1. Non pare dubitabile che le modifiche costituzionali
inaugurate con la l. cost. n.1 del 1999 e proseguite nel marzo di
quest'anno con l'approvazione in seconda lettura del testo intitolato
"Modiche al Titolo V della seconda parte della Costituzione" pur lasciando
insoddisfatti quanti auspicavano una riforma coerente con le premesse
da cui era sorta e sviluppata in tutte le sue implicazioni, offrano
all'interprete svariati spunti di riflessione, vuoi per le novità
che esse introducono, vuoi per le ambiguità e le lacune che esse presentano.
Il principale tema di discussione che ha recentemente
interessato la dottrina riguarda senza dubbio quel processo indotto
dalla novella costituzionale del 1999 e che viene comunemente indicato
- a torto o a ragione- come la "nuova" fase costituente delle Regioni.
Gli argomenti trattati spaziano dai limiti e dalle potenzialità dei
contenuti dei nuovi statuti regionali alla forma di governo che ciascuna
Regione intenderà adottare e per finire alle implicazioni che l'eventuale
entrata in vigore della nuovo Titolo V della Costituzione produrrà
sui rapporti tra centro e periferia.
La nostra attenzione, in questa sede, si soffermerà
sull'impatto che le modifiche costituzionali di cui si sta discorrendo
hanno prodotto sul piano delle fonti, e segnatamente sui rapporti
tra fonti statali, regionali e delle autonomie locali.
2. Anzitutto la modifica dell'art.123 Cost. che, come
è noto, ha ridisegnato il procedimento di approvazione dello Statuto
delle Regioni. L'eliminazione del passaggio "obbligato" presso le
Camere delle deliberazioni statutarie ai fini della loro approvazione
"con legge della Repubblica", da un lato, e l'inserimento dello strumento
referendario nella sequenza procedimentale di approvazione dello Statuto,
dall'altro, hanno condotto parte della dottrina a sottolineare come
la "paracostituzionalità" del nuovo procedimento di formazione degli
Statuti delle Regioni ordinarie abbia reso la fonte stessa "materialmente
(e, ora, pure, in una certa misura, formalmente) costituzionale del
diritto regionale"
[1] . Dal che discende l'interrogativo se dal punto di
vista contenutistico questa "paracostituzionalità" è tale da consentire
allo Statuto di poter derogare disposizioni del Titolo V della Costituzione
diverse da quelle che la stessa novella costituzionale del 1999 indica
come derogabili (art.2 e 5 l.c.1/99). La soluzione del quesito è chiaramente
connessa, tra l'altro, a quale sia l'interpretazione che si ritenga
di accogliere in merito all'unico limite -come dire?- "formale" al
cui rispetto saranno tenuti i nuovi Statuti, vale a dire "l'armonia
con la Costituzione".
Ora, sul punto gli interpreti si dividono. Da una parte
vi è chi propende per ritenere che l'ambito in cui i nuovi Statuti
potranno muoversi è contenuto dai limiti espliciti o impliciti che
a questa fonte la stessa Costituzione frappone; dall'altra vi è chi
ritiene che la modifica costituzionale del 1999 abbia dato la stura
alla nascita di un vero e proprio "diritto costituzionale regionale" [2] , ovvero che il limite "dell'armonia
della Costituzione" debba intendersi come esclusivo rispetto dei principi
rinvenibili dall'intero arco costituzionale e non quindi inclusivo
del rispetto dei modelli organizzativi dettati dalla Costituzione
per il livello statale [3] . La questione non è di poco rilievo
se si tiene mente al fatto che qualora si accogliesse la tesi interpretativa
più estensiva, non vi sarebbero ostacoli a ritenere che la fonte statutaria
sia abilitata ad introdurre nuovi atti-fonte regionali, quali i decreti
legge regionali o i decreti legislativi regionali. Tuttavia, quest'ultima
tesi prova troppa. In primo luogo è ancora tutto da dimostrare che
il limite suddetto debba interpretarsi nel modo suddetto; in secondo
luogo occorrerebbe chiedersi come questi atti, in assenza di una apposita
modifica costituzionale, possano essere sottoposti al sindacato di
costituzionalità della Corte Costituzionale. Delle due, l'una. O si
ritiene che l'introduzione degli atti regionali aventi forza di legge
spinga inevitabilmente la Corte Costituzionale a rivedere la propria
posizione da sempre contraria all'ammissibilità di tali tipi di fonte,
mediante un interpretazione praeter costitutionem dell'art.127,
ovvero che questi debbano continuare a ritenersi inammissibili. A
riprova di quanto finora detto, vi è anche il nuovo testo dell'art.
127 Cost., il quale seguita ad indicare solo la legge regionale quale
atto sottoponibile al giudizio della Corte Costituzionale [4] .
3. In ordine alla disciplina della forma di governo
che oggi è rimessa alla determinazione statutaria potrebbero sorgere
dei problemi in ordine all'armonica distribuzione della disciplina
della materia tra atti normativi diversi: legge statale-statuto-leggi
regionali.
L'art.2 della legge cost. 1/99 dispone che il sistema
di elezione e i casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente
e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri
regionali siano disciplinati con legge della Repubblica; inoltre afferma
che il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale
disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto.
Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.
A questo punto merita chiedersi se il nuovo art. 122
della Cost., così modificato dall'art.2 della l.cost.1/99, assegna
in via esclusiva allo statuto il compito di disciplinare il meccanismo
di elezione del vertice regionale. Infatti, se si considera che quest'ultimo
è strettamente legato all'organizzazione regionale e, in particolare,
alla forma di governo, la risposta dovrebbe essere positiva. Tuttavia,
vanta buoni argomenti anche l'opposta soluzione che vede assegnata
la materia alle leggi di Stato e Regione, con esclusione quindi di
qualsivoglia interferenza da parte dello Statuto.
[5]
Come anticipato, su quali binari s'innesteranno i rapporti
tra Statuti e leggi regionali dipenderà ovviamente dal contenuto dei
primi e soprattutto dal significato che s'intenderà attribuire alla
locuzione "principi fondamentali di organizzazione e di funzionamento"
(è noto che il contenuto necessario dello Statuto, come espressamente
disposto dall'art.123, riguarda: la forma di governo regionale, l'esercizio
del diritto d'iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti
amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei
regolamenti regionali). E' fuor di dubbio la preminenza degli Statuti
rispetto alle ordinarie leggi regionali. In tal senso si è varie volte
espressa la Corte Costituzionale, in particolar modo nella sent.10
marzo 1983, n.48 laddove mette in rilievo che opinando diversamente
"non avrebbe senso l'apposito e aggravato procedimento formativo
dello Statuto.previsto dal capoverso dell'art.123". La riforma
recente dell'art.123 Cost. non fa venir meno, a nostro avviso, l'attualità
dell'orientamento della Corte Costituzionale. A fortiori, il
nuovo iter formativo degli Statuti regionali conferma la preminenza
degli Statuti sulle fonti regionali subordinate, con tutto quel che
tale assetto relazionale comporta (vale a dire, che un eventuale contrasto
di una legge regionale con lo Statuto non può non risolversi in una
violazione, seppur "indiretta", della Costituzione). Il problema,
tuttavia, permane in ordine all'individuazione dei possibili strumenti
di garanzia volti ad assicurare il rispetto dello Statuto da parte
delle leggi regionali, visto che oramai lo Statuto è da considerarsi
atto interamente regionale e che quindi il Governo non avrebbe alcun
interesse a farlo rispettare. Anzi, qualora la recente modifica del
titolo V sub condicione venisse approvata, la tesi proposta
da parte della dottrina secondo cui sarebbe necessario apprestare
strumenti che garantissero la "rigidità" degli Statuti avrebbe ulteriori
elementi di sostegno. Infatti, la modifica dell'art.127 che verrebbe
introdotta dall'art.8 della delib.8 marzo 2001 se da un lato pone
su un piano di reciproca parità Stato e Regioni in ordine all'accesso
alla Corte Costituzionale, trasformando il controllo sulle leggi regionali
da preventivo a successivo, dall'altro non solo rafforza il convincimento
che non sarà interesse del Governo rilevare possibili contrasti tra
Statuti e fonti regionali per i motivi già detti, ma che esso, qualora
lo volesse, non potrà più rilevarlo, essendogli oramai precluso qualsiasi
controllo preventivo sulle leggi regionali (non c'è più il visto del
Commissario del Governo e tutto l'iter di rinvio al Consiglio regionale
della deliberazione legislativa). Gli strumenti proposti vanno nella
direzione dell'istituzione in una specie d'organo terzo incaricato
di svolgere un controllo preventivo sulle delibere regionali, ovvero
di riconoscere al Presidente della Regione una funzione di controllo
analoga a quella del Presidente della Repubblica di rinvio al Consiglio
regionale delle delibere che siano in palese contrasto con lo Statuto [6] .
4. La soppressione dall'originario testo dell'art.121
Cost. delle parole "e regolamentari" operata dal comma 1, lett.a)
dell'art.1 della legge costituzionale 1/99, nonché la nuova formulazione
del suo quarto comma ad opera della lett.b) del già citato articolo
1 della l.cost. in esame, costituiscono i rilievi testuali sulla cui
base la dottrina ha potuto argomentare che la novella costituzionale
del 1999 ha determinato una redistribuzione della potestà normativa
tra i due organi regionali, spostando la titolarità del potere regolamentare
dal Consiglio alla Giunta.
Il trasferimento così operato, d'altronde, oltre che
ad eliminare un'incontestabile anomalia del precedente sistema, si
colloca con coerenza nel quadro complessivo della nuova forma di governo
regionale come transitoriamente delineata dallo stesso legislatore
costituzionale mediante la previsione dell'elezione diretta del Presidente
della Regione. La modifica dell'art.121 non può non essere interpretata
se non nel senso di una riespansione del principio generale dell'afferenza
della potestà regolamentare, almeno nel suo nucleo tradizionale, al
potere escutivo.
Permangono tuttavia una serie di quesiti che merita
accennare. Anzitutto, è vero che il nuovo testo dell'art.121 Cost.
osta alla possibilità per lo Statuto di riattribuire al Consiglio,
se pur non in via esclusiva come in passato, la potestà regolamentare?
Vi è in dottrina chi sostiene che tale possibilità sia conferita agli
Statuti dallo stesso art.121 Cost. cit. il quale dispone che "il Consiglio
regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione
e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi
(.)". Proprio quest'ultima parte del secondo comma dell'art.121 costituirebbe
il riferimento testuale cui agganciare la tesi ricostruttiva così
esposta poiché se è indubitabile che la novella del 1999 ha spezzato
il "monismo" costituzionalmente imposto del Consiglio quale titolare
esclusivo della potestà normativa regionale, non è altrettanto indubitabile
che tra le altre funzioni che l'art.121 prevede possano essere
conferite al Consiglio regionale vi rientri anche quella regolamentare
per il tramite dello Statuto (funzioni conferitegli.dalle leggi,
e quindi dallo Statuto).
Occorre anche ricordare che una parte della dottrina
ritiene di ricollegare il problema qui esposto al limite dell'armonia
della Costituzione che informa i nuovi Statuti. Infatti se si parte
dall'assunto che il limite dell'armonia con la Costituzione è da intendersi
come "rispetto dei principi generali dell'ordinamento costituzionale"
e non si estende, quindi, alle "regole", ai profili che attengono
al modello organizzativo dello Stato-persona (un ulteriore argomento
sarebbe il differente modello scelto per le regioni rispetto a quello
delineato dall'art.94 Cost.), questo conduce a ritenere che il nuovo
art.121 Cost. non preclude affatto agli Statuti la possibilità di
riallocare ai Consigli regionali la potestà regolamentare. La soppressione
dell'inciso "e regolamentari", si aggiunge, pur facendo venir meno
la regola precedente che vedeva concentrato nel Consiglio il potere
normativo regionale, non è sufficiente per affermare un'altra regola,
che avrebbe richiesto di essere espressamente enunciata, vale a dire
che la titolarità esclusiva della potestà regolamentare spetta oggi
alla Giunta (R. TOSI, I nuovi statuti delle Regioni ordinarie: procedimento
e limiti, in Le Regioni, n.3-4, 543-544). Gli effetti sugli attuali
statuti che la scelta per una delle due tesi contrapposte comporta
sono diversi. Se si propendesse per la prima tesi, quella cioè che
assegna immediata efficacia alla modifica introdotta dall'art.1 della
legge cost. 1/99 senza attendere l'entrata in vigore dei nuovi statuti,
gli attuali statuti dovrebbero ritenersi abrogati (o invalidità sopravvenuta)
nella parte in cui affidano il potere regolamentare al Consiglio.
Diversamente opinando, invece, le disposizioni degli attuali statuti
dovrebbero ritenersi valide ed efficaci realizzando, come si dice,
"una delle scelte ancora praticabili". Il che comporta, di conseguenza,
che non discendendo direttamente dal nuovo art.121 Cost. la potestà
regolamentare della Giunta, quest'ultima potrà esercitarlo solo dietro
espresso conferimento di potere "se non ancora da parte dei nuovi
statuti, almeno da parte della legge regionale".
In effetti, l'attribuzione della titolarità esclusiva
del potere regolamentare alla Giunta ben si attaglia ad un modello
di forma di governo del tipo proposto dalla novella costituzionale
in esame, e quindi la prima delle interpretazioni proposte trova alimento
se si segue questa prospettiva. Tuttavia, come è noto, il modello
proposto dalla legge cost.1/99 è un modello transitorio, "cedevole"
di fronte all'eventuale scelta difforme che dovessero fare gli Statuti
in occasione della scelta della propria forma di governo. Pertanto,
qualora alcuni nuovi statuti riproducessero il modello di forma di
governo transitoriamente espunto dalla novella costituzionale del
1999, ecco che alcune delle argomentazioni addotte a sostegno della
titolarità esclusiva del potere regolamentare in capo all'esecutivo
regionale verrebbero meno. E' bene avvertire, tuttavia, che la soluzione
ai dubbi interpretativi suesposti è intimamente connessa alla soluzione
interpretativa che si ritiene di offrire circa l'individuazione dei
margini di manovra che la Costituzione lascerebbe agli Statuti in
ordine alla determinazione della forma di governo regionale. Per l'aspetto
che in questa sede c'interessa più da vicino, occorrerebbe domandarsi
se tra le disposizioni costituzionali "cedevoli" di fronte agli statuti,
in tema di forma di governo, possa essere ricompreso anche il quarto
comma del nuovo art.121 Cost. Se si propende per l'affermativa, allora
nessuno ostacolo si frapporrebbe all'inserimento nei nuovi Statuti
di disposizioni che attribuissero nuovamente la potestà regolamentare
al Consiglio. Ma se così fosse, allora bisognerebbe condurre all'estreme
conseguenze l'ipotesi proposta e sostenere che i limiti che gli statuti
incontrano nella determinazione della forma di governo regionale sono
solo quelli che attengono al rispetto dei principi presenti nell'intero
"arco costituzionale" e come tali evanescenti. E' di palmare evidenza
l'insostenibilità di una tale tesi ricostruttiva. Invero, se il limite
dell'"armonia con la Costituzione" è da interpretarsi come rispetto
da parte dello Statuto di tutta una serie di vincoli espliciti ed
impliciti alla libera determinazione statutaria della forma di governo
regionale, in particolar modo limiti rinvenibili nel titolo V della
II parte della Costituzione, è agevole ritenere che tra questi, certamente,
vi rientrano i poteri e le prerogative del presidente della regione
come configurati dal nuovo quarto comma dell'art.121 Cost.
[7] Se così è, risulterebbe pertanto problematico, per
quanti sostengono che gli Statuti possano disporre della titolarità
della potestà normativa regolamentare, conciliare la loro ipotesi
con la disposizione costituzionale (art.121, comma 4) che conferisce
al Presidente della Giunta il potere di emanare i regolamenti regionali,
potere di emanazione che, come si conviene, si distingue dal mero
potere di promulgazione, in quanto il primo, a differenza del secondo,
sottende l'idea di un compiuta, attiva partecipazione del soggetto
titolare del relativo potere al procedimento di formazione dell'atto
[8] . Il vecchio testo del quarto comma dell'art.121 prevedeva
che il Presidente regionale promulgasse tanto le leggi che i regolamenti
regionali, ponendosi in assoluta coerenza quindi con il primo comma
del medesimo articolo che, come ben sappiamo, attribuiva tutta la
potestà normativa, sia legislativa che regolamentare, al Consiglio.
Ne deriva che una lettura altrettanto coerente dei due commi citati,
nella loro nuova formulazione, impone che si accolga la tesi secondo
la quale la novella costituzionale del 1999 non solo ha sottratto
al Consiglio regionale la potestà normativa regolamentare, ma impedisce
altresì che gli possano essere inserite nello statuto disposizioni
tese a riallocare, seppur in parte, il potere normativo regolamentare
presso il Consiglio
[9] .
5. Spostiamo ora il baricentro della nostra analisi
dalla titolarità della potestà normativa regolamentare alla tipologia
dei regolamenti regionali. Anche questo profilo presenta degli aspetti
problematici di non facile soluzione perché involge tanto la questione
di quali, tra i tipi contenuti nel modello della l. n.400/88, possano
agevolmente essere trapiantati in ambito regionale, quanto la questione
della definizione del rapporto che intercorrerà tra i regolamenti
dei vari livelli di governo (statale, regionale, locale), in vista
soprattutto dell'approvazione referendaria della modifica del Titolo
V della Parte II della Costituzione. Per quel che concerne il primo
aspetto, non pare possano sollevarsi dubbi sull'ammissibilità in ambito
regionale di regolamenti esecutivi [10] e integrativo-attuativi di leggi
regionali. Per i primi è possibile rinvenire il proprio fondamento,
seppur implicito, nell'art.121, comma 3°, Cost., così come per i regolamenti
integrativo-attuativi i quali sono sostanzialmente assimilabili a
quelli di mera esecuzione [11] . Occorre invece
domandarsi se le conclusioni, poc'anzi esposte, possano essere riferite
anche alla potestà normativa regionale di attuazione di leggi statali
ex art.117, comma 2°, Cost. Anzitutto, la prassi più recente dimostra
come si sia accolta sul punto quella tesi interpretativa che sosteneva
la necessaria natura legislativa delle norme in questione (trattasi
di potestà legislativa regionale di tipo meramente integrativo), giustificandola
con l'assunto che la dipendenza dalla legge statale non è di per sé
sufficiente ad affermare che si tratti di potestà regolamentare. Pertanto,
non pare che il trasferimento della titolarità della potestà regolamentare
in capo alla Giunta sia tale da incidere sulla ricostruzione qui proposta [12] . Tuttavia, sull'argomento il
nuovo Titolo V della Costituzione in corso di approvazione introduce
delle novità significative. Il 6° comma del nuovo art.117 Cost., che
ci riguarda più da vicino, prevede che salva la potestà regolamentare
dello Stato nelle materie di legislazione esclusiva (sempre comunque
delegabile alle Regioni da parte dello Stato stesso), le Regioni hanno
potestà regolamentare in ogni altra materia, vale a dire nelle materie
di legislazione concorrente (di cui al 3° comma dell'art.117) e esclusiva
regionale. Il che, da un lato porterebbe a ritenere revocata in dubbio
la tesi della natura legislativa delle norme di attuazione delegate
dalla legge statale, dall'altro conferma l'inammissibilità di un esercizio
del potere regolamentare in assenza di una previa legge regionale.Quanto
detto è possibile ricavarlo da una lettura complessiva del nuovo art.117
Cost. che sembra chiaramente presupporre tale tipo di relazione fra
fonti. Ne consegue, pertanto, che difficilmente si potranno rinvenire
nella nuovo disciplina addentellati normativi cui agganciare la ammissibilità
dei c.d. regolamenti indipendenti. Con l'attuale art.117 Cost. la
dottrina era propensa, seppur con alcune voci contrarie [13] , a ritenere che in esso operasse
una specie di riserva relativa di legge regionale rilevando che è
la Costituzione a richiedere implicitamente che la potestà normativa
regionale sia esercita con legge "tant'è vero che è nei riguardi della
legge regionale che la Costituzione si cura di disciplinare minuziosamente
le procedure di controllo, laddove tace del tutto in tema di controllo
sui regolamenti" [14] . Ad onor del vero, quest'argomento,
collocato nel quadro del nuovo titolo V della Costituzione perde significato
se si considera che la novella costituzionale in corso di approvazione
elimina l'originario sistema di controllo preventivo sulle leggi regionali
previsto dall'art.127 Cost.. Tuttavia, ciò non inficia la conclusione
che si è sopra esposta circa l'inammissibilità di regolamenti indipendenti,
perché la fondatezza di tale tesi interpretativa si ricaverebbe dalla
stessa nuova formulazione dell'art.117 Cost. Al più si potrebbero
ritenere ammissibili due pseudo-specie di regolamenti indipendenti:
quelli di recepimento di alcuni atti comunitari in assenza di previa
legislazione regionale e quelli che incidono su materie di cui il
Consiglio si spoglia interamente del proprio potere legislativo a
favore del potere regolamentare mediante un'apposita disposizione
di legge. Nel primo caso, il regolamento sarebbe parzialmente indipendente
(ecco perché pseudo-indipendente) in quanto si collocherebbe sempre
in un ambito normativo preesistente, qual è quello comunitario. Nel
secondo caso, invece, l'unico limite all'ammissibilità di tali tipi
regolamenti sarebbe quella dell'eventuale esistenza di una riserva
di legge in quella specifica materia [15] .
Sui regolamenti di delegificazione (dal modello del
comma 2° dell'art.17 della legge n.400/88), invece, non pare possano
rinvenirsi sia nell'attuale che nel prossimo Titolo V argomenti che
ostano alla loro ammissibilità. Più che altro, sul punto occorrerà
assistere a quanto i nuovi Statuti saranno in grado di fare introducendo
un opportuno capo dedicato alla produzione e alla semplificazione
normativa, per evitare in pratica quei fenomeni di rilegificazione
che invece hanno contraddistinto l'esperienza della delegificazione
a livello statale. Anzi i regolamenti di delegificazione potrebbe
essere considerati lo strumento per aggirare l'ostacolo che impedisce
agli Statuti di introdurre nuovi atti regionali con forza di legge,
segnatamente decreti legislativi regionali [16] .
6. Maggiormente problematico si presenta, invece, il
rapporto tra potere normativo regionale e il potere regolamentare
degli enti locali. Anzitutto, occorre premettere che il potere regolamentare
degli enti locali territoriali trova il proprio fondamento nell'art.7
del T. U. sugli enti locali, ai sensi del quale "nel rispetto dei
principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia
adottano regolamenti nelle materie di propria competenza e in particolare
per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli
organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli
uffici e per l'esercizio delle funzioni". Ai nostri fini, quel che
maggiormente rileva è l'attribuzione agli enti locali di un potere
regolamentare per l'esercizio delle funzioni, sia proprie (art.13
del T.U.) che conferite. Questa disposizione è stata interpretata
nel senso che i regolamenti locali possono coprire anche materie non
previamente disciplinate in senso sostanziale da fonti legislative
e che, pertanto, la potestà regolamentare locale sia svincolata dalla
necessità di una legge che puntualmente attribuisca la relativa competenza
normativa. La logica conseguenza di tale tesi è che la generale previsione
di un potere regolamentare degli enti locali relativamente all'esercizio
di tutte le sue funzioni rende possibile anche un'attività regolamentare
indipendente da parte dei comuni nell'ambito delle funzioni
riconducibili alle materie di cui all'art.13 del T.U., salva, ovviamente,
l'ipotesi in cui vi sia una legge statale o regionale attributiva
della funzione ad altri soggetti o che vi tali materie "siano coperte
dalla previsione costituzionale di una riserva di legge"
[17] . Fatta questa doverosa premessa, il nodo su cui
la dottrina si è divisa è se i regolamenti degli enti locali dovessero
essere adottati nel rispetto delle leggi statali e dello statuto e
non anche delle leggi regionali. Per sostenere la tesi che propende
per l'inserimento delle leggi regionali nel novero degli atti normativi
al cui rispetto soggiacciono i regolamenti degli enti locali si fa
leva principalmente sul primo e terzo comma dell'art.118 Cost., il
quale consentendo l'esercizio di funzioni amministrative da parte
degli enti locali in materie sulle quali si esercita la potestà legislativa
regionale, sembra presupporre implicitamente una inevitabile interferenza
tra le due fonti. Ma al di là di questo rilievo, è la legge n.265/99
che ha introdotto due importanti mutamenti sotto il profilo dei rapporti
tra fonti statali e regionali, da un lato, e fonti normative locali,
dall'altro. Invero, stando quantomeno alla lettera del comma 3° dell'art.1
del nuovo T.U. sugli enti locali, "la legislazione in materia di ordinamento
degli enti locali e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad
essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono
limite inderogabile per la loro autonomia". Pertanto, se accogliamo
la ricostruzione su innanzi esposta ne deriva che: a) la legislazione
regionale che incida sulle funzioni degli enti locali debba conformarsi
come legislazione di principio; b) i regolamenti comunali e provinciali
di cui all'art. 7 del T.U. sono abilitati a operare in deroga alle
disposizioni legislative, tanto statali che regionali, eccezion fatta,
ovviamente, per i principi che costituiscono limite invalicabile per
la loro autonomia [18] .
Un simile ordine di argomentazioni può d'altronde utilizzarsi
per la definizione dei rapporti tra regolamenti statali e regionali,
da un lato, e regolamenti di Comuni e Province, dall'altro. Orbene,
pur accogliendo sempre la tesi secondo cui l'autonomia riconosciuta
agli ee.ll. non era tale da impedire al legislatore di vincolare
l'esercizio del potere regolamentare degli ee.ll. mediante regolamenti
(statali o regionali), stante l'assenza in materia di una riserva
assoluta di legge [19] , non può sottacersi che le modificazioni compiute
agli artt.4 e 5 della l. n. 142/90 da parte della l.n. 265/99, e riprese
nella nuova formulazione nel T.U. sugli enti locali (art.1, comma
3° e 7 T.U.), rendono inammissibile la possibilità che regolamenti
statali o regionali pongano disposizioni di principio costituenti
limite inderogabile per i regolamenti comunali e provinciali. Ma la
stessa risposta è possibile offrirla per quei regolamenti che pongano
disposizioni di dettaglio? Se è sostenibile la ipotesi interpretativa
secondo cui alle leggi statali e regionali non è preclusa la possibilità
di disporre normative di dettaglio "cedevoli", in quanto derogabili
dagli atti regolamentari degli ee.ll., altrettanto si potrebbe sostenere
per i regolamenti statali o regionali. In altri termini, operando
in materia il principio della competenza che determina, in sostanza,
una mera preferenza per un determinato tipo di atto-fonte, si dovrebbe
concludere che i regolamenti locali prevalgono su quelli regionali
che possono avere soltanto carattere suppletivo
[20] .
[1] "Siamo pertanto in presenza di una nuova fonte regionale,
la "legge-statuto", che, conformemente alla materia ad essa assegnata,
che
è la materia costituzionale dei rapporti tra gli organi
regionali e, in genere, dell'organizzazione regionale (.)", così.
Cfr. A. RUGGERI,
Nota minima in tema di statuti regionali ( con
particolare riguardo al piano dei controlli governativi) alla luce
della riforma costituzionale del '99, in A. FERRARA (a cura di),
Verso una fase costituente delle Regioni, Atti del Forum, Roma
5 maggio 2000.
Ad esempio S. MANGIAMELI, Aspetti problematici
della forma di governo e della legge elettorale regionale, in
Le Regioni, 3-4, 2000, 563 ss.
In questo senso, cfr. diffusamente R. TOSI,
I nuovi statuti delle Regioni ordinarie: procedimenti e limiti,
in Le Regioni, 2000, 527 ss.; cfr., poi, i diversi contributi
di A. RUGGERI in "<<Itinerari>> di una ricerca sul sistema
delle fonti", anni 1998-2000; A. D'ATENA, La nuova autonomia statutaria
delle Regioni, in Rass. parl., 2000, 599 ss.; U. DE SIERVO, I
nuovi statuti delle Regioni ad autonomia ordinaria dopo la modifica
dell'art.123 (e la l. cost. n. 2/2001), in U. DE SIERVO (a cura
di), Osservatorio sulle fonti 2000, Torino, 2001, 195 ss.
Si noti, incidentalmente, che parte della
dottrina ha criticato l'assunto secondo cui la "forza di legge" sia
solo degli atti del governo fungibili rispetto alla legge, sostenendo
che "carattere decisivo perché possa riconoscersi <<la forza
di legge>> sarebbe allora la posizione di immediata subordinazione
alla sola Costituzione e di sovraordinazione rispetto ad ogni altra
manifestazione normativa nella stessa materia": G. ZAGREBELSKY, Giustizia
costituzionale,1988, 114.
A. RUGGERI, Statuti e leggi regionali
dopo la riforma degli artt.121 ss. Cost., in A. RUGGERI, "<<Itinerari>>
di una ricerca sul sistema delle fonti", anni 1998-2000, 171.
Vd. R. BIN, Riforma degli Statuti e riforma
delle fonti regionali, in Le Regioni, 2000, 524.
Oltre a quello indicato, si annoverano tra
i vincoli "invalicabili" da parte dei nuovi e che, pertanto, vanno
applicati in ogni caso quelle disposizioni o quegli istituti che riguardano:
a) la sottrazione al Consiglio, in ogni caso, dell'eslcuisiva competenza
sul potere normativo regolamentare; b) l'assetto dell'incompatibilità
inter organica esterna; c) i contenuti indefettibili degli Statuti;
d) la possibilità da parte dell'Assemblea di sfiduciare il Presidente.
Su tutti, si veda amplius C. FUSARO, L. STROPPIANA, S. ZAMPOLLA,
Forma di governo regionale e legislazione elettorale, in M.
CARLI (a cura di), Il ruolo delle assemblee elettive, Vol.
I, part.37 ss.
"Nella formulazione secondo cui il presidente
della regione promulgava leggi e regolamenti regionali vi era, infatti,
la formalizzazione dell'idea secondo cui il presidente della regione
rimaneva estraneo al procedimento di approvazione delle une (le leggi)
e degli altri (i regolamenti), ambedue di provenienza consiliare:
l'emanazione implica invece l'idea della partecipazione attiva al
procedimento di formazione dell'atto da parte del Presidente della
regione nella sua funzione di Capo dell'esecutivo regionale. In tal
senso di esprime B. CARAVITA, La funzione normativa tra consiglio
e giunta, in A. FERRARA (a cura di), Verso una nuova fase costituente
delle Regioni? Problemi di interpretazione della legge costituzionale
22 novembre 1999, n.1., Atti del Forum, Roma, 5 maggio 2000, 114.
In senso conforme cfr. la convincente ipotesi
ricostruttiva di G. TARLI BARBIERI, La potestà regolamentare delle
Regioni dopo la l. cost. n.1/99, in Le Regioni, n.3-4, 2000, 651
ss. ; cfr. altresì C. CIRRI, Considerazioni sul potere regolamentare
delle Regioni dopo la l.cost. n.1/99, in M. CARLI (a cura di),
Il ruolo delle assemblee elettive, cit., 209 ss. Possibilista
verso un soluzione statutaria difforme da quella costituzionalmente
disposta sembrerebbe U. DE SIERVO, Le potestà regolamentari, dattiloscritto
presentato al Convegno su Le fonti del diritto regionale alla ricerca
di una nuova identità, Messina, 6 aprile 2001, 2: "Come secondo
fattore occorre riferirsi ovviamente alla riscrittura dell'art.121
della Costituzione da parte della legge costituzionale 1/1999, là
dove scompare la vecchia e criticatissima attribuzione nelle Regioni
ad autonomia ordinaria del potere regolamentare ai Consigli regionali,
mentre si riconfigura la nuova fonte statutaria e si determina che
essa dovrà, fra l'altro, disciplinare la "forma di governo regionale",
all'interno della quale ovviamente rientra anche il problema della
titolarità del potere regolamentare".
Sono tali quegli atti contenenti norme che
"per essere considerate tali, cioè esecutive, devono necessariamente
collegarsi ad altre norme -stavolta desumibili da atti normativi di
rango primario- rispetto alle quali assolvono una funzione strumentale":
così F. CERRONE, La potestà regolamentare fra forma di governo
e sistema delle fonti, Giappichelli, 1991, 12. Ma vd., per tutti,
L. PALADIN, Le fonti del diritto italiano, Il Mulino, 1996,
341 ss.
Cfr. U. DE SIERVO, Il potere regolamentare
alla luce del dell'attuazione dell'art.17 della legge n.400 del 1998,
in Diritto Pubblico, 1996, 78 ss.
Non va sottaciuto, inoltre, che originariamente,
quantomeno nelle intenzioni dei costituenti, non tradotte poi in pratica,
la potestà regolamentare del Consiglio avrebbe dovuto essere riferita
proprio all'attuazione delle leggi statali ex art.117, comma 2°, e
non tanto all'attuazione delle leggi regionali, stante la titolarità
di entrambe le potestà normative in capo al medesimo organo e la pressocchè
identica procedura di approvazione degli atti legislativi e di quelli
regolamentari.
Si vd., per tutti, T. MARTINES- A. RUGGERI,
Lineamenti di diritto regionale, 2000, 248 ss., che invece
leggono nell'art.117 Cost una disposizione di riparto di ambiti materiali
tra due ordinamenti distinti,
Si vd., in proposito, V. ONIDA, Regolamenti
regionali, in Enc. giur. XXVI, 1991, 3; M. CARLI, Commento
agli artt.121-122 Cost., in Commentario della Costituzione, Bologna-
Roma, 1990, 61.
In questo senso cfr. G. TARLI BARBIERI,
op. cit., 660; nonché U. DE SIERVO, op. cit., 6 del
dattiloscritto.
Invero, recenti studi hanno dimostrato che fra delega
e delegificazione e fra decreti legislativi delegati e regolamenti
delegificanti la differenza è sempre più sfumata. Cfr. E. MALTAGLIATI,
Così M. PICCHI, C. PERINI, D. TICCI, Un
modello di legge regionale di allocazione delle funzioni. Potestà
normativa regionale e autonomia regolamentare di Comuni e Province,
in M. CARLI (a cura di), Il ruolo delle assemblee elettive, Vol. III,
138, che richiama in nota U. DE SIERVO, Statuti e regolamenti, nuove
fonti normative di comuni e province, in Le Regioni, 1991, 394 ss.
Cfr., inoltre, l'interessante saggio di L. PEGORARO- T. GIUPPONI,
Le fonti locali tra legislazione di principio e disposizioni di
dettaglio, U. DE SIERVO (a cura di), Osservatorio sulle fonti
2000, Torino, 2001, 243 ss.
" Ne consegue che, nel rapporto tra leggi
regionali e regolamenti di Comuni e Province, il principio della competenza
non opera una riserva spettante in modo esclusivo a un determinato
tipo di atto-fonte, ma determina una mera preferenza, che non vieta
al legislatore regionale di porre anche norme di dettaglio destinate
a valere fino a quando e nella misura in cui quegli ambiti non siano
stati disciplinati dai regolamenti locali": così M. PICCHI et al.,
op. ult. cit., 143.
In tal senso, ad esempio, L. PALADIN, op.
cit., 363; contra,ad esempio, F. SORRENTINO, Le fonti del
diritto, in G. AMATO- A. BARBERA (a cura di), Manuale di diritto
costituzionale, 17. Secondo l'interpretazione non accolta dal
combinato disposto dell'art.128 Cost. e dall'art. 5 della legge 142/90
era possibile desumere una riserva di regolamento che vietava, pertanto,
interferenze da parte dei regolamenti regionali e statali (principio
di competenza).
In ultimo, il nuovo Titolo V della Costituzione non
è di molto aiuto nel risolvere le questioni fin qui esposte. Cfr.
U. DE SIERVO, Le potestà regolamentari, cit., 7.