Giorno 14 novembre si è tenuto, presso il DAPPSI
di Catania, un seminario su "L'evoluzione del procedimento amministrativo"
tenuto dal Prof.Francesco Trimarchi, ordinario di diritto amministrativo
all'Università di Messina e membro della Commissione Nigro,
che predispose il testo della legge 241/1990.
Dinanzi all'uditorio, composto dai dottorandi di ricerca
in diritto amministrativo e dagli studenti della facoltà di
Scienze Politiche dell'Università di Catania, il Professor
Trimarchi ha sottolineato come la legge 241 abbia previsto una riforma
di ampio respiro e un'immagine di amministrazione diversa da quella
tradizionale, soprattutto nel rapporto con i cittadini e come, dunque,
sia riduttivo ritenere che essa abbia solo formalizzato la figura
del procedimento, già delineata dalla dottrina e dalla giurisprudenza
come schema di semplificazione dell'azione amministrativa.
In relazione all'amministrazione tradizionale, dinanzi
alla quale i cittadini erano "sudditi" destinatari del provvedimento
amministrativo, sola espressione del pubblico interesse, la nascita
della figura del procedimento aveva certo consentito un miglioramento
del sistema di tutela dei cittadini, permettendo di individuare gli
atti che avevano portato all'adozione del provvedimento, ma pur sempre
nella logica dell'aggressione dell'atto dotato di rilevanza esterna
in sede giurisdizionale, escludendo ogni apertura del procedimento
agli interessi dei singoli. La giurisprudenza, infatti, negava che
le amministrazioni avessero l'obbligo di sentire gli interessati nel
corso del procedimento, se non nei casi specificamente previsti dalle
leggi e comunque non quando esse esercitassero poteri discrezionali.
Anche quando ammessa poi, la partecipazione del privato andava letta
in termini di collaborazione esterna, ininfluente però sulla
soluzione finale, o di contraddittorio rispetto alla valutazione del
pubblico interesse effettuata dall'amministrazione.
Oggi è invece mutato il rapporto tra Stato e
società per l'incidenza del principio di partecipazione (espressione
a sua volta del principio democratico) sull'amministrazione di tipo
burocratico; l'amministrazione si è trasformata da entità
esecutiva in forza regolatrice, da amministrazione di poteri e di
funzioni in amministrazione di servizi e il burocrate, preoccupato
del rispetto della legalità dell'azione amministrativa, è
diventato manager, responsabile dei risultati dell'azione amministrativa;
il baricentro dell'attività amministrativa si è spostato
dall'atto amministrativo all'iter di formazione della decisione, anche
perché l'amministrazione agisce sempre più spesso nelle
forme del diritto privato.
Il Prof.Trimarchi ha evidenziato come la previsione
da parte della legge 241/1990 della partecipazione al procedimento
da parte dei soggetti incisi dal provvedimento e da quelli toccati
in qualche modo da questo, non rappresenti un dato secondario rispetto
allo schema procedimentale, ma anzi ne abbia innovato la logica: il
destinatario dell'atto non è più osservatore esterno
dell'atto, ma può conoscerlo, controllarlo e incidere sul modo
di predisporlo. Il procedimento va dunque considerato oggi un'entità
dinamica e non vincolata, né nella fase istruttoria né
in quella conclusiva, ma pronta ad assumere tutte le forme che la
realtà concreta suggerisce.
Alla luce della disciplina di cui alla legge 241/1990,
una lettura della "partecipazione" in termini di contraddittorio,
ha proseguito il Professor Trimarchi, sarebbe riduttiva, dal momento
che attraverso la partecipazione, gli interessati al procedimento
incidono sulle scelte della p.a., ne influenzano i contenuti: il responsabile
del procedimento, valutati gli interessi introdotti dai privati, potrà
indursi a concludere un accordo o recedere dall'iniziativa o modificarla.
L'importanza della partecipazione -ha proseguito il
Prof.Trimarchi- come rappresentazione il più possibile completa
del quadro degli interessi su cui l'iniziativa dell'amministrazione
è destinata ad incidere, si evince dalle disposizioni della
241 che impongono all'amministrazione di dare tempestiva notizia dell'avvio
del procedimento non solo ai destinatari dell'atto ma a tutti coloro
cui possa derivare un pregiudizio e dall'obbligo per l'amministrazione
di valutare memorie e documenti presentati da partecipanti e interventori.
A dimostrazione di quanto sostenuto, il professore si è soffermato
sulle disposizioni principali della legge: il principio di non aggravamento
del procedimento, l'obbligo di concluderlo nel termine previsto; l'obbligo
di motivazione del procedimento; l'istituzione della figura del responsabile
del procedimento; la conferenza di servizi; il diritto d'accesso.
Nella nuova legge sul procedimento, ha concluso il Professor
Trimarchi, non appare preminente e primario l'interesse all'annullamento
dell'atto finale, ma l'apprestamento di garanzie sostanziali-procedurali,
idonee ad evitare o impedire che a quel risultato si pervenga. L'annullamento
si configura, quindi, come garanzia ulteriore o finale che presuppone
altre forme di garanzia precedenti all'emanazione dell'atto e quindi
in grado di influire sulla sua formazione. Per tale via, è
chiaro, che si possa giungere ad una diminuzione del contenzioso amministrativo,
a condizione che questa nuova cultura venga assorbita dagli amministratori
e dai cittadini e che quindi le disposizioni non rimangano sulla carta.