Sommario: 1. – L'allocazione biproporzionale dei seggi; 2. – Natura del problema; 3. – La soluzione indicata dalla legge e la sua insufficienza; 4. – Considerazioni conclusive.
1. – La legge n. 270/2005 – il cui art. 1 contiene le modifiche al testo unico per l'elezione della Camera dei Deputati – è stata scritta e approvata con precipitazione da quella che era, nella scorsa legislatura, la maggioranza parlamentare. È stata scritta in modo alquanto affrettato, e ciò non è privo di conseguenze.
Tra le imperfezioni del testo, una rischia di avere risultati per lo meno spiacevoli; e si tratta del meccanismo di allocazione, su base circoscrizionale, dei seggi calcolati su base nazionale.
Il problema nasce dal fatto che la legge prevede, da un lato, di calcolare i seggi spettanti a ciascuna coalizione e lista di candidati sulla base di un unico collegio nazionale e, dall'altro, di attribuire i seggi alle diverse forze politiche sulla base delle 26 circoscrizioni regionali o subregionali.
In altre parole, in un primo momento si sommano le cifre elettorali circoscrizionali di ciascuna lista e coalizione, per ottenere le cifre elettorali nazionali; sulla base di queste ultime si ripartono i 617 seggi, attraverso il metodo del quoziente naturale.
Determinato il complessivo numero di seggi che complessivamente spettano a ciascuna coalizione e lista, si torna al livello circoscrizionale e – al fine di attribuire a ogni formazione elettorale il numero di seggi ad essa spettanti in ciascuna circoscrizione e di determinare in concreto gli eletti – si divide la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna di esse per il quoziente calcolato e utilizzato per la ripartizione dei seggi a livello nazionale (o, nel caso di attribuzione del premio di maggioranza, per il rapporto tra voti conseguiti e seggi vinti sul piano nazionale). In seguito a questa divisione si ottiene, per ciascuna coalizione o lista, un indice relativo alla quota di seggi ad essa spettanti nella circoscrizione. Infine, il numero di seggi spettanti nella circoscrizione a ciascun raggruppamento di candidati è dato dall'indice appena calcolato, moltiplicato per il rapporto tra i seggi da attribuire nella intera circoscrizione e la somma di tutti gli indici delle coalizioni o liste non coalizzate presenti nella circoscrizione medesima.
2. – Il punto problematico è che, in seguito a questa complessa operazione, può accadere (e, con tutta probabilità, accade) che il numero di seggi attribuiti nelle diverse circoscrizioni a ciascuna coalizione e lista, a livello aggregato, non coincida con il relativo numero di seggi calcolato sulla base del collegio unico nazionale.
Questa mancata corrispondenza tra i risultati calcolati ai due diversi livelli, circoscrizionale e nazionale, ha una ragione molto semplice: se i voti hanno lo stesso peso relativo all'interno del medesimo collegio, la stessa cosa non può dirsi comparando i voti in collegi o circoscrizioni diverse. In particolare, a livello nazionale tutti i voti “pesano” nella stessa maniera e chi prende più voti ottiene più seggi. Stessa cosa può affermarsi all'interno di ciascuna circoscrizione. Tuttavia, le cose cambiano qualora si confrontino voti dati in circoscrizioni diverse. Infatti, i seggi sono attribuiti alle diverse circoscrizioni in base alla popolazione ivi residente, mentre essi sono guadagnati dalle diverse liste di candidati in base ai voti ottenuti; il risultato è che nelle circoscrizioni dove minore è il numero di voti rilevanti per l'assegnazione dei seggi (a causa di una bassa affluenza alle urne o di un maggior numero di schede bianche e nulle o, infine, di un maggior numero di voti riportati da liste che non superano le soglie di sbarramento), maggiore è il “peso specifico” di ciascuno di essi, rispetto ai voti espressi nelle circoscrizioni con più alta affluenza ai seggi (o con minor numero di schede bianche e nulle, etc…).
Nei sistemi con i quali, fino al 2001, è stata eletta l'Assemblea costituente, prima, e poi la Camera dei Deputati (per quanto riguarda il cd. Mattarellum, ci si riferisce alla sola parte proporzionale), questo effetto si rifletteva direttamente nei differenti quozienti elettorali circoscrizionali, crescenti al crescere della partecipazione politica degli elettori e, quindi, nel minor numero di voti necessari a ottenere un seggio nelle circoscrizioni con minore affluenza ai seggi.
Nell'attuale sistema, all'apparenza non è più così, utilizzandosi nelle circoscrizioni il quoziente elettorale nazionale. Tuttavia, siccome esso porterebbe ad assegnare un numero di seggi diverso da quello assegnato alla circoscrizione, il risultato cui esso da luogo, come detto, viene considerato quale indice, il quale, rapportato al numero di seggi da attribuire nella circoscrizione, dà infine il numero di seggi ivi spettanti a ciascuna lista. Orbene, questa operazione di rapporto avviene moltiplicando l'indice per il rapporto tra seggi e somma degli indici, il quale, ancora una volta, dipende in ultima analisi dalla differente partecipazione degli elettori al voto (o, per meglio dire, dal rapporto tra popolazione e voti rilevanti).
In definitiva, in un sistema quale quello in vigore nel nostro Paese fino al 1993, questo diverso “peso specifico” dei voti aveva un effetto premiante per quelle forze politiche maggiormente radicate in quelle circoscrizioni ove la partecipazione politica era più contenuta (ad esempio, nelle elezioni del 1948, questo effetto contribuì a premiare la Democrazia cristiana che, con il 48.5% dei voti, ottenne 305 seggi su 574, e cioè oltre il 53%). Tuttavia, nell'attuale sistema elettorale, come pure in quello che lo ha preceduto, questo effetto non ha possibilità di spiegarsi, in quanto il numero complessivo di seggi spettanti a ciascuna coalizione e lista viene calcolato su base di collegio unico nazionale. Anzi, esso costituisce un problema di difficile soluzione, in quanto è necessario che vi siano adeguati strumenti per correggere il risultato ottenuto a livello delle singole circoscrizioni, al fine di renderlo identico a quello calcolato su base nazionale.
3. – La precedente normativa elettorale – la quale pure prevedeva, per la quota proporzionale, il calcolo dei seggi spettanti a ciascuna lista a livello nazionale e, parallelamente, l'attribuzione degli stessi, su base circoscrizionale – stabiliva di attribuire a livello circoscrizionale solo i quozienti interi e di ammettere alla ripartizione dei più alti resti solo quelle liste alle quali non fossero già stati attribuiti, per via dei quozienti interi, tutti i seggi loro spettanti. Questo meccanismo, in sé, non è particolarmente efficace. Tuttavia, stante il ridotto numero di seggi attribuiti in ciascuna circoscrizione (tra due e undici, un quarto di quelli attuali) e il numero di liste ammesse alla ripartizione (7, nel 1994; 8, nel 1996; 5, nel 2001), l'elevato numero di resti da attribuire ha fatto in modo che non si siano mai verificati problemi.
La normativa oggi vigente, invece, prevede che, nel caso in cui non vi sia corrispondenza tra il calcolo dei seggi effettuato su base nazionale e la complessiva attribuzione a livello circoscrizionale di essi, prevalga il calcolo effettuato su base nazionale e che si proceda a revocare l'attribuzione circoscrizionale di seggi, in favore delle coalizioni o liste eccessivamente beneficiate, avvenuta in virtù – non già dei quozienti interi, che rimangono fermi, bensì – dei più alti resti, a partire dai minori di essi e fino a decorrenza dei seggi che è necessario revocare. Questi seggi “revocati” sono quindi attribuiti alle coalizioni o liste penalizzate dall'attribuzione circoscrizionale, là dove hanno riportato resti che non hanno già fruttato l'attribuzione di un seggio.
Nella sostanza, il meccanismo di correzione previsto dall'esposta disciplina non si discosta da quello previsto dalla normativa previgente; infatti, ai fini del risultato, non fa differenza alcuna l'escludere dall'assegnazione dei seggi in base ai più alti resti chi abbia già ottenuto con i quozienti interi tutti i propri seggi, piuttosto che assegnare e, se del caso, successivamente revocare i seggi già assegnati con i resti medesimi. Il problema di fondo, infatti, rimane il medesimo: il meccanismo di correzione dell'attribuzione circoscrizionale rischia di essere insufficiente. Il rischio era presente, almeno in linea teorica, con la precedente legge (bastando che una lista riportasse un quoziente intero di troppo); il rischio è presente con la novellata disciplina. Inoltre, il problema si è aggravato: infatti, se prima detto rischio poteva considerarsi tutto sommato più teorico che reale, in seguito alla novella legislativa esso risulta essere molto più concreto: in presenza, come avvenuto alle scorse elezioni politiche, di due sole coalizioni che accedono alla ripartizione dei seggi, il numero complessivo di resti non può che essere minore o uguale a 26 (uno per ogni circoscrizione); inoltre, alcuni di essi sono con tutta probabilità attribuiti alla coalizione complessivamente penalizzata. In sostanza, il margine a disposizione per eventuali correzioni dell'attribuzione dei seggi a livello circoscrizionale è estremamente ridotto e potrebbe nella realtà dimostrarsi insufficiente. Che ciò si verifichi non è ovviamente certo e, fortunatamente, alle scorse elezioni politiche non si è verificato; le possibilità, tuttavia, non sono affatto remote.
Qualora ciò accada, e qui sta il difetto della legge, non è previsto alcunché. Se da un lato sembra chiaro che il numero di seggi assegnati a ciascuna coalizione e a ciascuna lista dovrebbe essere quello calcolato su base di collegio unico nazionale, d'altra parte non si vede come sia possibile, in assenza di esplicita previsione normativa, sottrarre a una lista eccessivamente beneficiata a livello circoscrizionale un seggio attribuitole, come previsto dalla legge, in ragione di un quoziente intero.
Anche se gli effetti della svista esaminata non dovrebbero essere in grado di ripercuotersi in modo intollerabile sui rapporti di forza tra maggioranza e opposizioni all'interno del Parlamento, la possibile divergenza tra risultato calcolato a livello nazionale e definitiva ripartizione circoscrizionale non è punto da sottovalutare. La legge elettorale, infatti, incide sulle concrete possibilità per una forza politica e per un candidato di essere eletto, oltre che sulla rappresentazione parlamentare degli orientamenti politici esistenti in seno all'elettorato; in altre parole sul diritto di elettorato passivo ed attivo. Per questo motivo sarebbe auspicabile che le previsioni in materia non contengano smagliature e incertezze applicative. Di norma, si reputa necessario che in materia elettorale siano disciplinati anche i casi più improbabili, come il caso di parità di voti tra candidati o liste.
In questo caso, purtroppo, la smagliatura è consistente: un vero e proprio strabismo di cui il nostro sistema politico e democratico, già sottoposto a molteplici tensioni, non avrebbe di certo bisogno.
4. – La prossima revisione della normativa elettorale – riconosciuta come necessaria dalla grande maggioranza delle forze politiche – può essere l'occasione per porre rimedio alla problematica che si è cercato brevemente di esaminare. Le soluzioni sul punto sono molteplici. La più radicale di esse sarebbe, naturalmente, l'adozione di un sistema elettorale completamente diverso da quello attualmente in vigore, in cui non vi sia una ripartizione proporzionale dei seggi a livello di collegio unico nazionale. Tuttavia la struttura del nostro sistema politico rende assai improbabile l'adozione di un sistema elettorale privo di una quota di seggi assegnati con formula proporzionale, onde garantire un diritto di tribuna alle formazioni politiche di dimensioni assai ridotte. La soluzione meno incisiva, viceversa, consisterebbe nella adozione di una norma di chiusura atta a disciplinare il caso in cui, pur procedendo alla revoca e alla rassegnazione dei seggi attribuiti in virtù dei resti, non si riesca a far coincidere il risultato aggregato delle diverse circoscrizioni con quello calcolato a livello di collegio unico nazionale, stabilendo la prevalenza del primo sul secondo.
In ogni caso, una soluzione al problema che si è cercato di analizzare in queste pagine, una soluzione anche minimale, quale quella da ultimo segnalata, sarebbe sicuramente opportuna.
Venerdì, 15.12.2006