TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UOMO: PROSPETTIVE DI TUTELA DI CARATTERE SOVRANAZIONALE

Francesco Monceri, collaboratore alla cattedra di Diritto pubblico, Dipartimento di Istituzioni, Impresa a Mercato, Università di Pisa.

 

 

La tutela dei diritti fondamentali dell'uomo costituisce uno dei presupposti fondamentali sui quali si basa l'ordinamento repubblicano italiano (1) . Non è infatti un caso che sia la Carta costituzionale tedesca (Grundgesetz) sia quella italiana, dedichino la parte iniziale del testo costituzionale alle norme concernenti i diritti fondamentali (artt. 1-19 Grundegesetz;13-52 Cost. it.), poiché da ciò si può evincere l'intendimento di recidere nettamente ogni residuo legame con i precedenti regimi autoritari. La scelta di una Carta costituzionale di tipo rigido (2) ha poi causato la necessità di adottare un organo super partes che si ergesse a difensore dei principi ivi contenuti tra i quali spiccano i diritti fondamentali dell'uomo. Come è noto, tale ruolo di garante è stato storicamente svolto dalla Corte costituzionale che ha provveduto con la propria giurisprudenza a dare contenuto alle astratte previsioni inserite nella Costituzione della Repubblica.

Il dibattito sui diritti fondamentali dell'uomo si è comunque intensificato in maniera esponenziale soprattutto negli ultimi anni, grazie all'enorme sviluppo delle telecomunicazioni e del fenomeno della globalizzazione che, partito dal campo economico, non manca di comportare conseguenze anche in quello giuridico. Ciò ha causato il proliferare di organizzazioni internazionali anche non governative (ONG) (3) che hanno il precipuo scopo di intervenire in maniera attiva nella protezione dei diritti fondamentali dell'uomo a livello mondiale. Per ciò che riguarda l'Italia, si può rilevare come la partecipazione della stessa all'Unione Europea ha in effetti causato una duplicazione dell'organo deputato a difendere i diritti fondamentali dell'uomo (4) , dal momento che la Corte di giustizia ha cominciato a creare per via giurisprudenziale una sorta di catalogo dei diritti fondamentali del cittadino europeo (5) . Infatti la Corte di giustizia, essendo l'organo giurisdizionale di un ordinamento di stati a carattere sostanzialmente economico, nella propria giurisprudenza in tema di diritti umani ha costantemente fatto riferimento alla Universal Declaration of Human Rights del 1948, e alla European Convention for Human Rights and Fundamental Freedoms firmata a Roma il 4 novembre 1950, senza peraltro provvedere all'integrazione dei principi ivi contenuti all'interno dei Trattati.

Questa attività di tutela di carattere "pretorio" ha causato le resistenze della Corte costituzionale italiana la quale, ritenendo che la Corte di giustizia svolga il proprio compito sulla base di quanto disposto dall'art. 11 Cost., conclude che la stessa non possa in alcun modo derogare agli standard minimi di tutela dei diritti fondamentali previsti dalla Costituzione (6) , e che un eventuale arretramento di tutela potrebbe persino condurre all'uscita dell'Italia dalla UE (7) . La Corte costituzionale mira dunque, per ciò che riguarda la tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, a mantenere il proprio ruolo di garante supremo degli stessi, e assoggetta al proprio controllo sia l'operato degli organi comunitari che quello della Corte di Giustizia in un modo non dissimile da ciò che avviene nel diritto interno per le norme di revisione costituzionale (8) . Ciò comunque non esclude che si possano creare spazi di cooperazione tra le due corti soprattutto se, come appare verosimile, nel prossimo Consiglio europeo di Nizza del dicembre 2000 (9) verrà promulgata la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione.

Il maggior ostacolo alla possibilità di un intervento attivo nell'ambito della tutela dei diritti dell'uomo da parte dell'Unione era infatti comunemente rinvenuto nella mancanza di un catalogo dei diritti fondamentali dell'uomo (10) e nella mancata adesione formale al sistema CEDU che ha causato pesanti critiche al sistema comunitario da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo (11) che aspira anch'essa a diventare giudice costituzionale a livello europeo. A tale carenza si è cercato di porre rimedio solo di recente, quando il Consiglio Europeo di Colonia (3 e 4 giugno 1999) ha assegnato a un organo denominato "Convenzione", e presieduto dall'ex premier tedesco Roman Herzog, il compito di redigere il progetto di una Carta dei diritti fondamentali dell'Unione da presentare al Consiglio europeo di Nizza (dicembre 2000) (12) , e finalizzato a sottoporre all'attenzione di tutti i cittadini dell'Unione l'importanza capitale dei diritti fondamentali dell'uomo.

Tale progetto è stato in effetti presentato con successo al Consiglio europeo di Biarritz (13 e 14 ottobre 2000) nonché largamente approvato dal parlamento europeo (15 novembre 2000), lasciando presumere la sua possibile promulgazione nel dicembre 2000 a Nizza. Dal punto di vista della tutela accordata ai singoli diritti, il documento risulta il prodotto di una mediazione fra le tradizioni costituzionali dei singoli stati membri, che hanno dovuto farsi reciproche concessioni al fine di rintracciare un minimo comun denominatore in grado di rappresentare concretamente la somma di valori riconosciuti da tutti gli stati membri. A questo proposito risulta chiaro, come riconosciuto dallo stesso Presidente del Consiglio pro tempore Amato, il quale pur ha sottolineato l'importanza del documento, che la maggior tutela accordata dalla Costituzione ai cittadini italiani in ordine ai propri diritti fondamentali rimane immutata, benché la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione costituisca comunque una solida base dalla quale partire per raggiungere superiori standard di tutela comuni agli stati membr (13) . Il progetto di Carta ha poi l'importante merito di contenere, oltre al riconoscimento dei diritti civili e politici e di quelli sociali ed economici, alcuni nuovi diritti che si sono affermati negli ultimi anni grazie anche all'intervento comunitario: si tratta per esempio di diritti relativi agli ambiti della bioetica, della protezione dei dati personali e dell'ambiente.

La Carta nasce, quindi, come un catalogo di diritti la tutela dei quali è suscettibile di evolversi verso standard maggiori, che dovranno essere raggiunti attraverso la progressiva integrazione degli stati membri. Non appare comunque pacifico che il sentimento comune, che necessariamente deve trovarsi a fondamento dell'accordo circa l'estensione dei diritti fondamentali dell'uomo, vada ricercato esclusivamente nel dialogo tra gli stati membri dell'Unione europea. Sembra piuttosto estremamente più proficuo raccogliere anche le suggestioni derivanti dal vivace dibattito sul tema dei diritti fondamentali dell'uomo che si è venuto sempre più sviluppando in ambito extraeuropeo. Tutto ciò, soprattutto in base alla considerazione che il mondo "occidentale", oltre a non avere ancora raggiunto al proprio interno uno standard ottimale di protezione dei diritti fondamentali dell'uomo, è stato spesso all'origine delle limitazioni che essi hanno subito in vaste aree del mondo.

Inoltre, la crescente esigenza di trovare un accordo in ordine alla tutela dei diritti fondamentali viene accelerata dai processi di globalizzazione economica, i quali, evolvendosi in maniera esponenziale, colgono gli stati-nazione ampiamente impreparati a controllare le spinte centrifughe anche in tema del rispetto delle libertà fondamentali garantite entro i loro tradizionali confini. Né potrebbe essere altrimenti, visto che i "gruppi" economici cui fanno capo le varie società multinazionali e transnazionali estendono i loro interessi e la loro influenza ben al di là dei limitati confini degli stati nazionali, che, per forza di cose, non possono valutare in una prospettiva adeguata ciò che si svolge a un livello ulteriore rispetto alla loro estensione territoriale (14) .

In tale contesto, una solida base di partenza potrebbe essere costituita dal fatto che questi stessi processi, in parte dovuti allo sviluppo dei mezzi di comunicazione "globale" (15) , hanno contribuito ad avvicinare sensibilmente fra loro le popolazioni dei diversi stati, anche di quelli non europei. Così, sembra rendersi finalmente prossima la possibilità di perseguire a livello internazionale l'acquisizione sempre più ampia di standard di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo volti a garantire anche i diritti dei cittadini di quei paesi che da tali processi sono rimasti finora inesorabilmente esclusi. Sembra potersene concludere che tale opera di acquisizione debba essere soddisfatta non attraverso l'esportazione del modello occidentale, il quale sembra rivelarsi inadeguato allo scopo, ma tramite una elaborazione fondata su un effettivo dialogo interculturale (16) .

 

 

NOTE BIBLIOGRAFICHE:

1) Cfr. Corte cost. Sent. 29 dicembre 1988 n.1146, che afferma che i principi supremi dell'ordinamento tra i quali la tutela dei diritti fondamentali hanno una valenza superiore rispetto alle altre norme costituzionali

2) Cfr. P. Barile, Istituzioni di diritto pubblico, VIII ed., Cedam, Padova, 1999.

3) Si veda sul punto H.O. Sano, Development and Human Rights: The necessary, but partial integration of Human Rights and Development, in "Human Rights Quarterly", n. 3 del 2000, p. 734 sgg., il quale afferma che gli stati nazionali non godono della prospettiva adatta a promuovere una base globale di diritti fondamentali, ed accorda importanza primaria al lavoro svolto dalle organizzazioni internazionali non governative.

4) Cfr. A. Zorzi Giustiniani, Stato costituzionale ed espansione della democrazia, Cedam, Padova, 1999, p. 244.

5) Il primo intervento della Corte di giustizia può ravvisarsi nella sentenza 13 dicembre 1979, causa 44/69, in Raccolta, 1969, p. 3727 (sentenza Hauer).

6) Tale concezione è stata asseverata dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, che partendo dalla sentenza 98/1965 viene poi sviluppata nelle sentenze 183/1973 e soprattutto 232/1989, per mezzo della quale la Corte afferma, pur dichiarando al contempo inammissibile la questione, la possibilità di sottoporre al proprio giudizio non solo il Trattato nel suo complesso, ma anche ogni singolo atto comunitario, giurisprudenza della Corte di Giustizia compresa, per verificarne la conformità con le previsioni costituzionali circa i diritti fondamentali dell'uomo.

7) Cfr. Corte cost. sent. 8 giugno 1984 n. 170, in Giur. Cost., 1984, I, p. 1098, in cui la Corte riconosce che tale eventualità appare piuttosto remota a causa delle comuni tradizioni costituzionali degli stati membri.

8) Cfr. G. Gaya, Introduzione al diritto comunitario, III ed., Laterza, Bari, 1999, p. 128. Tuttavia, in tema di atti comunitari a carattere economico la Corte costituzionale ha progressivamente suffragato la giurisprudenza della Corte di giustizia in ordine alla diretta efficacia di tali atti nell'ambito del diritto interno. Sul problema, cfr. in dettaglio E. Cheli, Il giudice delle leggi, il Mulino, Bologna, 1999.

9) Sul tema si veda M. Cartabia, Una Carta dei diritti fondamentali per l'Unione europea, in "Quaderni costituzionali", 2/2000, p. 459 sgg.

10) Sul punto, cfr. AA.VV., Il Trattato di Amsterdam, Giuffrè, Milano, 1999, p. 87, in cui si evidenziano le poche innovazioni del Trattato di Amsterdam in ordine alla tutela dei diritti fondamentali dell'uomo.

11) Si veda, da ultimo, Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande camera, sent. 18 febbraio 1999, Matthews c. Regno Unito.

12) La Convenzione, formata da sessantadue membri, ha una struttura a grande partecipazione parlamentare ed è così composta: trenta membri provenienti dai parlamenti nazionali (due per stato), sedici dal parlamento europeo, un rappresentante del presidente della Commissione europea, quindici rappresentanti dei capi di stato o di governo.

13) In particolare l'art. 2/2 del Progetto dichiara apertis verbis che nessuno può essere condannato alla pena di morte, censurando così tutti gli stati che utilizzano tale strumento di repressione o di politica criminale, atteggiamento quest'ultimo proprio di molti stati membri degli Stati Uniti d'America.

14) Cfr. S. Cassese, La nuova costituzione economica, Laterza, Roma-Bari, 2000.

15) Si pensi, per fare l'esempio più rilevante, al fenomeno "internet", su cui cfr. P. Ferdinand, The internet, democracy and democratization, in "Democratization", n. 1 del 2000.

16) Cfr. A. Lindgren Alves, The Declaration of Human Rights in Postmodernity, in "Human Rights Quarterly", n. 2 del 2000, p. 48 sgg.; si veda anche S. Senese, La protezione internazionale dei diritti umani, in "Questioni giustizia", n. 4 del 2000, p. 768 sgg., che sottolinea appunto la necessità di supplire alle carenze del sistema delle Nazioni Unite aprendo un dialogo multiculturale che tenga conto del diritto di autodeterminazione di tutti i popoli; sul punto anche A. Sen, Lo sviluppo è libertà, Mondadori, Milano, 2000.