LE COMUNIDADES AUTÓNOMAS SPAGNOLE ALL'INTERNO DELL'UNIONE EUROPEA©
Massimo Corio
(Magister Juris
in Diritto Comunitario Europeo, dottorando in Studi Europei presso
l'Istituto Universitario Ortega y Gasset - Universidad Complutense
de Madrid)
Il 12 giugno 1985, il Regno di Spagna
firma il trattato di adesione alla Comunità Economica Europea e all'Euratom(1), entrandovi a far parte a titolo effettivo
dal primo gennaio 1986. Questo evento apre un nuovo ordine di problemi
inerente la coordinazione delle peculiarità proprie dello stato autonómico
con gli oneri derivanti da detto ingresso.
Il primo e più grave
problema che viene a manifestarsi è, senza dubbio, l'indiretta variazione
dell'assetto interno circa la ripartizione di competenze fra Stato
e Comunidades Autonomas, cui consegue il quantum di
voce in capitolo dato a questi ultimi enti per poter influire in tale
variazione.
Infatti, il Regno di
Spagna si sottomette nella sua qualità di Stato Membro, ad una serie
di cessioni di competenze a favore della Comunità Europea; di queste
competenze cedute a titolo esclusivo o partecipativo, una parte rilevante
viene attribuita dal cosiddetto Blocco di costituzionalità
alla competenza esclusiva delle Comunidades.
Si manifesta pertanto
un primo pericolo: che le Comunidades Autonomas abbiano formalmente
attribuite competenze da parte del sistema costituzionale interno,
ma che parallelamente l'effettivo esercizio di dette competenze gli
venga precluso o dagli stessi Trattati di Roma, o dallo Stato-organo
che si erge a unico esecutore delle obbligazioni internazionali.
Al fine di delimitare
la portata della questione, occorre analizzare le fonti normative
di tali possibili cessioni.
Cardine della questione
è il disposto dell'articolo 93 della Costituzione spagnola, dove si
prevede che a mezzo di Ley Organica è possibile "autorizzare
la celebrazione di trattati per mezzo dei quali si attribuisca ad
una organizzazione o istituzione internazionale l'esercizio di competenze
che derivano dalla Costituzione."(2).
In primis occorre
segnalare che la scelta del termine "attribuzione" è sintomatica
del particolare rapporto che si viene a creare con la Comunità Europea:
a questa, infatti, non vengono delegate delle funzioni replica di
competenze interne, così come previste e limitate dai testi costituzionali,
bensì una competenza esclusiva sui generis(3).
Oltre a questi problemi
iniziali, se ne prospetta un altro, inerente al momento normativo
interno di esecuzione della norma comunitaria non risultando chiaro
a chi spetti porre in essere una legge esecutiva di tale norma.
Una proficua, seppur
breve, analisi di questa problematica deve svolgersi seguendo tre
prospettive distinte: la prospettiva europea, quella costituzionale
e quella statutaria di ogni singola Comunidad Autonoma.
Da un punto di vista
comunitario, il Tribunale del Lussemburgo adotta una posizione molto
chiara in merito: infatti, nella sua Sentenza 97/81 Commissione
vs. Paesi Bassi si legge che "ogni Stato membro è libero
di attribuire come giudichi più opportuno le competenze sul piano
interno e di applicare una direttiva per mezzo di misure adottate
dalle autorità locali o regionali"(4).La
dottrina che deriva da questa sentenza viene ad unirsi a quanto detto
dalla stessa Corte nel 1971 nella famosa sentenza International
Fruit Company(5), nella quale afferma
che "il soggetto onerato dell'esecuzione normativa di Direttive
comunitarie interessa esclusivamente il sistemacostituzionale di ogni
Stato Membro".
Tale posizione, ribadita
in numerose sentenze successive, porta a una allocazione della soluzione
della problematica in un ambito strettamente costituzionale.
Tuttavia, la Costituzione
spagnola non offre alcuna risposta esplicita in merito alla possibile
partecipazione delle Comunidades Autonomas in queste che da
un punto di vista formale sono attività estere dello Stato; a questo
si aggiunga che l'art.149.1.3CE attribuisce alla competenza esclusiva
dello Stato le cosiddette "relazioni internazionali", non
prevedendosi nessun trattamento particolare per quanto concerne l'ambito
comunitario.
L'Avvocatura dello
Stato spagnola basa, in un primo momento, proprio su questo punto
la maggior parte delle sue argomentazioni nei numerosi procedimenti
di conflitto di competenze che vedono soggetti contrapposti le Comunidades
e lo Stato.
Fino al 1991, lo stesso
Tribunal Constitucional appoggia una lettura estesa dell' art.149.1.3CE,
definendo una competenza generale dello Stato che arrivava ad assorbire
ogni competenza delle CCAA che presentasse una minima connessione
internazionale(7).
Questa posizione viene
duramente contestata, dato che risulta possibile e dovuto distinguere
fra cessione di competenze a proiezione esteriore e cessione
di competenze a proiezione interiore(8). Fra le prime sarebbero
annoverabili: le posizioni nazionali nella politica estera (art.97CE),
la rappresentanza internazionale (art.56.1 e 63.1CE), il treaty
making power (artt.93 e 94CE), nazionalità, immigrazione, emigrazione,
diritto di asilo, regime doganale, commercio estero, sanità estera,
responsabilità internazionale dello Stato.
Sarebbero invece competenze
internazionali "a proiezione interiore", quelle legate al
processo interno di formazione della volontà esteriore dello Stato,
nonché allo sviluppo e all'esecuzione del Trattato CE; esempi di queste
ultime competenze sarebbero la formazione delle delegazioni negoziatrici
o di rappresentazione dello Stato e la partecipazione in queste di
rappresentanti delle Comunidades, le informazioni a enti ed
organismi autonómici e l'approvazione di norme interne
esecutive del Trattato.
Dopo il 1991, anche il Tribunal Constitucional
perviene ad una lettura più restrittiva dell'art.149.1.3CE che porta
ad escludere la totale sovranità statale in ogni competenza che implichi
attività internazioali e dall'altro lato ad accettare la suddetta
struttura bipartita di ambiti competenziali.
Le problematiche derivanti
dall'armonizzazione del diritto interno con quello comunitario, si
presentano di duplice natura, in quanto si manifestano in due fasi
temporali distinte: la fase discendente, ossia quella dell'esecuzione
delle norme europee, e quella ascendente che inerisce alla formazione
della volontà spagnola dinanzi alle istituzioni comunitarie.
A)
FASE DISCENDENTE
Questa fase interessa
l'esecuzione del Diritto Comunitario da parte dello Stato Membro.
In altre parole, si tratta del modus con cui si sviluppano,
per via legislativa e regolamentaria, le norme comunitarie non direttamente
applicabili, quando queste interessano le competenze che una (o più)
Comunidad ha assunto nel proprio statuto.
La prima questione da affrontare è la
delimitazione stessa del concetto di "esecuzione": infatti,
nonostante la maggior parte delle Comunidades si sia attribuito
tale potere -onere all'interno del proprio Statuto d'Autonomia(9)
, la nozione di "esecuzione" è stata interpretata dal Governo
e dallo stesso Tribunal Constitucional in modo tanto restrittivo
da impedire lo sviluppo legislativo e regolamentario del diritto comunitario
per molto tempo.
Il Tribunal
Constitucional, infatti, mantiene
fino al 1991 una grande ambiguità circa il concetto di esecuzione
all'interno della sua giurisprudenza. Un esempio di tale attitudine
ci perviene dalla sentenza 58/1982 inerente la Legge catalana del
patrimonio culturale: in tale sentenza la Suprema Corte spagnola,
con l'intento di chiarire la portata delle norme statutarie stabilenti
l'esecuzione per parte delle Comunidades dei trattati internazionali,
afferma che queste implicano l'assolvimento di un obbligo e non l'esercizio
di una competenza, purtroppo la sentenza tace in merito alla possibile
portata di tale esecuzione.
Alla suddetta sentenza si oppone la maggioranza della dottrina(10), ricordando che al termine "esecuzione"
sono riconducibili almeno due diverse valenze: da un lato questa è
ricollegabile ad una mera funzione amministrativa e di esecuzione,
dall'altro alla potestà di porre in essere norme attuative del Diritto
Comunitario.
Parzialmente chiarificatrice
della situazione in esame è la sentenza STC 252/88(11), dalla quale emerge innanzitutto che
il Diritto comunitario non ha modificato la ripartizione interna di
competenze: infatti la Spagna, obbligandosi ex tractatu, non
ha in nessun momento ceduto poteri inerenti al cosiddetto blocco
di costituzionalità(12). La sentenza conclude sancendo il
principio della corrispondenza esecutiva, secondo cui competente
ed onerato dell'esecuzione interna di una norma comunitaria è il titolare
della competenza cui inerisce detta norma secondo la ripartizione
derivante dal blocco costituzionale. In ogni caso, responsabile
di detta esecuzione dinanzi la Comunità resta sempre e solo lo Stato
spagnolo(13).
La situazione che deriva dalle suddette sentenze è che l'esecuzione
del Diritto Comunitario non corrisponde all'esercizio di una competenza,
bensì ad una mera obbligazione che deve eseguirsi secondo la ripartizione
interna di competenze.
Superato il problema
dell'accezione da darsi al termine "esecuzione", rimane
da vedere se la posizione di Stato Membro delle Comunità Europee assunto
dalla Spagna, abbia o meno variato l'assetto delle competenze cui
deriva detto onere esecutivo.
A questo riguardo,
il Governo spagnolo e l'Avvocatura Nazionale hanno a più riprese sostenuto
che, essendo lo Stato l'unico responsabile dinanzi alle Comunità Europee
in caso di inadempimento delle obbligazioni derivanti dai Trattati
di Roma, a questo spetti anche l'esecuzione di dette obbligazioni,
con la conseguente irrilevanza del fatto che da un punto di vista
interno si operi all'interno di competenze autonómiche.
Un basilare apporto
in merito è dato dalla sentenza del Tribunal Constitucional
n°76 del 1991, meglio conosciuta come "Semi e piante da vivaio
I", nella quale viene definitivamente chiarito che i criteri costituzionali
e statutari di riparto delle competenze "non vengono alterati né
dall'ingresso della Spagna nella CEE, né dalla promulgazione di norme
comunitarie; la cessione dell'esercizio di competenze in favore di
organismi comunitari non implica che le autorità nazioali cessino
di essere sottomesse, in quanto poteri pubblici, alla Costituzione
e al resto dell'ordinamento giuridico"(14). Tale giurisprudenza viene confermata
sistematicamente in tutte le successive sentenze della stessa Corte(15).
La posizione assunta dal Tribunal
Constitucional appare forse ingenuamente autarchica, dal momento
che, negando a priori che si possano verificare casi di superiorità
del Diritto Comunitario sulla carta costituzionale, nega ciò che
è effettivamente una naturale ed inesorabile tendenza all'integrazione
europea.
Chiarita la competenza
delle Comunidades in materia esecutiva latu sensu del
Diritto Comunitario, si rende conseguentemente necessaria una collaborazione
fra questi enti territoriali e lo Stato al fine di pervenire ad una
efficace esecuzione di detto diritto de evitare situazioni di inadempimento
fronte all' Unione Europea(16). Lo stesso Tribunal Constitucional
ravvisa tale esigenza di collaborazione già nella sua sentenza n°252
del 1988, "nella quale segnala che tanto dall'interpretazione sistematica
della Costituzione come dalla supremazioa di quasta sugli Statuti,
deriva la necessità di collaborazione fra l'Amministrazione centrale
e le Amministrazioni autonomicas, collaborazione che può richiedere
in molti casi, e specialmente in relazione alla nostra appartenenza
alla CEE, forme di articolazione...che solo una interpretazione inadeguata
dei precetti costituzionali e statutari può ostacolare"(17).
Già nel 1985 il Governo
spagnolo predispone un progetto di collaborazione con le Comunidades,
ma tale accordo viene rifiutato dalla maggior parte di queste in quanto
reputato eccessivamente centralista(18). La stessa sorte ha l'analogo progetto
elaborato nel 1987, ma questa volta l'insuccesso lo si debe alla nuova
compagine governativa.
La nascita di una
forma stabile di collaborazione fra Amministrazioni segue così una
duplice via: da un lato la tecnica degli accordi bilaterali fra lo
Stato e la Comunidad Autonoma interessata(19), dall'altro una serie di incontri casuali
a partire dal 1989, senza apparenti fini istituzionali, fra l'allora
ministro delle Amministrazioni Pubbliche ed i rappresentanti delle
Comunidades per le questioni europee.
L'eseperienza e l'utilità
pratica dei suddetti incontri porta all'istituzione nel 1992 di una
Conferenza settoriale(20) denominata C.A.R.C.E.(21), e questo senza rendere desueto il parallelo
strumento degli accordi bilaterali.
La C.A.R.C.E. opera
come strumento collaborativo sia nella fase esecutiva o discendente
che in quella formativa o ascendente. La sua composizione annovera
il Ministro della Funzione Pubblica, i Consiglieri delegati delle
Comunidades Autónomas nonchè i rappresentanti delle provincie
autonome di Ceuta e Melilla. Circa le norme di funzionamento, queste
sono contenute nel regolamento adottato dalla stessa C.A.R.C.E. il
14 giugno 1994(22).
B) FASE ASCENDENTE
Questa fase interessa
la formazione della volontà spagnola dinanzi agli organi comunitari,
specialmente all'interno del Consiglio e del Comitato dei Rappresentanti
Permanenti.
Attualmente, il tema
in esame viene in parte risolto prevedendo un momento collaborativo
fra Comunidades e Stato all'interno della C.A.R.C.E.; tuttavia,
la questione non è totalmente risolta, motivo per cui si rende indispensabile
ripercorrerne i tratti evolutivi.
L'elaborazione della
volontà spagnola dinanzi all'Unione si può considerare come l'apice
del problema della ripartizione di competenze fra Stato e Comunidades.
Si assiste infatti ad una vera e propria "guerra costituzionale"
originata dalle contrapposte posizioni dello Stato, che vorrebbe avocarsi
ogni relazione con le Comunità Europee anche a discapito di quanto
stabilito dal diritto interno, e delle Comunidades che rivendicano
un diritto di partecipazione adducendo ad una supposta "non internazionalità"
delle relazioni intra comunitarie.
Nelle more dei numerosi
procedimenti che hanno interessato il Tribunal Constitucional
nei primi anni di appartenenza del Regno di Spagna alle Comunità Europee,
viene a manifestarsi un'altra fonte di contrasti comune alla quasi
totalità degli Stati Membri decentrati: al fine di creare occasioni
non ufficiali di partecipazione nell'espressione della volontà nazionale
in seno alle Comunità Europee, ogni Comunidad si dota, uti
singuli o accordandosi con altre, di un ufficio di rappresentanza
a Bruxelles, venendo a creare l'annoso problema della cosiddetta "rappresentanza
mimetizzata", dato che detti uffici sono formalmente rappresentativi
di associazioni, fondazioni, società, consorzi od altre figure di
comodo.
Il fenomeno degli uffici
di rappresentanza delle Comunidades in Bruxelles allarma, già
dal suo apparire, il Governo spagnolo che inmediatamente li reputa
incostituzionali intravedendo un conflitto di competenze. La questione
perviene dinanzi al Tribunal Constitucional con il caso della
"Società Anonima per la Promozione e Riconversione Industriale
dei Paesi Baschi", impresa collettiva che qualche anno prima decide
di aprire un ufficio di rappresentanza nella cosiddetta "Capitale
europea" e che fra i suoi soci annovera il Governo Basco e numerose
altre istituzioni della Comunidad.
Dinanzi a tale questione,
il Tribunal Constitucional emette una sentenza di fondamentale
importanza, la STC n° 65 del 1994, in cui sancisce la possibilità
di una libera e manifesta rappresentanza delle Comunidades
in Bruxelles, affermando che "...l'importante non è se le Comunidades
si dotino o meno di uffici di rappresentanza, ma l'uso che effettivamente
facciano di detti uffici"(23).
Appare evidente la
stretta connessione che avrebbe una soluzione circa il momento partecipativo
delle Comunidades nella fase ascendente dell'elaborazione del
Diritto Comunitario sull'operato di questi Uffici.
Le due questioni sopra
esaminate, non sono altro che le due facce di un unico problema di
fondo che può essere così riassunto: è legittimo per lo Stato-organo
assumere posizioni ed obbligazioni in seno alle Comunità Europee prescindendo
totalmente dal volere delle Comunidades ed arrivando a vincolarle
irrimediabilmente a quelle?
Anche su questo punto,
la Costituzione spagnola tace, nonostante la maggioranza degli Statuti
di autonomia contengano una clausola secondo cui il Governo si impegna
ad informare le Comunidades(24) in merito alle posizioni che intenda
assumere nell'elaborazione di un trattato internazionale.
L'evoluzione e la risoluzione
del problema ricalca in buona misura quella già vista per la fase
discendente: una prima collaborazione bilaterale cui segue una collaborazione
istituzionale generalizzata a mezzo di conferenze generali o settoriali
di natura più omeno instabile, fino a giungere nel 1992 all'istituzione
della C.A.R.C.E..
Le possibili posizioni
che possono essere assunte in seno a detta Conferenza risultano essere
le seguenti:
·
quando la materia comunitaria inerisca
esclusivamente alle competenze proprie dello Stato, e le Comunidades
Autonomas invochino il proprio interesse
in merito, l'Amministrazione statale ha un semplice dovere di informarle
all' interno della rispettiva Conferenza Settoriale;
·
quando la materia comunitaria inerisca
alla competenza legislativa esclusiva delle Comunidades,
se esse giungono ad una posizione comune, questa sarà determinante
al momento di formare la volontà del Regno di Spagna e la sua posizione
negoziale dinanzi alle istituzioni comunitarie;
·
quando la materia comunitaria interessi
una competenza concorrente fra Comunidades
e Stato, se si perviene ad una posizione comune, questa sarà quella
determinante, altrimenti prevarrà la decisione statale;
·
qualora le decisioni da adottarsi implichino un aumento
della spesa pubblica o una diminuzione delle entrate della Pubblica
Amministrazione, indipendentemente dalla natura della competenza cui
derivi detta decisione, all'eventuale posizione comune delle Comunidades prevarrà in ogni caso la posizione
assunta dallo Stato(25).
I problemi che derivano
da una siffatta previsione sono numerosi ed hanno portato ad una generale
critica della dottrina(26). Senza dubbio, la censura più rilevante
può essere mossa all'espressione "posizione comune", che risulta essere
di eccessiva genericità: non è chiaro infatti se essa debba intendersi
come unanimità o maggioranza, se a tale posizione debbano pervenire
tutte e 17 le Comunidades spagnole oppure solamente quelle
interessate direttamente dall'atto adottando.
Analizzata la possibile
partecipazione indiretta delle Comunidades in materia di Diritto
Comunitario Europeo, occorre ora considerare altre due questioni inerenti
la prima alla possibilità di una loro partecipazione diretta alla
formazione di detto Diritto, la seconda agli organi deputati al controllo
della corretta esecuzione della normativa europea da parte delle
Comunidades.
Per quanto concerne
quest'ultima questione, l'attuale legislazione spagnola tace, lasciando
lo Stato in una situazione di impossibilità di difendersi, stante
la sua indiscutibile responsabilità dinanzi all' Unione Europea che
gli potrebbe derivare da un non corretto o mancante compimento del
Diritto Comunitario da parte di una o più Comunidades. Una
possibile soluzione in merito potrebbe essere la seguente: prevedere
una sorta di suppletorietà del diritto statale su quello autonómico
qualora quest'ultimo si riveli carente od insufficiente. In caso
di esistenza di una produzione normativa di carattere autonómico,
ma contraria al Diritto Europeo, lo Stato dovrebbe percorrere la via
giurisdizionale, portando il giudice de quo a pronunziarsi
circa la contrarietà di detta norma con il Diritto Comunitario, nei
modi e nella misura previsti dalla giurisprudenza del Tribunale del
Lussemburgo(27). Un'altra possibilità potrebbe essere
l'utilizzazione dell' art.155CE dove prevede una attuazione forzosa
delle Comunidades(28), ma le condizioni particolarmente restrittive
che accompagnano tale possibilità rendono praticamente impercorribile
questa via.
Circa la questione
inerente una possibile partecipazione diretta delle Comunidades
nella formazione del Diritto Comunitario, la relativa analisi trascende
dall'obbiettivo di quest'articolo, essendo essenzialmente una questione
di Diritto Comunitario "puro". La questione può tuttavia essere riassunta
in questi termini: è possibile per le comunidades agire direttamente
in seno o dinanzi alle istituzioni delle Comunità Europee(29)? Nulla osta formalmente per quanto concerne
il Consiglio: la composizione di quest'organo è mutevole e la partecipazione
dei rappresentanti degli Stati Membri al suo interno risulta legata
esclusivamente ad una capacità di quelli ad obbligarsi in nome dello
Stato di appartenenza; pertanto, in caso di questioni che interessino
una sola Comunidad oppure un numero ristretto di esse, non
vi sarebbero ostacoli a che il rappresentante dello Stato risulti
essere un delegato della Comunidad.
Per quanto riguarda
la possibilità di una presenza degli enti territoriali in esame in
seno alla Commissione, occorre ricordare che la struttura di detto
organo non è intergovernativa, pertanto una possibile de auspicabile
partecipazione delle Comunidades al suo interno è possibile
solamente per quanto concerne gli organi di lavoro di cui si compone.
In questo senso la legge istitutiva della C.A.R.C.E. ha sancito tale
partecipazione dei rappresentanti delle Comunidades all'interno
della rappresentanza permanente spagnola
Da ultimo occorre analizzare
la possibilità per una Comunidad di agire dinanzi al Tribunale
di Giustizia delle Comunità Europee: effettivamente, le regioni e
gli enti territoriali degli Stati decentrati hanno sempre goduto di
questo ius standi, ma nei limiti di un attore ordinario, cosa
che comporta notevoli limitazioni al possibile esercizio di detto
diritto rispetto ai cosiddetti "attori privilegiati" quali gli Stati
Membri de alcuni organi comunitari.
© Massimo Corio 2002
(1)Non entra a far parte della CECA in quanto, come è noto, l'art.98
del Trattato CECA prevede che il Consiglio delle Comunità Europee
decida all'unanimità le condizioni di ingresso di un nuovo Stato
membro, e dette condizioni vennero stabilite in un protocollo annesso
all'atto di adesione di applicazione posticipata.
Traduzione dell'Autore (in seguito T.d.A.)
A.PÉREZ CALVO, Estado Autonómico y Comunidad Europea, 1'ed.,
Madrid, Ed. Tecnos, 1993, pag. 80.
Raccolta della Giurisprudenza, anno 1982, pag.1819.
STGCE n°61 e ss. del 15 dicembre 1971.
Vd. ad es la STC 44/1982 in B.O.E. Del 4 agosto 1982
A. MANGAS MARTÍN, Instituciones y derecho de la Unión Europea, 2'ed, Madrid,
ed. Mc Graw Hill, 1999, pag. 275 e ss.
Vd. Ad esempio l'art. 27.3
Statuto di Catalogna; art.38.2 Statuto delle Canarie; art.34 Statuto
di Castiglia-La Mancha; art.12.1 Statuto del Principato delle Asturie;
art. 15.2 Statuto dell'Estremadura; art.32 Statuto della Comunidad
di Madrid.
A. MANGAS MARTÍN, Instituciones
y derecho de la Unión Europea, op.cit., pag. 277.
B.O.E. del 13 gennaio 1989
Il blocco
di costituzionalità è l'insieme di tutte le norme e sentenze
che hanno la funzione di salvaguardare i diritti e le potestà delle
Comunidades.
AA.VV.,
La participación europea y la acción exterior de las Comunidades
Autónomas, 1'ed., Madrid, ed Marcial Pons, 1998, pag.277.
Per un'analisi più approfondita
delle implicazioni giuridiche di tale sentenza, vd. A. MANGAS MARTÍN,
Instituciones y derecho de la Unión Europea, op.cit., pag.
279.
Fra le
altre le SSTC 100/1991 "Ley de Meterologia"; 115/1991 "Semillas
y Plantas de Vivero II", 208/1991 "Aguas superficiales",
79/1992 "Ayudas al Ganado vacuno".
Vd. E.L.
MURILLO DE LA CUEVA, Comunidades Autónomas y politica europea,
1'ed., Madrid, ed. Civitas, 2000, pag. 59 e ss.
P.PEREZ TREMPS in La
participación europea y la acción exterior de las Comunidades Autónomas,
op.cit.,pag.284.
Sistema
utilizzato dalle Comunidades politicamente de economicamente
più influenti, quali Catalogna, Paesi Baschi, Navarra e Comunità
Valenciana.
In seguito la Conferenza
perde la qualifica di settoriale data l'orizzontalità del Diritto
comunitario che , per sua natura, influenza numerosi e diversi
ambiti amministrativi. Conseguentemente, cessano di essere "settoriali",
anche le materie di competenza della Conferenza in esame.
Conferencia
para los Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas,
attualmente regolata dalla ley n°2 del 1997. In www.boe.es
.
In E.GARCÍA
DE ENTERRÍA; A.TIZZANO; R.ALONSO GARCIA, Código de la Unión Europea,
2'ed., Madrid, ed. Civitas, 2000, pag. 1044.
Sentenza cit. da P.PEREZ
TREMPS in La participación europea y la acción exterior de
las Comunidades Autónomas, op.cit., pag. 316. T.d.A.
Cit. in A. MANGAS MARTÍN,
Instituciones y derecho de la Unión Europea, op.cit., pag.
276.
Ley
2/97 cit.
In questo senso P.PEREZ TREMPS nell'intervento effettuato in Madrid
il 30 luglio 2001 in occasione del Corso di Alta Specializzazione
L'europa degli Stati e le Regioni.
In questo
senso si vedano fra le altre le SSTGE C-152/84 Marshall,
C-186/89 Marleasing, C-129/96 Inter-Environnement Wallonie,
C-104/86 Commissione vs. Italia e C-314/85 Foto Frost.
In questo senso A. MANGAS
MARTÍN, Instituciones y derecho de la Unión Europea, op.cit.,
pag. 284.
Il Tribunale
del Lussemburgo prevede indirettamente tale possibilità nella sua
sentenza del 1963 Van Gend & Loose, nella quale afferma
che l'integrazione europea non interessa esclusivamente gli Stati
in quanto tali, ma anche i popoli che li integrano.