Sommario: 1. L'infibulazione: cenni storici, religiosi, sociologici e medico-legali.– 2a. Il problema della liceità della pratica alla luce delle determinazioni internazionali. 2b. Segue. E nell'ordinamento giuridico italiano: tentativi di ricostruzione del sistema.– 2c. Segue. La l. n. 7 del 2006 ed il parere del Comitato Nazionale di Bioetica. – 3. Un accenno alla circoncisione maschile. – 4. Conclusioni.
1. L'infibulazione: cenni storici, religiosi, sociologici e medico-legali – Il massiccio afflusso in Italia di immigrati provenienti da Paesi extraeuropei, in particolar modo dal continente africano, comporta l'ingresso, nel nostro ordinamento (ed in generale negli ordinamenti dei Paesi europei), di lingue, tradizioni e religioni estranee alla nostra mentalità, pure giuridica.
Si tratta di costumi e di istituti, spesso di antichissima origine, soprattutto in materia di famiglia e persone, i quali non sempre sono armonizzabili e pienamente integrabili con quelli del nostro Paese. Più spesso, anzi, i primi si pongono in posizione antagonista con i valori di cui il nostro ordinamento è permeato e, non di rado, questo fronteggiarsi porta con sé a delle profonde lacerazioni sociali, rendendo più difficile l'integrazione nella nostra società delle popolazioni provenienti da quei Paesi. Ciò non significa che queste ultime debbano, in un certo senso, rinunciare alla propria identità culturale e religiosa, per molti aspetti rispettabili.
Già in altra sede, da parte nostra, si sottolineava, tra l'altro, la delicatezza del compito del giurista ed in special modo dei giudici chiamati a compiere operazioni delicate di bilanciamento tra valori e di verifica di quali di questi siano, se così può dirsi, nel caso singolo, «rinunciabili» o «negoziabili» e quali invece non lo siano . Come è stato osservato, l'inclusione nel nostro patrimonio socio-culturale di altri valori «non può indurre a sacrificare quel ristretto numero di beni costituzionalmente significativo che trova tutela a livello penale» . Come avverte un altro autore, siffatto bilanciamento, ad ogni modo, sarebbe da compiersi nella singola vicenda delle persone, valutando, di volta in volta, gli interessi coinvolti, giacché «non dovrebbe essere condizionato a priori dall'esigenza di ribadire la “superiorità” del nostro patrimonio di valori» .
Qui basti richiamare, a titolo esemplificativo, tra i conflitti ipotizzabili con il diritto italiano, l'istituto del ripudio e quello della poligamia che esprimono, forse, meglio di altri l'alterità giuridica per l'Occidente, e sui quali la giurisprudenza italiana ha avuto modo più volte di pronunciarsi, anche se non sempre in maniera univoca e chiara . Così, per es., in giurisprudenza, si è distinto, sotto la dizione di «ripudio» istituti tra loro diversi, anche se aventi molti tratti comuni, come l'atto di divorzio unilaterale proprio dell'ex diritto sovietico, il get ebraico, ed i molti tipi di talaq musulmano . Altra ipotesi di conflitto, portata all'attenzione della nostra giurisprudenza, concerne l'istituto della kafalah , per mezzo del quale il minore è accolto da una coppia unita in matrimonio al fine di dare al bambino un ambiente familiare. Il minore, però, non viene integrato nella famiglia di accoglimento, non ne assume il cognome e non partecipa ai diritti ereditari. La kafalah è assimilabile, sia pur con molta cautela, al nostro affidamento sebbene sia preordinato all'adozione giacché essa è vietata dal Corano.
Un altro dei conflitti ipotizzabili con il nostro ordinamento e con la cultura occidentale, sempre a titolo esemplificativo, concerne proprio la pratica dell'infibulazione, che costituisce la forma più severa e cruenta di circoncisione femminile e di discriminazione nei confronti della donna .
L'unica a nostro parere e più rilevante argomentazione contraria all'infibulazione sarebbe quella che i «detti» del Profeta che la prescriverebbero non sarebbero autentici, tanto più che si tratterebbe di una pratica derivante all'Islam da consuetudini locali preislamiche. Questa motivazione, del resto, quasi un decennio fa, ha trovato un autorevole avallo nella sentenza della Suprema Corte Amministrativa egiziana (supremo organo di giustizia amministrativa del Paese e le cui decisioni sono inappellabili) del 28 dicembre 1997, con la quale era respinto il ricorso di un gruppo di integralisti egiziani contro il d. m. Sanità dell'Egitto 8 luglio 1996 n. 261, che aveva proibito ogni tipo di mutilazione femminile negli ospedali ed ambulatori pubblici e privati (dopo che l'Egitto aveva ratificato le deliberazioni della Conferenza del Cairo), comminando una pena fino a tre anni di carcere a chiunque la praticasse (anche con il consenso della giovane e dei suoi parenti), tranne il caso in cui i medici l'avessero ritenuta indispensabile per ragioni sanitarie. Il supremo organo di giustizia amministrativa, con quella pronuncia, respingeva, dunque, il ricorso affermando che la legge coranica non prevede questa operazione né, tantomeno, la consente la legge penale egiziana che, agli artt. 241 e 242 c. p., vieta qualsiasi lesione fisica volontariamente prodotta se non in caso di necessità medica. Più verosimilmente, si osservava in motivazione, trattavasi di un'usanza ereditata dai faraoni: il che spiegherebbe la ragione per la quale essa sia in uso nei Paesi del bacino del Nilo e, invece, non sia praticata in Arabia Saudita, culla dell'Islam ortodosso .
A detta rilevante ragione di carattere giuridico-religioso, se ne aggiunge solitamente un'altra di carattere squisitamente medico-legale. Da più parti, infatti, si denunciano i danni causati da tale operazione, assai spesso praticata con mezzi rudimentali e di fortuna (per es., lamette, pezzi di vetro, ecc. ), quali emorragie, infezioni a volte letali, cicatrici dolorose, aderenze labiali, complicanze ostetriche , e problemi di carattere psico-sessuale (mancanza di libido, assenza di orgasmo, ecc.) . Non solo. A queste sofferenze se ne aggiungerebbe un'altra: vale a dire il legare i piedi della vittima per circa un mese affinché le ferite prodotte si cicatrizzino.
Il discorrere di alcune delle conseguenze derivanti dall'infibulazione, ci offre l'occasione di esaminare, sempre sotto un punto di vista medico-legale, come questa sia praticata.
A mero titolo esemplificativo, non può non farsi riferimento, innanzitutto, alla Convenzione ONU del 1989 sui diritti del fanciullo, ratificata dall'Italia con una legge del 1991 , diretta a tutelare l'integrità psico-fisica e morale dei minori. Essa, dopo aver sancito l'uguaglianza della bambina e del bambino (art. 2), impegna gli Stati parte ad adottare «ogni misura efficace atta ad abolire le pratiche tradizionali pregiudizievoli per la salute dei minori» (art. 24, § 3).
Per questo, correttamente si osserva che, ove individuato, un simile malcostume andrebbe «perseguito severamente, soprattutto in considerazione del fatto che è praticato su minorenni». Come base giuridica a tale lotta, si ricorda inoltre, per quanto riguarda i Paesi che hanno ratificato la Convenzione dell'ONU del dicembre 1979 contro ogni forma di discriminazione nei confronti della donna e, in particolare l'Italia (che ha ratificato questa convenzione con la l. n. 132 del 1985), come quest'atto internazionale preveda quale obbligo preciso quello di adottare tutte le misure necessarie (comprese quelle legislative) onde modificare o abrogare «ogni legge, disposizione, regolamento, consuetudine o pratica che costituisca discriminazione nei confronti della donna» (art. 2, lett. f).
Recentemente, infine, deve registrarsi, ai nostri fini, pure la l. 5 aprile 2001 n. 154 , che, sul modello di analoghe altre esperienze europee , ha introdotto Misure contro la violenza nelle relazioni familiari.
Tra le maggiori novità che emergono dal testo normativo vi è la possibilità per il giudice di ordinare, ove la condotta del coniuge o di altro convivente sia causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, la cessazione della stessa condotta e disporre l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che abbia tenuto la condotta pregiudizievole, prescrivendogli, eventualmente, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante (art. 342 ter c.c.) .
Analogo potere, su richiesta del p.m., è riconosciuto al giudice penale al quale, inoltre, è data possibilità – sempre su istanza del p.m. – di ingiungere all'imputato – cui era rivolto l'ordine di allontanamento – il pagamento di un assegno periodico a favore delle persone conviventi che dovessero rimanere prive di mezzi adeguati (art. 282 bis c.p.p., comma 3).
Questi ordini di protezione del giudice contro gli abusi familiari, peraltro, sono assistiti da una particolare sanzione penale (art. 388 c.p.), a mente dell'art. 6 della l. cit.
La nuova legge contro gli abusi familiari, quindi, potrebbe costituire un ulteriore mezzo di protezione a favore delle donne e delle minorenni che subiscano delle lesioni fisiche da parte di loro conviventi. La normativa, tuttavia, non si applicherebbe, in ipotesi, con riguardo ai parenti non conviventi.
Bisogna, peraltro, annotare che ai fini di un'applicazione della nuova disciplina occorrerà una concreta ed attuale esposizione a pericolo del bene giuridico protetto (cioè del corretto ed armonioso svolgersi delle relazioni familiari). Laddove ciò non si verifichi, non sembra possibile invocare la normativa in questione. In altre parole, nel caso dell'infibulazione sembra alquanto difficile supporre un intervento preventivo del giudice diretto ad evitare la mutilazione. Pertanto, dovrebbe richiedersi quanto meno che questa sia già avvenuta o, per lo meno, sia stata manifestata una chiara ed inequivoca volontà di praticare la stessa sulla propria figlia. La tutela, dunque, avrebbe valore soprattutto ex post.
La questione non è di poco conto laddove si consideri che la nostra Carta costituzionale sancisce il principio del rispetto della persona (art. 2 Cost.) e tutela la sua integrità psico-fisica (art. 32 Cost.). E giusto in nome di quel rispetto e di quella tutela, si riconosce, nelle attività sanitarie, l'obbligo del c.d. consenso informato dell'interessato. Tale dovere informativo, che in altri ordinamenti, ancor prima del nostro, ha assunto una notevole importanza, nascerebbe dal fatto che, differenza del passato, attualmente, il sanitario, grazie anche ad una maggiore consapevolezza ed informazioni scientifiche acquisite dalla società, non dovrebbe più scegliere in luogo dell'interessato, ma dovrebbe fornire a questi le informazioni necessarie affinché sia questi a decidere per sé . Fondamento giuridico di detto dovere sarebbe nello stesso codice deontologico medico del 1998, ed ancor prima in quello del 1995, in cui si è ampliata la portata del principio del consenso (artt. 29-31) , valorizzandosi maggiormente il consenso informato come radice della relazione medico-paziente (in assenza del quale potrebbe configurarsi l'atto terapeutico, addirittura, quale violenza privata), che, peraltro, sempre più di frequente è presa in considerazione dal legislatore, già a partire dalla legge istitutiva del servizio sanitario nazionale n. 833 del 1978 e, più recentemente, dalla Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, adottata dal Consiglio d'Europa il 19 novembre 1996 ed aperta alla firma degli Stati membri di tale organizzazione il 4 aprile 1997 ad Oviedo, ratificata dall'Italia con l. 28 marzo 2001 n. 145 , e che trova fondamento, in ultima analisi, nel combinato disposto di cui agli artt. 13 e 32 Cost.
Nel nostro caso, venendo tale operazione compiuta, di regola, su persona minorenne, si potrebbe obiettare che questi non sia in grado di esprimere un valido consenso in ordine a sì delicato trattamento chirurgico .
Altro profilo problematico, infine, concernerebbe la compatibilità della circoncisione sotto l'aspetto dei riti non contrari al buon costume al quale si richiama l'art. 19 del dettato costituzionale.
Il Comitato nazionale di bioetica, invero, nel suo pur autorevole parere, non risponde a tutti questi interrogativi, pur legittimi, soffermandosi semplicemente sull'aspetto relativo della compatibilità della pratica de qua con il disposto ex art. 19 Cost.
A detta del Comitato, in base al diritto ebraico, la circoncisione costituirebbe un preciso adempimento personale posto a carico dei pii genitori israeliti o di chi ne faccia le veci, venendo vissuto in quella fede come atto devozionale e di culto . Così caratterizzata, la pratica circoncisoria ebraica godrebbe della copertura di cui all'art. 19, che lascerebbe ai consociati piena libertà di espressione e di scelta in campo religioso, limitandosi soltanto a vietare eventuali pratiche rituali contrarie al buon costume .
Sotto quest'angolo visuale, la suddetta prassi rituale non contrasterebbe con codesto limite, laddove si desse all'espressione «buon costume» l'accezione ristretta, di stampo penalistico, comunemente accolta in subiecta materia e di contenuto non dissimile da quello previsto dal successivo art. 21 ult. comma Cost. (riguardante le manifestazioni di pensiero contrarie al buon costume), vale a dire quale complesso di principi inerenti alla sola sfera dell'onore, del pudore e del decoro in ambito sessuale . Per il Comitato, detta circoncisione non si porrebbe in contrasto con il limite ex art. 19 Cost., perché essa non sarebbe compiuta «attraverso atti idonei a pregiudicare o a violare la sfera dell'intimità e della decenza sessuale della persona, ma [sarebbe] praticata seguendo precise regole di prudenza e di riservatezza», tanto più che verrebbe «solitamente praticata attraverso forme e modalità tecniche che non si concretizz[erebbero] sotto alcun profilo in atti osceni lesivi del sentimento medio del pudore in materia sessuale» . Con riguardo, in special modo al rito ebraico, alla luce delle peculiari caratteristiche di questo, un autore osserva che la circoncisione ebraica apparirebbe «in sé pienamente compatibile con il disposto dell'art. 19 della Costituzione italiana; le cui norme, salvo sempre il rispetto del limite del “buon costume” formalmente previsto, riconosce[rebbero] piena libertà di estrinsecazione del sentimento religioso e delle relative manifestazioni cultuali e rituali sia a livello individuale sia a livello collettivo» .
Ma siffatta argomentazione, ad onor del vero, non pare da sola legittimare la pratica circoncisoria, visto che potrebbe obiettarsi che ciò che sarebbe vero per la confessione ebraica non v'è ragione per la quale non debba esserlo pure per altre (che ammettono la circoncisione femminile), giusto in virtù del disposto di cui al citato art. 19 e del generale principio di uguaglianza, che impone un trattamento analogo per situazioni simili. Il profilo, invero, si appalesa in tutta la sua problematicità ed avrebbe meritato, forse, un maggiore approfondimento da parte del Comitato.