1. Le note che seguono traggono spunto dal seminario
tenuto presso il DAPSSI di Catania, Facoltà di Scienze Politiche,
dal Prof. Filippo Lubrano e dalle osservazioni critiche sul giudizio
cautelare, emerse dall'interessante relazione tenuta dal prof. Franco
Gaetano Scoca, in occasione del recentissimo Convegno Italo- Spagnolo
sulla "Riforma della Giustizia Amministrativa in Italia e in
Spagna", svoltosi in Palermo nei giorni 16 e 17 marzo del corrente
anno.
Il Prof. Lubrano ha ricostruito la disciplina della tutela cautelare
a partire dal tempo in cui il potere autoritativo della pubblica amministrazione
era talmente forte da limitare la libertà dei privati con conseguente
pregiudizio dei loro interessi. E' stato così delineato un
excursus storico, dall'istituzione nel 1989 della IV sezione del Consiglio
di Stato alla costituzione nel 1971 dei Tribunali Amministrativi Regionali,
che ha offerto una sintesi efficace dell'evoluzione della giustizia
amministrativa cautelare. Tale evoluzione è stata caratterizzata
dal passaggio da una concezione rigida, che limitava l'accoglimento
dell'istanza cautelare alle ipotesi di atti aventi "efficacia
esecutiva", la cui attuazione era fonte di danni gravi e irreparabili
(o difficilmente reparabili), alle feconde aperture della giurisprudenza
verso l'adozione di provvedimenti cautelari diversi dall'originario
modello di misura inibitoria.
A dare impulso all'esigenza di ampliare l'area del giudizio cautelare
hanno concorso, oltre che la Corte Costituzionale, con la nota sentenza
n.190 del 25.6.1985, (introduttiva dei provvedimenti di urgenza nelle
controversie patrimoniali in materia di pubblico impiego), l'Adunanza
Plenaria del Consiglio di Stato, che, con diversi interventi, ha teorizzato
la possibilità di adottare anche misure interinali atipiche,
dirette a cautelare tutte le situazioni soggettive tutelabili in sede
di merito, al fine di ovviare agli eventi dannosi derivanti dal periculum
in mora.
La predetta trasformazione, ordinata ad attuare il principio di effettività
della tutela giurisdizionale, ha inciso in modo rilevante sulla portata
dell'istituto, che, da strumento tipico di sospensione dell'attività
amministrativa, ha assunto un ruolo sempre più determinante
nella tutela cautelare, oltre che degli interessi oppositivi, degli
interessi pretensivi, divenendo il baricentro del processo amministrativo.
Basti pensare alle pronunce favorevoli nel vasto campo dei provvedimenti
negativi, compresi gli atti di diniego o di rifiuto, e alle diverse
tipologie di misure inibitorie che hanno contrassegnato la produzione
giurisprudenziale degli ultimi decenni, per evidenziare il contributo
rilevante del giudice cautelare nella ricerca delle soluzioni ritenute
più idonee a contemperare gli opposti interessi coinvolti.
2. L'evoluzione giurisprudenziale, di cui sopra, non ha lasciato insensibile
il legislatore, il quale, dopo avere introdotto misure speciali per
rendere più celere l'iter del processo, (come, ad esempio,
in tema di opere pubbliche, di cui alla L. 23.5.1997 n. 135, art.
19), ha non solo riaffermato tali misure acceleratorie nella legge
di riforma 21.7.2000 n. 205 (artt. 3-4), ma ha informato la tutela
cautelare ad una nuova impostazione, ispirandosi, per taluni aspetti,
alla normativa corrispondente del processo civile .
L'art. 3 della predetta legge di riforma (sostitutivo del settimo
comma dell'art. 21 L. 1034/1971), nel rimodellare il sistema precedente,
ha attribuito al giudice amministrativo il potere discrezionale di
decidere le misure cautelari ritenute più consone a garantire,
in via provvisoria, "gli effetti della decisione del ricorso",
onde impedire gli eventi pregiudizievoli paventati dal ricorrente
nelle more della trattazione del merito e conferendo così al
provvedimento cautelare natura anticipatoria degli effetti della futura
sentenza. Da qui l'atipicità delle misure cautelari racchiuse
nella locuzione onnicomprensiva della citata norma -"misure cautelari
più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della
decisione sul ricorso"-, nella quale sono compresi, oltre allo
strumento tradizionale della sospensione degli effetti dell'atto impugnato,
una gamma di misure a carattere propulsivo, dirette ad imporre all'amministrazione
un facere (specie con riguardo a quelle situazioni connesse all'impugnazione
di atti negativi o di comportamenti omissivi) o a carattere ingiuntivo,
oppure che facciano, comunque, obbligo all'Amministrazione di riesaminare
il provvedimento o il comportamento assunto, alla stregua di nuovi
documenti o fatti sopravvenuti.
2.1 La nuova normativa ha però previsto che, nell'ipotesi in
cui l'esecuzione della misura cautelare sia produttiva di effetti
non eliminabili, il giudice amministrativo possa subordinarne la concessione
o il diniego al versamento di una cauzione (anche tramite polizza
fideiussoria), salvo che tale misura investa beni di primario interesse,
che, come tali, non possono subire pregiudizio alcuno.
Pur apprezzando le ragioni che hanno indotto il legislatore a limitare
la sfera di incidenza oggettiva della cauzione, la dottrina ha manifestato
serie riserve e critiche sia per la genericità della previsione
dell'art. 3 (a differenza dell'art. 669 undecies c.p.c., in cui sono
precisati funzioni ed obbiettivi), sia per la scarsa incidenza pratica
di tale istituto in un procedimento cautelare che, non solo può
essere definito con immediatezza unitamente al merito, ma che deve
essere deciso con ordinanza specificamente motivata, anche con riguardo
al prevedibile esito del ricorso. Ne deriva che se il provvedimento
cautelare deve essere il risultato di una ponderata valutazione dei
presupposti fino a fare emergere un certo grado di attendibilità
dei motivi del ricorso o se addirittura è possibile (come in
caso di completezza di contraddittorio e di istruttoria) decidere,
in fase cautelare, il merito o, comunque, fissare in tempi brevi la
trattazione definitiva della controversia (art. 21 nono comma e art.
23 bis terzo comma), è difficile intendere quali potrebbero
essere gli spazi operativi dell'istituto della cauzione nel processo
amministrativo.
2.2 Non minori perplessità ha suscitato la disposizione (art.
21 decimo comma) che attribuisce al giudice il potere, nel caso di
rigetto dell'istanza cautelare (o dell'appello contro un'ordinanza
negativa), di provvedere in ordine alle spese del procedimento. Ciò
a differenza dell'ipotesi opposta di accoglimento della domanda cautelare,
per la quale non è prevista alcuna disciplina per quanto concerne
le spese, tenuto conto della funzione strumentale di tale incidente
e del consolidato indirizzo giurisprudenziale che ha sempre rinviato
al merito ogni statuizione al riguardo.
Vero è che nella disciplina processualcivilistica dei procedimenti
cautelari è disposto nell'art. 669 septies c.p.c., secondo
comma, che, in caso di rigetto dell'istanza cautelare anteriormente
all'inizio della causa di merito, il giudice provvede in via definitiva
sulle spese della procedura. Ma tale regola non sembra possa avere
applicazione neppure con riferimento alle misure cautelari provvisorie
(ex art. 21 comma 8), attribuite alla competenza del Presidente del
TAR (o della sezione), allorché ricorrono particolari situazioni
di urgenza, che non consentano di attendere la data della prima Camera
di Consiglio utile.
Infatti nelle predette ipotesi, non può parlarsi di misure
cautelari ante causam, in quanto il disposto dell'ottavo comma dell'art.
21 implica l'avvenuta instaurazione del giudizio per effetto della
notifica e deposito del ricorso, sia nel caso in cui la richiesta
di provvedimento provvisorio risulti contestuale alla domanda cautelare
incorporata nel ricorso stesso, sia nel caso in cui venga proposta
con separata istanza notificata alle controparti.
Il fatto stesso che il decreto motivato del Presidente possa essere
adottato indipendentemente dalla costituzione delle controparti destinatarie
della notifica del ricorso (amministrazione ed almeno un controinteressato)
e che tale provvedimento produca effetti fino alla pronuncia collegiale,
eventualmente ratificatrice della prima Camera di Consiglio utile,
avvalorano la tesi che colloca la procedura per l'adozione delle misure
provvisorie nell'ambito di un rapporto processuale già instaurato,
tenuto conto altresì del temine perentorio di decadenza per
la proposizione del ricorso principale.
2.3 Altro motivo di critica deriva dal disposto dell'art. 21, comma
11 che, mentre si occupa della necessità della trattazione
definitiva della controversia nell'ipotesi di accoglimento dell'istanza
cautelare, nulla dispone in caso di rigetto.
In merito va rilevato che l'esigenza di ovviare al fenomeno perverso,
frequentemente verificatosi in passato, di far seguire la statuizione
di merito a notevole distanza di tempo dall'adozione della misura
cautelare, fino a vanificare gli effetti della prima, non assume minore
rilevanza, sotto il profilo del pregiudizio, nel caso di rigetto della
richiesta di provvedimento cautelare. Basti pensare ad una sentenza
che riconosca l'illegittimità dell'esclusione da una gara di
appalto, annullandola, ma che sopraggiunga allorché il relativo
contratto risulti eseguito nella sua interezza, essendo stata respinta
l'istanza di sospensione a suo tempo proposta.
Pertanto il criterio della fissazione del merito con precedenza doveva
essere previsto per entrambe le ipotesi di cui sopra.
2.4 Affrontato il problema dell'esecuzione delle misure cautelari
(art. 21 comma 13) e delle sentenze (art. 10) non sospese dal Consiglio
di Stato (mediante attribuzione al TAR dei poteri inerenti al giudizio
di ottemperanza) e della revoca o modifica di tali misure a seguito
di fatti sopravvenuti (nonché della possibilità di reiterare
l'istanza cautelare respinta), il comma 2 dell'art. 3 della L. 205/2000
introduce una disposizione integrativa dell'art. 28 L. 6.12.1971 n.
1034, per quanto concerne l'appello delle ordinanze dei TAR.
La nuova norma, nel codificare il consolidato principio giurisprudenziale
in ordine all'appellabilità delle ordinanze cautelari, ha ridotto
a 120 gironi il termine di impugnativa nel caso di mancata notifica
delle ordinanze stesse.
Indubbiamente l'intervento del legislatore, diretto ad abbreviare
il c.d. temine lungo ex. art. 327 c.p.c , che in precedenza veniva
applicato anche per l'impugnazione delle sospensive dei TAR, sembra
opportuno e conforme alla natura cautelare di tali provvedimenti,
che, essendo imposti dall'esigenza di fare fronte a situazioni particolari
che richiedono celerità di decisione, postulano una pronuncia
definitiva in tempi ragionevolmente brevi.
E' stata però prospettata, sotto il profilo pratico, qualche
difficoltà deducibile dal tenore del comma 2 dell'art. 3 della
L. 205/2000, secondo cui il termine di 120 gironi per proporre l'appello
decorre "dalla comunicazione del deposito dell'ordinanza stessa
nella segreteria".
Pur convenendosi che, in base a tale disposizione, il TAR è
obbligato a dare comunicazione del deposito dell'ordinanza cautelare
adottata, è stato tuttavia ipotizzato il caso in cui tale comunicazione
non venga effettuata alla parte costituita in giudizio che abbia interesse
a proporre appello. In tale caso il predetto temine di 120 giorni
dovrebbe decorrere dal momento in cui l'appellante dimostra di avere
appreso del deposito dell'ordinanza cautelare oggetto di impugnazione,
salvo restando alle controparti (amministrazione o controinteressati)
il potere di eccepire la piena conoscenza in tempo precedente e l'irricevibilità
del gravame.
3. Particolare importanza riveste inoltre la disciplina
contenuta nell'art. 8 della L. 205 /2000, che, nell'introdurre nel
processo amministrativo la tutela a cognizione sommaria, ha trapiantato
dal codice di procedura civile la normativa di cui agli artt. 633
e ss. c.p.c., relativa alla possibilità di adottare decreti
ingiuntivi inaudita altera parte nelle controversie concernenti diritti
soggettivi patrimoniali, attribuite alla giurisdizione esclusiva,
per conseguire il pagamento di somme di denaro.
Il secondo comma dello stesso articolo ha previsto altresì
la figura dell'ordinanza - ingiunzione provvisoriamente esecutiva
(in attesa della pronuncia di merito), con cui si può chiedere
la condanna al pagamento di somme di denaro per crediti che presentino
i requisiti di cui agli artt. 186 bis e 186 ter c.p.c.
Si tratta di due strumenti di tutela sommaria che presentano connotati
distintivi.
Il procedimento monitorio ante causam presuppone un credito liquido
ed esigibile di somme di denaro, fondato su prova scritta, la cui
competenza è attribuita al Presiedente del TAR o ad un magistrato
da lui delegato che provvede, con decreto motivato, suscettibile di
opposizione con ricorso, da cui dipende la possibilità di realizzare
ex post il contraddittorio.
L'altro rimedio, invece, implica un giudizio instaurato, nel corso
del quale sorge la possibilità di ottenere una condanna anticipatoria
della decisione finale, in ordine al pagamento di somme non contestate
ex adverso, mediante una specie di subprocedimento, ad istanza di
parte, che si conclude con un'ordinanza collegiale provvisoriamente
esecutiva. Mentre tale ordinanza, oltre ad essere revocabile, è
suscettibile di appello al Consiglio di Stato, l'unico strumento per
insorgere contro il decreto monitorio è costituito dal ricorso
in opposizione innanzi allo stesso TAR, il cui organo monocratico
ha emesso l'ingiunzione. In quest'ultimo caso l'appello al Consiglio
di Stato potrà essere proposto avverso la sentenza del TAR
che statuisce sull'opposizione predetta. Invece, nell'ipotesi in cui
il ricorso per decreto ingiuntivo dovesse essere rigettato, è
ammissibile la riproposizione della richiesta.
4. Le innovazioni legislative sopra cennate hanno risolto
le dispute della dottrina e della giurisprudenza sulla possibilità
di utilizzare nel processo amministrativo strumenti propri del processo
civile (quale il procedimento monitorio), superando per certi aspetti
l'antico steccato fra tipi di processo così diversi per struttura
ed obbiettivi. Ma l'innesto nel corpo del processo amministrativo
di istituti di difficile trapianto da altro ordinamento processuale,
nonostante i correttivi posti in essere dal legislatore per adattarli
al primo, hanno dato ingresso in sede applicativa ad una gamma di
problematiche che tuttora alimentano il dibattito nei diversi convegni
di studio, organizzati per fare luce sulle questioni giuridiche più
delicate od oscure che la riforma della giustizia amministrativa ha
posto.
Un contributo rilevante è stato dato dalle relazioni del sopra
citato convegno Italo-Spagnolo nelle diverse sessioni in cui si è
articolato, dal quale è emerso un quadro di indagine che ha
spaziato nel sistema processuale amministrativo di altro Paese di
tradizioni giuridiche affini al nostro, anche in materia di tutela
cautelare, con risultati comparativi interessanti sia sotto il profilo
tecnico- scientifico che pratico.
Dall'introduzione del Prof. S. Raimondi alle relazioni in tema di
giurisdizione dopo le riforme in Italia e in Spagna dei Proff. A.
Romano e F. Lopez Ramon; dalla dissertazione sulla tutela risarcitoria
del prof. A. Romano Tassone alle relazioni in tema di silenzio della
Pubblica Amministrazione dei Proff. C. E. Gallo e M. Lopez Benitez
; dall'esegesi critica sulla L. 205/2000 in ordine al giudizio cautelare
del Prof F.G. Scoca alla relazione del Prof. M. Rebollo Puig, agli
interventi programmati nelle diverse sessioni e alla complessa relazione
conclusiva del prof. G. Corso, è stato un alternarsi di contributi
pregevoli alla soluzione delle problematiche scaturenti dalla riforma
nei due ordinamenti italiano e spagnolo.
In particolare, per quanto concerne i problemi della tutela cautelare,
accennati nelle presenti note, meritano attenzione le riflessioni
e riserve emerse dalla relazione Scoca sulla possibilità di
dare concreta attuazione ai più importanti principi innovatori
della riforma i cui obbiettivi, diretti a rendere effettiva ed efficace
tale tutela, non sembrano agevolati dalla possibile incidenza di istituti
non ben definiti che (come ad esempio la cauzione) perseguono fini
per certi versi in conflitto.