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OSSERVAZIONI SUI PROFILI COSTITUZIONALI DELLA
DISCIPLINA GIURIDICA DEGLI ENTI NO PROFIT
Adele Magro, Dottore di ricerca in Diritto
Pubblico
Con l'approvazione, nel corso della X legislatura,
della legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge-quadro sul volontariato"
(1) e della legge 11 novembre 1991, n.
381 "Disciplina delle cooperative sociali" (2)
il nostro sistema giuridico ha posto le basi - sebbene con notevole
ritardo rispetto ad altri ordinamenti stranieri e, peraltro,
con esclusivo riferimento a due soggetti collettivi ben determinati
- per una specifica regolamentazione di quei fenomeni organizzativi
che pur adottando una forma giuridica privata, perseguono senza
scopo di lucro finalità di interesse pubblico generale. In via
di primo approccio, si può anzitutto sostenere che il principale
elemento di novità degli interventi normativi summenzionati
risiede nel fatto che essi sono rivolti a dettare una disciplina
speciale di sostegno e promozione dei soggetti organizzativi
considerati, costruita in relazione alla rilevanza sociale del
fine da essi perseguito. Almeno per ciò che riguarda gli enti
privati in questione, il dato significativo è che l'adozione
di una legislazione ad hoc (3) consente
di fuoriuscire dal quadro di riferimento normativo del Codice
civile (4) , che, attualmente, appare
per più versi inadeguato a cogliere l'evoluzione verificatasi
nelle modalità organizzative del corpo sociale (5)
. La disciplina codicistica, infatti, in quanto espressione
giuridica di un clima ideologico di diffidenza nei confronti
dei "corpi intermedi", sembra essere indifferente al carattere
di utilità sociale delle attività da essi poste in essere e
appare interessata più a configurare istituti "tutori" e di
controllo nei loro confronti che non a riconoscergli un pieno
diritto di "cittadinanza sociale". Con la legislazione in esame,
pertanto, si è aperta la strada al riconoscimento normativo
dell'esistenza di una dimensione sociale, spontaneamente originata
dalla libera iniziativa dei cittadini, idonea a produrre, anche
- ma non necessariamente - in collaborazione con i poteri pubblici,
beni e servizi generatori di "benessere sociale" e al superamento
dell'idea, storicamente prodotta, della necessaria coincidenza
tra i concetti di "pubblico" e "statale" nel settore. Si tratta,
in sostanza, dello svolgimento positivo del contenuto di profondo
pluralismo che anima i primi articoli della nostra Carta costituzionale,
nei quali si esprime la presa d'atto dell'esistenza di una molteplicità
di soggetti portatori di una capacità propria di diretto adempimento
dei "doveri inderogabili di solidarietà" economica e sociale
(articolo 2), nonché di rimozione degli "ostacoli di ordine
economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza
dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana"
(articolo 3, II c.). E' agevole riconoscere, negli interventi
legislativi summenzionati, i tratti di un'evoluzione normativa
fortemente innovativa rispetto alla tradizionale concezione
di welfare state che si è affermata nel nostro ordinamento:
il nuovo assetto dei rapporti tra "pubblico" e "privato" (6)
nel settore dei servizi di utilità sociale in essi configurato
rispecchia, infatti, la tendenza a ridefinire il confine che
tra i due soggetti si era delineato nel corso del processo di
formazione dello Stato sociale nel nostro paese. A riguardo,
e in via di primissima approssimazione, si può infatti sostenere
che la fisionomia dello "Stato del benessere" italiano si è
caratterizzata per la netta prevalenza della dimensione pubblico-statale,
in virtù del peculiare ruolo assunto dallo Stato e dai poteri
pubblici nella produzione ed allocazione dei beni collettivi
di protezione sociale. Tuttavia già a partire dalla metà degli
anni settanta la parabola ascendente del welfare state, nel
nostro Paese e in altri sistemi democratici europei, inizia
a registrare quei primi segnali di battuta d'arresto che diverranno
poi molto più evidenti nei decenni successivi, e la questione
della "crisi dello Stato sociale", nella sua duplice dimensione
di "crisi fiscale" e di "crisi di legittimazione", inizia a
porsi con particolare rilevanza e urgenza nella comunità scientifica
e negli ambienti del policy making. Gli elementi che compongono
la "crisi" dello Stato sociale, secondo le principali ricostruzioni
dottrinali, sembrano riconducibili a due principali categorie
di fattori: per un verso, quelli relativi all'insostenibilità
finanziaria della produzione pubblica dei servizi e delle prestazioni
"di benessere", c.d. "crisi fiscale" (7)
dello Stato; per altro verso, quelli relativi alla decrescente
capacità di soddisfare i bisogni della popolazione, e che sostanziano
la c.d. "crisi di legittimazione", frutto congiunto di un mancato
incremento della spesa per servizi - a fronte invece di un consistente
aumento nella domanda - e della crescente divaricazione qualitativa
tra l'offerta pubblica, stendardizzata e burocratizzata, dei
servizi e la progressiva differenziazione dei bisogni sociali
(8) . Uno degli interrogativi di maggior
rilievo, attualmente, riguarda gli sbocchi possibili della crisi
dello Stato sociale. La spinta di eventi poco controllabili
a livello nazionale - come i processi di mondializzazione dell'economia
- tende a trasformare, in genere ridimensionandoli, i vigenti
istituti di protezione sociale, producendo incertezza crescente
sui modelli da adottare. I numerosi studi prodotti su questi
fenomeni, infatti, non sono ancora in grado di individuare,
all'interno di questa transizione, le strategie più adeguate
a coniugare efficienza e solidarietà (9)
. Se si interpreta la crisi dello Stato sociale unicamente nella
sua - pur non secondaria - dimensione di crisi finanziaria,
si comprendono le proposte di porvi soluzione attraverso la
scelta del ricorso al mercato, intesa come privatizzazione,
parziale o tout court di attività e servizi attualmente gestiti
direttamente dalla mano pubblica. Tuttavia, la complessità dei
problemi sottesi alla formula "crisi dello Stato sociale" non
consente di operarne una riduzione ai profili di carattere unicamente
economico o fiscale. Infatti, la crisi dello Stato sociale è,
come si osservava in precedenza, anche una crisi di "efficacia",
considerato che atraverso il suo impianto e la sua attuale organizzazione
lo Stato sociale non riesce a fronteggiare i bisogni tipici
di una società post-industriale, generatrice di nuove forme
di esclusione sociale, né a perseguire efficacemente il fine
dell'uguaglianza sostanziale posto dall'art. 3, secondo comma
della Carta costituzionale né, ancora, in via generale, a realizzare
il programma di trasformazione sociale che permea di sé l'intero
testo della Costituzione. Per gestire e affrontare la crisi
dello Stato sociale, allora, occorre innanzitutto coglierne
la multicausalità e la multidimensionalità e comprendere che
essa non si esaurisce in questioni e profili di ordine economico-finanziario,
ma ricomprende anche problemi di inefficace tutela e soddisfazione
dei diritti di cittadinanza sociale, posti a fondamento e legittimazione
dei moderni ordinamenti statali democratici. In questo senso,
la crisi dello Stato sociale diventa quindi parte della "crisi
dello Stato", senza aggettivazioni. Attraverso l'analisi di
alcuni recenti eventi giuridici e della più recente legislazione,
è possibile cogliere alcuni segnali che testimoniano una tendenza
dell'ordinamento a una riorganizzazione complessiva dello Stato
sociale. Da un lato, le "grandi riforme" a efficacia razionalizzatrice,
ad esempio in materia sanitaria e previdenziale; dall'altro
lato, forme di depubblicizzazione, rinvenibili ad esempio nel
caso delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
(IPAB), che segna il ritorno alla natura giuridica privata di
istituzioni che in origine, prima degli interventi di pubblicizzazione
di fine Ottocento, erano tali. Infine, affiora una terza linea
di tendenza: di fronte alla significativa evoluzione delle forme
e delle attività delle organizzazioni private senza scopo di
lucro, inizia ad affermarsi, a partire dalla metà degli anni
Settanta, una legislazione di promozione di tali soggetti -
ancora genericamente definiti di "terzo settore", o del "pprivato
sociale" - e di integrazione della loro azione con quella svolta
dai servizi sociali pubblici (10) . La
legge-quadro sul volontariato, la legge sulle cooperative sociali,
la legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate, rappresentano solo alcuni
degli interventi normativi che hanno contribuito a ridefinire
positivamente le politiche sociali e i "soggetti della solidarietà",
iniziando al contempo a delineare con maggior chiarezza i confini
e i caratteri del c.d. "terzo settore". A tale normativa si
è aggiunto, più di recente, un fondamentale tassello, costituito
dal riordino della disciplina fiscale nel settore realizzato
dal decreto legislativo n. 460/1997, il quale, pur con le difficoltà
interpretative e applicative che la letteratura specialistica
non ha mancato di evidenziare, ha avuto l'indubbio merito di
aver individuato nel novero degli enti non commerciali la più
specifica e delimitata categorai delle "organizzazioni non lucrative
di utilità sociale" (Onlus), introducendo per la prima volta
nel nostro ordinamento - pur se unicamente a fini fiscali -
una nozione giuridica unitaria per quei soggetti privati che
operano in una logica solidaristica e non per finalità di lucro
soggettivo. L'analisi di tale complesso normativo sembra consentire
di concludere che l'attenzione rivolta dal legislatore a tali
soggetti non sia interpretabile unicamente e semplicisticamente
come un tentativo di risposta alle problemi aperti dalla crisi
fiscale dello Stato sociale - vista nella sua dimensione di
crisi della finanza pubblica che induce a coinvolgere risorse
gratuite o a basso costo - , ma anche come risposta all'emergere
di quei nuovi bisogni e povertà "transmateriali", tipici di
una società "postfordista", che hanno messo in crisi i tradizionali
modelli di welfare. Si può anzi sostenere che gli interventi
legislativi considerati si muovono, come si osservava all'inizio,
nel senso di una più corretta attuazione dei principi costituzionali,
esprimendo la positiva risposta dell'ordinamento a un'evoluzione
socioeconomica generatrice di nuove forme di bisogno sociale
e che, lungi dal postulare un arretramento delle garanzie di
tutela ascritte all'intervento pubblico, impone tuttavia a quest'ultimo
una riorganizzazione e un riorientamento (11)
. In questo contesto, l'analisi della disciplina statale - ad
hoc e di settore - che a vario titolo coinvolge i soggetti no
profit sembra assumere uno specifico rilievo per il giuspubblicista,
offrendo un punto di osservazione privilegiato per cogliere
il senso e le direzioni di questo processo di "trasformazione"
che non sembra consentire un arretramento su posizioni radicalmente
"neoliberiste", ma obbliga ad affrontare l'evoluzione sociale
e i dilemmi "di fine secolo" (12) con
categorie giuridiche e modalità organizzative nuove e più adeguate.
Note (1)Pubblicata in G.U. 22 agosto 1991, n.
196. (2)In G.U. 3 dicembre 1991, n. 283. (3)Entrambi gli interventi
legislativi richiamati in apertura, infatti, operano il riconoscimento
normativo di enti di natura privata che perseguono con la loro
attività lo scopo di natura pubblicistica di apportare benefici
alle comunità entro cui agiscono: la disciplina speciale in essi
contenuta, di favore e sostegno sia sotto il profilo fiscale che
dell'interazione con il soggetto pubblico (intesa in particolare
come possibilità di erogare servizi in convenzionamento con le
pubbliche amministrazioni) si legittima e giustifica, quindi,
proprio in funzione dello scopo solidaristico. (4)Non lo stesso
può dirsi per altri enti non lucrativi, quali, ad esempio, associazioni
e fondazioni, che permangono ancorati alla regolamentazione codicistica
del 1942. (5)Peraltro, difettando il nostro sistema giuridico
di una difinizione legislativa unitaria del settore, risulta problematico
anche l'esatto inquadramento della categoria degli enti senza
scopo di lucro all'interno della stessa disciplina codicistica.
Quest'ultima, infatti, fondata su una netta linea di demarcazione
tra le tradizionali figure a carattere non lucrativo regolate
nel Libro primo (associazioni, fondazioni, comitati) e gli enti
con scopo di lucro disciplinati nel Libro quinto, rivela per più
versi la propria insufficienza classificatoria di fronte all'esistenza
di soggetti commerciali per i quali non rileva la causa lucrativa
(si pensi al fenomeno delle cooperative di solidarietà sociale)
o di fronte ad enti a carattere associativo che svolgono, pur
se marginalmente, un'attività economica in senso oggettivo per
il raggiungimento delle finalità istituzionali. Su queste problematiche,
si rinvia a G. PONZANELLI, Gli enti collettivi senza scopo
di lucro, Torino, 1995. (6)In relazione al quale la letteratura
sociologica ha già eleborato il concetto di welfare society, o
"sistema di welfare", per indicare l'esistenza di una pluralità
di soggetti e di forme di produzione di beni e servizi di welfare,
in tendenziale superamento della marcata prevalenza della dimensione
pubblico-statale nel sistema di protezione sociale. Cfr., tra
i molti, M. FERRERA, Modelli di solidarietà, Bologna, 1993,
spec. p. 52. (7)Per un inquadramento teorico della problematica
si rinvia innanzitutto ai contributi, ormai classici, di J. O'CONNOR,
La crisi fiscale dello Stato, Torino, 1977, e F. HIRSCH,
I limiti sociali allo sviluppo, Milano, 1981. (8)A riguardo,
si rinvia alle riflessioni di C. OFFE, Alcune contraddizioni
del moderno Stato assistenziale, in AA.VV., Critica dello
Stato sociale, a cura di A. Baldassarre e A.A. Cervati, Roma-Bari,
1982. (9)Per una riflessione di inquadramento della problematica,
cfr. R. DARHENDORF, Quadrare il cerchio. Benessere economico,
coesione sociale e libertà politica, Roma-Bari, 1995. (10)Su
questi profili si v., per tutti, F. RIGANO, La libertà assistita,
Padova, 1995. (11)Cfr. G. AZZARITI, Ipotesi sui diritti sociali,
ora in Id., Forme e soggetti delle democrazie pluraliste,
Torino, 2000. (12)A riguardo, si vedano le riflessioni svolte
in AA.VV., La democrazia alla fine del secolo, a cura di
M. Luciani, Roma-Bari, 1994.
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