1. Considerazioni introduttive - 2. Il contratto di
swap: cenni- 3. Il contratto di swap e la pubblica amministrazione
nel common law. - 3.1. Segue: Il contratto di swap e la pubblica amministrazione:
un recente caso italiano. - 4. Conclusioni.
1. Considerazioni introduttive Tra le cause che hanno
spinto gli enti territoriali italiani alla scoperta di un sempre più
ampio novero di neoterici strumenti atti a finanziare lo sviluppo
economico locale possono con certezza annoverarsi, in primo luogo,
le limitate risorse pubbliche che il nostro Paese può vantare in relazione
ad investimenti, grazie alla presenza dei vincoli di finanza pubblica,
vieppiù rigidi in virtù dell'obbligo gravante sullo Stato italiano
di rispettare i parametri di Maastricht. Ed in secondo luogo, la scarsa
capacità di spesa diretta in conto capitale delle Pubbliche Amministrazioni,
che tende periodicamente a diminuire in seguito alle difficoltà di
adattamento di queste ultime al mutare del quadro di riferimento normativo.
Ciò posto, appare evidente come sulla pubblica amministrazione incomba
adesso il dovere, anche alla luce del nuovo patto di stabilità interno
(1) , di sopperire a tale deficit di efficienza
finanziaria - muovendosi entro quel nuovo ed accresciuto livello di
responsabilità (alla luce del principio di sussidiarietà) che conferisce
maggiore autonomia nella gestione delle politiche di entrata e di
spesa - tramite la ricerca di soluzioni alternative per il finanziamento
di spese non rinviabili. Fra i possibili rimedi all'impasse dell'azione
amministrativa (sotto il profilo finanziario sopra evidenziato) viene
in rilievo un aspetto finora particolarmente trascurato dalla cultura
amministrativistica italiana: ci si intende riferire al significativo
coinvolgimento del capitale di rischio nella realizzazione delle infrastrutture
"calde", cioè in grado di ripagarsi con la loro gestione, nel cui
ambito si pone la sofisticata tecnica di finanziamento delle opere
pubbliche tramite la utilizzazione del capitale e del know-how privato:
il project financing. Più esattamente, siffatta tecnica consiste in
"un'operazione di finanziamento di una particolare unità economica,
nella quale un finanziatore è soddisfatto nel considerare, sin dallo
stadio iniziale, il flusso di cassa e gli utili dell'unità economica
in oggetto come la sorgente dei fondi che consentirà il rimborso del
prestito e le attività dell'unità economica come garanzia collaterale
del prestito". L'aspetto più innovativo di tale tecnica giuridico-finanziaria
in esame è costituito dalla caratteristica che lo differenzia dal
classico strumento della costruzione e gestione di opera pubblica,
in quanto lo stimolo alla realizzazione di un determinato intervento
proviene dai privati stessi e non dall'amministrazione pubblica (2)
. Premessi brevi cenni sulla forma più sofisticata di finanziamento
delle opere pubbliche, e preso atto della sua normazione avvenuta
con l'art. 37 bis della legge 18 novembre 1998, n. 415, appare adesso
opportuno volgere lo sguardo ad alcuni strumenti finanziari - meno
sofisticati sotto il profilo operativo, ma certamente non meno problematici
sotto il profilo giuridico - di cui gli enti pubblici territoriali
hanno iniziato a fare uso. 2. Il contratto di swap. Nel quadro di
riferimento così delineato non può non trovare spazio uno strumento
altamente innovativo della finanza privata, il contratto di swap (3)
, che di recente è stato utilizzato nel mondo della finanza degli
enti pubblici non economici (4) . Proprio tale
ultimo rilievo ha suscitato interessanti interrogativi, ai quali si
tenterà di dare risposta nel proseguio della breve trattazione. Prima
di addentrarci nel merito della questione, però, occorre individuare
la funzione del contratto in oggetto. Secondo la prevalente dottrina
il contratto di swap consiste in un accordo, mediante il quale due
parti convengono di scambiarsi, a date prefissate, dei flussi monetari
(o flussi di pagamento) costituenti la risultante dell'applicazione
di diversi indici borsistici e/o di altri parametri presi a riferimento
(5). Tralasciando l'analisi dettagliata dei
vari tipi di swaps, (i cui modelli contrattuali divengono sempre più
complessi), può condividersi la tesi dottrinaria che sostanzialmente
definisce gli stessi come negozi giuridici a prestazione differita,
in cui le parti si scambiano due o più somme di denaro, costituenti
la risultante delle operazioni anzidette (6)
. E' da notare che se dal punto di vista giuridico i contratti di
swap possono essere qualificati aleatori, dal punto di vista economico
essi non comportano necessariamente un intento speculativo. Siffatti
strumenti, infatti, possono essere utilizzati allo scopo di lucrare
sulle differenze di parametri presi in considerazione (for speculative
profit making purpose), ma anche al fine di modulare la fluttuazione
del tasso di interesse o di cambio (for interest risk management),
a seconda delle esigenze del soggetto interessato. Sulla scorta di
tali nozioni occorre chiedersi quale finalità pubblicistica possa
mai perseguire un ente pubblico tramite il ricorso ad un siffatto
strumento finanziario. 3. Il contratto di swap e la pubblica amministrazione
nel common law Di fronte a tale interrogativo si presenta quanto mai
opportuna l'analisi della vicenda che ha visto l'ente locale londinese,
il London Borough Council, operare nel mercato dei capitali di Londra
tramite una serie di transazioni commercial di swap, al fine di massimizzare
i benefici che poteva ottenere da favorevoli fluttuazioni dei tassi
di interessi. Il caso fu portato innanzi alla House of Lords, la quale
si pronunciò nel non molto lontano 1991, dichiarando nulle tutte le
operazioni commerciali contratte dall'ente locale. Tale sentenza si
presenta di particolare interesse, atteso che la Corte non si era
soffermata sui profili privatistici che il contratto di swap involgeva,
ma aveva piuttosto evidenziato un problema di interpretazione statutaria
(7) . Infatti, le funzioni del Local Council
erano ribadite dal relativo statuto, il quale stabiliva che "l'ente
locale può impegnarsi in ogni attività che faciliti o che sia incidentale
alle funzioni dell'ente stesso " (8) . Poiché
tra le sue funzioni era espressamente stabilito il ricorso all'indebitamento
(borrowing), la Corte aveva ammesso in qualche modo che il contratto
di swap avrebbe reso possibile la via all'indebitamento, altrimenti
non praticabile. Era successo infatti che l'ente locale londinese
aveva contratto un mutuo (che sul mercato era offerto) a tasso variabile,
confidando sulla possibilità di convertirlo, grazie al contratto di
swap, in un mutuo a tasso fisso. Tuttavia, tale ragione non risultava
sufficiente per dimostrare la regolarità della transazione, in quanto
gli stessi giudici avrebbero poi osservato che un tale tipo di transazione
non era possibile nel caso di attività riferibile agli enti pubblici,
dato che essa comporta necessariamente un intento speculativo sull'
incerto andamento dei tassi futuri, nella prospettiva di conseguire
un profitto e incrementare le risorse dell'ente locale per il pagamento
degli interessi sui finanziamenti acquisiti, incorrendo, così, in
una violazione del dovere di diligenza proprio di tutti gli enti pubblici
(duty of prudence). Un ulteriore profilo preso in considerazione atteneva
al significato concreto da attribuire al concetto di attività "incidentale"
all'indebitamento, come previsto nello statuto in esame. Al riguardo,
sembra possibile affermare che in tanto si può assicurare la validità
di simili transazioni finanziarie poste in essere da un ente pubblico
in quanto il contratto di swap venga perfezionato successivamente
(ed incidentalmente) al ricorso all'indebitamento. D'altro canto sorgerebbero
legittimi dubbi di validità qualora le pubbliche amministrazioni stipulassero
siffatti contratti in una fase temporale anteriore all'indebitamento:
in tal caso, ci si chiede, sarebbe davvero possibile qualificarli
come operazioni incidentali e/o di copertura? Ebbene, ancora una volta
la corte aveva adottato l'interpretazione rigorosa, secondo la quale
tali contratti sarebbero stati validi qualora fosse stata riconosciuta
loro una natura unicamente incidentale (di copertura); ma ciò non
sempre corrisponde a realtà, come si è avuto di evidenziare, se è
vero che il contratto di swap può assumere carattere speculativo.
Peraltro, le norme statutarie di cui si discuteva avevano carattere
di stretta interpretazione; lo statuto infatti elencava tassativamente
le funzioni, rectius limitava i fini e i mezzi di finanziamento dell'ente
locale. Ecco perché, non essendo lo swap esplicitamente incluso tra
i fini e mezzi previsti in via statutaria, la attività del Borough
Council fu ritenuta ultra vires. 3.1 Segue: il contratto di swap e
la pubblica amministrazione: un recente caso italiano (9)
. L'utilizzo degli swaps da parte degli enti locali italiani non trova
alcun fondamento normativo specifico; tuttavia, alcuni enti hanno
già intrapreso la strada della stipula di tali contratti per compensare
l'elevato costo di operazioni di indebitamento pregresse. Tra i primi
enti ad affacciarsi su questi nuovi prodotti è stata la provincia
di Varese, spinta dall'esigenza di rispettare i vincoli del Patto
di stabilità interno riguardanti il rientro dall'esposizione per debiti
a lungo termine e dal fatto che l'ente in esame non aveva proprietà
immobiliari non strategiche né tanto meno aziende speciali da dismettere
(10) . L'accordo raggiunto con UniCredito italiano
si proponeva di formulare delle proposte di copertura (hedging), a
seguito di un'analisi del mercato riguardante i parametri relativi
ai rischi finanziari cui era esposta la provincia. Al fine di potere
trarre delle conclusioni in merito alla ortodossia giuridica della
deliberazione amministrativa della giunta provinciale di Varese, occorre
riportare le caratteristiche salienti del contratto in esame, come
si evincono dalla premessa della delibera anzidetta. Secondo quanto
si evince dalla premessa, il contratto in oggetto: a) " è un contratto
di rischio a contenuto speculativo. In sostanza le parti contraenti
scommettono che i tassi presi a riferimento (fissi o variabili) restino
convenienti per potere guadagnare a svantaggio della controparte,
se ciò non si avvera si rileva una perdita. b) il periodo di riferimento
del contratto va dal 1.01.2004 all'1.01.2016 ed è pari alla durata
dell'ammontare del mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti che nel
1996 fu rinegoziato per tutti i mutui in essere con detto istituto
e presenta un capitale residuo all'1.10.2000 di oltre 63 miliardi;
c) UniCredito versa il 15.01.2000 la somma di lire 1,8 miliardi (pari
al controvalore dei primi 4 anni 2000/2003) e s'impegna a pagare alla
provincia gli interessi sul residuo debito del mutuo sub b) al tasso
dell'8,50% che resta fisso durante tutta la durata del contratto (2004-2016);
d) la provincia si impegna a pagare gli interessi del suddetto mutuo
a unicredito ad un tasso pari all'euribor a 6 mesi su fattore moltiplicativo
a 360 giorni maggiorato di uno spread (11) fino
ad un massimo del 3,30% secondo l'offerta ultimativa della banca del
23 novembre 1999; e) il tasso di riferimento della provincia e quindi
alla data odierna di circa il 6,86 % e pertanto estremamente conveniente
per l'ente in quanto inferiore di oltre 1,6 miliardi rispetto a quello
della banca; f) il break even point per l'ente viene quindi raggiunto
quando l'euribor a 6 mesi rileva una percentuale paria al 5,20% che
sommato allo spread porta il tasso all'8,50 %". Conclusioni. E' così
giunto il momento di raccogliere alcune idee sugli argomenti sopra
accennati. Non pare, stando alla pronuncia dell'Alta Corte inglese,
che sia stato afferrata una possibile natura del contratto di swap,
qual è quella di copertura (hedging) da eventuali situazioni debitorie
pregresse. In altri termini, ove il suddetto strumento contrattuale
sia collegato nella fattispecie concreta con una particolare posizione,
sia essa debitoria sia creditoria, non v'è chi non veda la conformità
alla legge (in quanto non esce dalla competenza dell'ente) dell'intento
sottostante, che è quello di controllare il rischio del tasso di interesse.
D'altra parte, ed è questo quel che più rileva, la forzatura del ragionamento
seguito dalla Corte anglosassone ( ed il rischio che ne discende in
termini di messa in pericolo di un intero sistema finanziario nazionale)
si coglie nella seguente considerazione: se è vero che il punto di
partenza era appunto la diligenza nell'attività di finanziamento -
indebitamento da parte delle autorità locali, ci si chiede come mai
gli stessi giudici non abbiano prioritariamente sollevato profili
di illegittimità in relazione alla previsione statutaria che consentiva
all'ente territoriale londinese attività aventi ad oggetto la contrazione
di un mutuo a tasso variabile. Così, nel common law case sottoposto
alla nostra attenzione non trova alcuna plausibile spiegazione l'esito
cui si è pervenuti, giusta le argomentazioni giuridiche contenute
nel verdetto della House of Lords: infatti, si era ritenuto rischioso
lo strumento finanziario dello swap in sé, senza considerarlo in quella
che era la sua proiezione concreta: di convertire, cioè, un imprudente
debito a tasso variabile in un più sicuro tasso fisso. Giova inoltre
osservare che il vizio concettuale di fondo nel ragionamento della
Camera dei Lord sta nella assimilazione dell'alea giuridica a quella
economica del contratto in esame. Ma tale posizione risulta ormai
superata in dottrina, se è vero che viene pacificamente ammesso che
un contratto aleatorio possa nella fattispecie concreta perseguire
finalità di riduzione del rischio economico. In verità, si potrebbe
obiettare che una differenza tra un mutuo a tasso variabile e uno
swap persiste, ove si ponga attenzione al fatto che allorquando l'ente
locale inglese contrae il mutuo anzidetto, egli ne è il debitore -
mutuatario; ma nel caso di uno swap, quello stesso ente diviene, al
contempo, debitore - creditore, stante l'incertezza sull'andamento
degli indici di riferimento. Ed è a tutti noto come essere creditore
porta con sé il rischio giuridico dell'inadempimento altrui. Tuttavia,
non è dubbio che un siffatto rischio pertenga a tutti quei contratti
con prestazioni corrispettive differite, la cui stipula è pacificamente
ammessa, in dottrina e in giurisprudenza, ad una pubblica amministrazione,.
Ed invero tali ultime considerazioni sembrano gettare luce sui falsi
problemi che potrebbero oscurare la reale utilità degli strumenti
finanziari nell'ambito della finanza innovativa pubblica nell'ordinamento
italiano. Non può ravvisarsi, infatti, nessun profilo di illegittimità
nella delibera con cui la provincia varesina è addivenuta alla sottoscrizione
del contratto con UniCredito, in virtù del risultato pratico raggiunto:
da un lato, quello di minimizzare gli effetti negativi di un tasso
di finanziamento conseguito ad una percentuale (l'8.50%), che, grazie
allo swap, subiva con ogni probabilità una sensibile riduzione; e
dall'altro, quello di liberare in bilancio alcuni capitoli di una
spesa ormai non più procrastinabile - esulando in tal modo ogni intento
speculativo. Solo su un punto si ritiene di non condividere l'operato
dell'ente provinciale italiano: il fatto, cioè, di avere qualificato
lo swap come un contratto di rischio a contenuto speculativo, poiché,
se ciò fosse corrisposto a realtà, la delibera sarebbe stata inficiata
da un sicuro vizio di illegittimità. Note (1)In siffatto strumento,
al fine di coinvolgere gli enti locali (oltre allo Stato centrale)
nel risanamento del debito pubblico, si prevede che i suddetti enti
assumano il compito istituzionale di scemare il rapporto tra il debito
e il Pil, attraverso la duplice azione di ridurre il disavanzo annuo
e di dismettere partecipazioni mobiliari, i cui proventi vadano a
ripianare i mutui in ammortamento. Sul Patto di stabilità interno
si veda: M. Nigro, Ancora un patto contro il deficit, Guida agli enti
locali, del 15 gennaio 2000, n. 1. (2)Altro profilo meritevole di
approfondimento, cui in tale sede conviene solo accennare, attiene
alle Società di Progetto (Special Purpose Vehicle) previste e disciplinate
dall'anzidetta legge Merloni ter (l. 415/98). Il project financing
trova, infatti, in siffatte società la propria autonomia giuridica
e finanziaria, secondo gli schemi codicistici della società per azioni
o della società a responsabilità limitata. Orbene, è dubbio se tali
società, in quanto forme particolari di società miste, possano, o
meno, derogare al fenomeno dell'in-house construction (previsto e
disciplinato dalla legge Merloni-ter in maniera differenziata a seconda
che insista sulle società miste ovvero sulle società di progetto),
ove la costruzione e gestione dell'opera pubblica siano inscindibilmente
connesse con lo svolgimento di servizi pubblici, nazionali e locali.
Tale ultimo rilievo impone di stabilire, per. Es., quando si tratti
di opere pubbliche e quando invece di valorizzazione urbanistica,
necessitando in tal guisa una demarcazione tra la sfera delle attività
collegate ai servizi pubblici da quella di natura privatistica per
evitare sovrapposizioni che non potranno che creare confusioni fra
i due ambiti di attività e contenzioso fra urbanistica e i lavori
pubblici con il rischio di vanificare gli obiettivi di trasparenza
ed efficienza che ci si proponeva di perseguire nella realizzazione
e gestione di opere pubbliche. (3)Non vanno tuttavia sottaciute altre
e vieppiù importanti leve per il reperimento di capitale: i Buoni
Obbligazionari Comunali (B.O.C.), i mutui della Cassa Depositi e Prestiti,
il sistema bancario, le emissioni obbligazionarie e cartolarizzazione
dei crediti.(4) In verità, in tempi non molto recenti era stata riconosciuta
in via legislativa ai Comuni e alle Province la possibilità di emettere
cartelle o altri titoli negoziabili per finanziarsi: cfr. Testo unico
della legge comunale e provinciale (Tulcp) del 1934, art. 300.(5)
R. Agostinelli, Le operazioni di swap, in Banca, borsa e titoli di
credito, 1997, 112-134.(6) V. B. Inzitari, I contratti del commercio,
1995, in Trattato di diritto commerciale, diretto da F. Galgano, 2447
e ss. (7) Cfr. Hazell c. Hammersmith e Fulham London Borough Council,
in "Banca e Borsa", parte II, 1991, 433 e ss., con nota di R. Agostinelli.
(8) " A local authority can engage in any activity which facilitates
or is conducive to/or is incidental to its functions": cfr. art. 111
(1) del Local Government Act 1972. (9) In maniera molto più diffusa
di quanto in questa sede ci è permesso, si veda la recente pubblicazione
di: F. Boccia - A. Nigro, La finanza innovativa, 2000, Milano, 245
e ss. (10) Cfr. il testo della deliberazione della giunta provinciale
in : F. Boccia - M. Nigro, op. cit., 253 e ss. (11) Lo spread consiste
in un valore, positivo o negativo, da sommare al tasso che sarà rilevato
periodicamente per valorizzare i pagamenti indicizzati (per. Es Libor
o Euribor).