La concessione edilizia : profili amministrativi e penali

Raffaella Miranda
Dottoranda in discipline giuspubblicistiche presso l'Università di Napoli Federico II


La concessione edilizia è il provvedimento amministrativo con cui l'autorità comunale nell'esercizio del controllo e dei poteri demandati dalla legge su tutte le attività che comportino la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, consente lo svolgimento di tali attività , entro i limiti fissati dalla legge medesima ed in conformità agli strumenti di pianificazione urbanistica.
Originariamente di competenza del Sindaco, in seguito alla legge 127/97 (cd. Bassanini bis) il potere di rilasciare autorizzazioni e concessioni è ora attribuito ai funzionari comunali con qualifica dirigenziale.
Tuttavia, ciò che rileva in ordine alla cd. concessione edilizia è la disamina circa la sua natura giuridica e di conseguenza la configurazione del relativo jus aedificandi spettante al privato.
In particolare , prima della legge 10/77 , cd. legge Bucalossi , in vigenza , dunque , della legge urbanistica del 17 agosto 1942 n. 1150 , la giurisprudenza ( civile , penale, amministrativa ) concordava per la natura autorizzatoria della concessione e , conseguentemente , lo jus aedificandi veniva considerato come un diritto in attesa di espansione , inerente al diritto di proprietà ; sicchè il costruttore poteva ottenere una licenza edilizia che il sindaco a sua volta non poteva legittimamente negare quando la costruzione prevista non contrastasse con la disciplina urbanistica ed edilizia della zona. La concessione era un mero strumento necessario ed idoneo a rendere attuabile lo jus aedificandi , facoltà insita nel diritto di proprietà.
Il proprietario , dal canto suo , vantava una pretesa così sicura a realizzare sulle aree a sua disposizione le costruzioni consentite dalla disciplina urbanistica per cui i suoli edificabili avevano in commercio un valore diverso dai terreni agricoli ( in corrispondenza del plusvalore che l'edificabilità aggiungeva al valore agricolo) ed in caso di esproprio i proprietari venivano indennizzati in base a tale valore (a.37 L.urb.) e comunque , successivamente, in base ad un valore che , se pur ridotto, era più elevato rispetto a quello dei terreni agricoli .
La dottrina , basandosi sull'insegnamento scolastico prevalente secondo il quale l'autorizzazione si differenzia dalla concessione perchè la prima rimuove limiti di natura pubblicistica all'esercizio di un diritto preesistente in capo al destinatario dell'atto , la seconda costituisce o trasferisce un nuovo diritto , o un diritto dell'amministrazione , in capo ed a beneficio del destinatario , fu divisa fra coloro che ritennero trattarsi di puro atto autorizzatorio e coloro che lo collocarono in una categoria intermedia di "atto autorizzativo costitutivo di diritti reali", sulla considerazione dell'assunta inesistenza di jus aedificandi anteriormente all'emanazione del provvedimento di licenza.
La Corte con la sentenza 29 maggio 1968 n.55 aveva dichiarato illegittimi gli artt. 7 e 40 L. urb. perchè , mentre la stessa legge , da un lato , consentiva in generale ai proprietari di lucrare la "rendita di posizione " eseguendo costruzioni su propri suoli, o vendendo questi ultimi a prezzo di mercato , o incassando, in caso di esproprio , un'indennità corrispondente al prezzo stesso ,quelle norme , dall'altro , consentivano all'autorità competente , tramite il PRG di imporre a tempo indeterminato ed immediatamente operativi , vincoli volti al mantenimento obbligatorio dell'esistente utilizzazione privata o alla realizzazione obbligatoria di una diversa utilizzazione pur sempre prevista ovvero preordinati a future destinazioni concrete ma da realizzare attraverso interventi pubblici incerti nell'an e nel quando. Per tal motivo la Corte dichiarò l'incostituzionalità della norma nella parte in cui non prevedeva un indennizzo , osservando anche che diversa sarebbe stata la soluzione se la legge , anziché prevedere vincoli specifici nei confronti dei proprietari di certi suoli, rientranti in date zone del piano regolatore e non in altre, avesse imposto a livello nazionale limitazioni di carattere generale all'intera categoria ,sottoponendo in tal modo i suoli urbani edificabili ad un particolare regime di appartenenza.
A tale situazione il legislatore ovviò con la legge 19 novembre 1968 n.1187 , che fissava un limite di durata quinquennale per i vincoli del PRG, superato il quale si poteva esperire ricorso.
Su tale situazione intervenne la legge 10/1977 ( norme per l'edificabilità dei suoli ) che , seppure non attribuì alla P.A. un diritto reale sui suoli , affermò la riserva del potere di "concedere" lo jus aedificandi in favore dei Comuni , configurando lo jus come il substrato di un provvedimento amministrativo concessorio. Con la legge 10/77 , dunque, si tentò una radicale innovazione ( già abbozzata in passato nel disegno di legge Sullo) tesa a fare dello jus aedificandi , e cioè della facoltà di realizzare o modificare una costruzione non più un attributo inerente alla proprietà , bensì l'oggetto di una "possibile" concessione amministrativa : un provvedimento, dunque, costitutivo che concedeva ex novo un diritto ad edificare e non , pertanto , un provvedimento meramente dichiarativo quale poteva essere la licenza. Non si trattava più di un provvedimento meramente autorizzatorio ,ma tipicamente concessorio; il legislatore operò , almeno , sul piano lessicale , una precisa scelta di campo , adoperando il termine concessione edilizia , in luogo di licenza : alla vecchia licenza edilizia fu sostituita la concessione edilizia che comportava il pagamento di somme di denaro rapportate all'utilità che il privato ricava dall'edificazione del suolo in una zona in cui i costi per le opere di urbanizzazione sono sopportati dal Comune ( urbanizzazione primaria : strade , fogne, impianto luce; urbanizzazione secondaria ; scuole, presidi sanitari, opere sociali in genere).
Solo nelle ipotesi di concessioni gratuite , di cui all'art. 9 della legge , ed in quelle in cui la mancanza del provvedimento non comporta l'applicazione di sanzioni amministrative , ex art.15 , comma 12 , la concessione conserverebbe natura di atto autorizzatorio , posto che la gratuità sarebbe indice della conservazione al dir di proprietà della facoltà di costruire o di trasformare o di realizzare la manutenzione straordinaria.
Se , dunque , da un lato , gli effetti della L.1187 furono protratti sino all'entrata in vigore della L.10/77 , che avrebbe dovuto disciplinare in toto la materia dei vincoli, dall'altro , ciò non avvenne perchè il legislatore del 1977 sul presupposto che , separato lo jus aedificandi dal contenuto della proprietà ( attraverso il meccanismo della concessione ) divenisse legittimo il ripristino della durata indeterminata dei vincoli , non regolò la materia dei vincoli. In pratica , se la possibilità edificatoria non era (più) un attributo della proprietà ,ma il prodotto di un provvedimento amministrativo concessorio (concessione costitutiva , non traslativa ) sia pure , come la legge lo definisce all'art. 4) trasferibile ( e cioè inerente alla cosa e non alla persona) ed irrevocabile , i vincoli urbanistici ed i limiti di inedificabilità imposti sulle aree di proprietà privata non potevano essere considerati in alcun modo come aventi natura espropriativa - con conseguente obbligo di indennizzo ex art.42³ Cost. - : venivano meno , di conseguenza quegli aspetti di illegittimità costituzionale che avevano portato la Corte (sent. 55/68 cit.) a dichiarare l'illegittimità degli artt. 7 e 40 della legge urbanistica che non prevedevano un indennizzo per i vincoli ed i limiti di inedificabilità aventi natura ablatoria.
Inevitabili , furono, gli abusi da parte della P.A. che stimolarono l'intervento della C.Cost. la quale con la sentenza 5/1980 ritenne , invece , che la legge 10/77 sostanzialmente continuasse a riconoscere al proprietario lo jus aedificandi parificando , quindi, il termine "concessione" ( previsto nella legge ) a "licenza edilizia" : non si attribuiscono diritti nuovi con la concessione , ma si accertano facoltà preesistenti. La legge 10/77 non aveva , secondo la Corte , "scorporato" lo jus aedificandi dalle facoltà del diritto di proprietà , né era accettabile l'opinione secondo cui tale diritto appartenesse all'ente pubblico il quale tramite lo strumento della concessione lo attribuiva al privato sotto molteplici condizioni ed imponendo oneri contributivi. Il proprietario dell'area ha "diritto di edificare" ( sent.127/83 ) ed infatti la concessione è trasferibile con la proprietà del fondo ed è , in presenza dei presupposti di legge , atto dovuto ed irrevocabile, privo di discrezionalità. La contribuzione agli oneri di urbanizzazione , consegue poi ai doveri di solidarietà economica e sociale di cui all'a. 2 C.
È evidente che la questione non costituisse mero dibattito teorico , ma ineriva in radice alla definizione del regime giuridico delle aree edificabili , con riflessi diretti , in particolare sui procedimenti ablatori ( in primo luogo per l'espropriazione per pubblica utilità) .Conseguenza della decisione fu , infatti , che si ritornò alla condizione di temporaneità dei vincoli di inedificabilità definitiva e di inedificabilità in attesa di una possibile espropriazione futura, imposti attraverso i piani regolatori generali. La Corte ebbe così ad affermare l'illegittimità di quelle disposizioni (a.16 L.865/78 come modificato dall'a.14 L.10/77) le quali escludendo che , in sede di espropriazione dei suoli che possedessero una suscettibilità edificatoria , di questa si tenesse conto ai fini della determinazione dell'indennizzo , andavano a condizionare fortemente le possibilità attuative ed a minare il supporto logico della legge.
Se ,dunque, è questo l'orientamento prevalente è chiaro che , le S.U. Cass. penale chiamate a risolvere il contrasto sulla natura della concessione edilizia ( sent. 12/97 ) ai fini della classificazione penale del relativo falso ( ricondotto agli artt. 476/479 c.p. se considerata atto pubblico; agli artt.477/480 se ricompresa nella categoria del falso in certificazione o autorizzazione amministrativa) hanno riconosciuto carattere autorizzatorio alla concessione edilizia , con connessa applicazione , quanto ai delitti di falso , dell'art.477 c.p. ( per le falsità materiali) e dell'art. 480 ( per quanto attiene alle falsità ideologiche). Invero, in linea generale , nell'intricata materia delle falsità penalmente rilevanti la distinzione fra falso in atto pubblico e falso in certificazione o autorizzazione è correlata al rilievo che l'autorizzazione a differenza della concessione ,qualificata quale atto pubblico ex art.476 c.p. , non ha carattere costitutivo che è , invece, proprio della concessione amministrativa.
Nel caso di specie , la Cassazione ha osservato che il momento di valutazione e salvaguardia degli interessi pubblici attiene non alla fase del rilascio della concessione edilizia , ma a quella , a monte, di pianificazione : determinato lo strumento pianificatorio al Comune non resta ,a fronte della richiesta della concessione edilizia , che verificare se il progetto presentato dal richiedente sia conforme alle prescrizioni del piano ; si tratta , pertanto , di una verifica meramente certificatoria e non , del resto, valutativa.
In altri termini , le SU negano quella giurisprudenza della stessa Corte volta a rintracciare nel rilascio della concessione edilizia ,l'esito di un'attività di armonizzazione del diritto del privato con gli interessi pubblici inerenti alla gestione dell'intero territorio : per le SU in sede di rilascio vi è solo la necessità di un doveroso accertamento , da parte dell'autorità comunale del provvedimento di assenso ,della corrispondenza della richiesta del privato alla disposizione degli strumenti urbanistici.
Tuttavia, l'impegno della Cassazione potrebbe essere vanificato se si accedesse alla tesi che la Corte Costituzionale , con sent.16 giugno 1993 n.283 , ha enucleato. In effetti , la Corte ritenendo legittimi i criteri di fissazione dell'indennità di esproprio di cui all'a.5 bis L.359/92 , considerando che la destinazione urbanistica non comporta un valore aggiunto ( rendita da posizione ) rispetto al contenuto essenziale del diritto di proprietà , per cui il criterio del valore venale può dunque essere mediato da altri criteri individuati discrezionalmente dal legislatore anche in ragione della funzione sociale della proprietà e delle esigenze della finanza pubblica, ha posto in crisi , nuovamente , l'inerenza dello jus aedificandi al diritto di proprietà.
La Corte "sembrerebbe" essersi allontanata dalla nozione di caratteristiche essenziali del bene , nella quale era ritenuta compresa l'idoneità edificativa dello stesso , adottando quella di contenuto essenziale del diritto di proprietà , dal quale viene escluso il surplus gratuito scaturente al privato dalla destinazione urbanistica.
Tuttavia, questa interpretazione è smentita dalle successive pronunce della Corte Costituzionale.
In particolare , la Corte con sent. 179/99 , ha dichiarato il diritto all'indennizzo per il rinnovo dei vincoli urbanistici di inedificabilità. La Corte riprende , dunque , il discorso intrapreso con la sent. 575/89 in cui affermò la possibilità di reiterare a tempo determinato i vincoli, purchè tale reiterazione sia adeguatamente motivata in relazione alle effettive esigenze urbanistiche ed a condizione che l'esercizio della relativa potestà non determini situazioni incompatibili con la garanzia della proprietà ovvero a condizione di non superare la soglia massima di tollerabilità del vincolo. La Corte recupera il discorso interrotto ed afferma , ex art. 43³ Cost., che la reiterazione deve essere indennizzata. In sintesi, il bilanciamento degli interessi consente la compressione del diritto di proprietà per il periodo , definito "di franchigia" dalla stessa Corte , di cinque anni ( ex art. 2 L.1187/68) : successivamente o interviene la dichiarazione di p.u. e si apre il diverso discorso della vicenda ablatoria in senso proprio , ovvero la prerogativa pianificatoria , pur sempre legittima determina uno squilibrio nel rapporto fra temporaneità ed indennizzabilità.
Per quanto concerne il procedimento per il rilascio della concessione è da rilevare che , disciplinato dalla L. 662/96 , si tratta di un procedimento fortemente incentrato sulle norme della L.241/90. È un procedimento cadenzato nei tempi ed improntato a trasparenza , dove soggetto principale è il responsabile del procedimento , espressione del livello burocratico e non politico dell'ente locale.
L'edificio costruito in spregio alla regola della necessarietà della preventiva concessione edilizia è abusivo e la legge concreta la repressione degli immobili così edificati su tre ordini di sanzioni: penale ,amministrativo e civile. Ad essa si affianca una disciplina speciale degli atti giuridici attinenti al trasferimento della proprietà edilizia.
Le leggi che si sono succedute nel tempo hanno più o meno intensamente regolato la materia delle sanzioni.
Sul piano amministrativo la previsione è quella della demolizione del manufatto abusivo ovvero della sua acquisizione gratuita al patrimonio indisponibile del Comune.
Sul piano penale i reati cd. edilizi comportano ,a titolo di sanzione , l'ammenda o l'arresto.
Sul piano civilistico , infine la legge 28 febbraio 1985 n. 47 sulla cd. condono edilizio ha introdotto un'articolata disciplina, peraltro oggetto di molte critiche. Il suo scopo dichiarato era di porre fine all'abusivismo con una nuova normativa più incidente rispetto alla precedente , ma in realtà, il motivo che spinse il legislatore a prevedere un condono in questa materia era quello finanziario, ossia si volevano procurare entrate al tesoro dello stato.
La legge ha previsto che per gli edifici la cui costruzione abusiva era stata ultimata entro il 1 ottobre 1983 ( termine poi prorogato al 31 dicembre 1993 ) fosse possibile chiedere il cd. condono. In sostanza il privato interessato - di regola il proprietario -doveva presentare un'istanza al comune per il rilascio di una concessione in sanatoria degli abusi commessi, descrivendoli analiticamente anche sul piano grafico. Lo stesso , inoltre , doveva versare un'oblazione variabile a seconda del tipo di abuso e del tempo in cui esso era stato commesso, prevedendo la legge diversi standards al riguardo. Una volta rilasciata la concessione in sanatoria l'edificio perdeva, a tutti gli effetti di legge, il suo carattere abusivo. Trascorso il termine finale per presentare domanda di condono gli edifici non condonati (per impossibilità di legge o per inerzia del privato ) sono passibili di demolizione, sul piano della sanzione amministrativa o penale, mentre civilisticamente sono nulli gli atti di trasferimento inter vivos ad essi relativi. In tale ambito l'art 10 , comma 5 , L. 765/67 e l'art 15 , comma 7 , L 10/77 hanno sancito i casi di invalidità di protezione , cioè destinati a tutelare gli acquirenti ignari del carattere abusivo del bene che acquistavano: " di conseguenza impedivano che il lottizzatore o costruttore abusivi lucrassero il massimo profitto possibile dalle loro malefatte".
L'uso del termine nullità per comminare un'invalidità a tutela degli interessi dell'acquirente è "anomalo" , in tale ambito , rispetto alle categorie dottrinali che, al riguardo, avrebbero imposto il ricorso al termine "annullabilità" : invero nella legislazione urbanistica il termine nullità equivale a quello generico di invalidità, mentre la classica contrapposizione tra nullità ed annullabilità è del tutto fuori gioco.
È inoltre da rilevare che la sanatoria opera nei soli rapporti con la P.A. Sono quindi fatti salvi i diritti dei terzi nei rapporti intersoggettivi, cosicché è possibile chiedere l'abbattimento o il risarcimento del danno se l'immobile sanato non osserva, rispettivamente, le distanze (a. 873 ) o le altezze (a.872 ²).
In particolare riguardo alle disposizioni del c.c. è necessario distinguere nettamente :
· gli artt. 869-871 , da un lato , che come si evince dall'a.872 attengono alla regolamentazione di carattere amministrativo in conseguenza della quale il privato non sarebbe titolare di un diritto soggettivo perfetto ma solo di un interesse legittimo;
· gli artt. 873 ss. dall'altro, che dettano norme privatistiche a tutela della proprietà nei rapporti di vicinato.
Nel primo caso il privato può chiedere il risarcimento del danno da svalutazione del proprio immobile , dimostrando che l'opera illegittima ha impedito o diminuito il godimento del panorama. L'opera potrà però essere abbattuta solo ad iniziativa della P.A. Viceversa tale sanzione può essere richiesta dal privato nel secondo caso (a.872²).
In concreto, per il cd. principio della prevenzione ,chi costruisce per primo ( anche abusivamente - C.Cost. 120/96) "detta legge" e può chiedere l'abbattimento dell'edificio frontista costruito successivamente senza rispettare la distanza non minore di tre metri stabilita dall'a.873 (norma inderogabile che non permette di costruire servitù, nemmeno per destinazione del padre di famiglia ovvero, se superiore , dai regolamenti edilizi comunali ,i quali sono recepiti nel c.c. e formano dunque parte di una norma di legge privatistica. Se il regolamento comunale nulla dispone in materia o non esiste ,si applica , in via suppletiva ,l'a.41 quinquies L.1150/42 ( introdotto dal'a.17, L.765/67) che prevede una distanza non inferiore all'altezza di ciascun fronte dell'edificio da costruire. Il mancato rispetto delle norme regolamentari sulle altezze in sé comporta invece solo il risarcimento del danno per svalutazione dell'immobile frontista.

NOTE: (1)Tuttavia , è da rilevare che si registrò un certo contrasto all'interno della stessa giurisprudenza. Invero , la Cassazione civile , pur ferma la natura autorizzatoria dell'atto, in un primo tempo ammise una certa discrezionalità in capo all'autorità competente al rilascio, sia quanto a valutazione degli elementi tecnici già predeterminati , sia quanto al libero apprezzamento di esigenze di carattere collettivo; con la conseguenza di degradare lo jus aedificandi a diritto affievolito ( se non addirittura talvolta ad interesse legittimo) in riferimento al rilascio del provvedimento autorizzatorio ( e sino al momento della costruzione) , alla revocabilità dello stesso , all'idoneità del rifiuto illegittimo di fondare il diritto del privato al risarcimento del danno.
Peraltro , nello stesso tempo e successivamente , altro indirizzo della giurisprudenza di legittimità riconobbe la natura di diritto soggettivo alla posizione del privato che avesse ottenuto la licenza di edificare e , quindi , il diritto al risarcimento del danno in caso di illegittima revoca o sospensione. (2)Cfr. nello stesso senso anche C.Cost. 379/94.(3) Già sotto la vigenza del regime di edificabilità dei suoli delineato dalla legge urbanistica la Cass. penale aveva ritenuto,qualificando la concessione un atto autorizzatorio, la falsificazione , in entrambi gli aspetti dell'alterazione materiale e del mendacio , integrare le fattispecie previste rispettivamente dagli artt. 477 e 480 c.p. ( Cass. pen. Sez. V , 12 novembre 1982 ) (4)In particolare , nella questione che qui interessa , è da rilevare come la Cass. penale abbia ricondotto , in precedenza, le falsificazione della cd. concessione edilizia a due indirizzi : il primo ,articolato sulle linee segnate dalla giurisprudenza costituzionale e , quindi , individuante nella " concessione edilizia" un atto autorizzatorio aderente ,quanto a falso , al profilo applicativo degli artt. 477/480 c.p.; il secondo , pur disconoscendo ( o pretermettendo ) la teoria del conferimento all'ente comunale della facoltà di edificare , incline a valorizzare "altri " elementi - diversi dal profilo concessorio - idonei a sottoporre le alterazioni materiali della cd. concessione agli artt. 476 -479 c.p. Quest'ultimo indirizzo, pur "nel ripudio della teoria della separazione dello jus aedificandi dal diritto di proprietà " valorizza in particolare , da un lato, l'amplissima nozione di atto pubblico ai sensi dell'art. 476 c.p. dall'altro la complessità sostanziale sottesa al rilascio della concessione edilizia , per la molteplicità degli interessi pubblici coinvolti e quindi per il carattere articolato del procedimento amministrativo di rilascio ," diretto all'accertamento del rispetto degli strumenti urbanistici al momento vigenti ed ad armonizzare la gestione del territorio , così da tenere sotto controllo ogni mutamento e trasformazione dello stesso"
In particolare , questo secondo indirizzo fu inaugurato da Cass. pen. Sez. IV 21 ottobre 1986 , la quale ripudiando la teoria della separazione dello jus aedificandi dal diritto di proprietà , affermò che nel campo del diritto penale la nozione di atto pubblico ai sensi dell'art.476 c.p. è amplissima , sì da rimanervi escluse solo le certificazioni e le autorizzazioni in senso stretto; che la disciplina del regime dei suoli dettata dall'allora vigente L.10/77 , coinvolge una molteplicità di interessi pubblicistici , tra i quali quelli inerenti alla diversificazione delle aree, all'armonia delle caratteristiche architettoniche , al sistema viario e di comunicazioni in genere , all'esigenze dell'igiene e perfino della sicurezza della collettività; che , di conseguenza , l'atto di concessione rilasciato dal sindaco costituisce l'atto finale di un complesso procedimento amministrativo diretto all'accertamento del rispetto degli strumenti urbanistici al momento vigenti ed ad armonizzare il diritto del privato con gli interessi collettivi riguardanti la gestione del territorio , così da tenere sotto controllo ogni mutamento e trasformazione dello stesso; che talune tra le sanzioni previste dalla L.10 tra cui la demolizione e l'acquisizione gratuita al patrimonio indisponibile del Comune dell'opera e dell'area di sedime, in ipotesi di costruzione abusiva o realizzate in difformità delle prescrizioni della concessione , inclinano a corroborare l'idea dell'atto pubblico concessorio; che anche l'imposizione di oneri economici ( duplice contributo) da determinarsi al momento del rilascio della concessione , così come l'indicazione sia di limiti temporali alla valenza del provvedimento , che di termini di inizio e di ultimazione dei lavori , sono da riguardare come significativi elementi di differenziazione rispetto alla disciplina precedente ( L.urb. ) aventi carattere costitutivo ,seppure non autonomo ma di natura prescrittivi. (5)Dalla sent. 179 in particolare si possono enucleare quattro principi :
1. È propria della potestà pianificatoria la possibilità di reiterare i vincoli. Tale possibilità non può ritenersi consumata a seguito della semplice scadenza dei termini di durata dei vincoli urbanistici.
2. Sussiste l'obbligo di indennizzo a seguito di apposizione del vincolo, allorquando venga superato il periodo di temporanea durata del vincolo stesso.
3. Si collocano fuori dell'ambito dell'indennizzabilità i vincoli incidenti con carattere di generalità in modo obiettivo su intere categorie di beni.
4. Il carattere non espropriativo è proprio anche di previsioni posta da strumenti urbanistici , comportanti limiti di altezza, cubatura e superficie coperta, distanze tra edifici , zone di rispetto , indici generali di fabbricabilità , limiti e rapporti per zone territoriali non omogenee. (6)La legge ha, peraltro, previsto taluni limiti alla possibilità di regolarizzazione, dichiarando in ogni caso insanabili gli abusi in taluni, particolari e tassativi casi.

BIBLIOGRAFIA


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· Sandulli , Manuale di diritto amministrativo , XV edizione , Jovene , 1989