GUERRA E COSTITUZIONE:
BREVI NOTE A MARGINE DI UNA CONTROVERSA “OPERAZIONE DI PACE”.
Raffaele Manfrellotti
(Assegnista di ricerca presso l’ Università degli Studi dell’ Insubria)

Gli eventi che si sono succeduti sul piano internazionale da un anno a questa parte spingono a qualche considerazione relativa alla nozione di guerra quale desumibile dal testo della carta Fondamentale del 1948, in particolare al fine di risolvere il problema, latente al dibattito politico ma del quale pare manchi una piena consapevolezza, circa la legittimità costituzionale delle scelte in materia di politica estera compiute dal Governo italiano.
“L’ Italia ripudia la guerra”. L’ affermazionendell’ art. 11 della Costituzione non lascia spazio a dubbi di sorta circa il più pieno rigetto e la più profonda condanna di quello che fino al Primo Conflitto Mondiale era uno degli strumenti ordinari della gestione dei rapporti tra gli Stati. A partire dalla Grande Guerra (ma, probabilmente, già con il conflitto franco – prussiano del secolo scorso) si è, tuttavia, assistito ad un duplice fenomeno consistente, per un verso, nella maggiore precisone ed efficacia delle armi, con la comparsa di strumenti di sterminio capaci di dispensare la morte ad un numero sempre crescente di esseri umani (non soltanto in divisa) e con sempre meno possibilità di salvezza per questi ultimi; per altro verso, alla sempre minore reticenza ad utilizzare tali armi, a causa, soprattutto, della diversa percezione del “nemico”. Si è sostenuto con impareggiabile efficacia (C. Schmitt, Il nomos della terra, tr. it.) che il legittimus hostis, l’ avversario da combattere cui pure, tuttavia, era riconosciuta la legittimazione a sedere al tavolo delle trattative e cui, in definitiva, si attribuivano diritti, è stato sostituito dall’ inimicus, il nemico da distruggere ad ogni costo e dal quale non si può pretendere altro che la resa incondizionata. L’ unico diritto che si riconoce al secondo è, in altri termini, quello di arrendersi, che è quanto dire, quello di rinunziare alla propria esistenza. La guerra non era più soltanto un mezzo di soluzione di controverse tra gli Stati, ma, in primo luogo, uno scontro manicheo tra culture ed ideologie, tale da non lasciar spazio ad altro obiettivo che la distruzione del nemico o la sua resa incondizionata.
A tutto questo rinunzia la Costituzione. Il ripudio della guerra, l’ affermazione della tolleranza e della solidarietà tra i popoli, l’ obbligo di perseguire la “pace e la giustizia tra le nazioni”, non lasciano spazio che ad una legittimazione costituzionale del conflitto armato strettamente circoscritta alla “difesa della Patria” da minacce dirette alla sua integrità politica o territoriale. Questo è l’ unico impiego legittimo delle forze armate, impiego, peraltro, assoggettato dalla Costituzione a precisi vincoli formali (art. 78).
Né è possibile celare impieghi ulteriori dietro l’ ipocrita etichetta di “missioni di pace”, poiché, secondo l’ insegnamento di Carl von Clausewitz (Della guerra, tr. it.), la guerra stessa ad altro non è riducibile che ad una “missione di pace”: scopo della guerra è, infatti, imporre al nemico la “propria” pace. Sicché, nulla di nuovo si dice nel qualificare determinate operazioni come “missioni di pace” ovvero missioni di “polizia internazionale”, a patto che si abbia chiaro che si tratta di operazioni militari non diverse, quanto alla loro natura intrinseca, da un’ invasione o da un bombardamento aereo e, pertanto, al di fuori del modello costituzionale.
Al di là del nobile scopo dell’ erogazione di aiuti umanitari in Iraq, al di là della profonda commozione per il sacrificio dei nostri soldati, non può sfuggirsi alla conclusione, sul piano del diritto positivo, che tale impiego di truppe, per il solo fatto di seguire (ed, anzi, di coadiuvare ed, in qualche misura, di contribuire a legittimare) l’ aggressione ad un Paese sovrano da parte degli Stati Uniti d’ America, per il solo fatto di non potersi svolgere senza l’ impiego della forza (come gli eventi degli ultimi giorni a Nassiriya sembrano, purtroppo, confermare), si pongono in contrasto con l’ art. 11 Cost.
Ma vi è un’ ulteriore conseguenza “scomoda” che sembra discedere dal modello costituzionale. Una volta che si ritenga sussistente l’ obbligo della Repubblica di ripudio della guerra non quale semplice limite alla politica estera, ma quale vera e propria posizione soggettiva costituzionalmente tutelata (L. Chieffi, Il valore costituzionale della pace tra decisioni dell’ apparato e partecipazione popolare), sembra conseguenza necessaria l’ affermazione dell’ illegittimità della partecipazione a qualunque organizzazione internazionale che non persegua la pace ed, anzi, intraprenda guerre di aggressione in violazione del diritto internazionale. Più chiaramente, la mutata funzione della NATO da organizzazione difensiva (quale era nel corso della guerra fredda) a strumento di appoggio alla politica espansionista americana, rende illegittima l’ adesione dell’ Italia a tale organizzazione e, pertanto, incostituzionale la legge di ratifica del trattato medesimo per illegittimità sopravvenuta.
Resta da vedere quanto le ragioni del diritto e della Costituzione riescano ad avere la meglio sulla cieca forza della plitica e delle armi.