Il dibattito antropologico sui diritti umani e civili
si è andato articolando in questi ultimi anni secondo numerose direzioni
di ricerca e indagine e ha contribuito ad arricchire fattivamente
la consapevolezza circa la radicalità delle questioni coinvolte da
tale tematica. Da sempre la questione dei diritti umani ha imposto
alla riflessione antropologica un esercizio di vero equilibrismo intellettuale
tra una tendenza relativista e una universalista.
La posizione relativista - sommariamente riconducibile
alle posizioni espresse da Melville Herskovits in The Statement on
Human Rights del 1947(1) - esaltando la coerenza intraculturale a
discapito dell'etnocentrismo implicito nella formulazione universalistica
della Dichiarazione, consapevolmente transnazionale, imponeva, in
materia di diritti - come d'altronde nelle sue estreme conseguenze
a qualsiasi livello della riflessione - una sorta di sospensione del
giudizio che sottoponeva, di fatto, la Dichiarazione Universale ad
una potenziale decostruzione, in quanto espressione dell'egemonia
politico-diplomatica e culturale rappresentata all'interno dell'ONU
dai paesi occidentali.
La posizione universalista, che certo soggiace alle
intenzioni globalistiche della Dichiarazione, presenta d'altro canto
alcune forzature epistemologiche: l'istituzione di una non meglio
specificata categoria di "umano", la selezione in nome di questa di
un cartello di diritti e valori ad essa connessi. Tale elemento si
congiunge inoltre a quello di rischiose ricadute pratiche: ad esempio
la minaccia implicita per tutte quelle culture e comunità i cui valori
fondamentali non ricomprendessero i principi fondamentali contenuti
nella Dichiarazione.
In realtà tutto questo dibattito che è stato oltre che
molto vivace, anche molto acuto nelle sue punte critiche(2) sembra
non tener conto che marginalmente del farsi largo nella riflessione
antropologica da un lato e giuridico-politica dall'altro di una tendenza
alla mediazione nei contesti di scambio culturale, di risoluzione
dei conflitti. Sia a livello teorico che pratico le forme dibattimentali
della negoziazione, le modalità di conciliazione dei dissensi, che
si allontanano da un'idea ancora un po' impositiva di un insieme sovranazionale
come quello dei diritti umani sulla specificità di ciascun contesto
culturale, si vanno facendo sempre più spazio. La stessa riflessione
recente del movimento per la Pace a livello mondiale ha insistito
sulla pratica non oppositiva, frontale, su un impegno nel quotidiano
rivolto all'affinamento di strumenti teorici e strategie discorsive
capaci di condurre al tavolo delle trattative le parti opposte assai
più che alla guerriglia.
Si tratta dunque di riformulare radicalmente i piani
di riferimento delle politiche internazionali e nazionali perché il
dibattito sui diritti umani possa circolare su un terreno realmente
'franco' e capace appieno di recepirlo e renderlo di volta in volta
fertile. In tal senso il contributo della riflessione antropologica
può rivelarsi fondamentale, in particolar modo proprio per la capacità
insita nella stessa pratica della ricerca etnografica(3) di incrociare
il piano strutturale, sociopolitico dei diritti con quello delle pratiche
locali, microcomunitarie di applicazione e violazione degli stessi
e quello, ancora, dei vissuti individuali dell'esperienza di violazione
subita.
Si tratta dunque di articolare il difficile rapporto
tra piano epistemologico di formulazione di un atto come la Dichiarazione
Universale dei Diritti dell'Uomo e i suoi precipitati interni ai diversi
contesti di pratiche quotidiane di osservanza e applicazione. Tale
radicamento della questione dei diritti nel cuore vivo della pratica
comunitaria non può che passare peraltro per un adeguato e costante
'esercizio della memoria' mirato a conservare le testimonianze di
passate violazioni, come parti integranti di un percorso di formazione
ed educazione alla cultura dei diritti che altrimenti rischia di non
incidere profondamente nelle coscienze e ancor meno nelle istituzioni
afferenti le singole comunità(4) .
Il dato della memoria rappresenta infatti un aspetto
importante del discorso sociale e istituzionale sui diritti umani:
ne devono essere capaci e devono esservi educati gli individui come
le istituzioni perché le acquisizioni raggiunte non siano facilmente
sovvertibili o peggio ancora negate.
A questo elemento della memoria va affiancato un aspetto
di interrelazione costante tra dimensione intersoggettiva e dimensione
sociopolitica della rivendicazione dei diritti, aspetto in cui - si
faceva notare all'inizio - l'apporto specifico delle metodologie di
indagine antropologica possono metterci facilmente in grado di rilevare
le discrepanze tra livelli dell'enunciazione pubblica dei diritti
e luoghi/occasioni di infrazione e violazione degli stessi diritti
assai più spesso privati - fatti salvi, è ovvio, quei casi palesi
che rappresentano agli occhi di tutti le immagini classiche, le icone,
quasi, della violazione(5) .
Un ulteriore aspetto della discussione sui diritti è
quello dell'articolazione tra piano locale dell'applicazione e piano
globale, transnazionale di produzione degli stessi: una transnazionalità
in effetti sbilanciata a Occidente e un Occidente che avrebbe imposto
- come si ritiene da più parti - lo spettro di valori dominanti la
Dichiarazione ritenendoli corredo "naturale" della nozione di umanità,
ripetendo nell'atto "umanitario", filantropico per eccellenza l'atto
egemonico, coloniale di presa di controllo del mondo.
Solo di recente riconoscendo nella pratica questo limite
intrinseco della Dichiarazione Universale si è addivenuti alla decisione
di invitare le culture non occidentali, le molte "minoranze" culturali
mondiali a produrre specifiche carte dei diritti, pur mantenendo fede
ai principi ispiratori della Dichiarazione Universale.
La questione dei diritti delle minoranze apre quindi
un'ulteriore potenziale aporia tra universalità dei diritti e necessaria
contestualizzazione culturale degli stessi. Le minoranze etniche e
culturali rivendicano in nome del diritto fondamentale all'autodeterminazione
la tutela e la valorizzazione degli specifici ordini di riferimento,
il rispetto delle loro pratiche culturali e organizzative interne,
la non ingerenza esterna nelle loro scelte politiche, sociali e culturali.
Questo diritto fondamentale, riconosciuto a ciascuna
comunità e a ciascun individuo, a non rinunciare alla propria appartenenza
e a veder garantita comunque la propria esistenza individuale, istituzionale,
tradizionale se da un lato assolve ad un diritto umano sancito dalla
Dichiarazione può rappresentare al tempo stesso, nelle sue pratiche
applicazioni politico-legali, il banco di prova di altri diritti fondamentali
ugualmente sanciti dalla Dichiarazione, ma più marginali all'orizzonte
culturale di riferimento delle specifiche minoranze(6) .
In realtà il discorso sui diritti umani impone la capacità
critica di smontare fin nelle sue strutture più profonde tutti i meccanismi
di produzione e riproduzione del potere a qualunque livello. Un piano
di questo esercizio decostruttivo dell'egemonia può essere svolto
intorno ai rapporti macropolitici tra stati-nazioni diversi o tra
stati e minoranze al loro interno; mentre ad un livello di micropoteri
esso può essere applicato alle forme di conflittualità intersoggettiva
all'interno di contesti culturalmente, socialmente e politicamente
omogenei.
Si deve in realtà partire dall'idea che non vi è in
alcun caso un contesto discorsivo "incontestato" sui diritti umani,
quanto piuttosto dei discorsi continuamente contestabili e riformulabili
in cui si articolano i margini del dissenso attivo rispetto ad un
apparente consenso universale in materia(7) .
A questa considerazione più generale deve inoltre aggiungersi
quella più specifica che ogni nostra singola attestazione di accordo
e osservanza dei diritti può essere invalidata dalla pratica violazione
degli stessi nella quotidianità di discriminazione e sfruttamento
di ogni genere, cui spesso noi prestiamo, ancorché non sempre in piena
consapevolezza, il nostro consenso.
Si devono pertanto ritenere strategie adeguate di applicazione
dei diritti tutte quelle pratiche che implicano la critica radicale
dei presupposti culturali chiamati a giustificare anche le forme più
intime della violazione e che al contrario esaltino la pluralità delle
specifiche applicazioni degli stessi diritti all'interno dei diversi
contesti storico culturali.
Tra queste strategie devono essere ricompresi gli atti
collettivi di condanna pubblica delle violazioni accanto alla costante,
reiterata testimonianza, a livello globale così come regionale e locale,
delle vittime di tali violazioni; tutte le pratiche tese ad evitare
la disarticolazione della memoria pubblica attraverso opere di revisionismo
e cancellazione delle responsabilità dei colpevoli e dei loro complici;
tutte le azioni legali e pubbliche finalizzate alla richiesta di riparazione
e retribuzione per le violazioni subite(8) .
Si faceva inoltre notare come proprio la riflessione
antropologica possa indicare la strada di un recupero della dimensione
intersoggettiva della consapevolezza in materia di diritti umani che
prelude alla pubblicizzazione della voce delle vittime come prima
forma di rivendicazione.
L'educazione ai diritti umani amplia dunque enormemente
le sue competenze fino a divenire coestensiva di una attiva educazione
civica dei singoli, che li orienti ad un comportamento sociale fattivamente
cooperativo rispetto al lavoro delle istituzioni e che realizzi pienamente
la loro partecipazione politica al fine di contribuire allo sradicamento
delle condizioni che perpetuano la cronica impossibilità di sopravvivenza
o il mancato benessere di quote importanti di popolazione mondiale.
Quest'ultima osservazione in particolar modo ci permette
di approfondire, per quanto in forma di cenno, la complessa articolazione
tra diritti civili e umani.
Si può dire infatti schematicamente che questi due insiemi
si tocchino in più parti e che la piena realizzazione degli uni equivalga
necessariamente alla piena applicazione degli altri. Tuttavia permangono
elementi di incongruenza e soprattutto piani diversi di riferimento,
a livello perlomeno della pratica politica, più orientata alla dimensione
locale/nazionale (diritti civili) più attenta alla dimensione globale/transnazionale
(diritti umani).
E' proprio questa distinzione di livelli di applicazione
dei diritti civili e dei diritti umani che può rappresentare in alcuni
casi un potenziale vulnus alla piena attuazione dei diritti dei singoli
all'interno di ciascun contesto socioculturale specifico.
A questa articolazione di livelli, va d'altronde sempre
cumulato - elemento messo in evidenza a più riprese da Walzer nel
suo testo Sulla tolleranza (9) - il rapporto tra piano individuale
della rivendicazione - libertarismo individuale tipicamente occidentale
- e piano collettivo - rivendicazioni di gruppi di individui, variamente
tematizzati, che rivendicano diritti in quanto gruppo -, rapporto
che complica ulteriormente il futuro delle moderne democrazie occidentali.
Se il ventaglio di valori sottostanti infatti i diritti
umani e civili si equivale nella teoria, la loro pratica applicazione
può dunque presentare elementi di contraddittorietà. Si pensi ad esempio
a tutti quei casi in cui una minoranza etnica impegnata in una lotta
per il proprio riconoscimento(10) , la propria autonomia e il libero
esercizio dei diritti civili, non tenesse conto o violasse i diritti
di membri di un'altra comunità insistente sullo stesso territorio
nazionale, sottoponendo i membri di tale comunità a pratiche di discriminazione,
esclusione e marginalizzazione, proprio in ragione della tutela dei
propri diritti "interni".
In casi come questi emerge la possibile discrepanza,
o addirittura la conflittualità tra ordine dei diritti civili e ordine
dei diritti umani.
E' in tal senso che vanno lette e valutate con attenzione
le numerose carte dei diritti prodotte a livello nazionale, o da comunità
sopranazionali, politicamente e socialmente omogenee - carta dei paesi
arabi, carte dei diritti di alcune minoranze, più recentemente la
Carta Europea dei diritti di cui qui si intende far cenno più avanti.
In tali riformulazioni specifiche della Dichiarazione
Universale si potranno infatti rintracciare le eventuali spie di etnocentrismo,
di negazione implicita dei diritti di tutti gli uomini a prescindere
dalla loro appartenenza ed estraneità all'ordine culturale dominante
di tale o talaltra comunità.
In tal senso tornano di nuovo utili le osservazioni
che lo stesso Walzer avanza nel suo testo(11) sulla tolleranza: il
piano di riferimento delle democrazie liberali esaltando l'esclusività
del singolo, mira implicitamente alla costruzione di società civili
sempre meno coese, in cui al di là di un generico richiamo al rispetto
reciproco e al libero esercizio della propria libertà entro i limiti
del regime democratico non vengono in alcun modo esaltate le appartenenze
culturali ed etniche, dimensione questa che però riemerge prepotentemente
come elemento identificante per molti individui che preferiscono aggregarsi
in forme collettive la cui base sia appunto costituita da una comune
radice culturale, etnica o identitaria (orientamenti di costume, scelte
religiose ecc.). Una società capace dunque di rappresentare le pulsioni
libertarie dei suoi cittadini, mantenendo però attenzione verso la
pluridimensionalità delle appartenenze - che spesso costituiscono
i profili identitari di molti dei suoi soggetti - può pensare di poter
traghettare i propri membri oltre la conflittualità.
E' in tal senso che va anche letto il documento europeo
in discussione in questi ultimi mesi all'interno del Parlamento europeo:
la Carta Europea dei Diritti; un documento importante finalizzato
a stabilire i diritti fondamentali dei cittadini della comunità europea
tutta nonché le regole per l'accesso ad essa.
Cerchiamo di analizzarne alcuni punti salienti, nonché
di porci criticamente alcune domande sui limiti di applicabilità generalizzata
di tale documento stanti le attuali regolamentazioni interne alla
comunità(12) .
Il primo problema che emerge dal dibattito in corso
in questi mesi intorno alla Carta europea dei diritti fondamentali
è legato proprio alle forme della cittadinanza che un progetto come
questo è destinato a ridisegnare. Si pone infatti in primo luogo un
problema di rappresentanze incrociate a livello istituzionale che
rischiano di vanificare le acquisizioni, peraltro molto avanzate,
della proposta di Carta dei Diritti Fondamentali che si sta discutendo.
In particolare il problema consiste nella sua capacità di vincolare
giuridicamente o meno i regolamenti interni di tutti gli stati membri
in termini di cittadinanza, diritti fondamentali di soggetti presenti
sul territorio della comunità, allargamento della cittadinanza a questi
ultimi. Questo aspetto, ancora irrisolto, è destinato ad essere uno
dei fuochi del dibattito che si annuncia particolarmente acceso all'interno
del Parlamento europeo. D'altronde se la Carta ottenesse questo potere
di vincolo sulle regolamentazioni nazionali in materia di diritti
non solo si allargherebbe enormemente lo spazio di libertà, giustizia
e sicurezza per tutti all'interno della Comunità Europea, ma verrebbe
approvato uno dei documenti più aperti in termini di circolazione
libera degli individui e tutela della loro dignità.
L'accento posto infatti a più riprese sui diritti sociali,
sulle politiche antirazziste e antidiscriminatorie e sui problemi
della legittimità democratica è destinato a modificare sostanzialmente,
qualora appunto la Carta avesse valore prioritario sugli ordinamenti
interni dei singoli stati membri, il profilo della cittadinanza europea
e le sue strategie politiche in materia di immigrazione e inclusione
sociale e, conseguentemente, lo stesso modello federalista europeo.
Un progresso d'altronde così spinto in materia di diritto
di asilo e di immigrazione darebbe origine a nuove categorie di minoranze
legittime all'interno dell'Unione e imporrebbe il fattivo adeguamento
delle autorità di polizia e giudiziarie nazionali, che modificherebbe
in modo assai rilevante il rapporto tra istituzioni europee e cittadini.
Il fatto che la carta insista molto sui diritti fondamentali,
applicabili a tutti coloro che rientrano nello spazio giudiziario
dell'Unione, svincola questo insieme di diritti dai soli cittadini
europei (nel senso degli aventi diritto al voto) ed estende forme
sostanziali della cittadinanza (tutela dei diritti di espressione,
petizione, sicurezza e decorosità di vita) a tutti i soggetti immigrati
nel territorio della comunità.
Molti addirittura sostengono che alcuni diritti sociali
dovrebbero essere riconsiderati all'interno dei diritti fondamentali
della comunità: il diritto ad avere un alloggio decoroso, ad esempio,
dovrebbe far parte di questo ampliamento della Carta. Tuttavia questo
contrasta con le competenze attualmente previste per l'Unione Europea
che non prevedono assolutamente il suo coinvolgimento nelle politiche
dei singoli stati nazionali in materia di alloggi e di estreme forme
della povertà e dell'esclusione sociale.
D'altro canto solo un ampliamento di questa portata
delle competenze dell'Unione sembra essere in grado di riformulare
le forme della cittadinanza europea nella direzione di una sempre
maggiore coesione sociale, indispensabile perché si crei il senso
comunitario che sta alla base dello spirito stesso dell'Unione.
I problemi riguardano dunque essenzialmente:
a. il trattamento dei cittadini dei paesi terzi
b. la posizione delle minoranze regionali ed etniche
c. le questioni sociali più urgenti e di più difficile
risoluzione (marginalità sociali di vario genere, antiche e nuove
povertà, mancato inserimento dei soggetti immigrati, ecc.)
Preoccupa inoltre il continuo riferirsi dei documenti
dell'Unione e del Parlamento Europeo ad un modello auspicabile di
Europa in cui alla ricerca di identità e appartenenza territoriale
o etnica si sostituisca sempre più quella culturale, fondata su dei
fini condivisi(13) .
In questo tipo di asserzioni infatti si comprende la
sostanziale mancanza di consapevolezza antropologica delle commissioni
impegnate nella formulazione della Carta dei Diritti Fondamentali.
E' infatti pienamente "culturale" - per riprendere la terminologia
impiegata da tali documenti - anche l'appartenenza fondata sul territorio
e sull'ethnos. Anzi, portando alle estreme conseguenze la critica
antropologica in merito, si potrebbe far notare come intere generazioni
di antropologi abbiano ragionato sull'inscindibilità, nella costruzione
identitaria dell'individuo, tra tratti culturali soggettivi - comunque
contestualmente determinati - e tratti conseguenti la sua collocazione
in un determinato contesto geografico, storico e politico.
Ignorare questa dimensione "localizzata"(14) dei soggetti
in vista di una comunità di "uomini liberi", sganciati da ogni retaggio
di gruppo, da ogni specifica appartenenza etnica o di minoranza o
linguistica o religiosa, significa immaginare una comunità di soggetti
identici, tanto insipienti da un punto di vista culturale quanto inesistenti
sul piano della realtà dei fatti.
Persino gli Stati Uniti che hanno a lungo aspirato ad
una comunità di cittadini, che hanno esaltato in ogni modo - anche
attraverso l'analisi di molti dei loro più recenti e brillanti esponenti
antropologi - la pluralità di identità interna al loro contesto nazionale,
hanno finito per ammettere che l'appartenenza culturale passa necessariamente
per la costruzione di gruppi coesi intorno a specifici tratti culturali
che li differenziano da altri, tratti dei quali fa assai spesso parte
proprio l'appartenenza etnica e religiosa.
Un'ultima osservazione interessante che emerge dalla
lettura della carta e dei documenti prodotti negli ultimi mesi intorno
ad essa è la differenziazione tra diritti civili e fondamentali, che
insiste dunque, in buona parte, proprio sulle questioni fin qui dibattute.
"I diritti sociali fondamentali, e in particolare
quelli socio-economici, hanno spesso le caratteristiche di norme
che obbligano governi e autorità di livello inferiore a sviluppare
e mettere in atto politiche che mettano tali diritti alla portata
di tutte le persone rientranti nella loro giurisdizione. Mentre
i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali classiche implicano
un obbligo di rispettare e proteggere, questi diritti sociali comprendono
unicamente l'obbligo di garantire e promuovere. Un impegno nei confronti
di diritti come il diritto al lavoro o il diritto ad un alloggio
decente richiedono un attivo programma d'azione da parte delle autorità,
e non unicamente una vigilanza passiva. D'altro canto è molto difficile
per un singolo ottenere il riconoscimento di tali diritti in tribunale"(15).
Appare evidente da questa stralcio di documento del
Parlamento europeo che la questione dei diritti si fa più cogente
in termini di pratiche politiche quando dal piano delle libertà fondamentali
e dei diritti dell'uomo si passa alle specifiche strategie applicative
dei diritti fondamentali e civili, specie in materia di diritti sociali.
NOTE
(1)Si tratta della Dichiarazione sui Diritti Umani
presentata alla Commissione sui Diritti Umani della nazioni Unite
dal Consiglio Direttivo dell'American Anthropological Association.
Herskovits, caposcuola della corrente relativista dell'antropologia
americana, oltre ad invitare in questa dichiarazione ad un generico
rispetto per l'individuo e per le culture dei diversi gruppi umani,
mise in guardia, in quel testo, dal rischio connesso con la stesura
della Dichiarazione Universale, di un'affermazione di diritti prevalenti
in Europa e in America, segno dunque dell'egemonia di questi contesti
geopolitica nel complesso delle Nazioni Unite. Egli mise anche in
rilievo i danni commessi in nome di questa egemonia, implicitamente
ed esplicitamente affermata dell'Occidente, e i rischi legati alla
"missione dell'uomo bianco". Si deve tra l'altro a questo documento
l'accentuazione del rapporto inscindibile tra sviluppo della personalità
individuale e cultura del gruppo di riferimento, da cui deriva anche
l'impossibilità di pensare a individui liberi da ogni appartenenza
culturale specifica. La Dichiarazione sui Diritti Umani, proprio perché
formulata all'interno di un contesto culturale e ideologico dato,
non poteva essere rappresentativa - a giudizio di Herskovits - del
corredo di valori e principi validi per l'umanità tutta. Si legge
nello Statement: "Devono essere riconosciuti come fondamentali modelli
planetari di giustizia e libertà basati sul principio che l'uomo è
libero solo quando vive conformemente alla definizione di libertà
elaborata dalla propria cultura e che in suoi diritti sono quelli
che egli stesso riconosce come membro della sua società" (in Santiemma
A. (a cura di), I diritti umani, Roma, Euroma, Roma 1998, p.333).
Si è detto che l'approccio di Herskovits al problema dei diritti concorresse
allo slittamento dell'antropologia da posizioni relativiste verso
forme di neutralismo acritico. Se da un lato c'è il rischio che la
"vulgata" relativista vanifichi gli sforzi di applicazione fattiva
dei diritti umani, dall'altro però si deve ammettere che proprio il
relativismo antropologico ha portato all'attenzione dei legislatori
e degli estensori della Dichiarazione Universale il problema della
estendibilità indiscriminata dei valori e dei principi occidentali
a tutte le culture e a tutti i gruppi, senza che vi fosse piena coscienza
né valorizzazione della loro imprescindibile diversità
(2)Per citare solo alcuni esempi di questo imponente
dibattito in materia di Diritti dell'Uomo: A. Cassese, I diritti umani
nel mondo contemporaneo, Roma-Bari, Laterza, 1994; de Finis G. - Scartezzini
R. (a cura di), Universalità e Differenza. Cosmopolitismo e relativismo
nelle relazioni tra identità locali e culture, Milano, Franco Angeli,
1996; sul piano internazionale si vedano: le Oxford Amnesty Lectures
sui diritti umani cui, significativamente, non è stato invitato nessun
antropologo: Shute S. - Hurley S. (a cura di), On Human Rights, New
York, 1993 (trad. it. I diritti umani, Milano, Garzanti, 1994) in
cui sono presenti saggi di Lukes, Rawls, Rorty e Lyotard tra gli altri.
Ampliando dal dibattito sui diritti umani a quello più ampio sulla
tolleranza delle diversità interne ed esterne di cultura e il rapporto
derivante tra piano dei diritti umani e piano dei diritti civili:
Taylor C., Multiculturalism and the Politics of Recognition, Princeton
1992 (trad. it. Multiculturalismo. La politica del riconoscimento,
Anabasi, Milano, 1993); Rawls J., A Theory of Justice, Cambridge,
1971 (trad. it. Una teoria della giustizia, Milano, Feltrinelli, 1982)
e Nagel T., Equality and Partiality, Oxford, 1991 (trad. it. I paradossi
dell'uguaglianza, Il Saggiatore, Milano 1993). In alternativa alle
varie declinazioni della posizione relativista sui diritti, si vedano
le posizioni universaliste di Terence Turner ed altri in Turner T.
(a cura di), Universal Human Rights versus Cultural Relativity, "Journal
of Anthropological Research", n.3 (Special Issue On Human Rights),
a.53, 1997. Un notevole peso nel dibattito hanno avuto anche i contributi
antropologici sui fondamnti sociali della nozione di diritto e dei
diritti delle minoranze. Su questo Cfr. Downing T.E. - Kushner G.
(a cura di), Human Rights and Anthropology, Cambridge Cultural Survival,
1988; Messer Ellen, Anthropology, Human Rights and Social Transformation
in E.F. Moran (a cura di), Transforming Societies, Transforming Anthropology,
The University of Michigan Press, Ann Arbor, 1996, pp.165-210
(3)Si intende far riferimento qui ai recenti sviluppi
della riflessione antropologica in materia di pratica etnografica
che ne hanno accentuato gli aspetti critici, di necessaria decostruzione
dell'autorità dell'antropologo, andando alla ricerca di un più paritario
dialogo etnografico. Da questa "democratizzazione retorica" dell'approccio
etnografico emergono una pluralità di sguardi possibili (dell'etnografo,
del nativo, dell'etnografo e del nativo insieme, e di altre figure
presenti sul terreno di ricerca) che ripropone costantemente i problemi
della pluralità culturale. Su questi argomenti, Cfr. Fabietti U.,
Antropologia Culturale. L'esperienza e l'interpretazione, Laterza,
Bari-Roma, 1999. E' proprio la ricerca etnografica così intesa che
può aiutarci a restituire le forme più intime, meno eclatanti, ma
non per questo meno gravi, della violazione dei diritti e a documentarle
come atto di memoria collettiva necessaria, perché tali violazioni
non abbiano a ripetersi.
(4)cfr. H. Arendt, Le origini del totalitarismo, Edizioni
di Comunità, 1999, Torino (ed. orig. ). Inoltre si tengano presenti
in proposito quei numerosi studi sul revisionismo recente in materia
di Olocausto e di crimini contro l'umanità in genere che oltre a equivalere
ad un'operazione di destorificazione costituiscono anche il preambolo
della coazione a ripetere la violazione. Cfr. F. Dei, Intervento al
Congresso AISEA, Novembre 1999. Si veda inoltre in tal senso il progetto
MEMORY, formulato dal regista Stephen Spielberg e dallo storico dell'Olocausto
B. Yerushalmi che si ripropone di raccogliere le storie di vita dei
superstiti dei campi di concentramento nazisti, come forma di restituzione
pubblica della memoria e documento per le generazioni future.
(5) Si fa riferimento qui essenzialmente alla notorietà
rispetto alla cronaca di alcuni genocidi, a partire da quello perpetrato
dai nazisti nei confronti degli ebrei, fino ai più recenti casi balcanici
- Serbia, Kosovo - e africani - Hutu/Tutsi. Un repertorio così compilato
è destinato necessariamente ad essere manchevole, ma è proprio la
struttura dell'informazione massmediologica su questo genere di violazioni
a procurare questa stortura. Il criterio di valutazione della violazione
è troppo spesso affidato al numero degli individui coinvolti, al peso
politico e all'attualità dei conflitti che fanno da scenario a tali
violazioni e alla scelta, talora arbitraria, di valutare questi, e
non altri, episodi come violazione dei diritti umani.
(6) Cfr. Bokatola Isse Omanga, L'Organisation des Nations
Unies et la Protection des Minorités, Bruxelles, Bruybant, 1992, nonché
l'interessante saggio di G. Bamonte, ONU e popoli indigeni : attualità
di un problema in Santiemma A. (a cura di), op. cit., pp.365-373
(7)Su questi aspetti più radicali della critica decostruzionista
al sistema dei diritti umani si vedano gli interventi di Upendra Baxi
, Random Reflexions on the [Im]possibility of Human Rights Education,
Fonte Internet, 1998: Cfr. http://www.pdhre.org/dialogue/reflections.html
e il volume Inhuman Wrongs and Human Rights: Unconventional Essays,
Delhi, Har Anad Publication, 1994
(8)A questo proposito si deve notare che l'importanza
del fissare un indennizzo per le vittime di violazioni dei diritti
umani, in un contesto mercificato quale quello delle moderne economie
liberali, assolve ad una funzione di concreta valorizzazione pubblica
del danno commesso e della necessaria riparazione
(9)M. Walzer, On Toleration, Yale University, New Haven/London
1997 (tr. it.. Sulla tolleranza, Laterza, Roma 1998)
(10)Su questo aspetto specifico delle nuove rivendicazioni
da parte di minoranze culturali di vario genere, oltre al già citato
testo di M. Walzer: Cfr. tra gli altri: C. Taylor, Multiculturalismo.
La politica del riconoscimento, Anabasi, Milano 1993; W. Kymlicka,
La cittadinanza multiculturale, Il Mulino, Bologna 1999, J. Habermas
- C. Taylor, Multiuclturalismo. Lotte per il riconoscimento, Feltrinelli,
Milano 1996; J. Habermas, L'inclusione dell'altro, Feltrinelli, Milano,
1999
(11)M. Walzer, op. cit., Capitolo finale: Il multiculturalismo
americano
(12)Per una conoscenza almeno generale dei contenuti
della Carta Europea dei Diritti Fondamentali e del dibattito svoltosi
in merito all'interno dell'Unione Europea, Cfr. Relazione della Commissione
Simitis e il parere del Parlamento Europeo sulla Proposta di Carta
Europea dei Diritti, espresso in data 13 Settembre 1999, http://www.studiocelent@no.it-cartaeuropea.htlm
(13)Cfr. Documento del Parlamento Europeo, cit., p.16
(14)Su questa nozione di cultura territorialmente contestualizzata,
Cfr. Bhabha Y., The Location of Culture, RoutLedge, London, 1998 (tr.
it. In corso di preparazione, Meltemi, Roma, 2001). C. Tullio-Altan
nel suo testo Ethnos e Civiltà. Identità etniche e valori democratici,
Feltrinelli, Milano, 1995, fa d'altronde notare che: "l'ethnos non
è un accidente del consorzio umano, e quando non si faccia un fine
in se stesso come esasperato etnocentrismo, ma appaia quale mezzo
di civiltà, in quanto portatore nel suo ethos di valori universalistici,
esso rappresenta una necessità, senza la quale quei valori non avrebbero
modo di esprimersi: non si dà una società di puri spiriti disincarnati".
Su questo dibattito tra nazionalità "civiche" e nazionalità "etniche"
e sulla supposta gerarchia evoluzionistica che subordinerebbe le nazioni
etniche a quelle civiche, riducendole tra l'altro a "ideal-tipi" impiegati
meccanicamente, Cfr. Rusconi G.E., Se cessiamo di essere una nazione,
Il Mulino, Bologna, 1993 e Smith A., Le origini etniche delle nazioni,
Il Mulino, Bologna, 1992, pp.281-282 e Il revival etnico, Il Mulino,
Bologna, 1981, pp.80-81, ma anche National Identity, Penguin Books,
london, 1991, p.13. Tullio-Altan fa comunque notare che pur dovendo
evitare una tipizzazione esasperata dei due modelli di nazione, non
si può tuttavia ignorare che queste due categorie siano in realtà
empiricamente utili per individuare modalità diverse di organizzazione
delle nazioni in cui si attestano valori più soggettivi e universalistici
(nazioni civiche) e valori più tradizionali e ancorati all'ethos (nazioni
etniche)
(15)Ancora da Documento del Parlamento Europeo del 13
Settembre 1999, cit., p. 24