| L'attività di moral
suasion della CONSOB
Il potere normativo della CONSOB è multiforme e, in quanto tale,
non si presta a considerazioni complessive che non siano eccessivamente
generiche. La partecipazione della CONSOB al rule making si esprime con modalità diverse, in relazione alle quali
è possibile operare una summa
divisio: esistono, infatti, occasioni nelle quali la Commissione
realizza manifestazioni decisionali formali, vincolate e vincolanti,
assurgendo al ruolo di vera e propria fonte del diritto, ed occasioni
in cui, viceversa, essa è semplicemente una formante del diritto,
senza tuttavia essere fonte
[1]
. Il primo blocco di attribuzioni è particolarmente incisivo. E' evidente, infatti, che lo strumento mediante il quale l'Autorità di vigilanza sui mercati finanziari risulta essere maggiormente pregnante è costituito dall'attività propriamente normativa e, dunque, vincolante. In questo caso la CONSOB è fonte nel senso tradizionale, ruolo
che assolve principalmente mediante l'attività regolamentare, sebbene
non manchino norme prodotte da comunicazioni non meramente persuasive.
All'interno della potestà regolamentare, poi, va distinta la normazione di auto-organizzazione - la quale è pur sempre fonte del diritto, nonostante lo scetticismo di qualche autore - e quella, oggetto principalmente del d.lgs. 58/1998 (di seguito TUF), destinata a disciplinare i rapporti esterni. Taluni autorevoli esponenti della dottrina, confondendo essere
e dover essere, hanno ritenuto che la differente procedura di adozione
dei regolamenti interni - che, a differenza di quelli esterni, presuppongono
il controllo di legittimità ed il visto di esecutività del Presidente
del Consiglio dei Ministri - sia espressione di una duplicità di
natura della CONSOB. La Commissione, insomma, sarebbe Autorità indipendente
dal Governo quando veste i panni del "regolatore" dei mercati e,
viceversa, semplice ente reggente dell'ordinamento sezionale di
Borsa quando viene in rilievo come "regolamentatore" dell'apparato
organizzativo di cui è parte integrante
[2]
. Ancorché erronea, tale bipartizione è comunque
utile per evidenziare la spiccata importanza che rivestono i regolamenti
funzionali a disciplinare i rapporti interprivati e, dunque, a limitare
diritti e libertà di imprese ed altri operatori economici. Il secondo blocco di attribuzioni è altrettanto eterogeneo.
Esistono casi in cui, infatti, la CONSOB è formante del diritto
in quanto contribuisce solo indirettamente alla creazione di disposizioni
che sono pur sempre scaturigine di norme. Sono i casi nei quali
la CONSOB, che solitamente è organismo deputato a tirare le somme
dalla consultazione dei soggetti interessati, è invece essa stessa
consulente e, dunque, soggetto incaricato di svolgere una funzione
propulsiva e propositiva della normazione di altri soggetti istituzionali
[3]
. A sua volta, vanno distinte le occasioni in cui tale ruolo è
svolto a livello comunitario - è il caso della partecipazione, mediante
il CESR, alla procedura di Lamfalussy
- e quelle - audizioni, interrogazioni, relazioni - nelle quali
invece la CONSOB offre al Parlamento ed al Governo input
per modificazioni della normativa. La Commissione in questo caso
contribuisce, sebbene in un ruolo defilato, alla produzione di norme
primarie, che a sua volta possono inerire alla propria organizzazione
ovvero ai rapporti esterni: ruolo che le è assegnato in virtù del
patrimonio conoscitivo di cui dispone e della rilevanza dell'enforcement
delle norme nel settore dei mercati finanziari
[4]
. Patrimonio conoscitivo che, ancora, è considerato particolarmente
utile anche nelle copiose occasioni in cui la Commissione deve essere
previamente "sentita", con parere obbligatorio e non vincolante,
dal Ministero dell'economia e dalla Banca d'Italia nell'esercizio
del rispettivo potere di normazione secondaria
[5]
. La CONSOB è, in altro senso, formante del diritto anche quando
"produce" atti di persuasione morale: in questo caso essa svolge
un ruolo da protagonista, e tuttavia non compie attività vincolante,
bensì attività interpretativa, pur sempre capace di influenzare
gli operatori economici e in qualche occasione propedeutica ad interventi
precettivi. Si tratta di moduli importati da esperienze giuridiche
diverse, ma che in Italia si caratterizzano ancor di più per la
quasi-normatività in quanto, sebbene di natura persuasiva, tali
atti sono molto spesso generali ed astratti. L'esame di una simile prassi non può prescindere da talune considerazioni
più complessive sul fenomeno della soft law.
Gli atti di soft law
sono sempre più frequenti nello scenario internazionale, anche come
risposta alla difficile legittimazione di molte organizzazioni che
si prefiggono l'obiettivo di uniformare la regolazione
[6]
: basti considerare, nel settore dei mercati finanziari,
gli standard di vigilanza elaborati dall'IOSCO - in particolare il documento
"Objectives and principles
of securities regulation" del 1998 -
[7]
, ma anche gli atti persuasivi del Financial
Stability Forum e del Joint
Forum of Financial Conglomerates
[8]
. Il
fenomeno è massiccio anche nel diritto comunitario
[9]
e si è affermato prepotentemente anche in quello
interno, nel quale ultimo spiccano gli atti di moral suasion o dissuasion delle
Autorità indipendenti. Le
istruzioni della Banca d'Italia
[10]
, i formulari dell'Autorità Garante della Concorrenza
ed il Mercato
[11]
, gli atti persuasivi dell'ISVAP sulle condizioni
contrattuali
[12]
, le risposte ai quesiti del Garante per la Protezione
dei dati personali
[13]
, gli orientamenti interpretativi della COVIP
[14]
costituiscono solo la punta di un iceberg che coinvolge in modo crescente anche la
Pubblica Amministrazione tradizionale. Basti considerare, a titolo
meramente esemplificativo, le linee-guida in materia di adozioni,
le disposizioni che elencano possibili "figure sintomatiche" di
violazioni di norme prescrittive, le fonti di cognizione concernenti
prassi consolidate, le Carte dei servizi delle ASL: tutte espressioni
di droit prétorien, in taluni casi suscettibili di creare aspettative
legittime. Diversa e più pregnante tipologia di diritto morbido
è quella che, quantunque non vincoli il cittadino, determina su
di lui un'inversione dell'onere della prova. Gli esempi più eclatanti
sono rintracciabili nel diritto tributario: la risposta da parte
dell'Agenzia delle Imposte all'interpello in materia elusiva e d'interposizione
reale e la risposta da parte degli organi periferici al diritto
d'interpello previsto dall'art. 11 della l. 212/2000 (Statuto dei
Diritti del Contribuente). Gli atti di soft law non creano in nessun caso norme - nell'accezione di regole
vincolanti, di diritto solido esplicitato mediante la formula del
command and control
[15]
-, ma risulta evidente come i loro "prodotti"
non siano privi di efficacia giuridica, incorporando sollecitazioni
provenienti da soggetti particolarmente qualificati.
Per l'assenza di prescrittività, non sono fonti del diritto
stricto sensu
[16]
: tuttavia il sistema dell'efficacia giuridica
non può considerarsi adiaforo rispetto a questo nuovo modo di rule
making. Considerazioni,
queste, che spingono la migliore dottrina a considerare tali atti
come delle "fonti terziarie", in virtù dell'intento normativo che
contraddistingue molti di essi, finalizzato proprio a condizionare
i contegni dei destinatari
[17]
: non sono mancati, d'altra parte, tentativi di
sostituire alla nozione tradizionale di sistema delle fonti quella
più vasta e duttile di "spazio regolatorio", attesa l'irruzione
imponente di formanti del diritto nel panorama giuridico italiano
[18]
. Risulta evidente, infatti, che esortazioni, consigli,
ammonimenti, ancorché non coercitivi, indicano ciò che è ritenuto
desiderabile o deprecabile da parte di soggetti istituzionali particolarmente
autorevoli, che in quanto tali non possono non essere tenuti in
debito conto dalla giurisprudenza. Il
panorama degli atti persuasivi e collaborativi, d'altra parte, è
particolarmente eterogeneo: un'eterogeneità che si manifesta anche
in relazione alle cause che spingono un'istituzione ad emanare atti
di "diritto morbido", anziché disposizioni da cui si traggano diritti
pienamente giustiziabili. Nella maggior parte dei casi, l'atto di
persuasione morale è un "ripiego" obbligato per l'istituzione, che
avrebbe desiderato emanare un atto vincolante, ma risulta priva
di tale potere. Non mancano casi in cui, tuttavia, l'atto di soft law costituisce una scorciatoia volta ad indicare
una modalità per colmare una lacuna o serve ad anticipare un successivo
atto vincolante, ovvero casi nei quali l'atto persuasivo è frutto
di una scelta meditata volta a non irrigidire eccessivamente una
materia. Un
dato è certo. La soft law
rappresenta un grimaldello per introdurre discipline particolarmente
efficaci e flessibili, in grado di parametrarsi in maniera duttile
alle fattispecie concrete, nonché uno strumento utile
per colmare vuoti di legittimazione e per rispondere celermente
ad una realtà in perenne evoluzione, che il regolatore fatica ad
inseguire utilizzando le consuete, formalistiche procedure. L'altra
faccia della medaglia è costituita, nel più classico dei trade off, da un difetto di certezza del
diritto, che si sconta fisiologicamente allorché si rinuncia ad
atti dotati d'imperatività e, in quanto tali, pienamente giustiziabili.
Di
qui le valutazioni discordanti circa l'utilità di tali atti e, soprattutto,
circa la loro compatibilità con un sistema di capitalismo maturo.
La
dottrina maggioritaria sostiene la coerenza di tali formanti del
diritto con l'economia di mercato, in quanto essi s'inseriscono
nel più vasto genus della soft reguation, che comprende anche l'utilizzo delle clausole elastiche
e la normazione per principi
[19]
. In modo conforme a tali modelli, l'uso di atti
solo persuasivi consente di non sacrificare, sull'altare della generalità
e dell'astrattezza, fattispecie concrete ultronee rispetto alla
ratio legis. Ne consegue
che le clausole elastiche, ad esempio la buona fede, e la non vincolatività
dei suggerimenti consentono, in forme diverse, la non applicazione
di una regola ad un fatto, allorché non c'è ragione di esporre tale
fatto alla disciplina eteronoma. La soft
law, insomma, sarebbe coerente con il principio di proporzionalità,
o di sussidiarietà orizzontale, e a testimonianza di ciò si adduce
l'esplosione di tale fenomeno proprio in settori sensibili nei quali
più pressante è l'esigenza di evitare approcci dirigisti da parte
dello Stato-persona. La teoria, inoltre, sarebbe ulteriormente confermata
dal fatto che le Autorità nazionali hanno importato tali moduli
da esperienze sedimentatesi proprio in Paesi fondati sul libero mercato: la vasta congerie
di atti di moral suasion,
caratterizzati da un grado di persuasività differenziata, adottati
dalla SEC (Securities and Exchange Commission), l'Autorità
statunitense di vigilanza sui mercati finanziari, rappresenta a
tale riguardo il paradigma dell'importanza del diritto morbido nel
diritto vivente nordamericano
[20]
. Altra
dottrina, invece, critica l'utilizzo degli atti collaborativi di
suggerimento con diversi rilievi, tra cui la difficile azionabilità
e l'informalità che, lungi dal costituire espressione di agilità,
tralignerebbe in assenza di procedimenti e, dunque, di garanzie.
Risposte a quesiti e raccomandazioni, inoltre, si contrapporrebbero
al principio di trasparenza ed alla policy volta a ridurre le asimmetrie informative,
caratterizzandosi viceversa per una perniciosa opacità. Procedure
oscure e assenza di garanzie, inoltre, costituirebbero una miscela
esclusiva tale da rendere le istituzioni vulnerabili alle strumentalizzazioni
operate dalle controparti che vantano maggiore forza contrattuale
[21]
. La
moral suasion, insomma,
sarebbe ontologicamente inconciliabile con un'economia a capitalismo
compiuto
[22]
: la vasta diffusione di tale modello nella law
in action anglosassone e nordamericana, invece, si giustificherebbe
con l'aderenza al sistema di common
law, nel quale la giurisprudenza è tendenzialmente riconosciuta
come fonte del diritto. Con
il "trapianto" degli atti di persuasione morale anche nel diritto
italiano, la giurisprudenza tende ad assumere un ruolo
sempre maggiore nella formulazione
della "regola del caso", decidendo discrezionalmente sul peso da
attribuire nella fattispecie concreta ad una "quasi-norma" come
l'atto di soft law. Ciò che, in un sistema di civil law, potrebbe accentuare i problemi di disparità connessi al
sacrificio della certezza del diritto. E
se va rimarcato che proprio la giurisprudenza, sebbene una giurisprudenza
sui generis come quella della Corte Costituzionale,
ha generato delle sentenze con un contenuto molto simile agli atti
di soft law - le sentenze-monito
[23]
-, occorrerebbe anche approfondire il problema
del sindacato giurisdizionale. Essendo
quello degli atti di "diritto morbido" un universo così articolato,
non si può tuttavia dare una risposta univoca circa la necessità
che essi seguano procedure tassative e circa la loro impugnabilità.
In una panoramica minimamente approfondita delle manifestazioni
del potere normativo della CONSOB, non può mancare un richiamo agli atti di moral suasion e dissuasion predisposti
dalla medesima Commissione. Si tratta di atti persuasivi di tipo interpretativo che hanno
assunto nella prassi dell'Autorità di vigilanza una straordinaria
rilevanza. La CONSOB - anche a prescindere da una previa delega
legislativa - emana infatti disposizioni non regolamentari, prive
di autoritatività e sanzionabilità, volte ad orientare i contegni
degli operatori. Atti di soft law, dunque, che non possono essere definiti fonti del diritto
nel senso tradizionale, ma che sul piano dell'effettività condizionano
i comportamenti e che di
fatto incidono nella sfera giuridica dei soggetti operanti sul mercato
[24]
: si tratta, talvolta, di atti di indirizzo, che
tendono a persuadere, e la cui efficacia pratica è correlata alla
ragionevolezza del suggerimento
[25]
. Tali effetti sono assunti in correlazione direttamente proporzionale
all'immagine di autorevolezza della CONSOB come percepita dagli
operatori, nonché all'idoneità di tali deliberazioni ad assurgere
a precedenti, quantomeno persuasivi, nei confronti della Commissione
medesima. E' proprio la capacità di condizionare di fatto le dinamiche
- senza cioè che lo Schuld sia accompagnato dall'Haftung -, che consente a simili manifestazioni
di rifuggire dalla tassonomia tradizionale. Si tratta di atti chiarificatori
[26]
ed esortativi che, in quanto non muniti di prescrittività,
non sono scaturigine di norme nel senso tradizionale: eppure, anche
a prescindere dalla loro idoneità ad incidere sui comportamenti,
molti autori evidenziano come in alcune occasioni si tratti di attività
creativa, tanto che "il contenuto interpretativo trascolora spesso
in un vero e proprio contenuto normativo"
[27]
. E se la più recente giurisprudenza tende ad equipararli, seppure
con qualche distinguo, agli atti amministrativi
[28]
, la dottrina evidenzia la natura ontologicamente
nomofilattica di tali manifestazioni, al punto da parlare di "giurisprudenza
interpretativa"
[29]
e di "droit
prétorien"
[30]
. L'insucettibilità ad essere ricondotti alle forme tradizionali
di esercizio del potere
[31]
, d'altra parte, è condizionata anche dall'eterogeneità
degli atti di moral suasion. A parte le determinazioni
manifestate mediante la partecipazione ai convegni e la pubblicazione
di brochure, studi, analisi, articoli documentati,
comunicati-stampa
[32]
, due sono gli strumenti con cui la CONSOB esercita
il suo potere "commendatorio": le
risposte ai singoli quesiti e le comunicazioni
[33]
. Non si ritiene, invece,
che atto di soft
law sia la raccomandazione di principi e criteri della revisione
contabile emanata, previo parere del Consiglio nazionale dei dottori
commercialisti e del Consiglio nazionale dei ragionieri, ex art.
162 del TUF
[34]
. Le risposte ai quesiti sono responsi a domande poste direttamente
- o in loro nome e per loro conto - dagli operatori del mercato,
in merito a fattispecie non del tutto ipotetiche, mediante le quali
gli uffici della Commissione espongono i propri orientamenti: esse
costituiscono la più fedele riproduzione delle no-action
letters e degli staff
legal bullettins della SEC,
s'ispirano parzialmente anche ai rescrits
della COB
[35]
e, pur essendo inerenti a questioni specifiche,
assumono mediante la pubblicazione, che in Italia avviene in forma
anonima, una capacità persuasiva che esplica i propri
effetti ben al di là del caso singolo. Ben più pregnanti sono, tuttavia, le "comunicazioni" di soft law, che definiscono indirizzi interpretativi
ed elaborano moniti di contenuto complessivo, quantunque non lesinino
talvolta di produrre accenni a casi singoli: si tratta di uno strumento
tipicamente italiano, che coinvolge le associazioni di categoria
e pone intriganti interrogativi circa la collocazione nel panorama
delle formanti. Le comunicazioni italiane, rispetto agli omologhi
atti delle Autorità di altri Paesi, si caratterizzano da una parte
per una più spiccata quasi-normatività, essendo generali ed astratte,
dall'altra per una minore attitudine normativa, non vincolando neanche
la CONSOB in merito alla proposizione o alla comminazione di sanzioni
amministrative. Va segnalato, tuttavia, che non tutte le "comunicazioni" della
CONSOB sono atti interpretativi o di moral
suasion, essendo utilizzato tale modello di deliberazione anche
per atti deliberatamente vincolanti
[36]
: occorrerebbe, onde generare chiarezza in un
campo che già di per sé si presenta magmatico, modificare quantomeno
la nomenklatura, distinguendo
le comunicazioni che sono fonte del diritto non regolamentare da
quelle meramente persuasive. In ogni caso, queste ultime costituiscono espressione di un potere che - a differenza dei rescrits utilizzati in passato dalla COB - non è preventivamente procedimentalizzato, bensì si caratterizza per un'intrinseca asistematicità: né può dirsi che incidono sulla struttura fondamentalmente libera di tali atti quelle guide-lines, come la comunicazione n. DIS/97012083/1997, con cui timidamente la CONSOB stessa inizia ad irrigimentare la propria attività di soft law, sul modello degli interpretative releases adottati dalla SEC [37] . Gli orientamenti e le massime della CONSOB, inoltre, sono pubblicati
nel bollettino mensile e, nel caso in cui siano particolarmente
rilevanti, anche nella newsletter
e nel sito della Commissione, dove opportunamente costituiscono,
assieme alla voce "normazione", una species
nel genus della "regolamentazione". Inoltre, come si è già evidenziato, si tratta di atti non solo
non vincolanti, ma altresì tendenzialmente non vincolati al rispetto
di una precisa formula, sia essa di origine legislativa ovvero regolamentare.
Ciò costituisce una novità rispetto al passato, quando l'iter delle
deliberazioni commendatorie della CONSOB era rigidamente disciplinato
dall'art. 24 del regolamento di organizzazione interna deliberato
il 10 ottobre 1986
[39]
. Una soluzione insoddisfacente, scartata già
nel 1994 in Italia e che nel 2004 - con l'entrata a pieno regime
dell'attività dell'Autorité des Marchés Financiers -
sembra essere stata abbandonata anche in Francia, dove precedentemente
i rescrits della COB erano
assoggettati a formalistiche procedure dettate dal regolamento 1990/07
[40]
. Perfino le deliberazioni della CONSOB emanate
sulla base del regolamento del 1986, tuttavia, adottavano la via
italiana dell'atto non vincolante, ma generale ed astratto: ecco
perché si assegnava a chiunque, differentemente da ciò che accedeva
Oltralpe, la legittimazione a sollecitare la CONSOB e si prevedeva
la pubblicazione di tali deliberazioni addirittura in Gazzetta Ufficiale. Tre sono i motivi fondamentali per cui la CONSOB, al pari di
ogni soggetto istituzionali, può preferire una comunicazione persuasiva
ad un atto vincolante: la necessità di verificare sul campo l'opportunità
di una regola prima di renderla precettiva, considerazione evidente
nelle ipotesi di atti di soft
law che si sono rivelate antesignane della deliberazione di
omologhi regolamenti
[41]
; la scelta di preferire celerità e flessibilità
alla certezza del diritto, valore che d'altra parte non sempre risulta
compromesso; la mancanza di un rinvio legislativo al potere normativo,
e dunque l'affermazione della moral suasion come scelta di second best. La dottrina, tuttavia, si divide sulla legittimità della prassi
dell'adozione
di comunicazioni come grimaldello con cui la CONSOB partecipa alla
creazione del diritto anche in materie nelle quali essa è priva
di attribuzioni di potere normativo. Taluni autori
ritengono tale prassi coerente con la funzione della soft law e con la sua natura non tipicamente
normativa, espressione di un potere implicito che estende il suo
raggio a tutto il settore latamente di competenza dell'Autorità;
altri autori, viceversa, negano la legittimità di un atto di moral suasion in assenza di una specifica delega al potere regolamentare
della Commissione. Ancora differente
è la posizione di coloro i quali ritengono che vi debba essere una
relazione chiara con le attività istituzionali della Commissione,
ma anche che la questione possa attivare, se irrisolta, i suoi poteri
interdettivi o sanzionatori, e dunque innescare un rapporto verticale
tra Autorità ed operatori: in mancanza di poteri di divieto, di
proposta o di comminazione di sanzioni, invece, le risposte a quesiti
- e non anche le comunicazioni - sarebbero legittime solo se se le parti
- come in un arbitrato preventivo - s'impegnassero ad uniformarsi
al responso della Commissione
[42]
.
La
generalità e l'astrattezza incidono considerevolmente sugli effetti
prodotti dalle comunicazioni. Tali
atti non vincolano gli operatori, per quanto di fatto riescano ad
orientarne efficacemente i comportamenti, né precludono la loro
possibilità di adire la giustizia ordinaria. Non
solo: essi costituiscono un precedente solamente persuasivo anche
per la stessa Commissione, che non è tenuta obbligatoriamente a
conformarsi ai suoi precedenti orientamenti, come dimostra qualche
sporadico revirement della CONSOB. Anche in questo caso, tuttavia, nella sostanza
le comunicazioni - ma anche le risposte ai quesiti - assumono una
funzione nomofilattica e probabilmente, anche nella forma, si presentano
come fortemente persuasive, richiedendo eventuali mutamenti un'apposita
motivazione. Il
carattere non specifico delle comunicazioni, inoltre, non preclude
alla CONSOB di poter proporre sanzioni o di rivolgersi alla Magistratura
in casi singoli pur caratterizzati dall'ottemperanza all'ammonimento
contenuto nei suoi atti di soft
law: un'altra volta, tuttavia, si tratta di casi più unici che
rari, perché la Commissione si guarda bene dal compromettere prestigio
e ragionevolezza e dal rischiare di incorrere in responsabilità
per l'affidamento creato. Simili
atti di moral suasion,
ancora, non costituiscono diritto oggettivo per il Ministero dell'Economia
e, sebbene sporadiche, non sono mancate occasioni in cui il dicastero
ha comminato sanzioni amministrative, ad onta del parere contrario
della CONSOB fondato sul rispetto dei suoi suggerimenti
[43]
: il problema, tuttavia, dovrebbe sgonfiarsi con
il progettato potenziamento del potere sanzionatorio della Commissione
stessa. La
vera vexata quaestio,
tuttavia, consiste nell'ammissibilità del sindacato giurisdizionale
sugli atti di moral suasion della CONSOB
[44]
. Se
non sono mancate aperture dottrinarie a favore di un controllo giurisprudenziale
su determinati tipi di risposte ai quesiti
[45]
, nel caso in cui questi siano potenzialmente
lesivi di situazioni giuridiche soggettive, gli autori hanno storicamente
ritenuto incompatibile un simile sindacato sulle comunicazioni in
assenza di atti puntuali che ne costituiscano espressione
[46]
. Nello stesso senso si muove un recente disegno
di legge, l'atto della Camera 4639/2004, che - coerentemente con
un approccio fondato su un'accountability
diffusa e su un sindacato blando da parte della Magistratura
- nega a priori il controllo giurisprudenziale
sugli atti di soft law di
CONSOB e Banca d'Italia
[47]
. La giurisprudenza, viceversa, va maturando un
orientamento differente: la possibilità di adire i tribunali contro
le comunicazioni sarebbe giustificata dal rispetto dell'art. 113
della Cost., dalla riconduzione del potere della CONSOB al suo ruolo
istituzionale di diritto pubblico e dall'individuazione della delega
in rinvii amplissimi come quelli presenti agli artt. 6, 74 e 91
del TUF
[48]
. Il Consiglio di Stato, inoltre, è supportato
nel suo atteggiamento dal pericolo che si affermi l'aporia risultante
dal famoso caso americano New York Employees vs. SEC del 1995: vale
a dire dal rischio che l'astratta affermazione della prevalenza
delle norme sugli atti di moral
suasion sia, paradossalmente, compromessa proprio dalla inimpugnabilità
di questi ultimi
[49]
. Se
dovesse affermarsi l'orientamento favorevole al sindacato, inoltre,
si discute sul riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e
giudice amministrativo in ordine al controllo sulle comunicazioni
[50]
. Indipendentemente
da tale riparto, tuttavia, un dato è certo: gli atti di soft law non vincolerebbero il giudice. Perfino in questo caso, tuttavia,
non si potrebbe disconoscere l'affidamento generato da simili deliberazioni,
ad esempio nella valutazione della buona fede. [1] Sull'eterogeneità delle forme di manifestazione della funzione normativa, abbondantemente, ha scritto N. MARZONA, Il potere normativo delle Autorità indipendenti, in I garanti delle regole, Bologna, 1996, p. 87. [2] Così, tra gli altri, A. PREDIERI - La posizione istituzionale della CONSOB nell'apparato amministrativo, in CONSOB. L'istituzione e la legge penale, Milano, 1987, a cura di G.M. FLICK, p. 214 - sottolinea come - almeno originariamente - la CONSOB costituiva l'anello strutturale di congiunzione tra queste due anime. La tesi è ancora oggi sostenuta proprio sul presupposto del diverso regime di controllo presente per gli atti interni rispetto a quelli esterni. Lo ricordano anche F. CAPRIGLIONE e G. MONTEDORO, Società e borsa (CONSOB), Enciclopedia del Dir. Aggiorn. VI,, p. 1034, allorché affermano che "si è anche rilevato che nella distinzione fra regolamentazione e regolazione troverebbe una conferma la distinzione fra i due modelli di base della CONSOB: quello dell'ordinamento sezionale.e quello di un ente amministrativo non dipendente dal Governo". [3] E' la tesi di E. CARDI e P. VALENTINO, L'istituzione CONSOB. Funzioni e struttura, in Mercati Finanziari, testi e materiali a cura di M. BESSONE, p. 43, secondo cui "accanto alla funzione normativa principale.ve n'è un'altra:.ci si intende riferire a quell'attività, propositiva o consultiva, assegnata alla Commissione all'interno di momenti normativi attribuiti ad altre strutture". [4] L'importanza che rivestono i problemi applicativi della fase esecutiva è evidenziata da N. MARZONA, Il potere normativo delle Autorità indipendenti, cit, p. 87 [5] Sulla rilevanza di queste previsioni, A. SEGNI, I mercati e i valori mobiliari, in Trattato di Dir. Amm., a cura di S. CASSESE, Milano, 2003, p. 2981. I regolamenti di cui all'art. 6 del TUF sono emanati dalla Banca d'Italia solo dopo aver sentito la CONSOB: si tratta di regolamenti dal contenuto vario, dall'adeguatezza patrimoniale ai controlli interni, dalle modalità di deposito ai criteri e i divieti dell'attività d'investimento degli OICR, dalle norme di contenimento del rischio ai criteri per valutare i beni in cui è investito il patrimonio. La Banca Centrale deve tener conto della consultazione della CONSOB nei regolamenti previsti all'art. 11 (disposizioni per l'individuazione del gruppo) e all'art. 26 (disposizioni sul mutuo riconoscimento e sulle attività non ammesse allo stesso da parte di società italiane). Anche il Ministero dell'Economia deve sentire Banca d'Italia e CONSOB nell'esercizio del potere regolamentare, ad esempio in materia di requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza o di individuazione di nuovi strumenti e servizi e di attuazione e di integrazione delle riserve di attività. [6] Diversi sono gli effetti che scaturiscono dagli atti di soft law del diritto internazionale: al normale contenuto di indicazione o di ammonimento, infatti, può aggiungersi l'effetto di liceità, vale a dire la sicurezza di non commettere illecito nei confronti di altri Stati membri dell'organizzazione per lo Stato che si conforma ad un'indicazione. Effetto di liceità che, per B. CONFORTI, Diritto internazionale, Napoli, 2002, p. 178, sussiste nei rari casi in cui c'è un organo che giudica sulla legittimità dell'atto di soft law, oltre che nei confronti degli Stati che hanno votato favorevolmente all'adozione dello stesso atto. [7] L'IOSCO, International Organisation of Securities Commissions, è un'associazione internazionale che riunisce centottantuno Autorità di vigilanza sui mercati mobiliari istituita nel 1983: oltre a promuovere lo scambio di informazioni e il coordinamento internazionale, realizza memorandum d'intesa e pubblica parametri di vigilanza non vincolanti. Rilevante è il documento "Objectives and principles of securities regulation" del 1998, commentato da C. BIANCHIERI, in Banca Imp. Soc., 1999, p. 161, il quale definisce tale atto come "una carta costituzionale dei mercati mobiliari". Si tratta di trenta principi che afferiscono anche al ruolo delle Autorità, all'esercizio del rule making e agli organismi di auto-regolazione. Sostiene l'Autore che "sebbene gli atti della IOSCO non siano dal punto di vista formale atti giuridicamente vincolanti, gli aderenti si sono impegnati a rispettarli e ad adoperarsi ove non dispongano dei necessari poteri a richiedere modifiche legislative" affinché i rispettivi Stati vi si conformino. In effetti tali principi sono divenuti dei benchmark per le organizzazioni internazionali, tanto che nel 2003 è stata approvata la "IOSCO Assessment Methodology", volta ad implementare il numero dei principi e la loro applicazione. Vanno considerati, inoltre, i principi su analisti finanziari ed agenzie di rating, fatti propri dal CESR. [8] [8] Sono sempre più rilevanti gli standard operativi internazionali di regolazione e di vigilanza predisposti dai Comitati che riuniscono le Autorità tecniche di differenti Paesi. Si tratta di organismi internazionali sorti sulla base di accordi stipulati tra le istituzioni nazionali competenti in materia e che emanano best practises nella maggior parte dei casi non vincolanti. L'IOSCO è un componente del Financial Stability Forum, un forum istituito nel 1999 in esito al cosiddetto Tietmeyer Report che riunisce numerose istituzioni nazionali ed internazionali competenti, promuove la cooperazione nella vigilanza ed emana atti di persuasione morale rivolti ai regolatori nazionali. Standard di vigilanza sono emanati anche dal BIS, Bank of International Settlements, in relazione al settore bancario, e dall'IAIS, International Association of Insurance Supervisors, nel campo assicurativo: quest'ultima organizzazione, assieme all'IOSCO e al Basel Comittee, è parte integrante del Joint Forum on Financial Conglomerates. Il BIS, inoltre, ha contribuito alla costituzione dell'FSI, Financial Stability Institute, e del CGFS, Committee on the Global Financial System, anch'essi deputati a promuovere la cooperazione e ad emanare atti di soft law. Si tratta di una fenomenologia molto interessante, anche perché le Autorità di vigilanza s'impegnano nel trasporre all'interno gli standard pattuiti: essa involge problemi non ancora approfonditi dalla dottrina, quali la natura giuridica di tali standard, la personalità giuridica di diritto internazionale delle Autorità di vigilanza, le possibili antinomie con le regole dei legislatori nazionali e delle Autorità medesime, gli eventuali profili di responsabilità.. [9] Il panorama degli atti di soft law è davvero multiforme ed insuscettibile di un'elencazione completa: si va da pareri e raccomandazioni, elencati dall'art. 249 del Trattato delle Comunità Europee come principali atti di diritto morbido, ad una "vegetazione" impressionante di altri atti quasi-normativi, a volte legittimati dai Trattati e altre volte sviluppatisi nella prassi, a volte formati dalle istituzioni principali ed altre volte da quel coacervo proteiforme di "comitati" con cui si manifesta l'Unione Europea. I pareri - interpretativi - le raccomandazioni -esortative - possono essere adottati in determinate materie da tutte le principali istituzioni comunitarie: come ricorda F. CARINGELLA, Corso di diritto amministrativo,Tomo I, p. 29, Milano, 2004, la Corte di Giustizia della Comunità Europea ha rilevato - nella cd. Sentenza GRIMALDI, 13 dicembre 1998 - che "i giudici nazionali sono tenuti a prendere in considerazione le raccomandazioni ai fini della risoluzione di controversie loro sottoposte". Talvolta tali atti assumono valenza propedeutica rispetto a deliberazioni vincolanti, anche nel caso in cui atti di soft law siano stati emanati proprio in virtù dell'impossibilità da parte della Comunità di dettare regole precettive. In questi ultimi casi, la Comunità - riscontrato l'ostracismo dei destinatari e la necessità di un'azione rispetto ai suoi scopi - può infatti ricorrere alla norma di chiusura presente all'art. 308 del Trattato della Comunità e "risucchiare" competenze non attribuitele a priori dal Trattato. Una disposizione interpretata da una parte della dottrina perfino come l'affermazione in nuce della kompetenz kompetenz e, dunque, del valore costituzionale del Trattato della Comunità Europea. Esempi di soft law che "si indurisce", diventando successivamente vincolante, esistono anche ad un livello gerarchicamente sovraordinato: basti solo pensare alla cosiddetta Carta di Nizza e alla valenza del suo possibile inserimento nel futuro Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa o alla regola de minimis circa i massimali oltre i quali sono proibiti gli aiuti di Stato. Sono davvero molteplici gli atti della Comunità Europee: le risoluzioni del Consiglio; le dichiarazioni comuni di Parlamento, Consiglio e Commissione; le opinioni di Consiglio e Commissione; i programmi, i comunicati, i memorandum di molte istituzioni. E ancora: le comunicazioni informative, interpretative e talvolta decisorie della Commissione; le decisioni del Comitato sull'Iva, le cui interpretazioni hanno solo valenza di pressione politica; i pareri e le raccomandazioni affidati dall'art. 110 del Trattato comunitario alla Banca Centrale Europea in materia di politica monetaria; i libri verdi della Commissione; i codici di condotta.. [10] S. NICODEMO, Gli atti normativi delle Autorità indipendenti, Padova, 2000, p. 141 e M.CLARICH, Per uno studio sui poteri normativi della Banca d'Italia, in Riv. Impr. Soc. 2003, p. 47 evidenziano la portata dell'intensa attività di moral suasion della Banca d'Italia: l'art. 4, primo comma, del Testo Unico Bancario distingue i regolamenti, da emanarsi nei casi previsti dalla legge, e le istruzioni, generalmente funzionali ad interpretare ed individuare la normazione vigente, ma all'interno delle quali - così come per le comunicazioni della CONSOB - sono presenti anche atti sostanzialmente regolamentari. Viceversa, le risposte ai quesiti della Banca d'Italia non sono pubblicate, per cui si tratta di atti persuasivi minor generis. [11] L'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato - benché dotata di poteri di accertamento della liceità e della illiceità dei fatti, piuttosto che di poteri normativi - dispone del potere di emanare atti di persuasione morale, in particolare i formulari previsti con il d.P.R. 461/199, come sostituito con il d.P.R. 217/1998. Tali formulari - non vincolanti, ma vincolati - hanno costituito il grimaldello con cui l'Autorità antitrust ha sopperito proprio all'assenza del potere di emanare atti generali, astratti e vincolanti: non a caso talvolta l'Autorità ha preferito i formulari all'altro strumento mediante il quale essa è indirettamente partecipe del potere normativo. Il riferimento è all'art. 21 della l. 287/1990, in virtù del quale segnala a Parlamento, Governo ed altri decisori le correzioni da apportare a provvedimenti normativi vigenti o in corso di formazione suscettibili di restringere la concorrenza; nonché all'art. 22 della stessa legge, in virtù del quale detta pareri sulle iniziative legislative e regolamentari altrui. Atto d'indirizzo dell'Autorità antitrust è anche lo schema di segnalazione di presunta ingannevolezza di un messaggio pubblicitario o illiceità di una pubblicità comparativa, emanato per interpretare il dPR 284/2003. [12] Un vasto utilizzo di atti di suggerimento, soprattutto in materia di clausole vessatorie nei contratti standard, è stato infatti effettuato dall'ISVAP mediante circolari: si è trattata di una scelta di second best, non essendo dotato l'Istituto di attribuzioni specifiche di potere normativo in tale settore. [13] Il Garante per la Privacy emana pareri, pronunce, risposte ai quesiti: un'ennesima riprova della suscettibilità degli atti di soft law a costituire la prima tappa nella prospettiva dell'adozione successiva di atti vincolati è data, a tale riguardo, dal d.lgs. 196/2003, che ha sistematizzato e recepito a livello di fonte primaria talune regole in passato suggerite dall'Autorità Garante. [14] La deliberazione COVIP del 16 settembre 1997 costituisce l'esempio più eclatante di atto di moral suasion della Commissione , in quanto stabilisce gli orientamenti interpretativi in materia di regolamenti dei fondi pensione in regime di contribuzione definita, dichiaratamente "allo scopo di dare all'attività di valutazione dei regolamenti celerità e uniformità". Più di recente, va segnalato il documento del 4 settembre 2001 denominato "orientamenti interpretativi sul vincolo di destinazione del TFR a previdenza complementare ai fini della deducibilità dei contributi". Orientamenti interpretativi, linee giuda, indirizzi sono pubblicati sul bollettino della COVIP, che tuttavia svolge attività di persuasione morale anche quando sviluppa relazioni con le formazioni sociali, con le associazioni dei consumatori, con le associazioni rappresentative dei fondi-pensione. [15] A. LA SPINA e G. MAJONE, Lo Stato regolatore, Bologna, 2000, p. 86 [16] G. VISENTINI, Lezioni di teoria generale del diritto, Padova, 2000, pp. 34-35, il quale sostiene che "carattere del diritto è la giuridica sanzionabilità delle norme", in quanto "la norma è di diritto se sul suo presupposto può essere discussa la rilevanza giuridica di un comportamento umano: o in quanto comportamento illecito, che rende passibile di pena l'agente; o in quanto comunque comportamento assunto produttivo di effetti giuridici". [17] A. LA SPINA e G. MAJONE, Lo Stato regolatore, p. 87 [18] M. CLARICH, Per uno studio sui poteri normativi della Banca d'Italia, cit, p. 88, segnala l'opportunità di un esame fondato sull'effettività e sull'induzione alla conformazione, preferendo alla nozione di sistematica delle fonti quella statunitense di regulatory space, idonea a contemperare anche i rapporti informali. [19] La soft law sarebbe una delle molteplici espressioni della soft regulation, intendendosi per tale l'atteggiamento dell'ordinamento a non regolare intrusivamente e nel dettaglio: atteggiamento importato dagli Stati Uniti e che va nel segno della "privatizzazione" del sistema, perché consente che la regola sia plasmata anche in relazione alle esigenze del caso concreto. Tutte le espressioni di questa tendenza - dal patteggiamento all'accordo di volontà tra il Fisco inglese e lo straniero, dalle clausole elastiche al ricorso ai principi - consentono, da una parte, di recuperare efficienza, evitando che una norma per essere generale e astratta "fulmini" anche comportamenti considerati legittimi ex post; dall'altra, ripropongono con forza il problema della creatività della giurisprudenza e delle disparità di trattamento. [20] Una panoramica dell'eterogenea congerie degli atti della SEC è offerta da L. D. SODERQUIST e T. A. GABALDON, Securities Law, NEW YORK, 2003. L'autorità nordamericana fa un largo uso di atti di moral suasion: delle interpretative letters e delle no-action letters - con cui le Divisioni forniscono raccomandazioni in merito alla legittimità delle soluzioni proposte dagli avvocati degli operatori del mercato - si riferirà successivamente, mediante il parallelismo con le risposte ai quesiti e con le comunicazioni della CONSOB. Merita ricordare, tuttavia, che il panorama degli atti di moral suasion della SEC è più complesso: in alcuni settori la divisione della Corporation Finance pubblica gli staff legal bullettins, definiti super no-action letters, mentre formante del diritto sono anche le "interpretazioni telefoniche" fornite in maniera informale dalla stessa Divisione, tanto che la SEC ha pubblicato finanche un manuale di raccolta di tali risposte telefoniche. Atti quasi-normativi di ben altra importanza, invece, sono le policy and interpretative releases, con cui la Commissione statunitense annuncia indirizzi politici e soluzioni ermeneutiche circa gli Statuti o circa i propri atti normativi ovvero stabilisce procedure per l'emanazione delle proprie pronunce: l'effetto pratico è tale per cui, secondo SODERQUIST e GABALDON, "a litigator.must consider them not far below the rules in the real-world hierarchy of securities regulation". Funzione nomofilattica e in qualche modo normativa assumono anche gli atti di aggiudicazione della SEC - espressione di una quasijudicial capacity, emanati dai Commissari e suscettibili di impugnazione presso le Corti d'Appello -, ma effetto pratico assumono perfino prese di posizione e comportamenti non ufficiali della Commissione, che la dottrina nordamericana usa definire lore. [21] Critica la moral suasion con questi ed altri argomenti G. VISENTINI, La legalità nell'organizzazione dell'economia, Milano, 1995. In particolare, VISENTINI sostiene che il destinatario del suggerimento potrebbe "servirsi dello stesso strumento invertendone la direzione, confidando su situazioni di fatto informali", come le sue dimensioni, l'accordo con altri destinatari, "la naturale vicinanza a sensibilità politiche". [22] G. VISENTINI, Economia mista ed economia di mercato. Il caso italiano, in Bollettino semestrale Ceradi, n. 4/2001, p. 66, addirittura sottolinea l'incompatibilità tra atti di moral suasion ed economia di mercato: "la persuasione morale", il dialogo informale, la "concertazione riservata" costituiscono "manifestazione tipica, e quindi sintomatica, dell'economia mista" e "strumento fondamentale del suo operare, .fenomeno intrinseco al suo modo di essere". [23] Le sentenze-monito rigettano la questione di legittimità, ma invitano il legislatore ad intervenire sulla materia in un determinato senso, prefigurando l'eventualità di una dichiarazione d'incostituzionalità nel caso in cui la normazione resti immutata. Anche gli obiter dicta possono assumere i connotati di un "diritto morbido", intendendo per obiter dictum - secondo P. CHIASSONI, Il fascino discreto della common law, in I metodi della giustizia civile, a cura di M. BESSONE, E. SILVESTRI e M. TARUFFO, Padova, 2000, p. 9 - "un enunciato.espressamente formulato all'interno di una sentenza, il quale risulti però del tutto irrilevante ai fini della decisione adottata". [24] Per apprezzare l'importanza degli atti di moral suasion della CONSOB, è sufficiente considerare l'impatto di una serie di orientamenti in materia di collocamento a distanza, attività disciplinata dall'art. 32 del TUF e dagli artt. da 71 a 77 del regolamento 11522/1998, come in parte modificato dalla delibera 13710/2002. La risposta a quesiti n. 99052838/1999 configura Internet e posta elettronica come tecnica di comunicazione a distanza. La risposta a quesiti n. 99091709/1999, ai fini di ritenere tecnica di comunicazione a distanza effettuata in Italia quella realizzata mediante Internet, stabilisce elementi di primo e di secondo livello. Tra quelli principali, la configurazione in Italia è esclusa dall'"esistenza di avvertenze esplicite che chiariscono che il contenuto del sito è diretto solo a residenti in stati diversi dell'Italia". Ai sensi della risposta n. 99076449/1999 un sistema on-line che non offre strumenti diretti o indiretti per l'accensione di rapporti non è tecnica a distanza. La delibera DI/30396/2000, infine, ha fugato ogni residuo dubbio circa l'applicazione delle norme sull'informativa preventiva all'investitore e sulla valutazione dell'adeguatezza delle operazioni nei casi di prestazione on-line di un servizio d'investimento. [25] Ne parlano F. PIGA e A. SEGNI, Società e Borsa (CONSOB), in Encicl. Del Dir., p.1032 affermando che si tratta di raccomandazioni non normative e non autoritative. Per F. CAPRIGLIONE e G. MONTEDORO, Società e Borsa (CONSOB), Encicl. Del Dir. Aggiorn. VI, p. 1035, sono "particolari comunicazioni, dirette ai soggetti sottoposti alla sua vigilanza, anche prive di efficacia obbligatoria, perché non previste dalla legge e sprovviste di sanzioni": si tratterebbe di "un'intensa opera di chiarificazione ed integrazione dell'ordinamento di settore". E. CARDI e P. VALENTINO, L'istituzione CONSOB. Funzioni e struttura, p. 38, parlano di atti funzionali a "collegare struttura di controllo e soggetti passivi nell'esercizio delle funzioni di vigilanza", che tuttavia a volte trasbordano in attività propriamente innovativa: i due Autori adducono, come esempio più significativo relativo alla fase antecedente al TUF, la comunicazione n. BOR/RM/92006158 del 1992, che ha fornito chiarimenti in materia di collocamento dei valori mobiliari. S. NICODEMO, Gli atti normativi delle Autorità indipendenti, cit, p. 207 parla di guide-lines simili al modello americano dei garplaind, che tuttavia sfociano a volte in quasi-normatività. E ciò accade non solo, com'è naturale per atti interpretativi, nel senso che il loro mancato rispetto può determinare una violazione indiretta di regole, ma anche perché spesso utilizzati - piuttosto che per orientare gli operatori - per ampliare la sfera di regolamentazione generale e vincolante. |