LACUNE E NORME INESPRESSE NELLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE*

Gianpaolo Parodi

1. Introduzione

L’analisi che si propone intende mettere in luce le relazioni di interdipendenza tra la configurazione dell’oggetto del giudizio costituzionale (ciò di cui si predica l’incostituzionalità) e gli effetti delle decisioni di accoglimento denominate “additive”. Quanto segue concerne specialmente, ma non esclusivamente, l’oggetto delle pronunce dichiarative dell’incostituzionalità di discipline contrarie al principio di eguaglianza, o non conformi alle disposizioni costituzionali ascrittive di diritti “di prestazione”. L’individuazione, nei singoli casi, dell’oggetto del giudizio costituzionale costituisce un’operazione necessaria per delimitare l’àmbito di efficacia della decisione. Ciò è vero – e quasi ovvio – per qualsiasi decisione della Corte; nondimeno, tale operazione diventa decisiva quando si tratti di apprezzare la portata di pronunce costituzionali dotate di dispositivi additivi, siano essi precisi, ovvero generici ed indeterminati.
2. La pronuncia additiva come decisione che dichiara l’incostituzionalità di un’omissione del legislatore

Una prima ipotesi ricostruttiva è fedele al tenore letterale dei dispositivi additivi, che censurano la disposizione impugnata “nella parte in cui non prevede” qualcosa. La dichiarazione d’incostituzionalità avrebbe ad oggetto un’omissione legislativa, e precisamente l’omessa qualificazione espressa di una determinata fattispecie; ad esempio, l’omessa qualificazione, in termini di obbligo, di una prestazione in favore di una classe di soggetti (o, se si preferisce, la mancata attribuzione espressa di un diritto ad una classe di soggetti).
L’omissione legislativa oggetto di una sentenza provvista di un dispositivo additivo (non importa se preciso, o generico e indeterminato) può essere intesa in due modi: come comportamento omissivo del legislatore (in breve: “omissione-inattività”), oppure come prodotto del¬ l’inerzia, o della – più o meno deliberata e consapevole – inattività del legislatore (in breve: “omissione-prodotto”).
Prima di procedere alla verifica delle due ipotesi ricostruttive appena accennate dell’oggetto delle decisioni a dispositivo generico – omissione-inattività e omissione-prodotto – è opportuno soffermarsi su alcuni criteri di classificazione delle omissioni legislative rilevanti ai presenti fini.
2.1. Tipologia delle omissioni del legislatore

È corrente, innanzi tutto, la distinzione tra omissioni assolute (o primarie, o di primo grado) ed omissioni relative (o secondarie, o di secondo grado).
Le prime coincidono con l’inerzia del legislatore di fronte al precetto costituzionale che imponga direttamente ed incondizionatamente un certo intervento legislativo, come accade per taluni diritti sociali, secondo una delle possibili interpretazioni delle disposizioni costituzionali che li disciplinano.
Con la locuzione “omissioni di secondo grado”, o “relative”, invece, si allude all’omesso intervento legislativo imposto dal principio di eguaglianza, condizionatamente all’adozione di una disciplina di privilegio non sufficientemente estesa.
Nel primo caso, almeno prima facie, la situazione contraria a costituzione può essere eliminata solo attraverso l’adempimento, da parte del legislatore, del dovere di legiferare. La Corte costituzionale non può infatti imporre al legislatore di svolgere il programma costituzionale inattuato, ciò che, peraltro, non equivale a negare la competenza del giudice delle leggi a dichiarare l’incostituzionalità dell’omissione.
Nel secondo caso, l’incostituzionalità può, in linea di principio, essere eliminata attraverso l’annullamento della norma che funge da tertium comparationis. Un rimedio siffatto, tuttavia, risulta ad avviso della Corte costituzionale raramente praticabile, in considerazione della normale irreversibilità delle discipline di prestazione interpretabili come attuative di disposizioni costituzionali ascrittive di diritti sociali.
Una distinzione ulteriore – rispetto a quella, appena considerata, tra omissioni assolute e relative – contrappone le omissioni totali alle omissioni parziali. Le prime rappresentano inattuazioni totali del programma o, se si vuole, dell’obbligo costituzionale, che risulta del tutto inadempiuto. Le seconde rappresentano ipotesi di svolgimento solo parziale e incompleto del precetto costituzionale.
L’esame della giurisprudenza suggerisce due distinzioni, o contrapposizioni, ulteriori: la prima, tra omissioni determinate e indeterminate; la seconda, tra omissioni definite, o specifiche, da un lato, ed omissioni indefinite, o generiche, dall’altro lato.
Si è in presenza di omissioni determinate quando al legislatore viene rimproverato di non aver provveduto all’adozione di una norma precisa (ad esempio, di non aver esteso il diritto X anche alla categoria Y). Si è in presenza di un’omissione indeterminata qualora la disciplina mancante venga individuata in termini vaghi: ad esempio, quando la Corte censura l’omessa previsione di un adeguato trattamento previdenziale, o afferma l’esigenza di una ragionevole perequazione. In questi casi, l’indeterminatezza non deriva semplicemente dalla vaghezza semantica che in misura più o meno accentuata caratterizza tutti i termini del linguaggio naturale, ma altresì dalla necessità, per l’interprete, di fare ricorso a parametri di incerta applicazione ai fini della concretizzazione del “concetto giuridico indeterminato”. Può trattarsi – come negli esempi citati poc’anzi – di “concetti valutativi” (Wertbegriffe), ovvero di concetti tecnici di non univoca interpretazione, come nel caso dell’omessa previsione di accertamenti della sieronegatività all’Hiv, come condizione per l’espletamento di «servizi rischiosi per i terzi» (Corte cost. n. 218 del 1994).
La contrapposizione tra omissioni definite o specifiche, ed omissioni indefinite o generiche, è quella che meglio consente di distinguere tra sentenze additive tradizionali e sentenze additive di princìpi.
Proprietà semantica caratterizzante i dispositivi delle seconde è la genericità. I dispositivi additivi in questione, infatti, censurano omissioni del legislatore non definite e individuate in modo specifico: l’omessa adozione – per riprendere lo schema generalmente adottato – di una delle molteplici misure astrattamente idonee a ripianare la lacuna incostituzionale. Per contro, i dispositivi additivi “tradizionali”, pur censurando talora l’omessa adozione di una disposizione indeterminata, non postulano la compresenza di una pluralità di soluzioni indifferenti dal punto di vista del parametro costituzionale, tra le quali il legislatore può e deve optare.
Ciò è vero sia per le sentenze additive precise, sia per le sentenze additive a dispositivo (non generico, ma solo) indeterminato.
A quest’ultima categoria va ricondotta, ad esempio, la già menzionata decisione n. 218 del 1994 (in tema di accertamento della sieropositività del personale sanitario), della quale si è sottolineato il carattere “non autoapplicativo”, ma che, a ben vedere, non rappresenta un caso di sentenza a dispositivo additivo generico. Si tratta, piuttosto, di una pronuncia a dispositivo additivo indeterminato, giacché vaga ed imprecisa è la descrizione delle attività rispetto alle quali la costituzione impone al legislatore di prevedere l’onere dell’accertamento diagnostico: «attività che comportano rischi per la salute di terzi».
La maggiore o minore determinatezza e specificazione del comportamento omissivo censurato rileva ai fini dell’apprezzamento della (vera o presunta) portata caducatoria della decisione costituzionale, nonché delle sue conseguenze in ordine alla necessaria, successiva attività di integrazione. Differenti sono infatti le conseguenze pratiche della caducazione di una norma precisa, indeterminata, o generica: ad esempio, come meglio si dirà, l’insorgere – rispettivamente – di una lacuna normativa, di una lacuna di riconoscimento, o di una lacuna tecnica.
Interpretare le sentenze additive come decisioni vertenti su omissioni legislative, come si è detto, è uno dei modi intuitivamente più plausibili di individuare il loro oggetto alla luce del dispositivo, che dichiara l’illegittimità costituzionale delle disposizioni in esso indicate nella parte in cui non prevedono qualcosa che secondo la costituzione dev’essere, da quelle, previsto.
2.2. La pronuncia additiva come decisione che dichiara l’incostituzionalità dell’inattività legislativa, o della “omissione-inattività”

Anche nella sentenza n. 295 del 1991, proprio nel passaggio cruciale della motivazione, si ragiona di «dichiarazione di illegittimità costituzionale di una omissione legislativa, come è quella ravvisata nell’ipotesi di mancata previsione, da parte della norma di legge regolatrice di un diritto costituzionalmente garantito, di un meccanismo idoneo ad assicurare l’effettività di questo».
Nella conferenza stampa sulla giustizia costituzionale nel 1993, il presidente Casavola si muove nel solco di questa impostazione, trattando non già delle decisioni additive tradizionali, bensì delle sentenze dichiarative.
A proposito delle prime, il presidente della Corte costituzionale afferma: «da tempo la dottrina italiana e la stessa Corte costituzionale distinguono le sentenze che dichiarano l’illegittimità di una legge in sentenze caducatorie e in sentenze additive. Con le prime si elimina dall’ordinamento una manifestazione di volontà positiva del legislatore. Con le seconde si elimina dall’ordinamento una manifestazione di volontà negativa. L’effetto immediato di queste ultime decisioni (dato il principio per cui due negazioni affermano) è quello di introdurre una nuova norma positiva nell’ordinamento».
Si tratta di una premessa necessaria per comprendere la “dottrina della Corte” in tema di sentenze dichiarative: «nonostante l’identità della formula impiegata dalle decisioni in esame [i.e. le decisioni dichiarative] rispetto ad una di quelle tipiche delle pronunce additive, le sentenze in questione non possono classificarsi additive, perché, come la stessa Corte riconosce, per la loro operatività generale e completa occorre un intervento del legislatore (...). A ben guardare, infatti, qui non si dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma negativa, sia pure implicita, tratta dagli articoli di legge citati nel dispositivo, ma l’illegittimità costituzionale dell’inerzia del legislatore nel predisporre le norme auspicate, in occasione dell’emanazione degli articoli richiamati. In termini logici insomma non si hanno due negazioni che affermano ma una negazione del nulla che dà un risultato indeterminato».
Il pensiero del giudice delle leggi in merito alle differenze tra additive tradizionali e sentenze dichiarative sembra il seguente. Le prime, apparentemente destinate a censurare omissioni del legislatore, sono pur sempre interpretabili come dirette a dichiarare l’incostituzionalità di manifestazioni di volontà negative del legislatore, o, più esattamente, di norme negative implicite ricavate in via interpretativa dalle disposizioni indicate nel dispositivo. Le seconde, al contrario, non vertono su norme, sia pure implicite o inespresse: vertono sul comportamento omissivo in quanto tale.
Anche su questo punto il presidente della Corte costituzionale è esplicito: «In termini giuridici si può aggiungere che l’oggetto del giudizio di legittimità costituzionale sembra spostarsi dalla legge all’esercizio (o al mancato esercizio) della funzione legislativa e che quindi queste sentenze possono classificarsi come dichiarative o se si vuole “additive di princìpi”, nel senso cioè che non introducono una nuova norma giuridica ma affermano un principio sulla futura produzione legislativa».
In tale prospettiva si tratta effettivamente di sentenze meramente dichiarative, prive e di efficacia caducatoria e di efficacia additiva. Infatti, vertendo tali decisioni di accoglimento non già su norme, bensì su comportamenti (omissivi), non è ipotizzabile un esito di impoverimento del sistema giuridico (inteso come insieme, o come somma, di disposizioni e di norme, esplicite e implicite). Si tratta di un’impostazione che richiama la contrapposizione, diffusa nella letteratura tedesca, tra decisioni d’incostituzionalità cassatorie e obbligatorie (kassatorische vs. verpflichtende Normenkontrollentscheidungen).
Quanto all’assenza di effetti additivi, l’impostazione che potremmo ritenere “ufficiale” rivela un’accentuata propensione logicistica. L’introduzione di una norma nuova mediante pronuncia additiva, si legge nel testo della conferenza stampa, avviene in virtù del principio logico della doppia negazione: poiché due negazioni affermano, la dichiarazione d’incostituzionalità di una manifestazione di volontà negativa del legislatore, o, in altri termini, l’annullamento di una norma implicita negativa, comporta, come “effetto immediato”, l’introduzione di una “nuova norma positiva nell’ordinamento”.
Ciò non si verifica con la sentenza dichiarativa, che non verte su una norma, ancorché implicita o inespressa, bensì su un’omissione: dalla «negazione del nulla» non può derivare alcun innesto normativo. La negazione del nulla, aggiunge il presidente della Corte, «dà un risultato indeterminato».
La premessa di questo ragionamento, per cui l’innesto normativo si realizzerebbe, con la decisione additiva tradizionale, in base a princìpi logici, desta perplessità. Il principio della doppia negazione non pare infatti applicabile in questo contesto. In primo luogo, e in generale, perché i princìpi che regolano il comportamento logico degli enunciati negativi non sono applicabili – secondo gli studiosi di logica deontica – al discorso del legislatore e degli organi giurisdizionali. In secondo luogo, perché si tratta di due negazioni eterogenee: da un lato, un atto di accertamento dell’invalidità, o, secondo una diversa opzione concettuale, un atto di invalidazione di una norma; dall’altro lato una norma negativa, cioè un enunciato normativo contenente una negazione.
Che dalla dichiarazione d’incostituzionalità di un comportamento omissivo non possa scaturire una norma positiva è ad ogni modo affermazione condivisibile. Se la dichiarazione d’incostituzionalità di un comportamento omissivo non può provocare la caducazione di una norma, non è neppure ipotizzabile il prodursi di una lacuna e la conseguente creazione in sede giurisprudenziale di una norma nuova atta a ripianarla. Dalla mera dichiarazione d’incostituzionalità di un comportamento omissivo non può derivare un effetto normativo come l’introduzione di una nuova norma, né un effetto (immediatamente o mediatamente) sistematico, come, ad esempio, la riespansione di una norma generale derogata dalla norma annullata, o l’operatività di altri criteri di integrazione.
2.3. La pronuncia additiva come decisione che dichiara l’incostituzionalità di una “omissione-prodotto”

Mentre secondo l’ipotesi precedente l’oggetto della dichiarazione d’incostituzionalità è un comportamento omissivo, secondo una diversa ipotesi ricostruttiva – anch’essa suggerita dal modo di argomentare i dispositivi additivi, sia tradizionali sia generici – l’oggetto del giudizio è il risultato del comportamento omissivo. Tale risultato è, secondo alcuni, una lacuna.
Scrive Nicola Picardi a proposito delle decisioni additive tradizionali: «Il concetto stesso di omissione del legislatore, come tale, non appare utilizzabile ai nostri fini. Occorre, in effetti, distinguere il comportamento omissivo dal suo risultato. Per omissione del legislatore si intende una situazione caratterizzata, per un verso, da un precetto costituzionale che descrive un determinato comportamento del legislatore (emanare norme legislative di attuazione), per un altro verso, un comportamento concreto del legislatore che contrasta, in tutto o in parte, con quello descritto dal precetto costituzionale. Il suo risultato si risolve nel difetto assoluto o parziale di una normativa applicativa del disposto costituzionale e, quindi, in una lacuna dell’ordinamento».
È opportuno, prima di proseguire nell’analisi delle diverse ipotesi ricostruttive dell’oggetto delle decisioni in discorso, premettere qualche cenno ad alcune distinzioni teorico-generali rilevanti ai presenti fini.
2.3.1. Intermezzo su omissioni del legislatore e lacune

In base ad una consuetudine classificatoria piuttosto seguita, in presenza di omissioni legislative suscettibili di dar luogo a rilievi di costituzionalità alla luce del principio di eguaglianza, si ragiona di lacune praeter, od extra, legem. In questi casi, si dice, l’àmbito della disciplina considerata è troppo ristretto, giacché essa non si applica a fattispecie che si ritengono omogenee e quindi meritevoli del medesimo trattamento.
Almeno in apparenza, le omissioni relative danno dunque origine a lacune normative extra legem. Per contro, alle omissioni assolute, siano esse totali o parziali, si accompagnano – per insistere nell’applicare gli schemi teorico-generali consueti – lacune intra legem. La lacuna deriva in queste ipotesi – nel settore di esperienza che interessa – dall’eccessiva indeterminatezza della disciplina esistente: disposizioni costituzionali di princìpio, o programmatiche. Nell’àmbito di questa seconda categoria, si incontrano lacune dovute ora all’assenza di una disciplina attuativa di disposizioni costituzionali di principio, ora all’assenza di una disciplina attuativa di disposizioni costituzionali programmatiche, o comunque richiedenti l’intervento di un’autorità normativa. Con riguardo ad entrambi i casi, nella letteratura giuridica si discorre talora di lacune tecniche, talaltra di lacune teleologiche, o di costruzione, per alludere alla mancata introduzione nel sistema di una norma che è condizione di efficacia di un’altra norma (di principio, programmatica, o comunque rinviante, esplicitamente o implicitamente, ad una disposizione da emanare, o che si suppone già esistente).
Nell’àmbito delle lacune dette intra legem, sembra peraltro consigliabile tenere distinte due evenienze. La lacuna conseguente all’eccessiva indeterminatezza di una disposizione di principio, non richiedente interpositio legislatoris, e quella derivante dalla natura programmatica di una disposizione insuscettibile di applicazione diretta in sede giurisdizionale, rappresentano infatti due ipotesi distinte.
Nella prima, l’interprete si trova di fronte ad una difficoltà di natura interpretativa, connessa alla particolare vaghezza semantica dell’enunciato normativo da “concretizzare”. A tale riguardo taluni parlano di lacune di riconoscimento. Nella seconda ipotesi, si può invece propriamente discorrere di lacune tecniche, giacché ciò che ostacola l’opera del¬ l’organo dell’applicazione non è un problema di natura interpretativa, bensì l’inerzia dell’autorità normativa competente ad introdurre la norma senza la quale il programma o il valore espressi dalla disposizione oggetto di interpretazione non possono trovare svolgimento o attuazione.
Secondo una dottrina non recente, ma ancora confortata da un certo séguito, è sempre necessario preliminarmente stabilire – sebbene la distinzione non risulti sempre agevole – se una disposizione costituzionale abbia natura di principio, ovvero natura programmatica. Nel primo caso, v’è spazio, almeno in linea teorica, per l’integrazione giudiziale; nel secondo, è infungibile l’intervento del legislatore. Si tratta di una questione di interpretazione costituzionale.
Sia la lacuna extra legem sia lacuna intra legem derivano, in fondo, dall¬ ’assenza di una norma certa: nel caso delle lacune extra legem, l’interprete non sa, in presenza di una norma il cui àmbito di applicazione appaia eccessivamente ristretto, se optare per il procedimento analogico o per l’argomentazione a contrario; nel caso delle lacune intra legem, l’incertezza riguarda la possibilità di applicare la norma costituzionale anziché l’argomento a contrario, preliminare al rigetto della domanda eventualmente proposta per ottenere il riconoscimento di una posizione di vantaggio prevista in termini generici dalla disposizione costituzionale ritenuta non direttamente applicabile.
L’opportunità di ragionare di lacune normative nelle ipotesi qui considerate è discutibile, e discussa.
Il risultato dell’inattività legislativa contra constitutionem, in effetti, è l’assenza della disciplina costituzionalmente necessaria. Ora, il fatto che manchi la qualificazione normativa richiesta dalla costituzione per una data fattispecie, non significa che manchi del tutto una qualificazione normativa della fattispecie in questione, e che sia perciò ravvisabile una lacuna normativa propriamente intesa.
Le lacune di cui sovente si discorre analizzando la giurisprudenza costituzionale in tema di omissioni del legislatore sono lacune del tutto particolari, lacune, se si vuole, in senso improprio. Non si tratta infatti semplicemente della situazione in cui l’interprete giunga ad escludere che dal materiale normativo considerato possa prima facie ricavarsi, per una determinata fattispecie, una qualsivoglia qualificazione, o una qualsivoglia conseguenza giuridica.
Nei casi che qui interessano, l’interprete rileva una lacuna alla luce della costituzione: ciò che fa difetto non è una qualificazione giuridica qualsiasi di un certo comportamento, ma è una particolare disciplina giuridica, la cui esistenza si assume imposta da una disposizione costituzionale.
Tutto ciò veniva sottolineato da Mortati in termini forse solo apparentemente diversi, laddove osservava che «le omissioni sono differenziabili dalle lacune perché, a differenza di queste ultime, sono da considerare inadempienza di un obbligo». In questo passaggio Mortati si riferisce palesemente alle lacune normative in senso proprio.
Le lacune di cui si discorre in queste pagine sono assimilabili piuttosto alle cosiddette lacune assiologiche (o deontologiche, o ideologiche), giacché si lamenta l’assenza di una norma giusta, o costituzionalmente necessaria, non già l’assenza prima facie di una qualificazione normativa qualsiasi, e neppure, per richiamare l’insuperata classificazione di Norberto Bobbio, l’assenza di una norma certa. La “omissioneprodotto”, il risultato dell’inerzia legislativa rispetto all’attuazione di una disposizione costituzionale è quindi una lacuna assiologica.
Alla categoria delle lacune assiologiche si riconducono ipotesi che è opportuno tenere distinte. Talora, infatti, si fa riferimento ai casi nei quali l’interprete lamenti l’assenza di una norma giusta (a tali casi conviene forse riservare la denominazione di lacune “ideologiche”); talaltra, si allude all’ipotesi nella quale manchi una norma la cui esistenza risulti imposta da un’altra norma, come accade nel caso delle omissioni legislative incostituzionali.
Al di là di questa distinzione preliminare, è opportuno ulteriormente distinguere nell’àmbito della fenomenologia analizzata in sede teorica mediante il ricorso al concetto di lacuna assiologica.
In un senso rigoroso, si parla di lacuna assiologica per evidenziare l’omessa attribuzione di rilevanza giuridica ad una determinata proprietà, la cui presenza o assenza è per la legge priva di significato. La qualificazione, o la conseguenza, giuridica è la stessa sia in presenza sia in assenza di tale proprietà. Si pensi, ad esempio, al trattamento sanzionatorio del¬ l’interruzione volontaria della gravidanza dichiarato incostituzionale con la sentenza n. 27 del 1975: la circostanza che il comportamento illecito trovasse la sua giustificazione nell’esigenza di tutela della salute della madre rappresentava per l’ordinamento una proprietà irrilevante. Si pensi anche alla sentenza n. 218 del 1994, che ha dichiarato incostituzionale l’esclusione generalizzata dell’accertamento diagnostico della sieropositività. In quel caso risultava per il sistema legislativo irrilevante la destinazione del lavoratore a servizi pericolosi per i terzi.
In tutti questi casi si lamenta l’ingiustificata assimilazione, nel trattamento giuridico, di casi che si assumono meritevoli di qualificazioni normative differenziate. Il legislatore, in altri termini, ha omesso una distinzione ritenuta dall’interprete doverosa (cioè giusta, o richiesta da una norma). Talvolta, in questi casi, l’interprete lamenta indebitamente la presenza di una lacuna (non assiologica, ma) normativa. Ciò avviene applicando il cosiddetto argomento della dissociazione, attraverso il quale si assume che l’enunciato legislativo interpretato non si applichi ad una classe di comportamenti che pure, in base ad un’interpretazione letterale, rientrerebbero nell’àmbito di applicazione dell’enunciato stesso. L’interprete, in tali ipotesi, considera significativa una distinzione che per la legge è irrilevante, e argomenta l’inapplicabilità della disposizione interpretata ad una sottoclasse di comportamenti. Per tale ragione, l’evenienza in esame può essere interpretata anche come un’antinomia tra una delle norme (esplicite) congiuntamente espresse dalla disposizione legislativa impugnata e la costituzione. Fra gli strumenti decisori ipotizzabili vi sarebbe pertanto anche la pronuncia interpretativa di accoglimento parziale. Nondimeno, la Corte preferisce di norma dichiarare l’incostituzionalità della disposizione nella parte in cui non prevede l’eccezione.
Accanto alle lacune assiologiche testé considerate – ravvisate in caso di irrilevanza per la legge di proprietà che l’interprete ritiene rilevanti ai fini della disciplina giuridica – possiamo collocare le ipotesi nelle quali si lamenta l’omessa estensione di un determinato trattamento giuridico, basata sull’attribuzione di rilevanza ad una proprietà che dovrebbe ad avviso dell’interprete essere invece irrilevante ai fini della disciplina giuridica. Si potrebbe, a scopo esemplificativo, riformulare (un po’ liberamente) la sentenza n. 243 del 1993, intendendola dichiarativa dell’illegittimità costituzionale della normativa denunciata, nella parte in cui non prevede per i dipendenti pubblici lo stesso criterio di calcolo del trattamento di fine rapporto previsto per i dipendenti privati. La norma che prevede tale criterio per i dipendenti privati annette rilevanza ad una proprietà (il carattere privatistico del rapporto di lavoro) che non giustificherebbe una diversità di trattamento ai fini della cosiddetta liquidazione.
Anche in tali ipotesi è possibile convertire la lacuna assiologica in un’antinomia tra la norma che esclude i dipendenti dello stato e la costituzione. La legittimità costituzionale potrebbe allora essere ristabilita attraverso una sentenza di accoglimento parziale – non interpretativa, ma “testuale”, e manipolativa – volta a caducare la parte di disposizione che individua la proprietà che si ritiene indebitamente rilevante (nel nostro esempio: “privati”).
Un’ultima serie di ipotesi nelle quali ci si duole dell’assenza di una disciplina giusta, o richiesta da norme costituzionali, non fa riferimento ai predicati che risultano nel discorso legislativo irrilevanti (come in presenza di lacune assiologiche stricto sensu) o rilevanti (come nella seconda serie di casi), bensì ad ulteriori «difetti assiologici del sistema».
Si pensi alla disposizione che elenca i soggetti titolari del diritto di succedere nel contratto di locazione alla morte del conduttore, dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 404 del 1988 nella parte in cui non include tra questi il convivente more uxorio. Il carattere de facto della convivenza non è per la legge una proprietà irrilevante, giacché da essa discende l’esclusione dal diritto di succedere nel contratto. D’altro canto, non si lamenta in questo caso che il legislatore abbia annesso rilevanza alle proprietà che identificano le ipotesi di convivenza considerate nella disposizione (coniugi, eredi, ecc.), giacché non si pretende l’estensione della disciplina di favore a tutti i soggetti che con il conduttore erano abitualmente conviventi, o conviventi tout court.
Anche in queste ipotesi non è comunque impossibile individuare un’antinomia. Pure in questo caso mette conto sottolineare la natura totalmente inespressa della norma incompatibile con la costituzione, ossia la norma di esclusione sfavorevole ai conviventi di fatto. Per contro, solo il primo caso può essere riformulato nei termini di un’antinomia tra la costituzione una norma esplicita, annullabile dalla Corte con sentenza (interpretativa) di accoglimento parziale.
2.3.2. L’omissione-prodotto non è una lacuna normativa, o lacuna in senso proprio

Di lacune normative si ragiona in almeno due sensi differenti. In primo luogo, si parla di lacuna normativa per alludere all’assenza di una norma legislativa, o, in altri termini, di una norma esplicita. In secondo luogo, si parla di lacuna normativa per alludere alla circostanza in cui un dato rapporto non appaia disciplinato dal diritto né in modo espresso né in modo implicito. Nella prima ipotesi, non pare ricavabile da alcuna disposizione legislativa la qualificazione normativa del caso da decidere, ovvero non risulta ricavabile da alcuna disposizione una norma che a tale caso concreto riconnetta una conseguenza giuridica. Nella seconda ipotesi, l’interprete non riesce a reperire nel sistema né una norma esplicita né una norma o un principio inespressi da porre a fondamento della regola del caso concreto. Si può illustrare la differenza testé introdotta contrapponendo lacune della legge e lacune del diritto.
Naturalmente, le lacune non sono un dato obiettivo e precostituito al¬ l’attività dell’interprete, bensì il frutto di decisioni dell’interprete medesimo, di impiegare in funzione interpretativa l’argomento a contrario, o l’ar¬ gomento della dissociazione, per asserire che la legge “tace” in ordine ad una determinata categoria, o non distingue laddove dovrebbe distinguere; di non operare un’interpretazione estensiva, o evolutiva, per asserire, invece, che la legge “vuole più di ciò che dice”; di non adottare le tecniche di integrazione dell’analogia e del ricorso ai princìpi; di non usare in funzione creativa l’argomento a contrario, per ricavare una norma negativa o esclusiva implicita.
In particolare, dal punto di vista del giudice costituzionale, la pronuncia di una sentenza additiva presuppone la rinuncia ad una (peraltro non sempre possibile) decisione interpretativa di rigetto, volta a raccomandare un’interpretazione adeguatrice di tipo estensivo.
Se ci si pone in questa prospettiva, cioè nella prospettiva di coloro che individuano in una lacuna l’oggetto delle decisioni costituzionali a struttura additiva, la pronuncia d’incostituzionalità a dispositivo generico rappresenta un invito ai giudici comuni all’attuazione diretta della costituzione. Infatti, se una lacuna è costituita dall’assenza della qualificazione giuridica di una fattispecie, ovvero dalla mancata previsione di una conseguenza giuridica in relazione al verificarsi di un dato comportamento, la decisione della Corte attesta, implicitamente, che non è reperibile una norma di rango legislativo, sia pure incostituzionale. Esclusa dunque dalla Corte la reperibilità di una norma negativa implicita, il “verso” dell’integrazione giudiziale non può che essere quello risultante, sia pure in termini imprecisi, dal profilo additivo della sentenza.
Ci si può interrogare sulla plausibilità e sulla sensatezza di una pronuncia che dichiari l’incostituzionalità di una lacuna normativa.
In queste pagine non interessa interrogarsi sull’ammissibilità di decisioni dichiarative dell’incostituzionalità di lacune. Ammissibilità quanto mai dubbia, sia per la mancanza di una norma oggetto della decisione, sia per la pratica, ed anche giuridica, impossibilità di vincolare la generalità degli organi dell’applicazione ad una soluzione univoca di integrazione del diritto lacunoso. Una ragionevole uniformità di seguito giurisprudenziale appare difficilmente immaginabile, specialmente quando la fattispecie inqualificata non sia – come non è, con l’impiego dei dispositivi additivi generici ed indeterminati – dalla Corte individuata in modo preciso, e quando la stessa Corte affermi la compresenza di una pluralità di ipotesi atte a superare l’incostituzionalità.
Qui interessa piuttosto domandarsi se questa seconda ricostruzione meriti di essere ulteriormente indagata come tale, indipendentemente, cioè, dalla sua ammissibilità, legittimità, opportunità.
La risposta negativa è a mio avviso suggerita innanzitutto da un rilievo di ordine empirico. Nella giurisprudenza sia costituzionale sia comune si propende per l’argomentazione a contrario volta a derivare norme esclusive o negative implicite, ora ritenute costituzionalmente legittime, ora incostituzionali e, quindi, ad escludere la configurabilità di una lacuna in senso proprio.
In secondo luogo, nell’àmbito del giudizio costituzionale non pare sensato dichiarare incostituzionale l’assenza di una qualsivoglia disciplina per una determinata fattispecie. Non solo perché appare difficilmente concepibile una pronuncia di accoglimento vertente sulla “assenza” di una qualsiasi norma esprimente una qualificazione normativa di un comportamento, o la previsione, per quel comportamento, di una qualsiasi conseguenza giuridica. L’ipotesi esplicativa volta ad interpretare la sentenza di accoglimento a dispositivo generico come dichiarazione di incostituzionalità di una lacuna normativa va scartata anche per una ragione ulteriore, di ordine giuridico-positivo.
Alludo all’assenza, nella costituzione, di un obbligo di completezza del sistema giuridico, di un parametro costituzionale, cioè, dal quale sia desumibile un dovere del legislatore di formulare non già una disciplina provvista di un dato – sia pure indeterminato – contenuto, bensì una disciplina qualsivoglia di una data fattispecie: o il legislatore è libero di dettare, o non dettare, la disciplina di un certo comportamento, oppure (fatto salvo il caso delle cosiddette lacune istituzionali) in virtù di una norma programmatica è chiamato a provvedere alla disciplina di una data materia nel rispetto, quantomeno, di indicazioni contenutistiche di massima (e comunque, se una qualche disciplina deve esserci, questa deve almeno essere compatibile con la costituzione).
Il risultato di un’omissione del legislatore – per definizione individuata alla luce di una disposizione costituzionale che impone una determinata disciplina – non è, propriamente, una lacuna, cioè l’assenza di una qualsivoglia qualificazione giuridica di una determinata fattispecie: è, a rigore, l’assenza di una qualificazione giuridica particolare, richiesta dalla costituzione. In quest’ottica, più che dichiarare incostituzionale una lacuna, la sentenza additiva tradizionale dichiara incostituzionale l’assenza di una norma provvista di un contenuto preciso, mentre la sentenza di accoglimento a dispositivo generico dichiara illegittima l’assenza di una norma a contenuto generico, oltre che indeterminato.
Come si è anticipato, in queste ipotesi si ragiona di lacune ideologiche, o assiologiche.
2.3.3. L’omissione-prodotto come lacuna assiologica. La pronuncia additiva come decisione che dichiara l’incostituzionalità di una lacuna assiologica

Secondo alcuni autori, la pronuncia additiva dichiara costituzionalmente illegittima la “assenza” di una norma la cui esistenza la Corte ritiene costituzionalmente necessaria, ciò che equivale ad individuare in una lacuna assiologica l’oggetto della pronuncia medesima. Per lacuna assiologica intendo non solo la mancanza di una norma giusta, ma tutte quelle situazioni nelle quali l’interprete rileva non già la mera assenza di qualificazione giuridica in ordine ad una data fattispecie, bensì la mancanza di una disciplina giuridica dotata di un certo contenuto.
Come poc’anzi si è detto, all’interno della categoria delle lacune assiologiche è opportuno tenere distinte le ipotesi nelle quali l’interprete considera in sé ingiusta o insoddisfacente la disciplina applicabile al caso concreto dalle ipotesi nelle quali la norma applicabile non è quella richiesta dalla costituzione: ipotesi, tutte, di norma indistintamente rubricate sotto la denominazione di lacune assiologiche, o deontologiche, o ideologiche.
Al di là, per altro, di questa e delle altre distinzioni formulate nelle pagine precedenti, anche interpretata come dichiarazione d’incostituzionalità di una lacuna assiologica, la decisione si presta all’obiezione ricorrente nella letteratura meno recente di orientamento formalista, ostile alla prassi delle sentenze additive: l’ammissibilità di tali decisioni va negata in radice, giacché si tratterebbe di decisioni di accoglimento prive di oggetto. È, questo, un rilievo ricorrente anche nella dottrina tedesca contraria alla dichiarazione di nullità di omissioni del legislatore: una Nichtigerklärung, si obietta, non appare plausibile per mancanza di «sostanza normativa» (Normsubstanz).
Concepita la giurisdizione costituzionale alla stregua di una giurisdizione di annullamento, con riferimento al giudizio sulle leggi l’obiezione assume un certo peso: sia contro l’ipotesi ricostruttiva della sentenza di accoglimento a dispositivo generico come pronuncia dell’incostituzionalità di un’omissione intesa come inerzia del legislatore, sia contro l’ipotesi che ne individua l’oggetto in una lacuna. Né pare sensato tentare di superare tale obiezione rinviando all’orientamento interpretativo che sullo sfondo di un’omissione legislativa, o di un’apparente lacuna, ravvisa pur sempre una norma negativa implicita: in tal caso si passerebbe all’esame di un’ulteriore ipotesi esplicativa, e si abbandonerebbero opzioni ricostruttive che meritano attenta considerazione, non foss’altro che per la circostanza, non priva di significato, che lo stesso presidente della Corte invitava – trattando delle decisioni dichiarative – a non escludere a priori l’ammissibilità di una decisione di incostituzionalità vertente sul «nulla», dopo aver scartato la possibilità di rinvenire una «norma negativa implicita» sullo sfondo dell’omissione censurata mediante la decisione «dichiarativa».
Dalla dichiarazione dell’incostituzionalità dell’assenza di una disposizione – a contenuto determinato e, a fortiori, a contenuto indeterminato – non sembra possano derivare effetti di sorta: né di natura ablatoria, poiché manca l’oggetto di un possibile atto ablatorio; né di natura additiva, poiché qualificare contra constitutionem l’assenza di una disposizione non significa chiamare in vita la disposizione o la norma assente.
Se si accoglie l’opzione ricostruttiva che fa coincidere l’oggetto della decisione con l’omissioneprodotto, vale a dire con una lacuna assiologica, a buon diritto, in effetti, si può ragionare di sentenza meramente dichiarativa: mancando una norma, sia pure implicita, come oggetto della decisione, quest’ultima risulta sprovvista di efficacia ablatoria, o caducatoria, nonché dei conseguenti, eventuali, effetti sistematici (estensione del¬ ¬ l’àmbito di applicazione di discipline generali, riespansione di discipline precedentemente derogate, reviviscenza di norme abrogate, ecc.).
Di una pronuncia siffatta si può tutt’al più, a certe condizioni, ammettere l’efficacia persuasiva, limitatamente al cosiddetto profilo additivo (l’efficacia vincolante di tale profilo risultando ormai difficilmente sostenibile, alla luce di un orientamento dottrinale al quale per il momento acriticamente si aderisce e si rinvia). Una volta ammessa la presenza della lacuna assiologica censurata dalla Corte, il giudice comune potrà integrare il diritto incompleto seguendo le indicazioni della Corte.
L’organo dell’applicazione, si badi, colmerà in questo caso una lacuna incostituzionale (presentata come) precostituita alla pronuncia del giudice delle leggi, e non già provocata da quest’ultimo, attraverso un intervento di tipo caducatorio.
Naturalmente, eccezion fatta per il giudice a quo, il quale si è già impegnato per la tesi della dubbia legittimità della disciplina esclusiva implicita di rango legislativo, gli altri organi giurisdizionali restano liberi di seguire ipotesi di integrazione differenti, ed eventualmente opposte. Nel¬ l’esercizio della loro autonomia interpretativa, potrebbero anche giungere a negare la sussistenza della lacuna assiologica dichiarata incostituzionale.
A titolo di conclusione provvisoria, l’esame di questa seconda ipotesi ricostruttiva (che individua in un’omissione-prodotto o in una lacuna l’oggetto delle decisioni additive), suggerisce di segnalare un risvolto lievemente paradossale.
A quanto pare, infatti, con le pronunce additive la Corte costituzionale sembra censurare una lacuna – cioè l’assenza di una qualificazione giuridica – che ha la singolare proprietà di provocare un’antinomia tra legge e costituzione. Le ordinanze di rimessione e gli stessi dispositivi delle decisioni additive, censurano disposizioni di legge nella parte in cui non prevedono qualcosa: è precisamente questa loro “carenza” che le fa apparire in contrasto con la costituzione. Anche in dottrina, del resto, si individua talvolta l’oggetto della decisione additiva in una legge, o in una disposizione, “contenente” una lacuna. Ora, se le cose davvero stessero in questi termini, la soluzione più ovvia apparirebbe l’annullamento della disposizione “contenente” la lacuna.
Sappiamo, però, che la Corte costituzionale preferisce compiere un’operazione diversa: «Essa non annulla la norma sospetta (“Se F, allora G”). Piuttosto, dichiara costituzionalmente illegittima l’“assenza” di una norma diversa (“Se F1, allora G”), cioè dichiara costituzionalmente illegittima la lacuna».

3. La pronuncia additiva come dichiarazione di incostituzionalità di una “relazione normativa”

Un’opzione ricostruttiva ulteriore rinvia alla già ricordata tesi della “relazione normativa” (Normenrelation) avanzata dalla dottrina tedesca per spiegare le peculiarità del giudizio costituzionale di eguaglianza e le tecniche impiegate per definirlo. Secondo questa tesi, né la norma esplicita inclusiva, né la norma (esplicita, implicita, o totalmente inespressa) esclusiva sono illegittime singolarmente prese. Ognuna è incostituzionale solo in relazione all’altra, e la questione non può che riguardare la relazione normativa, i.e. la relazione tra due norme: di qui l’impraticabilità della dichiarazione di nullità (Nichtigerklärung).
La tesi della relazione normativa, tuttavia, non convince, come si è già avuto modo di osservare, proprio laddove afferma che le due norme, singolarmente prese, sarebbero legittime. Una norma, difatti, viene presa in considerazione ai fini del sindacato di costituzionalità in rapporto a tutti gli elementi, normativi e di fatto, che in quel momento ne condizionano la validità: a partire dall’introduzione nell’ordinamento della norma di prestazione, sia quest’ultima, sia la norma esclusiva sono incostituzionali. Se singolarmente riguardate, in altri termini, entrambe le norme sono (non già legittime, ma, al contrario) incostituzionali: ognuna in relazione all’altra.
La convinzione che l’oggetto del giudizio sia in certi casi non già una singola disposizione (o una norma), bensì una relazione normativa, o un insieme di norme, emerge talora anche dalla giurisprudenza italiana.

4. La pronuncia additiva come dichiarazione della incostituzionalità di norme implicite, o quasi esplicite

Si è sottolineato in sede teorica il paradosso di una decisione, la sentenza additiva, la quale dichiara l’illegittimità costituzionale di un’omissione-prodotto – o, più correttamente, di una lacuna assiologica – dotata della misteriosa attitudine a provocare un’antinomia tra legge e costituzione, antinomia mancando la quale non sarebbe ipotizzabile un giudizio di costituzionalità in via incidentale.
Secondo un’ipotesi interpretativa differente da quelle sopra esaminate, tale paradosso non si presenta: l’oggetto delle decisioni passate in rassegna nelle pagine precedenti coincide infatti non già con un’omissione, o con una lacuna, bensì con una norma esclusiva, o negativa, implicita (o quasi esplicita).
La norma negativa implicita si ricava di solito interpretando a contrario una disposizione legislativa. Ad esempio, una disposizione di prestazione: contemplando la categoria a, la disposizione intende escludere la categoria b; è imputabile al legislatore, in altri termini, l’intento di escludere quest’ultima. L’enunciato è interpretato come suscettibile di esprimere due norme, una inclusiva ed una esclusiva: l’intento di includere la categoria a, si accompagna all’intento di escludere coloro che non vi rientrano. La questione sollevata dal giudice a quo riguarda la norma implicita di esclusione, ed è rilevante se si assume che la dichiarazione di incostituzionalità della stessa abbia l’effetto di ammettere al beneficio i destinatari di essa. A rigore, in questi casi la tecnica di decisione da privilegiare dovrebbe essere la sentenza interpretativa di accoglimento parziale: «la disposizione è costituzionalmente illegittima nella parte in cui esclude ...».
Alla luce di questa ricostruzione sembrerebbe meno sfuggente la valenza “manipolativa” correntemente attribuita alle sentenze additive. Ciò che, in effetti, appare misterioso, è il meccanismo in virtù del quale, da una parte, la decisione additiva si presenta come dichiarativa dell’incostituzionalità di un’omissione del legislatore, e, dall’altra, “manipola” il diritto legislativo: come può una pronuncia che verte su di un’omissione del legislatore provocare effetti manipolativi nei confronti del discorso del legislatore medesimo?
Alla luce di questa impostazione, la decisione additiva – almeno in apparenza – si inserisce a buon diritto nella categoria delle sentenze manipolative, giacché, dichiarando l’incostituzionalità di una norma negativa implicita desunta dalla disposizione impugnata, introduce il divieto di ricavare da quella stessa disposizione la norma implicita incostituzionale.
Peraltro, l’annullamento della norma esclusiva implicita non comporta l’espansione della disciplina generale di privilegio se quest’ultima non si pone in rapporto di genus ad speciem rispetto alla normativa di sfavore.
La distinzione tra dichiarazione di incostituzionalità di una norma implicita, o quasi esplicita, da un lato, e dichiarazione di incostituzionalità di una norma totalmente inespressa non è priva, poi, di significato dal punto di vista processuale. Infatti, la possibilità di imputare – in virtù del¬ l’applicazione dell’argomento a contrario inteso come erroneamente lo configura la dottrina prevalente, cioè come argomento non produttivo, ma interpretativo – la norma negativa alla disposizione di favore, sottrae la tecnica decisoria in discorso ad uno dei rilievi critici più ricorrenti. Alludo, com’è ovvio, al rilievo dell’inammissibilità di impugnative aventi ad oggetto norme totalmente inespresse, in considerazione della necessità – ex art. 23, legge n. 87 del 1953 – di indicare nell’ordinanza di rinvio una disposizione sospetta di incostituzionalità (sia pur limitatamente ad uno dei significati normativi da quella espressi).
Del resto, da parte di coloro che individuano l’oggetto delle sentenze additive in norme negative implicite, si è fatto notare quanto segue: perché risulti ammissibile la tecnica di decisione additiva, «è necessario che sia proprio il testo impugnato a contenere la norma negativa implicita (che per esempio non si lamenti che una legge relativa alla previdenza marinara non si occupi anche di aree fabbricabili)».
Si tratta di un ordine di idee condiviso anche dalla giurisprudenza costituzionale. Recentemente, la Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile una questione di costituzionalità, sollevata con l’intento di provocare una pronuncia additiva, sulla scorta del seguente rilievo: «la norma di cui il giudice a quo lamenta la mancanza non potrebbe comunque evidentemente trovare collocazione nell’ambito della disposizione impugnata».
Nonostante gli argomenti che militano in suo favore, questa ipotesi ricostruttiva non convince sino in fondo.
In primo luogo, la norma implicita negativa, o di esclusione, non è seriamente imputabile alla disposizione di favore in virtù dell’argomento a contrario. Impiegato come argomento interpretativo, infatti, l’argomento a contrario consente di accreditare un’interpretazione letterale della disposizione di favore: assoggettata a interpretazione letterale, essa non esclude i soggetti non contemplati dalla prestazione, bensì, semplicemente, tace in relazione ad essi. Ciò significa che, applicato in chiave interpretativa, l’argomento in discorso non è in grado di ascrivere all’enunciato legislativo un significato normativo implicito di esclusione; è idoneo, semmai, a creare una lacuna.
Una norma negativa o di esclusione è “ricavabile” dalla disposizione di vantaggio solo mediante un uso (non già interpretativo, bensì) produttivo dell’argomento a contrario. Ma l’uso produttivo degli argomenti del¬ l’interpretazione serve, per l’appunto, ad ascrivere alle disposizioni alle quali hanno la pretesa di applicarsi determinati significati normativi del tutto surrettiziamente e indebitamente, sempre che il loro tenore letterale tolleri una manipolazione siffatta; questo impiego dell’argomento in questione, in realtà, serve all’interprete per creare norme inespresse, cioè norme nuove mai formulate dal legislatore.
Ciò non significa, di per sé, negare che gli organi dell’applicazione possano creare norme inespresse. Per il momento, interessa sottolineare l’arbitrarietà dell’operazione argomentativa volta ad imputare tali norme inespresse al discorso del legislatore. Se in questi frangenti si vuole ragionare di “diritto vivente”, occorre chiarire che la norma vivente non è una “norma esplicita”, frutto dell’interpretazione di una determinata disposizione consolidatasi nella prassi giurisprudenziale. In tali frangenti, la norma vivente è una norma inespressa, creata dall’interprete. Ciò che a questo punto appare meritevole di discussione non riguarda tanto la legittimità del diritto giurisprudenziale (Richterrecht), quanto, semmai, le condizioni di ammissibilità di un sindacato di costituzionalità su norme inespresse.
Il fatto che al discorso del legislatore non sia ascrivibile la norma di esclusione che talvolta si considera in esso implicita risulta suggerito, ed anzi confermato, anche dalla seguente osservazione.
La norma che esclude determinati soggetti da un certo vantaggio “vive” nella giurisprudenza del tutto indipendentemente da una disciplina legislativa attributiva dello stesso vantaggio a soggetti diversi. La pretesa a prestazioni non previste dalla legge, infatti, viene rigettata dal giudice in virtù della norma generale esclusiva, o del principio di chiusura, inespressi, che impongono il rigetto della domanda o del ricorso diretti ad ottenere il riconoscimento di vantaggi non previsti dalla legge.
In qualche senso, la decisione costituzionale che annulla una disposizione di favore nella parte in cui non prevede, o esclude, un certo trattamento favorevole nei riguardi di determinati soggetti, può essere interpretata come diretta a dichiarare parzialmente illegittimi il principio di chiusura, o la norma generale esclusiva, poiché ne riduce il campo di applicazione. Siamo nell’àmbito, ancora largamente inesplorato e scarsamente tematizzato, delle decisioni costituzionali che annullano norme inespresse.
5. La pronuncia additiva come sentenza che annulla norme totalmente inespresse

Secondo una differente ricostruzione, fondata sui rilievi appena proposti, oggetto della decisione meramente dichiarativa è allora una norma esclusiva totalmente inespressa, derivata per lo più, ma non solo, attraverso un uso produttivo dell’argomento a contrario. L’esclusione non è direttamente imputabile alla disposizione impugnata, ma risulta da altri criteri (interpretativi e/o integrativi) efficaci nell’ordinamento: ad esempio dalla norma generale esclusiva, secondo la quale non è dovuta alcuna prestazione da parte dello stato al singolo, se questa non è prevista dalla legge (o dalla costituzione, ma in termini precisi). Il problema, in questi casi, è non tanto quello dell’ammissibilità delle sentenze additive, ma, piuttosto, quello dell’ammissibilità della dichiarazione d’incostituzionalità di norme inespresse.
5.1. Norma generale esclusiva e princìpi settoriali di chiusura

Costituisce un dato di comune esperienza difficilmente controvertibile che la prassi, in tutti i settori del diritto (in alcuni di più, in altri di meno), conosca l’operatività di norme inespresse. Il comportamento non qualificato espressamente trova di norma la sua disciplina grazie al ricorso a princìpi (solitamente) inespressi di chiusura.
Ogni settore del diritto ha la sua norma generale esclusiva o il suo principio di chiusura ed è pertanto (non già completo, ma) completabile. A parte il diritto penale, che è completo in virtù della regola secondo la quale ciò che non è espressamente vietato è permesso, una norma generale negativa vige anche nell’àmbito del cosiddetto diritto eccezionale. In diritto privato, in virtù del principio dell’autonomia privata, il singolo può fare tutto ciò che la legge non gli vieta di fare e, in presenza di apparenti lacune, l’interprete ricorre alla norma generale inclusiva (art. 12, 2° comma, disp. prel. c.c.) per procedere ad integrazione analogica. Per contro, in diritto amministrativo, in forza del principio di legalità assunto nella non superata versione zanobiniana, ed in forza dei princìpi di nominatività e tipicità, l’autorità può fare solo ciò che la legge l’autorizza a fare. Nel diritto processuale, i soggetti del processo hanno solo i poteri loro conferiti dalla legge.
Nei rapporti con lo stato, da un lato, il singolo non è tenuto ad alcuna prestazione se non in base ad una legge (art. 23 Cost.); dall’altro lato, ciò che qui più importa, egli non può vantare pretese nei confronti dello stato se la legge non gli riconosce la correlativa posizione giuridica soggettiva. Ciò, accettando per il momento la tesi che considera lo stato destinatario delle disposizioni costituzionali di prestazione, e di queste ultime nega l’efficacia immediata, cioè indipendente da interposizione legislativa (se di efficacia diretta si potesse parlare, non sarebbe necessario impugnare la legge, la questione sarebbe irrilevante e il problema non si porrebbe).
In teoria generale del diritto, del resto, negli studi più recenti su completezza e lacune del diritto si ragiona correntemente di completabilità dell’ordinamento giuridico a livello di “microsistema normativo”. Certo, l’identificazione dei princìpi e dei criteri settoriali di integrazione è spesso problematica. Talora difettano metanorme che prescrivano un criterio di scelta tra strumenti di integrazione di segno opposto: argomento a simili e argomento a contrario, ad esempio, qualora entrambi risultino applicabili. Talaltra, l’evoluzione legislativa o la proliferazione di normative speciali e di settore alterano i princìpi di chiusura tradizionalmente posti a fondamento di interi àmbiti del sistema.
Il diritto di rango legislativo che i giudici applicano è costituito anche dalle norme inespresse desunte dai princìpi settoriali di chiusura che rendono completabile il diritto a livello di microsistema normativo. È pensabile sottrarlo al controllo di costituzionalità, ammettendo magari nel contempo l’impugnabilità di una legge che esplicitamente opera un’esclusione in tutto e per tutto analoga?
5.2. L’annullamento di norme inespresse. Dichiarazione di incostituzionalità parziale della norma generale esclusiva?

Si osservava poc’anzi che la sentenza che annulla norme inespresse non verte su una parte del significato della disposizione impugnata. La norma inespressa che nega o esclude una data prestazione da parte dello stato, infatti, è ricavabile dall’interprete anche prima della, e del tutto indipendentemente dalla, disposizione che eventualmente attribuisca ad altri soggetti il diritto controverso, o dalla disposizione che tale diritto riconosca in misura inferiore.
Il fatto che la questione venga sollevata solo in connessione con un’espressa disciplina legislativa di favore, non abbastanza estesa, o insufficiente, della quale si chiede l’annullamento in parte qua, dipende da ragioni di ordine processuale legate alle modalità d’instaurazione del giudizio costituzionale in via incidentale, che richiede comunque un appiglio testuale.
Ciò che nondimeno appare come il petitum autentico è una dichiarazione di incostituzionalità parziale della norma generale esclusiva o del principio settoriale di chiusura, nella parte in cui implica l’esclusione del diritto vantato dall’attore, o dal ricorrente.
Si assume che proprio quella disposizione – illegittima, appunto, nella parte in cui non la prevede – debba esprimere (anche) la norma mancante, non solo per l’ovvia, contingente, ragione che le regole sulla proponibilità della quaestio impongono di delimitarla mediante l’indicazione di almeno una disposizione, e le regole sulla decisione costituzionale esigono che questa abbia ad oggetto una disposizione, anche quando oggetto della censura sia un’omissione legislativa. Si assume che proprio la disposizione impugnata, e menzionata nel dispositivo, debba esprimere la norma mancante, anche perché non appare opportuno seguire la via logicamente più corretta, che porterebbe a concepire la sentenza additiva come dichiarazione di incostituzionalità parziale del principio di chiusura del settore dell’ordinamento interessato.
Se, infatti, si vuole individuare una norma negativa implicita dietro l’omissione del legislatore, tale norma negativa non è parte del significato della disposizione denunciata; piuttosto, è parte del significato di una norma generale esclusiva, o di un principio settoriale di chiusura, per cui, ad esempio, «nessuna prestazione è dovuta se non è prevista dalla legge»: la norma negativa incostituzionale era desumibile da tale principio anche prima dell’introduzione della disposizione dichiarata parzialmente illegittima, ciò che dimostra che anche in questi casi la Corte censura non l’attività legislativa, o il suo prodotto, bensì l’inerzia del legislatore.
Come si osservava poc’anzi, è tecnicamente difficile censurare le cosiddette omissioni totali, mentre più agevole appare la censura delle omissioni parziali, nonché delle omissioni relative (o di secondo grado). Le seconde e le terze, a differenza delle omissioni totali, sono (fittiziamente, s’intende) imputabili ad una disposizione: rispettivamente, la disposizione che attua solo parzialmente il programma costituzionale, e, nel caso delle omissioni relative, la disposizione di favore, senza la quale non vi sarebbe alcuna omissione di cui dolersi.
Infatti, se appare plausibile sostenere che una data norma doveva essere introdotta in luogo di un’altra, solo parzialmente attuativa del medesimo precetto costituzionale (in caso di omissioni parziali); se appare plausibile sostenere che una norma di favore doveva essere introdotta contestualmente all’approvazione di un’altra norma di favore, senza la quale l’omissione denunciata non solleverebbe dubbi di legittimità costituzionale (in caso di omissione relativa); se appare plausibile sostenere che una norma eccezionale doveva essere introdotta contestualmente all’approvazione di una disciplina più generale, ben più difficile risulta individuare una disposizione alla quale sia possibile imputare la norma negativa che si desume dall’omissione assoluta.
Ogni disposizione, nel momento in cui esprime qualcosa, può, in astratto, essere “incolpata” di non esprimere tutto il resto: ma, si capisce, si tratterebbe di un uso davvero troppo spregiudicato della dichiarazione d’incostituzionalità parziale. D’altro canto, pronunciare una sentenza di accoglimento parziale vertente direttamente e scopertamente su di una norma generale esclusiva, o su di un principio di chiusura, renderebbe troppo evidente la natura paranormativa di una decisione preordinata all’attivazione degli organi giurisdizionali in funzione di attuazione diretta della costituzione, senza, talora, neppure il supporto di un tertium comparationis da estendere in via analogica.
5.3. La pronuncia additiva come sentenza di annullamento di norme esclusive o negative inespresse

Se è vero quanto precede, allora la decisione d’incostituzionalità a dispositivo additivo verte, più che su di una norma implicita, pur sempre imputabile alla volontà sottostante ad una disciplina di prestazione, su di una norma totalmente inespressa. Si tratta di una norma totalmente inespressa, implicita non già nella disposizione di favore insufficientemente estesa, o nella disposizione di prestazione inadeguata (ovvero solo parzialmente attuativa del disposto costituzionale); bensì, tutt’al più, nella norma generale esclusiva, o in un principio settoriale di chiusura.
Se si vuole riconoscere efficacia ablatoria alle decisioni che dichiarano l’incostituzionalità di omissioni del legislatore, è corretto individuare l’oggetto dell’annullamento in una norma. Nondimeno, essenziale è sottolineare che tale norma non è imputabile al legislatore: tutte le norme negative o esclusive sono concretizzazioni di princìpi di chiusura, e anche volendo attribuire ad una disposizione legislativa un significato normativo di esclusione di una data categoria di soggetti non espressamente contemplati, si tratterebbe di una norma esplicita priva del carattere della novità, meramente iterativa di una norma implicita nel principio di chiusura di volta in volta rilevante. La sentenza additiva, in conclusione, colpisce norme non legislative allo scopo di aprire spazi all’attività integrativa e di attuazione diretta della costituzione da parte degli organi giurisdizionali.
Pur superando – una volta individuate le norme oggetto della dichiarazione d’incostituzionalità – la vecchia impostazione che insiste sull’incompetenza del giudice delle leggi a sindacare le omissioni legislative per l’impossibilità di reperire l’oggetto dell’eventuale decisione additiva, affiora il problema, non meno serio, della competenza del tutto imprevista della corte costituzionale a sindacare il diritto non legislativo, ed i princìpi di chiusura dell’ordinamento, non posti, bensì presupposti dal legislatore.
Se si ammette l’integrabilità giudiziale della lacuna prodotta dalla sentenza di accoglimento attraverso la diretta applicabilità della disciplina ricavabile dalla costituzione, la sentenza può considerarsi paranormativa. Non rappresenta, propriamente, un momento di legislazione positiva, ma, di fatto, equivale ad un’autorizzazione – concessa agli organi giurisdizionali – a produrre norme di rango legislativo attuative della costituzione, o ad applicare direttamente quest’ultima. Se invece non si ammette tale esito, la decisione ha effettivamente valore di mero accertamento ed è priva degli esiti pratici che la costituzione, secondo la Corte, imporrebbe.
(*) Queste pagine si derivano da un volume antologico (AA.VV., Interpretazione e diritto giudiziale, Casa editrice Giappichelli). del quale si trascrive l ‘indice
I. Le pronunce di interpretazione adeguatrice della Corte costituzionale. Gli sviluppi nella più recente giurisprudenza
di Giovanni Amoroso
1. Le pronunce interpretative in senso lato
2. Pronunce di interpretazione adeguatrice correttiva
2.1. a) In generale
2.2. (segue) b) Le singole fattispecie
3. Le pronunce di interpretazione adeguatrice sostitutiva
4. Le pronunce meramente interpretative
4.1. La dottrina dell’interpretazione plausibile: a) In generale
4.2. (segue) b) Sue pronunce emblematiche: sentenze nn.65 e 347 del 1998
4.3. La dottrina del diritto vivente
4.4. Ipotesi di correzione dell’interpretazione offerta dal giudice rimettente
5. Pronunce interpretative processuali (di inammissibilità)
5.1. a) In generale
5.2. (segue) b) Una pronuncia paradigmatica: l’ord. n.147 del 1998
5.3. (segue) c) Ulteriori pronunce di inammissibilità
6. Corollario finale

II. La motivazione delle decisioni della Corte costituzionale in tema di forma di Stato e di forma di Governo
di Tania Groppi
1. La Corte costituzionale come “giudice dei poteri”
2. Corte costituzionale e forma di governo negli anni della transizione
2.1. La decretazione d’urgenza
2.2. La mozione di sfiducia individuale
3. Corte costituzionale e forma di Stato: la definizione delle materie di competenza regionale
4. Conclusioni

III. Lacune e norme inespresse nella giurisprudenza costituzionale
di Gianpaolo Parodi
1. Introduzione
2. La pronuncia additiva come decisione che dichiara l’incostituzionalità di un’omissione del legislatore
2.1. Tipologia delle omissioni del legislatore
2.2. La pronuncia additiva come decisione che dichiara l’incostituzionalità dell’inattività legislativa, o della “omissione-inattività”
2.3. La pronuncia additiva come decisione che dichiara l’incostituzionalità di una “omissione-prodotto”
2.3.1. Intermezzo su omissioni del legislatore e lacune
2.3.2. L’omissione-prodotto non è una lacuna normativa, o lacuna in senso proprio
2.3.3. L’omissione-prodotto come lacuna assiologica. La pronuncia additiva come decisione che dichiara l’incostituzionalità di una lacuna assiologica
3. La pronuncia additiva come dichiarazione di incostituzionalità di una “relazione normativa”
4. La pronuncia additiva come dichiarazione della incostituzionalità di norme implicite, o quasi esplicite
5. La pronuncia additiva come sentenza che annulla norme totalmente inespresse
5.1. Norma generale esclusiva e princìpi settoriali di chiusura
5.2. L’annullamento di norme inespresse. Dichiarazione di incostituzionalità parziale della norma generale esclusiva?
5.3. La pronuncia additiva come sentenza di annullamento di norme esclusive o negative inespresse

IV. L’assegnazione della casa familiare nella separazione e nel divorzio.La giurisprudenza della Corte di cassazione
di Alfio Finocchiaro
1. Le ragioni ed i limiti dell’esposizione
2. La casa familiare prima della riforma del diritto di famiglia
3. Identificazione della casa familiare
4. La casa familiare dopo la riforma del diritto di famiglia.Il primo intervento delle S.U.
5. La casa familiare ed il divorzio.Il secondo intervento delle S.U.
6. La casa familiare e la modifica della legge sul divorzio.Il terzo intervento delle S.U.

V. La disciplina degli spazi di parcheggio
di Roberto Triola

VI. Corte di cassazione, funzione di nomofilachia. Il ricorso incidentale condizionato per soccombenza teorica su questioni pregiudiziali o preliminari
di Stefano Evangelista

VII. Dialoghi con la giurisprudenza: la presunzione muciana
di Luciano Panzani

VIII. Il giudice e famiglia
di Giuseppe Salmè
1. Evoluzione del rapporto tra giudice e famiglia: a) dai codici alla Costituzione
2. b) dalla Costituzione alla legge sull’adozione speciale
3. Interventi giudiziari sulla potestà genitoriale
4. La riforma del diritto di famiglia
5. L’intervento del giudice nella crisi del rapporto familiare
6. Il giudice e la famiglia di fatto

IX. Il giudice e la responsabilità civile
di Guido Alpa
1. L’ingiustizia del danno di cui all’art.2043 c.c.
1.1. Il campionario degli interessi.La tutela della persona
1.2. Gli interessi connessi con la proprietà
1.3. Gli interessi connessi con i rapporti negoziali e di credito
1.4. Gli illeciti da informazione
1.5. La responsabilità della pubblica amministrazione
2. Le frontiere, attuali della responsabilità da illecito nel diritto comparato
2.1. Il dibattito attuale sui presupposti e sulle funzioni della responsabilità civile
2.2. I criteri di imputazione della responsabilità
2.3. La selezione degli interessi apprezzabili
2.4. Conclusione
3. L’argomento costituzionale nella qualificazione del danno biologico
3.1. Premessa
3.2. Il riferimento all’art.2Cost.
3.3. Il riferimento all’art.3Cost.
3.4. Il riferimento all’art.32Cost.
3.5. Il principio «neminem laedere»
4. Nuovi profili del danno biologico
5. Lesione del diritto alla vita e “danno biologico da morte”
6. Il diritto soggettivo all’ambiente salubre: “nuovo diritto” o espediente tecnico?
6.1. La costruzione del diritto soggettivo all’ambiente salubre
6.2. Le prospettive dell’indagine
6.3. Il diritto all’ambiente salubre come diritto della personalità
6.4. Il conflitto degli interessi in gioco: ambiente, persona e mercato
6.5. Le tecniche di tutela
(i) La tutela inibitoria
(ii) La tutela risarcitoria e i criteri di imputazione della responsabilità
7. Responsabile civile del danno da reato (profili sostanziali)
7.1. Premessa.Illecito penale e illecito civile
7.2. L’individuazione del responsabile civile






X. Rivendica, pegno di titoli di credito e dematerializzazione: vecchie questioni a margine di una recente riforma
di Luciano Panzani