Il tema di
cui si tratta riguarda specificatamente uno degli strumenti attraverso
cui le assemblee legislative procedono all’acquisizione di dati, notizie
utili allo svolgimento della propria attività: l’indagine conoscitiva.
L’istituto, nato e affermatosi nell’esperienza anglosassone, in particolar
modo in quella statunitense, ha trovato formale riconoscimento nel
nostro ordinamento a seguito della riforma dei regolamenti parlamentari
del 1971, in occasione della quale furono introdotti, tanto alla Camera
quanto al Senato, due apposite norme con cui si disciplinò
per la prima volta in maniera puntuale l’istituto medesimo.
La scelta
che fu fatta nel 1971 trova la propria ragion d’essere nel fitto dibattito
che ebbe luogo negli anni precedenti la riforma riguardo l’ampia e
problematica questione dell’informazione delle istituzioni parlamentari.
Va da sé che la portata semantica della locuzione "attività
conoscitiva" è tale da poterci consentire di definirla
agevolmente come quell’attività volta all’acquisizione di dati,
notizie, e quant’altro sia utile all’accrescimento del bagaglio conoscitivo
del soggetto verso cui tale attività è rivolta (1)
. Se così è, è altrettanto agevole considerare
l’attività conoscitiva come una delle principali funzioni che
un organo rappresentativo, qual è il Parlamento, deve porre
in essere per l’esercizio effettivo e concreto dei fondamentali compiti
alla cui realizzazione è deputato.
In quegli
anni si comprese che tributare all’attività conoscitiva la
dignità e l’importanza che le spetta significava anche, a
fortiori, il recupero per il Parlamento della propria "centralità",
sovvertendo quell’antico rapporto con l’Esecutivo che vedeva quest’ultimo
impegnato a svolgere il ruolo di centro motore trainante il sistema
istituzionale. Ne derivò che il recupero della centralità
del Parlamento passava inevitabilmente attraverso il potenziamento
dell’attività conoscitiva, grazie alla quale il Parlamento
si sarebbe reso visibile e accessibile dall’esterno, da un lato, e
si sarebbe affrancato dalla dipendenza conoscitiva cui soggiaceva
a causa del fatto che il principale flusso d’informazione era di provenienza
governativa, dall’altro (2) .
Le ragioni
per cui la questione "conoscenza e informazione" assunse
fino a quegli anni un rilievo di secondo piano, affondano le proprie
radici nel rapporto diremmo quasi di "supremazia relativa"
dell’Esecutivo sul Parlamento fin dalle origini del nostro sistema
di governo parlamentare. D’altronde, a parziale giustificazione di
tale stato di subordinazione informativa del Parlamento rispetto al
Governo, va ricordato l’articolo 59 dello Statuto Albertino il quale,
stabilendo che "Le Camere non possono ricevere alcuna deputazione,
né sentire altri, fuori dei propri membri, dei Ministri e dei
Commissari del Governo" (3) , eliminava
positivamente qualsiasi possibilità per il Parlamento di aprirsi
all’esterno, imponendo così, inevitabilmente, che il modello
di Parlamento che si venne progressivamente costituendo fosse quello
di un organo chiuso alle sollecitazioni provenienti dall’esterno,
dalla società civile. La definitiva stesura dell’articolo 82
della Costituzione chiuse definitivamente la questione, lasciando
irrisolta, o per lo meno impregiudicata la questione relativa all’attività
informativo-conoscitiva del Parlamento, nel senso e nei termini sopra
ricordati (4) .
La svolta
della fine degli anni sessanta contrassegnata da una presa di coscienza
della necessità di dotare il Parlamento di un potere d’acquisizione
informativa svincolato e autonomo rispetto a quello governativo trova
la sua ragione in un mutamento di considerazione che il Parlamento
fa della sua stessa identità. Inizia ad incrinarsi, in pratica,
il modello instauratosi nel corso del centrismo, che vedeva il Governo
come motore del sistema e il Parlamento, in posizione defilata, nelle
vesti di mera cassa di risonanza della volontà governativa,
fino a giungere, nella VII legislatura, all’inversione dell’originario
rapporto Parlamento-Governo e alla costituzione di un nuovo modello
(5) .
Se quanto
esposto sinteticamente rappresenta il quadro motivazionale che dette
luogo all’innesto dell’istituto delle indagini conoscitive nei regolamenti
parlamentari, non pare azzardato riprenderlo in parte per spiegare,
altrettanto sinteticamente, le ragioni per le quali anche in ambito
sub-nazionale la massima parte dei consigli regionali, che proprio
agli inizi degli anni settanta intrapresero il loro cammino istituzionale,
ripresero nei propri statuti e regolamenti interni la disciplina normativa
che a livello di Parlamento nazionale era stata data alle indagini
conoscitive.
Nel caso
delle Regioni, infatti, l’informazione fu considerata quale momento
di strettissima connessione tra Regione-istituzione e Regione-Comunità,
in cui ad un tempo la partecipazione della comunità territoriale
assume concretezza e "peso effettivo" nella sede istituzionalmente
preposta all’attività legislativa regionale, e all’altro il
Consiglio regionale diviene esso stesso "cerniera", "crocevia"
indefettibile tra apparato e società. Da un lato, quindi, la
partecipazione della comunità sociale diventa lo strumento
attraverso cui l’istituzione assembleare acquisisce dati, notizie,
informazioni indispensabili all’esercizio della proprie funzioni;
dall’altro la partecipazione della comunità sociale diventa
essa stessa momento di accesso da parte di quest’ultime alle istituzioni
medesime e quindi occasione per le stesse di prendere conoscenza dell’attività
che le assemblee rappresentative regionali svolgono (6)
.
Quanto fin
qui detto introduce quindi l’analisi più specifica dell’istituto
delle indagini conoscitive che nel quadro degli strumenti informativo-conoscitiva
assume una posizione di maggior rilievo rispetto agli altri.
Come accennato
su innanzi, l’introduzione nel nostro ordinamento dell’istituto delle
indagini conoscitive trae origine dalla riforma dei regolamenti parlamentari
del 1971 i quali formalizzarono con l’introduzione degli artt.144
reg. Cam e 48 reg. Sen.
La particolarità
che distingue le indagini dagli altri strumenti conoscitivi a disposizione
del Parlamento è che le nuove norme regolamentari in materia
si limitano a prevedere che esse siano effettuate dalle commissioni
parlamentari nelle materie di loro competenza, senza cioè implicare
la finalizzazione delle indagini stesse verso l’una o l’altra attività
camerale (7) . Nel senso che mentre l’attività
conoscitiva parlamentare non incontra limiti di campo, potendosi esplicare
tanto nell’area della riserva governativa quanto nell’area condominiale,
l’attività di controllo può esplicarsi soltanto nell’area
governativa riservata (8) .
Alla Camera
dei deputati provvede in merito, come già anticipato, l’articolo
144 del regolamento, ai sensi del quale <<le Commissioni, nelle
materie di loro competenza, possono disporre, previa intesa con il
Presidente della Camera, indagini conoscitive dirette ad acquisire
notizie, informazioni e documenti utili alle attività della
Camera>> (comma 1) (9) .
Le prime
considerazioni da svolgersi riguardo questo primo comma attengono
all’ambito di competenza delle commissioni e al potere in merito del
Presidente della Camera (10) . Per quel
che concerne il primo punto, l’ambito di competenza delle commissioni
va determinato non solo avendo riguardo la previsione regolamentare
di cui all’articolo 22 del regolamento, ma anche la natura stessa
dello strumento impiegato. E’ ragionevole infatti pensare che sfuggano
allo spettro d’azione delle indagini conoscitive le materie di "pubblico
interesse" di cui all’art.82 della Costituzione, poiché
oltre ad essere diversa la natura dello strumento che in tale ipotesi
viene utilizzato, inassimilabili ne sono i presupposti nonché
i limiti (11) .
In ordine
ai poteri del Presidente della Camera, essi consistono nel vaglio
della competenza della commissione procedente, della congruità
dell’oggetto d’indagine con lo strumento adottato, e soprattutto la
compatibilità del programma dell’indagine presentato con l’ordinato
svolgimento dei lavori parlamentari (12)
. Nel caso in cui il Presidente della Camera sia a conoscenza che
anche nell’altro ramo del Parlamento un’analoga commissione senatoriale
stia procedendo ad un’indagine vertente sullo stesso oggetto, procede
al loro coordinamento promovendo intese in tal senso con il Presidente
del Senato.
Per quel
che concerne invece l’aspetto partecipativo a tal tipo d’iniziativa,
entrambe le disposizioni regolamentari (13)
in materia prevedono che le commissioni procedenti possono invitare
soggetti esterni che siano in grado di fornire elementi utili ai fini
dell’indagine. L’invito può consistere tanto in una richiesta
di documenti (ivi inclusi risposte ad eventuali questionari sottoposti
alla loro attenzione) o consulenze, quanto nella partecipazione ad
un’audizione ovvero ancora, qualora si tratti di sopralluoghi, nella
disponibilità ad accogliere presso di essi una delegazione
della commissione.
In connessione
a questo tema, è bene sottolineare che nello svolgimento delle
indagini conoscitive le commissioni, oltre a non avere –come già
ricordato- i poteri che competono invece ad una commissione d’inchiesta,
non hanno nessuna <<facoltà di esercitare alcun sindacato
politico, d’emanare direttive, di procedere ad imputazioni di responsabilità>>
(così l’art.48, comma 2, reg. Sen.) (14)
. Questo diniego, oltre che evidenziare la netta differenza dell’indagine
dall’inchiesta, è significativo in ordine alla qualificazione
dell’attività conoscitiva svolta per mezzo dell’indagine, poiché
rende chiara la "neutralità" della stessa, intendendosi
con ciò che essa non è affatto preordinata allo svolgimento
di attività di controllo, che è altro rispetto ad essa.
La fase
conclusiva dell’indagine si presenta diversa nei due rami del Parlamento
(15) . Lo stesso dicasi in ordine alla
pubblicità dei lavori, poiché mentre alla Camera è
previsto che sia sempre redatto, oltre al processo verbale, un resoconto
stenografico delle sedute dedicate all’indagine, salvo che la Commissione
non disponga altrimenti (16) , al Senato
questo rapporto è invertito, essendo la redazione del resoconto
delle sedute l’eccezione (17) .
Spostandoci
dal piano normativo a quello fattuale (18)
, e trattando quindi dell’aspetto relativo all’effettività
in Parlamento dell’istituto qui in esame, l’importante dato emergente
è che l’indagine conoscitiva costituisce oggi, se non il più
importante, certamente lo strumento principale a disposizione delle
Camere per far fronte ai nuovi temi che concernano la modernizzazione
del Paese e che presentano un tasso di tecnicità sempre più
crescente. Si comprende in tal modo l’incremento diremmo esponenziale
del ricorso all’indagine conoscitiva che ha caratterizzato queste
ultime legislature e in particolar modo la XIII, che si contraddistingue
dalle altre non tanto e non solo sotto il profilo quantitativo, ma
soprattutto per la rilevanza delle materie trattate e dei risultati
conoscitivi raggiunti. Il salto di qualità, d’altronde, è
avallato soprattutto da una presa di coscienza dell’importanza dell’attività
conoscitiva da parte della stessa istituzione parlamentare la quale
chiamata a confrontarsi con le omologhe istituzioni degli altri Paesi
europei e non, avverte più che mai l’esigenza di trovarsi pronta
di fronte alle sfide di competitività che le provengono da
al di là dei confini. Sembrerebbe oggi acquisita la consapevolezza
che l’efficacia dell’intervento parlamentare dipende in maniera decisiva
dalla capacità delle singole commissioni parlamentari di affrontare
questi nuovi temi con un approfondimento adeguato alla loro complessità,
massimizzando le possibilità offerte dalle disposizioni regolamentari
che forniscono gli strumenti conoscitivi opportuni, e tra questi,
più di ogni altro, l’indagine conoscitiva. Si pensi ad esempio
all’importante indagine conoscitiva promossa dalla XIV Commissione
della Camera, volta ad approfondire la questione della qualità
della legislazione di derivazione comunitaria, ovvero quella promossa
dalla X Commissione della Camera sul commercio elettronico, che muove
dalla consapevolezza che la diffusione e lo sviluppo delle nuove tecnologie
elettroniche costituisce uno dei parametri su cui si misurerà
la capacità dell’Italia di sostenere la competizione con i
concorrenti internazionali.
In definitiva,
assistiamo oggi ad una rivitalizzazione senza precedenti dell’istituto
delle indagini conoscitive e più in generale dell’intera funzione
conoscitiva del Parlamento. La funzione conoscitiva, generalmente
intesa come "residuale" rispetto alle altre, viene così
ad assumere un’inaspettata centralità al punto da costituire
il suo proficuo esercizio un momento ineludibile per conferire efficacia
all’intervento parlamentare.
Volgendo
lo sguardo alle Regioni, va rilevato anzitutto che l’istituto delle
indagini conoscitive non è affatto ignoto all’esperienza regionale.
La ragione di ciò è facilmente ravvisabile nel fatto
che durante la fase statutaria regionale furono innestati in Statuto
e nei regolamenti interni principi e forme relative al funzionamento
dell’istituzione parlamentare che erano stati assunti a livello centrale
in occasione della riforma dei regolamenti di Camera e Senato del
1971. Quanto detto in tanto è più vero per l’istituto
delle indagini conoscitive in quanto si tenga conto che si registra
negli Statuti delle Regioni ad autonomia differenziata la completa
assenza di disposizioni analoghe a quelle dei regolamenti parlamentari
del 1971 nel periodo intercorrente tra questa data e l’approvazione
dello Statuto. Ad esempio, per la Regione Sicilia, risale al 1975
l’introduzione mediante l’art.63 bis dell’indagine conoscitiva, il
quale riprende pedissequamente il tenore letterale dell’art.144 reg.Cam.;
lo stesso dicasi per il regolamento del Consiglio della Regione Friuli
Venezia Giulia, il cui art 105 (oggi art.117 a seguito della riforma
del regolamento interno del 1997), in tema d’indagini conoscitive
segue il regolamento siciliano. In ordine alla natura e alla funzione
delle indagini conoscitive in ambito regionale, può in questa
sede richiamarsi brevemente quanto già detto a proposito delle
indagini conoscitive in Parlamento.
Un elemento
che distanzia le une dalle altre però sussiste, ed è
costituito dalla presenza nelle indagini conoscitive regionali di
una fase partecipativa che non è dato riscontrare nell’attività
conoscitiva delle Camere. Invero, a livello regionale piuttosto che
a livello centrale si è proceduto a tradurre in pratica le
argomentazioni teoriche che vedevano nell’indagine conoscitiva, e
più in generale nell’attività conoscitiva un modo attraverso
cui potesse darsi attuazione al principio della partecipazione dei
portatori di interessi sociali alle attività dell’ente in cui
si manifesta la sovranità popolare, vale a dire il Parlamento
ovvero il Consiglio regionale .
Basti pensare,
in proposito, come la possibilità dei soggetti portatori di
interessi diffusi di rilevanza sociale di accedere alle istituzioni
sia direttamente proporzionale alla vicinanza propriamente fisica
di essi alle istituzioni medesime. L’ampiezza territoriale delle regioni
relativamente ristretta incrementa questa possibilità partecipativa
poiché come è stato opportunamente evidenziato, "ravvicinando
i centri di decisione alla sede reale degli interessi, permette una
più immediata recezione delle pressioni e delle istanze dei
gruppi sociali intermedi" (19) .
Evidenziato
questo aspetto, occorre ora procedere ad un’ulteriore precisazione
sempre in tema di rapporto tra indagini conoscitive regionali e quelle
parlamentari. Dopo l’iniziale entusiasmo, immediatamente successivo
alla fase costituente regionale, intorno all’istituto delle indagini
conoscitive, probabilmente dettato dalla necessità contingente
per i nuovi enti elettivi regionali di colmare un forte gap
conoscitivo della realtà che si apprestavano a governare, si
è assistito al fenomeno di una progressiva rarefazione dell’attività
conoscitiva regionale operata per il tramite delle indagini conoscitive,
rarefazione che ha portato come conseguenza il duplice effetto di
un declino della stessa autonomia concettuale della funzione informativa
(20) e della scomparsa dell’elemento
principale che distingueva le indagini regionali da quelle parlamentari,
vale a dire l’elemento partecipativo (21)
.
Dalla nostra
indagine sull’istituto dell’indagine conoscitiva, condotta in parallelo
sul versante parlamentare e regionale, tanto sotto il profilo normativo
quanto su piano del concreto agire, emergono una serie di considerazioni
che merita siano evidenziate. Nelle due Camere del Parlamento a partire
dagli inizi degli anni novanta del secolo scorso si è assistito
ad un progressivo aumento dell’utilizzo dell’indagine conoscitiva,
che ha sortito interessanti risultati sia dal punto di vista della
qualità delle informazioni raccolte sia per quel che riguarda
il seguito che esse hanno ottenuto sul piano delle iniziative legislative.
Anche per quel che concerne la portata propositiva dei documenti conclusivi
va rimarcata l’alta qualità delle stesse, determinata essenzialmente
dalla quasi sempre elevata competenza professionale dei soggetti che
vengono ascoltati in sede d’indagine e dall’efficienza delle strutture
interne di supporto dei lavori in commissione. Si pensi, ad esempio,
al documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sul settore dell’energia,
approvato nel marzo del 1998 dalla X Commissione della Camera, che
tratta analiticamente della questione dell’energia in Europa, in Italia
e degli aspetti della questione elettrica italiana, vale a dire del
ruolo dell’Enel e delle imprese elettriche degli enti locali; ovvero
il documento conclusivo dell’indagine promossa dalla V Commissione
della Camera avente ad oggetto la competitività del sistema-paese
di fronte alle sfide della moneta unica e della globalizzazione dei
mercati, il quale oltre a fornire tentativi di risposta ai quesiti
concreti che la sfida della globalizzazione pone, procede anche ad
una rassegna comparativa di come viene affrontato il fenomeno a livello
organizzativo e istituzionale in altri paesi stranieri.
Come abbiamo
già ricordato nel paragrafo dedicato alle indagini conoscitive
in Parlamento, probabilmente l’incremento dell’attività conoscitiva
mediante l’utilizzo delle indagini è da ricondursi al massiccio
ricorso in questi ultimi dieci anni alla legislazione delegata, che
spostando il baricentro legislativo in favore del Governo, ha di fatto
"liberato energie" parlamentari da poter essere utilizzate
per questo tipo di attività. Se si tiene conto poi che la parte
più cospicua della legislazione delegata è rappresentata
dalla prima legge Bassanini, che ha previsto come unico referente
parlamentare un’apposita Commissione bicamerale, incaricata di esprimere
pareri sui decreti legislativi attuativi della delega, si comprende
ulteriormente come l’utilizzo dell’istituto dell’indagine conoscitiva
abbia raggiunto le dimensioni cui si è fatto cenno. E non vale
ad inficiare questa conclusione favorevole all’istituto dell’indagine
il dato non certo esaltante del rapporto tra le indagini avviate e
quelle concluse, poiché a tale obiezione si può agevolmente
replicare che sovente le indagini conoscitive operano a mo’ di "cantieri
aperti", nel senso che spesso la natura "fluida" della
materia sulla quale si indaga necessita di un continuo e costante
monitoraggio che impedisce di fatto la costituzione di un preciso
momento conclusivo.
Diametralmente
opposto si presenta invece il quadro relativo all’esperienza regionale,
almeno per quel che concerne le Regioni che sono state interessante
dalla nostra indagine. In alcuni casi, la ragione di tale desolante
scenario è da ravvisarsi presumibilmente nella esigua dimensione
territoriale della Regione stessa (Basilicata ovvero Provincia Autonoma
di Trento), che incentiva l’acquisizione informativa personale dei
singoli consiglieri presso i propri collegi elettorali piuttosto che
il ricorso alle indagini conoscitive; in altri invece è stato
il ricorso a procedure informali alternative a determinare l’inutilizzo
dello strumento dell’indagine. Si pensi alla Toscana, nella quale
è invalsa la prassi delle c.d. "visite conoscitive",
svolte prevalentemente fuori dalla sede del Consiglio regionale ma
con le stesse modalità operative dell’indagine conoscitiva
(vale a dire mediante incontri, audizioni e consultazioni), che hanno
dato vita al conseguente fenomeno dell’informale attività di
documentazione –informalità nell’informalità- svolta
dagli uffici di segreteria delle commissioni. Al di là di ciò,
vi è indubbiamente un problema di fondo che va risolto affinché
all’attività conoscitiva regionale possa essere restituito
questo prezioso strumento che è l’indagine conoscitiva. Questo
problema di fondo sembra ravvisarsi nella contrapposizione tra due
opposte esigenze, l’una di avere a disposizione strumenti agili e
quanto più informali, l’altra di razionalizzare i mezzi attraverso
cui si agisce. Letta in questa maniera la questione, si percepisce
che il mancato funzionamento delle indagini conoscitive in ambito
regionale non dipende da una cattiva formulazione delle disposizioni
che le contemplano, o almeno non è questa la causa principale.
Per far fronte a questo stato di fatto, non è neppure consigliabile
limitarsi, come spesso accade, a registrare tout court la prassi
corrente e inserirla nell’armatura regolamentare, bensì proporre
soluzioni alternative.
La strada
da praticare, a nostro avviso, passa attraverso una nuova riconsiderazione
dell’istituto dell’indagine conoscitiva regionale, che tenga conto
ad un tempo delle peculiarità della realtà istituzionale
regionale e all’altro della necessità di affrancarsi per certi
aspetti dall’originario modello parlamentare. Occorre, a nostro modo
di vedere, conferire allo strumento dell’indagine regionale quella
capacità di graduarsi in relazione alla natura e all’entità
dei fenomeni che va ad indagare, alla qualità dei soggetti
che coinvolge, agli obiettivi che intende realizzare che oggi le manca
(22) .
NOTE:
* Quel che
qui si presenta è un abstract di un'articolo, in corso di pubblicazione,
riguardante l'istituto delle indagini conoscitive in Parlamento e
in cinque Regioni prese a campione (Toscana, E-R, Lazio, Basilicata
e Lombardia), con l'aggiunta della Prov. Aut. di Trento. Le considerazioni
che qui vengono svolte vanno quindi lette alla luce del ristretto
ambito d'indagine della nostra ricerca. L'articolo in questione, il
cui estratto qui si riporta, integra il contributo offerto dal sotto-gruppo
di lavoro, coordinato dal prof. Stefano Grassi, sulle "Funzioni d'indirizzo
e controllo ed efficienza operativa del Consiglio", cui partecipano,
tra gli altri, oltre al sottoscritto, i proff. E. Colarullo e F. Donati,
i dott.ri M. Cecchetti, N. Lupo, P. Milazzo, E. Guarducci, M. Picchi
dell'Università di Firenze, nonché F. Rosa dell'Università di Siena.
1) Ragionando
più ampiamente, occorre dire che la locuzione in discorso va tenuta
distinta dall'altra affine, vale a dire "attività informativa". Il
primo di questi attiene all'individuazione di chi sia in concreto
il soggetto attivo dell'attività medesima. E' noto, invero, che la
locuzione qui in discussione, si presti ad essere bi o pluridirezionale:
informazione di un soggetto verso l'esterno, quindi prodotta dal soggetto
stesso e destinata ad una serie indeterminata di soggetti; informazione
di un soggetto dall'esterno, intendendosi con ciò il ricevimento di
informazioni che un dato soggetto riceve da terzi, siano essi privati,
portatori di interessi diffusi, gruppi di pressione e così via; informazione
di un soggetto da e verso l'esterno, quando cioè il medesimo soggetto
assume il duplice ruolo di prestatore e ricevente informazioni da
e verso l'esterno. Nel nostro caso, soggetto attivo è l'organo parlamentare,
che nell'ambito dell'attività informativa riveste il duplice ruolo
di soggetto informatore e di soggetto informato. Ai fini della nostra
ricerca, l' attenzione si rivolge a quest'ultima qualità del soggetto
Parlamento, vale a dire di soggetto "informato".
2) Si veda
in proposito CAMERA dei DEPUTATI- SEGRETARIATO GENERALE, Il nuovo
regolamento della Camera dei Deputati illustrato coi lavori preparatori,
Roma, pp.1504, in cui si afferma che la formalizzazione delle indagini
conoscitive perseguiva due precisi obiettivi: attenuare o scongiurare
del tutto il timore di essere "scavalcate dai gruppi di pressione
e d'interesse, i quali tendono sempre più ad instaurare rapporti diretti
con le formazioni sociali distinte dagli organi statali", nonché di
dar vita ad un diverso modo di rapportarsi con la società civile.
3) Come ricorda
chiaramente G. RECCHIA, L'informazione delle assemblee legislative.
Le inchieste, Napoli, 1979, pg.188
4) Conducendo
taluno ad affermare che vi sia stata una "comunanza di spirito" tra
l'articolo 82 della Costituzione dall'articolo 59 dello Statuto Albertino.
Vd. G. RECCHIA, op. ult. cit., pg.188.
5) In questo
senso E. CHELI- C. MACCHITELLA, L'attività conoscitiva delle Camere:
aspetti organizzativi ed evoluzione del sistema, in Parlamento,
istituzioni, democrazia, Seminario di studio, Roma, 11-13 dicembre
1979, pgg. 97-98.
6) "Nell'osmosi
tra informazione e partecipazione, evidentissima in numerose disposizioni
statutarie e regolamentari, risiede perciò quel quid novi che
distingue l'informazione del Parlamento da quella del Consiglio Regionale".
Così si esprime L. PEGORARO, op.ult.cit., pg. 99.
7) Da questa
considerazione ne vien fuori rafforzato l'assunto in base al quale
l'istituto delle indagini conoscitive ha valore paradigmatico in ordine
al riconoscimento in favore dell'attività conoscitiva di una propria
autonomia funzionale
8) L'espressioni
sono di C. CHIMENTI, Il controllo parlamentare nell'ordinamento
italiano, Giuffrè, Milano, 1974, passim.
9) E' pressocchè
identico il primo comma dell'articolo 48 del reg.Sen., che dispone:
<< Nelle materie di loro competenza, le Commissioni possono disporre,
previo consenso del Presidente del Senato, indagini conoscitive intese
ad acquisire notizie, informazioni e documentazioni>>. Se si vuol
rintracciare una differenza, che però sul lato pratico è di scarso
rilievo, è che nella norma regolamentare della Camera viene richiesta
l'intesa col Presidente, mentre nella norma che abbiamo qui riportato
si fa riferimento al consenso del Presidente del Senato. Se il consenso
presuppone una relazione di tipo autorizzatorio, e quindi in ultima
analisi spetta al Presidente del Senato decidere in merito all'indagine,
l'intesa presuppone solo una compartecipazione attiva del Presidente
della Camera nella determinazione del contenuto di un atto, secondo
un disegno unitario in vista di risultati d'interesse comune, che
è altro sicuramente rispetto al consenso-autorizzazione. Non è un
caso, tra l'altro, che nella prassi si registri sul punto una difformità
tra Camera e Senato, come evidenzia R. Moretti, il quale afferma <<
La
prassi delle due Camere è sul punto divergente; pur lasciandosi sempre
al Presidente un controllo di legittimità e di merito alla Camera
esso è più tenue, mentre al Senato non mancano esempi in cui la Presidenza
prospetta o suggerisce informalmente modalità alternative si svolgimento
dell'indagine conoscitiva >>, in AA.VV., Diritto Parlamentare,
Maggioli Editore, 1992, pg. 428
10) In tema
d'iniziativa, il regolamento del Senato differisce da quello della
Camera poiché, a seguito della riforma del 1988, nel primo fu introdotto
l'articolo 48-bis in forza del quale, qualora l'indagine (ma non solo
l'indagine) sia proposta da almeno un terzo dei membri della commissione,
la richiesta stessa deve essere sottoposta alla decisione della Commissione,
entro 10 giorni dalla presentazione. Questa disposizione, nata per
tutelare i diritti della minoranza, è in realtà priva d'effettività,
poiché il riconoscimento alle minoranze dell'iniziativa è altro rispetto
al diritto delle stesse di attivarle in concreto. Infatti la norma
ben dice che è la stessa Commissione ha decidere in merito alla proposta
avanzata dalle minoranze; e se i numeri non sono un'opinione, non
si coglie effettivamente il senso di questo articolo.
11) Così
R. MORETTI, in AA.VV., op.ult.cit., Maggioli Editore, 1992,
pg. 428.
12) Ad onor
del vero, la disposizione in esame non pone l'obbligo per le commissioni
che vogliano procedere ad un'indagine conoscitiva di predisporre un
programma dettagliato in merito. Tuttavia, in via di prassi avviene,
poiché si è ritenuto applicabile estensivamente anche alla Camera
il terzo comma dell'articolo 48 del regolamento del Senato, ai sensi
del quale << i programmi relativi, predisposti dalle Commissioni,
sono comunicati al Presidente del Senato, il quale, per la loro concreta
attuazione, cura le intese con i Ministri competenti, anche per quanto
riguarda gli Enti pubblici sottoposti al loro controllo, e può autorizzare
eventuali consulenze tecniche e sopralluoghi >>.
13) Art.
144, comma 2, reg.Cam. :<<2. Nelle sedute dedicate a tali indagini
le Commissioni possono invitare qualsiasi persona in grado di fornire
elementi utili ai fini dell'indagine>>.
14) Nell'art.144
del regolamento della Camera tale norma non c'è, ma si ritiene che
anche per le commissioni della Camera valga il divieto di cui all'art.48,
comma 2, del regolamento del Senato.
15) Problemi
in proposito si pongono qualora, in ordine ad un'indagine, procedano
due commissioni appartenenti ai due rami distinti del Parlamento,
poiché va individuato quale regolamento debba ritenersi applicabile.
In linea di massima, nonostante il punto non sia pacifico, in via
di prassi si propende per l'applicabilità del regolamento della Camera
o del Senato a seconda che la commissione che per prima ha avviato
l'indagine appartenga ad un o all'altro ramo del Parlamento. Nel regolamento
della Camera è disposto che <<l'indagine si conclude con l'approvazione
di un documento che dia conto dei risultati acquisiti >>; nel
regolamento del Senato la redazione di un documento conclusivo è considerata
una eventualità, poiché il comma 6 dell'articolo 48 espressamente
rimette all'autonoma determinazione della commissione procedente la
scelta di approvare o meno un documento conclusivo.
16) Art.144,
comma 4 reg.Cam. :<<4. Delle sedute delle Commissioni è redatto, oltre
al processo verbale, un resoconto stenografico, a meno che la Commissione
non decida diversamente>>.
17) Si dice
tuttavia che per il Senato la pubblicità dell'indagine sia comunque
garantita dal resoconto sommario. Così R. MORETTI, op.ult.cit.,
pg.432
18) Si riporta
in allegato la scheda sinottica delle indagini avviate presso la Camera
dei deputati e il Senato nella XII e XIII legislatura.
19) L. PEGORARO,
op. ult. cit., pg. 73;
20) Chi ha
svolto un'indagine sul campo ha potuto constatare come le indagini
conoscitive nell'arco di tempo preso in considerazione (1978-1984)
avessero assunto generalmente un ruolo servente alle funzioni normative
del Consiglio e come a rafforzare questa conclusione intervenga il
dato relativo alla tenuta delle haerings legislative, che proprio
in quegli anni registrarono un notevole incremento della loro attivazione.
Così L. PEGORARO, op.ult.cit., pag. 282.
21) Lo stesso
L.PEGORARO, op.ult.cit, pgg.283-285, fa una "lista" di chi
più partecipa e di chi meno, traendo da questa le conclusioni che
si sono dette. Al primo posto dei maggiormente convocati ci sono le
organizzazioni sindacali, seguiti da sindaci e amministratori locali,
nonché dagli operatori economici del settore interessato dal provvedimento
in itinere o dal tema d'indagine. Mentre, come afferma a chiare lettere
l'A., "nettamente in declino appare una classe di soggetti che nei
due lustri precedenti non di rado aveva accesso nella sede delle commissioni:
quella delle associazioni spontanee, a carattere culturale, sportivo,
ricreativo, sociale o assistenziale. Non mancano, è vero, esempi i
quali dimostrano che anche gli interessi da esse rappresentati vengono
talora direttamente esposti nelle sedi istituzionali […]. Tuttavia,
se pur, sfumato, pare evidenziarsi anche a livello regionale il trend
-a suo tempo già riscontrato nel Parlamento nazionale-, volto a privilegiare
la contrattazione politica d'interessi economici, a scapito delle
istanze di quei soggetti apportatori di interessi diffusi di mero
carattere sociale".
22) Per saperne
di più: CERULLI IRELLI, V. e VILLONE, M. (a cura di) (1994), Strumenti
conoscitivi delle Commissioni parlamentari, Il Mulino, Bologna;
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