Il volume edito da Gregory Fox e Brad Roth propone molti
spunti per una riflessione approfondita ed in linea con gli sviluppi
piú recenti della prassi internazionale sulla questione della
democrazia e dei diritti ad essa connessi nel diritto internazionale.
I contributi dei sedici internazionalisti (tutti rappresentanti di
primo piano del mondo accademico anglo-americano, con le uniche eccezioni
di Marrti Koskenniemi e Georg Nolte di provenienza europeo-continentale)
contenuti nel volume si concentrano sul presunto diritto di tutti
i popoli ad un governo democratico, basato sulle libertá politiche
individuali, sul pluralismo delle forze politiche e su libere consultazioni
elettorali periodiche, in altre parole su un concetto liberale di
democrazia.
Tradizionalmente il diritto internazionale e i suoi studiosi non si
sono occupati del concetto di democrazia. Ancora nel 1987 l'American
Law Institute sosteneva che "international law does not generally
address domestic constitutional issues, such as how a national government
is formed", sicuro di trovare l'accordo della gran parte degli
internazionalisti e degli Stati su questo punto. Secondo l'interpretazione
prevalente dell'Art. 2 par. 7 della Carta delle Nazioni Unite, infatti,
l'organizzazione interna dello Stato costituiva l'ambito di competenza
esclusiva dello Stato. A parte i casi di condanne collettive nei confronti
dei regimi di apartheid, in cui la negazione stessa di democrazia,
comunque, solo indirettamente andava a violare una norma di ius cogens,
durante tutto il corso della Guerra Fredda la parola "democrazia"
veniva usata dagli Stati e dagli organismi internazionali in senso
talmente vago e senza alcuna specificazione dei diritti e gli obblighi
ad essa legati, da includere i casi piú stridenti di governo
"democratico" (dalle liberal-democrazie occidentali ai Paesi
comunisti del blocco sovietico). Anche in uno strumento vincolante
gli Stati come il Patto per i Diritti Civili e Politici, in cui all'
art. 25 si riconosceva il diritto alla partecipazione politica, tale
diritto non fu mai specificato a causa delle diversitá ideologiche
tra blocco occidentale e blocco sovietico. Il disposto dell'art. 25,
in cui la partecipazione veniva intesa o come diretta o attraverso
rappresentanti eletti liberamente, indicava la volontá degli
Stati di ricomprendere sotto tale norma sia un modello di democrazia
popolare, sia un modello di democrazia parlamentare. Inoltre, ogni
proposta sostanziale di un diritto dei popoli ad un governo democratico
era in aperto contrasto con la prassi pressoché universale
di concedere riconoscimento a quei governi, che esercitassero un controllo
effettivo su una certa popolazione ed un certo territorio, senza riguardo
alle modalitá attraverso cui questo potere era esercitato (con
l'eccezione dei regimi di apartheid).
Certamente, ad undici anni di distanza dalla fine della Guerra Fredda,
la comunitá internazionale presenta degli elementi di novitá.
Fox e Roth, pur nella loro diversitá di vedute sull'esistenza
e sul contenuto di un right to democratic governance, concordano nell'affermare
che "whatever one is to make of developments in the 1990s, it
is now clear that international law and international organizations
are no longer indefferent to the internal character of regimes exercising
effective control within "sovereign" States". Ma quali
sono stati gli sviluppi degli anni piú recenti? Il diritto
alla partecipazione politica incorporato nel Patto per i Diritti Civili
e Politici e negli strumenti di protezione regionale dei continenti
europeo ed americano hanno acquistato status e determinatezza grazie
a tutto una serie di decisioni e dichiarazioni del Comitato e della
Commissione ONU sui Diritti Umani, della Commissione e della Corte
Europea dei Diritti Umani, della Commissione e della Corte Interamericana
per i Diritti Umani, dell'OSCE e dell'Assemblea Generale delle Nazioni
Unite. Le Nazioni Unite, l'Unione Europea, l'OSCE e l'Organizzazione
degli Stati Americani hanno partecipato alla preparazione ed hanno
monitorato molti processi elettorali in diverse zone del pianeta.
In due occasioni il Consiglio di Sicurezza ha autorizzato (Haiti nel
'94, con la Ris. 940) o legittimato a posteriori (Sierra Leone nel
'98, con la Ris. 1162) l'uso della forza per rimettere al potere governi
eletti democraticamente e detronizzati da colpi di stato di stampo
militare. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite ha espresso nel
1997 l'opinione per cui va considerato una "established norm"
il fatto che "military coups against democratically elected Governments
by self-appointed juntas are not acceptable". Nel 1999 la Commissione
ONU sui Diritti Umani con una votazione 51-0 (e le due astensioni
della Cina e di Cuba) ha adottato una risoluzione intitolata "Promotion
of the Right to Democracy" in cui viene dichiarata una serie
di diritti di partecipazione politica tra cui anche il diritto ad
istituzioni transparenti e responsabili. Fox enumera 130 Stati dotati
di istituzioni democratiche, di cui quasi la metá ha raggiunto
questo risultato solo nell'ultimo decennio.
Tuttavia, questi elementi vanno presi con la dovuta cautela. Prima
di tutto, gli atti di molti di questi organi menzionati non sono in
sè fonti di diritto internazionale. Anche laddove lo sono,
gli elementi di ambiguitá non mancano. Se prendiamo in considerazione
la risoluzione appena menzionata della Commissione ONU sui Diritti
Umani, possiamo notare come l'idea di solo menzionare l'espressione
"right to democratic governance" nel testo non sia stata
neppure presa in considerazione e la sola inclusione nel titolo é
stata approvata con 12 voti negativi e 13 astensioni. La Risoluzione
1162 del Consiglio di Sicurezza lascia molti dubbi di legalitá
per il fatto che appunto giunge dopo l'intervento di ECOWAS (la forza
multinazionale creata da un gruppo di Stati africani) in Sierra Leone;
in piú, l'intervento armato vero e proprio viene iniziato e
portato a termine dalla Nigeria, un Paese paradossalmente altrettanto
anti-democratico, con ambizione egemoniche nella regione. Dei 130
Paesi menzionati da Fox, in una cinquantina perlomeno la democrazia
si limita ad una procedura formale con cui una o due o tre gruppi
dominanti si spartiscono periodicamente il potere politico senza alcuna
possibilitá di reale partecipazione politica da parte del resto
della popolazione.
Proprio in considerazione di queste novitá, ma anche delle
profonde contraddizioni che le caratterizzano, gli editori si propongono
di rispondere ad alcuni quesiti di grande valore per ogni internazionalista,
che voglia occuparsi del problema del diritto ad un governo democratico.
Prima di tutto, é possibile emancipare la discussione giuridica
da quella politico-ideologico su un tema cosí "politico"
per definizione? E' possibile definire un diritto positivo alla democrazia
e possono essere forniti dei criteri giuridici per il suo "riconoscimento"
ed esercizio? Quali trasformazioni implica un diritto alla democrazia
alla teoria tradizionale sul riconoscimento degli Stati e dei governi?
Dovrebbe esserci o siamo giá di fronte ad un obbligo di non-riconoscimento
nei confronti di governi autoritari? E oltre, possiamo ridefinire
il concetto di sovranitá e l'obbligo di non intervento nei
confronti di governi non rappresentativi? Il diritto ad un governo
democratico legittima (o addirittura obbliga) la sospensione del normale
processo democratico quando la maggioranza investa del potere un gruppo
politico apertamente anti-democratico? Queste sono le principali domande
a cui la raccolta di saggi cerca di rispondere.
Essa si articola in cinque parti.
La prima parte esplora i fondamenti normativi di un diritto alla partecipazione
politica nel diritto internazionale. La parola é data a Thomas
Franck e Gregory Fox, i primi internazionalisti agli inizi degli anni
'90 a sistematizzare un diritto alla partecipazione politica nel diritto
internazionale e a creare la cosiddetta "democratic entitlement
school" (particolarmente seguita negli Stati Uniti). Nei loro
contributi Franck e Fox ritrovano l'origine di un tale diritto nel
principio di autodeterminazione e in una serie di disposizioni, allora
vaghe e generiche, incorporate nei primi strumenti convenzionali a
protezione dei diritti umani. Considerano poi gli sviluppi piú
recenti nella pratica delle organizzazioni intergovernative, che,
con sempre piú vigore, affermano l'esigenza di democratizzazione
degli Stati, gestiscono e sopraintendono ai processi elettorali e
rispondono alle usurpazioni di potere contrarie ai mandati elettorali.
Questo avrebbe creato una prassi tale da parte degli Stati e delle
organizzazioni internazionali da configurare una norma consuetudinaria
in via di formazione, che obbligherebbe qualsiasi governo a ricercare
la legittimazione interna ed internazionale attraverso libere elezioni.
In prospettiva, viene discussa la possibilitá pratica di un'attuazione
piú vigorosa del diritto alla partecipazione politica e le
limitazioni poste ad un tale tentativo da norme potenzialmente in
conflitto con esso quale il divieto dell'uso della forza. Segue poi
il contributo di James Crawford, che cerca di valutare il posto assegnato
al diritto ad un governo democratico nella dottrina internazionalista.
Implicazioni quali gli obblighi internazionali assunti da regimi anti-democratici
ma effettivi e la successione a tali obblighi da parte di un nuovo
governo vengono analizzate alla luce dei nuovi sviluppi. Un caveat
finale é infine mandato da Crawford agli assertori di un pensiero
millenarista e del concetto di democrazia-processo come panacea per
tutti i problemi di rappresentativitá nel diritto internazionale
(non a caso l'autore cita il problema della discriminazioni delle
minoranze anche da parte di governi democratici).
La seconda parte si concentra sugli effetti del processo
di democratizzazione della societá internazionale sulla relazioni
interstatuali. Sean Murphy sostiene che la natura democratica dei
governi e degli Stati comincia ad influenzare le prassi di riconoscimento,
ma certamente non domina tali pratiche. Stephen Schnably analizza
la prassi dell'Organizzazione degli Stati Americani, organizzazione
intergovernativa che da tempo ha dichiarato il proprio impegno alla
promozione e mantenimento della democrazia tra i propri Stati membri,
mettendo in luce i risultati spesso contraddittori che tale politica
ha prodotto. Anne-Marie Slaughter descrive il modo in cui la democratizzazione
del diritto internazionale abbia portato a forme di governo transnazionali,
in cui istituzioni di governo nazionali di Stati democratici agiscono
in modo cooperativo per arginare problemi appunto transnazionali quali
il degrado ambientale, il crimine organizzato e il terrorismo.
La parte terza si occupa invece della relazione tra
democrazia ed uso della forza. W. Michael Reisman argomenta a favore
di una revisione del contenuto normativo della sovranitá nel
diritto internazionale, che conceda un diritto di intervento da parte
degli Stati - non necessariamente dietro autorizzazione del Consiglio
di Sicurezza ma anche unilaterale - al fine di permettere una genuina
espressione della volontá popolare ed opporsi ai regimi dittatoriali.
Nel capitolo seguente Michael Byers e Simon Chesterman procedono ad
una lettura critica dei precedenti di intervento pro-democratico quali
Panama, Grenada, Haiti, Sierra Leone per criticare sia l'iperattivismo
del Consiglio di Sicurezza in questo contesto (e quindi l'idea che
ogni regime anti-democratico possa rappresentare una minaccia alla
pace ai sensi dell'Art. 39), sia l'idea della formazione di una norma
consuetudinaria che possa legittimare un uso della forza diretto contro
regimi anti-democratici. David Wippman considera il problema dell'intervento
pro-democratico sotto una diversa angolatura, cioé quella dei
trattati di garanzia fra governi legittimi e Stati terzi che autorizzino
in anticipo l'intervento di questi ultimi al fine di ripristinare
situazioni di governo democratico laddove queste siano state soppiantate
da un colpo di stato. Brad Roth argomenta in senso contrario a Wippman,
sostenendo che tali trattati sarebbero nulli in quanto in violazione
di norme imperative di diritto internazionale. John Owen analizza
da parte sua le implicazioni per il sistema internazionale della cosiddetta
tesi della "pace democratica", secondo cui gli Stati democratici
non usano l'intervento armato come metodo di risoluzione delle controversie.
Nonostante la sua analisi empirica confermi questa ipotesi, egli critica
l'idea che le organizzazioni internazionali debbano promuovere forzatamente
un modello di polis liberal-democratica. Questo creerebbe nel breve-medio
periodo una fase di estrema instabilitá e violenza bellica
nella societá internazionale. Inoltre, rappresenterebbe un
attacco frontale all'idea di sovranitá statuale, garanzia giuridica
di uguaglianza e pluralismo, su cui é stata basata la societá
internazionale sin dalle sue origini nel XVII secolo.
La quarta parte del volume si occupa del rapporto tra
democratizzazione ed altri imperativi con essa confliggenti. Gregory
Fox e Georg Nolte, da una parte, e Marrti Koskenniemi e Brad Roth,
dall'altra, oppongono vedute contrastanti sulla tolleranza di regimi
autoritari come risultato di processi democratici. I primi argomentano
a favore di forme di autodifesa dei sistemi democratici contro l'avvento
al potere di forze antidemocratiche, contrapponendo ad un concetto
puramente procedurale di democrazia un altro sostanziale e, quindi,
appoggiando anche l'idea di una sospensione delle normali regole della
competizione elettorale come nel caso dell'Algeria. Questa sarebbe
una regola del diritto internazionale comprovata da strumenti convenzionali,
prassi nazionali e giurisprudenza internazionale. Koskenniemi prende
come spunto la sua risposta ad una tale impostazione per proporre
una critica sistematica all'idea di un "right to democratic governance".
Avverte circa la pretestuositá e il pericolo di neoimperialismo
liberal-democratico che una tale idea implica nel modo in cui essa
é stata configurata, nonché circa l'antidemocraticitá
di un sistema internazionale che non dovesse permettere espressioni
di volontá popolare che prediligano ai diritti civili e politici
dell'individuo e alle regole del libero mercato il benessere della
comunitá ed un'equa soddisfazione materiale dei suoi membri.
La stessa idea di un legittimismo democratico universale viene ugualmente
respinta da Roth. Egli argomenta a favore di una scelta interna di
autodifesa dei sistemi di governo nazionali (che valga altrettanto
per le liberal-democrazie, come per i regimi autoritari), ma, alla
luce del diritto internazionale vigente, concepito quale espressione
di una societá pluralista come quella internazionale, respinge
l'idea di una "predilezione" dell'ordinamento giuridico
internazionale per una forma di governo rispetto ad un'altra. Infine,
Stephen Ratner mette in luce le tensioni e le contraddizioni che possono
nascere tra una fase di transizione indolore alla democrazia e le
esigenze di giustizia dettate da violazioni dei diritti umani commesse
dai regimi autoritari precedentemente al potere.
La quinta ed ultima parte lascia spazio alla voce critica
di Brad Roth, Jan Knippers Black e Susan Marks. Brad Roth sostiene
che la dottrina dominante sopravvaluta la portata dei cambiamenti
democratici in molti Paesi, legittimando anche quei regimi il cui
impegno ad una reale rappresentativitá democratica rappresenta
poco piú che un atto di forma. D'altra parte, essa tende a
sottovalutare l'importanza degli obiettivi sociali raggiunti da altre
forme di organizzazione politica. Jan Knippers Black, da parte sua,
richiama l'attenzione sulla natura sostanzialmente oligarchica di
molte nuove democrazie e il loro fallimento nel permettere la rappresentanza
di largi settori della popolazione. Infine, Susan Marks avverte sui
pericoli connessi all'apologia di un facile millenarismo, quali l'ipersemplificazione
di un concetto complesso e radicato nell'evoluzione storica di ogni
societá come la democrazia.
Il volume merita sicuramente un'attenta lettura da parte
di tutti coloro che si vogliano misurare con la questione della democrazia
nel diritto internazionale. Se lo scopo primario del lavoro era quello
di emancipare il dibattito giuridico da un'impostazione politico-ideologico,
al fine di comprendere in maniera piú nitida il contributo
che l'elaborazione del diritto internazionale puó portare ad
una comprensione della realtá contemporanea, tale obiettivo
viene solo parzialmente raggiunto. Ad una discussione rigorosa viene
prediletto dalla maggior parte degli autori un approccio "post-moderno",
che, per quanto di grande interesse ed importanza per una riflessione
politica sul ruolo che la democrazia come forma di ordinamento statale
puó svolgere nel diritto internazionale, non permette sempre
un discernimento chiaro tra il giudizio di valore e una ricerca del
diritto positivo. La discussione sull'esistenza (o meno) di un diritto
ad un governo democratico e le ricadute che tale diritto potrebbe
avere sull'ordine giuridico internazionale, viene inesorabilmente
basata da Frank, Slaughter e Reisman su un a priori, una scelta di
valore extra-giuridica, quella per un modello lockiano di democrazia
liberale e per la superioritá storica e morale di tale modello,
che si rifiuta di riconoscere a) le contraddizioni interne tra i due
termini, democrazia e liberalismo; b) l'importanza degli obiettivi
"democratici" raggiunti da altre forme di organizzazione
politica; c) la critica sostanziale ad un tale modello da parte di
diverse componenti culturali della societa' internazionale. Le critiche
della Marks, di Koskenniemi e di Roth hanno gioco facile a dimostare
come anche un'impostazione minimalista quale quella di Franck sia
un'interpretazione di una prassi internazionale e di una serie di
strumenti e giurisprudenze internazionali volta a configurare una
serie di standard di civilizzazione (basati su un concetto restrittivo
e meramente procedurale di democrazia), che, oltre ad implicare una
serie di pericoli per la stabilitá e la pace internazionale,
non hanno certamente consenso in molte societá non occidentali.
Tuttavia, sia assertori sia detrattori del diritto ad un governo democratico
sembrano mettere in secondo piano un'osservazione attenta della prassi
e una sua valutazione normativa, sicché alla fine il lettore
puó restare con un senso di insoddisfazione. Eccezione rimane
James Crawford, che nel suo pur breve e sintetico saggio, mette in
luce con grande linearitá e metodo le difficoltá di
definizione e le contraddizioni nella prassi degli Stati e degli organismi
internazionali a tutela dei diritti umani, ai fini di una ricostruzione
di un diritto generale dei popoli alla democrazia.
Non fosse per la mancanza di un trattamento lucido della questione
principale, cioé se esista un diritto, anche emergente, ad
un governo democratico, il dibattito poi entrerebbe in modo soddisfacente
nelle questioni riguardanti la relazione tra un supposto valore normativo
democratico e altri valori normativi quali il riconoscimento dei governi
e il principio di non intervento. Il piú delle volte sembra
peró mancare il primo termine di paragone, perció anche
i saggi piú penetranti come quelli di Byers e Chesterman e
di Murphy, rimangono un po' isolati nella discussione generale.
In conclusione, il libro rappresenta un contributo rilevante, in quanto
mostra la disparitá di vedute a riguardo di un tema cosí
importante non solo per il diritto pubblico interno, ma, come risultato
degli sviluppi recenti delineati sopra, anche per l'ordine giuridico
internazionale. La dottrina anglo-americana fa segnalare ancora la
sua vivacitá e la sua capacitá di misurarsi senza timori
con uno degli elementi di novitá della societá internazionale
del dopo Guerra Fredda, che sicuramente ha avuto meno attenzione dagli
internazionalisti. Tuttavia, l'impressione finale che il volume lascia
é che una riflessione sulla ricostruzione di un tale diritto
positivo sia prematura senza un minimo accordo su una definizione
preliminare di democrazia per il diritto internazionale. C'é
da auspicare (anche se la speranza é remota) che la Corte Internazionale
di Giustizia possa colmare presto questa lacuna e darci un orientamento
autorevole su questo punto.
*Gregory H. Fox e Brad R. Roth (eds.), Democratic Governance
and International Law (Cambridge: Cambridge University Press) (2000)
(pp. 585).