Sommario: 1. La concorrenza come valore costituzionale
dell'ordinamento comunitario. - 2. La concorrenza tra imprese come
strumento fondamentale per l'abolizione delle barriere intracomunitarie
agli scambi ed il rapporto tra la politica di concorrenza e le altre
politiche della Comunità. - 3. Il rapporto tra diritto comunitario
della concorrenza e norme degli Stati membri e l'applicazione delle
norme comunitarie antitrust alle imprese operanti sui mercati oggetto
di regolamentazione. - 4. Le regole di concorrenza applicabili alle
imprese: in particolare, gli artt. 81 e 82 (ex artt. 85 e 86) del
Trattato ed il loro ambito di applicazione. - 4.1. La nozione di impresa
ai fini delle norme antitrust. - 4.2.L'ambito di applicazione
ratione materiae. - 4.3. Diritto comunitario e diritto nazionale.
- 4.4. Applicazione extraterritoriale del diritto della concorrenza
e rapporti con Stati terzi. - 4.5. L'ambito di applicazione delle
regole sulle concentrazioni di imprese: rinvio. - 5. Il diritto comunitario
antitrust dinanzi ai giudici e alle autorità nazionali. - Nota bibliografica.
1. - La concorrenza come valore costituzionale dell'ordinamento
comunitario.
Obiettivo fondamentale della Comunità
europea è, ai sensi dello stesso art. 2 del Trattato di Roma, la creazione
di un'unione economica e, ancor prima, di un mercato comune, da intendersi
come vero e proprio «mercato interno» nell'accezione propria dell'art.
14 (ex art. 7A) del Trattato medesimo. Un mercato, cioè, in
cui sia effettivamente ed efficacemente assicurata la libera circolazione
di persone, merci, servizi e capitali.
Nel Trattato, il raggiungimento di tale
obiettivo implica l'adozione di specifiche azioni ed iniziative volte
a configurare la Comunità come un ordinamento ad economia di mercato;
tra esse, spicca la creazione di un «regime inteso a garantire
che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno», così
come espressamente previsto dall'art. 3, lett. g) del Trattato,
che rappresenta la base giuridica ed in effetti il cardine di tutto
il «sistema» della concorrenza in ambito comunitario.
In altri termini, l'attuazione delle
libertà comunitarie nella logica del mercato interno deve realizzarsi
prioritariamente e prevalentemente mediante la creazione e l'operatività
di un sistema fondato sui principi e le regole di concorrenza, piuttosto
che in virtù di interventi diretti degli organi della Comunità o degli
Stati membri. Questo è il significato e la portata fondamentale dell'art.
3, lett. g), all'interno del quale, così, il valore della concorrenza
viene «costituzionalizzato» tra i principi informatori dell'ordinamento
e del diritto comunitario.
L'art. 3, lett. g), al quale
è riconosciuta la caratteristica di norma dotata di immediata applicabilità,
impone quindi la creazione di un «regime», o meglio, di un «sistema»
completo di norme tra loro coordinate, il cui insieme permetta di
proteggere il mercato relativo agli Stati membri dell'Unione Europea
rispetto ad alterazioni della concorrenza.
Quanto sopra sotto due distinti profili:
da un lato, nel senso di introdurre regole applicabili alle imprese,
che impediscano loro l'adozione di comportamenti incompatibili con
un sistema di concorrenza efficace e non distorta: è il caso, in particolare,
dei divieti di intese restrittive della concorrenza e di abuso di
posizione dominante rispettivamente posti dagli artt. 81 e 82 (ex
artt. 85 e 86) del Trattato, ma anche della disciplina sulle concentrazioni,
di cui al reg. n. 4064/89.
Dall'altro lato, si tratta invece di
introdurre regole vincolanti ed applicabili nei confronti degli Stati
membri, al fine di rendere compatibili coi principi della concorrenza
le misure e gli interventi da loro posti in essere sui mercati ovvero
nei confronti delle imprese. In questo senso, vengono in rilievo le
disposizioni di cui all'art. 86 (ex art. 90) del Trattato in
tema di imprese pubbliche, l'art. 87 ss. (ex art. 92) in tema
di aiuti di Stato, ma anche, da un lato, le disposizioni relative
ai monopoli nazionali che presentano un carattere commerciale (art.
31 (ex art. 37)), nonché le disposizioni in materia di fiscalità
previste all'art. 90 ss. (ex art. 95), oltre alle regole generali,
sviluppate nella giurisprudenza comunitaria, volte a garantire il
cd. «effetto utile» delle norme sulla concorrenza individuate nel
Trattato.
2. - La concorrenza tra imprese come
strumento fondamentale per l'abolizione delle barriere intracomunitarie
agli scambi ed il rapporto tra la politica di concorrenza e le altre
politiche della Comunità.
L'art. 81 ss. (ex art. 85) del
Trattato riservano all'azione delle imprese sul mercato un ruolo essenziale
per l'integrazione comunitaria. Più precisamente, le strategie e le
scelte delle imprese all'interno della Comunità non dipendono dagli
Stati membri né dalle istituzioni comunitarie, ma debbono risultare
guidate fondamentalmente delle dinamiche del mercato e quindi della
competizione.
Ciò perché la garanzia per le imprese
di fruire della massima possibile libertà di operare e di autodeterminare
la propria azione, dà luogo ad un «valore aggiunto» per realizzare
le quattro libertà fondamentali, che il Trattato si preoccupa di prevedere
e salvaguardare.
Tale libertà per le imprese si assicura
lasciando a queste ultime il più ampio spazio possibile per competere
tra loro: conseguentemente, le norme comunitarie antitrust hanno come
scopo primario quello di evitare restrizioni di tale libertà, determinate
appunto da limitazioni alla concorrenza poste in essere dalle stesse
imprese, preservando in tal modo il mercato comune (ed oggi mercato
interno), che proprio il Trattato ha voluto organizzare secondo un
modello concorrenziale.
Nell'art. 81 (ex art. 85), quanto
sopra vale con riferimento all'ipotesi in cui ciò abbia o possa avere
luogo grazie alla stipulazione di accordi o intese tra imprese; nell'art.
82 (ex art. 86), l'effetto voluto è quello di impedire che
imprese detentrici di una posizione dominante sul mercato ne abusino
a danno di altre imprese, o dei consumatori. La disciplina delle concentrazioni,
di cui al reg. n. 4064/89, è rivolta a prevenire la costituzione od
il rafforzamento di posizioni dominanti sul mercato, in grado cioè
di diminuire strutturalmente il tasso di competizione esistente sul
medesimo. L'art. 86 (ex art. 90), infine, obbliga gli Stati
membri a garantire che i precetti che precedono si applichino identicamente
anche alle imprese pubbliche ovvero titolari di particolari diritti
o prerogative, salva la sola ipotesi in cui il rispetto delle regole
di concorrenza da parte di queste imprese possa pregiudicare l'adempimento
della specifica missione per le quali esse sono state costituite,
ovvero operano.
La preservazione della più ampia possibile
libertà per le imprese all'interno della Comunità rappresenta quindi
anche il Leit-motiv, in virtù del quale, da un lato, le norme
comunitarie antitrust - primarie o secondarie - risultano interpretate;
dall'altro lato, e conseguentemente, la condotta delle imprese stesse
sul mercato alla luce degli artt. 81 o 82 (ex artt. 85 o 86)
viene valutata.
D'altronde, non va dimenticato che,
tra gli obiettivi di cui agli artt. 2 e 3 del Trattato, non vi è soltanto
la creazione di un sistema di concorrenza non falsata in ambito comunitario,
né va dimenticato che la politica di concorrenza coesiste con le altre
politiche previste dal Trattato stesso.
Quanto sopra assume particolare rilievo
allorché il raggiungimento di obiettivi propri della politica (e delle
norme) antitrust può confliggere con altre politiche comunitarie.
Benché l'importanza della concorrenza nel sistema del Trattato - quanto
meno così come originariamente concepito - sia tale generalmente da
garantirle un ruolo di primus inter pares rispetto alle altre
politiche, vi sono specifici casi in cui il «primato» della concorrenza
può risultare ridimensionato, anche in forza di specifiche disposizioni
del Trattato stesso: ciò vale, ad esempio, con riguardo alla politica
agricola comune, la cui realizzazione passa attraverso un sistema
di regole di impronta dirigistica che espressamente, all'art. 36 (ex
art. 42) del Trattato, tendono a ridimensionare il ruolo e la
portate delle norme antitrust quale «paradigma» di comportamento per
le imprese agricole. Lo stesso valeva anche per il settore carbo-siderurgico,
quantunque il fenomeno appaia oggi in via di forte ridimensionamento,
anche in vista della scadenza del Trattato CECA per l'anno 2000.
Con le modifiche al Trattato di Roma
apportate a Maastricht, ed ancor più col trattato di Amsterdam, il
rapporto tra politica di concorrenza e altre politiche ed obiettivi
del Trattato potrebbe peraltro aver subito taluni lievi ma significativi
mutamenti nel senso dell'emersione di altre priorità dell'azione comunitaria:
tramontata l'ipotesi, pur a lungo caldeggiata da alcuni, di modificare
il testo dell'art. 86 (ex art. 90) per rendere più «permeabile»
l'azione degli Stati membri nel settore dei cd. servizi pubblici rispetto
ai vincoli posti dalle regole di concorrenza, si è nondimeno voluto
dare autonomo risalto, nel testo dell'art. 16 (ex art. 7D)
del Trattato CE, all'attenzione che gli Stati membri debbono dare
al mantenimento ed allo sviluppo dei servizi pubblici - la cui esistenza
o ambito di estensione apparivano erose da un'interpretazione particolarmente
«liberista» delle regole antitrust - come veicolo essenziale per il
miglioramento della qualità della vita dei cittadini dell'Unione,
e ciò, a quanto parrebbe, anche in una prospettiva più cauta rispetto
ad una visione puramente «mercatocentrica» del diritto dell'economia.
Ancor più significativo, sempre nel quadro del nuovo assetto degli
equilibri «politici» dell'Unione, è il ruolo dato dal trattato di
Amsterdam alla tutela dell'ambiente, che ha assunto, nel nuovo complesso
delle azioni della Comunità, il rango di riferimento primario e tale
da condizionare l'attuazione di tutte le altre iniziative e politiche
previste dal Trattato.
Le modifiche cui si è accennato, a ben
vedere, non debbono sorprendere più di tanto, posto che, dopo quaranta
anni di applicazione del diritto comunitario, e del diritto comunitario
antitrust, il risultato dell'integrazione dei (mercati nazionali dei)
Paesi membri è stato ampiamente acquisito, ciò che rende anche meno
attuale, o meno pressante, l'esigenza di abbattere tutte le barriere
all'integrazione dei mercati determinate da condotte anticompetitive
delle imprese, e suggerisce in questo senso anche possibili interpretazioni
«evolutive» rispetto alla valutazione sinora data ad alcune fattispecie
basilari del diritto antitrust, come ad esempio si sta verificando
per le cd. intese verticali.
Il che, peraltro, non sembra determinare
conseguenze di rilievo con riferimento alla generale problematica
qui in esame, e cioè dal punto di vista della corretta interpretazione
delle norme antitrust in ipotesi in cui la loro applicazione possa
determinare possibili conflitti con altre norme o politiche comunitarie:
si tratterà pur sempre, infatti, di determinare quella soluzione che
consenta il raggiungimento delle finalità delle seconde con le modalità
meno lesive degli obiettivi e degli scopi del diritto comunitario
della concorrenza.
3. Il rapporto tra diritto comunitario della concorrenza
e norme degli Stati membri e l'applicazione delle norme comunitarie
antitrust alle imprese operanti sui mercati oggetto di regolamentazione.
La centralità della concorrenza nel
sistema del Trattato si conferma sulla base di una serie di ulteriori
elementi di rilievo: infatti, mentre nella maggior parte degli altri
settori del diritto comunitario la Comunità limita normalmente il
proprio ruolo all'emanazione di regole, la cui applicazione è lasciata
agli Stati membri ed alle autorità competenti di questi ultimi, nel
caso della concorrenza anche l'applicazione del diritto comunitario
è di prioritaria competenza della stessa Comunità, in particolare
per il tramite della Commissione (ed in effetti di una sua specifica
Direzione Generale, la n. IV). Ma non solo. L'importanza della creazione
e del mantenimento di un sistema di concorrenza non falsata all'interno
del mercato comune ha spinto la Corte di giustizia ad andare oltre
la semplice lettera delle pur numerose norme del titolo V (VI), capo
I, del Trattato (contenente gli artt. 81-89 (ex artt. 85-94))
che espressamente si occupano della materia, per individuare invece
un principio fondamentale ed obbligatorio nel diritto comunitario,
tratto dal combinato disposto degli artt. 3, 10, 81 od 82 e 86 (ex
artt. 3, 5, 85 od 86 e 90) del Trattato, e consistente nel divieto
per gli Stati membri di porre in essere o mantenere in vigore qualsiasi
misura idonea a privare le regole di concorrenza del loro effetto
utile.
Invero, l'esame della prassi e della
giurisprudenza comunitaria dimostra che, al di là dei comportamenti
anticompetitivi delle imprese sui mercati, un effettivo pregiudizio
alla concorrenza deriva proprio dall'intervento sui mercati stessi
da parte degli Stati membri. Le misure statali distorsive della competizione
sono innumerevoli: si pensi alla fissazione autoritativa di prezzi
e condizioni di vendita di prodotti e servizi, all'attribuzione di
posizioni di monopolio non giustificate dalle condizioni del mercato,
all'imposizione ovvero alla facilitazione di cartelli tra imprese
concorrenti, alla costituzione di concentrazioni tra imprese direttamente
favorite o imposte dallo Stato, all'ingiustificata restrizione di
sbocchi sul mercato mediante la previsione di quote o soglie quantitative
per l'accesso a determinate attività imprenditoriali.
Se quindi le norme di concorrenza dovessero
limitare il proprio ambito di applicazione alle sole imprese, la possibilità
di creare in ambito comunitario un «sistema» di concorrenza non falsata
sarebbe grandemente ridotta, e forse velleitaria. Di più: tale possibilità
dipenderebbe dalla volontà degli Stati membri di astenersi dal condizionare
il gioco della competizione, risolvendosi quindi in un inammissibile
rovesciamento del «primato» del diritto e dell'ordinamento comunitario
rispetto a quelli degli Stati membri.
D'altro canto, non tutte le misure statali
di intervento sui mercati risultano ingiustificate, ovvero appaiono
incompatibili con l'obiettivo di dar luogo ad un sistema comunitario
di concorrenza non falsata: talvolta l'intervento pubblico nell'economia
è giustificato dall'esistenza di cd. market failures, che impongono
un riequilibrio al libero dispiegarsi del gioco della domanda e dell'offerta;
talaltra sono esigenze extraeconomiche a suggerire l'introduzione
di correttivi sul mercato. Più in generale, i principi in tema di
libera iniziativa economica, che trovano nelle regole di concorrenza
la loro espressione e tutela più alta, non operano in una situazione
di «vuoto pneumatico» normativo, bensì all'interno di ordinamenti
giuridici complessi che in misura più o meno ampia, ed in funzione
della salvaguardia delle più varie esigenze, tendono a delimitare
l'ambito astrattamente illimitato delle «libertà economiche».
Vi è, così, una potenziale e costante
tensione tra applicazione delle regole di concorrenza e misure statali,
ed è difficile sceverare per categorie generali ovvero una volta per
tutte in quali casi le prime debbono prevalere sulle seconde.
Non è chiaramente possibile, in questa
sede, esaminare compiutamente le implicazioni di quanto precede. In
linea molto schematica, ad oggi la giurisprudenza comunitaria sembra
assestata sulla seguente impostazione: il principio di astensione
da parte degli Stati membri dall'adottare o mantenere misure incompatibili
con l'effetto utile delle norme comunitarie antitrust, ricostruito
alla luce del combinato disposto degli artt. 3, 10, 81-82 (e 86) (ex
artt. 3, 5, 85-86 (e 90)) del Trattato, viene considerato violato
in presenza di misure statali idonee a restringere o limitare il gioco
della concorrenza, senza peraltro giungere ad escludere totalmente
un (benché esiguo) spazio autonomo di manovra per le imprese nei cui
confronti tali misure hanno effetto. In questi casi, inoltre, la Corte
di giustizia tende ad individuare anche un ambito residuo di operatività
degli artt. 81 e 82 (ex artt. 85 e 86) direttamente nei confronti
delle imprese, le quali, pertanto, ed ove del caso, possono essere
considerate direttamente responsabili della violazione delle norme
comunitarie antitrust. L'esame della giurisprudenza consente di individuare,
ad esempio, la seguente casistica: a) esistenza di un regime di prezzi
regolamentati che limita il potere delle imprese di fissare liberamente
il prezzo di quanto da esse immesso sul mercato, ma non esclude in
modo assoluto un tale potere; ovvero b) esistenza di misure statali
che favoriscono o rafforzano la creazione di cartelli tra imprese,
senza peraltro imporli a queste ultime; ovvero ancora c) esistenza
di situazioni in cui l'intervento di regolazione di un mercato non
promana direttamente ed autoritativamente dai poteri pubblici, ed
è invece da questi ultimi delegato alle imprese «regolate». Ove poi
l'intervento dello Stato nel mercato si realizzi per il tramite di
imprese pubbliche, ovvero imprese fruitrici di diritti speciali o
esclusivi, la fattispecie è invece quella d) del cd. abuso di posizione
dominante «necessitato» ovvero «inevitabile», posto in essere da tali
imprese. In queste ipotesi, soccorrono allora le disposizioni di cui
all'art. 90 del Trattato, la cui interpretazione ed applicazione formerà
oggetto di ampia analisi in prosieguo.
Nel caso in cui, invece, la misura statale
sia tale da impedire assolutamente il dispiegarsi della concorrenza,
la Corte di giustizia ha finora escluso l'applicazione degli artt.
81 e 82 (ex artt. 85 e 86) alle imprese, così come l'operatività
nei confronti degli Stati membri dei principi inerenti l'effetto utile
del diritto comunitario della concorrenza poc'anzi ricordati. Ciò
non impedisce, chiaramente, l'operatività di altre norme del Trattato,
ad esempio quelle in tema di libera circolazione delle merci e dei
servizi, così come non impedisce, e lo vedremo meglio in prosieguo,
una possibile rilevanza dell'art. 90.
D'altronde, va sottolineato che l'evoluzione
della materia è tuttora aperta, ed appare verosimilmente destinata
a svilupparsi in modo «dinamico», in funzione anche degli assestamenti
politici e costituzionali dell'ordinamento comunitario, a loro volta
in costante divenire.
4. - Le regole di concorrenza applicabili
alle imprese: in particolare, gli artt. 81 e 82 (ex artt. 85 e 86)
del Trattato ed il loro ambito di applicazione
La disciplina comunitaria della concorrenza
si compone essenzialmente di due regole, comuni in realtà alla totalità
dei sistemi antitrust: con la prima (art. 81 (ex art. 85)),
si vietano le intese restrittive della concorrenza; con la seconda
(art. 82 (ex art. 86)), gli abusi di una posizione dominante
detenuta sul mercato.
Si tratta, com'è evidente, di regole
applicabili alle imprese, ovvero, per l'art. 81 (ex art. 85),
anche alle associazioni di imprese, qualora l'attività di queste ultime
(ovvero delle imprese associate) abbia ad oggetto, o produca come
effetto, una restrizione o un'alterazione della concorrenza.
4.1. - La nozione di impresa ai fini
delle norme antitrust
La nozione di impresa rilevante ai fini
del diritto della concorrenza è molto ampia, senz'altro più ampia
di quella, ad esempio, prevista nel codice civile, all'art. 2082:
per il diritto antitrust, l'impresa si qualifica essenzialmente dal
punto di vista funzionale, e cioè per la sua caratteristica di entità
esercitante attività aventi carattere economico con una certa regolarità
e continuità, indipendentemente da qualunque status giuridico,
dalle modalità di suo finanziamento, dagli elementi organizzativi
o aziendali, ed indipendentemente dallo scopo di lucro. In questa
prospettiva, sono imprese per il diritto della concorrenza anche istituzioni
pubbliche, quali gli uffici di collocamento, o i monopoli di Stato,
anche se incorporati nell'amministrazione. Lo sono sicuramente le
aziende pubbliche, anche incaricate di un servizio pubblico, come
le poste, ma anche gli enti territoriali possono ricadere nella nozione
di impresa, nella misura in cui essi svolgano un'attività economica
a scopo di lucro.
Sono imprese anche i professionisti
intellettuali, gli artisti, gli sportivi, purché professionisti, e
le loro associazioni. Non sono imprese invece i soggetti che erogano
servizi di sicurezza sociale previsti dalla legge, gli organismi che
offrono servizi funzionali alla sicurezza aerea, ovvero alla tutela
dell'ambiente.
4.2. - L'ambito di applicazione ratione
materiae
Chiarito l'ambito di applicazione dal
punto di vista soggettivo, sul piano oggettivo si è già osservata
l'aspirazione del diritto della concorrenza ad applicarsi a tutti
i settori dell'economia, salve le deroghe espressamente previste dal
Trattato, come quelle già citate in materia di agricoltura, cui si
aggiungono altre deroghe per quanto concerne il settore militare,
a norma dell'art. 296 (ex 223) del Trattato. Alcune esenzioni
risultano previste anche a livello di regolamenti applicativi delle
norme del Trattato, e ciò sia in materia agricola, che in materia
di trasporti. In questo contesto, giova ricordare che, fino alla scadenza
del Trattato CECA, il settore carbosiderurgico risulta disciplinato
da proprie norme antitrust.
4.3. - Diritto comunitario e diritto
nazionale
Va peraltro ricordato che il diritto
comunitario coesiste, sia pur in un rapporto non paritetico, col diritto
degli Stati membri: pertanto, gli artt. 81 e 82 (ex artt. 85
e 86) si applicano soltanto a quelle fattispecie che siano pregiudizievoli
al commercio tra Stati membri: allorché le pratiche rilevanti limitano
i loro effetti al territorio di uno Stato membro, sarà applicabile
il diritto nazionale. Per contro, va osservato che, sul piano esegetico,
il requisito del pregiudizio al commercio intracomunitario è stato
interpretato estensivamente: intanto, il commercio intracomunitario
non riguarda soltanto i beni, ma anche i servizi, le persone e i capitali,
a conferma della caratteristica «trasversale» del diritto comunitario
della concorrenza sulle libertà fondamentali previste dal Trattato.
Ma soprattutto, ai fini dell'applicazione degli artt. 81 e 82 (ex
artt. 85 e 86) è sufficiente che l'intesa restrittiva della concorrenza
o l'abuso di posizione dominante possano influenzare direttamente
o indirettamente, concretamente o solo potenzialmente, le transazioni
economiche tra Stati membri, in modo tale da ostacolare il perseguimento
degli obiettivi del Trattato.
In questa prospettiva, rientrano nell'ambito
di applicazione delle regole comunitarie, ad esempio, non solo gli
accordi tra imprese site in diversi Stati membri, ma anche quelli
tra imprese tutte operanti nello stesso Stato membro, qualora siano
idonee a superare la soglia del pregiudizio al commercio intracomunitario:
ciò si verifica per accordi che riguardano l'importazione da, o l'esportazione
verso, altri Stati membri; ma anche per intese che, in ogni caso,
producano effetti sulla vendita di prodotti esteri sul territorio
nazionale, o sull'accesso al mercato da parte di imprese estere; ove
poi l'intesa riguardi la gran parte degli operatori del settore operanti
in uno Stato membro, l'effetto «intracomunitario» si considera per
se accertato.
Dal lato opposto, l'applicazione degli
artt. 81 e 82 (ex artt. 85 e 86) è comunque condizionata all'esistenza
di effetti non trascurabili sul mercato, e quindi minimamente «sensibili».
Ed al riguardo, la Commissione Europea ha, nel tempo, precisato in
apposite comunicazioni anche le soglie minime al di sotto delle quali
l'applicazione delle regole antitrust comunitarie deve considerarsi
presuntivamente esclusa.
Visto l'ampio spettro applicativo garantito
agli artt. 81 e 82 (ex artt. 85 e 86), non si può escludere
che la medesima fattispecie possa essere anche suscettibile di controllo
da parte del diritto nazionale della concorrenza. Il quale, tendenzialmente,
può essere applicato parallelamente a quello comunitario, nel rispetto
peraltro della preminenza del secondo rispetto al primo, e quindi
solo nella misura in cui l'applicazione del diritto nazionale non
pregiudichi gli obiettivi delle norme comunitarie antitrust: ciò vuol
dire, in sostanza, che un comportamento vietato dal diritto comunitario
non potrà essere consentito dal diritto nazionale; per contro, non
si può escludere che un diverso comportamento, consentito dal diritto
comunitario, sia invece impedito dall'operare delle norme vigenti
all'interno di uno Stato membro. Quanto sopra, tuttavia, con l'eccezione
di quei casi in cui il diritto comunitario abbia espressamente voluto
esentare da un divieto determinate fattispecie in forza di una scelta
di politica di concorrenza specificamente adottata, come nel caso
di una esenzione ex art. 81.3 (ex art. 85.3). Per tali
ipotesi, il diritto nazionale non potrà contrapporsi, vietandole,
ad intese restrittive della concorrenza ritenute invece espressamente
legittime dal diritto comunitario.
4.4. - Applicazione extraterritoriale
del diritto della concorrenza e rapporti con Stati terzi
Sul versante opposto, sono suscettibili
di controllo ad opera degli artt. 81 e 82 (ex artt. 85 e 86)
comportamenti lesivi della concorrenza posti in essere da imprese
site in Stati terzi della Comunità, allorché questi comportamenti
abbiano attuazione (anche) nel territorio comunitario, o vi producano
effetti sostanziali. In queste ipotesi, potranno essere assoggettate
agli artt. 81 o 82 (ex artt. 85 o 86) imprese non comunitarie,
o per il tramite delle proprie controllate operanti nella Comunità,
ovvero direttamente. Per questi casi, peraltro, ed anche al fine di
evitare conflitti di diritto internazionale con Stati terzi, le cui
imprese siano state fatte oggetto di procedure di infrazione delle
regole comunitarie di concorrenza, la Comunità cerca di operare di
concerto con le omologhe autorità degli Stati terzi, anche nel quadro
di accordi internazionali appositamente stipulati (importante, ad
esempio, è il trattato bilaterale esistente con gli Stati Uniti).
Sempre nell'ambito delle questioni attinenti
l'applicazione degli artt. 81 e 82 (ex artt. 85 e 86) al di
fuori dell'ordinamento comunitario, va ricordato che, a partire dal
1° gennaio 1994, norme antitrust corrispondenti ai contenuti degli
artt. 81 e 82 (ex artt. 85 e 86) sono in vigore all'interno
dello Spazio Economico Europeo (composto dai Paesi CE e dai rimanenti
Stati aderenti all'AELS).
4.5. - L'ambito di applicazione delle
regole sulle concentrazioni di imprese: rinvio
Le considerazioni che precedono evidenziano
comunque che, con riferimento agli artt. 81 e 82 (ex artt.
85 e 86), la soglia rilevante per la loro applicazione appare in sostanza
individuabile caso per caso, sulla base dei principi e delle regole
poc'anzi accennate. Molto più precise invece sono le soglie applicative
della normativa sulle concentrazioni, caratterizzata da parametri
fissi e predeterminati in generale, dei quali si tratterà nella parte
specificamente riservata all'applicazione del reg. n. 4064/89.
5. - Il diritto comunitario antitrust
dinanzi ai giudici e alle autorità nazionali
Le regole di concorrenza previste dal
Trattato, ed in particolare gli artt. 81 e 82 (ex artt. 85
e 86), sono caratterizzate da diretta applicabilità. Esse, quindi,
attribuiscono ai singoli diritti che possono essere fatti valere e
tutelati dinanzi ai giudici e alle autorità nazionali.
Pertanto, è possibile richiedere la
tutela offerta dagli artt. 81 e 82 (ex artt. 85 e 86) anche
dinanzi ai tribunali degli Stati membri, con l'unica esclusione riguardante
l'art. 81.3 (ex art. 85.3), che vedremo, la cui applicazione
spetta in esclusiva alla Commissione a norma dell'art. 9.3 del reg.
n. 17/62.
Lo stesso vale per le autorità nazionali
competenti ad applicare, in via amministrativa, le norme sulla concorrenza,
ad esempio, per quanto riguarda il nostro ordinamento, l'Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato costituita con la l. n. 287/1990.
Tale potere, in particolare, pur se di per sé derivante dalla diretta
applicabilità del diritto comunitario, è stato espressamente previsto
anche dalla legge, segnatamente con l'art. 54, l. 6 febbraio 1996,
n. 52 (legge comunitaria per il 1994).
Il potere dei giudici e delle autorità
nazionali di applicare gli artt. 81 (ex art. 85), ad eccezione
del § 3, e 86 consente di garantire ai singoli la protezione derivante
dal diritto comunitario antitrust anche a livello decentrato, e quindi
non soltanto per il tramite delle autorità comunitarie. Il che avvicina
notevolmente le norme comunitarie di cui trattasi ai singoli ed alle
imprese degli Stati membri, e rafforza evidentemente l'efficacia degli
artt. 81 e 82 (ex artt. 85 e 86), sia perché consente di sgravare
la Commissione di un consistente carico di lavoro, permettendole quindi
di concentrarsi sui casi più rilevanti, sia perché l'applicazione
decentrata permette di far valere i diritti ed obblighi derivanti
dagli artt. 81 e 82 (ex artt. 85 e 86) all'interno dei procedimenti
nazionali, e con gli strumenti di diritto processuale interno: si
pensi, ad esempio, alla possibilità di richiedere provvedimenti cautelari
o d'urgenza per inibire la prosecuzione di condotte restrittive della
concorrenza.
D'altro canto, la Comunità è interessata
a che l'applicazione delle norme comunitarie antitrust sia effettuata
correttamente, e soprattutto in modo coerente e coordinato tra giudici
e autorità nazionali e Commissione. A questo scopo, sono state così
emanate comunicazioni esplicative indirizzate rispettivamente ai giudici
e alle autorità nazionali, con le quali, da un lato, si individuano
criteri guida per l'applicazione delle norme comunitarie a livello
decentrato; dall'altro, si stabiliscono meccanismi di interazione
e coordinamento tra Comunità e Stati membri idonei ad evitare conflitti
di norme e duplicazione di risorse, nel contempo assicurando che la
tutela offerta dal diritto comunitario sia prestata da parte dell'istituzione,
nazionale o comunitaria, la quale, rispetto alla singola fattispecie,
sia la più idonea al riguardo.
Nota bibliografica.
Bellamy-Child, Common market law of competition,
London 1993; Beutler-Bieber-Pipkorn-Streil, Die Europaïsche Union. Rechtsordnung und Politik, Baden-Baden, 1993
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(*) Queste pagine sono parte del secondo dei volumi
collettanei "Il diritto privato dell'Unione Europea" a cura di Antonio
Tizzano, pubblicati nel Trattato di diritto privato dell'editore Giappichelli.