Le autonomie territoriali: dal decentramento amministrativo al federalismo regionale. Prospettive evolutive.

Raffaella Miranda
Dottoranda in discipline giuspubblicistiche presso l'Università di Napoli Federico II


Caratteristica saliente dell'ordinamento regionale italiano , quale previsto dal predicato costituzionale , è l'attribuzione alle Regioni non solo di poteri amministrativi , del resto piuttosto notevoli , ma anche di poteri legislativi. Nell'intenzione del Costituente tale potestà legislativa avrebbe dovuto contraddistinguere le Regioni dagli enti autarchici istituiti a scopo di semplice decentramento amministrativo.
In questa direzione si pone il testo di modifica del titolo V della Costituzione che ha come obiettivo dichiarato quello di ridefinire in modo radicale ed incisivo il rapporto Stato - Regioni, e tra Regioni ed enti locali, sopprimendo o modificando quelle disposizioni in cui è rinvenibile un'impronta statalista. A tale scopo la riforma costituzionale della potestà normativa regionale ha completato il percorso inaugurato con l'introduzione , nell'ordinamento giuridico , del principio di sussidiarietà mirante ad una decisa inversione di tendenza nei rapporti centro - periferia. Tale principio, che deriva dall'ordinamento dell'Unione europea , così come previsto dalla legge 59/97 (cd. legge Bassanini ) , ha realizzato un'attribuzione dei compiti di gestione amministrativa della cosa pubblica alla struttura più vicina ai soggetti governati lasciando alle strutture amministrative sovraordinate soltanto quelle funzioni che , per loro natura , non possono essere svolte da soggetti istituzionali diversi dallo Stato. Il passo realmente decisivo , operato dalla riforma costituzionale in atto , consiste nell'attuare tale principio anche al livello della competenza legislativa.
La potestà normativa costituisce , invero , l'attributo decisivo in grado di realizzare l'aspirazione ad una piena capacità di rappresentazione di interessi generali ovvero di espressione di un indirizzo politico delle comunità locali, che in Assemblea Costituente risultò essere elemento fondamentale in grado di assicurare l'unità della Nazione.
In effetti , tale obiettivo fu considerato realizzabile , in linea di principio , creando un modello "policentrico" di produzione normativa, il cui scopo sarebbe dovuto essere il decongestionamento e la riqualificazione della legislazione statale nonché l'attribuzione , appunto , alle Regioni della possibilità di esprimere un proprio indirizzo politico - amministrativo relativamente agli interessi delle comunità locali.
Al riguardo la soluzione trasposta nella Carta Costituzionale fu quella di subordinare tale potestà normativa delle Regioni alla previa emanazione di leggi - cornice, le uniche in grado di contemperare le esigenze di unità ed indivisibilità dell'ordinamento ( cioè l'uniformità dell'indirizzo politico statale e di quello regionale ) , da un lato , e di rispetto dell'autonomia politica regionale ( IX disp. trans. e finale Cost1. ), dall'altro , entrambe riconosciute meritevoli di tutela dall'ordinamento costituzionale.
Tale modello a trent'anni dalla sua attuazione non sembra aver affatto raggiunto gli obiettivi , suindicati , per i quali era stato concepito, soprattutto alla luce dello scarso valore qualitativo e quantitativo della produzione normativa regionale.
I motivi di tale deludente risultato sono rinvenibili proprio nell'incapacità del Titolo V , così come previsto nella sua impostazione originaria , di soddisfare le spinte autonomistiche locali.
In particolare , si pensi , in primo luogo, alla trama fittissima di limiti imposti al legislatore regionale con la previsione di un controllo preventivo da parte del Governo; in secondo luogo , alla mancata previsione di strumenti di raccordo tra centro e periferia in grado di comporre in via preventiva gli eventuali conflitti fra indirizzo politico centrale ed indirizzo politico regionale; infine , alla pratica delle cd. leggi - cornice dettagliate , aventi carattere dispositivo - suppletivo rispetto ad un successivo , ma in realtà solo eventuale , intervento del legislatore regionale.
Non c'è da stupirsi , dunque , se la legge statale ha continuato ad ingerirsi anche nelle materie ( formalmente ) di competenza delle Regioni, degradando la legge regionale ad un ruolo del tutto marginale e neppure necessario.
Al delineato rapporto tra legge statale e legge regionale , la legge costituzionale 1/1999 non è stata in grado di apportare elementi di novità, almeno in via diretta.
Peraltro, l'eliminazione della riserva all'esclusiva competenza dei Consigli regionali del potere di adottare regolamenti potrebbe determinare, sia pure indirettamente, conseguenze di notevole portata sulla legislazione regionale: difatti, una eccessiva valorizzazione della fonte regolamentare, nell'ambito dei poteri della Giunta, porterebbe ad un ulteriore e forse irrimediabile ridimensionamento del ruolo della legge regionale.
D'altra parte non deve neanche essere sottovalutato il ruolo svolto da tale legge costituzionale soprattutto nell'ottica di una progressiva ridefinizione del rapporto tra lo Stato e gli Enti locali. Non era e non è tuttora pensabile che una simile riforma potesse maturare ex abrupto, ma si sono resi necessari successivi interventi in grado di intervenire su quelli che sono gli elementi essenziali capaci di rilanciare decisivamente le autonomie locali.
Certamente quello dell'autonomia statutaria rappresenta, in questo senso, uno di quei caratteri della Regione che non poteva assolutamente essere trascurato; difatti, la riformulazione dell'art.123 Cost., con l'ampliamento dell'ambito di competenza statutaria ( esteso alla determinazione della forma di governo ), l'eliminazione del potere di controllo del Parlamento nella fase di approvazione dello Statuto e dei vincoli imposti dalle leggi della Repubblica , costituisce sicuro indice di una rinnovata scelta costituzionale: recuperare allo Statuto il valore di manifestazione fondamentale dell'autonomia regionale in quanto indirizzato ad esprimere le scelte politiche e le peculiarità di ciascuna collettività regionale.
Non può , d'altra parte , trascurarsi come il potenziamento dell'autonomia statutaria, è risultato ancor più efficacemente riuscito alla luce della riforma amministrativa, inaugurata dalla legge 142/1990 e decisamente affermatasi con le riforme Bassanini. Come si accennava, la legge 59/1997 , in particolare , ha capovolto il tradizionale principio del parallelismo (che esprime lo stretto legame fra poteri legislativi e poteri amministrativi attribuiti alle Regioni e che , quindi , vedeva attribuite alle autonomie soltanto le materie loro espressamente "concesse" dalla legge) sostituendolo con l'opposto principio di sussidiarietà (art. 3, comma 1, lett. b) .Ogni ente sovraordinato, dunque, svolge una funzione sussidiaria rispetto all'ente locale più vicino alla collettività , secondo una scala di attribuzioni che parte dal Comune e , passando attraverso la Provincia , la Regione e lo Stato , termina con la " ritenzione " delle funzioni comuni di interesse sovranazionale all'Unione Europea.
Il principio di sussidiarietà, quindi, è un limite allo svolgimento di funzioni amministrative da parte di organi ed enti centrali e , di conseguenza, lontani dal soggetto portatore di interessi , realizzando un notevole potenziamento delle funzioni amministrative locali reso indispensabile dal fallimentare sistema dei controlli statali nella gestione della cosa pubblica a livello locale.
Alla luce di queste premesse risulta decisivo il passo compiuto con l'approvazione del testo di riforma del titolo V della Costituzione.
La riforma in questione riguarda , in primo luogo , la potestà legislativa della Regione ed il relativo art. 117 Cost.
Il nuovo assetto della funzione legislativa risulta fortemente innovato dall'introduzione di una potestà legislativa esclusiva delle Regioni , che costituisce definitiva presa di coscienza dell'esigenza di una autonomia che sia realmente tale. Coerentemente tale potestà viene subordinata al solo " rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali ".
In questo senso il mantenimento di una potestà esclusiva dello Stato appare ormai giustificata solo relativamente a quelle materie che , per loro natura , necessitano di un'unitaria regolamentazione a livello centrale, lasciando , dunque, un più ampio spazio alla potestà legislativa regionale concorrente. Quest'ultima, difatti, viene mantenuta subordinandone l'esplicazione, secondo la formula tradizionale, al rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento, la cui elaborazione spetta allo Stato, ma ampliando in modo deciso il catalogo delle materie di spettanza regionale.
Inoltre , v'è da segnalare l'altra innovazione importantissima operata con la modifica dell'art. 116 Cost., relativa alla previsione del cd. " regionalismo differenziato". Si prevede, cioè, la possibilità per la Regione di "negoziare" con lo Stato circa scelte incidenti , non già solamente , sul piano dell'autonomia amministrativa e finanziaria , ma anche della potestà legislativa. L'applicazione di questo istituto consente di venire incontro alle istanze provenienti da alcune Regioni che sicuramente presentano una elevata capacità di governo, ma che sono assoggettate, ad oggi , al medesimo regime delle altre Regioni.
Ecco , quindi , che si inizia a comprendere l'intento del legislatore di "promuovere" finalmente , in modo effettivo , la tanto auspicata autonomia regionale.
Il senso di tale innovazione può comprendersi alla luce delle modifiche già apportate dalla legge costituzionale 1/1999 all'art. 123 , relativamente agli Statuti , la cui approvazione non è più subordinata "all'uniformante" controllo parlamentare ; difatti , da una parte , la possibilità di "negoziare" ulteriori forme e condizioni di autonomia concernenti "le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l ) , limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace , n ) e s ) " , così come previsto dal testo di riforma del titolo V nel nuovo art. 116 , e dall'altra , la ridefinita ed ampliata capacità statutaria , rappresentano elementi la cui sinergia appare decisiva al fine di rendere operante la capacità delle Regioni di esprimere un indirizzo politico che sia realmente proprio.
È chiaro ed evidente come , dunque , senza scalfire l'unità della Repubblica , "una ed indivisibile" , mediante queste riforme si consenta di tenere in considerazione le diversità della Nazione , creando le condizioni per uno sviluppo effettivo delle Regioni.
Tuttavia , la riforma più rilevante e di obiettivo stampo federalista è quella concernente l'art. 127 Cost. Invero , così come la legge costituzionale 1/99 aveva previsto per gli Statuti , si è giunti , finalmente , all'eliminazione di ogni controllo statale sulle leggi regionali , lasciando , esclusivamente , così come per le leggi statali , lo " scrutinio " e la verifica della Corte Costituzionale in caso di questione di legittimità 2.
Non più , dunque , "decentramento amministrativo" ma effettivo "federalismo regionale" prevedendo , da un lato , la possibilità di approvare un proprio Statuto , dall'altro , l'attribuzione di una concreta e propria potestà legislativa.
Solo così si potrà effettivamente giungere al punto in cui la Regione potrà promuovere un proprio indirizzo politico - amministrativo , libero dalle scelte e dalle imposizioni statali , se non , addirittura , divergente con l'eventuale indirizzo politico centrale.

 

[1] In particolare tale disposizione afferma : " La Repubblica entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni"
[2]L'art. 127 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 127. - Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge".


BIBLIOGRAFIA

* A.A.V.V. :Diritto costituzionale italiano e comparato , Monduzzi ,ed.2000, in particolare "le forme di Governo e le forme di stato" di Volpi
* Martines Ruggeri :Lineamenti di diritto regionale, Giuffrè,ed.2000
* Paladin: Diritto regionale, Cedam, ed.2000
* Dagli atti del convegno di Roma del 9.1.01 : " Le autonomie territoriali: dalla riforma amministrativa alla riforma costituzionale" a cura di G.Berti e G. De Martin
* La riforma dell'ordinamento regionale: le modifiche al titolo V della parte II della Costituzione a cura di A. Ferrara e L. Sciumbata
* Da "Il mulino" n.2/2000 :
- "Autonomie locali e riforme amministrative : due Letture "di M.Cammelli
* Da "Il Mulino " n.3/2000:
- "La sussidiarietà presa sul serio " M.Cammelli