carattere eccezionale delle limitazioni al diritto
di accesso, ma sottrae (in linea generale) ogni discrezionalità all'amministrazione
sul piano applicativo delle limitazioni stesse. Il citato filone giurisprudenziale
è stato contraddetto da una recente pronuncia dell'Adunanza plenaria
del Consiglio di Stato, che ha sostenuto la natura di interesse legittimo
dell'accesso. Le argomentazioni addotte dall'Adunanza plenaria vengono
definite da Caranta "degne di un museo dell'Ottocento del diritto
amministrativo". In secondo luogo Ferraris affronta il rapporto tra
Capo III e Capo V della L. 241, sostenendo la loro stretta complementarietà.
Accesso endoprocedimentale e accesso extraprocedimentale hanno dunque
una disciplina tendenzialmente unitaria perché, come ribadito dal
Consiglio di stato, entrambi concorrono alla "visibilità del poter
pubblico".