IL
DIFENSORE CIVICO E L'EVOLUZIONE DEI CONTROLLI AMMINISTRATIVI
Avv. Giuseppe
Puglisi, dottorando
di ricerca di Diritto Amministrativo dell’Università
degli Studi di Catania.
Il Decreto
Legislativo 18.8.2000 n. 267 con cui si è riformato il Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, ha offerto allo
studioso valide argomentazioni giuridiche per capire il ruolo del
Difensore civico nell’ambito dell’Ordinamento degli Enti Locali.
E’ questa
una delle ragioni che per cui si è voluto dedicare il presente
lavoro a tale istituto.
Va premesso
che l’istituto del difensore civico nasce nei paesi scandinavi ed
è da ricollegare a quella tendenza di dare un maggior peso
al controllo politico.. L’Ombudsman è, oggi in termini generali,
un organo collegato alla rappresentanza politica nazionale, dotato
di attribuzioni ispettive nei confronti delle amministrazioni dipendenti
dall’esecutivo e destinato a operare come organo di tutela di interessi
collettivi ed individuali compromessi da comportamenti illegittimi
o inopportuni, anche omissivi, dell’amministrazione.
Questa definizione
rappresenta un punto di partenza per una ricognizione della disciplina
di un istituto che ha avuto grande fortuna in diversi ordinamenti
giuridici, anche se a causa della eterogeneità dei compiti
risulta alquanto difficile una ricostruzione unitaria.
L’istituto
è giustamente considerato una soluzione originale del costituzionalismo
scandinavo, ma nel contempo ha avuto una progressiva estensione in
tutti i continenti. Previsto in Svezia dalla legge sulla forma di
governo del 6 giugno 1809, lo stesso viene configurato come organo
di giustizia. Successivamente appare nella Costituzione filandese
del 17 luglio 1919, nella delibera del Parlamento norvegese del 21
aprile 1952, nella Costituzione danese del 5 giugno 1953, seguita
dalla l. 11 giugno 1954..
L’istituto
è preso come modello dalla Repubblica federale tedesca, che
lo introduce per il solo settore delle forze armate. Quindi è
la volta della Nuova Zelanda col Parliamentary Commissioner Act del
7 settembre 1962 e della Gran Bretannia col Parliamentary Commissioner
Act del 22 marzo 1967. E’ in tale ordinamento che l’organo diventa
un verificatore dell’azione amministrativa. Ciò si giustifica
con il fatto che, in tale ordinamento, mancano termini decadenziali
da rispettare per l’impugnativa degli atti amministrativi. In Francia
con la l. 4 gennaio 1973 viene istituita la figura del Mèdiateur,
anche se poi si sostiene che il migliore mediatore è il Consiglio
di Stato. Previsioni sull’istituto si hanno nelle Costituzioni della
Guyana e di Mauritius, nella legislazione di alcune provincie canadesi,
nella legislazione di Israele. La Costituzione porteghese del 1976
lo ha disciplinato dopo che l’istituto era stato già introdotto
e analoga disposizione compare nella Costituzione spagnuola del 1978.
Infatti,
gli ordinamenti che hanno accolto l’istituto sono accomunati da caratteristiche
comuni quanto ai tratti identificanti la forma di governo che li caratterizza.
Presupposto necessario è il principio organizzativo della separazione
dei poteri, almeno nella contrapposizione elementare fra organo rappresentativo
e governo, con il relativo meccanismo di controlli equilibrati. Su
tale premessa si ritiene che l’organo si aggiunga ai sistemi escogitati
per il controllo dell’esecutivo ad opera del parlamento e, quindi,
debba essere sottratto ad ogni possibile influenza del governo. Il
controllo esercitato dal difensore civico ha la caratteristica di
svolgersi direttamente sull’amministrazione e non sui responsabili
politici. Altra peculiarità è che l’organo, pur essendo
fiduciario del parlamento, deve essere autonomo dallo stesso, in quanto
spetta al parlamento fissare con legge i criteri generali di condotta
e l’organizzazione dell’organo, non potendo influenzare il suo operato.
Spetta all’organo
rilevare le inadeguatezze, i vizi e gli abusi nell’uso dei poteri
dell’esecutivo sia nell’ambito dell’amministrazione civile sia militare,
ma non può mai modificare, revocare o annullare i provvedimenti
dell’amministrazione. La competenza dell’organo è limitata
alle sole ipotesi di cattivo uso, in senso lato, del potere da cui
derivano lesioni di interessi individuali, ma può anche comportare
la denuncia di situazioni oggettive di inadempienze o di disfunzioni
circa lo stato organizzativo e dell’azione amministrativa.
Come si diceva
prima, l’istituto nasce in Svezia nel 1809 in cui il processo di limitazione
delle attribuzioni regie portò ad affiancare un fiduciario
del parlamento al fiduciario del re introdotto fino al 1713 per il
controllo degli affari amministrativi. Affermatosi il principio della
responsabilità politica dei ministri verso il parlamento secondo
gli schemi del governo parlamentare, viene a modificarsi il ruolo
originario dell’Ombudsman. Lo stesso diventa un organo dotato di poteri
di intervento per la tutela delle situazioni di interesse individuale
e per la individuazione delle inefficenze amministrative, mentre per
quanto riguarda le funzioni di controllo sull’indirizzo governativo
queste si presentavano accessorie e ausiliare rispetto a quelle assembleari.
In Italia
il dibattito sull’opportunità di istituire tale organo nasce
negli anni 60. Il maggior esponente di tale filone (Arturo Carlo Iemolo)
lo configura come controllore degli atti di governo.
In particolare
nel nostro Ordinamento Giuridico, il difensore civico nasce solo intorno
agli anni 70 con l’approvazione degli statuti delle Regioni ordinarie.
Si è, così, giunti ad una previsione formale di una
soluzione istituzionale ispirata all’Ombudsman, anche se solo a livello
regionale. Infatti gli statuti delle regioni Liguria, Toscana e Lazio
prevedono la costituzione dell’ufficio di <<difensore civico>>.
L’istituto
è, poi, ripreso dall’art. 8 della l. 142/90 di riforma delle
autonomie locali che, in ossequio ai criteri generali di buon andamento
ed imparzialità dell’azione amministrativa sancito dall’art.
97 Cost., gli attribuisce funzioni di segnalazioni delle disfunzioni,
abusi, carenze e ritardi dell’attività di tali enti a danno
dei cittadini..
In verità,
tale norma pone delle anomalie sul ruolo del difensore civico comunale.
Infatti,
non si deve dimenticare che l’art. 8 della l. 142/90 istitutivo del
difensore civico è collocata nell’ambito del titolo sulla partecipazione
procedimentale. Sulla base di tale rilievo, nasce il problema di accertare
se il legislatore della riforma del 1990 lo ha voluto configurare
come organo di controllo o di partecipazione procedimentale. Tale
punto, in verità, non risulta superato dalla collocazione dell’art.
11 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, rubricato
Difensore civico, nell’ambito del Titolo I (Disposizioni Generali),
della Parte I (Ordinamento Istituzionale).
Dall’altro
lato è indubbio che, in conformità all’evoluzione dell’istituto,
lo stesso è diventato un garante dell’imparzialità e
del buon andamento dell’azione amministrativa e, quindi, sembra assumere
particolare rilievo il ruolo di controllore dell’azione amministrativa.
Ciò è, altresì, confermato da un’analisi di studio
comparato nei diversi ordinamenti.
Da tale studio,
anche comparato, del ruolo e dei compiti del difensore civico, si
evince che tale organo ha risentito dell’evoluzione del principio
di democraticità e delle trasformazioni che hanno caratterizzato
l’esercizio delle diverse funzioni amministrativa ed, in particolare,
della funzione di controllo. Ed è su questi aspetti su cui
occorre puntare l’attenzione.
E’ indubbio,
in generale, che l’evoluzione dei compiti del difensore civico, organo
non appartenente al potere politico, sono da ascrivere a quel processo
storico evolutivo che ha sempre caratterizzato l’evoluzione del principio
di democraticità dell’Ordinamento Giuridico.
A ciò
si aggiunga l’evoluzione dell’esercizio delle funzioni amministrative
e segnatamente della funzione di controllo su cui è opportuno,
sinteticamente, puntare l’attenzione.
Il termine
<<controllo>> indica un particolare esame volto a rivedere,
vigilare o riscontrare la regolarità di una funzione esercitata
da un soggetto diverso da colui che pone in essere il controllo stesso.
La nozione
di controllo sulla P.A. è stata tradizionalmente intesa secondo
il significato etimologico del termine, ossia <<contre-role>>
di origine francese, che indicava quell’attività di riesame
attuata secondo presistenti parametri di valutazione e finalizzati
all’erogazione della misura sanzionatoria dell’annullamento dell’atto.
Infatti <<contre-role>>
indica il contro-ruolo o doppio registro in cui erano contenuti i
dati relativi a tributi, agli elenchi di prestazione di opere ed agli
inventari.
E’ stato
merito della scienza giuridica anglosassone l’aver esteso il significato
del termine di controllo fino a ricomprendervi, oltre al cd. controllo-verifica
della regolarità dell’esercizio di una funzione, anche ipotesi
di cd. controllo impulso o di direzione, caratterizzati
da una funzione guida o di indirizzo della stessa attività
esercitata.
La dottrina
più recente ha accolto l’impostazione giuridica del modo anglosassone
per due motivi. Il primo per l’inidoneita dei controlli tradizionali
a svolgere un’effettiva attività di verifica della funzione
e per la lentezza procedurale conseguente all’estremo formalismo.
In secondo luogo per la necessità, per un’amministrazione pubblica
moderna, di confrontarsi con tecniche di amministrazione tipiche del
<<managment>> privato, caratterizzati da sistemi di programmazione,
di bilancio, di gestione per obiettivi che consentono una valutazione
più rapida dei risultati, al fine di realizzare programmi maggiormente
in linea con le circostanze sopravvenute.
Fatta tale
precisazione, è opportuno esaminare, in termini particolareggiati,
gli aspetti negativi del modo tradizionale di intendere la funzione
di controllo (cd. controllo verifica).
E, del resto,
è noto a tutti che l’atto che abbia superato con un giudizio
positivo tali controlli non è, per definizione, un atto che
possa vantare i benefici di un <<giudizio di qualità>>
ad esito positivo (nella specie di imprimatur di conformità
a norme e, quindi, di inoppugnabilità).
Tale circostanza
è, in parte, riassunta nella comune proposizione secondo cui
il controllo positivo non è garanzia di stabilità dell’atto
controllato né di esonero di responsabilità a carico
di chi lo ha posto in essere ovvero di chi ha mancato di esercitare
il dovuto controllo sullo stesso.
Poco vale
sostenere, a contrario, che la presenza dei controlli giuridici opera
come deterrente, nel senso di indurre le amministrazioni pubbliche
ad adottare comportamenti conformi a legge. Dall’analisi delle sentenze
della giurisprudenza amministrativa si evince il contrario. Ciò
dimostra che i <<costi>> vivi e riflessi delle complesse
procedure di controllo amministrativo perdano qualunque tipo di giustificazione.
. Si può
affermare, a tal riguardo, che i controlli, in senso tradizionale,
hanno consentito in passato di conferire a sedi diverse da quelle
che ne portano la responsabilità giuridica formale porzioni
importanti del potere decisionale. Si sostiene, infatti, che i controlli
di legittimità sono strutturati in modo da consentire al controllore
di associarsi al controllato nella formulazione della decisione, ovvero
di sbarrare al controllato la strada della decisione.
Le critiche
al vigente sistema dei controlli sugli atti, che ha natura meramente
cartolare di riscontro della situazione indicata dai documenti provenienti
dalla stessa p.a. con i parametri normativi, hanno indotto un vasto
dibattito politico-dottrinale in ordine all’assoluta necessità
di un’efficace riforma della materia. La minuziosità, il formalismo
e l’eccessiva estensione del regime di controllo sugli atti, specie
per gli enti locali, hanno prodotto un costo assai sostenuto in termini
di spesa per il funzionamento degli organi di controllo ed un notevole
rallentamento dell’azione amministrativa in settori in cui l’evoluzione
tecnica e commerciale è continua e non permette pause.
Né
è derivata una sostanziale inefficacia dell’operatività
della funzione di controllo.
Seguendo
l’esperienza maturata all’estero, il legislatore ha introdotto una
serie di controlli che non investono il singolo atto, ma l’intera
attività amministrativa svolta da un organo o da un ente in
un preciso contesto temporale.
Questa nuova
forma di sindacato investe tutta una gestione amministrativa globalmente
intesa, valutando soprattutto i risultati raggiunti in termini di
efficacia e di efficienza.
Il controllo
sull’attività assume una duplice configurazione negli orientamenti
dottrinali, a seconda che si voglia indicare un’attività di
valutazione critica sull’azione amministrativa già svolta (controllo
di gestione in senso stretto), condotta sulla base di elementi
di confronto predeterminati, oppure un’attività svolta all’interno
dell’amministrazione controllata (controllo di efficienza),
in vista della misura di regolarizzazione dell’attività amministrativa
verso gli obiettivi programmati durante il suo svolgimento. Il controllo
sull’attività assume, quindi, il significato sia di una valutazione
concomitante allo svolgimento dell’azione per accertare se le scelte
vengono attuate, sia una valutazione posteriore, per accertare se
i risultati siano stati, e come, raggiunti in vista di una migliore
coordinamento dell’azione amministrativa.
In tale contesto
è da inserire la recente riforma, attinente alla funzione di
controllo, esercitata dalla Corte dei Conti.
In questo
panorama complessivo si ascrive l’attività di controllo del
Difensore civico.
In particolare,
occorre puntare l’attenzione sulle recenti riforme che, in materia
di autonomie locali, hanno innovato la materia dei controlli sugli
atti degli enti locali ed, in particolare, la l. 127/97 (cd. Bassanini
bis). Quest’ultima legge ha attribuito al difensore civico alcune
funzioni di controllo prima spettanti al CORECO.
L’art. 17,
co. 38-39, infatti, prevede che un quarto dei consiglieri provinciali
o comunali possono chiedere la sottoposizione al sindacato di legittimità
del difensore civico delle deliberazioni giuntali e consiliari in
materia di appalti e forniture di rilievo comunitario, assunzione
di personale e piante organiche.
Quest’ultima
forma di controllo riceve nella l. 127/97, modificata dalla L. 191/1998,
una disciplina totalmente innovativa: la competenza viene attribuita
al difensore civico comunale o provinciale, sulla base di un procedimento
particolare. Infatti qualora quest'ultimo ritenga illegittima la deliberazione,
ne da comunicazione all' ente, con l’invito ad eliminare i vizi riscontrati.
Nell’ipotesi in cui l’ente non ottemperi alle censure avanzate eliminando
i vizi, la deliberazione può permanere in vita ed acquistare
esecutività mediante un atto di conferma dell’organo consiliare
a maggioranza assoluta, a prescindere dalla competenza all’adozione
dell’atto originario.
Va preso
atto che questa nuova ipotesi di controllo, disciplinata dall’art.
17 co. 39 della l. 127/97, ha destato forti perplessità. Infatti,
se sotto un certo profilo risulta chiaro il significato politico della
norma, un controllo in funzione di garanzia delle minoranze, le quali
possono così disporre di uno strumento per riportare le deliberazioni
alla valutazione del consiglio, con la necessità di un’approvazione
a maggioranza assoluta, sembra illogico, in quanto lo stesso viene
svolto da un organo eletto dalle stesse maggioranze consiliari il
cui operato dovrebbe essere sottoposto a controllo. Su questi aspetti
si è pronunciato il Consiglio di Stato (Cfr. Cons. St., Sez.
I, parere 14 ottobre 1998 n. 219).
In tale sede
si è affermato che al difensore civico viene demandato, nei
limiti delle censure dedotte, un controllo di legittimità che
sfugge ai nuovi limiti posti al sindacato esercitabile in sede di
controllo obbligatorio. Va, comunque, tenuto presente che non è
conferito al difensore civico la misura dell’annullamento dell’atto,
il cui esito consiste in definitiva, nel caso di approvazione a seguito
di riesame di una delibera censurata, nell’assunzione della responsabilità
politica sulla stessa da parte del Consiglio
Può,
quindi, affermarsi che la funzione di controllo svolta dal difensore
civico potrebbe avere un ruolo dinamico e si potrebbe configurare
come uno strumento attivo per il costante adeguamento dell’azione
amministrativa, dei programmi e delle previsioni su cui si fonda,
agli obiettivi prefissati.
Gli Enti
Locali potrebbero utilizzare a tale fine lo Statuto Comunale.