Raffaele
Manfrellotti
(Assegnista di ricerca presso l’ Università degli Studi
dell’ Insubria)
Gli eventi che si sono succeduti sul piano internazionale
da un anno a questa parte spingono a qualche considerazione relativa
alla nozione di guerra quale desumibile dal testo della carta
Fondamentale del 1948, in particolare al fine di risolvere il
problema, latente al dibattito politico ma del quale pare manchi
una piena consapevolezza, circa la legittimità costituzionale
delle scelte in materia di politica estera compiute dal Governo
italiano.
“L’ Italia ripudia la guerra”. L’ affermazionendell’
art. 11 della Costituzione non lascia spazio a dubbi di sorta
circa il più pieno rigetto e la più profonda condanna
di quello che fino al Primo Conflitto Mondiale era uno degli strumenti
ordinari della gestione dei rapporti tra gli Stati. A partire
dalla Grande Guerra (ma, probabilmente, già con il conflitto
franco – prussiano del secolo scorso) si è, tuttavia,
assistito ad un duplice fenomeno consistente, per un verso, nella
maggiore precisone ed efficacia delle armi, con la comparsa di
strumenti di sterminio capaci di dispensare la morte ad un numero
sempre crescente di esseri umani (non soltanto in divisa) e con
sempre meno possibilità di salvezza per questi ultimi;
per altro verso, alla sempre minore reticenza ad utilizzare tali
armi, a causa, soprattutto, della diversa percezione del “nemico”.
Si è sostenuto con impareggiabile efficacia (C. Schmitt,
Il nomos della terra, tr. it.) che il legittimus hostis, l’
avversario da combattere cui pure, tuttavia, era riconosciuta
la legittimazione a sedere al tavolo delle trattative e cui, in
definitiva, si attribuivano diritti, è stato sostituito
dall’ inimicus, il nemico da distruggere ad ogni costo e
dal quale non si può pretendere altro che la resa incondizionata.
L’ unico diritto che si riconoce al secondo è, in
altri termini, quello di arrendersi, che è quanto dire,
quello di rinunziare alla propria esistenza. La guerra non era
più soltanto un mezzo di soluzione di controverse tra gli
Stati, ma, in primo luogo, uno scontro manicheo tra culture ed
ideologie, tale da non lasciar spazio ad altro obiettivo che la
distruzione del nemico o la sua resa incondizionata.
A tutto questo rinunzia la Costituzione. Il ripudio della guerra,
l’ affermazione della tolleranza e della solidarietà
tra i popoli, l’ obbligo di perseguire la “pace e
la giustizia tra le nazioni”, non lasciano spazio che ad
una legittimazione costituzionale del conflitto armato strettamente
circoscritta alla “difesa della Patria” da minacce
dirette alla sua integrità politica o territoriale. Questo
è l’ unico impiego legittimo delle forze armate,
impiego, peraltro, assoggettato dalla Costituzione a precisi vincoli
formali (art. 78).
Né è possibile celare impieghi ulteriori dietro
l’ ipocrita etichetta di “missioni di pace”,
poiché, secondo l’ insegnamento di Carl von Clausewitz
(Della guerra, tr. it.), la guerra stessa ad altro non è
riducibile che ad una “missione di pace”: scopo della
guerra è, infatti, imporre al nemico la “propria”
pace. Sicché, nulla di nuovo si dice nel qualificare determinate
operazioni come “missioni di pace” ovvero missioni
di “polizia internazionale”, a patto che si abbia
chiaro che si tratta di operazioni militari non diverse, quanto
alla loro natura intrinseca, da un’ invasione o da un bombardamento
aereo e, pertanto, al di fuori del modello costituzionale.
Al di là del nobile scopo dell’ erogazione di aiuti
umanitari in Iraq, al di là della profonda commozione per
il sacrificio dei nostri soldati, non può sfuggirsi alla
conclusione, sul piano del diritto positivo, che tale impiego
di truppe, per il solo fatto di seguire (ed, anzi, di coadiuvare
ed, in qualche misura, di contribuire a legittimare) l’
aggressione ad un Paese sovrano da parte degli Stati Uniti d’
America, per il solo fatto di non potersi svolgere senza l’
impiego della forza (come gli eventi degli ultimi giorni a Nassiriya
sembrano, purtroppo, confermare), si pongono in contrasto con
l’ art. 11 Cost.
Ma vi è un’ ulteriore conseguenza “scomoda”
che sembra discedere dal modello costituzionale. Una volta che
si ritenga sussistente l’ obbligo della Repubblica di ripudio
della guerra non quale semplice limite alla politica estera, ma
quale vera e propria posizione soggettiva costituzionalmente tutelata
(L. Chieffi, Il valore costituzionale della pace tra decisioni
dell’ apparato e partecipazione popolare), sembra conseguenza
necessaria l’ affermazione dell’ illegittimità
della partecipazione a qualunque organizzazione internazionale
che non persegua la pace ed, anzi, intraprenda guerre di aggressione
in violazione del diritto internazionale. Più chiaramente,
la mutata funzione della NATO da organizzazione difensiva (quale
era nel corso della guerra fredda) a strumento di appoggio alla
politica espansionista americana, rende illegittima l’ adesione
dell’ Italia a tale organizzazione e, pertanto, incostituzionale
la legge di ratifica del trattato medesimo per illegittimità
sopravvenuta.
Resta da vedere quanto le ragioni del diritto e della Costituzione
riescano ad avere la meglio sulla cieca forza della plitica e
delle armi.