1. Il titolo di questa tavola rotonda, "La tecnica
legislativa: limiti od opportunità per il legislatore?",
solleva un interrogativo, di fronte al quale avverto la tentazione
di schierarmi, e di farlo nel senso di leggere la tecnica legislativa
- intesa nel modo che subito dirò, comprensiva anche della
politica della legislazione - essenzialmente come una opportunità
per il legislatore. Anzi, mi spingerò fino a sostenere che
le tecniche della legislazione costituiscano ormai strumenti essenziali
per il legislatore contemporaneo.
Normalmente siamo abituati, ognuno in base alla propria esperienza,
a vedere la reazione negativa del legislatore, del soggetto politico,
che tende a considerare le regole della tecnica legislativa - ma
forse, il discorso potrebbe estendersi a qualsiasi tipo di regola,
e anzitutto a quelle che compongono il diritto parlamentare - come
un limite, come un qualcosa che non gli consente di fare tutto quello
che vorrebbe fare. Credo che invece l'ottica corretta, anche se
mi rendo conto che si tratta di un passaggio tutt'altro che facile
da acquisire in pieno, è quella di considerare queste regole
come uno strumento di ausilio, di aiuto al legislatore.
Perché le tecniche legislative costituiscono un ausilio,
ed un ausilio indispensabile per il legislatore? Ma perché
il legislatore, ormai, è molto lontano dal mondo caratterizzato
da poche regole semplici, chiare e stabili, poste in genere dal
medesimo soggetto e con lo stesso ambito di vigenza, in genere coincidente
con i confini dello stato-nazione. Questa realtà oggi non
esiste più, perché - come è stato illustrato
negli annuali Rapporti sullo stato della legislazione elaborati
dalla Camera dei deputati, negli ultimi anni in collaborazione con
i Consigli regionali - ci troviamo di fronte ad un mondo fortemente
interconnesso, in cui i legislatori sono tanti, sono tutti in movimento
e agiscono contemporaneamente, in genere con diversi ambiti territoriali
di riferimento.
E tutti quanti i soggetti dotati di poteri normativi sono pesantemente
condizionati dall'azione degli altri, oltre che da scelte di tipo
tecnico-scientifico, compiute cioè da soggetti diversi da
quelli politicamente responsabili. In particolare, la diffusione
del fenomeno delle autorità indipendenti nasce proprio da
questa esigenza, dalla presa d'atto, cioè, dell'incapacità
dei legislatori di disciplinare alcuni settori; incapacità
dovuta a varie ragioni, non ultima la specializzazione tecnica dell'intervento
regolatore che alcuni settori richiedono, e l'affidamento pertanto
a soggetti che con l'elezione popolare nulla hanno a che fare (se
non attraverso modalità di nomina, più o meno articolate,
ma molto indirette). Vi sono insomma campi materiali e tipi di legislazione
che richiedono una forte competenza tecnica.
Il tasso di competenza tecnica che è richiesto al legislatore
è ovviamente variabile. E' evidente, in qualunque settore
esso operi, che, se il legislatore vuole effettivamente perseguire
e conseguire il suo scopo, non può ignorare le regole di
grammatica, né le regole formali di buona tecnica della legislazione
(ed è questa una importante acquisizione della Commissione
Barettoni Arleri, all'inizio degli anni '80). Ma non basta: ormai,
il legislatore deve costantemente rispettare anche una serie di
regole sul riparto della competenza legislativa, molte delle quali
aventi rango costituzionale, perché altrimenti ugualmente
non riesce a conseguire lo scopo che si prefigge e rischia che la
legge approvata venga dichiarata costituzionalmente illegittima
o venga disapplicata in quanto contrastante con norme comunitarie.
In sostanza, non bisogna dimenticarsi che il legislatore non è
un soggetto del tutto libero, ma incontra vincoli a livello costituzionale,
livello comunitario e ora anche, per effetto del nuovo art. 117,
primo comma, Cost., a livello internazionale.
Basti pensare che ormai, sempre più spesso, il legislatore
regionale, ma in più occasioni anche quello nazionale, è
costretto ad inserire nei testi legislativi, in particolare in quelli
che prevedono l'attribuzione di risorse finanziarie, una disposizione,
ai sensi della quale il finanziamento si potrà effettuare
solo previa approvazione della Commissione europea.
Ecco allora che le tesi sulla libertà del legislatore (e
della politica tout court) mi sembrano da relativizzare in modo
significativo. C'è questo obbligo di confrontarsi con altri
livelli di produzione normativa, e l'interazione con questi altri
livelli è appunto il "nuovo" e più difficile
compito delle tecniche legislative.
2. La difficoltà nel percepire che le tecniche
legislative costituiscano opportunità per il legislatore
deriva dal fatto che esse riguardano questioni complesse e a volte
minute: i manuali di tecnica legislativa sono perciò testi
complessi e anche, almeno a tratti, incredibilmente noiosi. Sfido
chiunque, anche i "legisti" più appassionati, a
leggere, senza annoiarsi, dall'inizio alla fine un qualunque manuale
di tecnica legislativa, per quanto ben scritto.
Tuttavia, questa apparente aridità dei manuali di tecnica
legislativa non deve trarre in inganno. La tecnica legislativa non
è solo la numerazione dei commi o la formulazione delle novelle,
o il corretto impiego delle sigle e delle abbreviazioni.
Un passaggio che si è realizzato, e che si sta progressivamente
affinando in questi ultimi anni, è quello che si potrebbe
definire, per usare una formula sintetica, "dalla tecnica della
legislazione alla politica della legislazione". Questo passaggio
comporta la piena consapevolezza del rilievo non esclusivamente
tecnico, ma politico, di queste regole: proprio perché il
loro rispetto, come si è appena sottolineato, incide sulla
capacità della legge di perseguire i suoi scopi, si tratta
di regole che hanno (anche) un rilievo politico.
Personalmente, sono convinto che non esista una distinzione netta
tra drafting formale e drafting sostanziale, tra regole che hanno
rilevanza esclusivamente tecnica e regole che hanno rilevanza esclusivamente
politica. Credo invece che tutte le regole di tecnica legislativa
abbiano rilevanza politica. L'hanno - certamente - a volte di più
e a volte di meno, a seconda del tipo di regola, ma anche della
delicatezza politica del testo a cui esse devono essere applicate,
oltre che, ovviamente, alla fase procedimentale in cui il testo
normativo si trova.
Il passaggio dalla tecnica alla politica della legislazione è
stato esemplificato, nell'ordinamento italiano, dall'istituzione,
con le "novelle" regolamentari dell'autunno 1997, del
Comitato della Legislazione presso la Camera dei deputati: se la
questione della legislazione non avesse rilievo politico, non avrebbe
senso alcuno l'istituzione di un organo composto solo da parlamentari,
in numero paritario appartenenti alla maggioranza e all'opposizione,
incaricato - secondo la formula impiegata dall'art. 16-bis del regolamento
della Camera - di esprimere parere "sulla qualità dei
testi, con riguardo alla loro omogeneità, chiarezza e proprietà
della loro formulazione, nonché all'efficacia di essi per
la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente".
E, da questo angolo visuale, anche tutto il mondo dell'istruttoria
legislativa e della così detta progettazione normativa, e
in particolare le relazioni che corredano i testi normativi - che
com'è noto recentemente sono state potenziate, con l'introduzione
dell'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della
regolamentazione (AIR) - deve essere incluso nella corretta accezione
di "tecnica della legislazione"; o, se si preferisce seguire
le acute distinzioni del professor Giuseppe Ugo Rescigno, delle
"tecniche della legislazione".
Non è un caso che proprio il Comitato per la legislazione,
che appunto in questi giorni sta predisponendo la prima relazione
sull'attività svolta nella XIV Legislatura, abbia richiamato,
in molti dei pareri espressi in questo periodo, tanto il Governo
quanto il Parlamento al rispetto delle regole che questi organi
si sono dati con le circolari sulla formulazione tecnica dei testi
legislativi dell'aprile 2001; e che lo stesso Comitato abbia altresì
segnalato, in genere nelle premesse dei pareri, i disegni di legge
governativi che risultavano privi delle relazioni relative all'ATN
o all'AIR.
Un organo politico, insomma, inserito nel procedimento legislativo
e dotato di poteri tutt'altro che irrilevanti, si è fatto
promotore dell'effettiva attuazione delle regole di tecnica legislativa
intese in senso ampio: l'auspicio è che la sua azione abbia
un seguito, a livello parlamentare come a livello governativo, e
possa costituire la base per il consolidamento e per il perfezionamento
delle regole di tecnica legislativa.
3. Vengo ora a riflettere brevemente su qualche regola
di tecnica legislativa, a titolo esemplificativo, perché
non vorrei correre il rischio che il discorso fin qui svolto risulti
meramente teorico.
Anzitutto sulle regole relative al rapporto tra livelli territoriali,
e in particolare tra livello statale, livello regionale e livello
comunale. In questo campo emerge chiaramente come le tecniche della
legislazione siano in realtà una delle forme attraverso cui
dare attuazione ad uno dei principi fondamentali della Costituzione:
il riferimento è all'art. 5 della Costituzione, allorquando
richiede l'adozione, in tutta la repubblica, di princìpi
e, soprattutto, di "metodi" della legislazione adeguati
"alle esigenze dell'autonomia e del decentramento".
Nei manuali di tecnica legislativa di cui oggi parliamo vi sono
appunto alcune regole che sono a di indubbio rilievo politico-istituzionale,
in quanto dirette ad assicurare il rispetto di un principio costituzionale,
che ora è ribadito, e precisato, all'interno di previsioni
inserite nel nuovo Titolo V della Parte seconda della Costituzione.
Mi riferisco in particolare all'ultimo periodo del sesto comma del
nuovo art. 117 della Costituzione, che riserva alla potestà
regolamentare degli enti locali, tra l'altro, la disciplina dell'organizzazione
degli enti locali stessi e dello svolgimento delle funzioni loro
attribuite.
Bene, se noi andiamo a prendere la circolare sulla formulazione
tecnica dei testi legislativi dell'aprile 2001 (alla cui preparazione,
nella fase finale, ho avuto l'onore di collaborare), in particolare
al paragrafo 2 (significativamente rubricato "Aspetti generali
dell'atto legislativo"), lettera h, leggiamo la seguente regola:
"Le disposizioni che prevedono adempimenti a carico delle regioni
o degli enti locali o che delegano, trasferiscono o conferiscono
compiti e funzioni non individuano direttamente gli organi competenti
né il tipo di atto da emanare".
Questa è una regola con una rilevanza politica davvero notevole:
perché, se rispettata - e non è sempre rispettata
(è sulla stampa di questi giorni l'esito di un contenzioso
derivante proprio da una norma statale che individuava espressamente
la competenza delle giunte comunali a decidere le aliquote dell'ICI)
- è una regola in grado di attuare un principio fondamentale
della Carta costituzionale. Constato con piacere che una regola
analoga è stata prevista, per quanto riguarda i rapporti
tra regioni ed enti locali, anche nel manuale predisposto dall'Osservatorio
legislativo interregionale (si veda il punto 20, comma 2).
Un discorso simile potrebbe farsi per l'individuazione dei principi
fondamentali nelle leggi statali: in questo caso, la circolare del
2001 si limita, in una raccomandazione, ad auspicare che i princìpi
fondamentali nelle materie di legislazione concorrente siano collocati
in un'apposita parte dell'atto, "diversa da quella contenente
norme immediatamente applicabili in assenza di leggi regionali ovvero
applicabili a decorrere da una data prefissata, in caso di mancato
adeguamento della legislazione regionale ai principi medesimi".
Si tratta di un'indicazione che deve essere rivista, e probabilmente
rafforzata, alla luce del tenore dell'art. 117, terzo comma, della
Costituzione, che riserva espressamente alla legislazione dello
Stato la determinazione dei princìpi fondamentali.
Particolarmente importante sembra essere la tecnica di individuazione
delle norme di dettaglio cedevoli, sempre che il legislatore statale
possa ancora dettare norme di dettaglio cedevoli. In proposito,
segnalo l'articolo 1, comma 5, dell'ultima legge comunitaria (legge
n. 39 del 2002), il quale affronta il problema in una maniera che,
se appare corretta sul piano della legittimità costituzionale,
può invece creare qualche problema dal punto di vista della
certezza del diritto. Si prescrive, in dichiarata attuazione dell'art.
117, quinto comma, della Costituzione, che "i decreti legislativi
eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa regionale
e provinciale entrano in vigore, per le regioni e province autonome
nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione,
alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della
rispettiva normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a
decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione
di ciascuna regione e provincia autonoma". Ma non si precisa
in che modo queste disposizioni, che lo Stato ha adottato a titolo
provvisorio e sostitutivo, e che sono destinate ad essere disapplicate,
regione dopo regione, man mano che queste diano attuazione alla
normativa comunitaria, possano essere distinte rispetto a quelle
adottate invece nell'esercizio della competenza legislativa propria
dello Stato.
4. In conclusione, riterrei di individuare quattro
aspetti su cui sarebbe utile un ulteriore approfondimento tecnico
per predisporre le regole di corretta redazione dei testi normativi.
E ciò anche alla luce della lettura del manuale predisposto
dall'Osservatorio legislativo regionale e dell'ottimo contributo,
apparso su Iter legis, con cui il dottor Mauro Ceccato ha commentato
le circolari statali dell'aprile 2001, oltre che di un paio di anni
nel corso dei quali ho seguito, per il Servizio studi della Camera,
l'attività del Comitato per la legislazione.
Un primo punto critico è sicuramente costituito dai "rinvii
esterni", ed in particolare dall'impiego della formula "e
successive modificazioni". Al riguardo, permane un equivoco
di fondo per cui questa formula si usa sia per riferirsi ad un atto
che, nell'intervallo di tempo intercorrente tra la sua adozione
e quella dell'atto ove è contenuto il rinvio, ha subìto
modifiche, sia per operare un rinvio mobile, cioè per riferirsi
anche alle modifiche che l'atto oggetto del rinvio subirà
successivamente all'adozione dell'atto in cui il rinvio è
contenuto. E questa è sicuramente una ambiguità importante
e non sciolta, relativamente alla quale occorrerebbe concordare,
tra tutte i livelli di produzione normativa, il ricorso a formule
distinte e da impiegare in modo univoco.
Un secondo problema è quello del richiamo dei titoli delle
leggi o delle rubriche delle disposizioni normative richiamate.
Su questo mi permetterei di ricordare che in altri ordinamenti si
segue la regola della distinzione tra titolo lungo e titolo breve.
In altri termini, l'atto legislativo potrebbe avere anzitutto un
titolo lungo in cui si individua con (relativa) precisione il contenuto
dell'atto, indicando, ad esempio, se vi sono deleghe legislative
o norme in materia tributaria (conformemente a quanto richiesto
dall'art. 2, comma 1, dello statuto del contribuente di cui alla
legge n. 212 del 2000, e ribadito dalle stesse circolari dell'aprile
2001); ma anche un titolo breve in cui, con un numero massimo di
caratteri, si deve riuscire ad individuare l'oggetto principale
di quel testo.
E' questa la strada correttamente indicata, sia pure in via eventuale,
nel manuale dell'Osservatorio legislativo interregionale, allo scopo
di conciliare due regole che altrimenti risulterebbero perennemente
ed inevitabilmente in contrasto tra di loro: quella secondo cui
"di norma il titolo dell'atto dev'essere breve"; e quella
per cui "il titolo deve riguardare tutti gli argomenti principali
trattati dall'atto". E', infine, significativo notare che anche
nella prassi parlamentare ci si attiene ad una soluzione non dissimile,
ad esempio per la convocazione delle Commissioni o per la stesura
del calendario dell'Assemblea.
Un terzo problema attiene alla tecnica di novellazione, e in particolare
all'alternativa tra la riscrittura, e la conseguente sostituzione,
del testo modificato, da un lato, e la sua modifica a frammenti,
similmente a quel che accade per gli emendamenti nel procedimento
legislativo. In proposito le circolari dell'aprile 2001 contengono
una raccomandazione nella quale si afferma che "l'unità
minima del testo da sostituire con una 'novella' è preferibilmente
il comma (o comunque un periodo o una lettera di un comma, o un
numero contenuto in una lettera)". In sostanza, si vuole evitare
la sostituzione di singole parole, allo scopo di rendere meglio
comprensibile il contenuto delle disposizioni vigenti. Ancor più
netta, nel medesimo senso, è la via che sembrerebbe essere
indicata dall'art. 2, comma 4, della già ricordata legge
n. 212 del 2000, secondo cui "le disposizioni modificative
di leggi tributarie debbono essere introdotte riportando il testo
conseguentemente modificato".
Eppure, siffatte indicazioni presentano numerosi inconvenienti (e
forse anche per questo non risultano essere applicate con regolarità),
sia perché non consentono di cogliere subito in che cosa
consista l'innovazione, sia perché tendono ad ampliare le
possibilità emendative delle Camere, che tendono ad andare
al di là della vera e propria "novella". Tanto
più che, a partire dagli anni '80, sulla Gazzetta ufficiale
compaiono le "note" alle leggi, nelle quali è riportato
il testo delle disposizioni "novellate" (con l'uso del
carattere corsivo per l'evidenziazione delle modifiche).
Un quarto ed ultimo punto problematico che mi permetterei di individuare,
e che è stato richiamato più volte nelle considerazioni
dell'avvocato Freni, riguarda quella che chiamerei la "nozione
costituzionale di articolo". A questo proposito, mi sono andato
convincendo che dall'art. 72, primo comma, della Costituzione, quando
prevede l'approvazione articolo per articolo di tutti i progetti
di legge, si possa, anzi si debba, ricavare l'esistenza di una nozione
costituzionale di articolo, caratterizzata da una qualche omogeneità
dei suoi contenuti sostanziali.
Altrimenti, quella previsione costituzionale non avrebbe nessun
senso: ed invece un senso ce l'ha e consiste nel garantire ai parlamentari
di esprimere liberamente il proprio voto, che può differenziarsi
a seconda della disposizione che di volta in volta venga esaminata
(si tratta di un principio analogo a quello che la Corte costituzionale
ha riconosciuto, sin dal 1978, allorquando ha richiesto che i quesiti
referendari debbano avere carattere omogeneo). Se si valorizzasse
questa previsione, allora potrebbe individuarsi un fondamento costituzionale
anche alle regole di tecnica legislativa che prescrivono un limite
massimo di commi per ciascun articolo: in proposito, contrariamente
a quel che accade in altri Paesi, nulla dicono le circolari dell'aprile
2001, né il manuale dell'Osservatorio legislativo interregionale;
solo nella Guida alla redazione dei testi legislativi, predisposta
dalla Presidenza del consiglio nel maggio 2001 (paragrafo 2.3),
si ritiene "orientativamente" eccessivo un numero di commi
eccedente dieci.
Con ciò, ovviamente, non si vuole arrivare a sostenere che
qualsiasi violazione di regole siffatte renda la legge incostituzionale;
potendosi però osservare che sollevano forti dubbi di legittimità
costituzionale, per un verso, articoli composti non da dieci o da
venti, ma da qualche centinaio di commi (il caso, tutt'altro che
isolato, della legge n. 662 del 1996 è stato da più
parti ricordato); per altro verso, articoli che (come accade nei
testi unici "misti", attuativi dell'art. 7 della legge
n. 50 del 1999) contengano al proprio interno sia disposizioni di
rango primario sia disposizioni di rango secondario, in dichiarata
violazione, tra l'altro, della regola, giustamente individuata dal
manuale dell'Osservatorio legislativo interregionale che invita
a "non inserire nello stesso articolo (né tantomeno
nello stesso comma) norme sostanziali e procedurali".
* Intervento alla tavola
rotonda sul tema "La tecnica legislativa: limiti od opportunità
per il legislatore", organizzata dalla rivista Iter legis e
dall'Associazione italiana tecnici legislativi (AITLE) e svoltasi
a Roma il 7 giugno 2002, in occasione della presentazione del nuovo
manuale "Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi",
elaborato dall'Osservatorio legislativo interregionale.