The work examines "The Community Wolk" of the Constitutional
Court, trough a careful study of its sentences from 1964 until now,
to show the different way to understand the relationships between
national and community legal sistem, respectively of Costitutional
Court and of The Court of Justice of the European Communities .
Sentences of two Organ, infact, represent the dualist conception
of relationscips (wich intends the legal system as autonomouses
and separates) supported by our Constitutional Court, and the unitary
or monist conception supported by Coutr of Justice of the European
Communities.
The work, morever, shows, trought a variety of reasons, the overcoming
of the dualist conception.
LO SCONTRO TRA LE DIVERSE CONCEZIONI DUALISTA E MONISTA DEI RAPPORTI
TRA ORDINAMENTO INTERNO E ORDINAMENTO COMUNITARIO E IL SUPERAMENTO
DELLA CONCEZIONE DUALISTA.
Il delicato tema del contrasto tra normativa comunitaria
e normativa nazionale incompatibile, è stato esaminato dalla
Corte Costituzionale fin dai primi anni Sessanta.
Il c.d. "cammino comunitario" della Corte, difatti, rappresenta
l'iter attraverso il quale la Consulta, sotto la spinta della Corte
di giustizia della Comunità europea, è intervenuta
per sciogliere i principali nodi di una relazione -quella tra ordinamento
nazionale e ordinamento comunitario- di non facile definizione,
anche perché non rientrante precisamente negli schemi del
diritto internazionale.
L'esito di questa giurisprudenza è stato il riconoscimento
lento e graduale del primato del diritto comunitario, affermato
fin dai primi anni Sessanta dalla Corte comunitaria; ossia il riconoscimento
della diretta ed immediata applicazione del diritto comunitario,
da parte del giudice italiano anche in presenza di configgenti disposizioni
di legge interna.
In realtà un tale "risultato giuridico" non è
stato semplice da raggiungere. Le due massime giurisdizioni sono
giunte all'affermazione del primato in momenti diversi, partendo
da un contrasto in origine netto a causa soprattutto delle diverse
concezioni di fondo, l'una monista e l'altra dualista relative ai
rapporti con l'ordinamento comunitario.
La Corte costituzionale parte da una concezione dualista dei suddetti
rapporti; considera infatti i due sistemi, quello nazionale e quello
comunitario"distinti e separati" anche se coordinati tra
loro (sent. Frontini). La Corte di Giustizia avanza invece una concezione
monista e unitaria tra i due sistemi, secondo la quale l'ordinamento
comunitario si integra nell'ordinamento nazionale e prevale in virtù
di una forza sua , propria, e non in conseguenza di meccanismi di
adattamento propri di ciascun ordinamento statale.
La consapevolezza del diverso modo di intendere i rapporti tra i
due ordinamenti da parte del nostro organo di giustizia costituzionale
e da parte del Giudice comunitario, risulta indispensabile per comprendere
quelle che in dottrina ed in giurisprudenza sono definite le "fasi"
del "cammino comunitario della Corte costituzionale.
Difatti, la Consulta, fin dalla prima volta in cui le è stato
sottoposto il problema del contrasto tra normativa comunitaria e
normativa interna incompatibile (sent. Costa-Enel) ha avanzato una
soluzione dei rapporti tra i due ordinamenti normativi, improntata
alla separazione tra gli stessi.
In occasione della sentenza Costa-Enel, che rappresenta la "prima
fase" della giurisprudenza comunitaria, la Consulta, investita
del problema della presunta violazione dell'articolo 11 della Costituzione
(letto ed interpretato come il fondamento costituzionale che legittima
le limitazioni di sovranità che il nostro ordinamento deve
subire in virtù dell'integrazione comunitaria) da parte di
una normativa nazionale incompatibile con il diritto comunitario,
respinge l'eccezione di incostituzionalità. In particolare
basando il suo ragionamento su un' interpretazione restrittiva dell'articolo
11, risolve l'antinomia sulla base di un criterio formale, che è
quello della successione delle leggi nel tempo. (lex posterior derogat
priori).
Il ragionamento della Consulta, in buona sostanza, viene ad attribuire
all'articolo 11 un valore di norma meramente "permissiva".
Secondo la Corte infatti, l'articolo 11, anche se consente alle
limitazioni di sovranità necessarie al nostro ordinamento
in vista dell'integrazione europea, non deroga alla gerarchia interna
delle fonti e soprattutto non attribuisce un particolare valore
nei confronti delle altre leggi a quella esecutiva del Trattato.
Per questo motivo, essendo la legge di esecuzione una legge di natura
ordinaria, essa, così come la normativa comunitaria cui consente
l'ingresso, sarà assoggettabile ai normali canoni della successione
della legge nel tempo.
Una simile soluzione dei rapporti tra i due sistemi normativi, oltre
a suscitare istantaneamente la reazione della Corte di Giustizia
della CE, rispecchia perfettamente l'atteggiamento di una Corte
chiusa alla permeabilità del nostro ordinamento nei confronti
di quello comunitario, che non si adopera per riconoscere la prevalenza
del diritto comunitario e la sua ingerenza nel nostro sistema delle
fonti.
Successivamente, nella sentenza del 27 dicembre 1973, n°183
(sent.Frontini),che rappresenta la "seconda fase" del
cammino comunitario della Corte, la Corte, chiamata ad esprimersi
in ordine al problema se i regolamenti comunitari potessero conseguire,
nell'ordinamento italiano, un' efficacia pari a quella della norme
nazionali- pur non essendo questi regolamenti sottoposti ad alcuna
garanzia che il nostro ordinamento prevede per la legge ordinaria-
muta atteggiamento.
Abbandona infatti la logica formale, su cui basò il criterio
cronologico,e giunge a giustificare l'operatività dei regolamenti
comunitari sulla base di un interpretazione, questa volta, "estensiva"dell'articolo
11 della Carta Costituzionale, il quale prevedendo espressamente
le limitazioni di sovranità, consente, a detta della Corte,
il trasferimento dei poteri normativi agli organi comunitari con
la conseguente sottrazione degli stessi agli organi legislativi
interni.
La pronuncia in esame, rileva ai fini dell'indagine in corso, in
quanto il nostro Giudice delle leggi aggiunge un ulteriore tassello
logico alla separazione tra i due ordinamenti; sviluppa, infatti,
le sue argomentazioni e riconosce l'esistenza, ed è questo
il punto di maggiore novità rispetto alle altre pronunce,
di un particolare nesso che si sostanzia nel principio di integrazione,
che comporta come corollario l'efficacia immediata delle norme prodotte
dall'ordinamento comunitario nell'ordinamento italiano.
Pur rappresentando, la sentenza Frontini, un passo in avanti sulla
via dell'armonizzazione del diritto comunitario e del diritto interno,
lasciava senza risposta un quesito fondamentale: se potesse avere
vigore una norma interna successiva e contrastante con una norma
comunitaria e se di conseguenza il giudice interno avesse la facoltà
di disapplicarla .
La questione fu affrontata dalla Corte con la sentenza Industrie
Chimiche Italia Centrale.
Anche in quest'occasione la Consulta ribadisce la sua concezione
di separazione tra i due ordinamenti. Difatti, configurando il contrasto
tra normativa comunitaria e normativa interna, successiva, incompatibile
come una violazione dell'articolo 11 della Costituzione, da un lato,mantiene
il controllo esclusivo di legittimità costituzionale ( non
permettendo al giudice ordinario di procedere autonomamente alla
disapplicazione della normativa nazionale) dall'altro, si pone in
aperto contrasto con la Corte di Giustizia della Comunità
europea che, sostenendo una visione integrata dei rapporti tra il
sistema normativa interno e comunitario, non fu disposta a tollerare
che l'applicabilità diretta della normativa comunitaria venisse
rimandata fino alla conclusione del giudizio della Consulta.
Decisa, infatti, risultò la reazione della Corte comunitaria,
la quale, chiamata a pronunciarsi sulla questione, attraverso il
rinvio pregiudiziale del Pretore di Susa, nella celebre sentenza
del 9 marzo 1978, nota come sent.Simmenthal, propose un ragionamento
del tutto antitetico rispetto alla nostra Corte.
Ripercorrendo la sentenza Simmenthal, < in forza del principio
della preminenza del diritto comunitario, le disposizioni del Trattato
e gli atti delle istituzioni, qualora siano direttamente applicabili
hanno l'effetto, nei loro rapporti con il diritto interno degli
stati membri, non solo di rendere "ipso iure" inapplicabile,
per il fatto stesso della loro entrata in vigore, qualsiasi disposizione
contrastante della legislazione nazionale preesistente, ma anche
omissis...di impedire la valida formazione di nuovi atti legislativi
nazionali nella misura in cui questi fossero incompatibili con le
norme comunitarie>.
In questo contesto, il giudice ordinario, per assicurare il primato
della legislazione comunitaria su quella nazionale, anche posteriore,
ha l'obbligo di garantire la piena efficacia di tali norme, disapplicando
all'occorrenza di propria iniziativa, la normativa interna configgente,
senza dover sollevare alcuna questione di legittimità costituzionale.
La soluzione offerta dalla Corte comunitaria palesa il distacco,
o meglio, la "situazione di stallo" che si era venuta
a creare tra le due massime Giurisdizioni.
L'empasse viene superato dalla nostra Corte, la quale, dinnanzi
alle dure critiche provenienti dal versante dottrinario e giurisprudenziale,
si vide costretta a prendere atto dell'eccessiva rigidità
della soluzione proposta.
Difatti, con la celebre sentenza Granital (8 giugno 1984, n°170),
che rappresenta la "terza fase" del cammino comunitario
della Corte, seppur partendo dalle premesse dogmatiche cui era giunta
in precedenza, innova in modo radicale la sua "giurisprudenza
pregressa" e giunge a riconoscere al giudice nazionale il diritto
di disapplicare la norma interna contraria alla normativa comunitaria,
senza attendere la sua pronuncia di incostituzionalità.
In questo modo, venendo ad allinearsi- anche se solo dal punto di
vista pratico e non anche sotto il profilo dell'impostazione teorica-
con la posizione espressa dalla Corte di Giustizia, in merito al
primato del diritto comunitario sul diritto interno compie un passo
"storico" del suo cammino comunitario e viene a garantire
l'idoneità dell'ordinamento italiano ad assicurare piena
e interna efficacia al diritto comunitario.
Tuttavia, paradossalmente, è proprio nella sentenza Granital,
nella quale si scorge questo avvicinamento tra le due Corti, che
la concezione dualista della Corte Costituzionale trova la sua massima
espressione.
Difatti l'iter logico seguito dalla Consulta per giungere al primato
del diritto comunitario, attraverso la disapplicazione della norma
interna, trova le sue fondamenta proprio in quello che la stessa
Corte definisce un "punto fermo nella costruzione giurisprudenziale
dei rapporti tra diritto comunitario e diritto interno", ossia
nella concezione dualista dei rapporti tra i due ordinamenti.
Ripercorrendo i passi più significativi della pronuncia,
si scorge che in virtù della separazione e dell'autonomia
tra i sistemi, le norme dell'ordinamento comunitario, pur ricevendo
diretta applicabilità nel territorio italiano, rimangono
estranee al sistema delle fonti e per questo motivo non possono
essere valutate secondo gli schemi predisposti per la soluzione
dei conflitti fra le norme del nostro ordinamento.
Da ciò, un eventuale contrasto tra normativa comunitaria
e normativa interna incompatibile non può dar luogo ad una
questione di legittimità costituzionale.
Il primato del diritto comunitario è garantito, invece, in
maniera differente; la fonte comunitaria è presa in considerazione,
nel nostro ordinamento nel senso che <il giudice italiano accerta
che la normativa scaturente da tale fonte regola il caso sottoposto
al suo esame, e ne applica di conseguenza il disposto..omissis..,le
configgenti statuizioni della legge interna non possono costituire
ostacolo al riconoscimento della "forza valore" che il
Trattato conferisce al regolamento comunitario
..omissis..>.
Quest'ultimo <fissa comunque la disciplina della fattispecie
(la normativa nazionale si ritrae dall'ambito in cui vice la competenza
normativa comunitaria) e l'effetto connesso con la sua vigenza è
quello non già di caducare, nell'accezione propria del termine,
la norma incompatibile, bensì di impedire che questa venga
in rilevo per la definizione della controversia dinnanzi al giudice
nazionale>.
Il regolamento comunitario, prosegue la Corte <va dunque sempre
applicato, sia che segua, sia che preceda nel tempo le leggi ordinarie
con esso incompatibili> e il giudice nazionale ha il dovere di
applicare la normativa comunitaria direttamente efficace non tenendo
conto della normativa interna, con essa in contrasto, senza ricorrere
al giudizio di costituzionalità.
E' degno di rilevo il fatto che la Consulta non adoperi il termine
"disapplicazione fatto proprio dalla Corte di Giustizia nella
sentenza Simmenthal, bensì parli semplicemente di una "non
applicazione"del diritto interno.
In effetti, i suddetti meccanismi, avanzati dalle due giurisdizioni
per garantire l'attuazione immediata del diritto comunitario, a
discapito del diritto interno, trovano la loro ratio nel diverso
modo di intendere i rapporti tra i due ordinamenti.
La disapplicazione è una delle forme attraverso le quali
opera l'invalidità,e in particolare sta ad indicare il potere
di non applicare, ad una singola fattispecie o per particolari effetti,
un atto che per altre fattispecie o per altri effetti rimane pienamente
valido ed efficace.
Nell'ambito della disapplicazione si ragiona in termini di due norme
incompatibili, astrattamente applicabili alla fattispecie; tra di
esse si viene ad instaurare un rapporto (implicito) di gerarchia,
in cui prevale la normativa comunitaria; nell'ipotesi della "non
applicazione" invece una sola è la norma applicabile
alla fattispecie, in quanto nel contrasto l'atto nazionale perde
quella specifica attribuzione di rilevanza giuridica impressagli
da un certo ordinamento.
L'utilizzo di questa differenziazione terminologica rispecchia pienamente
il solco esistente tra le concezioni di partenza delle due giurisdizioni,
in ordine ai rapporti tra diritto interno e diritto comunitario.
La posizione della Corte Costituzionale, come già visto in
precedenza, mette capo ad una scelta di tipo dualista, mentre la
posizione della Corte di Giustizia è fondata su un ipotesi
unitaria dei rapporti tra diritto comunitario e diritto interno.
La Consulta muove, in effetti, dal concetto di ripartizione di competenza
tra la Comunità e gli Stati e non da quello del primato del
diritto comunitario, che risolve il conflitto con il sacrificio
della legge interna (anche se posteriore).
Tornando al "cammino comunitario", con la sentenza 170/1984,
i rapporti tra diritto interno e diritto comunitario sono stati
tutt'altro che definitivamente risolti.
Attraverso la sentenza Granital, la Corte Costituzionale se, da
un lato, otteneva l'effetto di dare prevalenza automatica al diritto
comunitario, senza bisogno di abrogare le norme nazionali configgenti,
dall'altro, non si sottraeva alle critiche della Corte comunitaria
che evidenziava come la permanenza nell'ordinamento nazionale di
norme in contrasto con il diritto comunitario, anche se disapplicate,
nuocesse al principio della certezza del diritto, creando due conseguenze
di notevole gravità: lasciava sussistere gli interessati
in uno stato di incertezza circa la possibilità di fare appello
al diritto comunitario e poneva lo Stato italiano in una situazione
di inadempienza di fronte agli obblighi imposti dalla partecipazione
alla Comunità europea.
In questo contesto è da inserirsi la recente sentenza 384
del 1994, che inaugura quella che, per i suoi effetti innovativi,
è stata definita la "quarta fase" della giurisprudenza
comunitaria. In questa pronuncia, la Corte ha perseguito l'intento
di contribuire alla certezza e alla chiarezza normativa, dichiarando
incostituzionale una delibera legislativa regionale, non ancora
in vigore, per contrasto con un regolamento comunitario.
La Corte in quell'occasione fu chiamata, in fase di un ricorso governativo
in via principale, a pronunciarsi sul contrasto tra regolamento
comunitario e una delibera legislativa regionale non ancora né
promulgata , né pubblicata.
La particolarità del ricorso alla Corte consiste nel fatto
che il contrasto con la normativa comunitaria veniva configurato
dal Governo in termini di illegittimità costituzionale: la
delibera, infatti, risultando incompatibile con i dettami di un
regolamento CEE, veniva ad essere in contrasto con l'articolo 11
della Costituzione (in correlazione con l'articolo117 della stessa)
nella misura in cui veniva violato il rispetto del principio delle
limitazioni di sovranità che il nostro ordinamento deve subire
a causa dell'operatività dello stesso articolo.
Ebbene, l'elemento di novità della pronuncia, che ha fatto
parlare di una quarta fase del cammino comunitario della Corte,
è che la Stessa dichiari la questione di legittimità
costituzionale ammissibile e si riservi quindi il potere di intervenire,
anche se solo nei giudizi in via principale, per dichiarare l'illegittimità
della norma interna configgente con la normativa comunitaria direttamente
applicabile (nel caso in esame della delibera regionale non ancora
entrata in vigore) per violazione dell'articolo11 della Costituzione,
il quale dunque, anche a questo punto del cammino comunitario risulta
il fondamento costituzionale che legittima il primato del diritto
comunitario.
In effetti, secondo questa ricostruzione, la normativa comunitaria,
impedendo il nascere della normativa interna con essa incompatibile,
non solo entra a far parte del nostro sistema delle fonti, ma viene
anche a fungere da parametro interposto dell'illegittimità
costituzionale della normativa interna.
Ebbene, se è vero che la normativa comunitaria impedisce
nell'iter formativo la nascita del diritto interno con essa incompatibile,
non si può non parlare di un interrelazione molto stretta
tra le stesse norme, e non può non configurarsi un rapporto
insito di gerarchia tra le stesse, in cui prevale la normativa comunitaria.
Tutto ciò, certamente, non risulta in perfetta sintonia con
la concezione dualista da sempre propugnata con vigore dalla Corte
Costituzionale.
A questo punto, non si può non accreditare ad una visione
unitaria dei rapporti tra i due sistemi normativi, nazionale e comunitario,
il pregio di meglio interpretarne la natura; la concezione dualista
dei suddetti rapporti, infatti, non riesce più a rappresentare
la vera natura dei rapporti di integrazione tra gli ordinamenti.
A prescindere dalla giurisprudenza costituzionale del 1994 diversi
sono gli argomenti, addotti involontariamente dalla stessa Corte
costituzionale e ricavabili dallo scenario politico istituzionale,
che fanno propendere per un superamento, nei fatti, della concezione
dualista da sempre adoperata dalla Consulta per difendersi dalla
continua internazionalizzazione del nostro ordinamento.
Un argomento, desumibile dalla stessa giurisprudenza costituzionale
è l'idoneità riconosciuta alla normativa comunitaria
di venire a superare il riparto di competenze legislative tra Stato
e Regioni contenuto in Costituzione.
In particolare la circostanza che la normativa comunitaria può
superare i limiti previsti dal nostro ordinamento giuridico (vedi
articolo138) per la revisione delle disposizioni costituzionali,
e disporre in contrasto con esse, sembra più coerente se
inquadrata in una prospettiva monista, piuttosto che in una prospettiva
(quale quella dualista) che vede i due ordinamenti, interno e comunitario
quali autonomi e distinti.
Se fossero realmente distinti, non si potrebbe in alcun modo giustificare
un simile processo derogatorio, incidente sulle norme di rango costituzionale.
Altro importante momento per avvalorare il " superamento"
della separazione tra i due ordinamenti, lo possiamo rinvenire nella
Riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione ( legge cost.
18 ottobre 2001, n°3).
Con tale legge costituzionale è stata attuata una riforma
radicale della distribuzione dei poteri legislativi ed amministrativi,
la più vasta ed incisiva che si sia mai avuta nel nostro
Paese.
In particolare il legislatore, in base al principio di sussidiarietà,
ha sostanzialmente modificato il testo dell'articolo117 della Costituzione;
ha limitato, infatti, la potestà legislativa statale e soprattutto
ha capovolto il principio della residualità, introducendo
a favore delle Regioni, una clausola generale esclusiva in base
alla quale esse hanno il potere legislativo in tutte le materie
non espressamente riservate alla potestà statale.
L'articolo 117, tuttavia, non solo risulta fondamentale in quanto
contiene la nuova disciplina della distribuzione delle potestà
legislative, bensì ai fini della nostra analisi, volta all'ordinamento
comunitario, risulta massimamente innovativo.
E' per la prima volta nella storia della Costituzione, che è
prevista in maniera esplicita l'incidenza dell'ordinamento comunitario
sul nostro sistema delle fonti.
La potestà legislativa ai sensi dell'articolo 117 (così
come modificato dall'articolo3 della legge di Riforma), infatti,dallo
Stato e dalle Regioni, oltre che nel rispetto della Costituzione,
anche "nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario" sul nostro sistema delle fonti.
La disposizione in esame, mostrando una forte sensibilità
per il mantenimento dei delicati rapporti con le istituzioni internazionali,
e comunitarie in particolare, opera un decisivo passo in avanti
nel campo dell'adeguamento del nostro Paese al fenomeno normativo
comunitario, in quanto supera finalmente il limite, tutto italiano,
dell'ancoraggio all'articolo 11 della Costituzione, il quale ha
costituito, fin dalla sentenza 7/3/1964,n°14 (Costa -Enel) l'unico
appiglio costituzionale rilevante e certo per consentire l'integrazione
del diritto comunitario nel diritto interno, non avendo provvisto
l'Italia, a differenza degli altri stati delle Comunità,
alle necessarie modificazioni della propria Costituzione.
A questo punto come non parlare di integrazione tra ordinamento
interno e ordinamento comunitario, se la disciplina dei rispettivi
sistemi normativi è addirittura contenuta nella Carta Costituzionale?
E' chiaro dunque, anche alla luce del progetto di una Costituzione
europea che la tesi di una separazione tra ordinamento interno e
ordinamento comunitario diventa quantomeno inattuale ed anacronistica
rispetto alle istanze comunitarie, sempre in continua evoluzione.
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