1.
Le classificazione delle funzioni del Parlamento (da Bagehot in poi).
Il modello
di riferimento dei Parlamenti dellEuropa contemporanea, e delle
disposizioni che le carte costituzionali dedicano loro, continua ad
essere quello dei Parlamenti degli Stati liberali ottocenteschi: lOttocento
è infatti stato, in Europa, il secolo dei Parlamenti, che hanno
a lungo rappresentato - insieme al loro principale prodotto, la legge
- lessenziale, quando non lunica, sede di garanzia dei
diritti e delle libertà dei cittadini (Zagrebelsky, 1992) e,
al tempo stesso, la più importante forma di manifestazione
degli interessi dei cittadini, attraverso il meccanismo della rappresentanza
politica (Ornaghi, 1998; Accarino, 1999).
A
ben vedere, i principali mutamenti registratisi nei Parlamenti nel
corso del XX secolo sono stati il prodotto, per reazione, di cambiamenti
ad essi esterni. E quindi, anzitutto, dellaffermarsi di un sistema
di partiti di massa, con il loro riflesso nellarticolazione
delle assemblee in gruppi parlamentari e in commissioni permanenti,
le quali, comè noto, costituiscono le figure organizzative
prevalenti nei parlamenti contemporanei (Elia, 1961). Ma anche, qualche
decennio dopo, dellavvento dei grandi mezzi di comunicazione
(in particolare, quelli radiotelevisivi), che hanno costituito un
canale informativo concorrenziale a quello partitico e parlamentare,
e hanno perciò imposto ai Parlamenti - i quali hanno reagito
talvolta tempestivamente, talaltra con maggiore lentezza e fatica
- forme diverse e più efficaci di comunicazione con i cittadini
e con la società civile (Mezzanotte, 2000).
La
stabilità dei caratteri formali dellistituzione parlamentare
nel corso del XX secolo fa sì che non ci si debba sorprendere
più di tanto se ancora oggi, in Italia (Predieri, 1975; Barbera,
1999) come altrove (per la Gran Bretagna, Riddel, 2000 e Wright, 2000;
per ulteriori esempi, Lupo, 2000), sia possibile continuare a fare
riferimento, nellindividuare le funzioni proprie dei Parlamenti
nelle forme di governo parlamentari, ad una celebre e lungimirante
classificazione di tali funzioni, elaborata però in un contesto
storico e geografico ben preciso: intorno alla metà del XIX
secolo, con specifico riferimento al Parlamento inglese (Montroni,
1995).
It
must elect a ministry well, legislate well, teach the nation well,
express the nations will well, bring matters to the nations
attention well.
In questa sintetica ed efficace affermazione, Walter Bagehot richiama
le cinque funzioni della Camera dei comuni, che egli stesso denomina,
rispettivamente: elettorale, legislativa, pedagogica, espressiva ed
informativa (Bagehot, 1867).
In
alternativa alla classificazione di Bagehot, talvolta accolta integralmente,
talaltra con qualche modifica, i principali manuali di diritto costituzionale
tendono a proporre o a fare riferimento a classificazioni più
elementari, nelle quali in genere si sottolinea soprattutto limportanza
della funzione legislativa, forse a fini didattici, o forse in ossequio
al tradizionale principio della separazione dei poteri (in Italia,
ad esempio, Cuocolo, 1998 e Rolla, 1998; in Gran Bretagna, Barnett,
1998; fa eccezione, per il Canada, Franks, 1987). Le restanti funzioni
ricevono il più delle volte minore attenzione, e sono frequentemente
ricomprese allinterno di ununica categoria, pur a denominazione
complessa: di indirizzo, di controllo, di indirizzo-controllo, di
legittimazione, di direzione politica (in Italia, tra gli altri: Paladin,
1998 e Caretti-De Siervo, 1999). Non a caso, con specifico riferimento
alla funzione di controllo parlamentare, che alcuni vedono come la
funzione esclusiva ed intangibile dei Parlamenti (Fisichella, 1983;
Fabbrini-Vassallo, 1999), si è recentemente osservato (Manzella,
2000) che tale funzione sembra quasi non potersi reggere da sola,
avendo sempre bisogno di essere seguita (o, talvolta, preceduta) da
un trattino: controllo-direzione; controllo-indirizzo; controllo-sanzione.
2.
La crisi della funzione legislativa.
Eppure,
così facendo, si rischia di trascurare un dato di notevole
importanza, costituito da quella che si può chiamare la crisi
della funzione legislativa dei Parlamenti contemporanei: questa, infatti,
è la funzione maggiormente posta in discussione dalle trasformazioni
sociali in corso, al punto che la sua titolarità è stata
ritenuta non più essenziale per la definizione di parlamenti.
Già
Bagehot, invero, aveva avvertito che la funzione legislativa non era
la funzione principale delle camere: pur riconoscendo che vi sono
stagioni nelle quali lattività legislativa è quella
più importante, per Bagehot essa non era così importante
quanto lelezione dellesecutivo o quanto leducazione
politica impartita dal Parlamento alla nazione. Infatti, da un lato,
le leggi svolgono un ruolo in un certo senso passivo, dal momento
che tendono ad adattarsi alla vita della nazione, e sono perciò
meno impegnative rispetto alle attività consistenti nellamministrare
e nel guidare la medesima vita della nazione; dallaltro, una
quantità immensa di atti legislativi non sono vera e
propria legislazione, visto che essi appaiono carenti del requisito
della generalità, essendo applicabili ad un caso soltanto e
non a molti casi.
Ancora
più netta era stata la svalutazione della funzione legislativa,
rispetto a quella di controllo, da parte di John Stuart Mill. Tale
autore, per un verso, aveva sostenuto che il ruolo più appropriato
delle camere fosse quello di watch
and control the government: to throw the light of publicity on its
acts; to compel a full exposition and justification of all of them
which anyone considers questionable; to censure them if found condemnable
and, if the men who compose the government abuse their trust or fulfill
it in a manner which conflicts with the deliberate sense of the nation,
to expel them from office, and either expressly or virtually appoin
their successors(Mill, 1865). Per altro verso, aveva espresso
una profonda sfiducia nei confronti del Parlamento legislatore (dal
momento che there is hardly any kind of intellectual work
which so much needs to be done, not only by experienced and exercised
minds, but by minds trained to the task through long and laborious
study, as the business of making laws), auspicando che tale
compito fosse affidato ad un corpo ristretto (Commission of Legislation),
estraneo alle camere e con un numero di membri non superiore a quelli
di un gabinetto ministeriale (Mill, 1865).
Rispetto
alla lettura proposta da Bagehot e da Mill, nettamente prevalente
- almeno negli studi di taglio giuridico - risulta essere quella compiuta,
qualche decennio dopo, da Dicey. In questa teorizzazione, invece,
tutta fondata sulla sovranità del Parlamento e sullonnipotenza
del legislatore, è evidente che lattenzione è
pressoché esclusivamente incentrata sulla funzione legislativa
del Parlamento (Dicey, 1915). E questa sistemazione del modello
inglese ad essere, poi, letta e recepita nellEuropa continentale,
pur in una fase - quella della prima metà del XX secolo - in
cui la realtà già si muoveva in senso piuttosto diverso,
sia in Inghilterra che nel continente, ma nella quale appariva ancora
molto forte leco delle grandi teorie ottocentesche sulla rappresentanza
politica (Cassese, 1990).
Adesso,
allalba del XXI secolo, il modello disegnato da Dicey del Parlamento
come onnipotente legislatore appare del tutto improponibile nellEuropa
continentale e altresì nella stessa Inghilterra, ove è
stato oggetto, in questi ultimi anni, di una profonda riflessione
critica. E evidente che la funzione legislativa non è
più - e da tempo - di esclusiva competenza dei Parlamenti nazionali:
il potere di produrre norme giuridicamente vincolanti è stato
infatti attribuito anche ad altri soggetti, operanti nella sfera nazionale
(gli stessi esecutivi e le autorità indipendenti, per richiamare
i due casi più evidenti), a livello sovra-nazionale (lesempio
dellUnione europea è sicuramente quello di maggior rilievo)
o infra-nazionale (stati membri degli ordinamenti federali, comunità
autonome, regioni). Negli stati a Costituzione rigida questo fenomeno
è stato percepito più agevolmente, in quanto è
stata la carta fondamentale, nel momento in cui ha detronizzato
la legge parlamentare, sottoponendola al controllo di legittimità
costituzionale, a prefigurare e agevolare questo processo; in Gran
Bretagna, il processo è stato meno palese, ma ormai ha assunto
una dimensione tale da apparire difficilmente occultabile (ad esempio,
rispettivamente da un punto di vista costituzionalistico, giornalistico
e politologico: Bradley, 2000; Riddel, 2000, Wright, 2000). E,
del resto, in questo quadro che si spiega come ormai pure il legislatore,
lungi dallessere sovrano o onnipotente, possa, come ogni altro
soggetto pubblico o privato, essere ritenuto responsabile (politicamente)
per una legge incostituzionale o responsabile (anche sul piano giuridico)
per un atto legislativo che risulti posto in essere in violazione
del diritto comunitario (Bifulco, 1999).
Gli
stessi presidenti dei Parlamenti dellUnione europea, in documenti
adottati dalla loro Conferenza nel 1999 e nel 2000 sulla base degli
approfondimenti compiuti da un gruppo di lavoro incaricato di esaminare
il tema della qualità della legislazione, hanno riconosciuto
che i Parlamenti contemporanei non devono rivendicare, nel campo della
legislazione, monopoli ormai non più riproducibili, ma sono
chiamati a convivere con questa molteplicità di altri soggetti
dotati di poteri normativi (Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti
dellUnione Europea, 1999 e 2000). Ciò richiede un profondo
mutamento nei caratteri del procedimento legislativo, posto che ogni
progetto di legge interviene non su una pagina bianca
e per continuare con la metafora con un inchiostro di
cui solo il Parlamento è in possesso, bensì su una pagina
già (parzialmente) scritta, con inchiostri diversi, da soggetti
normatori diversi dal Parlamento e che da tali soggetti sarà,
in futuro, ulteriormente rivista e corretta. Il procedimento legislativo
o, meglio, il processo decisionale che ad esso è sottostante
(Predieri, 1974) deve perciò essere in grado di controllare
una complessità molto elevata, che va istituzionalmente garantita
e continuamente mantenuta (Luhmann, 1983).
Non
a caso, nella seconda metà gli anni 90, hanno trovato
una certa eco, nei procedimenti legislativi dei Parlamenti europei,
le proposte, formulate in sede OCSE nellambito alla regulatory
reform (OCSE, 1995), allo scopo di sottolineare limportanza
della fase dellistruttoria legislativa per il miglioramento
della qualità del prodotto legislativo (Karpen, 1999): è
in questa fase, infatti, che i Parlamenti possono verificare leffettiva
necessità dellintervento legislativo sulla base di unanalisi
della normativa preesistente; assicurare la coerenza necessaria tra
tutti gli interventi; valutarne lefficacia con riferimento ai
risultati complessivi e al reale funzionamento rispetto agli obiettivi;
verificare la massima semplicità della soluzione prescelta
rispetto alle altre possibili; applicare rigorosamente il principio
di sussidiarietà. E possono così effettivamente migliorare
la qualità della loro produzione legislativa e, più
in generale, dellazione parlamentare.
In
particolare, in Italia, i presidenti di Camera e Senato hanno emanato,
nel gennaio 1997, una lettera circolare rivolta appunto a valorizzare
la fase dellistruttoria legislativa presso le commissioni parlamentari,
richiesta dallart. 72 Cost., ma fino ad allora assai deformalizzata:
si è stabilito, tra laltro, che in tale fase le commissioni
debbano valutare la necessità dellintervento con legge,
la coerenza della disciplina proposta rispetto alla Costituzione,
alle normative dellUnione europea, alle competenze delle autonomie
territoriali, linequivocità del significato delle disposizioni
e debbano altresì compiere una analisi sulla fattibilità
e sulleconomicità dellintervento. Tali principi
sono poi stati ripresi allinterno della riforma del regolamento
della Camera entrata in vigore il 1° gennaio 1998, che ha interessato
direttamente pressoché tutta la disciplina del procedimento
legislativo, al fine appunto di adeguarla ai profondi mutamenti intervenuti
negli ordinamenti contemporanei e di ottenere un miglioramento della
qualità delle leggi, fondato sulla disponibilità di
più ampi e approfonditi elementi dinformazione e di conoscenza
(Camera dei deputati, 2000).
3. Lesperienza
del Parlamento europeo: un Parlamento non incentrato sulla funzione
legislativa.
Indicazioni
particolarmente interessanti circa il peso della funzione legislativa
nei Parlamenti contemporanei provengono, poi, dalla vicenda del Parlamento
europeo. In questo caso abbiamo un Parlamento che nasce, in pieno
XX secolo, pressoché completamente privo della funzione legislativa
e che sviluppa perciò una serie di altre funzioni, di tipo
relazionale verso lesterno, che nei Parlamenti nazionali appaiono
invece assai meno valorizzate: si pensi, in particolare, alla funzione
di controllo sul bilancio, la quale, se ha costituito la funzione
attorno a cui si sono andati formando molti Parlamenti, primo tra
tutti quello inglese, tende oggi ad essere spesso sottovalutata; oppure
alla rete di relazioni internazionali, e delle relative strutture
cooperative, attivata dal Parlamento europeo, sia allinterno
dellUnione europea, sia, soprattutto, al di fuori dei suoi confini;
o, ancora, ai poteri di consultazione sulle nomine, in genere modellati
sulla base della procedura delladvise and consent seguita
dal Senato degli Stati Uniti dAmerica (Corbett-Jacobs-Shackleton,
2000).
Progressivamente,
il Parlamento europeo, a partire dallAtto unico del 1987, è
andato aumentando i propri poteri, e in particolare quelli legislativi
e quelli di consultazione sulle nomine, pur secondo una linea evolutiva
che è stata variamente giudicata. Alcuni ritengono infatti
che tale organo non abbia ancora raggiunto uno stadio nel quale esso
possa legittimamente essere considerato come un corpo legislativo.
In sostanza, la nozione stessa di corpo legislativo presupporrebbe,
secondo questa tesi, che lorgano in questione abbia liniziativa
legislativa e il potere di adottare le leggi, mentre il Parlamento
europeo non ha né luna né laltro.
Tuttavia,
questa posizione, sostenuta dal governo del Regno Unito, non è
stata accolta dalla Corte europea dei diritti delluomo, la quale,
in una recente pronuncia di notevole importanza, ha rilevato che,
per definire un organo come un corpo legislativo (ai fini
della delimitazione del campo di applicazione dellart. 3 del
protocollo n. 1 alla Convenzione europea dei diritti delluomo),
occorre guardare non solamente ai suoi poteri strettamente legislativi,
ma anche al ruolo giocato da tale organo nellinsieme del processo
legislativo. E, alla luce delle norme dei trattati comunitari dedicate
al Parlamento europeo, la Corte ha concluso che il Parlamento europeo
costituisce, oggi, il principale strumento di controllo democratico
e di responsabilità politica nel sistema comunitario e deve
quindi considerarsi a pieno titolo un corpo legislativo
(Matthews versus Regno Unito, del 18 febbraio 1999, su cui
Ress, 1999 e Muylle, 2000; si veda anche lopinione dissenziente
dei giudici Freeland e Jungwiert).
In
proposito, può forse rilevarsi - in prima approssimazione -
che sembra essere in atto un processo di avvicinamento tra Parlamento
europeo e Parlamenti nazionali, visto che luno sta gradualmente
acquistando poteri normativi, mentre gli altri li stanno (più
o meno volontariamente) dismettendo: il punto di incontro, se mai
vi potrà essere, appare in ogni caso essere costituito da un
modello di Parlamento dotato sì di poteri normativi, ma non
più esclusivamente o prevalentemente incentrato sulla funzione
legislativa.
Un
altro dato che emerge con chiarezza dai processi evolutivi in corso
è costituito dallimpossibilità di configurare
qualsivoglia monopolio dellattività normativa che si
manifesta nei rispettivi ordinamenti: sia il Parlamento europeo, sia
i Parlamenti nazionali sono, ancorché in forme diverse, chiamati
a partecipare allattività di produzione normativa, ma
né luno né gli altri lo possono fare in
solitudine, dovendo invece continuamente confrontarsi con altri
soggetti, siano questi il Consiglio dei ministri o la Commissione
dellUnione europea, oppure i governi nazionali, le autonomie
locali, le autorità indipendenti. Ed è pertanto inevitabile
che si originino procedimenti normativi sempre più complessi,
e che la formazione della legislazione tenda a diventare procedimento
di procedimenti a più stadi, con un concorso complesso e frammentario
di organi elettivi e non elettivi, che si snoda in procedimenti ad
esiti differenziati (Predieri, 1992).
4.
La natura multifunzionale dei procedimenti parlamentari.
In
un quadro siffatto, lidea che ogni procedimento parlamentare
costituisca esercizio di una ben precisa funzione, pur essendo diffusa
nella manualistica, appare piuttosto ingenua e il più delle
volte inidonea a rappresentare leffettiva natura delle procedure
seguite dai Parlamenti contemporanei. La gran parte dei procedimenti
parlamentari sono infatti assai difficilmente sussumibili allinterno
di ununica funzione, che in genere dovrebbe corrispondere a
quella attribuita allatto con cui essi si concludono (sempre
che un atto conclusivo esista): si è autorevolmente parlato,
in proposito, di principio della polivalenza dei procedimenti
parlamentari rispetto alle funzioni delle Camere (Manzella,
2000).
Si
prenda, come primo esempio, proprio il procedimento legislativo: si
tratta di un procedimento che si conclude con un atto che pacificamente
viene fatto rientrare nellambito della funzione legislativa.
Eppure, in genere tale procedimento non può ricomprendersi
per intero allinterno della funzione legislativa, per almeno
due ordini di ragioni.
In
primo luogo, con lapprovazione di una legge si perseguono, il
più delle volte, finalità anche sostanzialmente diverse,
e comunque ulteriori, rispetto alla mera produzione di norme giuridiche
che costituiscono lordinamento e che regolano i rapporti dei
soggetti che lo compongono (Neumann, 1939). Infatti, la legge, quasi
sempre, è, negli stati contemporanei, altresì un atto
attraverso cui si procede allallocazione di risorse finanziarie
e attraverso cui si detta un indirizzo politico (più o meno
chiaro e definito) nei confronti della pubblica amministrazione; inoltre,
la legge può avere, spesso, anche finalità di controllo
dellesecutivo o di garanzia costituzionale, rispettivamente
allorquando riveda scelte già compiute dal Governo o laddove
incida sui caratteri o sulle decisioni di altri organi del sistema
istituzionale, per salvaguardare le condizioni di normalità
costituzionale nel funzionamento dello Stato (Manzella, 1991).
In
secondo luogo, allinterno del procedimento di approvazione della
legge, vi sono e tendono a moltiplicarsi e a diventare più
importanti fasi e sub-procedimenti nei quali le camere, insieme
alla funzione legislativa, ne esercitano anche delle altre (Avril-Giquel,
1996). Ciò è particolarmente chiaro nel caso, come si
sa assai frequente nei Parlamenti contemporanei, in cui il progetto
di legge sia di iniziativa del Governo: quando le commissioni parlamentari
svolgono la fase dellistruttoria legislativa (di cui già
si è detto: cfr. supra, in fine al par. 2), verificando
i dati forniti dal Governo a corredo del suo progetto di legge, esse
esercitano evidentemente anche una funzione di controllo dellesecutivo.
Una valenza siffatta è ancora più marcata nellipotesi
in cui lesame del Parlamento si incentri su un decreto emanato
durgenza dal Governo, che le Camere sono chiamate a convertire
in legge in un tempo limitato: il riferimento è ai decreti-legge
previsti dallart. 77 della Costituzione italiana o dallart.
86 della Costituzione spagnola (su questultimo, nel senso che
la convalida parlamentare costituisca un atto di controllo che genera
effetti legislativi, cfr. Carmona Contreras, 1997).
Un
fenomeno non dissimile, di integrazione tra funzione legislativa e
funzione di controllo, si verifica anche allorquando siano previsti
subprocedimenti allinterno del procedimento legislativo, nei
quali alcune commissioni filtro (ad esempio, in Italia,
la Commissione bilancio e la Commissione affari costituzionali) siano
incaricate di verificare specifici aspetti del progetto di legge in
esame (rispettivamente, i profili finanziari e la compatibilità
costituzionale: Zampetti, 1986). La valenza di controllo di tali subprocedimenti
è, poi, ancora più evidente, nella recente vicenda del
Comitato per la legislazione, operante a partire dal 1998 presso la
Camera dei deputati italiana (Bientinesi, 1998; Petricone, 1998; Berarducci-Alesse,
2000). In questo caso, viene infatti individuato un valore di tipo
bi-partisan, come quello della qualità della legislazione,
e viene istituito un apposito organo, a composizione paritaria tra
maggioranza e opposizione; lattivazione di tale organo è
rimessa ad una minoranza parlamentare (un quinto dei componenti della
Commissione) sugli progetti di legge, mentre è automatica in
quei procedimenti duali (Manzella, 1991), come i disegni
di legge di conversione dei decreti-legge e quelli contenenti norme
di delega o di delegificazione, nei quali è necessario che
il parlamento valorizzi la propria alterità istituzionale nei
confronti dellesecutivo, ponendo la dovuta attenzione e formulando
un giudizio politico sì, ma il più possibile
obiettivo , in un caso, quanto al rispetto delle regole, previste
nella legislazione vigente, sulla specificità e omogeneità
e sui limiti di contenuto dei decreti-legge, nellaltro, quanto
alla corretta redazione sia delle norme di principio sia delle disposizioni
procedurali che devono guidare la predisposizione dei decreti legislativi
e dei regolamenti del governo.
Altri
procedimenti parlamentari, come si accennava, non sono neppure obbligati
a concludersi con un vero e proprio atto tipico. E il classico
caso di molti procedimenti conoscitivi, i quali non solo possono
essere utilizzati indifferentemente nella fase preparatoria di un
procedimento decisionale: legislativo, o di indirizzo o di controllo
(Manzella, 1991), ma possono persino non sfociare in alcun procedimento
decisionale, ed esaurire in se stessi la propria funzione. Nel Parlamento
italiano, questo accade praticamente sempre per le interrogazioni
e le interpellanze strumenti recentemente resi più incisivi
(Cerase, 2000) , nonché per le audizioni, ma piuttosto
frequentemente pure per procedure conoscitive più lunghe e
complesse, come nel caso delle indagini conoscitive (di cui si è
fatto un uso assai intenso nelle ultime legislature) o anche delle
inchieste parlamentari (le quali invece sembrano attraversare una
fase di crisi: Manzella, 2000).
Ancora
altri procedimenti, infine, si concludono sì con un atto tipico,
ma con un atto che non può identificarsi a priori come
esercizio una funzione prevalente - come si è visto essere
il caso, invece, per la funzione legislativa -, ma la cui funzione
prevalente viene di volta in volta determinata dai contenuti dellatto
medesimo. Ad esempio, è questo il caso, in Italia, dei pareri
espressi dalle commissioni parlamentari su atti normativi del Governo,
che a volte costituiscono una forma di controllo sulloperato
del Governo, valutando le commissioni se questo si sia attenuto ai
limiti posti dalla legge di delega o di delegificazione che ha previsto
ladozione di tali atti, mentre altre volte appaiono piuttosto
come manifestazione di una funzione di co-legislazione, in quanto
in questo modo i parlamentari collaborano con il Governo nellopera
di redazione del testo normativo da adottare (Lupo, 1999; Baldini,
2000). Ma si pensi anche al Parlamento europeo, e in particolare al
ruolo che tale organo svolge nella procedura di codecisione e, ancor
più chiaramente, nelle procedure della cosiddetta comitologie
(così come riformata dalla decisione del Consiglio del 28 giugno
1999): in questultima ipotesi, infatti, il Parlamento europeo
dispone di un potere di intervento, da esercitarsi attraverso una
risoluzione motivata, nei casi in cui ritenga che un progetto contenente
misure desecuzione ecceda le competenze previste da un atto
di base che il Parlamento stesso ha contribuito a predisporre nella
procedura di codecisione (Tiberi, 2000).
5.
Verso classificazioni meno lineari?
Anche
da questo insieme di considerazioni originano, forse, i tentativi
di definire le funzioni parlamentari in termini sufficientemente ampi
da consentire di ricomprendere sotto il loro ombrello
una molteplicità di procedimenti, senza più una diretta
corrispondenza con gli atti prodotti dalle camere. Ecco allora che,
ad esempio nel rapporto elaborato dal gruppo di esperti per la già
ricordata Conferenza dei presidenti dei Parlamenti dellUnione
Europea, le cinque funzioni chiave dei Parlamenti moderni vengono
individuate nelle seguenti: a) la determinazione dell'indirizzo politico;
b) la legittimazione delle decisioni e delle politiche collettive;
c) il controllo degli atti del governo e di altre autorità;
d) il mantenimento di uno spazio pubblico di riflessione e discussione;
e) la tutela e l'attuazione ottimale dei valori di trasparenza, responsabilità
e apertura del processo democratico (Burns-Meny, 2000). Oppure, in
un recente manuale inglese, si distingue tra quattro ampie funzioni,
entro le quali le altre possono essere ricomprese: a) legittimazione;
b) reclutamento; c) controllo e influenza; d) espressione (Norton,
2000).
Certo, bisogna
essere consapevoli che il rischio, così facendo, è quello
di complicare ulteriormente il quadro, e di ingenerare confusione,
invece che chiarezza: allinterno di categorie funzionali definite
in modo così ampio possono infatti essere collocati un numero
imprecisato di procedimenti parlamentari. Daltro canto, lalternativa
non appare molto migliore, in quanto il continuare a riproporre gli
schemi tradizionali presenta il pericolo di far perdere il contatto
tra le (lineari) definizioni teoriche e la (complessa) realtà
dei Parlamenti contemporanei. In questa alternativa dilemmatica, quel
che sembra sicuro è che appaiono ormai lontani i tempi del
Parlamento come unico (e onnipotente) legislatore, e che a tale situazione
non pare più possibile ritornare, se non attraverso i libri
di storia.
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Intervento svolto nellambito delle giornate di studio su Le
funzioni dei parlamenti nazionali e regionali in Italia e in Spagna,
organizzate dal Centro di ricerca e formazione
sul diritto costituzionale comparato dellUniversità
di Siena e dallAsociación Española de Letrados
de Parlamentos, Siena, 21-22 luglio 2000.