1 - Il modello di coamministrazione. L'evoluzione
degli ultimi anni della Comunità Europea ha sancito un importante
ampliamento delle aree di interesse amministrativo: le amministrazioni
nazionali sono state maggiormente coinvolte nel processo di integrazione,
sia per il contributo alla redazione delle decisioni comunitarie (c.d.
fase ascendente), sia per l'esecuzione delle stesse (fase discendente).
I modelli di esecuzione delle decisioni comunitarie che la pratica
attuale delle amministrazioni comunitarie e nazionali ci mostra sono
molteplici, riconducibili a tre categorie fondamentali (1)
: l'esecuzione diretta, indiretta e per tramite dei giudici (2)
. La coamministrazione rappresenta la trasposizione dell'esecuzione
indiretta nella pratica burocratica dell'asse Comunità-Stati e si
caratterizza principalmente per l'attribuzione della titolarità della
funzione all'amministrazione interna per mezzo di una norma comunitaria.
L'ufficio nazionale interessato non è più, quindi, mero strumento
della Commissione, ma acquista la titolarità degli atti, emanati in
nome proprio, seppur, a rigore, per conto della Commissione (3)
.Questi rilievi consentono di ridisegnare i rapporti fra le amministrazioni
nazionali e comunitaria, che nella coamministrazione sono improntati
alla necessarietà e normalità: nelle aree di sua competenza, la burocrazia
interna non può vedersi modificare le decisioni assunte, a garanzia
della compartecipazione al procedimento. La sottrazione dei compiti
di tali uffici dall'alveo della mera strumentalità non può comunque
portare alla conclusione in ordine all'equiparazione funzionale delle
amministrazioni. Anche nell'esecuzione indiretta si verifica un attestamento
della Commissione su posizioni di preminenza, dettate dal possesso
della funzione direttiva e di impulso, ma la caratteristica della
necessarietà dei rapporti fra le amministrazioni interessate tutela
la burocrazia nazionale da eventuali ingerenze e interventi sostitutivi
(4) . Da simili premesse ha modo di svilupparsi
la cooperazione fra i diversi piani amministrativi, obiettivo che
è stato ritenuto meglio perseguibile grazie proprio alla "concorrenza"
fra gli uffici coinvolti. Va sottolineato, in ogni caso, come il modello
coamministrativo presenti un inscindibile richiamo con l'obbligo di
leale cooperazione sancito dall'art. (5) del Trattato
Nell'esecuzione indiretta, l'attribuzione della contitolarità della
competenza viene effettuata da una norma comunitaria: essa contiene
l'indicazione dell'ufficio nazionale chargé del matching con la Commissione.
Un esempio si può ritrovare nel settore degli aiuti all'agricoltura.
In Italia l'amministrazione a esso preposta era l'AIMA, l'Azienda
di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, come stabilito fra
l'altro dai regolamenti in materia olivicola e degli zuccheri (5)
. L'AIMA aveva assunto la fisionomia di organismo d'intervento a natura
mista, proprio in virtù della riconducibilità degli atti emanati sia
alla tradizionale sfera nazionale, sia all'acquisita vocazione comunitaria.
Va ricordato che in entrambe le situazioni tali atti sono imputati
all'azienda e non alla Commissione, come si verifica, invece, nell'esecuzione
diretta. E' indifferente ai fini dell'analisi del modello coamministrativo
la qualificazione giuridica che nell'ordinamento interno assume l'organismo
d'intervento: l'AIMA era un'azienda autonoma dotata di personalità
giuridica e di autonomia organizzativa e contabile (6)
. Oggi l'AIMA, a seguito del d.lgs. 27/5/1999, n. 165, è stata soppressa
e sostituita dall'AGEA, Agenzia per le erogazioni in agricoltura.
L'AGEA, ente di diritto pubblico, è organismo di coordinamento con
la Comunità, rispetto alla quale è responsabile degli adempimenti
connessi alla gestione degli aiuti. Anche in Francia l'amministrazione
centrale per gli interventi in agricoltura, l'ACOFA, è un ente pubblico,
tuttavia gli organismi di intervento sono molteplici, in pratica uno
per ogni settore di aiuto: l'Office interprofessionnel des viandes,
de l'élevage et de l'agricolture, l'Office national des céréales.
Nella "Area Nord" la scelta è caduta su un'agenzia specializzata,
con differenze nella natura giuridica anche assai notevoli fra i diversi
Stati: in Gran Bretagna, per esempio, a occuparsi della materia è
l'IBAP, Intervention Board for Agricultural Produce, agenzia
esecutiva che agisce sotto la direzione e il controllo del Ministero
dell'Agricoltura.
2 - La coamministrazione e il modello
networking. La coamministrazione non è solo una struttura nuova,
ma anche unica: si può considerarla come espressione di una diversa
concettualità nella costruzione dei rapporti fra centri di potere
diversi e distanti, orientata al superamento dei consueti canoni gerarchici.
Oggi si può notare come una tendenza comune attraversi i sistemi amministrativi
continentali, travalicando il modello cavourriano di separazione e
favorendo le premesse per un'amministrazione policentrica, in cui
i diversi uffici concorrono alla formazione dei provvedimenti o all'attuazione
delle leggi (nel caso in esame delle decisioni comunitarie). All'interno
dei singoli ordinamenti nazionali dell'Unione, per esempio, è condiviso
l'orientamento di favor legislativo nei confronti delle autorità
amministrative indipendenti, che operano come agenzie autonome sganciate
dai consueti rapporti di sottoordinazione gerarchica rispetto alla
figura di vertice. La fisionomia istituzionale dell'Unione consente
al modello networking (7) una facile
diffusione, poiché l'apparato amministrativo è stato disegnato dai
padri fondatori in misura ridotta, come si conveniva a un'organizzazione
internazionale, senza che si sia manifestata l'occasione per un incremento
della struttura. Per sovrintendere ai compiti affidatile la Commissione
può percorrere due strade: la prima fa leva su organi comunitari autonomi,
ma al contempo a essa geneticamente legati (quali i comitati e le
agenzie), mentre la seconda comporta una valorizzazione del ruolo
delle amministrazioni nazionali, sottratte al vincolo dell'ausiliarietà
e lasciate libere di incidere nella dimensione comunitaria. Sotto
questo profilo la coamministrazione presenta alcuni atouts
che la rendono idonea a un aumento di competenze. Il primo è senza
dubbio il profilo dell'economicità, poiché, per fare fronte agli accresciuti
compiti della burocrazia comunitaria, non è necessaria la creazione
di nuovi uffici. La Commissione può così ricorrere all'operato collaborativo
degli Stati, valorizzando il ruolo della periferia e sottraendosi
alle critiche per un'eccessiva e non sempre coordinata struttura amministrativa.
In secondo luogo, è facile intravedere all'interno dell'esecuzione
indiretta un certo riequilibrio dei centri di potere che si sostanzia
in quella che si potrebbe definire "sovranità amministrativa di ritorno".
Gli Stati si vedono conferire spettanze nuove, con la possibilità
di incidere sull'iter del procedimento comunitario e, dunque,
di amplificare la portata del ruolo nazionale.
3 - La diffusione dei principi generali di diritto
comunitario a rilevanza amministrativa. Il rilievo per cui la
coamministrazione consente un ritorno per gli uffici nazionali sulla
scena attiva della fase di esecuzione non deve però indurre a ritenere
che ciò comporti, per l'Unione, una disomogeneità nelle procedure,
con risultati dissimili da Paese a Paese. A impedirne il verificarsi
è l'elemento della coamministrazione che prefigge, come scopo dell'istituto,
il perseguimento di un fine proprio della Comunità, da raggiungersi
mediante l'azione congiunta degli uffici interessati. Allo sviluppo
del diritto amministrativo comunitario la coamministrazione contribuisce
almeno sotto tre profili. Innanzitutto, il ruolo di supporto che l'esecuzione
indiretta offre alla Commissione (che dopo le modifiche "costituzionali"
apportate dall'Atto Unico e dai Trattati di Maastricht e di Amsterdam
è sempre più orientata ad assumere la veste di organo esecutivo) è
di tipo materiale, poiché le fornisce mezzi, personale e strumenti
per lo svolgimento delle attività istituzionali, con un rafforzamento
del modello networking. Sul versante del procedimento amministrativo
e su quello processuale si realizzano i restanti due contributi, nel
primo caso con l'attuazione pratica e la diffusione dei principi generali
del diritto comunitario e nel secondo con la pronuncia Borrelli
(8) che, per conseguenze, può inserirsi
nel filone di garanzie per il cittadino al quale si ascrivono anche
le sentenze Factortame e Zuckerfabrik. I contributi
sono inoltre cooperanti e collegati fra loro. Se si riflette sull'apparato
burocratico comunitario, si nota come esso non sia bastevole in sé
a definire compiutamente il diritto amministrativo europeo e, tuttavia,
la sua importanza è fondamentale, perché dà visibilità ai principi
comunitari di diritto amministrativo e con essi interagisce come una
tessera per la costruzione del mosaico finale. I principi comunitari,
sia quelli immanenti al sistema (non discriminazione, parità di trattamento),
sia quelli generali recepiti e cristallizzati dalla Corte di Giustizia,
trovano nella fase esecutiva un'estesa area di applicazione, potendo
così dimostrare la propria validità ed efficacia. Ciò avviene sia
allorchè la Commissione procede direttamente, sia quando essa si avvale
dell'ausilio di amministrazioni interne, poiché queste ultime sono
vincolate al rispetto delle norme comunitarie e quindi ai principi
in esse contenuti. Alla coamministrazione spetta allora di traghettare
le amministrazioni coinvolte nel processo di integrazione in questo
panorama, improntato alla mutevolezza, come ben rilevava Jean Monnet,
per il quale "le nazioni sovrane del passato non rappresentano
più l'ambito in cui si possono risolvere i problemi del presente.
E la Comunità stessa non è che una tappa in direzione delle forme
organizzative del mondo di domani" (9)
.
Note.
1) S. CASSESE, I lineamenti essenziali del diritto
amministrativo comunitario, in Riv. it. dir. pubbl. com., 1991,
3.
2) Sul tema dell'esecuzione delle direttive comunitarie
in generale S. CASSESE - G. DELLA CANANEA, L'esecuzione del diritto
comunitario, in Riv. It. Dir. Pubbl. Com., 1991, 901 e C. FRANCHINI,
Amministrazione italiana e amministrazione comunitaria, Padova
1993.
3) C. FRANCHINI, La Commissione della Comunità europea
e le amministrazioni nazionali: dalla ausiliarietà alla coamministrazione,
in Riv. It. Dir. Pubbl. Com., 1993, 669.
4) C. FRANCHINI, Amministrazione, op. cit.,
in particolare il capitolo "La coamministrazione nei settori di
interesse comunitario", p. 174 e ss.
5) Il primo disciplinato dai regolamenti 768/89 del
21/3/1989 in G.U.C.E. n. L/84 del 29/3/1989, 8 e 3813/89 del 19/12/1989
in G.U.C.E. n. l/371 del 20/12/1989, 17 e il secondo dai regolamenti
1358/77 del 20/6/1977 in G.U.C.E. n. L/156 del 25/6/1977 e 1988/78
del 18/8/1978 in G.U.C.E. n. L/231 del 23/8/1978.
6) F. MEROLLA, L'Azienda di Stato per gli interventi
nel mercato agricolo (AIMA) e il finanziamento degli interventi di
mercato, in AA. VV., Organizzazione del mercato agricolo nella
Comunità economica europea, Milano 1977; M. S. GIANNINI, Diritto
pubblico dell'economia, Bologna 1989.
7) R. DEHOUSSE, Regolazione attraverso reti nella
Comunità europea: il ruolo delle agenzie europee, in Riv. It.
Dir. Pubbl. Com., 1997, 629.
8) C.G.C.E., sent. 13/12/1992, c. 97/91, in Foro amm.,
1994, I, 745, con nota di R. CARANTA, Sull'impugnabilità degli
atti endoprocedimentali adottati dalle autorità nazionali nelle ipotesi
di coamministrazione.
9) J. MONNET, Mémoires, Paris 1976, p. 617.