SOMMARIO: 1) I
caratteri della funzione di indirizzo e coordinamento; 2) L'interesse
nazionale come esigenza; 3) La natura giuridica ambigua del potere
sostitutivo; 4) Le condizioni di esercizio dei poteri necessari
alla soddisfazione di esigenze unitarie
NOTA: Il presente contributo, corredato di note, è pubblicato
sul numero 2/2002 di Quaderni Regionali.
1. I caratteri della funzione di indirizzo e coordinamento.
La funzione di indirizzo e coordinamento, non prevista espressamente in Costituzione,
compare nell'ordinamento con la legge 16 maggio 1970, n. 281, recante
"Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto
ordinario". Una simile previsione, seguita da numerose altre,
in pressoché tutti i campi di interazione Stato - Regioni, ha suscitato
un costante interesse della dottrina ed una importante serie di pronunce
della Corte costituzionale: è parsa infatti da subito evidente l'importanza
strategica di tale funzione, che poteva consentire allo Stato di condizionare
l'attività regionale in tutte le materie trasferite, tanto da enucleare,
in anni di dibattiti e di alterne applicazioni pratiche, alcuni punti
fermi di cui si dà di seguito sinteticamente conto.
In primo luogo è da notare che la funzione è stata esercitata, in presenza di
"esigenze di carattere unitario", nei confronti delle materie trasferite
alle Regioni. Si è discusso a lungo sull'opportunità di esercitare
la funzione con atti legislativi (parlamentari) o con atti non-legislativi
(governativi). Al di là della teorica preferenza per l'esercizio in
via legislativa, nella prassi è invalso l'esercizio governativo della
funzione, in forma dunque non-legislativa. E questo in effetti sembra
essere l'unico vero caso di atti di indirizzo e coordinamento posto
che, come ha correttamente notato la Corte costituzionale, "l'ipotesi
dell'esercizio attraverso atti legislativi si confonde con il diverso
problema della possibilità e dei limiti dell'intervento legislativo
statale nelle materie di competenza regionale, ai sensi dell'art.
117 della Costituzione" (sent. 18/1997). È peraltro da ricordare
la discutibile prassi, avallata dalla giurisprudenza costituzionale
concernente l'oggetto della funzione e consistente in atti di indirizzo
e coordinamento volti a condizionare non solo l'attività amministrativa
regionale, ma addirittura quella legislativa, in quanto - appunto
- fondamento dell'attività amministrativa. Sempre la Corte ha avuto
modo di chiarire che (almeno in teoria) la funzione non può imporre
nuovi vincoli alle Regioni e che gli atti di indirizzo e coordinamento
non sono altro che una migliore specificazione dei vincoli già previsti
in Costituzione all'autonomia regionale: la funzione di indirizzo
e coordinamento sarebbe cioè il "risvolto positivo" del limite legislativo
dell'interesse nazionale (limite che sulla carta fu di merito, ma
che in realtà - com'è ben noto - venne presto considerato di legittimità).
Ulteriore passaggio in questo percorso di compatibilità costituzionale
ha portato la Corte ad agganciare la funzione all'articolo 5 della
Costituzione, arrivando su tali basi - come meglio si dirà - a considerarne
insopprimibile l'esistenza stessa, in quanto realizzatrice delle istanze
unitarie postulate dall'art. 5 Cost.
A tali spinte "legittimistiche" la giurisprudenza costituzionale, sotto l'attenta
osservazione della dottrina degli anni '70 e degli anni '80, ha anche
opposto alcuni paletti per evitare che la funzione di indirizzo e
coordinamento si trasformasse in uno strumento di libero arbitrio
del Governo. Un primo limite della funzione è costituito dal rispetto
del principio di legalità in senso sostanziale. Il Governo, cioè,
per poter emanare un atto di indirizzo e coordinamento, deve essere
espressamente autorizzato da una legge che disponga in tal senso e
con riferimento alla specifica materia oggetto dell'intervento. Sono
dunque precluse previsioni generali di autorizzazione all'emanazione
di atti di indirizzo e coordinamento. In ciò si vede la differenza
di disciplina (in altri casi meno evidente) tra atti di indirizzo
e coordinamento e regolamenti governativi. Per questi, infatti, è
ben lecita una norma generale che autorizzi una tantum il Governo
all'esercizio del potere stesso (salvo che per i regolamenti di delegificazione),
senza la necessità di una specifica autorizzazione in relazione a
ciascun caso concreto. È da dire altresì che - come ha recentemente
notato Balduzzi -la natura degli atti di indirizzo e coordinamento
ha assunto nella prassi connotati "para-regolamentari".
Ulteriore limite consiste nel contenuto "di principio" che devono avere gli
atti di indirizzo e coordinamento. Essi, in sostanza, devono porre
criteri e obiettivi che le Regioni sono tenute a perseguire nell'esercizio
delle proprie funzioni amministrative (e legislative); al contrario,
non possono porre disposizioni di dettaglio che si risolvano in vincoli
troppo puntuali per l'attività regionale.
L'ultimo limite che merita di essere qui richiamato è quello procedimentale.
La funzione, infatti, è stata a più riprese oggetto di interventi
legislativi (e di sentenze della Corte costituzionale) volti a procedimentalizzarne
l'esercizio, posto che una precisa tipizzazione legislativa del procedimento
aumenta le garanzie di un utilizzo non arbitrario della funzione stessa
da parte del Governo. A seguito dell'art. 8, l. 59/1997 e della sent.
408/1998 della Corte costituzionale, la funzione di indirizzo e coordinamento
deve essere esercitata - nel rispetto del principio di collegialità
- dal Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.
Tale apprezzabile spinta alla concertazione (la cui importanza verrà
ripresa più avanti) è peraltro frustrata dalla circostanza che l'intesa
non è obbligatoria nei casi di urgenza o quando, in caso di prolungati
dissensi, il Governo assuma il parere (non vincolante) della Conferenza
parlamentare per le questioni regionali.
Con queste caratteristiche principali, la funzione di indirizzo e coordinamento
è stata nella vigenza del precedente Titolo V un importante trait
d'union tra Stato e Regioni, nelle materie di legislazione concorrente.
Basti pensare, a titolo di esempio, alla sanità e all'assistenza:
il difficile raccordo tra i diversi livelli di Governo è stato reso
possibile anche grazie alle numerose previsioni di atti di indirizzo
e coordinamento. Ne è chiara riprova la circostanza che sia il d.
lgs. 229/1999 in materia di riforma sanitaria, sia la l. 328/2000
in materia di servizi sociali hanno previsto importanti ipotesi di
indirizzo e coordinamento nei confronti delle attività amministrative
regionali.
2) L'interesse nazionale come esigenza.
È dunque da chiedersi se la riforma del Titolo V abbia modificato gli assetti
sopra riportati e, in caso positivo, quale destino attenda la funzione
di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative regionali.
È cosa nota la scomparsa dal tessuto costituzionale di un riferimento esplicito
all'interesse nazionale. Prima della riforma, l'interesse nazionale
era un limite espresso alla legislazione regionale, sancito sia nell'art.
117 che nell'art. 127 della Costituzione. Come si è accennato poc'anzi,
il limite in oggetto è nato a rigore di Costituzione come limite di
merito, "giustiziabile" dinanzi alle Camere. È ben noto, peraltro,
che la giurisprudenza costituzionale lo ha presto trasformato in vero
e proprio limite di legittimità, dichiarandosi competente a giudicarne
il rispetto da parte della legislazione regionale. La scomparsa di
ogni esplicito riferimento nel nuovo Titolo V ha portato ad un interessante
dibattito dottrinale, con soluzioni a volte divergenti. La maggior
parte dei commentatori conviene tuttavia sul fatto che una mancata
previsione espressa dell'interesse nazionale non ne comporti ipso
facto la scomparsa dall'ordinamento. Anzi, è piuttosto irrealistico
ipotizzare uno Stato (unitario o federale che sia) che non abbia interessi
nazionali, in quanto gli interessi sembrano intimamente legati al
concetto di sovranità. Si vuol dire, cioè, che il potere sovrano perde
qualunque specificità e - infine - perde di senso, qualora non persegua
interessi nazionali.
Postulata la persistenza dell'interesse nazionale, non è peraltro agevole individuare
quali norme costituzionali gli diano copertura. Alcuni autori, facendo
affidamento sulla lettura testuale del nuovo testo costituzionale,
individuano l'interesse nazionale fra le materie rimesse alla legislazione
esclusiva dello Stato. Secondo tale ricostruzione, in sostanza, l'interesse
nazionale sarebbe stato "tipizzato" dal legislatore costituzionale
e cristallizzato nell'elenco dell'art. 117, c. 2. In altre parole,
gli unici casi in cui sarebbe ravvisabile un interesse nazionale sono
quelli della concorrenza, della tutela dei livelli essenziali e delle
altre ipotesi comprese nell'elencazione tassativa di cui si è detto.
Conseguenza di ciò è che lo Stato dovrebbe tutelare l'interesse nazionale
con la legge, potendolo dunque imporre in tal modo in caso di conflitto
con le Regioni o altri enti.
Altra tesi (BARBERA) ritiene che l'interesse nazionale debba continuare ad esistere
nella giurisprudenza costituzionale, alla quale sarà affidato un ruolo
di gran rilievo nel prossimo futuro per quanto concerne l'equilibratura
dei rapporti tra Stato-Regioni. Questa tesi ha effettivamente il pregio
di porre l'accento sulla Corte costituzionale, organo che nei sistemi
di matrice federale ha normalmente un ruolo di grande rilievo anche
politico (si pensi al Tribunale costituzionale federale tedesco),
a differenza degli organi di giustizia costituzionale dei sistemi
con forte tendenza accentratrice (si pensi al Consiglio costituzionale
francese, soprattutto prima delle riforme del 1981). Non è in questa
sede possibile approfondire l'argomento, ma è importante notare che
un'ulteriore caratteristica differenziale dei tribunali costituzionali
federali consiste nella particolare composizione, essendo un certo
numero di membri espressione delle autonomie federate.
Vi è peraltro chi (TOSI) ha individuato un percorso meno radicale che vede l'individuazione
dell'interesse nazionale nel lavoro congiunto di Corte costituzionale
e Parlamento, sottolineando come la Corte non potrà che esercitare
"un intervento in seconda battuta", il più possibile scevro di contenuti
politici ed incentrato sul principio di ragionevolezza. Alcuni, inoltre,
tracciano una interessante distinzione tra interesse nazionale e interesse
della Repubblica, trovando nel combinato disposto degli articoli 114
e 120 della Costituzione la chiave di lettura del nuovo Titolo V
Ulteriore filone dottrinale (BIN; CAMMELLI) ritiene fuorviante l'approccio al
nuovo testo costituzionale per difetto o per eccesso rispetto al testo
del 1948. Secondo tale ricostruzione, bisogna porre l'accento sul
diverso assetto dei rapporti Stato-Regioni: in particolare, se prima
i rapporti erano improntati al principio di supremazia, adesso sono
paritari. Il primo significato da attribuire alla scomparsa di ogni
riferimento espresso all'interesse nazionale è dunque quello di aver
voluto eliminare dalla Costituzione le precedenti insoddisfacenti
soluzioni (cioè il teorico controllo di merito delle Camere). Non
v'è dunque alcuna sorpresa nella previsioni del nuovo testo costituzionale,
potendosi tutelare gli interessi nazionali con un sapiente uso dei
principi di sussidiarietà e di leale collaborazione. Seguendo tale impostazione,
dunque, bisogna porre l'accento sul "pluralismo istituzionale paritario",
che, insieme al simmetrico negativo della "diversità accettabile",
deve essere la chiave di lettura del nuovo Titolo V.
Merita un attento richiamo anche il recente studio di Sorrentino, che sottolinea
come l'eliminazione dall'impianto testuale del concetto di interesse
nazionale, faccia "arretrare a favore delle Regioni l'ipotetica linea
di confine tra fattispecie di interesse nazionale e fattispecie d'interesse
locale", con la conseguenza che l'interesse nazionale perderebbe una
connotazione marcatamente politica, potendosi fondare solo sulla cd.
Costituzione materiale, insieme dei fini e dei valori della società.
In altre parole, il concetto di interesse nazionale non potrebbe più
avere connotazioni usa e getta da programma di Governo, ma si porrebbe
quantomeno ad un livello politico-istituzionale, cioè trascendente
le contingenti maggioranze politiche.
In ultimo è necessario ricordare che alcuni Autori introducono nel dibattito
sull'interesse nazionale il nuovo art. 120, comma 2, della Costituzione,
che prevede poteri sostitutivi del Governo nei confronti delle Regioni
e degli enti territoriali minori: la previsione di importanza decisiva
per l'argomento che qui si tratta, perciò è necessario dedicare al
tema le riflessioni che seguono.
3) La natura giuridica ambigua del potere sostitutivo.
L'art. 120 della Costituzione meriterà particolari attenzioni da parte della
Corte costituzionale: è infatti fra quelli redatti in modo meno comprensibile
e presenta numerose ambiguità. In primo luogo è singolare come i poteri
sostitutivi del Governo siano stati affiancati al divieto per le Regioni
di istituire dazi o di ostacolare la circolazione di persone o cose:
tale abbinamento evidenzia la scarsa attenzione per le tecniche di
redazione degli atti normativi, con particolare riferimento all'esigenza
di omogeneità contenutistica di ogni singolo articolo, che appunto
dovrebbe essere la partizione base del testo normativo.
Trascurando comunque dazi e quant'altro contenuto al
primo comma (che, tra l'altro, rispecchia la formulazione del precedente
testo), il nodo maggiormente problematico dell'art. 120 è costituito
dal potere sostitutivo. Una delle prime considerazioni che emerge
dalla lettura della disposizione, è che il potere sostitutivo sembra
essere facoltativo. Non è cioè un "dovere" sostitutivo, dal momento
che il testo dispone che il Governo "può sostituirsi". Inoltre,
sempre ad una prima lettura, sembra del tutto chiara l'attribuzione
all'esecutivo, espressamente richiamato, del potere in questione.
Soggetto passivo, inoltre, sono organi delle Regioni, delle Città
metropolitane, delle Province e dei Comuni; non gli enti stessi. Senza
ancora addentrarsi nell'esame dei casi che legittimano l'intervento,
si possono già notare numerose incongruenze derivanti dalla prima
lettura: il potere sostitutivo, infatti, sarebbe esercitabile dal
Governo, senza alcun obbligo in tal senso, nei confronti di specifici
organi regionali o locali, e quindi - verosimilmente - per adottare
specifici atti spettanti alla competenza degli organi sostituiti e
non adottati. È fin troppo evidente lo scompenso che questa lettura
comporta sotto il profilo del principio di legalità dell'azione amministrativa
e della separazione tra attività politica e attività amministrativa,
tra attività di direzione e attività di sostituzione.
Il rebus principale dell'art. 120, c. 2 della Costituzione sembra dunque essere
quello circa la natura giuridica del potere sostitutivo attribuito
al Governo. A livello teorico si possono individuare due differenti
tipologie di sostituzione: quella amministrativa e quella normativa.
Se si vuole considerare la sostituzione tracciata dall'art. 120 come
amministrativa, dovrebbe discenderne che il Governo si sostituirà
necessariamente a singoli organi delle amministrazioni territoriali
adottando atti amministrativi. Si sarebbe inoltre portati a sostenere
che tali atti (e più in generale l'intera azione sostitutiva) dovrebbero
essere soggetti al principio di legalità che si è soliti desumere
dall'art. 97 Cost. Il potere sostitutivo sarebbe in realtà un "dovere",
nel senso che il Governo troverebbe necessariamente predeterminati
nella legge i presupposti in presenza dei quali sia necessario attivare
il meccanismo della sostituzione. Ad una prima lettura, in effetti,
la riserva di legge posta dall'art. 120 Cost., sembrerebbe volta proprio
al rispetto del principio di legalità dell'azione amministrativa.
Sarebbe altresì coerente con questa ricostruzione la restrizione dei
poteri sostitutivi ai soli casi di inerzia delle amministrazioni sostituite,
sottolineandosi dunque la sostituzione agli organi e non la sostituzione
agli atti, qualora questi siano venuti ad esistenza. Si tornerà fra
breve sul punto, per mettere in luce i punti deboli di questa impostazione.
La seconda tipologia sostitutiva ha invece caratteri normativi. A seguire questa
ricostruzione, il Governo avrebbe una maggiore discrezionalità circa
la valutazione dell'opportunità dell'intervento. Se peraltro la natura
dell'intervento è normativa, l'atto con cui si può manifestare il
potere non sarà amministrativo, bensì normativo. E questo pone l'ulteriore
problema circa l'oggetto della sostituzione, che potrebbe in questo
caso essere anche l'attività normativa degli enti territoriali. Secondo
questa ricostruzione (CARETTI), l'attività sostitutiva del Governo
dovrebbe manifestarsi nelle forme del disegno di legge da sottoporre
ad approvazione parlamentare, ovvero - in casi di urgenza - del decreto-legge.
Bisogna peraltro chiedersi se sia configurabile un terzo percorso interpretativo,
alla luce delle incongruenze fatalmente riconducibili ad entrambe
le ricostruzioni sopra riportate (SORRENTINO). Non può infatti convincere
la ricostruzione in chiave di mera sostituzione amministrativa, posto
che il Governo sembra poter fruire di margini di discrezionalità notevolmente
elevati, tanto da poter anche scegliere di non intervenire in via
sostitutiva di fronte all'inerzia degli organi decentrati. Non convince,
inoltre, perché la tipica manifestazione della sostituzione amministrativa
è improntata al rigido rispetto del principio di legalità, che sembra
vacillare nell'art. 120 della Costituzione. A ben vedere, infatti,
la riserva di legge cui si è già fatto cenno riguarda "le procedure
atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto
del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione". Non è dunque una clausola che riservi
alla legge l'individuazione dei presupposti sostanziali legittimanti
l'intervento sostitutivo, bensì una clausola volta a garantire una
procedimentalizzazione della funzione, improntata alla sussidiarietà
e alla leale collaborazione.
I presupposti giustificativi dell'intervento sostitutivo sono dunque
quelli direttamente rinvenibili in Costituzione, e cioè i casi "di
mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa
comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza
pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica
o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo
dai confini territoriali dei governi locali". E questi presupposti
non sembra debbano essere letti in relazione alla riserva di legge,
se non per quanto riguarda le procedure tramite le quali realizzare
le esigenze sostitutive. Semmai i fondamenti di una legge sui presupposti
sostanziali della sostituzione sono da ricercare altrove, e segnatamente
nel principio generale di legalità dell'azione amministrativa.
Tornando ai difetti della ricostruzione in chiave strettamente amministrativa,
non convince la tesi per cui il potere sostitutivo potrebbe legittimamente
esercitarsi solo in caso di inerzia degli organi sostituiti. Sembra
infatti ipotizzabile una sostituzione del Governo anche in caso di
esercizio illegittimo dell'attività amministrativa: può esserne esempio
la prima ipotesi di sostituzione prevista dall'art. 120 Cost.. Il
"mancato rispetto" della normativa comunitaria, infatti, non
significa esclusivamente mancato adeguamento, ma può ben significare
che l'ente minore abbia adottato un atto contrastante con la normativa
comunitaria.
Le difficoltà messe in evidenza circa la riconducibilità delle previsioni dell'art.
120 a ipotesi di mera sostituzione amministrativa non consentono peraltro
di considerare il potere sostitutivo del governo come ipotesi di sostituzione
legislativa. Infatti anche tale ricostruzione non sembra essere consentita
dal nuovo titolo V (PIZZETTI). In particolare, si è detto che una
delle ipotesi di sostituzione riguardi la tutela dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Ad ammettere
una sostituzione legislativa, non ci si spiega quale sia il ruolo
della potestà legislativa esclusiva dello Stato (esercitabile anche
su iniziativa legislativa del Governo o con decreto-legge nei casi
consentiti), che all'art. 117, c. 2, lett. m) prevede espressamente
la "la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti
su tutto il territorio nazionale". A meno di non voler attribuire
un diverso significato alle due previsioni costituzionali - tentativo
che appare assai arduo - non sarebbe agevole comprendere in quali
casi il Governo agisca (a livello di normazione primaria) nell'ambito
della legislazione esclusiva e in quali casi invece agisca per esercitare
una sostituzione. Con quello che ne potrebbe conseguire circa il rispetto
delle procedure (e quindi di sussidiarietà e leale collaborazione)
richieste dalla riserva di legge di cui si è detto. Si potrebbe obiettare
che l'intervento in base all'articolo 120 riguardi solamente una porzione
di territorio e non l'intero territorio nazionale, a differenza della
legislazione esclusiva statale. Ciò è ben vero, ma è anche vero che
non avrebbe senso un intervento sostitutivo del Governo nei confronti
- ad esempio - di una legge regionale, volto a porre un atto della
medesima forza a tutela dei livelli essenziali posto che, come si
è appena detto, la disciplina dei livelli essenziali è riservata alla
esclusiva legislazione statale, tanto che non è ammissibile una legislazione
regionale in materia. Se anche si volesse ipotizzare una legge regionale
contraria alla tutela dei livelli essenziali in questione, la sostituzione
governativa sarebbe configurabile in realtà solo come potere di annullamento,
dato che non è ammissibile alcuna fonte primaria che disciplini tale
materia, se non la legge dello stato. Il governo, insomma, assumerebbe
delle funzioni simili a quelle del giudice costituzionale, il che
non sembra proprio ammissibile. L'unico strumento nelle mani del Governo
sembra dunque essere il ricorso in via principale alla Corte costituzionale,
entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge regionale, ai
sensi del nuovo art. 127 Cost.
Da quanto si è messo in evidenza, emerge l'estrema difficoltà
di configurare il potere sostitutivo sia in chiave amministrativa
che in chiave legislativa. Prima di arrendersi all'evidenza della
scarsa logica di questa norma, bisogna tentare di individuare una
terza via, che assegni un significato all'art. 120, c. 2 il più possibile
coerente con l'impianto costituzionale, e bisogna dunque concludere
che il potere sostitutivo del Governo riguardi esclusivamente l'attività
amministrativa delle Regioni e degli altri enti. Tale sostituzione
amministrativa ha però caratteri assai particolari: in primo luogo,
come si è visto, sembra che il Governo possa attivare la procedura
sia in caso di inerzia che di cattivo uso del potere amministrativo.
In secondo luogo il Governo trae il proprio potere dalla Costituzione
e trova nell'art. 120 i presupposti sostanziali che legittimano l'intervento
sostitutivo. Questo consente al Governo di agire con un ampio margine
di discrezionalità tanto da poter anche scegliere di non utilizzare
i poteri in questione.
Resta in ultimo da ricordare che l'attività sostitutiva deve essere procedimentalizzata
dalla legge, per espressa riserva della Costituzione. E a tale legge
è rimesso il compito di garantire il rispetto dei principi di sussidiarietà
e di leale collaborazione.
Anche su questa notazione bisogna segnalare alcune anomalie. In primo
luogo non è agevole comprendere come il rispetto dei principi di sussidiarietà
e di leale collaborazione
si possa misurare mediante il rispetto di una particolare scansione
procedurale. Se infatti la procedimentalizzazione può essere un valido
incentivo per il Governo a seguire detti principi, non si può far
discendere automaticamente dal rispetto della procedura dettata dalla
legge il rispetto dei principi in discorso. Seguendo tale impostazione,
il formale rispetto del governo delle procedure prescritte impedirebbe
qualunque sindacato giurisdizionale sulla conformità o meno dell'atto
sostitutivo ai principi di sussidiarietà e leale collaborazione.
A prescindere da queste considerazioni, sembra ovvio ritenere che
tali "procedure" saranno incentrate su meccanismi collaborativi, quali ad esempio accordi e
intese, che mettono ulteriormente in evidenza la tendenza al "pluralismo
istituzionale paritario" e al tempo stesso la "diversità accettabile"
di cui si è già detto.
Una seconda notazione riguarda il rispetto del principio di sussidiarietà nell'esercizio
dei poteri sostitutivi: invero, riesce difficile comprendere come
il principio di sussidiarietà possa interferire con una sostituzione
governativa. Come è stato da più parti illustrato (CAMMELLI), infatti,
il concetto di sussidiarietà implica una relazione tra differenti
livelli di governo che può mettere in moto un meccanismo di salita
a gradi verso l'alto. Nel caso dell'esercizio di poteri sostitutivi,
in realtà, non vi è alcuna possibilità di salita a gradi e, al di
là dell'apparenza, non vi è alcun rapporto fra livelli di governo.
Infatti, nel momento dell'esercizio del potere sostitutivo (e quindi
nel momento del rispetto delle regole procedurali) il rapporto tra
Governo e livello sostituito si è già esaurito, a favore del Governo.
Il fatto stesso che si ponga in essere una sostituzione implica che
il governo agisca al posto di un'amministrazione territoriale. In
altre parole, il principio di sussidiarietà implica la necessità di
scegliere, fra vari livelli di governo, quello più adatto per l'esercizio
di una determinata funzione. Ma nel caso di sostituzione, appunto,
la scelta è già stata effettuata, affermando la competenza (in via
sostitutiva) del Governo. Non vi è dunque alcun tipo di rapporto,
ai fini della sussidiarietà. Tanto meno vi è un rapporto esteso a
tutta la scala dei livelli di governo. Il potere, infatti, o viene
esercitato correttamente dal legittimo detentore, o viene esercitato
dal governo, senza che sia configurabile un'allocazione su altri gradini
della scala della sussidiarietà. Questa considerazione è particolarmente
importante per differenziare l'esercizio in via sostitutiva dall'allocazione
delle funzioni amministrative in base al principio di sussidiarietà
basata sul nuovo articolo 118 della Costituzione. E a conferma di
ciò si può inoltre rilevare che l'azione in via sostitutiva assume
carattere eccezionale, a differenza del meccanismo disegnato dal nuovo
art. 118 Cost., che invece prevede un'allocazione delle funzioni tendenzialmente
stabile, ancorché non immutabile (D'ATENA).
Passando ad esaminare i presupposti sostanziali che legittimano la sostituzione,
si possono rinvenire alcune indirette conferme a quanto detto poc'anzi.
Si è già ricordato, infatti, che il potere sostitutivo può azionarsi
"nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali
o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità
e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità
giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,
prescindendo dai confini territoriali dei governi locali". Colpisce
in primo luogo la scarsa qualità di drafting costituzionale:
sono previste numerose ipotesi, tutte generiche e vaghe. Questo non
fa che alimentare i dubbi di cui si è detto circa la qualificazione
del potere sostitutivo. Infatti, ad ammettere che si tratti di un
potere di natura in senso lato amministrativa, si sarebbe portati
a ritenere necessaria una legge che, sulla base del principio di legalità,
fondi e circoscriva il potere dell'esecutivo. Il testo dell'art. 120,
Cost., peraltro, lascia poche possibilità di configurare una siffatta
legge, in quanto non sembra facile poter tradurre positivamente la
"tutela dell'unità giuridica", o di quella economica. Forse
più agevole sarebbe per il mancato rispetto della normativa comunitaria,
e addirittura per la tutela dei livelli essenziali. Ma v'è un diverso
problema: se si postula l'esistenza di una legge che autorizzi il
Governo ad azionare il meccanismo sostitutivo, sembra inevitabile
concludere per l'azionabilità solamente in caso di inerzia dell'organo
sostituito. Infatti, ad ammettere ipotesi diverse, alla legge sarebbe
rimessa una aprioristica valutazione dell'atto amministrativo sostituito.
Si vuol dire che se si ritiene il potere sostitutivo azionabile anche
in caso di effettivo esercizio dell'attività amministrativa - ad esempio
di una Regione - , allora il solo fatto di avere rispettato la legge
porrebbe l'atto del Governo in una condizione di intoccabile legittimità
e l'atto della Regione in una irreversibile condizione di illegittimità.
Anche queste riflessioni dunque portano a concentrarsi
sul minimo comune denominatore che unisce le ipotesi legittimanti
un intervento sostitutivo. Si tratta di ipotesi non prevedibili e
astrattamente verificabili che possono manifestarsi in forme diverse,
tanto da poter essere difficilmente specificate in una legge. E questo
spiega ulteriormente la circostanza che la riserva di legge riguardi
esclusivamente gli aspetti procedurali. Si tratta, in sostanza, di
ipotesi di interesse nazionale. Quanto alla prima fattispecie, cioè
al mancato rispetto della normativa internazionale e comunitaria (FERRARI;
FLORIDIA), l'interesse nazionale consiste nella responsabilità verso
l'esterno che lo Stato ha assunto e che, dunque, non può essere frustrata
da mancanze delle Regioni o degli enti minori. Altresì evidente è
l'interesse nazionale insito nella tutela dell'unità giuridica ed
economica, anche a voler prescindere - in questa sede - dall'estensione
che si può attribuire a tali espressioni. Per quanto concerne la
tutela dei livelli essenziali, non è del tutto chiaro se essa rientri
nei concetti di unità giuridica ed economica, posto che tale fattispecie
viene inserita in Costituzione sotto forma di specificazione. Qualunque
soluzione si voglia accogliere, sembra comunque facilmente ravvisabile
l'interesse nazionale circa la tutela dei livelli essenziali, e ne
è controprova la già sottolineata circostanza per cui - su opposto
versante - essi siano rimessi alla legislazione esclusiva statale.
Non è possibile approfondire in questa sede l'analisi, ma bisogna
accennare all'ipotesi di "pericolo grave per l'incolumità e la
sicurezza pubblica" che si discosta da quelle appena riportate.
Sembra infatti trattarsi di un tentativo di costituzionalizzazione
di un potere extra ordinem dell'esecutivo, che potrebbe addirittura
ricordare l'art. 16 della Costituzione francese della quinta repubblica.
4) Le condizioni di esercizio dei poteri necessari alla soddisfazione
di esigenze unitarie.
Si è fino ad ora cercato di mostrare come, pur nella scarsa linearità e nelle
contraddizioni del nuovo testo costituzionale, il concetto di interesse
nazionale continui ad esistere nell'ordinamento. Si è anche detto
che una supremacy clause non può mancare e non manca neppure
negli ordinamenti federali in senso stretto (MORBIDELLI). Queste considerazioni
non significano peraltro che tutto rimanga immutato o che il maquillage
costituzionale sia un'astuta azione gattopardesca. Se infatti gli
interessi nazionali sopravvivono alla riforma, non è necessariamente
così per le loro forme espressive. Bisogna dunque concentrarsi sulle
manifestazioni degli interessi nazionali e comprendere così la portata
innovativa della legge cost. 3/2001. Ma prima è il caso di effettuare
una riflessione conclusiva sul concetto di interesse nazionale: il
fatto che non sia espressamente nominato in Costituzione, né all'art.
117, né all'art. 127, non può in alcun modo significare che sia stato
espunto dalla Costituzione. L'originaria formulazione degli articoli
appena ricordati infatti, a ben vedere, non postulava il concetto
di interesse nazionale, ma semplicemente ne rappresentava una forma
applicativa. Il limite alle leggi regionali, in altre parole, era
una manifestazione dell'interesse nazionale che peraltro - come concetto
- trovava appiglio in altri principi costituzionali e segnatamente
nell'art. 5 Cost., principio fondamentale di unità e indivisibilità
della Repubblica. Il fatto dunque di aver eliminato il limite di merito
alla legislazione regionale non scalfisce in alcun modo la portata
dell'art. 5 Cost., così come non scalfisce il concetto di interesse
nazionale, che del principio di unità sembra essere stretto corollario.
È il caso di notare che a prima vista si potrebbe dubitare della conformità
di questa ricostruzione al nuovo art. 114 della Costituzione. A ben
vedere, però, tale disposizione non mira a realizzare una completa
parificazione tra lo Stato e gli altri livelli territoriali, bensì
è volta a mutare la prospettiva da cui guardare al rapporto tra livelli
di governo: se dunque non vi è più un rapporto di sovraordinazione,
residua comunque - in un sistema policentrico - una differenziazione
tra livelli. E questa impostazione è confermata dalla recente giurisprudenza
della Corte che ha negato alla Regione Liguria l'utilizzo dell'espressione
"Parlamento della Liguria" (sent. 106/2002).
È dunque il caso di riflettere su quali saranno le nuove forme degli interessi
nazionali: il previgente aspetto "negativo", consistente nel limite
di merito alle Regioni, non è più espressamente contemplato e non
è perciò più ammissibile nell'ordinamento. Più complesso è il discorso
quanto all'aspetto "positivo", cioè alla funzione di indirizzo e coordinamento:
non è espressamente prevista ma, del resto, non la era neanche nella
vigenza del vecchio Titolo V. Quello che sembra certo, è che il nuovo
rapporto tra Stato ed altri livelli di governo è assai diverso da
quello precedente: il nuovo Titolo V, infatti, sostituisce il principio
di supremazia con il principio paritario. E questo trova sia conferme
testuali (su tutte la discussa formulazione dell'art. 114 Cost.),
che conferme per così dire sistematiche, facilmente comprensibili
dalla ripartizione delle funzioni legislative e amministrative, e
anche dal "rovescio della medaglia" costituito dall'autonomia finanziaria
(art. 119 Cost.).
Questa considerazione, al di là dell'importante valore politico che porta con
sé, è assai importante per il seguente motivo: il precedente testo
costituzionale riconosceva importanti autonomie ai livelli di governo
diversi dallo Stato. L'applicazione pratica di tali principi, con
l'avallo della Corte costituzionale, ha però in parte distorto il
tessuto costituzionale, comprimendo in numerose occasioni le autonomie
(soprattutto regionali). Ne è chiaro e sufficiente esempio la prassi
statale di occupare materie regionali o mediante un ricorso estensivo
al concetto di interesse nazionale e alla benemerenza del giudice
costituzionale, o mediante l'invenzione di norme statali di dettaglio
"cedevoli", anche in questo caso con la complicità della Corte. E
si potrebbe continuare. Si vuol dire, cioè, che il testo costituzionale
del '48 avrebbe potuto trovare una differente applicazione pratica,
ma così non è stato per una pressione centripeta che ha trovato rifugio
in alcune norme costituzionali.
Ebbene, queste distorsioni applicative avranno vita molto più difficile con
il nuovo Titolo V. Il primo significato dell'art. 114 Cost. è infatti
quello che i diversi livelli di governo, pur nell'unità della Repubblica,
hanno pari dignità. Le limitazioni poste dallo Stato nei confronti
dei livelli inferiori dovranno essere eccezionali e strettamente collegate
al nuovo tessuto costituzionale.
Sul versante della legislazione sembra dunque di poter dire che la Costituzione
abbia voluto identificare le principali manifestazioni di interesse
nazionale nell'elenco dell'art. 117, c. 2, che disciplina la potestà
legislativa esclusiva dello Stato. Analogo discorso si può fare per
le materie di legislazione concorrente, dove appunto lo Stato sarà
competente a dettare i soli principi fondamentali della materia, anch'essi
in un certo senso parte degli interessi nazionali. Rimangono invece
a prima vista tagliate fuori le materie di potestà legislativa residuale
delle Regioni. Ad un più attento esame si possono enucleare le seguenti
alternative: o le materie in questione non possono in alcun modo presentare
aspetti di interesse nazionale, e allora la potestà legislativa delle
Regioni oltre che residuale sarà esclusiva; oppure anche tali materie
possono presentare aspetti di interesse nazionale, e allora bisogna
individuare il perno che legittima l'intervento legislativo dello
Stato. Sembra che questa seconda ipotesi sia quella maggiormente corrispondente
alla realtà, basti pensare a materie quali l'assistenza, i servizi
pubblici locali, l'espropriazione. Non è però chiaro se lo Stato possa
intervenire solo facendo ricorso alla trasversalità delle proprie
competenze legislative esclusive, cioè richiamando l'art. 117, c.
2 Cost., ovvero se - come prospettato da parte della dottrina (DI
GASPARE) - il potere di intervento legislativo si fondi in altre parti
della Costituzione, e segnatamente nell'art. 70 della Costituzione
e nei singoli diritti costituzionalmente garantiti (nonché, forse,
anche nel principio di eguaglianza).
Quello che in questa sede maggiormente interessa sono peraltro le manifestazioni
dell'interesse nazionale in forma amministrativa. Si è detto che in
passato lo strumento maggiormente utilizzato è stata la funzione di
indirizzo e coordinamento. Oggi tale funzione, così come è stata considerata,
non sembra poter più trovare spazio nell'ordinamento. È tuttavia da
ricordare, come si è accennato in apertura, quanto sapientemente affermato
dalla Corte costituzionale nell'importante sentenza n. 18/1997: "ciò
che si ricava dalla Costituzione, e che forma l'essenza della così
detta «funzione» di indirizzo e coordinamento, non è tanto una autonoma
potestà statale esercitabile nei confronti delle Regioni, quanto il
principio secondo cui allo Stato centrale non possono essere negati
i poteri necessari per la soddisfazione di esigenze unitarie non suscettibili
di frazionamento territoriale". Aggiungeva inoltre la Corte come
"in ogni caso, oggetto di determinazioni discrezionali del legislatore
ordinario, dallo stesso disponibili, non è l'esistenza di tali poteri
in sé, ma sono solo le concrete condizioni e modalità del loro esercizio".
Ebbene, rilette a cinque anni di distanza, le argomentazioni della
sentenza suonano in modo assai più stimolante di quanto non suonassero
allora. Le medesime frasi, infatti, se allora servivano solo per dimostrare
il fondamento e la necessità costituzionale della funzione di indirizzo
e coordinamento e per dichiarare l'inammissibilità di un referendum
abrogativo della legge istitutiva della funzione, adesso servono a
dimostrare come le istanze unitarie trovino radici molto più profonde
nel tessuto costituzionale e non possano essere archiviate per il
solo motivo della modifica degli articoli 117 e 127 Cost.. Tornando
alle parole della Corte, il legislatore ordinario dovrà adesso individuare
nuove "condizioni concrete" e nuove "modalità di esercizio", ben persistendo
i poteri necessari per la soddisfazione di esigenze unitarie, non
suscettibili di frazionamento territoriale, che trovano nell'art.
5 della Costituzione il proprio ultimo ma assai solido baluardo.
Quali sono dunque le possibili manifestazioni di questi poteri? Di nuovo il
pensiero corre all'articolo 120 Cost. che disciplina sì i poteri sostitutivi,
ma prescrive, anche se in modo confuso, il rispetto dei principi di
sussidiarietà e di leale collaborazione,
mediante una riserva di legge statale procedimentale.
Trascurando le perplessità di cui si è detto circa il rispetto del principio
di sussidiarietà, resta il fatto che il potere sostitutivo, quando
si verifichino i presupposti sostanziali, può dover essere esercitato
con urgenza. Il fatto che alcuni autori, accettando la tesi della
sostituzione legislativa, abbiano prospettato una sostituzione tramite
decreto-legge, ne è chiara conferma. È allora difficile immaginare
una articolata procedura che, nell'urgenza di provvedere, garantisca
la piena soddisfazione della leale collaborazione, principio dialettico che
può richiedere tempi lunghi. Sembra che una possibile soluzione a
questo impasse sia quella di spostare l'attenzione ad un momento
antecedente a quello propriamente sostitutivo. Si vuol dire, cioè,
che l'unico metodo sicuro che una legge sul procedimento può prevedere
per garantire il rispetto di sussidiarietà e leale collaborazione è quello di fissare momenti
di confronto fra i livelli di governo che si pongano in una fase temporalmente
scissa dall'urgenza sostitutiva. Questo darebbe un senso all'inciso
dell'art. 120, c. 2, Cost. che impone di "prescindere" dai confini
territoriali dei governi locali. E questo, ça va de soi, riporta
alla mente la funzione di indirizzo e coordinamento. In realtà, nella
ricostruzione che qui si propone, non vi sarà più un indirizzo e coordinamento
nei confronti dell'attività amministrativa regionale, bensì una procedura
che coinvolgerà i diversi livelli territoriali di governo, dallo Stato
ai Comuni, e che - sulla base di accordi e di intese - fisserà dei
parametri minimi da rispettare nell'esercizio dell'attività amministrativa.
Parametri che, qualora non vengano rispettati, possono legittimare,
al verificarsi dei presupposti sostanziali previsti dall'art. 120,
c. 2, Cost., l'intervento sostitutivo del Governo. La procedimentalizzazione,
dunque, deve essere prodromica al momento sostitutivo, in modo da
consentire realmente la ponderazione delle differenti istanze autonomistiche
con le esigenze unitarie, cogliendo così il più profondo significato
di leale collaborazione.