Raffaella Miranda
Dottoranda in discipline giuspubblicistiche presso l'Università
di Napoli Federico II
La concessione edilizia è il provvedimento amministrativo con
cui l'autorità comunale nell'esercizio del controllo e dei
poteri demandati dalla legge su tutte le attività che comportino
la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, consente
lo svolgimento di tali attività , entro i limiti fissati dalla
legge medesima ed in conformità agli strumenti di pianificazione
urbanistica.
Originariamente di competenza del Sindaco, in seguito alla legge 127/97
(cd. Bassanini bis) il potere di rilasciare autorizzazioni e concessioni
è ora attribuito ai funzionari comunali con qualifica dirigenziale.
Tuttavia, ciò che rileva in ordine alla cd. concessione edilizia
è la disamina circa la sua natura giuridica e di conseguenza
la configurazione del relativo jus aedificandi spettante al privato.
In particolare , prima della legge 10/77 , cd. legge Bucalossi , in
vigenza , dunque , della legge urbanistica del 17 agosto 1942 n. 1150
, la giurisprudenza ( civile , penale, amministrativa ) concordava
per la natura autorizzatoria della concessione e , conseguentemente
, lo jus aedificandi veniva considerato come un diritto in attesa
di espansione , inerente al diritto di proprietà ; sicchè
il costruttore poteva ottenere una licenza edilizia che il sindaco
a sua volta non poteva legittimamente negare quando la costruzione
prevista non contrastasse con la disciplina urbanistica ed edilizia
della zona. La concessione era un mero strumento necessario ed idoneo
a rendere attuabile lo jus aedificandi , facoltà insita nel
diritto di proprietà.
Il proprietario , dal canto suo , vantava una pretesa così
sicura a realizzare sulle aree a sua disposizione le costruzioni consentite
dalla disciplina urbanistica per cui i suoli edificabili avevano in
commercio un valore diverso dai terreni agricoli ( in corrispondenza
del plusvalore che l'edificabilità aggiungeva al valore agricolo)
ed in caso di esproprio i proprietari venivano indennizzati in base
a tale valore (a.37 L.urb.) e comunque , successivamente, in base
ad un valore che , se pur ridotto, era più elevato rispetto
a quello dei terreni agricoli .
La dottrina , basandosi sull'insegnamento scolastico prevalente secondo
il quale l'autorizzazione si differenzia dalla concessione perchè
la prima rimuove limiti di natura pubblicistica all'esercizio di un
diritto preesistente in capo al destinatario dell'atto , la seconda
costituisce o trasferisce un nuovo diritto , o un diritto dell'amministrazione
, in capo ed a beneficio del destinatario , fu divisa fra coloro che
ritennero trattarsi di puro atto autorizzatorio e coloro che lo collocarono
in una categoria intermedia di "atto autorizzativo costitutivo
di diritti reali", sulla considerazione dell'assunta inesistenza
di jus aedificandi anteriormente all'emanazione del provvedimento
di licenza.
La Corte con la sentenza 29 maggio 1968 n.55 aveva dichiarato illegittimi
gli artt. 7 e 40 L. urb. perchè , mentre la stessa legge ,
da un lato , consentiva in generale ai proprietari di lucrare la "rendita
di posizione " eseguendo costruzioni su propri suoli, o vendendo
questi ultimi a prezzo di mercato , o incassando, in caso di esproprio
, un'indennità corrispondente al prezzo stesso ,quelle norme
, dall'altro , consentivano all'autorità competente , tramite
il PRG di imporre a tempo indeterminato ed immediatamente operativi
, vincoli volti al mantenimento obbligatorio dell'esistente utilizzazione
privata o alla realizzazione obbligatoria di una diversa utilizzazione
pur sempre prevista ovvero preordinati a future destinazioni concrete
ma da realizzare attraverso interventi pubblici incerti nell'an e
nel quando. Per tal motivo la Corte dichiarò l'incostituzionalità
della norma nella parte in cui non prevedeva un indennizzo , osservando
anche che diversa sarebbe stata la soluzione se la legge , anziché
prevedere vincoli specifici nei confronti dei proprietari di certi
suoli, rientranti in date zone del piano regolatore e non in altre,
avesse imposto a livello nazionale limitazioni di carattere generale
all'intera categoria ,sottoponendo in tal modo i suoli urbani edificabili
ad un particolare regime di appartenenza.
A tale situazione il legislatore ovviò con la legge 19 novembre
1968 n.1187 , che fissava un limite di durata quinquennale per i vincoli
del PRG, superato il quale si poteva esperire ricorso.
Su tale situazione intervenne la legge 10/1977 ( norme per l'edificabilità
dei suoli ) che , seppure non attribuì alla P.A. un diritto
reale sui suoli , affermò la riserva del potere di "concedere"
lo jus aedificandi in favore dei Comuni , configurando lo jus come
il substrato di un provvedimento amministrativo concessorio. Con la
legge 10/77 , dunque, si tentò una radicale innovazione ( già
abbozzata in passato nel disegno di legge Sullo) tesa a fare dello
jus aedificandi , e cioè della facoltà di realizzare
o modificare una costruzione non più un attributo inerente
alla proprietà , bensì l'oggetto di una "possibile"
concessione amministrativa : un provvedimento, dunque, costitutivo
che concedeva ex novo un diritto ad edificare e non , pertanto , un
provvedimento meramente dichiarativo quale poteva essere la licenza.
Non si trattava più di un provvedimento meramente autorizzatorio
,ma tipicamente concessorio; il legislatore operò , almeno
, sul piano lessicale , una precisa scelta di campo , adoperando il
termine concessione edilizia , in luogo di licenza : alla vecchia
licenza edilizia fu sostituita la concessione edilizia che comportava
il pagamento di somme di denaro rapportate all'utilità che
il privato ricava dall'edificazione del suolo in una zona in cui i
costi per le opere di urbanizzazione sono sopportati dal Comune (
urbanizzazione primaria : strade , fogne, impianto luce; urbanizzazione
secondaria ; scuole, presidi sanitari, opere sociali in genere).
Solo nelle ipotesi di concessioni gratuite , di cui all'art. 9 della
legge , ed in quelle in cui la mancanza del provvedimento non comporta
l'applicazione di sanzioni amministrative , ex art.15 , comma 12 ,
la concessione conserverebbe natura di atto autorizzatorio , posto
che la gratuità sarebbe indice della conservazione al dir di
proprietà della facoltà di costruire o di trasformare
o di realizzare la manutenzione straordinaria.
Se , dunque , da un lato , gli effetti della L.1187 furono protratti
sino all'entrata in vigore della L.10/77 , che avrebbe dovuto disciplinare
in toto la materia dei vincoli, dall'altro , ciò non avvenne
perchè il legislatore del 1977 sul presupposto che , separato
lo jus aedificandi dal contenuto della proprietà ( attraverso
il meccanismo della concessione ) divenisse legittimo il ripristino
della durata indeterminata dei vincoli , non regolò la materia
dei vincoli. In pratica , se la possibilità edificatoria non
era (più) un attributo della proprietà ,ma il prodotto
di un provvedimento amministrativo concessorio (concessione costitutiva
, non traslativa ) sia pure , come la legge lo definisce all'art.
4) trasferibile ( e cioè inerente alla cosa e non alla persona)
ed irrevocabile , i vincoli urbanistici ed i limiti di inedificabilità
imposti sulle aree di proprietà privata non potevano essere
considerati in alcun modo come aventi natura espropriativa - con conseguente
obbligo di indennizzo ex art.42³ Cost. - : venivano meno , di
conseguenza quegli aspetti di illegittimità costituzionale
che avevano portato la Corte (sent. 55/68 cit.) a dichiarare l'illegittimità
degli artt. 7 e 40 della legge urbanistica che non prevedevano un
indennizzo per i vincoli ed i limiti di inedificabilità aventi
natura ablatoria.
Inevitabili , furono, gli abusi da parte della P.A. che stimolarono
l'intervento della C.Cost. la quale con la sentenza 5/1980 ritenne
, invece , che la legge 10/77 sostanzialmente continuasse a riconoscere
al proprietario lo jus aedificandi parificando , quindi, il termine
"concessione" ( previsto nella legge ) a "licenza edilizia"
: non si attribuiscono diritti nuovi con la concessione , ma si accertano
facoltà preesistenti. La legge 10/77 non aveva , secondo la
Corte , "scorporato" lo jus aedificandi dalle facoltà
del diritto di proprietà , né era accettabile l'opinione
secondo cui tale diritto appartenesse all'ente pubblico il quale tramite
lo strumento della concessione lo attribuiva al privato sotto molteplici
condizioni ed imponendo oneri contributivi. Il proprietario dell'area
ha "diritto di edificare" ( sent.127/83 ) ed infatti la
concessione è trasferibile con la proprietà del fondo
ed è , in presenza dei presupposti di legge , atto dovuto ed
irrevocabile, privo di discrezionalità. La contribuzione agli
oneri di urbanizzazione , consegue poi ai doveri di solidarietà
economica e sociale di cui all'a. 2 C.
È evidente che la questione non costituisse mero dibattito
teorico , ma ineriva in radice alla definizione del regime giuridico
delle aree edificabili , con riflessi diretti , in particolare sui
procedimenti ablatori ( in primo luogo per l'espropriazione per pubblica
utilità) .Conseguenza della decisione fu , infatti , che si
ritornò alla condizione di temporaneità dei vincoli
di inedificabilità definitiva e di inedificabilità in
attesa di una possibile espropriazione futura, imposti attraverso
i piani regolatori generali. La Corte ebbe così ad affermare
l'illegittimità di quelle disposizioni (a.16 L.865/78 come
modificato dall'a.14 L.10/77) le quali escludendo che , in sede di
espropriazione dei suoli che possedessero una suscettibilità
edificatoria , di questa si tenesse conto ai fini della determinazione
dell'indennizzo , andavano a condizionare fortemente le possibilità
attuative ed a minare il supporto logico della legge.
Se ,dunque, è questo l'orientamento prevalente è chiaro
che , le S.U. Cass. penale chiamate a risolvere il contrasto sulla
natura della concessione edilizia ( sent. 12/97 ) ai fini della classificazione
penale del relativo falso ( ricondotto agli artt. 476/479 c.p. se
considerata atto pubblico; agli artt.477/480 se ricompresa nella categoria
del falso in certificazione o autorizzazione amministrativa) hanno
riconosciuto carattere autorizzatorio alla concessione edilizia ,
con connessa applicazione , quanto ai delitti di falso , dell'art.477
c.p. ( per le falsità materiali) e dell'art. 480 ( per quanto
attiene alle falsità ideologiche). Invero, in linea generale
, nell'intricata materia delle falsità penalmente rilevanti
la distinzione fra falso in atto pubblico e falso in certificazione
o autorizzazione è correlata al rilievo che l'autorizzazione
a differenza della concessione ,qualificata quale atto pubblico ex
art.476 c.p. , non ha carattere costitutivo che è , invece,
proprio della concessione amministrativa.
Nel caso di specie , la Cassazione ha osservato che il momento di
valutazione e salvaguardia degli interessi pubblici attiene non alla
fase del rilascio della concessione edilizia , ma a quella , a monte,
di pianificazione : determinato lo strumento pianificatorio al Comune
non resta ,a fronte della richiesta della concessione edilizia , che
verificare se il progetto presentato dal richiedente sia conforme
alle prescrizioni del piano ; si tratta , pertanto , di una verifica
meramente certificatoria e non , del resto, valutativa.
In altri termini , le SU negano quella giurisprudenza della stessa
Corte volta a rintracciare nel rilascio della concessione edilizia
,l'esito di un'attività di armonizzazione del diritto del privato
con gli interessi pubblici inerenti alla gestione dell'intero territorio
: per le SU in sede di rilascio vi è solo la necessità
di un doveroso accertamento , da parte dell'autorità comunale
del provvedimento di assenso ,della corrispondenza della richiesta
del privato alla disposizione degli strumenti urbanistici.
Tuttavia, l'impegno della Cassazione potrebbe essere vanificato se
si accedesse alla tesi che la Corte Costituzionale , con sent.16 giugno
1993 n.283 , ha enucleato. In effetti , la Corte ritenendo legittimi
i criteri di fissazione dell'indennità di esproprio di cui
all'a.5 bis L.359/92 , considerando che la destinazione urbanistica
non comporta un valore aggiunto ( rendita da posizione ) rispetto
al contenuto essenziale del diritto di proprietà , per cui
il criterio del valore venale può dunque essere mediato da
altri criteri individuati discrezionalmente dal legislatore anche
in ragione della funzione sociale della proprietà e delle esigenze
della finanza pubblica, ha posto in crisi , nuovamente , l'inerenza
dello jus aedificandi al diritto di proprietà.
La Corte "sembrerebbe" essersi allontanata dalla nozione
di caratteristiche essenziali del bene , nella quale era ritenuta
compresa l'idoneità edificativa dello stesso , adottando quella
di contenuto essenziale del diritto di proprietà , dal quale
viene escluso il surplus gratuito scaturente al privato dalla destinazione
urbanistica.
Tuttavia, questa interpretazione è smentita dalle successive
pronunce della Corte Costituzionale.
In particolare , la Corte con sent. 179/99 , ha dichiarato il diritto
all'indennizzo per il rinnovo dei vincoli urbanistici di inedificabilità.
La Corte riprende , dunque , il discorso intrapreso con la sent. 575/89
in cui affermò la possibilità di reiterare a tempo determinato
i vincoli, purchè tale reiterazione sia adeguatamente motivata
in relazione alle effettive esigenze urbanistiche ed a condizione
che l'esercizio della relativa potestà non determini situazioni
incompatibili con la garanzia della proprietà ovvero a condizione
di non superare la soglia massima di tollerabilità del vincolo.
La Corte recupera il discorso interrotto ed afferma , ex art. 43³
Cost., che la reiterazione deve essere indennizzata. In sintesi, il
bilanciamento degli interessi consente la compressione del diritto
di proprietà per il periodo , definito "di franchigia"
dalla stessa Corte , di cinque anni ( ex art. 2 L.1187/68) : successivamente
o interviene la dichiarazione di p.u. e si apre il diverso discorso
della vicenda ablatoria in senso proprio , ovvero la prerogativa pianificatoria
, pur sempre legittima determina uno squilibrio nel rapporto fra temporaneità
ed indennizzabilità.
Per quanto concerne il procedimento per il rilascio della concessione
è da rilevare che , disciplinato dalla L. 662/96 , si tratta
di un procedimento fortemente incentrato sulle norme della L.241/90.
È un procedimento cadenzato nei tempi ed improntato a trasparenza
, dove soggetto principale è il responsabile del procedimento
, espressione del livello burocratico e non politico dell'ente locale.
L'edificio costruito in spregio alla regola della necessarietà
della preventiva concessione edilizia è abusivo e la legge
concreta la repressione degli immobili così edificati su tre
ordini di sanzioni: penale ,amministrativo e civile. Ad essa si affianca
una disciplina speciale degli atti giuridici attinenti al trasferimento
della proprietà edilizia.
Le leggi che si sono succedute nel tempo hanno più o meno intensamente
regolato la materia delle sanzioni.
Sul piano amministrativo la previsione è quella della demolizione
del manufatto abusivo ovvero della sua acquisizione gratuita al patrimonio
indisponibile del Comune.
Sul piano penale i reati cd. edilizi comportano ,a titolo di sanzione
, l'ammenda o l'arresto.
Sul piano civilistico , infine la legge 28 febbraio 1985 n. 47 sulla
cd. condono edilizio ha introdotto un'articolata disciplina, peraltro
oggetto di molte critiche. Il suo scopo dichiarato era di porre fine
all'abusivismo con una nuova normativa più incidente rispetto
alla precedente , ma in realtà, il motivo che spinse il legislatore
a prevedere un condono in questa materia era quello finanziario, ossia
si volevano procurare entrate al tesoro dello stato.
La legge ha previsto che per gli edifici la cui costruzione abusiva
era stata ultimata entro il 1 ottobre 1983 ( termine poi prorogato
al 31 dicembre 1993 ) fosse possibile chiedere il cd. condono. In
sostanza il privato interessato - di regola il proprietario -doveva
presentare un'istanza al comune per il rilascio di una concessione
in sanatoria degli abusi commessi, descrivendoli analiticamente anche
sul piano grafico. Lo stesso , inoltre , doveva versare un'oblazione
variabile a seconda del tipo di abuso e del tempo in cui esso era
stato commesso, prevedendo la legge diversi standards al riguardo.
Una volta rilasciata la concessione in sanatoria l'edificio perdeva,
a tutti gli effetti di legge, il suo carattere abusivo. Trascorso
il termine finale per presentare domanda di condono gli edifici non
condonati (per impossibilità di legge o per inerzia del privato
) sono passibili di demolizione, sul piano della sanzione amministrativa
o penale, mentre civilisticamente sono nulli gli atti di trasferimento
inter vivos ad essi relativi. In tale ambito l'art 10 , comma 5 ,
L. 765/67 e l'art 15 , comma 7 , L 10/77 hanno sancito i casi di invalidità
di protezione , cioè destinati a tutelare gli acquirenti ignari
del carattere abusivo del bene che acquistavano: " di conseguenza
impedivano che il lottizzatore o costruttore abusivi lucrassero il
massimo profitto possibile dalle loro malefatte".
L'uso del termine nullità per comminare un'invalidità
a tutela degli interessi dell'acquirente è "anomalo"
, in tale ambito , rispetto alle categorie dottrinali che, al riguardo,
avrebbero imposto il ricorso al termine "annullabilità"
: invero nella legislazione urbanistica il termine nullità
equivale a quello generico di invalidità, mentre la classica
contrapposizione tra nullità ed annullabilità è
del tutto fuori gioco.
È inoltre da rilevare che la sanatoria opera nei soli rapporti
con la P.A. Sono quindi fatti salvi i diritti dei terzi nei rapporti
intersoggettivi, cosicché è possibile chiedere l'abbattimento
o il risarcimento del danno se l'immobile sanato non osserva, rispettivamente,
le distanze (a. 873 ) o le altezze (a.872 ²).
In particolare riguardo alle disposizioni del c.c. è necessario
distinguere nettamente :
· gli artt. 869-871 , da un lato , che come si evince dall'a.872
attengono alla regolamentazione di carattere amministrativo in conseguenza
della quale il privato non sarebbe titolare di un diritto soggettivo
perfetto ma solo di un interesse legittimo;
· gli artt. 873 ss. dall'altro, che dettano norme privatistiche
a tutela della proprietà nei rapporti di vicinato.
Nel primo caso il privato può chiedere il risarcimento del
danno da svalutazione del proprio immobile , dimostrando che l'opera
illegittima ha impedito o diminuito il godimento del panorama. L'opera
potrà però essere abbattuta solo ad iniziativa della
P.A. Viceversa tale sanzione può essere richiesta dal privato
nel secondo caso (a.872²).
In concreto, per il cd. principio della prevenzione ,chi costruisce
per primo ( anche abusivamente - C.Cost. 120/96) "detta legge"
e può chiedere l'abbattimento dell'edificio frontista costruito
successivamente senza rispettare la distanza non minore di tre metri
stabilita dall'a.873 (norma inderogabile che non permette di costruire
servitù, nemmeno per destinazione del padre di famiglia ovvero,
se superiore , dai regolamenti edilizi comunali ,i quali sono recepiti
nel c.c. e formano dunque parte di una norma di legge privatistica.
Se il regolamento comunale nulla dispone in materia o non esiste ,si
applica , in via suppletiva ,l'a.41 quinquies L.1150/42 ( introdotto
dal'a.17, L.765/67) che prevede una distanza non inferiore all'altezza
di ciascun fronte dell'edificio da costruire. Il mancato rispetto
delle norme regolamentari sulle altezze in sé comporta invece
solo il risarcimento del danno per svalutazione dell'immobile frontista.
NOTE: (1)Tuttavia , è da rilevare che si registrò
un certo contrasto all'interno della stessa giurisprudenza. Invero
, la Cassazione civile , pur ferma la natura autorizzatoria dell'atto,
in un primo tempo ammise una certa discrezionalità in capo
all'autorità competente al rilascio, sia quanto a valutazione
degli elementi tecnici già predeterminati , sia quanto al libero
apprezzamento di esigenze di carattere collettivo; con la conseguenza
di degradare lo jus aedificandi a diritto affievolito ( se non addirittura
talvolta ad interesse legittimo) in riferimento al rilascio del provvedimento
autorizzatorio ( e sino al momento della costruzione) , alla revocabilità
dello stesso , all'idoneità del rifiuto illegittimo di fondare
il diritto del privato al risarcimento del danno.
Peraltro , nello stesso tempo e successivamente , altro indirizzo
della giurisprudenza di legittimità riconobbe la natura di
diritto soggettivo alla posizione del privato che avesse ottenuto
la licenza di edificare e , quindi , il diritto al risarcimento del
danno in caso di illegittima revoca o sospensione. (2)Cfr. nello stesso
senso anche C.Cost. 379/94.(3) Già sotto la vigenza del regime
di edificabilità dei suoli delineato dalla legge urbanistica
la Cass. penale aveva ritenuto,qualificando la concessione un atto
autorizzatorio, la falsificazione , in entrambi gli aspetti dell'alterazione
materiale e del mendacio , integrare le fattispecie previste rispettivamente
dagli artt. 477 e 480 c.p. ( Cass. pen. Sez. V , 12 novembre 1982
) (4)In particolare , nella questione che qui interessa , è
da rilevare come la Cass. penale abbia ricondotto , in precedenza,
le falsificazione della cd. concessione edilizia a due indirizzi :
il primo ,articolato sulle linee segnate dalla giurisprudenza costituzionale
e , quindi , individuante nella " concessione edilizia"
un atto autorizzatorio aderente ,quanto a falso , al profilo applicativo
degli artt. 477/480 c.p.; il secondo , pur disconoscendo ( o pretermettendo
) la teoria del conferimento all'ente comunale della facoltà
di edificare , incline a valorizzare "altri " elementi -
diversi dal profilo concessorio - idonei a sottoporre le alterazioni
materiali della cd. concessione agli artt. 476 -479 c.p. Quest'ultimo
indirizzo, pur "nel ripudio della teoria della separazione dello
jus aedificandi dal diritto di proprietà " valorizza in
particolare , da un lato, l'amplissima nozione di atto pubblico ai
sensi dell'art. 476 c.p. dall'altro la complessità sostanziale
sottesa al rilascio della concessione edilizia , per la molteplicità
degli interessi pubblici coinvolti e quindi per il carattere articolato
del procedimento amministrativo di rilascio ," diretto all'accertamento
del rispetto degli strumenti urbanistici al momento vigenti ed ad
armonizzare la gestione del territorio , così da tenere sotto
controllo ogni mutamento e trasformazione dello stesso"
In particolare , questo secondo indirizzo fu inaugurato da Cass. pen.
Sez. IV 21 ottobre 1986 , la quale ripudiando la teoria della separazione
dello jus aedificandi dal diritto di proprietà , affermò
che nel campo del diritto penale la nozione di atto pubblico ai sensi
dell'art.476 c.p. è amplissima , sì da rimanervi escluse
solo le certificazioni e le autorizzazioni in senso stretto; che la
disciplina del regime dei suoli dettata dall'allora vigente L.10/77
, coinvolge una molteplicità di interessi pubblicistici , tra
i quali quelli inerenti alla diversificazione delle aree, all'armonia
delle caratteristiche architettoniche , al sistema viario e di comunicazioni
in genere , all'esigenze dell'igiene e perfino della sicurezza della
collettività; che , di conseguenza , l'atto di concessione
rilasciato dal sindaco costituisce l'atto finale di un complesso procedimento
amministrativo diretto all'accertamento del rispetto degli strumenti
urbanistici al momento vigenti ed ad armonizzare il diritto del privato
con gli interessi collettivi riguardanti la gestione del territorio
, così da tenere sotto controllo ogni mutamento e trasformazione
dello stesso; che talune tra le sanzioni previste dalla L.10 tra cui
la demolizione e l'acquisizione gratuita al patrimonio indisponibile
del Comune dell'opera e dell'area di sedime, in ipotesi di costruzione
abusiva o realizzate in difformità delle prescrizioni della
concessione , inclinano a corroborare l'idea dell'atto pubblico concessorio;
che anche l'imposizione di oneri economici ( duplice contributo) da
determinarsi al momento del rilascio della concessione , così
come l'indicazione sia di limiti temporali alla valenza del provvedimento
, che di termini di inizio e di ultimazione dei lavori , sono da riguardare
come significativi elementi di differenziazione rispetto alla disciplina
precedente ( L.urb. ) aventi carattere costitutivo ,seppure non autonomo
ma di natura prescrittivi. (5)Dalla sent. 179 in particolare si possono
enucleare quattro principi :
1. È propria della potestà pianificatoria la possibilità
di reiterare i vincoli. Tale possibilità non può ritenersi
consumata a seguito della semplice scadenza dei termini di durata
dei vincoli urbanistici.
2. Sussiste l'obbligo di indennizzo a seguito di apposizione del vincolo,
allorquando venga superato il periodo di temporanea durata del vincolo
stesso.
3. Si collocano fuori dell'ambito dell'indennizzabilità i vincoli
incidenti con carattere di generalità in modo obiettivo su
intere categorie di beni.
4. Il carattere non espropriativo è proprio anche di previsioni
posta da strumenti urbanistici , comportanti limiti di altezza, cubatura
e superficie coperta, distanze tra edifici , zone di rispetto , indici
generali di fabbricabilità , limiti e rapporti per zone territoriali
non omogenee. (6)La legge ha, peraltro, previsto taluni limiti alla
possibilità di regolarizzazione, dichiarando in ogni caso insanabili
gli abusi in taluni, particolari e tassativi casi.
BIBLIOGRAFIA
· AA.VV. , Diritto amministrativo , MONDUZZI , 1996
· Caputi Jambreghi , Proprietà privata ( disciplina
amministrativa) , DIGESTO PUBBL.
· Fiandaca e Musco , Diritto penale , ZANICHELLI , 1998
· Galli , Corso di diritto amministrativo , CEDAM , 1996
· Gambaro , voce Proprietà edilizia , EGT , 1992
· Sandulli , Manuale di diritto amministrativo , XV edizione
, Jovene , 1989