La tutela dei diritti fondamentali dell'uomo costituisce
uno dei presupposti fondamentali sui quali si basa l'ordinamento repubblicano
italiano (1) . Non è infatti un caso
che sia la Carta costituzionale tedesca (Grundgesetz) sia quella
italiana, dedichino la parte iniziale del testo costituzionale alle
norme concernenti i diritti fondamentali (artt. 1-19 Grundegesetz;13-52
Cost. it.), poiché da ciò si può evincere l'intendimento di recidere
nettamente ogni residuo legame con i precedenti regimi autoritari.
La scelta di una Carta costituzionale di tipo rigido (2)
ha poi causato la necessità di adottare un organo super partes che
si ergesse a difensore dei principi ivi contenuti tra i quali spiccano
i diritti fondamentali dell'uomo. Come è noto, tale ruolo di garante
è stato storicamente svolto dalla Corte costituzionale che ha provveduto
con la propria giurisprudenza a dare contenuto alle astratte previsioni
inserite nella Costituzione della Repubblica.
Il dibattito sui diritti fondamentali dell'uomo si è
comunque intensificato in maniera esponenziale soprattutto negli ultimi
anni, grazie all'enorme sviluppo delle telecomunicazioni e del fenomeno
della globalizzazione che, partito dal campo economico, non manca
di comportare conseguenze anche in quello giuridico. Ciò ha causato
il proliferare di organizzazioni internazionali anche non governative
(ONG) (3) che hanno il precipuo scopo
di intervenire in maniera attiva nella protezione dei diritti fondamentali
dell'uomo a livello mondiale. Per ciò che riguarda l'Italia, si può
rilevare come la partecipazione della stessa all'Unione Europea ha
in effetti causato una duplicazione dell'organo deputato a difendere
i diritti fondamentali dell'uomo (4)
, dal momento che la Corte di giustizia ha cominciato a creare per
via giurisprudenziale una sorta di catalogo dei diritti fondamentali
del cittadino europeo (5) . Infatti la
Corte di giustizia, essendo l'organo giurisdizionale di un ordinamento
di stati a carattere sostanzialmente economico, nella propria giurisprudenza
in tema di diritti umani ha costantemente fatto riferimento alla Universal
Declaration of Human Rights del 1948, e alla European Convention for
Human Rights and Fundamental Freedoms firmata a Roma il 4 novembre
1950, senza peraltro provvedere all'integrazione dei principi ivi
contenuti all'interno dei Trattati.
Questa attività di tutela di carattere "pretorio" ha
causato le resistenze della Corte costituzionale italiana la quale,
ritenendo che la Corte di giustizia svolga il proprio compito sulla
base di quanto disposto dall'art. 11 Cost., conclude che la stessa
non possa in alcun modo derogare agli standard minimi di tutela dei
diritti fondamentali previsti dalla Costituzione (6)
, e che un eventuale arretramento di tutela potrebbe persino condurre
all'uscita dell'Italia dalla UE (7) .
La Corte costituzionale mira dunque, per ciò che riguarda la tutela
dei diritti fondamentali dell'uomo, a mantenere il proprio ruolo di
garante supremo degli stessi, e assoggetta al proprio controllo sia
l'operato degli organi comunitari che quello della Corte di Giustizia
in un modo non dissimile da ciò che avviene nel diritto interno per
le norme di revisione costituzionale (8)
. Ciò comunque non esclude che si possano creare spazi di cooperazione
tra le due corti soprattutto se, come appare verosimile, nel prossimo
Consiglio europeo di Nizza del dicembre 2000 (9)
verrà promulgata la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione.
Il maggior ostacolo alla possibilità di un intervento
attivo nell'ambito della tutela dei diritti dell'uomo da parte dell'Unione
era infatti comunemente rinvenuto nella mancanza di un catalogo dei
diritti fondamentali dell'uomo (10) e
nella mancata adesione formale al sistema CEDU che ha causato pesanti
critiche al sistema comunitario da parte della Corte europea dei diritti
dell'uomo di Strasburgo (11) che aspira
anch'essa a diventare giudice costituzionale a livello europeo. A
tale carenza si è cercato di porre rimedio solo di recente, quando
il Consiglio Europeo di Colonia (3 e 4 giugno 1999) ha assegnato a
un organo denominato "Convenzione", e presieduto dall'ex premier tedesco
Roman Herzog, il compito di redigere il progetto di una Carta dei
diritti fondamentali dell'Unione da presentare al Consiglio europeo
di Nizza (dicembre 2000) (12) , e finalizzato
a sottoporre all'attenzione di tutti i cittadini dell'Unione l'importanza
capitale dei diritti fondamentali dell'uomo.
Tale progetto è stato in effetti presentato con successo
al Consiglio europeo di Biarritz (13 e 14 ottobre 2000) nonché largamente
approvato dal parlamento europeo (15 novembre 2000), lasciando presumere
la sua possibile promulgazione nel dicembre 2000 a Nizza. Dal punto
di vista della tutela accordata ai singoli diritti, il documento risulta
il prodotto di una mediazione fra le tradizioni costituzionali dei
singoli stati membri, che hanno dovuto farsi reciproche concessioni
al fine di rintracciare un minimo comun denominatore in grado di rappresentare
concretamente la somma di valori riconosciuti da tutti gli stati membri.
A questo proposito risulta chiaro, come riconosciuto dallo stesso
Presidente del Consiglio pro tempore Amato, il quale pur ha sottolineato
l'importanza del documento, che la maggior tutela accordata dalla
Costituzione ai cittadini italiani in ordine ai propri diritti fondamentali
rimane immutata, benché la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
costituisca comunque una solida base dalla quale partire per raggiungere
superiori standard di tutela comuni agli stati membr (13)
. Il progetto di Carta ha poi l'importante merito di contenere,
oltre al riconoscimento dei diritti civili e politici e di quelli
sociali ed economici, alcuni nuovi diritti che si sono affermati negli
ultimi anni grazie anche all'intervento comunitario: si tratta per
esempio di diritti relativi agli ambiti della bioetica, della protezione
dei dati personali e dell'ambiente.
La Carta nasce, quindi, come un catalogo di diritti
la tutela dei quali è suscettibile di evolversi verso standard maggiori,
che dovranno essere raggiunti attraverso la progressiva integrazione
degli stati membri. Non appare comunque pacifico che il sentimento
comune, che necessariamente deve trovarsi a fondamento dell'accordo
circa l'estensione dei diritti fondamentali dell'uomo, vada ricercato
esclusivamente nel dialogo tra gli stati membri dell'Unione europea.
Sembra piuttosto estremamente più proficuo raccogliere anche le suggestioni
derivanti dal vivace dibattito sul tema dei diritti fondamentali dell'uomo
che si è venuto sempre più sviluppando in ambito extraeuropeo. Tutto
ciò, soprattutto in base alla considerazione che il mondo "occidentale",
oltre a non avere ancora raggiunto al proprio interno uno standard
ottimale di protezione dei diritti fondamentali dell'uomo, è stato
spesso all'origine delle limitazioni che essi hanno subito in vaste
aree del mondo.
Inoltre, la crescente esigenza di trovare un accordo
in ordine alla tutela dei diritti fondamentali viene accelerata dai
processi di globalizzazione economica, i quali, evolvendosi in maniera
esponenziale, colgono gli stati-nazione ampiamente impreparati a controllare
le spinte centrifughe anche in tema del rispetto delle libertà fondamentali
garantite entro i loro tradizionali confini. Né potrebbe essere altrimenti,
visto che i "gruppi" economici cui fanno capo le varie società multinazionali
e transnazionali estendono i loro interessi e la loro influenza ben
al di là dei limitati confini degli stati nazionali, che, per forza
di cose, non possono valutare in una prospettiva adeguata ciò che
si svolge a un livello ulteriore rispetto alla loro estensione territoriale
(14) .
In tale contesto, una solida base di partenza potrebbe
essere costituita dal fatto che questi stessi processi, in parte dovuti
allo sviluppo dei mezzi di comunicazione "globale" (15)
, hanno contribuito ad avvicinare sensibilmente fra loro le popolazioni
dei diversi stati, anche di quelli non europei. Così, sembra rendersi
finalmente prossima la possibilità di perseguire a livello internazionale
l'acquisizione sempre più ampia di standard di tutela dei diritti
fondamentali dell'uomo volti a garantire anche i diritti dei cittadini
di quei paesi che da tali processi sono rimasti finora inesorabilmente
esclusi. Sembra potersene concludere che tale opera di acquisizione
debba essere soddisfatta non attraverso l'esportazione del modello
occidentale, il quale sembra rivelarsi inadeguato allo scopo, ma tramite
una elaborazione fondata su un effettivo dialogo interculturale (16)
.
NOTE BIBLIOGRAFICHE:
1) Cfr. Corte cost. Sent. 29 dicembre 1988 n.1146,
che afferma che i principi supremi dell'ordinamento tra i quali
la tutela dei diritti fondamentali hanno una valenza superiore rispetto
alle altre norme costituzionali
2) Cfr. P. Barile, Istituzioni di diritto pubblico,
VIII ed., Cedam, Padova, 1999.
3) Si veda sul punto H.O. Sano, Development and
Human Rights: The necessary, but partial integration of Human Rights
and Development, in "Human Rights Quarterly", n. 3 del
2000, p. 734 sgg., il quale afferma che gli stati nazionali non
godono della prospettiva adatta a promuovere una base globale di
diritti fondamentali, ed accorda importanza primaria al lavoro svolto
dalle organizzazioni internazionali non governative.
4) Cfr. A. Zorzi Giustiniani, Stato costituzionale
ed espansione della democrazia, Cedam, Padova, 1999, p. 244.
5) Il primo intervento della Corte di giustizia può
ravvisarsi nella sentenza 13 dicembre 1979, causa 44/69, in Raccolta,
1969, p. 3727 (sentenza Hauer).
6) Tale concezione è stata asseverata dalla giurisprudenza
della Corte costituzionale, che partendo dalla sentenza 98/1965
viene poi sviluppata nelle sentenze 183/1973 e soprattutto 232/1989,
per mezzo della quale la Corte afferma, pur dichiarando al contempo
inammissibile la questione, la possibilità di sottoporre al proprio
giudizio non solo il Trattato nel suo complesso, ma anche ogni singolo
atto comunitario, giurisprudenza della Corte di Giustizia compresa,
per verificarne la conformità con le previsioni costituzionali circa
i diritti fondamentali dell'uomo.
7) Cfr. Corte cost. sent. 8 giugno 1984 n. 170, in
Giur. Cost., 1984, I, p. 1098, in cui la Corte riconosce che tale
eventualità appare piuttosto remota a causa delle comuni tradizioni
costituzionali degli stati membri.
8) Cfr. G. Gaya, Introduzione al diritto comunitario,
III ed., Laterza, Bari, 1999, p. 128. Tuttavia, in tema di atti
comunitari a carattere economico la Corte costituzionale ha progressivamente
suffragato la giurisprudenza della Corte di giustizia in ordine
alla diretta efficacia di tali atti nell'ambito del diritto interno.
Sul problema, cfr. in dettaglio E. Cheli, Il giudice delle leggi,
il Mulino, Bologna, 1999.
9) Sul tema si veda M. Cartabia, Una Carta dei
diritti fondamentali per l'Unione europea, in "Quaderni costituzionali",
2/2000, p. 459 sgg.
10) Sul punto, cfr. AA.VV., Il Trattato di Amsterdam,
Giuffrè, Milano, 1999, p. 87, in cui si evidenziano le poche innovazioni
del Trattato di Amsterdam in ordine alla tutela dei diritti fondamentali
dell'uomo.
11) Si veda, da ultimo, Corte europea dei diritti
dell'uomo, Grande camera, sent. 18 febbraio 1999, Matthews c. Regno
Unito.
12) La Convenzione, formata da sessantadue membri,
ha una struttura a grande partecipazione parlamentare ed è così
composta: trenta membri provenienti dai parlamenti nazionali (due
per stato), sedici dal parlamento europeo, un rappresentante del
presidente della Commissione europea, quindici rappresentanti dei
capi di stato o di governo.
13) In particolare l'art. 2/2 del Progetto dichiara
apertis verbis che nessuno può essere condannato alla pena
di morte, censurando così tutti gli stati che utilizzano tale strumento
di repressione o di politica criminale, atteggiamento quest'ultimo
proprio di molti stati membri degli Stati Uniti d'America.
14) Cfr. S. Cassese, La nuova costituzione economica,
Laterza, Roma-Bari, 2000.
15) Si pensi, per fare l'esempio più rilevante, al
fenomeno "internet", su cui cfr. P. Ferdinand, The internet,
democracy and democratization, in "Democratization", n. 1 del
2000.
16) Cfr. A. Lindgren Alves, The Declaration of
Human Rights in Postmodernity, in "Human Rights Quarterly",
n. 2 del 2000, p. 48 sgg.; si veda anche S. Senese, La protezione
internazionale dei diritti umani, in "Questioni giustizia",
n. 4 del 2000, p. 768 sgg., che sottolinea appunto la necessità
di supplire alle carenze del sistema delle Nazioni Unite aprendo
un dialogo multiculturale che tenga conto del diritto di autodeterminazione
di tutti i popoli; sul punto anche A. Sen, Lo sviluppo è libertà,
Mondadori, Milano, 2000.