GIUSEPPE CASSANO – FRANCESCO PATRUNO *

Mutilazioni genitali femminili

Sommario: 1. L'infibulazione: cenni storici, religiosi, sociologici e medico-legali.– 2a. Il problema della liceità della pratica alla luce delle determinazioni internazionali. 2b. Segue. E nell'ordinamento giuridico italiano: tentativi di ricostruzione del sistema.– 2c. Segue. La l. n. 7 del 2006 ed il parere del Comitato Nazionale di Bioetica. – 3. Un accenno alla circoncisione maschile. – 4. Conclusioni.

1. L'infibulazione: cenni storici, religiosi, sociologici e medico-legali – Il massiccio afflusso in Italia di immigrati provenienti da Paesi extraeuropei, in particolar modo dal continente africano, comporta l'ingresso, nel nostro ordinamento (ed in generale negli ordinamenti dei Paesi europei), di lingue, tradizioni e religioni estranee alla nostra mentalità, pure giuridica.

Si tratta di costumi e di istituti, spesso di antichissima origine, soprattutto in materia di famiglia e persone, i quali non sempre sono armonizzabili e pienamente integrabili con quelli del nostro Paese. Più spesso, anzi, i primi si pongono in posizione antagonista con i valori di cui il nostro ordinamento è permeato e, non di rado, questo fronteggiarsi porta con sé a delle profonde lacerazioni sociali, rendendo più difficile l'integrazione nella nostra società delle popolazioni provenienti da quei Paesi. Ciò non significa che queste ultime debbano, in un certo senso, rinunciare alla propria identità culturale e religiosa, per molti aspetti rispettabili.

Già in altra sede, da parte nostra, si sottolineava, tra l'altro, la delicatezza del compito del giurista ed in special modo dei giudici chiamati a compiere operazioni delicate di bilanciamento tra valori e di verifica di quali di questi siano, se così può dirsi, nel caso singolo, «rinunciabili» o «negoziabili» e quali invece non lo siano [1]. Come è stato osservato, l'inclusione nel nostro patrimonio socio-culturale di altri valori «non può indurre a sacrificare quel ristretto numero di beni costituzionalmente significativo che trova tutela a livello penale» [2]. Come avverte un altro autore, siffatto bilanciamento, ad ogni modo, sarebbe da compiersi nella singola vicenda delle persone, valutando, di volta in volta, gli interessi coinvolti, giacché «non dovrebbe essere condizionato a priori dall'esigenza di ribadire la “superiorità” del nostro patrimonio di valori» [3].

Qui basti richiamare, a titolo esemplificativo, tra i conflitti ipotizzabili con il diritto italiano, l'istituto del ripudio e quello della poligamia che esprimono, forse, meglio di altri l'alterità giuridica per l'Occidente, e sui quali la giurisprudenza italiana ha avuto modo più volte di pronunciarsi, anche se non sempre in maniera univoca e chiara [4]. Così, per es., in giurisprudenza, si è distinto, sotto la dizione di «ripudio» istituti tra loro diversi, anche se aventi molti tratti comuni, come l'atto di divorzio unilaterale proprio dell'ex diritto sovietico, il get ebraico, ed i molti tipi di talaq musulmano [5]. Altra ipotesi di conflitto, portata all'attenzione della nostra giurisprudenza, concerne l'istituto della kafalah [6], per mezzo del quale il minore è accolto da una coppia unita in matrimonio al fine di dare al bambino un ambiente familiare. Il minore, però, non viene integrato nella famiglia di accoglimento, non ne assume il cognome e non partecipa ai diritti ereditari. La kafalah è assimilabile, sia pur con molta cautela, al nostro affidamento sebbene sia preordinato all'adozione giacché essa è vietata dal Corano.

Un altro dei conflitti ipotizzabili con il nostro ordinamento e con la cultura occidentale, sempre a titolo esemplificativo, concerne proprio la pratica dell'infibulazione, che costituisce la forma più severa e cruenta di circoncisione femminile e di discriminazione nei confronti della donna [7].

Essa è un'usanza molto diffusa in Sudan, Egitto (dove raggiunge anche punte dell'80%), Nigeria, Eritrea [8], Somalia, regioni del sud Sahara, e nelle immigrate da quei Paesi [9] e, dunque, anche in Italia – la quale nutre, sotto quest'aspetto, un triste primato; in Gran Bretagna ed in Francia [10]. Sono stati riscontrati, inoltre, sebbene in maniera sporadica ed isolata, dei casi presso le tribù aborigene dell'Australia, così anche in Pakistan, Sri Lanka, Perù, Brasile, Messico e Russia [11].

Le origini della circoncisione femminile affondano quasi nella notte dei tempi, essendo essa nata e sviluppatasi, in particolar modo, nell'antico Egitto dei faraoni [12]. Non a caso, presso alcuni Paesi, è nota pure come «circoncisione faraonica». Di essa ne parla pure Erodoto nelle sue Storie. Stando alla notizia riferita nel V sec. a. C. dallo storico greco, presso quell'antico grande popolo [gli egiziani] «si circoncidono le pubende per motivo di nettezza» [13], sebbene, a tal proposito, non si manchi di osservare da parte di un insigne storico moderno che la «ragione igienica trova tuttavia fra gli odierni etnologi pochi sostenitori; come pure l'altra che mirasse a favorire la fecondità e l'atto sessuale» [14]. Dall'antico Egitto, nei secoli, questa pratica è passata nelle tradizioni di alcune popolazioni dell'antichità. Sempre Erodoto registra tra i popoli presso i quali risultava praticato questo costume anche i fenici, gli hittiti e gli etiopi.

Pare che pure presso gli stessi Romani, almeno sino all'epoca classica, fosse praticata nei confronti degli schiavi e dei gladiatori mediante l'applicazione di una fibula (da qui il termine “infibulazione”), che era una sorta di spilla utilizzata per agganciare la toga, fissata, alle donne, alle grandi labbra, ed agli uomini, attraverso il prepuzio. La ratio di una tale operazione chirurgica era, da un lato, per le schiave, quella di evitare gravidanze indesiderate che ne avrebbero ostacolato il lavoro, mentre per gli schiavi ed i gladiatori la ragione era essenzialmente quella di evitare che gli stessi si “fiaccassero” con le donne.

Scomparsa in Occidente, anche per l'evidente influenza del Cristianesimo, contrario ad ogni sorta di mutilazione o circoncisione delle carni [15], la pratica de qua è rimasta sempre viva, invece, nel Medioriente ed ha trovato, anzi, un inaspettato terreno fertile di diffusione nella religione islamica, ove essa è denominata genericamente con il termine khītan, e specificatamente Khafd o Khifad [16]. Non a caso, i Paesi nei quali è diffusa l'infibulazione sono a prevalente religione musulmana.

Essa, secondo quanto riferitoci da uno studioso dell'islam, William A. Graham, costituisce, insieme ai principali doveri rituali, uno dei maggiori «riti di passaggio» [17], affiancandosi all' ‘aqīqa (vale a dire il taglio dei capelli per il neonato), al nikāh (cioè il contratto matrimoniale), all' ‘urs (o celebrazione popolare delle nozze), per finire alla janāza (o preghiera funebre) [18].

Quale rito di passaggio o di ingresso in un gruppo sociale o tra i membri di un popolo eletto, l'infibulazione può, pertanto, accostarsi alla circoncisione ebraica ed al battesimo cristiano che, come noto, sostituisce la circoncisione delle carni [19].

In questo senso, essa, come anche la circoncisione ebraica (ed, in una certa misura, anche il battesimo cristiano), da un punto di vista sociologico ed antropologico, assume il valore di rendere socialmente riconoscibile il soggetto. È stato, al riguardo, osservato che «il rituale iniziatico … ha il compito fondamentale di trasformare un essere proveniente dal mondo marginale e potenzialmente pericoloso della natura, ossia il bambino, in un individuo sociale, attraverso una complessa preparazione fatta di pratiche e insegnamenti che spesso riguardano ogni aspetto della vita, dalla religione alla sessualità. Entrare a far parte della società, attraverso il rito iniziatico che sottolinea il momento del passaggio dall'età infantile a quella adulta, significa condividerne ogni aspetto e questa condivisione è inscritta, in maniera perenne e indelebile, nella memoria e, soprattutto, sul corpo. Perché l'identità individuale possa divenire sociale, la soggettività deve essere mutata in oggettività e il corpo, individualmente differente, deve divenire corpo socialmente riconoscibile. Ogni segno inciso sul corpo indica, allora, …, una vera e propria “carta d'identità” su cui la società inscrive età, sesso, rango, ecc. di ogni singolo individuo e tramite i quali lo riconosce come suo appartenente» [20].

Al di là di ciò, a ben guardare ed analizzando la fonte principale del diritto islamico, vale a dire il Corano, ci si può accorgere come in esso manchi del tutto qualsiasi accenno, diretto o indiretto, alla circoncisione femminile. Probabilmente, la ragione risiederebbe nel fatto che il libro sacro e caro ad ogni musulmano guarda con diffidenza, se non con ostilità, le usanze ed i costumi dell'epoca preislamica, ritenuti pagani ed idolatrici.

Se questo dato è chiaramente desumibile dal Corano, occorre ammettere che esistono alcuni «detti» (hadīth) o «racconti» del Profeta Muhammad (Maometto) in alcune raccolte – considerate, peraltro, poco autorevoli – che ne trattano piuttosto ampiamente. Uno dei «detti» più significativi riporta i consigli che Maometto darebbe ad una «tagliatrice di clitoridi»: «Taglia leggermente e non esagerare», ed ancora, «La circoncisione è [pratica] sunnah per gli uomini e makrumah per le donne. Sfiorate e non sfibrate. Il viso diventerà più bello ed il marito resterà estasiato» [21]. Ove per «sunnah», termine ricco di echi religiosi, deve intendersi un'azione conforme agli insegnamenti ed all'esempio del Profeta o un'usanza diffusa ai suoi tempi, mentre per «makrumah» un'azione meritoria ma non obbligatoria [22].

In una tradizione conservata da un maestro dell'Islam, Ibn Hanbal, iniziatore di una delle quattro scuole islamiche (la c.d. scuola hanbalita), la circoncisione è detta mandūh («raccomandata») per i maschi e sunnah («tradizionale») per le donne; secondo un altro maestro musulmano, Al-Shāfi‘ī ed altri giuristi (della c.d. scuola shafiita), sarebbe addirittura obbligatoria (wājib) [23] sia per gli uomini sia per le donne. Per le scuole facenti capo ad Abu Hanifa e Malik Ibn Anas (rispettivamente fondatori delle scuole c.d. hanafita e malikita), infine, sia la circoncisione maschile sia quella femminile sarebbero pratiche lodevoli, ma non obbligatorie. E queste due ultime interpretazioni sono storicamente quelle prevalenti [24].

Presso i moderni giuristi islamici il giudizio essenzialmente positivo sulla pratica è supportato assai spesso da ragioni di carattere medico.

Innanzitutto, l'infibulazione contribuirebbe, a loro dire, alla pulizia ed igiene della donna. A questo proposito, può essere curioso notare che, in numerosi dialetti arabi, la parola utilizzata per indicare l'operazione su giovani di entrambi i sessi è tạhara, la cui radice thr implica un'idea di purezza: chiaro indizio che la suddetta operazione sarebbe considerata come atto purificatorio [25]. Significativamente, inoltre, in alcuni Paesi islamici (come, per es., l'Egitto), la donna non circoncisa è chiamata nigsa, cioè impura, sporca [26].

A questa motivazione, poi, se ne aggiungerebbero altre, tutte variamente collegate tra loro. In particolare, costituirebbe, per la donna, un freno ai propri istinti sessuali, difendendone l'onore, la moralità nonché l'unità della famiglia, aiutandola a «restare schiva e virtuosa» [27], essendo una barriera contro la perversione (e specialmente contro le pratiche masturbatorie) ed una misura protettiva contro le tentazioni sessuali delle donne di ogni età, tentazioni oggi più forti nelle zone sovrappopolate ed a causa delle libertà di circolazione (e, dunque, della forte promiscuità) dei sessi.

Per questo, solitamente, l'infibulazione è accostata nelle tradizioni islamiche al velo (hijab, burqa o chador) ed alla clausura (purdah o harem), ritenute altrettanti aspetti della “modestia” femminile [28] e che comunque costituiscono prescrizioni, sotto forma di divieto o di comando, «che non attengono al culto in senso stretto» [29].

Tali convinzioni sull'infibulazione sono così radicate che «una ragazza non circoncisa o infibulata diventa oggetto di scherno e spesso è costretta a lasciare la propria comunità ed, a prescindere dalla sua verginità, avrà poche o nessuna possibilità di sposarsi» [30]. Assai spesso sono le stesse donne, in ambienti culturalmente arretrati e primitivi, ad … infierire atrocemente nei confronti delle compagne non infibulate [31], le quali sono considerate donne … di facili costumi.

Non mancano, però, nello stesso Islam voci di dissenso.

Gli oppositori, in special modo, fanno riferimento a tre argomenti di carattere religioso, giungendo a proibirla espressamente, seppur a fatica.

Il primo argomento addotto è che sarebbe assurdo pensare che Dio possa ordinare di mutilare un organo sano da Lui stesso creato [32]. Tale prima argomentazione, tuttavia, non appare assolutamente probante, perché potrebbe obiettarsi che Dio possa richiedere, come gesto di appartenenza a sé stesso, appunto che la persona sacrifichi qualcosa di sé, imprimendo nelle proprie carni un «sigillo» quale segno di appartenenza ad un popolo eletto. Con questa motivazione, mutatis mutandis, si giustifica ancor oggi, nel mondo ebraico, la pratica della circoncisione maschile, come si avrà modo di chiarire in seguito.

Analogamente non pienamente convincenti sono le ragioni di chi faccia riferimento ad alcuni passi del Corano che condannerebbero qualsiasi alterazione arbitraria della creazione [33], in quanto opera diabolica.

L'unica a nostro parere e più rilevante argomentazione contraria all'infibulazione sarebbe quella che i «detti» del Profeta che la prescriverebbero non sarebbero autentici, tanto più che si tratterebbe di una pratica derivante all'Islam da consuetudini locali preislamiche. Questa motivazione, del resto, quasi un decennio fa, ha trovato un autorevole avallo nella sentenza della Suprema Corte Amministrativa egiziana (supremo organo di giustizia amministrativa del Paese e le cui decisioni sono inappellabili) del 28 dicembre 1997, con la quale era respinto il ricorso di un gruppo di integralisti egiziani contro il d. m. Sanità dell'Egitto 8 luglio 1996 n. 261, che aveva proibito ogni tipo di mutilazione femminile negli ospedali ed ambulatori pubblici e privati (dopo che l'Egitto aveva ratificato le deliberazioni della Conferenza del Cairo), comminando una pena fino a tre anni di carcere a chiunque la praticasse (anche con il consenso della giovane e dei suoi parenti), tranne il caso in cui i medici l'avessero ritenuta indispensabile per ragioni sanitarie. Il supremo organo di giustizia amministrativa, con quella pronuncia, respingeva, dunque, il ricorso affermando che la legge coranica non prevede questa operazione né, tantomeno, la consente la legge penale egiziana che, agli artt. 241 e 242 c. p., vieta qualsiasi lesione fisica volontariamente prodotta se non in caso di necessità medica. Più verosimilmente, si osservava in motivazione, trattavasi di un'usanza ereditata dai faraoni: il che spiegherebbe la ragione per la quale essa sia in uso nei Paesi del bacino del Nilo e, invece, non sia praticata in Arabia Saudita, culla dell'Islam ortodosso [34].

A detta rilevante ragione di carattere giuridico-religioso, se ne aggiunge solitamente un'altra di carattere squisitamente medico-legale. Da più parti, infatti, si denunciano i danni causati da tale operazione, assai spesso praticata con mezzi rudimentali e di fortuna (per es., lamette, pezzi di vetro, ecc. [35]), quali emorragie, infezioni a volte letali, cicatrici dolorose, aderenze labiali, complicanze ostetriche [36], e problemi di carattere psico-sessuale (mancanza di libido, assenza di orgasmo, ecc.) [37]. Non solo. A queste sofferenze se ne aggiungerebbe un'altra: vale a dire il legare i piedi della vittima per circa un mese affinché le ferite prodotte si cicatrizzino.

Il discorrere di alcune delle conseguenze derivanti dall'infibulazione, ci offre l'occasione di esaminare, sempre sotto un punto di vista medico-legale, come questa sia praticata.

A questo riguardo, secondo un Rapporto di un Gruppo di lavoro ad hoc dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, risalente al 1995, si distinguono almeno tre tipologie classificate di mutilazione genitale femminile, di diversa e progressiva gravità [38].

Un primo tipo, fondandosi sul «detto» del Profeta surrichiamato, consiste nell'ablazione più o meno parziale del cappuccio o prepuzio clitorideo (c.d. clitoridectomia) che, come noto, è l'organo erettile femminile, fortemente vascolarizzato.

Un secondo tipo è una vera e propria clitoridectomia accompagnata, a volte, dall'ablazione pure di parte delle piccole labbra (c.d. escissione).

Un terzo tipo di mutilazione è più profondo, giacché comporta l'ablatio clitoridis delle piccole e grandi labbra, successiva cucitura dei due bordi della vulva con un aghi o spine di acacia, lasciando un piccolo orifizio, della grandezza di un chicco di miglio, per l'urina ed il flusso mestruale che, quindi, diviene per la donna estremamente doloroso: essa è denominata in Egitto «circoncisione sudanese» ed in Sudan «circoncisione faraonica». È questa l'infibulazione propriamente detta.

Accanto a tutte queste, secondo alcuni, vi sarebbe una quarta tipologia, di chiusura del sistema, non classificata, più dolorosa di tutte, caratterizzata dalla puntura, la deformazione o l'incisione del clitoride e/o delle labbra, con la cauterizzazione mediante bruciatura del clitoride e dei tessuti circostanti, il raschiamento, mediante tagli c.d. angurya, dell'orifizio vaginale ovvero il taglio (c.d. tagli gishiri) della vagina; l'introduzione di sostanze corrosive nella vagina al fine di causarne il sanguinamento e l'introduzione di erbe nella vagina allo scopo di restringerla [39]. Sotto quest'ultima tipologia, poi, sarebbero sussumibili tutte le altre pratiche di mutilazione genitale femminile, diverse dalle precedenti [40].

Durante la prima notte di nozze le donne, sottoposte già a questa violazione della propria vita intima, sono costrette a subire un'ulteriore operazione, più crudele forse della prima: vale a dire la c.d. deflorazione, che consiste essenzialmente in un'operazione diametralmente inversa a quella dell'escissione e dell'infibulazione e che dovrebbe riportare la donna alla sua situazione fisica originaria.

2a. Il problema della liceità della pratica alla luce delle determinazioni internazionali – Per quanto si è venuti dicendo sinora, non desta meraviglia se contro questa usanza, l'UNICEF, l'UNESCO, l'OMS (specie, quest'ultima a partire dal 1979 [41]), l'ONU [42], varie conferenze internazionali ed organizzazioni internazionali a livello regionale si siano più volte scagliate, particolarmente laddove si rifletta che le maggiori vittime sono delle minorenni [43].

A mero titolo esemplificativo, non può non farsi riferimento, innanzitutto, alla Convenzione ONU del 1989 sui diritti del fanciullo, ratificata dall'Italia con una legge del 1991 [44], diretta a tutelare l'integrità psico-fisica e morale dei minori. Essa, dopo aver sancito l'uguaglianza della bambina e del bambino (art. 2), impegna gli Stati parte ad adottare «ogni misura efficace atta ad abolire le pratiche tradizionali pregiudizievoli per la salute dei minori» (art. 24, § 3).

Per questo, correttamente si osserva che, ove individuato, un simile malcostume andrebbe «perseguito severamente, soprattutto in considerazione del fatto che è praticato su minorenni». Come base giuridica a tale lotta, si ricorda inoltre, per quanto riguarda i Paesi che hanno ratificato la Convenzione dell'ONU del dicembre 1979 contro ogni forma di discriminazione nei confronti della donna e, in particolare l'Italia (che ha ratificato questa convenzione con la l. n. 132 del 1985), come quest'atto internazionale preveda quale obbligo preciso quello di adottare tutte le misure necessarie (comprese quelle legislative) onde modificare o abrogare «ogni legge, disposizione, regolamento, consuetudine o pratica che costituisca discriminazione nei confronti della donna» [45] (art. 2, lett. f).

La Conferenza mondiale sulla popolazione, tenuta a Il Cairo nel settembre 1994, sul tema «Demografia e sviluppo», inoltre, condannò questa pratica. In quell'occasione, anzi, fu diffuso un documentario-choc sull'argomento, a cura della rete televisiva americana CNN, che mostrava un barbiere intento a sottoporre una bambina alla circoncisione, tra gli applausi dei parenti, suscitando così in seno alla Conferenza stessa uno sdegno generale.

Pertanto, in quella sede, si richiese ai Governi[46] di abolire le mutilazione genitali femminili ove ancora esistenti e di dare sostegno alle Organizzazioni non governative ed istituzioni religiose che lottino per eliminare tali pratiche.

Ciò, però, non impedì, nell'ottobre del '94, che Jad al-Haq, all'epoca Sheikh di Al-Azhar ed ex Gran Mufti (cioè “esperto in questioni giuridiche”) della Repubblica egiziana, di emettere una fatwa (o “parere legale”) nella quale riaffermava che la circoncisione fosse un bene per ogni donna. Né impedì nei fatti che la circoncisione femminile, almeno in Egitto, non fosse effettuata dalle classiche «matrone», bensì, a pagamento, da studenti di medicina, se non addirittura da persone (per es., barbieri) senza scrupoli, privi di esperienza.

La Quarta Conferenza dell'ONU sulle donne, svoltasi a Pechino, dal 4 al 15 settembre 1995, tra gli obiettivi strategici, al punto C.2, indicava – pure senza nominare l'infibulazione espressamente – quello di «rafforzare i programmi di prevenzione che migliorano la salute delle donne» ed, in particolare, quello di «rafforzare le leggi, riformare le istituzioni e promuovere norme e pratiche che eliminano la discriminazione contro le donne ed incoraggino le donne o gli uomini ad assumersi la responsabilità del loro comportamento sessuale e nella procreazione; assicurare il pieno rispetto per l'integrità fisica del corpo umano». Ed al successivo punto L 5, quello di «eliminare la discriminazione nei confronti delle bambine nei settori della salute e della nutrizione», impegnando i Governi, le Organizzazioni internazionali e le Organizzazioni non governative a «prendere tutte le misure appropriate allo scopo di abolire le pratiche tradizionali pregiudizievoli alla salute dei bambini».

L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, più di recente, con risoluzione n. 53/117, del 9 dicembre 1998, concernente le «Pratiques traditionelle ou coutumières affectant la santé des femmes et des filles », riaffermando l'obbligo per gli Stati di promuovere e proteggere i diritti di tutti gli uomini e di rimuovere tutte quelle forme o pratiche discriminatorie nei riguardi delle donne, ha chiesto in particolare, tra l'altro, agli Stati di elaborare ed applicare politiche nazionali «proscrivant les pratiques traditionnells ou coutumières affectant la santé des femmes et des filles, y compris les mutilations génitales féminines, notamment en adoptant des misures appropriées contre ceux qui en sont responsables, et de mettre en place, si ce n'est déjà fait, un mécanisme national concret pour l'application et le suivi de la législation, du respect des lois et des politiques nationales» (par. 3, lett. c), nonché «de rechercher, grâce à des consultations avec les communautés, les groupes religieux et culturels et leurs dirigeant, des substituts aux pratiques traditionnells ou coutumières préjudiciables, en particulier lorsque ces pratiques font partie d'une cérémonie ou d'un rite initiatique» (par. 3, lett. g) [47].

La Carta africana dei diritti e del benessere dei bambini all'art. 21, § 1, poi, espressamente obbliga gli Stati che ratificheranno la stessa a prendere «tutte le misure appropriate per abolire le pratiche consuetudinarie dannose per il benessere, la crescita normale e lo sviluppo» del minore ed in special modo, a) i costumi e le pratiche pregiudizievoli per la salute e la vita del minore; b) le pratiche ed i costumi discriminatorie per il minore sulla base del sesso o di altro status.

In ambito europeo, possono richiamarsi gli artt. 2 e 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. La prima disposizione, al par. 1, statuisce che «everyone's right to life shall be protected by law»; mentre la seconda che «no one shall be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment or punishment».

E tra i trattamenti inumani e degradanti la Corte europea dei diritti umani vi ha incluso ogni trattamento deliberato che è causa di una particolare ed intensa sofferenza mentale o fisica ed infonde un senso di paura, angoscia ed inferiorità.

Tutto ciò dimostra chiaramente un'intenzione di voler tutelare l'integrità psico-fisica di ogni essere umano.

Peraltro, valga ricordare come il Tribunale amministrativo di Lyon, con una decisione 12 giugno 1996 n. 96-00127, abbia accolto il ricorso di una donna della Guinea, immigrata clandestinamente in Francia insieme alle sue due bambine, avverso una decisione prefettizia di espulsione dal suolo francese che rischiava, facendo rimpatriare anche le minori, di far sottoporre le stesse ad una escissione. La Corte, in quella circostanza, fondò la sua decisione giusto sull'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo nonché sulla Convenzione del Consiglio d'Europa contro la tortura ed i trattamenti inumani e degradanti [48].

Sempre in ambito europeo, deve avvertirsi che diversi rapporti e studi svolti per il Consiglio d'Europa si sono occupati del tema [49].

Nonostante simili autorevoli prese di posizione (ancorché prive di valore giuridico vincolante), non è vano, infine, osservare che le più convinte conservatrici di una simile pratica siano proprio le donne, cioè proprio coloro che avrebbero ragione di sdegnarsi. Sono le stesse donne a perpetuarne la memoria, sulla base dell'erronea credenza della garanzia della verginità. Per esse, la mancata infibulazione è vissuta come un trauma psichico, che causa, come detto, gravi disagi sociali.

Da tutto ciò emerge che, nonostante i divieti legali, tale usanza la si continua a praticare clandestinamente. Come è stato osservato, in chiave apologetica, peraltro, l'attacco ad una tradizione tanto radicata nelle società islamiche e mai esplicitamente rifiutata e condannata dalla sharia, equivale ad attaccare lo stesso islam [50].

2b. Segue. E nell'ordinamento giuridico italiano: tentativi di ricostruzione del sistema – La circoncisione non era ignota alla legislazione romana. Può ricordarsi che essa, nel diritto romano classico, pur se praticata su uno schiavo, fu incriminata ed assimilata – dal punto di vista del trattamento penale – alla castrazione ad opera dell'imperatore Adriano che colse l'occasione con ciò di suscitare ulteriormente l'irritazione degli Ebrei – già offesi dalla distruzione di Gerusalemme e dalla costruzione, in sua vece, di Aelia Capitolina – di modo che «moverunt ea tempestate et Judaei bellum, quod vetabantur mutilare genitalia» [51]. La sanzione prevista era quella sancita dalla lex Cornelia de sicariis: vale a dire sostanzialmente quella prevista per l'omicidio, cioè la pena capitale.

Sul finire dell'epoca classica e l'inizio di quella postclassica, si assistette ad un progressivo distaccamento della fattispecie della circoncisione da quella dell'omicidio a cui era pur sempre connessa, trasformandosi in autonoma figura di reato [52]. La castrazione, invece, rimase ancorata ed assimilata all'omicidio. Era inflitta ancora come sanzione la pena capitale, nonché la confisca della casa in cui in reato era commesso; se poi questo fosse posto in essere su uno schiavo, alla condanna si accompagnava anche la confisca dello schiavo [53].

Il Digesto giustinianeo, da parte sua, fissava quale principio generale «Dominus membrorum quorum nemo videtur» [54] e, dunque, l'indisponibile integrità della persona nel proprio essere fisico.

La clitoridectomia e la circoncisione, nel diritto contemporaneo, sono diversamente disciplinati.

È bene premettere che, a differenza di altri Paesi ove il fenomeno è già disciplinato ed anzi severamente scoraggiato, in Italia, come frequentemente accade, non esiste una normativa ad hoc. È stato osservato in proposito che al di là, in effetti, di materiali biologici ed organi specificamente regolati dalla legge (come il sangue ed il rene) – il «caleidoscopio di parti restanti» trova una disciplina essenzialmente nell'art. 5 c.c. [55] ed, in generale, nel sistema.

Cosicché sembra imprescindibile dover ricostruire, de iure condito, la disciplina alla stregua delle norme costituzionali, delle Convenzioni internazionali (ratificate dall'Italia), nonché delle norme civili contenute nel Codice del '42 e di quelle penali contenute nel Codice Rocco ed in leggi speciali.

Vengono in rilievo, innanzitutto, quelle norme costituzionali nelle quali è sancito il principio della inviolabilità della libertà personale (art. 13) ed ancor prima il principio costituzionale di cui all'art. 2 Cost., che garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, tra i quali rientra indubbiamente anche quello relativo all'integrità fisica, sia come singolo sia nelle formazioni sociali (ed in primis, per quel che qui ci interessa, è da ascrivere la famiglia). È stato notato che la Costituzione, col riconoscere l'inviolabilità, ha ammesso per ciò stesso l'irrinunciabilità ed indisponibilità della medesima persona umana in quanto tale.

Così, indisponibilità assoluta del diritto e libera disponibilità del corpo possono trovare un giusto contemperamento «posto che la norma citata [art. 13] non soltanto non autorizza quegli atti di disposizione che vanno contro la salute o la dignità (automutilazione, prostituzione), ma anche quegli atti che contravvengono alla necessariamente costante volontarietà» [56]. E non bisogna dimenticare che, a fronte dei problemi ostetrici spesso cagionati dalla escissione, l'art. 31 Cost. comma 2 prevede la protezione della maternità, da intendersi qui nel senso più ampio possibile, ossia oltre l'istituto e verso l'atto vero e proprio della procreazione, resa rischiosa o addirittura fatale da pratiche illegittime, per la madre così come per il figlio.

Altra norma di riferimento, a livello costituzionale, non può non essere quella di cui all'art. 32, a mente della quale la Repubblica si impegna a tutelare la salute dell'individuo e, dall'altro, impone che «nessuno [possa] essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge» e che questa, in nessun caso, comunque, possa «violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana».

Significativo è ricordare che quest'ultimo inciso nel chiudere la norma costituzionale sul diritto alla salute fu accolto dalla Commissione dei 75 (emendamento Paolo Rossi – Aldo Moro), in sede di lavori di elaborazione della Carta Costituzionale, intendendosi soprattutto porre un freno al legislatore, all'evidente scopo di impedire eventuali pratiche sanitarie lesive della dignità umana, come potrebbe essere la sterilizzazione [57]. Oggi, però, quell'inciso, per noi fondamentale, ha assunto un ulteriore significato, ponendosi non soltanto quale argine a possibili interventi legislativi o interpretativi dei giudici volti ad eliminare i divieti legislativi esistenti ad atti di disposizione del proprio corpo che generino diminuzioni permanenti dell'integrità fisica [58], ma altresì quale limite anche a pratiche sanitarie compiute da privati.

Già da queste norme è possibile, dunque, desumere come eventuali trattamenti sanitari devono essere previsti per legge e questa, in ogni caso, non possa violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Nel caso dell'infibulazione, pare evidente, che non si è dinanzi a trattamenti imposti per legge, né di fronte a trattamenti che tutelino la dignità della donna. Sicché, anche ammettendosi quanto meno per le donne che abbiano raggiunto la maggiore età la possibilità che le stesse possano esprimere un qualche consenso al trattamento, dovrebbe in ogni caso concludersi per l'invalidità giuridica di tale atto di assenso trattandosi di un intervento che offende la donna nella sua persona e dignità.

Tale conclusione è suffragata dall'art. 5 c.c., che, pur consentendo gli atti di disposizione del proprio corpo – quale giusto postulato della libertà personale [59] e non già di un potere dispositivo del proprio corpo o della propria persona [60]– , vieta tutti quegli atti che cagionino una diminuzione permanente dell'integrità fisica (limite di carattere speciale) ovvero siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico ed al buon costume (limite di carattere generale). In questi casi, dunque, il consenso sarebbe improduttivo di effetti, perché nullo, in quanto in violazione del divieto ex art. 5 c.c. e di quell'imprescindibile esigenza di carattere morale e sociale (espressa anch'essa dalla norma) secondo la quale, a parere di un orientamento dottrinario, nessun diritto soggettivo può riconoscersi se non nei limiti dell'utilità sociale ed in quanto giovi (pure) agli altri [61] ovvero, secondo altri, se non in quanto, nel caso concreto, l'atto tenda a perseguire interessi o beni meritevoli di tutela [62]. Detta convinzione, non nuova al nostro diritto, risaliva ad una celebre decisione della Cassazione degli anni '30, che costituì l'occasio legis per l'approvazione dell'art. 5 c.c. La vicenda su cui i Supremi giudici furono chiamati a pronunciarsi ruotava principalmente sulla valutazione, secondo canoni di liceità, di un accordo con il quale un giovane studente aveva ceduto, dietro corrispettivo, ad un anziano e facoltoso brasiliano, una propria ghiandola sessuale maschile (testicolo), facendo così riacquistare a quest'ultimo la perduta vitalità sessuale e riproduttiva [63]. La fattispecie all'epoca suscitò un vasto interesse nella dottrina, ponendo diversi problemi in ordine alla responsabilità penale dei medici per l'operazione di trapianto effettuata ed al valore scriminante del consenso prestato dallo studente. In quell'occasione, la Corte di Cassazione statuì che, ai fini della valutazione della liceità di una siffatta pattuizione, dovesse verificarsi se l'atto dispositivo del proprio corpo, ancorché comportante una diminuzione permanente dell'integrità fisica del soggetto e non contrastante con norme imperative e buon costume, fosse pur sempre «volto a realizzare un risultato vantaggioso per la collettività». Nel caso di specie, si ritenne che l'operazione, da un lato, non aveva limitato in maniera sensibile la capacità procreativa e sessuale del donatore e, dall'altro lato, aveva rinvigorito l'organismo della persona ricevente. Per questo, gli imputati furono assolti sulla base della scriminante del consenso dell'avente diritto.

È bene ricordare, peraltro, che la salvaguardia dell'integrità personale era considerata nella Relazione del Ministro Guardasigilli al Re sul Progetto definitivo di Codice civile – con riferimento giusto al progetto dell'art. 5 c.c. –, cui non era estranea invero una certa matrice ideologica fascista di rafforzamento e tutela della sanità ed integrità della stirpe, come una «condizione essenziale perché l'uomo possa adempiere i suoi doveri verso la società e verso la famiglia» (n. 26). Sempre in quella Relazione, poi, il limite contenuto nell'art. 5 c.c. era inteso come una puntualizzazione del generale divieto dell'abuso del diritto [64].

Così, per es., è stato ritenuto invalido per ragioni di contrarietà al buon costume un consenso a subire sevizie, anche se non dovesse derivarne da ciò una diminuzione permanente all'integrità fisica [65].

La normativa si completava, a livello penale, almeno sino al 2006, con gli artt. 582 e 583 del Codice Rocco [66]. Ma si avvertiva la mancanza di una disciplina ad hoc.

Un autorevole ed acuto maestro del diritto penale, in effetti, insegnava che «le lesioni sono legittimate quando la legge le comanda o le autorizza, come nei casi in cui impone o consente l'uso delle armi contro le persone o di qualsiasi altro mezzo per impedire determinati eventi. I riti di determinate religioni, in quanto queste siano ammesse nello Stato, possono legittimare quelle lesioni personali che siano compatibili col nostro ordinamento giuridico generale e che i riti medesimi impongano, come, ad es., la circoncisione degli Ebrei» [67]. Tralasciando il richiamo ai culti ammessi, a mente delle suddette disposizioni, pertanto, la menomazione dell'organo genitale femminile ben integrava il reato di lesioni personali, gravi o gravissime a seconda del tipo di mutilazione e del tempo occorrente per la guarigione [68], procedibile d'ufficio nel caso in cui la malattia susseguente alla lesione – avvenuta in Italia – avesse avuto una durata superiore a venti giorni (art. 582, comma 2). Secondo taluno, tuttavia, si imponeva al giudice «di tener conto dei motivi religiosi non solo graduando la pena, mediante l'applicazione delle circostanze attenuanti ai sensi dell'art. 69 c.p., ma soprattutto evitando il giudizio di condanna, come è possibile applicando la pena concordata tra le parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p.» [69].

Secondo, infine, qualche altro autore, in estrema ipotesi e non senza forzare un po' i dati normativi, in dette fattispecie mancherebbe addirittura la consapevolezza dell'offensività del proprio agire (elemento soggettivo), con la conseguenza di rendere l'agente non imputabile, da un punto di vista penale, per la condotta in questione [70].

Si trattava, però, di opinioni, evidentemente, che attingono fin troppo facilmente ad una matrice di relativismo culturale che spinge ad un'inazione verso determinate condotte, giustificate da una non corretta nozione di rispetto delle tradizioni e culture diverse.

Più complessa era la questione se l'infibulazione ed il conseguente reato di lesione fosse stato commesso all'estero dallo straniero. In tal caso, la soluzione doveva essere necessariamente rinvenuta facendo affidamento alle norme generali del Codice penale, ed in special modo all'art. 10 c.p., che subordina l'avvio del processo ad esplicita richiesta del Ministro della Giustizia [71]. Se poi, come accade talora, lo straniero, coniugandosi con un cittadino italiano, otteneva la cittadinanza italiana, e, rivestendo tale qualità, avesse commesso il suddetto reato all'estero nei confronti di soggetti aventi la cittadinanza italiana, si poteva procedere ai sensi dell'art. 9, comma 1, c.p., vertendosi su reato punito con la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, e sussistendo il presupposto della presenza dell'imputato nel territorio dello Stato [72].

Maggiori e diversi problemi comportava la clitoridectomia sulle minorenni e, di certo, questa è l'ipotesi che si realizza con maggior frequenza.

In questo caso, astrattamente, poteva affermarsi che i genitori avessero, nel generale diritto di fornire l'educazione e l'istruzione alla prole secondo i propri orientamenti [73], anche la facoltà di far infibulare le proprie bambine, ciò in ossequio a loro presunti convincimenti religiosi. Questa ricostruzione, tuttavia, non convinceva per la semplice ragione che non si trattava di una pratica necessitata da ragioni profilattiche o terapeutiche della minorenne o, comunque, al fine di evitare un incombente pericolo o grave pregiudizio per la stessa.

Del resto, il diritto del genitore di impartire un'educazione ed allevare il proprio figlio all'osservanza di determinati precetti religiosi, incontra un limite invalicabile nello stesso disposto dell'art. 5 c.c. che vieta expressis verbis gli atti di disposizione del corpo «quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume» [74]. E nessun dubbio poteva sussistere sul fatto che la pratica dell'infibulazione e dell'escissione costituissero vere e proprie mutilazioni e rappresentassero «senza dubbio una grave lesione all'integrità fisica della donna che, oltre a privarla della possibilità di trarre piacere dai rapporti sessuali, costituiscono una fonte costante di infezioni e causano problemi medici di vario genere» [75].

Qualora, pertanto, fossero praticati questi interventi mutilativi, da un punto di vista civilistico, tali condotte denunciano un abuso della potestà genitoriale, potestà dei genitori «il cui esercizio non dovrebbe mai pregiudicare l'integrità fisica e la salute dei minori (art. 316 c.c.), pena la dichiarazione di decadenza da tale potestà», ai sensi dell'art. 330 c.c. [76] ovvero, nei casi di minore gravità, il temporaneo allontanamento del genitore, ai sensi degli artt. 333 e 336 c.c. [77]. È fermo, in ogni caso, eventualmente, il risarcimento dei danni patrimoniali e morali ex art. 2059 c.c. sussistendo gli estremi di reato, come si è già detto [78], e non ultima, per il minore, la dichiarazione dello stato di abbandono ai sensi della legge sull'adozione [79].

Recentemente, infine, deve registrarsi, ai nostri fini, pure la l. 5 aprile 2001 n. 154 [80], che, sul modello di analoghe altre esperienze europee [81], ha introdotto Misure contro la violenza nelle relazioni familiari.

Tra le maggiori novità che emergono dal testo normativo vi è la possibilità per il giudice di ordinare, ove la condotta del coniuge o di altro convivente sia causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, la cessazione della stessa condotta e disporre l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che abbia tenuto la condotta pregiudizievole, prescrivendogli, eventualmente, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante (art. 342 ter c.c.) [82].

Analogo potere, su richiesta del p.m., è riconosciuto al giudice penale al quale, inoltre, è data possibilità – sempre su istanza del p.m. – di ingiungere all'imputato – cui era rivolto l'ordine di allontanamento – il pagamento di un assegno periodico a favore delle persone conviventi che dovessero rimanere prive di mezzi adeguati (art. 282 bis c.p.p., comma 3).

Questi ordini di protezione del giudice contro gli abusi familiari, peraltro, sono assistiti da una particolare sanzione penale (art. 388 c.p.), a mente dell'art. 6 della l. cit.

La nuova legge contro gli abusi familiari, quindi, potrebbe costituire un ulteriore mezzo di protezione a favore delle donne e delle minorenni che subiscano delle lesioni fisiche da parte di loro conviventi. La normativa, tuttavia, non si applicherebbe, in ipotesi, con riguardo ai parenti non conviventi.

Bisogna, peraltro, annotare che ai fini di un'applicazione della nuova disciplina occorrerà una concreta ed attuale esposizione a pericolo del bene giuridico protetto (cioè del corretto ed armonioso svolgersi delle relazioni familiari). Laddove ciò non si verifichi, non sembra possibile invocare la normativa in questione. In altre parole, nel caso dell'infibulazione sembra alquanto difficile supporre un intervento preventivo del giudice diretto ad evitare la mutilazione. Pertanto, dovrebbe richiedersi quanto meno che questa sia già avvenuta o, per lo meno, sia stata manifestata una chiara ed inequivoca volontà di praticare la stessa sulla propria figlia. La tutela, dunque, avrebbe valore soprattutto ex post.

2c. Segue. La l. n. 7 del 2006 ed il parere del Comitato Nazionale di Bioetica – I dubbi sollevati dalla dottrina circa l'applicazione della normativa penale esistente alle ipotesi di mutilazioni genitali femminili sembrano essere stati eliminati dalla recente l. 9 gennaio 2006 n. 7, recante Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile [83].

Essa rappresenta il punto di approdo di un lungo iter parlamentare iniziato sin dalla XIII Legislatura, che aveva visto pure un autorevole pronunciamento del Comitato Nazionale di Bioetica [84]. Questo, infatti, con proprio parere del 25 settembre 1998, su «La circoncisione: Profili bioetici», rispondendo ad alcuni dubbi di carattere etico, sebbene fosse consapevole «del rispetto che è doveroso prestare alla pluralità delle culture, anche quando queste si manifestino in forme estremamente lontane da quelle della tradizione occidentale, e del gran valore del giusto confronto con la diversità culturale», affermava che «nessun rispetto sia dovuto a pratiche, ancorché ancestrali, volte non solo a mutilare irreversibilmente le persone, ma soprattutto ad alterarne violentemente l'identità psico-fisica, quando ciò non trovi una inequivocabile giustificazione nello stretto interesse della salute della persona in questione» [85]. In special modo, si sottolineava che «le pratiche di circoncisione femminile non sono poste in essere per ovviare a problemi di salute né fisica, né psichica delle donne che le subiscono, anzi esse comportano gravi conseguenze negative sulla salute delle donne che ad esse vengono sottoposte» [86]. Per questo, il Comitato, nel breve periodo, non poteva «che ritenerle eticamente inammissibili sotto ogni profilo ed auspicare che [venissero] esplicitamente combattute e proscritte, anche con l'introduzione di nuove, specifiche norme di carattere penale», stigmatizzando «severamente coloro che, soprattutto per motivi di lucro e in specie se medici, si prestano a mutilare sessualmente le donne» [87].

Quanto alle iniziative legislative, durante la XIII Legislatura, era stato presentato il 16 marzo 1999 alla Camera dei deputati un p. d. l. n. 5819, dall'On.le Alessandro Cè (Lega Nord) e da altri parlamentari, il quale recava Disposizioni concernenti il divieto delle pratiche di mutilazione sessuale [88]. Tale proposta di legge, comunque, era ripresentata dallo stesso parlamentare all'inizio della XIV Legislatura (p.d.l. n. 150 C).

Alla menzionata proposta, sempre nella XIII Legislatura, se ne affiancavano altre. Alcuni deputati della Camera, su iniziativa dell'On.le Aloi ed altri, presentarono una proposta di legge il 2 dicembre 1999, più lineare di quella precedente (anche se analoga sotto l'aspetto sanzionatorio: disponendosi la pena della reclusione da sette a dodici anni, oltre alle pene accessorie), con lo scopo di «vanificare, per chi vi abbia interesse, – si legge nella Relazione introduttiva – l'idea di un soggiorno in Italia per consentire, in assenza di apposite norme, la pratica dell'infibulazione».

Nella Legislatura appena trascorsa, la XIV, oltre al già richiamato progetto dell'on.le Cè, era stata presentata una seconda proposta di legge, nel luglio 2001, al Senato (p.d.l. n. 414 S) da parte del senatore Consolo, mirante ad introdurre nel codice penale l'art. 583 bis, in tema di lesioni e mutilazioni genitali, con una formulazione più esatta rispetto alla proposta dell'on.le Cè, ed una terza, nel novembre dello stesso anno, sempre al Senato (p.d.l. n. 566 S) ad iniziativa della senatrice Boldi ed altri cofirmatari. Quest'ultima proposta, nelle sue linee essenziali, ricalcava le precedenti, anche dal punto di vista sanzionatorio, ivi comprese quelle ad iniziative dell'on.le Cè.

A queste, nel corso del tempo, a causa del lento iter parlamentare che incontravano le proposte segnalate, sotto una certa qual spinta emotiva, se n'erano aggiunte altre di tenore in gran parte analogo [89].

Finalmente, però, sul finire della XIV Legislatura, il 22 dicembre 2005, era approvata in via definitiva la proposta dell'on.le Consolo n. 414 S, che raccoglieva ed assorbiva tutte le altre proposte di legge. Il testo votato era quindi promulgato il 9 gennaio 2006 ed entrava in vigore il 2 febbraio successivo.

La strategia della nuova segue un approccio non meramente repressivo, ma «integrato», giacché, come si precisa sin dall'art. 1, essa, «in attuazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione e di quanto sancito dalla Dichiarazione e dal Programma di azione adottati a Pechino il 15 settembre 1995 nella quarta Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne», vuole assolvere al duplice scopo di dettare «le misure necessarie per prevenire, contrastare e reprimere le pratiche di mutilazione genitale femminile quali violazioni dei diritti fondamentali all'integrità della persona e alla salute delle donne e delle bambine».

Quindi, da un lato, la legge, facendo proprie le istanze rappresentate anche in ambito parlamentare [90], si prefissa lo scopo prevenire le pratiche di mutilazione, cercando di eliminare fin dall'origine, l'ignoranza dei propri diritti, alla base di queste orribili pratiche; dall'altro quello di reprimere le stesse qualora siano commesse. Quanto al primo profilo, sotto la promozione ed il coordinamento del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la legge affida al Ministro per le pari opportunità, d'intesa con i Ministri della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri e dell'interno e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il compito di predisporre campagne informative rivolte agli immigrati dai Paesi in cui sono effettuate le pratiche mutilatorie «al momento della concessione del visto presso i consolati italiani e del loro arrivo alle frontiere italiane, dirette a diffondere la conoscenza dei diritti fondamentali della persona, in particolare delle donne e delle bambine, e del divieto vigente in Italia delle pratiche di mutilazione genitale femminile» (art. 3, comma 1, lett. a), nonché promuovere iniziative di sensibilizzazione, programmi di aggiornamento (lett. b, c e d) e monitoraggio, attraverso le strutture sanitarie ed i servizi sociali, «dei casi pregressi già noti e rilevati localmente» (lett. e) [91].

Va segnalato, come è stato osservato in uno dei primi commenti alla legge, «la necessità di fornire adeguata pubblicizzazione al divieto legislativo si riconnette anche all'esigenza di evitare incertezze in ordine alla possibile invocabilità del disposto dell'art. 5 c.p., sull'ignoranza inevitabile della legge penale» [92].

Particolare cura è prestata al personale sanitario per il quale il Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per le pari opportunità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avrebbe emanato le «linee guida destinate alle figure professionali sanitarie nonché ad altre figure professionali che operano con le comunità di immigrati provenienti da Paesi dove sono effettuate le pratiche» mutilatorie «per realizzare un'attività di prevenzione, assistenza e riabilitazione delle donne e delle bambine già sottoposte a tali pratiche» (art. 4, comma 1).

L'art. 7 della legge, inoltre, impegna il Ministro degli affari esteri, nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo condotti dallo stesso, ed in particolare nei programmi finalizzati alla promozione dei diritti delle donne, in Paesi dove, anche in presenza di norme nazionali di divieto, continuano ad essere praticate mutilazioni genitali femminili, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato, a prevedere, «in accordo con i Governi interessati, presso le popolazioni locali, progetti di formazione e informazione diretti a scoraggiare tali pratiche nonché a creare centri antiviolenza che possano eventualmente dare accoglienza alle giovani che intendano sottrarsi a tali pratiche ovvero alle donne che intendano sottrarvi le proprie figlie o le proprie parenti in età minore».

Infine, sempre nell'ambito di prevenzione si segnala la previsione dell'istituzione, presso il Ministero dell'interno, di un numero verde «finalizzato a ricevere segnalazioni da parte di chiunque venga a conoscenza della effettuazione, sul territorio italiano, delle pratiche» mutilatorie, nonché «a fornire informazioni sulle organizzazioni di volontariato e sulle strutture sanitarie che operano presso le comunità di immigrati provenienti da Paesi dove sono effettuate tali pratiche» (art. 5, comma 1).

Quanto all'aspetto repressivo, l'art. 6 introduce due nuove disposizioni nel Codice penale (artt. 586 bis e 586 ter) e ne emenda l'art. 604. L'art. 8, inoltre, introduce l'art. 25 quater nel D. lgs. 8 giugno 2001 n. 231, in tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, stabilendo delle sanzioni amministrative pecuniarie ed interdittive per gli enti nella cui struttura sia commesso il reato introdotto dall'art. 586 bis.

L'art. 586 bis, rubricato Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, recita al comma 1: « Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo».

A differenza della proposta dell'on.le Cè e di altre (come quelle dell'on.le Conti), la nuova norma penale rinuncia espressamente a qualificare le varie tipologie di mutilazioni genitali, graduandone la pena, preferendo una disposizione omnicomprensiva [93]. La condotta materiale, peraltro, è qualificata in relazione all'effetto demolitivo prodotto («mutilazione degli organi genitali femminili»). Da ciò deriva che rientrano nell'ambito applicativo del comma 1 tutte quelle condotte che implicano la rimozione totale o parziale degli organi genitali femminili. Peraltro, la norma incrimina non solo le pratiche espressamente tipizzate, ma anche quelle che si potrebbero definire «atipiche» («qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo»). Quest'ultima previsione che lascia un margine assai ampio di discrezionalità al giudice fa sì che la norma in parola possa sollevare dubbi sulla sua legittimità costituzionale stante, in ambito penale, il principio della tipicità della condotta incriminata e della pena.

Quanto all'elemento soggettivo del reato, sembra potersi affermare che la fattispecie richieda il dolo specifico, che è escluso in presenza di una «esigenza terapeutica» che l'agente ha inteso perseguire. Tale esigenza terapeutica, peraltro, la cui prova ricade sull'agente, va ravvisata allorché l'intervento praticato sia diretto a curare un'alterazione organica o un disturbo psicofisico.

Un profilo lasciato in ombra dalla norma incriminatrice concerne l'ipotesi in cui un sanitario, per «consentire il parto o per altra ragione medica», debba procedere «a riaprire la vagina nella parte suturata» e magari «all'esito dell'intervento, provveda a risuturarla riportandola nello stato originario (c.d. reinfibulazione)» [94]. La difficoltà consiste nel fatto che l'intervento di ripristino, di per sé, non cagiona una mutilazione – essendosi questa già prodottasi in passato. Nondimeno, nei primi commenti alla legge si è osservato che anche siffatta condotta sia incriminata, giacché «non sembra dubitabile che questo [intervento] cagioni “effetti dello stesso tipo”, ponendo le condizioni per il perpetuarsi delle condizioni pregiudicate, conseguenti alla primigenia mutilazione» [95].

Il comma successivo statuisce: «Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità».

Questa disposizione residuale sanziona le condotte che, non implicando la rimozione totale o parziale degli organi genitali femminili, nondimeno provocano lesioni a questi. Questa distinzione, con diversa gradazione di pena, presenta non pochi problemi applicativi. La norma di cui al comma 2, quindi, sanziona tutte le condotte che incidano sulle funzioni sessuali femminili e non importino alcuna mutilazione totale o parziale degli organi genitali. In quest'ambito potrebbero rientrare la cauterizzazione del clitoride, l'introduzione nella vagina di sostanze per farla restringere, il piercing o l'incisione del clitoride o delle labbra, l'incisione della vagina ed altre ancora [96].

L'elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico richiedendosi che la lesione degli organi genitali sia finalizzata a «menomare le funzioni sessuali».

La formulazione del comma 2 – secondo attenti osservatori – genera problemi di compatibilità con la fattispecie di cui al comma 1 laddove si versi nell'ipotesi del tentativo di quest'ultima [97]. In altre parole non si comprende quali siano i margini di applicabilità del reato di cui al comma 2 allorquando la condotta posta in essere – per realizzare la mutilazione degli organi genitali – si arresti nella fase del tentativo e purtuttavia provochi alla persona offesa lesioni personali nei termini indicati dal comma 2. In tal caso, secondo l'interpretazione che può darsi alle norme in questione, parrebbe necessario applicare la norma del comma 2 giacché sussiste, senza dubbio alcuno, «anche l'elemento soggettivo giacché la finalità di menomare le funzioni sessuali è insita …. Negli interventi diretti alla mutilazione degli organi genitali femminili» [98]. Da ciò la stessa dottrina desume che il legislatore abbia voluto “anticipare” la soglia di punibilità a condotte che, diversamente, avrebbero integrato solo il tentativo dell'attività di mutilazione. Questo comporta che il tentativo di reato sarebbe punibile in via autonoma ai sensi dell'art. 56 c.p. «solo se ed in quanto, nella ricorrenza dell'univocità e idoneità della condotta, questa non abbia in concreto provocato lesioni agli organi genitali femminili da cui sia derivata una malattia nel corpo o nella mente» e che «il tentativo del reato di cui al comma 2 dell'art. 583 bis c.p. potrebbe ammettersi solo relativamente alle condotte rimaste “incompiute” inequivocamente e univocamente volte (con valutazione ovviamente ex ante) a provocare solo lesioni non importanti mutilazioni» [99].

Sempre il comma 2 contempla inoltre una circostanza attenuante speciale solo per la fattispecie incriminata delle lesioni (e relativo tentativo) e non già anche l'ipotesi di mutilazione e relativo tentativo (combinato disposto degli artt. 583 bis, comma 1, e 56 c.p.). Appare chiara la differenza: alle mutilazioni il legislatore, con un giudizio a priori, vi ha riconnesso un significato di oggettiva gravità. Diversamente per le lesioni, per le quali è previsto che sia fornito un giudizio sulla loro «lievità». Tale valutazione, si argomenta, non potrà che trovarsi «nel disposto degli artt. 582 e 583 c.p., laddove alla durata e alle conseguenze della lesione si attribuisce diversificato rilievo ai fini della procedibilità e del trattamento sanzionatorio» [100].

Il comma 3 dell'art. 583 bis contempla due circostanze aggravanti speciali: «La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro».

Le due ipotesi di circostanze, applicabili ad entrambe le condotte criminali, sono correlate alla persona della vittima e/o alle motivazioni che hanno spinto il reo ad agire. Per quanto riguarda la minore età della vittima è appena il caso di osservare che, ai fini della sua applicazione, è necessaria la conoscenza o conoscibilità della minore età da parte del reo. Per quanto concerne il lucro è evidente che deve trattarsi di qualsiasi vantaggio di ordine economico che il reo persegua con il compimento del fatto di reato [101].

Il sistema è completato dalla pena accessoria di cui all'art. 583 ter: «La condanna contro l'esercente una professione sanitaria per taluno dei delitti previsti dall'articolo 583-bis importa la pena accessoria dell'interdizione dalla professione da tre a dieci anni. Della sentenza di condanna è data comunicazione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri».

Da parte della dottrina si osserva che la sanzione accessoria prevista, in verità, «senza distinguere i casi di lieve entità» [102], è già contemplata dall'art. 31 c.p., «ma la previsione speciale si spiega per i più incisivi e gravosi termini di durata …, che non sarebbero raggiungibili applicando la norma comune atteso che il combinato disposto degli artt. 30, comma 2, e 37 c.p.» [103]. È prevista infine la comunicazione della sentenza di condanna all'Ordine dei medici per eventuali iniziative sanzionatorie disciplinari.

Una norma che desta qualche perplessità è quella contenuta nel comma 4 dell'art. 583 bis: «Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia».

In effetti, a differenza della disciplina comune prevista dagli artt. 9 e 10 c.p., che richiedono l'attualità della presenza in Italia ai fini della perseguibilità del reato commesso dal cittadino all'estero e dello straniero all'estero a danno dello Stato o del cittadino, l'art. 583 bis, comma 4, fa espresso riferimento al dato formale della residenza in Italia sia nel caso che si tratti del colpevole sia che si tratti di persona offesa. Ambiguo appare il richiamo alla condizione di procedibilità rappresentata dalla richiesta dell'autorità politica (Ministro della giustizia). Non appare, infatti, chiaro se tutte le ipotesi di reato commesse all'estero siano sottoposte a questa condizione ovvero soltanto il caso in cui il fatto sia commesso in danno di cittadino italiano o straniero residente in Italia. A quest'interrogativo, si risponde, da parte dei primi commentatori, che verosimilmente il legislatore abbia inteso far riferimento – sebbene con una formulazione non molto intelligibile – a quest'ultima ipotesi, «giacché la formulazione letterale della condizione di procedibilità (“in tal caso”), posta dopo l'elencazione delle diverse ipotesi di reato commesse all'estero previste come punibili (e separate dalla disgiuntiva “ovvero”), sembra limitarsi solo all'ultima di queste, cioè a quella del fatto commesso in danno di cittadino o di straniero residente in Italia» [104].

Tra le sanzioni interdittive previste dalla legge per l'ente nella cui struttura sia commesso il fatto di reato di cui agli artt. 583 bis e ter, si segnala all'attenzione la della revoca dell'accreditamento allorché l'ente privato accreditato operi nell'ambito del servizio sanitario nazionale. Pur essendo una misura interdittiva aggiuntiva, la dottrina non ritiene che sia applicabile in via cautelare, giacché l'art. 45 D. Lgs. n. 231 del 2001 «limita tale possibilità alle misure interdittive “previste dall'art. 9, comma 2”» del decreto legislativo citato e non è possibile un'interpretazione analogica in malam partem [105].

3. Un accenno alla circoncisione maschile – Diversa soluzione era adottata, sebbene con motivazioni a volte non del tutto esaustive, nel parere citato del Comitato Nazionale di Bioetica (CNB), per quanto riguardava la circoncisione maschile [106].

Innanzitutto, si distinguono la circoncisione estetica, priva a detta del CNB, di «adeguate ragioni» che la giustifichino; quella terapeutica (per guarire, per via chirurgica, da alcune patologie organiche come la fimosi o parafimosi) – da considerarsi eticamente ammissibile – e profilattica (ad es., per prevenire, secondo alcuni, talune patologie degenerative della prostata o, nei bambini, per prevenire eventuali infezioni dell'apparato urinario) – di utilità non acclarata e, quindi, non ingiustificata dal punto di vista medico – nonché quella rituale [107].

In relazione a quest'ultima, in seno allo stesso ebraismo, non sono mancati ampi dibattiti, tanto che non sono mancate proposte volte a trasformare il rito della circoncisione in una cerimonia meramente simbolica, senza spargimento di sangue [108].

Certamente, v'è da osservare, d'altro canto, che, nei riguardi di siffatta pratica, in molti Paesi occidentali non si osano disporre divieti per timore di essere tacciati quali «antisemiti», nonostante i mussulmani pratichino sistematicamente anche la circoncisione maschile, sul modello di Abramo, e vi siano categorie di Ebrei, come quelli etiopici, che pratichino pure la circoncisione femminile. Ben si comprende, allora, che una discriminazione delle pratiche circoncisorie, basata sul sesso (l'una maschile e l'altra femminile) o, peggio, sulla fede di appartenenza (l'una ebraica, tollerata ed ammessa, e l'altra islamica, vietata), appare poco giustificabile, in special modo in un ordinamento come il nostro, ispirato al principio di uguaglianza e non discriminazione (art. 3 Cost.) [109].

Ad ogni modo, de iure condito, non resta che prendere atto della persistenza di una tal situazione.

In quest'ottica, pertanto, nel parere del Comitato, si osserva che la circoncisione maschile ebraica, chiamata milà, sarebbe stata recepita «in modo originale e tradizionalmente praticata a seguito di uno specifico comando divino espressamente formulato nella Bibbia» [110]. In detto contesto, l'atto circoncisorio, praticato, secondo il dettato biblico, l'ottavo giorno dopo la nascita, durante il giorno e con l'uso di oggetti rituali (un particolare coltello dotato di una lama particolare, un contenitore per il prepuzio ed uno scudo di protezione), suggellerebbe in modo tangibile l'ingresso del soggetto nella comunità ebraica, tanto che, in quell'occasione, i genitori impongono un nome “biblico” al circonciso[111], assumendo, quindi, una duplice valenza, al contempo religiosa e razziale [112].

Ciò detto, si pone l'interrogativo circa la conformità di detta pratica rituale, che provoca irreversibili modificazioni anatomiche, con il nostro ordinamento costituzionale.

La questione non è di poco conto laddove si consideri che la nostra Carta costituzionale sancisce il principio del rispetto della persona (art. 2 Cost.) e tutela la sua integrità psico-fisica (art. 32 Cost.). E giusto in nome di quel rispetto e di quella tutela, si riconosce, nelle attività sanitarie, l'obbligo del c.d. consenso informato dell'interessato. Tale dovere informativo, che in altri ordinamenti, ancor prima del nostro, ha assunto una notevole importanza, nascerebbe dal fatto che, differenza del passato, attualmente, il sanitario, grazie anche ad una maggiore consapevolezza ed informazioni scientifiche acquisite dalla società, non dovrebbe più scegliere in luogo dell'interessato, ma dovrebbe fornire a questi le informazioni necessarie affinché sia questi a decidere per sé [113]. Fondamento giuridico di detto dovere sarebbe nello stesso codice deontologico medico del 1998, ed ancor prima in quello del 1995, in cui si è ampliata la portata del principio del consenso (artt. 29-31) [114], valorizzandosi maggiormente il consenso informato [115] come radice della relazione medico-paziente (in assenza del quale potrebbe configurarsi l'atto terapeutico, addirittura, quale violenza privata), che, peraltro, sempre più di frequente è presa in considerazione dal legislatore, già a partire dalla legge istitutiva del servizio sanitario nazionale n. 833 del 1978 [116] e, più recentemente, dalla Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, adottata dal Consiglio d'Europa il 19 novembre 1996 ed aperta alla firma degli Stati membri di tale organizzazione il 4 aprile 1997 ad Oviedo, ratificata dall'Italia con l. 28 marzo 2001 n. 145 [117], e che trova fondamento, in ultima analisi, nel combinato disposto di cui agli artt. 13 e 32 Cost.

Nel nostro caso, venendo tale operazione compiuta, di regola, su persona minorenne, si potrebbe obiettare che questi non sia in grado di esprimere un valido consenso in ordine a sì delicato trattamento chirurgico [118].

Altro profilo problematico, infine, concernerebbe la compatibilità della circoncisione sotto l'aspetto dei riti non contrari al buon costume al quale si richiama l'art. 19 del dettato costituzionale.

Il Comitato nazionale di bioetica, invero, nel suo pur autorevole parere, non risponde a tutti questi interrogativi, pur legittimi, soffermandosi semplicemente sull'aspetto relativo della compatibilità della pratica de qua con il disposto ex art. 19 Cost.

A detta del Comitato, in base al diritto ebraico, la circoncisione costituirebbe un preciso adempimento personale posto a carico dei pii genitori israeliti o di chi ne faccia le veci, venendo vissuto in quella fede come atto devozionale e di culto [119]. Così caratterizzata, la pratica circoncisoria ebraica godrebbe della copertura di cui all'art. 19, che lascerebbe ai consociati piena libertà di espressione e di scelta in campo religioso, limitandosi soltanto a vietare eventuali pratiche rituali contrarie al buon costume [120].

Sotto quest'angolo visuale, la suddetta prassi rituale non contrasterebbe con codesto limite, laddove si desse all'espressione «buon costume» l'accezione ristretta, di stampo penalistico, comunemente accolta in subiecta materia e di contenuto non dissimile da quello previsto dal successivo art. 21 ult. comma Cost. (riguardante le manifestazioni di pensiero contrarie al buon costume), vale a dire quale complesso di principi inerenti alla sola sfera dell'onore, del pudore e del decoro in ambito sessuale [121]. Per il Comitato, detta circoncisione non si porrebbe in contrasto con il limite ex art. 19 Cost., perché essa non sarebbe compiuta «attraverso atti idonei a pregiudicare o a violare la sfera dell'intimità e della decenza sessuale della persona, ma [sarebbe] praticata seguendo precise regole di prudenza e di riservatezza», tanto più che verrebbe «solitamente praticata attraverso forme e modalità tecniche che non si concretizz[erebbero] sotto alcun profilo in atti osceni lesivi del sentimento medio del pudore in materia sessuale» [122]. Con riguardo, in special modo al rito ebraico, alla luce delle peculiari caratteristiche di questo, un autore osserva che la circoncisione ebraica apparirebbe «in sé pienamente compatibile con il disposto dell'art. 19 della Costituzione italiana; le cui norme, salvo sempre il rispetto del limite del “buon costume” formalmente previsto, riconosce[rebbero] piena libertà di estrinsecazione del sentimento religioso e delle relative manifestazioni cultuali e rituali sia a livello individuale sia a livello collettivo» [123].

Ma siffatta argomentazione, ad onor del vero, non pare da sola legittimare la pratica circoncisoria, visto che potrebbe obiettarsi che ciò che sarebbe vero per la confessione ebraica non v'è ragione per la quale non debba esserlo pure per altre (che ammettono la circoncisione femminile), giusto in virtù del disposto di cui al citato art. 19 e del generale principio di uguaglianza, che impone un trattamento analogo per situazioni simili. Il profilo, invero, si appalesa in tutta la sua problematicità ed avrebbe meritato, forse, un maggiore approfondimento da parte del Comitato.

Sempre a livello di normazione costituzionale, potrebbe essere altresì utile osservare che la pratica circoncisoria ebraica, a detta di certa dottrina, non lederebbe altri beni fondamentali, suscettibili di venire in rilievo. In special modo, essa potrebbe dirsi pienamente conforme al dettato di cui all'art. 30 Cost., che riconosce ai genitori il diritto-dovere di educare la propria prole, e sarebbe indubbio che, ciò includa la facoltà di imporre ai figli «una determinata linea educativa di natura religiosa; la quale viene ad affievolirsi soltanto quando i figli medesimi abbiano acquisito una certa maturità e una personale capacità di discernimento» [124]. Conseguentemente, si ritiene che, in base al dettato costituzionale, sarebbe possibile ai genitori avviare i propri figli verso una determinata credenza ed alle connesse pratiche religiose, sottoponendoli agli adempimenti rituali richiesti dalla propria fede, purché si tratti di esperienze che non incidano in maniera pregiudizievole sulla salute psico-fisica del minore o sulla formazione e sviluppo della sua personalità [125].

Con riguardo a tale ultimo profilo, la stessa dottrina aggiunge che, sebbene questa pratica comporti una irreversibile ed indelebile modificazione nell'apparato riproduttivo maschile, cionondimeno, ove sia correttamente effettuata, non comporterebbe, tuttavia, menomazioni ed alterazioni della capacità riproduttiva nell'uomo, rendendo ciò compatibile con la tutela del diritto alla salute (art. 32 Cost.), con la salvaguardia della dignità umana (art. 2 Cost.) e con la legittima disposizione del proprio corpo a mente dell'art. 5 c.c. [126]. Nella fattispecie della circoncisione ebraica, quindi, il consenso espresso dai genitori sarebbe pienamente valido nei confronti dei figli minorenni.

Nel suo parere, il Comitato, fa notare, inoltre, che la pratica circoncisoria ebraica apparirebbe, ancora, implicitamente ammessa nel nostro ordinamento da alcuni enunciati contenuti nella l. 8 marzo 1989 n. 101, che ha approvato l'intesa firmata tra lo Stato italiano e l'Unione delle Comunità ebraiche del 27 febbraio 1987. In mancanza di espresse disposizioni, si troverebbe, secondo l'autorevole parere del Comitato, un fondamento nell'art. 2, comma 1, l. cit. ove si riconosce, sulla falsariga del disposto costituzionale (art. 19 Cost.), un generico diritto di professare e praticare liberamente la religione ebraica e di esercitarne, in privato ed in pubblico, il culto ed i riti; nell'art. 21 l. cit., che riconosce quale ente con finalità di culto pure l'Ospedale israelitico di Roma e che, implicitamente, riconduce alcune attività sanitarie che vi si esplicano nell'ambito proprio della libertà religiosa; nell'art. 25, comma 1, che garantisce che l'attività religiosa e cultuale ebraica si svolga, in conformità con lo Statuto dell'ebraismo italiano, senza ingerenza alcuna da parte dello Stato e degli enti locali; ed infine nell'art. 26, comma 1, ove la Repubblica prende atto, ancora in maniera molto generica, che, secondo la tradizione ebraica, le esigenze religiose comprendono quelle di culto, assistenziali e culturali [127].

Ciò chiarito, rimarrebbe l'interrogativo se sia possibile esigere dagli interessati l'intervento circoncisorio a carico del Servizio Sanitario Nazionale italiano.

Il Comitato, a questo proposito, reputa che laddove la circoncisione sia effettuata per ragioni squisitamente rituali, sia possibile, almeno nel caso dei neonati, per l'estrema semplicità dell'operazione, che la stessa sia compiuta «da appositi e riconosciuti ministri che, indipendentemente da una loro professionalità specifica in campo sanitario, possiedano adeguata competenza» e «specifiche responsabilità in ordine non solo alla sua corretta effettuazione, ma anche in ordine al rispetto scrupoloso dell'igiene e dell'asepsi» [128].

Laddove, invece, la circoncisione venga effettuata non già nei confronti di un neonato, bensì di un bambino o di un adolescente o di un adulto, non apparirebbe più alla stregua di un intervento di minore entità dal punto di vista medico, ma andrebbe piuttosto assimilata ad un vero e proprio piccolo intervento chirurgico. Conseguentemente, «l'esigenza di tutela del diritto alla salute impone che in questi casi la circoncisione venga effettuata da un medico, nel pieno rispetto di tutti i principi bioetica, deontologici e di buona pratica clinica» [129].

Per quanto concerne, poi, la possibilità di pretendere che la circoncisione sia eseguita con oneri a carico del S.S.N., il Comitato dà all'interrogativo risposta negativa. A suo parere, infatti, seppur sia vero che lo Stato italiano sia uno Stato laico – intendendosi la laicità non soltanto in senso negativo, come astensione, incompetenza ed imparzialità in campo religioso; ma anche in senso positivo, di promozione e sostegno positivo del fattore religioso – non potrebbe prescindersi dal principio costituzionale della bilateralità dei rapporti tra Stato e confessioni religiose (artt. 7 e 8 Cost.), giacché «l'intervento solidaristico dello Stato non avvantaggerebbe l'interesse religioso genericamente e complessivamente considerato …, ma sarebbe diretto ad agevolare e a sostenere soltanto l'interesse proprio dei fedeli di una specifica e ben determinata confessione religiosa» [130]. Poiché si tratta di materia, «avente un particolare e tipico referente confessionale, essa rientra a pieno titolo nel quadro dei rapporti fra Stato e comunità religiose che la Costituzione riserva obbligatoriamente a disciplina bilaterale» [131]. Orbene, seguendo questa linea ermeneutica, mancando nel nostro ordinamento alcuna norma che determini in capo allo Stato un obbligo di far praticare la circoncisione a carico del S.S.N., si conclude ritenendo «giustificata l'esclusione di questa specifica prestazione dal novero di quelle che, nel nome del diritto fondamentale alla salute, devono essere sempre e comunque prestate a tutti i soggetti che ne facciano richiesta» [132].

Secondo una dottrina, però, gli ebrei, come cittadini utenti del S.S.N., ove fossero interessati a ricevere la prestazione chirurgica dal Servizio Nazionale, «potrebbero ottenere ugualmente il risultato desiderato, non invocando motivi religiosi e coscienza, bensì più semplicemente, richiedendo il relativo intervento per ragioni sanitarie, e, precisamente, per motivi di carattere igienico o profilattico ovvero, ancora, per più generiche ragioni di “salute” in senso ampio. In tal caso, la pretesa non si fonderebbe sull'art. 19 Cost., ma si baserebbe sul disposto dell'art. 32 Cost.» e, quindi, sul diritto alla salute. Ciò è tanto più vero, laddove si rifletta sul fatto che «ogni persona avente diritto all'assistenza sanitaria pubblica non è … tenuta ad esternare le eventuali motivazioni interiori che la spingono a richiedere o a sottoporsi ad un determinato trattamento medico». Pertanto, «ove in fatto esistenti, queste ragioni intime e strettamente personali potrebbero essere, in ipotesi, (anche e semplicemente) di carattere ideale, culturale, morale ovvero religioso, e non di natura sanitaria vera e propria». Conseguentemente, il S.S.N., a cagione della sua natura squisitamente pubblica, non dovrebbe operare discriminazioni nel trattamento sanitario offerto agli utenti, «sulla base esclusiva dell'esistenza o dell'inesistenza di particolari motivi di carattere religioso che inducono gli interessati a richiedere una determinata prestazione» [133].

4. Conclusioni – Il problema della circoncisione, maschile e femminile, nelle loro varie ed articolate forme, costituisce uno dei possibili banchi di prova «dei rapporti dello Stato con i culti di recente insediamento, rispetto ai quali, in ragione della loro assenza nelle tradizioni del paese, è più arduo comprendere quali debbano essere i limiti di compatibilità tra pratica rituale e paradigma della persona» [134].

È stato osservato che «un Dieu qui exige de ses croyants de se mutiler pour les marquer, par leur sexe, comme on marque du bétail, est un Dieu d'une morale douteuse. On peut comprendre que la circoncision masculine ou féminine, comme toute autre intervention médicale, puisse être justifiée dans des cas spécifiques et sur indications médicales individuelles. Mais mutiler les enfants, garçons ou filles, et en prétendant leur faire du bien, relève du cynisme et du fanatisme» e che «on ne peut, à cet effet, que condamner l'attitude des organisations internationales et non-gouvernementales pour la dissociation de ces deux types de mutilations, légitimant de la sorte la circoncision masculine» [135].

Resta il fatto, in ogni caso, che la questione si presenta assai complessa rispetto a quella che la legge del 2006 ha cercato di risolvere, non senza destare talune perplessità. Quel che è certo è che si richiede uno sforzo decisivo delle istituzioni ed, accanto ad esse, «di tutti coloro che hanno od aspirano ad avere diritti di cittadinanza, perché è attraverso la comprensione reciproca ed una equilibrata elaborazione della cultura della distanza, che passa quel processo capace di farci passare in questo delicato settore di rapporti dalla pluralità al pluralismo» [136].

Avverte un autore che la finalità di tutelare l'integrità fisica della donna immigrata sarà plausibile solo nella misura in cui «il processo di integrazione nella collettività di accoglienza sia reale (tramite la secolarizzazione, l'accesso ai servizia sanitari e sociali ecc.) e le mutilazioni subite o minacciate vengano vissute come tali e, quindi, non accettate. Altrimenti, anche in caso di prevedibili gravi danni derivanti dalle operazioni più invasive, prevale il timore dell'isolamento come è dimostrato dal basso numero di denunce da parte non solo di persone appartenenti alla comunità coinvolta, orientate ovviamente all'accertamento della pratica, ma anche di medici, assistenti sociali, operatori scolastici, pur in grado di cogliere sintomi o effetti delle mutilazioni» [137].

Per questo, la strada che ha inteso percorrere la normativa del 2006, in quest'ottica, appare corretta, tentando di risolvere il problema non solamente in termini repressivi, «ma nemmeno in quelli solo persuasivi di una mediazione culturale meramente formale, e che rappresenta una tipica ipotesi di contrasto tra differenti (e divergenti) culture dei diritti umani» [138] (corsivo nostro). In effetti, da soli, «gli strumenti di intervento propri di una logica della cittadinanza fondata sui diritti individuali si rivelano impotenti» [139]. In primo luogo perché il mero riconoscimento della titolarità di diritti individuali a soggetti deboli si rivela inutile e un po' ipocrita, trattandosi assai spesso di diritti che, a causa della condizione di debolezza o minorità nella quale gli stessi soggetti si trovano, non possono essere esercitati personalmente ed in modo adeguato [140].

Del resto, la normativa del 2006 ben si inquadra in quanto fissava già dal T.U. sull'immigrazione, il quale prevedeva espressamente che, in primo luogo lo Stato e gli enti locali (Regioni, province e comuni), si adoperino – nell'ambito delle rispettive competenze ed in collaborazione con le associazioni di stranieri ed altre organizzazioni stabilmente operanti in loro favore nonché con le istituzioni, pubbliche e private, dei Paesi di origine – ad intraprendere azioni dirette all'integrazione sociale degli immigrati, mediante anche «la conoscenza e la valorizzazione delle espressioni culturali … sociali … e religiose degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia …» [141].

Ciò che deve evitarsi, e che la l. n. 7 del 2006 esclude, è che rispetto a tale fenomeno, la logica della parità dei diritti individuali, tra uomini e donne, combinata ad un'ambigua concezione multiculturale, conduca ad esaltare l'autodeterminazione dei genitori che, ossequiosi di proprie convinzioni religiose, decidano di sottoporre i propri figli o figlie a tali interventi mutilativi [142]. In tal caso, infatti, i nostri valori, legati ad una civiltà tradizionalmente retta intorno all'idea di un umanesimo integrale, rischierebbero di cedere troppo facilmente dinanzi ad una visione distorta e fragile dell'uomo che, ispirata «alle categorie del relativismo culturale, giunge a negare ai diritti umani il loro attributo fondamentale: l'universalità» [143].

Per questo, sembra potersi condividere l'idea che occorreva che si intervenisse, da un lato, con fermezza laddove fossero stati violati i diritti dei minori, come quello relativo alla loro integrità psico-fisica, ancorché per ragioni legate a pratiche religiose, non potendo trovare esse legittimazione nell'esercizio del diritto di libertà religiosa e di coscienza – diritto che, come noto, è strettamente correlato alla dignità umana [144]. E dall'altro, era necessario che si agisse, nel medio-lungo periodo, come osservato da un autore, attraverso quelle associazioni e quegli enti particolarmente impegnati nell'integrazione e nella diffusione della conoscenza reciproca delle culture e che sono a più diretto contatto con i flussi migratori, sensibilizzando a questi problemi gli stessi immigrati, cercando di ottenere da essi una rinuncia a simili usanze dannose per i minori, magari, come suggerito da taluno, anche attraverso la sostituzione di dette pratiche con rituali di tipo simbolico che non compromettano la salute dei soggetti coinvolti [145]. Proprio ciò che la normativa approvata si è prefissa si svolgere.

Tale occasione di sensibilizzazione