L'analisi delle esperienze regionali di elaborazione dei nuovi Statuti
si integra con le riflessioni ed il dibattito sul percorso istituzionale
di rafforzamento del decentramento amministrativo e del più ampio
disegno riformatore volto alla valorizzazione dell' autonomia regionale.
In questo contesto assume una notevole importanza l'esame dei percorsi
di approvazione dei nuovi Statuti.
Con la legge cost. n. 1/99 sembrava si fosse aperta per le Regioni
ad autonomia ordinaria una stagione statutaria destinata ad attuarsi
in tempi brevissimi. Ebbene il dato statistico si discosta dalla previsione
. A distanza di quasi tre anni le uniche regioni ad avere concluso
il procedimento di formazione degli Statuti sono le regione Calabria,
Puglia, ed Abruzzo.
Senza entrare nel merito delle ragioni che possano aver determinato
questa situazione, si può rilevare come la revisione degli Statuti
costituisca un operazione necessaria, ancora prima che per ridisegnare
il sistema elettorale, per determinare la forma di governo ed i rapporti
tra organi, che non potrà di certo essere il medesimo nel caso di
elezione diretta del Presidente e nel caso di elezione del Presidente
e della Giunta da parte del Consiglio. Ad essa è poi conseguenziale
la scelta circa l'allocazione del potere regolamentare, senza contare
i problemi concernenti la vigenza delle norme statutarie non più in
linea con i principi scolpiti dalla riforma.
Inoltre dopo la modifica degli articoli 117 e 118 della Cost. operata
dalla legge cost. n. 3 del 2001, il nuovo Statuto dovrà servire anche
per fissare i principi dell'organizzazione interna, sull'assunto che
questa è divenuta materia di competenza interna esclusiva della Regione.
Le ragioni che militano per la redazione di nuovi testi statutari
possono altresì evincersi dalla legge cost. n. 1/99 che presuppone
che la disciplina da essa dettata abbia valore sino a che le Regioni
non ne abbiano disposta una propria [1] e da numerosi orientamenti giurisprudenziali.
Esemplificativo a tal punto è la decisione della Corte costituzionale
n. 304/2002 che ha annullato per illegittimità costituzionale la deliberazione
legislativa statutaria adottata, in seconda votazione dal Consiglio
della regione Marche e recante la "Disciplina transitoria in attuazione
dell' art 3 della legge costituzionale n 1 del 99". Secondo la Corte,
la deliberazione statutaria impugnata dal Governo, nel prevedere che
in via transitoria il Vicepresidente della Giunta Regionale subentri
al Presidente nell'esercizio delle relative funzioni, nel caso di
morte, o impedimento permanente di questo, si pone in contrasto con
gli articoli 122 ultimo comma e 126 terzo comma della Costituzione.
Il giudice costituzionale ha rilevato come la Regione Marche, con
la sua parziale innovazione statutaria, non ha operato quella diversa
scelta in ordine alla forma di governo regionale che invece avrebbe
potuto esonerarla dall'osservanza della regola stabilizzatrice che
la Costituzione e la disciplina transitoria impongono nel caso di
elezione diretta del vertice dell'esecutivo.
Senza volersi addentrare in qualificazioni teoriche sulle Forme di
Governo prescelte dalle Regioni ci limiteremo a registrare come le
scelte statutarie si siano conformate al modello delineato in Costituzione
o da esso diversificato.
Il modello dell'elezione presidenziale a suffragio universale e diretto
pare sia stato recepito da tutti gli Statuti e proposte di statuto
presentate, ad eccezione di talune Regioni[2] che si sono limitate ad esprimere nello Statuto
un'opzione per la designazione diretta, rimettendo alla legge elettorale
la determinazione della modalità di elezione, e la scelta sulla contestualità
o meno dell'elezione presidenziale con l'elezione del Consiglio.
L'adesione al modello delineato in Costituzione sull'elezione diretta
non avrebbe potuto evitare una conseguenziale adesione alla clausola
del simul stabunt aut simul cadent imposta dal 126 ult.co.
L'imposizione costituzionale della clausola tesa a garantire stabilità
all'esecutivo in tanto si razionalizza in quanto la si inserisca in
un modello ad elezione diretta.
Niente avrebbe impedito alle Regioni di discostarsi dal disposto
costituzionale se avessero optato per una forma di governo parlamentare
con un'elezione consiliare del Presidente.
L'opzione quasi unanime degli Statuti è invece stata quella di conservare
i vantaggi di un esecutivo forte,con un Presidente legittimato dal
popolo e svincolato dal legislativo regionale, ma nel contempo evitare
di procedere a nuove elezioni nel caso in cui il Presidente per qualsiasi
ragione non potesse continuare nell'espletamento delle sue funzioni.
Unica eccezione la sfiducia che per lo spessore politico che racchiude
non avrebbe mai potuto consentire la sopravvivenza di un esecutivo
il cui presidente è stato sfiduciato.
Le dimissioni, l'impedimento permanente, e le dimissioni volontarie
del Presidente non determinano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento
del Consiglio, ma la sostituzione del Presidente al Vicepresidente.
Potrebbe opporsi che si tratta di una sostituzione temporanea, fino
a che si addivenga a nuove elezioni, ma in tal caso quali e dove sono
posti i limiti temporali all'esercizio dei poteri del Vicepresidente
.
Dove è prevista la necessità che si addivenga a nuove elezioni?
Quale il parametro statutario che consente di salvare da declaratoria
di illegittimità le disposizioni che violano il 126 ult.co., prevedendo
come temporanea la sostituzione del Vicepresidente?
Per quanto da più parti si è tentati di leggere in conformità a Costituzione
le disposizioni statutarie le censura di illegittimità non è potuta
mancare.
Il rilievo concerne esattamente la denuncia di illegittimità costituzionale
dell'art 33 dello Statuto Calabria , per contrasto con gli articoli
122 e 126 cost. Assume l'Avvocatura dello Stato che la normativa costituzionale
, di cui agli art. 122 ult.co e 126 III co. cost. sancisce un vincolo
di interdipendenza tra Giunta e Consiglio. Vincolo espresso dal principio
dell' aut simul stabunt aut simul cadent, posto a garanzia
della stabilità dell'esecutivo regionale e che prevede le dimissioni
della Giunta e lo scioglimento del Consiglio nel caso di approvazione
della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente e nei casi
di rimozione, impedimento permanente, morte, o dimissioni volontarie
del Presidente. Norma precisa l'Avvocatura che va letta in stretta
correlazione con il 122, il quale dispone che il Presidente è eletto
a suffragio universale e diretto. Dal combinato disposto dell'art.
122 e 126 cost. si evince che lo Statuto in tanto può discostarsi
dalla regola antiribaltone in quanto contestualmente preveda un sistema
di elezione del Presidente della Giunta diverso dal suffragio diretto.
La norma statutaria che si assume costituzionalmente illegittima prevede
che il Presidente ed il Vicepresidente siano eletti dal corpo elettorale
e successivamente "nominati" dal Consiglio. Quasi a tentare di eludere
la clausola di stabilità . Tentativo che si concretizza allorquando
si assume che nei casi di dimissioni volontarie, incompatibilità sopravvenuta,
rimozione, impedimento permanente, o morte del Presidente subentra
il Vicepresidente.
Alla stregua di quanto premesso in ordine alla uniformità di indirizzo
espressa sul punto dagli altri Statuti, potrebbe desumersi in tono
di evidente rammarico, che la fase statuente delle Regioni si è posta
in netto contrasto con la Costituzione, non cogliendo lo spirito autonomistico
che la riforma regionale tendeva ad attuare. Dal quadro statutario
testè delineato esulano talune proposte di statuto.
Meritano di essere segnalate la proposta di Statuto della Regione
Lazio, il cui modello è compiutamente conformato a quello posto in
Costituzione.
Di interessante contenuto pare profilarsi altresì la proposta di
Statuto della Regione Toscana, progetto suddiviso in schede, ciascuna
delle quali concernente una data materia.
La Forma di Governo è preveduta da tra distinte schede, per altrettante
proposte: tutte improntate su un modello ad elezione diretta tendente
a garantire massima stabilità e governabilità dell'esecutivo, con
peculiari varianti.
La prima, nell'intento di rafforzare l'autonomia del Consiglio e
non sottoporlo ad un ruolo subordinato al Presidente della Giunta,
prevede la possibilità di un voto di sfiducia da parte del Consiglio,
che però non implichi lo scioglimento dell'organo sfiduciante. Si
è infatti sostenuto che l'organo che esercita funzioni di controllo
per potere efficacemente esercitare le sue funzioni, pur in presenza
di una maggioranza rinforzata della coalizione che sostiene il Presidente
della Giunta, deve essere messo in condizioni di sfiduciare il Presidente
senza incorrere nella paralizzante conseguenza del proprio scioglimento.
La seconda alternativa muove da preoccupazioni analoghe , ma prevede
un diverso contrappeso: approvazione consiliare del programma di governo
del Presidente, al fine di rendere lo stesso Consiglio corresponsabile
della realizzazione del programma stesso.
La terza alternativa parte da premesse diverse, assumendo che la
forma di Governo transitoriamente in vigore può reggere validamente
e compatibilmente con ruolo del Consiglio autorevole ed autonomo.
Lo scioglimento del Consiglio conseguente al voto di sfiducia travolge
definitivamente il Presidente della Giunta, circostanza che potrebbe
rafforzare il ruolo del Consiglio accentuando l'esigenza del Presidente
di evitare o ricomporre i conflitti con l'assemblea.
Altro fondamentale aspetto, su cui i nuovi e tanto attesi testi Statutari
non potranno esimersi dal disciplinare, concerne l'allocazione della
potestà regolamentare.
Con un'inversione di tendenza rispetto alla situazione che si ritrovava
sotto la vigenza dell'originario art. 123 cost, le Regioni pare abbiano
optato in modo alquanto diverso circa la titolarità della potestà
regolamentare.
Non sono mancate nessuna della tre possibilità che astrattamente
si profilavano.
Taluni Statuti hanno conservato tra le attribuzioni del Consiglio
la titolarità del potere regolamentare. Altri, invece in assoluta
connessione con un sistema governativo regionale tendente ad esaltare
e rafforzare il ruolo dell'esecutivo, hanno rimesso a quest'ultimo
l'esercizio della potestà regolamentare.
Ed altre ancora senza determinare in assoluto quale tra gli organi
regionali avesse il potere normativo, lo hanno distribuito tra Giunta
e Consiglio con criteri non sempre analoghi.
Ma il problema concernente l'allocazione della potestà regolamentare
si complica allorquando si operi un raffronto tra la disciplina costituzionale,
volta ad operare un potenziamento dell'esecutivo regionale, con la
relativa attribuzione della potestà regolamentare in capo alla Giunta,
e le disposizioni statutarie (antecedenti alla riforma, attualmente
in vigore) attributive della potestà regolamentare in capo al Consiglio.
Queste norme sono state implicitamente abrogate? Oppure è ipotizzabile
che siano affette da incostituzionalità sopravvenuta? O ancora le
disposizioni statutarie sarebbero sia vigenti che legittime?
Parte delle Dottrina, seppur con diversità di ricostruzioni e con
differente sensibilità, ha privilegiato una lettura di equilibrio,
sostenendosi che, in seguito alla abrogazione dell'inciso contenuto
nel precedente art.121 cost. sulla esclusiva competenza consiliare
per l'approvazione dei regolamenti, la materia dovesse essere sì sistemata
a livello statutario, essendo, però, consentito, nelle more, una disciplina
di volta in volta disposta con legge regionale in ossequio al principio
di legalità.
Il rilievo non è stato unanimemente condiviso, ritienendosi che la
modifica dell'art.121 cost., con l'eliminazione delle parole <<.e
regolamentari >>, abbia fatto venire meno la regola della esclusiva
appartenenza al Consiglio della potestà regolamentare, nulla disponendo
circa l'organo titolare della suddetta potestà. La scelta se attribuire
al Consiglio oppure alla Giunta la potestà regolamentare spetta allo
Statuto, unica fonte competente a porre la relativa disciplina.
Esemplificativi gli interventi giurisprudenziali. Con sentenza 868/2001
il Tar Lombardia ha annullato un regolamento approvato dalla Giunta
della regione Lombardia, in quanto in contrasto con lo Statuto di
quella Regione che prevedeva essere il Consiglio e non la Giunta l'organo
titolare della potestà regolamentare. Il Giudice amministrativo rileva
come stessa sorte potrebbe essere riservata a quelle Regioni che avessero
tolto al Consiglio la competenza ad emanare i regolamenti per passarla
alla Giunta, senza avere prima modificato lo Statuto, se questo ancora
prevedesse che la competenza fosse del Consiglio.
La sentenza si poneva come preludio a quanto statuito dal giudice
costituzionale. La Consulta, con sentenza 313/2003, è stata chiamata
a giudicare della legittimità costituzionale della legge della Regione
Lombardia n. 2/02 nella parte in cui affida alla Giunta regionale
la potestà regolamentare, ponendosi in contrasto con quanto disposto
dallo Statuto della regione. [3]
Il giudice delle leggi ritenendo fondata la questione, ha contestato
le argomentazioni della Regione, secondo cui la modifica dell'art
121 cost. pone automaticamente l'attribuzione della potestà regolamentare
in capo alla Giunta. Precisa la Consulta che il silenzio della Costituzione
in merito alla attribuzione della potestà regolamentare non possa
essere inteso come rimessione della stessa in capo alla Giunta.
Competente a determinare l'allocazione della potestà regolamentare
è la fonte statutaria,in attesa che la Regione licenzi il nuovo testo,
permane quanto statuito dal testo statutario ancora in vigore.
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Abstract
Regional experience's analysis of new statutes elaboration is
integrated by discussions about administrative decentralization and
reform in order to improve regional autonomy.