Il volume edito da Gregory Fox e Brad Roth propone
molti spunti per una riflessione approfondita ed in linea con gli
sviluppi piú recenti della prassi internazionale sulla questione della
democrazia e dei diritti ad essa connessi nel diritto internazionale.
I contributi dei sedici internazionalisti (tutti rappresentanti di
primo piano del mondo accademico anglo-americano, con le uniche eccezioni
di Marrti Koskenniemi e Georg Nolte di provenienza europeo-continentale)
contenuti nel volume si concentrano sul presunto diritto di tutti
i popoli ad un governo democratico, basato sulle libertá politiche
individuali, sul pluralismo delle forze politiche e su libere consultazioni
elettorali periodiche, in altre parole su un concetto liberale di
democrazia.Tradizionalmente il diritto internazionale e i suoi studiosi
non si sono occupati del concetto di democrazia. Ancora nel 1987 l'American
Law Institute sosteneva che "international law does not generally
address domestic constitutional issues, such as how a national government
is formed", sicuro di trovare l'accordo della gran parte degli internazionalisti
e degli Stati su questo punto. Secondo l'interpretazione prevalente
dell'Art. 2 par. 7 della Carta delle Nazioni Unite, infatti, l'organizzazione
interna dello Stato costituiva l'ambito di competenza esclusiva dello
Stato. A parte i casi di condanne collettive nei confronti dei regimi
di apartheid, in cui la negazione stessa di democrazia, comunque,
solo indirettamente andava a violare una norma di ius cogens, durante
tutto il corso della Guerra Fredda la parola "democrazia" veniva usata
dagli Stati e dagli organismi internazionali in senso talmente vago
e senza alcuna specificazione dei diritti e gli obblighi ad essa legati,
da includere i casi piú stridenti di governo "democratico" (dalle
liberal-democrazie occidentali ai Paesi comunisti del blocco sovietico).
Anche in uno strumento vincolante gli Stati come il Patto per i Diritti
Civili e Politici, in cui all' art. 25 si riconosceva il diritto alla
partecipazione politica, tale diritto non fu mai specificato a causa
delle diversitá ideologiche tra blocco occidentale e blocco sovietico.
Il disposto dell'art. 25, in cui la partecipazione veniva intesa o
come diretta o attraverso rappresentanti eletti liberamente, indicava
la volontá degli Stati di ricomprendere sotto tale norma sia un modello
di democrazia popolare, sia un modello di democrazia parlamentare.
Inoltre, ogni proposta sostanziale di un diritto dei popoli ad un
governo democratico era in aperto contrasto con la prassi pressoché
universale di concedere riconoscimento a quei governi, che esercitassero
un controllo effettivo su una certa popolazione ed un certo territorio,
senza riguardo alle modalitá attraverso cui questo potere era esercitato
(con l'eccezione dei regimi di apartheid).Certamente, ad undici anni
di distanza dalla fine della Guerra Fredda, la comunitá internazionale
presenta degli elementi di novitá. Fox e Roth, pur nella loro diversitá
di vedute sull'esistenza e sul contenuto di un right to democratic
governance, concordano nell'affermare che "whatever one is to make
of developments in the 1990s, it is now clear that international law
and international organizations are no longer indefferent to the internal
character of regimes exercising effective control within "sovereign"
States". Ma quali sono stati gli sviluppi degli anni piú recenti?
Il diritto alla partecipazione politica incorporato nel Patto per
i Diritti Civili e Politici e negli strumenti di protezione regionale
dei continenti europeo ed americano hanno acquistato status e determinatezza
grazie a tutto una serie di decisioni e dichiarazioni del Comitato
e della Commissione ONU sui Diritti Umani, della Commissione e della
Corte Europea dei Diritti Umani, della Commissione e della Corte Interamericana
per i Diritti Umani, dell'OSCE e dell'Assemblea Generale delle Nazioni
Unite. Le Nazioni Unite, l'Unione Europea, l'OSCE e l'Organizzazione
degli Stati Americani hanno partecipato alla preparazione ed hanno
monitorato molti processi elettorali in diverse zone del pianeta.
In due occasioni il Consiglio di Sicurezza ha autorizzato (Haiti nel
'94, con la Ris. 940) o legittimato a posteriori (Sierra Leone nel
'98, con la Ris. 1162) l'uso della forza per rimettere al potere governi
eletti democraticamente e detronizzati da colpi di stato di stampo
militare. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite ha espresso nel
1997 l'opinione per cui va considerato una "established norm" il fatto
che "military coups against democratically elected Governments by
self-appointed juntas are not acceptable". Nel 1999 la Commissione
ONU sui Diritti Umani con una votazione 51-0 (e le due astensioni
della Cina e di Cuba) ha adottato una risoluzione intitolata "Promotion
of the Right to Democracy" in cui viene dichiarata una serie di diritti
di partecipazione politica tra cui anche il diritto ad istituzioni
transparenti e responsabili. Fox enumera 130 Stati dotati di istituzioni
democratiche, di cui quasi la metá ha raggiunto questo risultato solo
nell'ultimo decennio.Tuttavia, questi elementi vanno presi con la
dovuta cautela. Prima di tutto, gli atti di molti di questi organi
menzionati non sono in sè fonti di diritto internazionale. Anche laddove
lo sono, gli elementi di ambiguitá non mancano. Se prendiamo in considerazione
la risoluzione appena menzionata della Commissione ONU sui Diritti
Umani, possiamo notare come l'idea di solo menzionare l'espressione
"right to democratic governance" nel testo non sia stata neppure presa
in considerazione e la sola inclusione nel titolo é stata approvata
con 12 voti negativi e 13 astensioni. La Risoluzione 1162 del Consiglio
di Sicurezza lascia molti dubbi di legalitá per il fatto che appunto
giunge dopo l'intervento di ECOWAS (la forza multinazionale creata
da un gruppo di Stati africani) in Sierra Leone; in piú, l'intervento
armato vero e proprio viene iniziato e portato a termine dalla Nigeria,
un Paese paradossalmente altrettanto anti-democratico, con ambizione
egemoniche nella regione. Dei 130 Paesi menzionati da Fox, in una
cinquantina perlomeno la democrazia si limita ad una procedura formale
con cui una o due o tre gruppi dominanti si spartiscono periodicamente
il potere politico senza alcuna possibilitá di reale partecipazione
politica da parte del resto della popolazione. Proprio in considerazione
di queste novitá, ma anche delle profonde contraddizioni che le caratterizzano,
gli editori si propongono di rispondere ad alcuni quesiti di grande
valore per ogni internazionalista, che voglia occuparsi del problema
del diritto ad un governo democratico. Prima di tutto, é possibile
emancipare la discussione giuridica da quella politico-ideologico
su un tema cosí "politico" per definizione? E' possibile definire
un diritto positivo alla democrazia e possono essere forniti dei criteri
giuridici per il suo "riconoscimento" ed esercizio? Quali trasformazioni
implica un diritto alla democrazia alla teoria tradizionale sul riconoscimento
degli Stati e dei governi? Dovrebbe esserci o siamo giá di fronte
ad un obbligo di non-riconoscimento nei confronti di governi autoritari?
E oltre, possiamo ridefinire il concetto di sovranitá e l'obbligo
di non intervento nei confronti di governi non rappresentativi? Il
diritto ad un governo democratico legittima (o addirittura obbliga)
la sospensione del normale processo democratico quando la maggioranza
investa del potere un gruppo politico apertamente anti-democratico?
Queste sono le principali domande a cui la raccolta di saggi cerca
di rispondere. Essa si articola in cinque parti.La prima parte esplora
i fondamenti normativi di un diritto alla partecipazione politica
nel diritto internazionale. La parola é data a Thomas Franck e Gregory
Fox, i primi internazionalisti agli inizi degli anni '90 a sistematizzare
un diritto alla partecipazione politica nel diritto internazionale
e a creare la cosiddetta "democratic entitlement school" (particolarmente
seguita negli Stati Uniti). Nei loro contributi Franck e Fox ritrovano
l'origine di un tale diritto nel principio di autodeterminazione e
in una serie di disposizioni, allora vaghe e generiche, incorporate
nei primi strumenti convenzionali a protezione dei diritti umani.
Considerano poi gli sviluppi piú recenti nella pratica delle organizzazioni
intergovernative, che, con sempre piú vigore, affermano l'esigenza
di democratizzazione degli Stati, gestiscono e sopraintendono ai processi
elettorali e rispondono alle usurpazioni di potere contrarie ai mandati
elettorali. Questo avrebbe creato una prassi tale da parte degli Stati
e delle organizzazioni internazionali da configurare una norma consuetudinaria
in via di formazione, che obbligherebbe qualsiasi governo a ricercare
la legittimazione interna ed internazionale attraverso libere elezioni.
In prospettiva, viene discussa la possibilitá pratica di un'attuazione
piú vigorosa del diritto alla partecipazione politica e le limitazioni
poste ad un tale tentativo da norme potenzialmente in conflitto con
esso quale il divieto dell'uso della forza. Segue poi il contributo
di James Crawford, che cerca di valutare il posto assegnato al diritto
ad un governo democratico nella dottrina internazionalista. Implicazioni
quali gli obblighi internazionali assunti da regimi anti-democratici
ma effettivi e la successione a tali obblighi da parte di un nuovo
governo vengono analizzate alla luce dei nuovi sviluppi. Un caveat
finale é infine mandato da Crawford agli assertori di un pensiero
millenarista e del concetto di democrazia-processo come panacea per
tutti i problemi di rappresentativitá nel diritto internazionale (non
a caso l'autore cita il problema della discriminazioni delle minoranze
anche da parte di governi democratici).La seconda parte si concentra
sugli effetti del processo di democratizzazione della societá internazionale
sulla relazioni interstatuali. Sean Murphy sostiene che la natura
democratica dei governi e degli Stati comincia ad influenzare le prassi
di riconoscimento, ma certamente non domina tali pratiche. Stephen
Schnably analizza la prassi dell'Organizzazione degli Stati Americani,
organizzazione intergovernativa che da tempo ha dichiarato il proprio
impegno alla promozione e mantenimento della democrazia tra i propri
Stati membri, mettendo in luce i risultati spesso contraddittori che
tale politica ha prodotto. Anne-Marie Slaughter descrive il modo in
cui la democratizzazione del diritto internazionale abbia portato
a forme di governo transnazionali, in cui istituzioni di governo nazionali
di Stati democratici agiscono in modo cooperativo per arginare problemi
appunto transnazionali quali il degrado ambientale, il crimine organizzato
e il terrorismo.La parte terza si occupa invece della relazione tra
democrazia ed uso della forza. W. Michael Reisman argomenta a favore
di una revisione del contenuto normativo della sovranitá nel diritto
internazionale, che conceda un diritto di intervento da parte degli
Stati - non necessariamente dietro autorizzazione del Consiglio di
Sicurezza ma anche unilaterale - al fine di permettere una genuina
espressione della volontá popolare ed opporsi ai regimi dittatoriali.
Nel capitolo seguente Michael Byers e Simon Chesterman procedono ad
una lettura critica dei precedenti di intervento pro-democratico quali
Panama, Grenada, Haiti, Sierra Leone per criticare sia l'iperattivismo
del Consiglio di Sicurezza in questo contesto (e quindi l'idea che
ogni regime anti-democratico possa rappresentare una minaccia alla
pace ai sensi dell'Art. 39), sia l'idea della formazione di una norma
consuetudinaria che possa legittimare un uso della forza diretto contro
regimi anti-democratici. David Wippman considera il problema dell'intervento
pro-democratico sotto una diversa angolatura, cioé quella dei trattati
di garanzia fra governi legittimi e Stati terzi che autorizzino in
anticipo l'intervento di questi ultimi al fine di ripristinare situazioni
di governo democratico laddove queste siano state soppiantate da un
colpo di stato. Brad Roth argomenta in senso contrario a Wippman,
sostenendo che tali trattati sarebbero nulli in quanto in violazione
di norme imperative di diritto internazionale. John Owen analizza
da parte sua le implicazioni per il sistema internazionale della cosiddetta
tesi della "pace democratica", secondo cui gli Stati democratici non
usano l'intervento armato come metodo di risoluzione delle controversie.
Nonostante la sua analisi empirica confermi questa ipotesi, egli critica
l'idea che le organizzazioni internazionali debbano promuovere forzatamente
un modello di polis liberal-democratica. Questo creerebbe nel breve-medio
periodo una fase di estrema instabilitá e violenza bellica nella societá
internazionale. Inoltre, rappresenterebbe un attacco frontale all'idea
di sovranitá statuale, garanzia giuridica di uguaglianza e pluralismo,
su cui é stata basata la societá internazionale sin dalle sue origini
nel XVII secolo.La quarta parte del volume si occupa del rapporto
tra democratizzazione ed altri imperativi con essa confliggenti. Gregory
Fox e Georg Nolte, da una parte, e Marrti Koskenniemi e Brad Roth,
dall'altra, oppongono vedute contrastanti sulla tolleranza di regimi
autoritari come risultato di processi democratici. I primi argomentano
a favore di forme di autodifesa dei sistemi democratici contro l'avvento
al potere di forze antidemocratiche, contrapponendo ad un concetto
puramente procedurale di democrazia un altro sostanziale e, quindi,
appoggiando anche l'idea di una sospensione delle normali regole della
competizione elettorale come nel caso dell'Algeria. Questa sarebbe
una regola del diritto internazionale comprovata da strumenti convenzionali,
prassi nazionali e giurisprudenza internazionale. Koskenniemi prende
come spunto la sua risposta ad una tale impostazione per proporre
una critica sistematica all'idea di un "right to democratic governance".
Avverte circa la pretestuositá e il pericolo di neoimperialismo liberal-democratico
che una tale idea implica nel modo in cui essa é stata configurata,
nonché circa l'antidemocraticitá di un sistema internazionale che
non dovesse permettere espressioni di volontá popolare che prediligano
ai diritti civili e politici dell'individuo e alle regole del libero
mercato il benessere della comunitá ed un'equa soddisfazione materiale
dei suoi membri. La stessa idea di un legittimismo democratico universale
viene ugualmente respinta da Roth. Egli argomenta a favore di una
scelta interna di autodifesa dei sistemi di governo nazionali (che
valga altrettanto per le liberal-democrazie, come per i regimi autoritari),
ma, alla luce del diritto internazionale vigente, concepito quale
espressione di una societá pluralista come quella internazionale,
respinge l'idea di una "predilezione" dell'ordinamento giuridico internazionale
per una forma di governo rispetto ad un'altra. Infine, Stephen Ratner
mette in luce le tensioni e le contraddizioni che possono nascere
tra una fase di transizione indolore alla democrazia e le esigenze
di giustizia dettate da violazioni dei diritti umani commesse dai
regimi autoritari precedentemente al potere.La quinta ed ultima parte
lascia spazio alla voce critica di Brad Roth, Jan Knippers Black e
Susan Marks. Brad Roth sostiene che la dottrina dominante sopravvaluta
la portata dei cambiamenti democratici in molti Paesi, legittimando
anche quei regimi il cui impegno ad una reale rappresentativitá democratica
rappresenta poco piú che un atto di forma. D'altra parte, essa tende
a sottovalutare l'importanza degli obiettivi sociali raggiunti da
altre forme di organizzazione politica. Jan Knippers Black, da parte
sua, richiama l'attenzione sulla natura sostanzialmente oligarchica
di molte nuove democrazie e il loro fallimento nel permettere la rappresentanza
di largi settori della popolazione. Infine, Susan Marks avverte sui
pericoli connessi all'apologia di un facile millenarismo, quali l'ipersemplificazione
di un concetto complesso e radicato nell'evoluzione storica di ogni
societá come la democrazia.Il volume merita sicuramente un'attenta
lettura da parte di tutti coloro che si vogliano misurare con la questione
della democrazia nel diritto internazionale. Se lo scopo primario
del lavoro era quello di emancipare il dibattito giuridico da un'impostazione
politico-ideologico, al fine di comprendere in maniera piú nitida
il contributo che l'elaborazione del diritto internazionale puó portare
ad una comprensione della realtá contemporanea, tale obiettivo viene
solo parzialmente raggiunto. Ad una discussione rigorosa viene prediletto
dalla maggior parte degli autori un approccio "post-moderno", che,
per quanto di grande interesse ed importanza per una riflessione politica
sul ruolo che la democrazia come forma di ordinamento statale puó
svolgere nel diritto internazionale, non permette sempre un discernimento
chiaro tra il giudizio di valore e una ricerca del diritto positivo.
La discussione sull'esistenza (o meno) di un diritto ad un governo
democratico e le ricadute che tale diritto potrebbe avere sull'ordine
giuridico internazionale, viene inesorabilmente basata da Frank, Slaughter
e Reisman su un a priori, una scelta di valore extra-giuridica, quella
per un modello lockiano di democrazia liberale e per la superioritá
storica e morale di tale modello, che si rifiuta di riconoscere a)
le contraddizioni interne tra i due termini, democrazia e liberalismo;
b) l'importanza degli obiettivi "democratici" raggiunti da altre forme
di organizzazione politica; c) la critica sostanziale ad un tale modello
da parte di diverse componenti culturali della societa' internazionale.
Le critiche della Marks, di Koskenniemi e di Roth hanno gioco facile
a dimostare come anche un'impostazione minimalista quale quella di
Franck sia un'interpretazione di una prassi internazionale e di una
serie di strumenti e giurisprudenze internazionali volta a configurare
una serie di standard di civilizzazione (basati su un concetto restrittivo
e meramente procedurale di democrazia), che, oltre ad implicare una
serie di pericoli per la stabilitá e la pace internazionale, non hanno
certamente consenso in molte societá non occidentali. Tuttavia, sia
assertori sia detrattori del diritto ad un governo democratico sembrano
mettere in secondo piano un'osservazione attenta della prassi e una
sua valutazione normativa, sicché alla fine il lettore puó restare
con un senso di insoddisfazione. Eccezione rimane James Crawford,
che nel suo pur breve e sintetico saggio, mette in luce con grande
linearitá e metodo le difficoltá di definizione e le contraddizioni
nella prassi degli Stati e degli organismi internazionali a tutela
dei diritti umani, ai fini di una ricostruzione di un diritto generale
dei popoli alla democrazia.Non fosse per la mancanza di un trattamento
lucido della questione principale, cioé se esista un diritto, anche
emergente, ad un governo democratico, il dibattito poi entrerebbe
in modo soddisfacente nelle questioni riguardanti la relazione tra
un supposto valore normativo democratico e altri valori normativi
quali il riconoscimento dei governi e il principio di non intervento.
Il piú delle volte sembra peró mancare il primo termine di paragone,
perció anche i saggi piú penetranti come quelli di Byers e Chesterman
e di Murphy, rimangono un po' isolati nella discussione generale.In
conclusione, il libro rappresenta un contributo rilevante, in quanto
mostra la disparitá di vedute a riguardo di un tema cosí importante
non solo per il diritto pubblico interno, ma, come risultato degli
sviluppi recenti delineati sopra, anche per l'ordine giuridico internazionale.
La dottrina anglo-americana fa segnalare ancora la sua vivacitá e
la sua capacitá di misurarsi senza timori con uno degli elementi di
novitá della societá internazionale del dopo Guerra Fredda, che sicuramente
ha avuto meno attenzione dagli internazionalisti. Tuttavia, l'impressione
finale che il volume lascia é che una riflessione sulla ricostruzione
di un tale diritto positivo sia prematura senza un minimo accordo
su una definizione preliminare di democrazia per il diritto internazionale.
C'é da auspicare (anche se la speranza é remota) che la Corte Internazionale
di Giustizia possa colmare presto questa lacuna e darci un orientamento
autorevole su questo punto.
(*) Gregory H. Fox e Brad R. Roth (eds.), Democratic Governance and
International Law (Cambridge: Cambridge University Press) (2000) (pp.
585).