Maria Grauso

 

In tema di risarcimento del danno

consequenziale e riparto di giurisdizione

(a proposito di Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 23 gennaio 2006, n. 1207)

 

 

Rientra nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria l'azione risarcitoria proposta in via autonoma nei confronti della Pubblica Amministrazione nel caso in cui l'atto amministrativo sia stato annullato, revocato dalla P.A. in autotutela, sia stato rimosso a seguito di pronuncia definitiva del giudice amministrativo, oppure quando l'atto amministrativo abbia esaurito i suoi effetti per decorso del termine di efficacia assegnato dalla legge.

 

Il caso è stato proposto da un privato che ha ottenuto dal Tar Calabria l'annullamento del provvedimento di espropriazione di un fabbricato di proprietà, destinato a demolizione, per la realizzazione di un progetto di arredo urbano. Dopo la decisione definitiva del Consiglio di Stato, di conferma di quanto stabilito dal Tar, il ricorrente si è rivolto nuovamente al g.a. per ottenere il risarcimento del danno per la demolizione del fabbricato.

Il privato stesso ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione alla Corte di Cassazione per la decisione sul giudice competente, sostenendo che nella specie la giurisdizione appartenesse al giudice ordinario. La Corte di Cassazione dichiara la competenza del g.o.

L'azione di risarcimento del danno proposta a seguito del passaggio in giudicato di una sentenza di primo grado, confermata in grado di appello, che aveva annullato gli atti di espropriazione per pubblica utilità di alcuni terreni, rientra per le Sezioni Unite della Cassazione nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria. E' il g.o. a doversi pronunciare  sull'azione risarcitoria proposta in via autonoma (non in via congiunta all'azione di annullamento) nei confronti della P.A. “nel caso in cui l'atto amministrativo…. sia stato rimosso a seguito di pronuncia definitiva del g.a…..non operando nella specie la connessione legale  tra tutela demolitoria e tutela risarcitoria”.

La connessione legale tra tutela demolitoria e tutela risarcitoria sussisterebbe solo nel caso in cui il ricorrente richieda entrambe le tutele in un unico contesto. Quando cioè il ricorrente richieda congiuntamente l' annullamento dell'atto amministrativo illegittimo e il risarcimento del danno consequenziale. In quest'ultimo caso competente a conoscere di entrambe le questioni sarebbe il g.a.

La connessione legale tra tutela demolitoria e tutela risarcitoria è così subordinata all'iniziativa del ricorrente, il quale resta libero di esercitare in un unico contesto entrambe le azioni passando attraverso il giudizio di ottemperanza per ottenere il risarcimento del danno, ovvero di riservarsi l'esecizio separato dell'azione risarcitoria  dopo aver ottenuto l'annullamento dell'atto o del provvedimento amministrativo illegittimo, proponendo la sua domanda al giudice ordinario, cui compete in via generale la cognizione sulle posizioni di diritto soggettivo.

Il soggetto danneggiato potrà così decidere di chiedere contemporaneamente in un unico contesto al g.a. tutela demolitoria e tutela risarcitoria; ovvero riservarsi il separato esercizio dell'azione risarcitoria dinnanzi al g.o. dopo aver ottenuto l'annullamento dell'atto o del provvedimento amministrativo illegittimo. La Corte di Cassazione ammette cioè la proposizione dell'azione di risarcimento dopo l'annullamento dell'atto, innanzi allo stesso giudice amministrativo, sia pure mediante apposito ricorso per ottemperanza; se però la proposizione dell'azione risarcitoria avviene in via autonoma la competenza giurisdizionale diviene del g.o.

 Il risarcimento del danno è un diritto soggettivo, pertanto della questione dovrà conoscere il g.o., competente in via generale sulle posizioni di diritto soggettivo.

La Corte di Cassazione cita in proposito la sentenza della Corte Costituzionale 204/2004 , che pur non statuendo in ordine alla conformità o meno a Costituzione dell'art. 7 lett. c della l. 205/2000 nella parte in cui assegna al g.a. il  risarcimento del danno da lesione di interessi legittimi, afferma a chiare lettere che l'art. 7 non aveva congegnato una forma di attribuzione di competenza “ratione materiae” di un settore ulteriore al g.a., ma aveva solo voluto agevolare quel ricorrente che avesse chiesto congiuntamente all'annullamento anche il risarcimento del danno.

Il potere riconosciuto al g.a. di disporre, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto non costituisce sotto alcun profilo una nuova materia attribuita alla sua giurisdizione, bensì uno strumento di tutela ulteriore rispetto a quello classico demolitorio, e/o conformativo, da utilizzare per rendere giustizia al cittadino nei confronti della p.a.

Il richiamo di Corte Cost. n. 204 del 2004 all'affettività della tutela ed il collegamento all'art. 24 porta a preferire un sistema di accesso alla giustizia che ne allarghi la gamma delle possibilità, piuttosto che attribuirne alcune per toglierne altre.

L'azione risarcitoria  spetta in altre parole al giudice amministrativo non per ragioni di competenza per materia, ma per ragioni di opportunità, di speditezza della decisione, per tutelare meglio il singolo.

Il riparto della competenza giurisdizionale resta sempre legato alle regole generali. Non sussiste un'assegnazione di competenza “ratione materiae”. La connotazione dell'estensione della giurisdizione del giudice amministrativo al risarcimento del danno come strumento di tutela per evitare la tutela bifasica deve essere interpretata nel senso che la stumentalità è nell'interesse del privato e non dell'Amministrazione, e dunque è al privato che spetta la scelta di avvalersi o meno dello strumento stesso. Strumento di tutela “ulteriore”, che si aggiunge ed è accessorio all'azione di annullamento del provvedimento, cioè all'oggetto diretto della tutela esperibile nella giurisdizione di legittimità.

Ritornando ora al quesito sulla possibilità, nella giurisdizione di legittimità di chiedere al g.a. la domanda risarcitoria pur dopo che sia stato pronunciato l'annullamento e separatamente dalla domanda di annullamento al tempo già proposta, la Corte di Cassazione risponde negativamente. La domanda risarcitoria  spetta al giudice ordinario essendo questa una questione di diritti.

Il g.o. non ha invece competenza sull'azione risarcitoria quando l'atto amministrativo è diventato definitivo per mancata tempestiva impugnazione al Tar, essendogli precluso il sindacato in via principale sull'atto o sul provvedimento amministrativo. Resta salva l'attribuzione al g.o della cognizione incidentale sull'atto amministrativo e del potere di disapplicazione dell'atto illegittimo nei casi in cui esso venga in rilievo non già come causa della lesione del diritto soggettivo dedotto in giudizio, ma solo come mero antecedente.