FRANCESCO GAZZONI
IL CONTRATTO PRELIMINARE
TRA SCELTA FRANCESE E TEDESCA(*)
Il contratto preliminare è esempio di disciplina legislativa
introdotta non solo per rispondere ad una esigenza fortemente
manifestata a livello dei commerci, ma anche per riparare ai danni
provocati da pregresse scelte di fondo sul piano ideologico, in
sede di formazione del codice civile.
Come è noto, infatti, il codice del 1865 non prevedeva la possibilità
di assumere un vincolo preliminare, né, più in generale, di stipulare
contratti c.d. preparatori, essendo esso stato ricalcato sul modello
del codice napoleonico che, a sua volta, espressamente prevedeva
il principio «promessa di vendita vale vendita», in omaggio al
dogma del consenso traslativo.
Per comprendere il motivo del frequente ricorso allo strumento
contrattuale preliminare è dunque necessario tenere presente che,
da un lato, sul piano della concreta utilità in relazione alla
sua disciplina positiva, esso è pressoché esclusivamente utilizzato
in caso di compravendita e, dall'altro, che proprio il venir meno
del modello del modus distinto dal titulus adquirendi in nome
di astratte idee, totalmente avulse dalla realtà dei traffici
commerciali, ha determinato la necessità per i privati di inventare
uno strumento giuridico atto a ricreare quell'antica scissione.
Il diritto romano ignorava a livello di tipicità quel che,
con terminologia latina, ma non originaria, viene indicato come
pactum de contrahendo o de ineundo contractus. Esso poteva solo
ricomprendersi tra i nuda pacta, reso pertanto vincolante con
la forma solenne della stipulatio o quale pactum adiecto ad un
negozio civilmente valido .
Anche se sussistevano differenze, specie dal punto di vista
del passaggio del rischio, operante in presenza del solo accordo ,
la promessa si presentava come una sorta di duplicato, se si considera
che la sua massima utilità avrebbe dovuto consistere, come è oggi
per il preliminare, nello scindere l'operazione in una prima fase
obbligatoria, seguita d un'altra esecutivo-traslativa, quella
scissione, cioè, già ricorrente, in caso di vendita, con chiara
evidenza nello schema di una promessa seguita dalla traditio,
assistita da una iusta causa.
Essa (è bene sottolinearlo fin da ora con riferimento a quanto
si dirà a proposito della causa del definitivo) non «è un superfluo
ripetersi di un consenso de dominio transferendo già implicito
nel precedente contratto. Bensì è iusta causa la solutio dell'obbligazione
derivante dal negozio giuridico anteriore, da cui l'atto trae
forza liberatoria e che ne determina gli effetti» . Ma anche
lo schema della vendita consensuale, della emptio-venditio, prevedeva
solo la nascita dell'obbligo di consegnare la cosa e di pagare
il prezzo, dipendendo l'acquisto della proprietà dal maturarsi
dell'usucapione, assistito dalla garanzia per l'evizione a carico
del venditore.
Nel diritto comune la scissione, da un lato, conduceva a dire
che la promessa di vendita era già vendita , ma, dall'altro,
entrò in crisi quando si cominciò, nella pratica commerciale,
a sostituire la preventiva o contestuale consegna del bene con
una clausola di spossessamento del tipo costituto possessorio,
in base alla quale l'alienante diveniva, da proprietario, detentore
della cosa, con obbligo di consegnarla all'acquirente. Questa
clausola divenne, con il tempo, meramente di stile, al punto che
essa si riteneva tacitamente concordata, in assenza di esplicita
menzione.
Di qui l'ulteriore, inevitabile, acquisizione, anche a livello
di principi informatori oltre che di pratica commerciale, della
regola in base alla quale il consenso è sufficiente al trasferimento
della proprietà del bene.
Il principio del consenso traslativo si affermò anche grazie
agli entusiasmi utopistici del giusnaturalismo groziano, secondo
cui l'imperativo categorico della morale sarebbe stato sufficiente
a garantire l'osservanza dei patti, dimenticando che il diritto
ha il compito di prevenire le liti e di assicurare l'ordine dei
commerci, sul presupposto incontrovertibile che l'uomo tende a
non osservare i patti stessi, pur se liberamente assunti.
E così il codice napoleonico, accogliendo con grande enfasi
detta regola, da un lato, determinò la paralisi dei traffici con
l'affidare al criterio della priorità temporale (prior in tempore)
la risoluzione dei conflitti tra più aventi causa dallo stesso
autore e, dall'altro, dettò all'art. 1589 il principio secondo
cui «la promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement
réciproque des deux partis sur la chose et sur le prix», in tal
modo impedendo il ricrearsi di quella scissione che il principio
del consenso traslativo aveva fatto venir meno.
Alla prima (e più grave) follia si rimediò dettando nel 1855
una legge speciale , mentre alla seconda non si ritenne di
dover porre rimedio. Di conseguenza può ben dirsi che il principio
del consensualismo «nasce storicamente come regola parzialmente
liberatoria ma anche parzialmente liberticida, perché preclude
alle parti, d'ora in vanti, la costituzione di obbligazioni di
dare. Consensualismo e autonomia del volere si trovano ormai,
in Francia, in un conflitto che l'occhio esperto può identificare».
La dottrina francese minoritaria ha tentato di dar vita a costruzioni
idonee ad introdurre, sul piano dell'autonomia privata, il preliminare,
ipotizzando l'avant-contrat , che però ha finito per descrivere
fenomeni eterogenei, quali patti di opzione, di prelazione, accordi
di principio, contratti-quadro, contratti di prova, che con il
preliminare hanno in comune la sola inerenza al procedimento di
formazione del regolamento contrattuale , ovvero accordi
bensì di vendita, ma subordinati a determinate condizioni, là
dove la complessità del regolamento potrebbe indurre a qualificare
altrimenti la fattispecie, come rinvio della conclusione della
vendita stessa .
Miglior sorte ha avuto la promessa unilaterale, che non incontra
l'ostacolo della bilateralità cui l'art. 1589 fa espressamente
riferimento, mentre la prassi ha dato vita al compromis sous seign
privé (con il quale le parti definiscono i termini del regolamento
contrattuale e ne pattuiscono la reiterazione in forma pubblica,
con possibilità di avvalersi, in caso di inadempimento, di un
meccanismo di tutela analogo a quello previsto dall'art. 2932) ,
o alla vendita con clausola di riservato dominio fino alla redazione
dell'atto notarile o alla vendita condizionata sospensivamente
alla stipula dell'atto pubblico.
C'è peraltro da segnalare che la l. 3 gennaio 1967, n. 67-3
disciplinando la vendita di immobili in costruzione ha previsto
la possibilità per i privati di ricorrere ad un contrat préliminaire,
in forza del quale, come corrispettivo di un deposito di garanzia
su un conto speciale, il venditore si obbliga a riservare al compratore
un immobile o una porzione di immobile (art. 11). Benché configurato
dalla legge come unilaterale, l'obbligo può anche essere assunto,
secondo orientamento dominante, dal futuro acquirente. Egualmente
è a dirsi per l'art. 3, l. 12 luglio 1984, n. 84-595 che disciplina
la c.d. location-accession, molto simile al c.d. contratto preliminare
ad effetti anticipati elaborato della prassi italiana [infra §
3c] .
È significativo che il legislatore francese abbia sentito la
necessità di derogare, nella sostanza, alla rigidità dell'art.
1589 in due casi che, rapportati all'ordinamento italiano, sono,
il primo, all'origine dell'elaborazione dottrinaria del contratto
preliminare e, il secondo, sul piano degli effetti anticipati,
il miglior esempio della necessità di ritornare alle origini romanistiche.
La dottrina italiana sotto il vigore del codice del 1865 doveva
misurarsi, per parte sua, con una realtà normativa, per così dire,
aperta. Il codice civile, infatti, aveva bensì recepito il principio
del consenso traslativo, ma, a differenza di quelli preunitari,
non aveva riprodotto l'art. 1589 , né, peraltro, aveva espressamente
disciplinato il contratto preliminare.
Ci si trovava pertanto in una posizione di ambiguità ideologica
e dogmatica, tipica delle soluzioni di compromesso tanto care
agli italici governanti. Da un lato, infatti, si rinnegava la
scissione romanistica tra titulus e modus adquirendi, ma, dall'altro,
non si affermava espressamente che la promessa di vendita vale
vendita, così permettendo di ipotizzare, in nome dell'autonomia
privata e della libertà di contrarre, l'assunzione di vincoli
preliminari. In tal modo ci si orientava, di fatto, in direzione
degli ordinamenti di lingua tedesca che avevano mantenuto la tradizione
romanistica.
Ecco dunque che la discussione dottrinaria di fine secolo,
protrattasi poi fino alla codificazione del preliminare nel 1942,
era, in buona sostanza, un contrasto tra giuristi di cultura francese
e giuristi di cultura romanistico-tedesca , ad onta del fatto
che, in materia di acquisto della proprietà, il B.G.B. dettasse
regole opposte a quelle italiane. Il contratto di compravendita
tedesco produce infatti sempre e solo l'effetto non già reale,
ma obbligatorio di vincolare il venditore a porre in essere il
successivo negozio di trasferimento (per di più astratto e dunque
non legato alla validità ed efficacia del precedente contratto
obbligatorio), necessario alla iscrizione nei libri fondiari in
caso di immobili o accompagnato dalla traditio in caso di mobili.
Sistema questo, oltre tutto, ben più garantista per i terzi, cui
non sono opponibili i vizi del titulus, ma solo quelli del modus
adquirendi, con notevoli vantaggi in sede di circolazione.
Poiché, dunque, la scissione è organica all'operazione traslativa
tedesca, il contratto preliminare non ha senso in quell'ordinamento.
Si comprende allora perché il tentativo di elaborazione dottrinaria
del Vorvertrag non sia riuscito, risolvendosi esso, a tutto concedere,
in una maggiore articolazione della fase delle trattative .
Senonché questo strumento ben poteva, una volta introdotto
all'interno dell'ordinamento italiano, creare un nuovo equilibrio,
nel senso di affiancare la promessa al consenso traslativo. Ed
infatti ad esso si richiamavano i nostri giuristi, ed in particolare
Leonardo Coviello sen., saldamente ancorati alla tradizione del
diritto romano e della pandettistica.
Ma questi giuristi non mancarono di sostenere le proprie ragioni
con un'analisi della realtà dei commerci tanto fine quanto inusuale
per i tempi, indicando espressamente nel preliminare lo strumento
idoneo a contrarre «nei casi in cui non si può, da una parte,
concludere il contratto definitivo, senza certe autorizzazioni
che richiedono tempo, e non si vuole rimanere, come suol dirsi,
con le mosche in mano» .
È più che evidente il riferimento alla promessa di vendita
di immobili ancora da costruire , ipotesi, questa, ancora
attualissima sia nella prassi commerciale italiana (contratto
preliminare di vendita di cosa futura), che francese, tanto che
quel legislatore, come già detto, ha ritenuto di doverla disciplinare
in via eccezionale, mentre quello italiano ha dettato norme in
tema di opponibilità della promessa stessa (art. 2645 bis) [infra
§ 21]. In questo contesto economico il contratto preliminare finisce
così per divenire uno strumento per il finanziamento dell'impresa,
prevedendosi, di regola, il pagamento anticipato di parte del
prezzo, o la dazione di somme a titolo di caparra, a carico del
promittente acquirente.
Su questa base commerciale intervennero,
in presenza di lacune normative quali quelle del codice del
1865, dottrina e giurisprudenza, al fine di disciplinare una
esigenza sociale evidentemente insopprimibile. E così per circa
mezzo secolo il dibattito sul contratto preliminare fu ampio
e a volte confuso e contraddittorio, essendosi oltre tutto dilatato
il suo ambito di applicazione al di là della sola vendita. Ci
si chiedeva se la disciplina della promessa dovesse essere quella
stessa del futuro contratto, in specie in punto di forma da
osservare, e se il vincolo preliminare fosse coercibile, configurandosi
la dichiarazione di volontà alla stregua di un facere infungibile.
(*) Omesse le note e i riferimenti di genere
bibliografico, queste pagine sono parte della monografia Il
contratto preliminare destinata al Trattato di diritto
privato diretto da Mario Bessone e in corso di pubblicazione
presso l'editore Giappichelli
*****
IL CONTRATTO PRELIMINARE
Giappichelli editore , Torino , pp. 201 |
| Indice |
|
1. Il preliminare tra scelta francese e tedesca |
|
| 2. Le teorie |
6 |
| 3. Il preliminare di vendita |
20 |
| 4. Preliminare e trattative |
37 |
| 5. Il preliminare di preliminare |
47 |
| 6. Preliminare e definitivo per scrittura privata |
52 |
| 7. Contratti preparatori in sequenza |
56 |
| 8. La clausola per persona da nominare |
65 |
| 9. L'ambito. I rapporti patrimoniali |
81 |
| 10. (segue) I rapporti non patrimoniali |
94 |
| 11. I requisiti |
101 |
| 12. La risoluzione |
118 |
| 13. La rescissione |
131 |
| 14. L'invalidità e la revocatoria |
134 |
| 15. L'esecuzione forzata |
140 |
| 16. (segue) La sentenza costitutiva |
145 |
| 17. (segue) I vizi |
149 |
| 18. (segue) Le condizioni |
154 |
| 19. (segue) L'impossibilità |
156 |
| 20. I conflitti. La trascrizione della domanda giudiziale |
169 |
| 21. (segue) La trascrizione del contratto |
179 |
| |
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