La novella della legge elettorale per la Camera dei Deputati:

natura e conseguenze di uno strabismo democraticamente spiacevole

di Edmondo Mostacci

(dottorando presso l'Università degli Studi di Genova)

Sommario: 1. – L'allocazione biproporzionale dei seggi; 2. – Natura del problema; 3. – La soluzione indicata dalla legge e la sua insufficienza; 4. – Considerazioni conclusive.

1. – La legge n. 270/2005 il cui art. 1 contiene le modifiche al testo unico per l'elezione della Camera dei Deputati – è stata scritta e approvata con precipitazione da quella che era, nella scorsa legislatura[1], la maggioranza parlamentare[2]. È stata scritta in modo alquanto affrettato, e ciò non è privo di conseguenze.

Tra le imperfezioni del testo[3], una rischia di avere risultati per lo meno spiacevoli; e si tratta del meccanismo di allocazione, su base circoscrizionale, dei seggi calcolati su base nazionale[4].

Il problema nasce dal fatto che la legge prevede, da un lato, di calcolare i seggi spettanti a ciascuna coalizione e lista di candidati sulla base di un unico collegio nazionale e, dall'altro, di attribuire i seggi alle diverse forze politiche sulla base delle 26 circoscrizioni regionali o subregionali.

In altre parole, in un primo momento si sommano le cifre elettorali circoscrizionali di ciascuna lista e coalizione[5], per ottenere le cifre elettorali nazionali; sulla base di queste ultime si ripartono i 617 seggi[6], attraverso il metodo del quoziente naturale.

Determinato il complessivo numero di seggi che complessivamente spettano a ciascuna coalizione e lista, si torna al livello circoscrizionale e – al fine di attribuire a ogni formazione elettorale il numero di seggi ad essa spettanti in ciascuna circoscrizione e di determinare in concreto gli eletti[7] – si divide la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna di esse per il quoziente calcolato e utilizzato per la ripartizione dei seggi a livello nazionale (o, nel caso di attribuzione del premio di maggioranza, per il rapporto tra voti conseguiti e seggi vinti sul piano nazionale). In seguito a questa divisione si ottiene, per ciascuna coalizione o lista, un indice relativo alla quota di seggi ad essa spettanti nella circoscrizione. Infine, il numero di seggi spettanti nella circoscrizione a ciascun raggruppamento di candidati è dato dall'indice appena calcolato, moltiplicato per il rapporto tra i seggi da attribuire nella intera circoscrizione e la somma di tutti gli indici[8] delle coalizioni o liste non coalizzate presenti nella circoscrizione medesima.

2. – Il punto problematico è che, in seguito a questa complessa operazione, può accadere (e, con tutta probabilità, accade) che il numero di seggi attribuiti nelle diverse circoscrizioni a ciascuna coalizione e lista, a livello aggregato, non coincida con il relativo numero di seggi calcolato sulla base del collegio unico nazionale.

Questa mancata corrispondenza tra i risultati calcolati ai due diversi livelli, circoscrizionale e nazionale, ha una ragione molto semplice: se i voti hanno lo stesso peso relativo all'interno del medesimo collegio, la stessa cosa non può dirsi comparando i voti in collegi o circoscrizioni diverse. In particolare, a livello nazionale tutti i voti “pesano” nella stessa maniera e chi prende più voti ottiene più seggi. Stessa cosa può affermarsi all'interno di ciascuna circoscrizione. Tuttavia, le cose cambiano qualora si confrontino voti dati in circoscrizioni diverse. Infatti, i seggi sono attribuiti alle diverse circoscrizioni in base alla popolazione ivi residente[9], mentre essi sono guadagnati dalle diverse liste di candidati in base ai voti ottenuti; il risultato è che nelle circoscrizioni dove minore è il numero di voti rilevanti per l'assegnazione dei seggi (a causa di una bassa affluenza alle urne o di un maggior numero di schede bianche e nulle o, infine, di un maggior numero di voti riportati da liste che non superano le soglie di sbarramento), maggiore è il “peso specifico” di ciascuno di essi[10], rispetto ai voti espressi nelle circoscrizioni con più alta affluenza ai seggi (o con minor numero di schede bianche e nulle, etc…)[11].

Nei sistemi con i quali, fino al 2001, è stata eletta l'Assemblea costituente, prima, e poi la Camera dei Deputati (per quanto riguarda il cd. Mattarellum, ci si riferisce alla sola parte proporzionale), questo effetto si rifletteva direttamente nei differenti quozienti elettorali circoscrizionali[12], crescenti al crescere della partecipazione politica degli elettori[13] e, quindi, nel minor numero di voti necessari a ottenere un seggio nelle circoscrizioni con minore affluenza ai seggi[14].

Nell'attuale sistema, all'apparenza non è più così, utilizzandosi nelle circoscrizioni il quoziente elettorale nazionale. Tuttavia, siccome esso porterebbe ad assegnare un numero di seggi diverso da quello assegnato alla circoscrizione, il risultato cui esso da luogo, come detto, viene considerato quale indice, il quale, rapportato al numero di seggi da attribuire nella circoscrizione, dà infine il numero di seggi ivi spettanti a ciascuna lista. Orbene, questa operazione di rapporto avviene moltiplicando l'indice per il rapporto tra seggi e somma degli indici, il quale, ancora una volta, dipende in ultima analisi dalla differente partecipazione degli elettori al voto (o, per meglio dire, dal rapporto tra popolazione e voti rilevanti)[15].

In definitiva, in un sistema quale quello in vigore nel nostro Paese fino al 1993, questo diverso “peso specifico” dei voti aveva un effetto premiante per quelle forze politiche maggiormente radicate in quelle circoscrizioni ove la partecipazione politica era più contenuta (ad esempio, nelle elezioni del 1948, questo effetto contribuì a premiare la Democrazia cristiana che, con il 48.5% dei voti, ottenne 305 seggi su 574, e cioè oltre il 53%). Tuttavia, nell'attuale sistema elettorale, come pure in quello che lo ha preceduto, questo effetto non ha possibilità di spiegarsi, in quanto il numero complessivo di seggi spettanti a ciascuna coalizione e lista viene calcolato su base di collegio unico nazionale. Anzi, esso costituisce un problema di difficile soluzione, in quanto è necessario che vi siano adeguati strumenti per correggere il risultato ottenuto a livello delle singole circoscrizioni, al fine di renderlo identico a quello calcolato su base nazionale.

3. – La precedente normativa elettorale[16] – la quale pure prevedeva, per la quota proporzionale, il calcolo dei seggi spettanti a ciascuna lista a livello nazionale e, parallelamente, l'attribuzione degli stessi, su base circoscrizionale – stabiliva di attribuire a livello circoscrizionale solo i quozienti interi[17] e di ammettere alla ripartizione dei più alti resti solo quelle liste alle quali non fossero già stati attribuiti, per via dei quozienti interi, tutti i seggi loro spettanti. Questo meccanismo, in sé, non è particolarmente efficace. Tuttavia, stante il ridotto numero di seggi attribuiti in ciascuna circoscrizione (tra due e undici, un quarto di quelli attuali) e il numero di liste ammesse alla ripartizione (7, nel 1994; 8, nel 1996; 5, nel 2001), l'elevato numero di resti da attribuire ha fatto in modo che non si siano mai verificati problemi.

La normativa oggi vigente, invece, prevede che, nel caso in cui non vi sia corrispondenza tra il calcolo dei seggi effettuato su base nazionale e la complessiva attribuzione a livello circoscrizionale di essi, prevalga il calcolo effettuato su base nazionale e che si proceda a revocare l'attribuzione circoscrizionale di seggi, in favore delle coalizioni o liste eccessivamente beneficiate, avvenuta in virtù – non già dei quozienti interi, che rimangono fermi, bensì – dei più alti resti, a partire dai minori di essi e fino a decorrenza dei seggi che è necessario revocare. Questi seggi “revocati” sono quindi attribuiti alle coalizioni o liste penalizzate dall'attribuzione circoscrizionale, là dove hanno riportato resti che non hanno già fruttato l'attribuzione di un seggio.

Nella sostanza, il meccanismo di correzione previsto dall'esposta disciplina non si discosta da quello previsto dalla normativa previgente[18]; infatti, ai fini del risultato, non fa differenza alcuna l'escludere dall'assegnazione dei seggi in base ai più alti resti chi abbia già ottenuto con i quozienti interi tutti i propri seggi, piuttosto che assegnare e, se del caso, successivamente revocare i seggi già  assegnati con i resti medesimi. Il problema di fondo, infatti, rimane il medesimo: il meccanismo di correzione dell'attribuzione circoscrizionale rischia di essere insufficiente. Il rischio era presente, almeno in linea teorica, con la precedente legge (bastando che una lista riportasse un quoziente intero di troppo); il rischio è presente con la novellata disciplina. Inoltre, il problema si è aggravato: infatti, se prima detto rischio poteva considerarsi tutto sommato più teorico che reale, in seguito alla novella legislativa esso risulta essere molto più concreto: in presenza, come avvenuto alle scorse elezioni politiche, di due sole coalizioni[19] che accedono alla ripartizione dei seggi, il numero complessivo di resti non può che essere minore o uguale a 26 (uno per ogni circoscrizione); inoltre, alcuni di essi sono con tutta probabilità attribuiti alla coalizione complessivamente penalizzata. In sostanza, il margine a disposizione per eventuali correzioni dell'attribuzione dei seggi a livello circoscrizionale è estremamente ridotto e potrebbe nella realtà dimostrarsi insufficiente. Che ciò si verifichi non è ovviamente certo e, fortunatamente, alle scorse elezioni politiche non si è verificato; le possibilità, tuttavia, non sono affatto remote[20].

Qualora ciò accada, e qui sta il difetto della legge, non è previsto alcunché[21]. Se da un lato sembra chiaro che il numero di seggi assegnati a ciascuna coalizione e a ciascuna lista dovrebbe essere quello calcolato su base di collegio unico nazionale, d'altra parte non si vede come sia possibile, in assenza di esplicita previsione normativa, sottrarre a una lista eccessivamente beneficiata a livello circoscrizionale un seggio attribuitole, come previsto dalla legge, in ragione di un quoziente intero[22].

Anche se gli effetti della svista esaminata non dovrebbero essere in grado di ripercuotersi in modo intollerabile sui rapporti di forza tra maggioranza e opposizioni all'interno del Parlamento[23], la possibile divergenza tra risultato calcolato a livello nazionale e definitiva ripartizione circoscrizionale non è punto da sottovalutare. La legge elettorale, infatti, incide sulle concrete possibilità per una forza politica e per un candidato di essere eletto, oltre che sulla rappresentazione parlamentare degli orientamenti politici esistenti in seno all'elettorato; in altre parole sul diritto di elettorato passivo ed attivo. Per questo motivo sarebbe auspicabile che le previsioni in materia non contengano smagliature e incertezze applicative. Di norma, si reputa necessario che in materia elettorale siano disciplinati anche i casi più improbabili, come il caso di parità di voti tra candidati o liste.

In questo caso, purtroppo, la smagliatura è consistente: un vero e proprio strabismo di cui il nostro sistema politico e democratico, già sottoposto a molteplici tensioni[24], non avrebbe di certo bisogno.

4. – La prossima revisione della normativa elettorale – riconosciuta come necessaria dalla grande maggioranza delle forze politiche – può essere l'occasione per porre rimedio alla problematica che si è cercato brevemente di esaminare. Le soluzioni sul punto sono molteplici[25]. La più radicale di esse sarebbe, naturalmente, l'adozione di un sistema elettorale completamente diverso da quello attualmente in vigore, in cui non vi sia una ripartizione proporzionale dei seggi a livello di collegio unico nazionale. Tuttavia la struttura del nostro sistema politico rende assai improbabile l'adozione di un sistema elettorale privo di una quota di seggi assegnati con formula proporzionale, onde garantire un diritto di tribuna alle formazioni politiche di dimensioni assai ridotte[26]. La soluzione meno incisiva, viceversa, consisterebbe nella adozione di una norma di chiusura atta a disciplinare il caso in cui, pur procedendo alla revoca e alla rassegnazione dei seggi attribuiti in virtù dei resti, non si riesca a far coincidere il risultato aggregato delle diverse circoscrizioni con quello calcolato a livello di collegio unico nazionale, stabilendo la prevalenza del primo sul secondo[27].

In ogni caso, una soluzione al problema che si è cercato di analizzare in queste pagine, una soluzione anche minimale, quale quella da ultimo segnalata, sarebbe sicuramente opportuna.

Venerdì, 15.12.2006



[1] Ci si riferisce alla XIV legislatura repubblicana.

[2] Tant'è che il Ministro dell'Interno aveva presentato, alla seduta del Consiglio dei Ministri del 16.09.2005, un disegno di legge «concernente  le disposizioni in materia di revisione dei collegi uninominali per l´elezione della Camera e del Senato». Cfr. con il relativo comunicato presente sul sito dello stesso Ministero, www.interno.it. Meno di un mese dopo, il 13.10.2005, la legge era approvata dalla Camera dei Deputati e trasmessa al Senato, che la approverà senza apportare alcuna modifica.

[3] A mero titolo di esempio, l'esclusione dei voti della Valle d'Aosta ai fini dell'attribuzione del premio di maggioranza, su cui v. gli interventi sul Forum di Quaderni costituzionali, www.forumcostituzionale.it o la previsione della soglia di sbarramento del 3%, al Senato, solo per le liste che fanno parte delle coalizioni che vincono, a livello regionale, raggiungendo il 55% dei seggi senza bisogno del premio di maggioranza regionale.

[4] Previsto dal novellato art. 83, c. 1, n. 8) e 9), d.P.R. n. 361/1957.

[5] L'attribuzione dei seggi avviene in primo luogo in favore delle coalizioni e delle liste non coalizzate, indi i seggi di ciascuna coalizione vengono ripartiti tra le liste che ne fanno parte. Quanto detto vale sia per il calcolo su base nazionale che per l'attribuzione a livello circoscrizionale.

[6] 617 in quanto i rimanenti 13 seggi sono attribuiti uno nel collegio della Valle d'Aosta e 12 nella circoscrizione estero, secondo modalità differenti da quelle ora analizzate; in ogni caso, i voti espressi in queste due circoscrizioni non sono considerati in sede di riparto nazionale.

[7] In quanto le candidature sono formulate attraverso liste concorrenti, a livello circoscrizionale.

[8] In pratica, gli indici individuano quel numero di seggi che, nella circoscrizione, spetterebbero a ciascuna forza qualora il numero complessivo di seggi da attribuire – rappresentato dalla somma degli indici – fosse calcolato sulla base dei voti validi e non sulla popolazione della circoscrizione medesima. A questo punto, risulta chiaro il ruolo del rapporto tra seggi da attribuire e somma degli indici: rapportare l'ipotetica quota di seggi spettante a ciascuna forza alla reale consistenza della circoscrizione.

[9] Stante l'esplicita previsione dell'art. 56, c. 4, Cost.

[10] Questo diverso peso specifico si esprime (e sviluppa i suoi effetti) nel citato rapporto tra il numero di seggi da attribuire nella circoscrizione e la somma degli indici, la quale ultima è tanto più grande quanto relativamente maggiore è l'affluenza alle urne e, più in generale, il numero di voti rilevanti.

[11] In merito, le differenze tra le diverse circoscrizioni sono piuttosto rilevanti; ad esempio, nelle elezioni per la Camera dei Deputati del 2001, per ciò che concerne la parte proporzionale, il rapporto tra voti validi e popolazione delle diverse circoscrizioni ha oscillato tra il 73.3 % dell'Emilia Romagna (X circoscrizione) e il 52.9% della Calabria (XXIII Circoscrizione). In particolare, si nota che questo rapporto è abbastanza alto nel nord Italia (superiore al 67% in tutte le circoscrizioni, eccetto il quella del Trentino-Alto Adige dove esso è stato del  64.7%) molto alto nelle c.d. Regioni rosse ed in Liguria (oltre il 70%), a livelli paragonabili a quelli del nord Italia nelle due circoscrizioni del Lazio, nelle Marche e in Abruzzo, piuttosto basso nel Sud Italia e nelle Isole (61.8% in Sardegna, inferiore al 61% nelle altre circoscrizioni). Fonte: elaborazione dei dati del Ministero dell'Interno, reperibili sul sito internet: politiche.interno.it.

[12] Nei citati sistemi, fino alla riforma del 1993, l'attribuzione dei seggi avveniva a livello di circoscrizione, ad esclusione dei resti, attribuiti in sede di collegio unico nazionale. In seguito a detta riforma, l'attribuzione dei seggi attribuiti con metodo proporzionale avveniva a livello di collegio unico nazionale, ma, come si dirà a breve nel corpo del testo, la loro attribuzione a livello circoscrizionale avveniva utilizzando il quoziente elettorale circoscrizionale.

[13] Essendo il quoziente elettorale circoscrizionale il rapporto tra voti rilevanti per l'assegnazione dei seggi e seggi da attribuire all'interno della circoscrizione (cioè, QEc=Vrc/Sc), il numero dei seggi proporzionale alla popolazione della circoscrizione (Sc=kPc); potendo infine definire il tasso di partecipazione politica come rapporto tra voti rilevanti e popolazione (Tpc=Vrc/Pc), si vede che il valore del quoziente elettorale è proporzionale alla partecipazione politica: QEc=Vrc/Sc, Sc=kPc => QEc=Vrc/kPc; Tpc=Vrc/Pc => Pc=Vrc/Tpc; Pc=Vrc/Tpc, QEc=Vrc/kPc => QEc=Vrc/k(Vrc/Tpc) => QEc=Vrc×Tpc/kVrc => QEc=Tpc/k.

[14] Sul p.to, v. l'intervento dell'On. U. Nobile alla seduta del 7.11.1946 della II sottocommissione dell'Assemblea costituente, in Atti, 457, reperibili su www.camera.it. Secondo le parole del Padre costituente: «Il particolare sistema che fu adottato nelle elezioni per la Costituente, non portò ad una rappresentanza dei vari partiti esattamente proporzionale al totale dei voti ottenuti … Questo risultato fu dovuto alla grande variabilità dei quozienti elettorali che si applicano nelle varie circoscrizioni. Essi oscillarono tra un minimo di 30700 per la Calabria ed un massimo di 46200 per la Toscana, e portarono alla conseguenza che, laddove il quoziente fu più basso per la minore affluenza degli elettori alle urne, bastò un minor numero di elettori ad eleggere un Deputato».

[15] In questo caso, gli indici corrispondono alla cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione divisa per il Quoziente elettorale nazionale (I=CEc/QEn), mentre la somma degli indici corrisponde al numero di voti rilevanti espressi nella circoscrizione diviso per il quoziente elettorale nazionale (infatti ΣI=ΣCec/QEn, Vrc=ΣCec => ΣI=Vrc/QEn);  considerato che il quoziente elettorale circoscrizionale sarebbe pari al rapporto tra voti rilevanti e seggi da attribuire all'interno della circoscrizione (QEc=Vrc/Sc e cioè: Sc=Vrc/QEc); considerato inoltre che il numero di seggi che spettano, all'interno della circoscrizione alla coalizione A è pari al relativo indice, moltiplicato per il rapporto tra seggi attribuiti nella circoscrizione e somma degli indici di tutte le liste (Sc(A)=I(A)×Sc/ΣI), l'equivalenza di questa metodologia con l'assegnazione sulla base del quoziente circoscrizionale è presto dimostrata. Infatti Sc(A)=I(A)×Sc/ΣI, I(A)=Vc(A)/QEn, Sc=Vrc/QEc, ΣI=Vrc/QEn => Sc(A)=(Vc(A)/QEn)×(Vrc/QEc)/(Vrc/QEn) => (Vc(A)/QEn)×(Vrc/QEc)×(QEn /Vrc) => (Vc(A)/QEn)×(QEn/QEc) => Sc(A)=Vc(A)/QEc. Quanto detto vale solo per l'ipotesi in cui non scatti il premio di maggioranza; altrimenti a livello circoscrizionale non viene usato il quoziente naturale, bensì il quoziente elettorale di maggioranza (QEm) che è pari al rapporto tra voti e seggi conseguiti dalla coalizione maggioritaria a livello nazionale. Tuttavia, la sostanza del discorso non cambia, essendo detto quoziente una sorta di quoziente naturale modificato in proporzione inversa rispetto all'aumento di seggi determinato dall'operare del premio (cioè: se il premio comportasse il raddoppio dei seggi, il quoziente di maggioranza sarebbe pari alla metà del quoziente naturale). In particolare, non muta il significato ed il ruolo dell'uso degli indici e del rapporto tra i seggi attribuiti alla circoscrizione e la somma di questi. Anche in questo caso, l'effetto distorsivo della differente partecipazione politica nelle diverse circoscrizioni, cacciata fuori dalla porta, attraverso l'uso del quoziente nazionale, rientra dal quella finestra che è l'uso degli indici. Vi è di più: vi è da credere che l'effetto moltiplicativo del premio operi anche sul citato effetto distorsivo.

[16] Cfr. art. 83, c. 1, d.P.R. n. 361/1957, modificato dall'art. 5, c. 1, lett. A), l. 277/1993.

[17] Calcolati a partire dai soli dati circoscrizionali.

[18] Si discosta, invece, il meccanismo di calcolo dei quozienti interi a livello circoscrizionale.

[19] Il che, se da un lato limita il potenziale numero di resti, d'altra parte impedisce che il premio di maggioranza abbia effetti a tal punto disproporzionali da risultare esiziali per qualunque tentativo di coniugare ripartizione nazionale e allocazione circoscrizionale dei seggi. Si pensi al caso, assolutamente di scuola ma utile per capire quanto affermato, in cui una lista consegua la maggioranza relativa dei voti, pur presentandosi in un numero di circoscrizioni il cui numero complessivo di seggi sia inferiore a 340.

[20] Le simulazioni effettuate in proposito, a partire dai risultati elettorali delle elezioni per la Camera dei Deputati, quota proporzionale, del 2001, indicano che ciò potrebbe accadere anche in presenza di risultati magari oggi parzialmente inattesi ma in ogni caso concretamente possibili. Sul p.to, v. anche il contributo di A. Pennisi, F. Ricca e B. Simeone, Malfunzionamenti dell'allocazione biproporzionale dei seggi nella riforma elettorale italiana, all'incontro su “Il nuovo voto: patologie, diagnosi e terapie. Matematica, statistica e scienze sociali per una progettualità elettorale” svoltosi a Roma il 27.02.2006, presso l'Università La Sapienza, disponibile all'indirizzo internet: w3.uniroma1.it/dspsa/Rapporti_tecnici/RT21_Pennisi_Ricca_Simeone.pdf

[21] Neppure di considerare come definitivo il risultato raggiunto al termine dell'allocazione circoscrizionale, ricorretta per renderla quanto più simile al risultato calcolato su base nazionale. Sarebbe stata una norma di chiusura forse non del tutto soddisfacente ma quantomeno chiara.

[22] Il che solleverebbe diverse perplessità e fondati dubbi: secondo quale criterio scegliere le circoscrizioni in cui revocare detti seggi? Su quale base limitare il diritto di elettorato passivo del candidato ultimo degli eletti della lista eccessivamente beneficiata, nella circoscrizione eventualmente prescelta? E ciò per citare solo i problemi più rilevanti. In sintesi, appare corretto sostenere che la novellata legge elettorale indica on chiarezza una finalità da raggiungere, omettendo tuttavia di approntare strumenti adeguati al suo raggiungimento.

[23] A meno di risultati elettorali del tutto impensabili; tuttavia è da considerare il fatto che anche pochi seggi di differenza possono essere decisivi per la sopravvivenza del bipolarismo italiano, nella attuale contingenza politica, caratterizzata dal periodico riemergere di tentazioni neocentriste. Si pensi, a mero titolo di esempio, alla ipotesi, lanciata dalla formazione più centrista dell'unione alla propria omologa di centro destra di fare liste comuni alle prossime elezioni amministrative; proposta che se non è stata accolta, non ha trovato nemmeno un esplicito rifiuto.

[24] A mero titolo di esempio, si pensi alle numerose ipotesi di brogli, avanzate in campagna elettorale dall'allora Presidente del Consiglio dei Ministri e – in tempi più recenti, nei confronti dell'altra parte politica – dal direttore di una diffusa rivista settimanale, attraverso un film documentario.

[25] Sul punto, il legislatore può scatenare la propria fantasia. Tra le opzioni astrattamente ipotizzabili, possiamo citare: l'abbandono del collegio unico nazionale, sul modello della legge elettorale in vigore sino alle elezioni politiche del 1992 (in cui il collegio unico nazionale serviva solo per l'assegnazione dei seggi che non erano stati guadagnati in virtù di un quoziente intero a livello circoscrizionale); una modifica costituzionale tendente a ad affiancare alla circoscrizione elettorale altri strumenti atti a garantire il legame del parlamentare con una porzione di territorio, come il collegio uninominale, al fine di replicare su base nazionale il sistema elettorale previsto per le province; o, ancora, una modifica costituzionale al fine di assegnare alle circoscrizioni un numero di seggi variabile e concretamente determinato dal numero dei votanti.

[26] L'esistenza di un diritto di tribuna è necessitata anche dal fatto che è politicamente impensabile l'adozione di un sistema elettorale al quale siano contrarie le formazioni minori della maggioranza di governo: anche qualora il loro apporto possa essere non necessario ai fini dell'approvazione parlamentare di una novella della legge elettorale, la sopravvivenza dell'esecutivo richiede che dette forze concordino sul progetto di riforma del sistema elettorale.

[27] La prevalenza del calcolo circoscrizionale è determinata dal fatto che esso ha la funzione di individuare i candidati concretamente eletti. Una norma che stabilisse la prevalenza del calcolo effettuato sulla base del collegio unico nazionale – in modo forse più coerente con il disegno complessivo della l. n. 2702005 – mancherebbe dei necessari strumenti applicativi e sarebbe quindi una falsa soluzione.