1. Introduzione
1.1. - L'impresa è lo strumento determinante per l'esercizio
delle libertà comunitarie, ed è pertanto oggetto di disposizioni che
la considerano sia per l'attività che svolge che per il modo in cui
può essere organizzata.
Come attività emerge una nozione di impresa ampia che,
prescindendo dai limiti posti da alcune normative nazionali tra cui
quella italiana, contribuisce ad attuare la libertà di concorrenza,
pervasiva di gran parte del diritto comunitario. Quanto all'impresa
come organizzazione, la disciplina comunitaria di soggetti o enti
collettivi che costituiscono imprese si propone di eliminare gli ostacoli
alla circolazione ed allo stabilimento di soggetti dei diversi ordinamenti
e di armonizzare le strutture esistenti nei diversi ordinamenti.
In tale direzione si collocano le iniziative basate
sull'art. 44 (ex art. 54, n. 3, lett. g),
del Trattato di Roma, volte all'armonizzazione delle normative interne
dei singoli Stati sulle società, i mercati mobiliari, le assicurazioni
e le banche.
Per altra via, e cioè lo strumento tradizionale della
convenzione tra stati, le convenzioni promosse dall'art. 293 (ex
art. 220) del Trattato di Roma (convenzioni sul fallimento e le altre
procedure concorsuali e sul mutuo riconoscimento e lo statuto legale
delle società, progetto di convenzione sulla fusione internazionale
di società per azioni) si propongono di realizzare una disciplina
uniforme dei riflessi internazionali della vita economica.
Infine, l'ampia clausola dell'art. 308 (ex
art. 235) del Trattato di Roma ha
consentito di iniziare ad elaborare
un vero e proprio diritto commerciale «europeo» che introduce istituti
e normative nuove che si pongono ad un livello diverso e trascendente
quello del singolo Paese. In questo ordine di iniziative, oltre alla
istituzione di un brevetto europeo e comunitario, si collocano anche
l'istituzione del Gruppo Europeo di Interesse Economico ed i lavori
diretti alla istituzione della società per azioni, dell'associazione,
della società cooperativa e della mutua europee. Si tratta di strumenti
che consentono di instaurare un rapporto di collaborazione
tra imprese o di costituire e organizzare un'impresa nuova a livello
transnazionale.
1.2. - La dottrina più attenta ai problemi dell'impresa,
sia nazionale che comunitaria, è quella italiana e quella tedesca,
che tuttavia sul fronte dell'impresa secondo il diritto interno non
approdano a risultati comuni.
In Italia il codice del 1942, improntato a principi
essenzialmente diversi da quelli del codice di commercio precedente,
non considera l'impresa, ma l'imprenditore (art. 2082 c.c.: «è
imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica
organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi»),
da cui si ricava la nozione di impresa come attività, come complesso
di beni destinati ad uno scopo produttivo, nonché la perdita di autonomia
normativa della stessa .
Intorno all'imprenditore ruota tutta la regolamentazione
del quinto Libro (Del Lavoro) del codice civile, in cui sono disciplinate
le materie contenute nel precedente codice di commercio.
In Italia l'esigenza di approntare uno schema normativo
organico per l'impresa volto ad eliminare le disarmonie e la frammentarietà
di interventi settoriali (nel diritto del lavoro, delle procedure
concorsuali, tributario) ha trovato espressione in una serie di iniziative
e di proposte, tra le quali il progetto Ferri sullo Statuto dell'impresa
rappresenta il risultato più significativo, rimasto peraltro
senza esito.
I principi ispiratori del progetto sono una sostanziale
parità di trattamento dell'impresa privata e pubblica, l'esigenza
che anche quest'ultima operi secondo criteri di economicità, la consapevolezza
che il corretto funzionamento del mercato passa per la tutela della
concorrenza e la considerazione unitaria del fenomeno dei gruppi di
società.
Quanto alla nozione di impresa, l'art. 1 dello Statuto
specifica la definizione unitaria e generale di impresa contenuta
nel codice civile, stabilendo che l'impresa privata è ispirata da
criteri di economicità (autosufficienza economica), qualunque sia
la natura del soggetto che la esercita (privata o pubblica). Si precisa
inoltre che la libertà di iniziativa economica riconosciuta dall'art.
41 Cost. riguarda non solo l'azione economica in sé, ma anche la sua
organizzazione. Le relative scelte sono dirette essenzialmente al
conseguimento di utili da destinarsi alla remunerazione del capitale
di rischio («L'impresa privata comunque ordinata, in quanto
manifestazione dell'iniziativa economica, alimentata essenzialmente
dal risparmio, è libera di organizzarsi e di operare le proprie scelte
nel modo più idoneo al conseguimento di utili da destinarsi alla remunerazione
del capitale di rischio»). Limiti possono essere imposti dalla
legge solo quando ricorrono ragioni di interesse generale.
La vitalità delle idee del progetto Ferri è testimoniata
dal fatto che esso sia stato preso a modello dell'Estatuto
de la empresa per
i Paesi del Mercosur, la comunità economica latino-americana nata
con il Trattato di Asunción del 1991 .
Nel diritto tedesco manca
una definizione unitaria di impresa (Unternehmen),
sia nelle leggi che nell'elaborazione
della dottrina e della giurisprudenza.
Mentre, infatti, secondo lo Handelsgesetzbuch
(HGB), lo Handelsgewerbe
e lo Handelsunternehmen im engeren Sinn hanno i caratteri dell'effettività,
durata, intento di lucro e produzione per il mercato ,
nei diversi settori in cui si fa ricorso all'Unternehmen
(diritto commerciale, tributario, del lavoro, pubblico, delle
società e della concorrenza), questa nozione si caratterizza per l'ampiezza
e la pluralità di significati, nonché per la coesistenza di elementi
contraddittori (soggettivi ed oggettivi), per l'irrilevanza dello
scopo di lucro, della durata e dell'organizzazione, per l'adattabilità
ad esigenze di economia pubblica o para-pubblica, per la posizione
secondaria rispetto ai diversi criteri di commercialità.
Su questi presupposti, la dottrina ravvisa un Unternehmen
in qualunque organizzazione economica, a prescindere dal concorso
di ulteriori elementi di qualificazione. Tale concezione caratterizza
in particolare la legislazione contro le limitazioni della concorrenza
(Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen - GWB del 27 luglio 1957),
su cui ha influito la corrispondente legislazione americana.
Nell'ambito del GWB assumono rilevanza i gruppi di società
(Konzerne) in quanto si ritiene che esistano accordi anticoncorrenziali
tra società affiliate ad un Konzern solo qualora le stesse siano non solo distinte da un punto
di vista giuridico, ma anche indipendenti in quanto ciascuna determina
il proprio comportamento in modo autonomo.
L'ampia nozione di impresa, l'assenza di separazione
concettuale tra impresa ed azienda , la rilevanza delle
imprese del gruppo per il diritto della concorrenza solo se indipendenti
sono elementi che testimoniano l'influsso dell'ordinamento tedesco
su quello comunitario. Per tale via sono state adottate dal diritto
comunitario della concorrenza soluzioni caratteristiche del primo
e più evoluto sistema di norme in tale materia, l'ordinamento statunitense,
che invece tradizionalmente non si sofferma a considerare i problemi
della rilevanza giuridica dell'impresa.
L'impresa fa ingresso nel diritto inglese con la Convenzione
contro le doppie imposizioni tra Italia ed Inghilterra del 4 luglio
1960, che all'art. 2, lett. j), ne fornisce una definizione. Tuttavia,
nel diritto inglese l'impresa non è mai stata oggetto di attenzione
fino all'entrata in vigore, nel 1965, della disciplina della concorrenza
del Monopolies and Mergers Act. L'interesse
per una definizione della materia si è poi accresciuto nel 1973, con
l'ingresso del Regno Unito nella Comunità europea e con l'emanazione
del Fair Trading Act, che tutela i consumatori.
È infatti nel Fair Trading Act del 1973 che si rinviene
un primo riferimento espresso alle enterprises,
definite dalla sec. 73 come «... activities
or part of the activities of a business». Anche dopo questa svolta
la dottrina non indaga sulla qualificazione dell'impresa, denominata
indifferentemente enterprise,
activity, business o undertaking e
sempre considerata nel suo ampio significato economico come un semplice
presupposto di applicabilità della disciplina contenuta nel testo
in cui tali termini compaiono.
Anche in Francia, sistema tradizionalmente basato sull'elemento
oggettivo dell'atto di commercio, non vi è una disciplina organica
dell'entreprise.
La dottrina che si è occupata della materia non ha elaborato
una teoria giuridica dell'entreprise,
ha invece dato ad essa un significato prevalentemente economico.
Ne è derivata un'elaborazione
scarsa e frammentaria da cui non poteva emergere una nozione unitaria.
La resistenza ad una autonoma rilevanza giuridica dell'impresa è stata
determinata anche dal dogma dell'unità del patrimonio, che ha per
lungo tempo imposto l'equivalenza tra impresa e responsabilità illimitata
dell'imprenditore, facendo al tempo stesso coincidere l'interesse
dell'impresa con quello del suo titolare.
Un tentativo di dissociazione dell'impresa dall'imprenditore
si rinviene, peraltro, nella normativa fiscale, del lavoro, del fallimento
e delle società, nonché nella tendenza della dottrina e della giurisprudenza
a configurare l'interesse sociale come interesse dell'impresa alla
propria vita ed al proprio sviluppo, indipendentemente dalla sorte
del titolare.
I differenti approcci nazionali all'impresa hanno certamente
influenzato il diritto comunitario, che tuttavia ha assunto al riguardo
caratteristiche proprie, destinate indirettamente ad omologare le
citate diversità.
2. Nozione
di impresa
2.1. - Numerose disposizioni comunitarie concernono
l'impresa in quanto svolge attività rilevanti per la realizzazione
del mercato unico. Emerge da tali norme un modo di intendere l'impresa
su cui concordano i numerosi autori che si sono interessati all'argomento
e la giurisprudenza della
Corte di giustizia CE .
In tale accezione, il dato di partenza per l'individuazione
di che cosa sia l'impresa per il diritto comunitario sono, o dovrebbero
essere, le numerose disposizioni che citano l'impresa nei Trattati
istitutivi della CECA, della CE, della CEEA e nelle norme per l'attuazione
degli stessi emanate dagli organi comunitari.
Nessuna di tali disposizioni fornisce, peraltro, i tratti
caratteristici di una fattispecie unica e con valenza generale. Tale
impostazione può essere il riflesso della mancanza di un modello comune
di impresa negli ordinamenti dei singoli Stati membri .
Anche quando si rinviene, come nei Trattati CECA ed
EURATOM e nella giurisprudenza della Corte di giustizia, una definizione
di impresa, si tratta di nozioni incomplete, finalizzate ad uno specifico
settore e pertanto non idonee a divenire modello di una categoria
generale. Ciò che determina cos'è di volta in volta impresa per le
singole disposizioni dell'ordinamento comunitario dipende pertanto
dalle finalità e dal contesto di ciascuna di esse.
L'unico elemento comune a tutti i casi in cui le norme
comunitarie fanno riferimento all'impresa è di natura economica piuttosto
che giuridica e consiste nel compimento di un atto o di un insieme
di atti che incidono sul settore del mercato comune di volta in volta
preso in considerazione dalle singole disposizioni.
A seconda dei casi, tali atti possono essere compiuti
da un'entità, nazionale o sovranazionale, da un punto di vista formale
composta da uno o più soggetti: persone fisiche o organismi associativi,
pubblici o privati, dotati di capacità di vario grado (ad esempio
una società civile o commerciale, di persone o di capitali, un gruppo
di interesse economico, una fondazione o una associazione riconosciute
o non).
L'indifferenza sia per il soggetto che esercita l'impresa,
sia per la classificazione dell'attività della stessa (commerciale,
agricola) è avvalorata dall'assenza nei Trattati di qualunque riferimento
all'imprenditore (figura tipica, peraltro, del solo diritto italiano)
, ai criteri distintivi dell'attività economica commerciale,
alla conseguente applicazione, al di fuori delle imprese-società,
di regole sulla pubblicità e la rappresentanza.
Anche la questione della titolarità dell'impresa e dei
relativi problemi viene rimessa ai diritti nazionali .
Nell'ordinamento comunitario, che non si preoccupa di
organizzare in modo sistematico le materie oggetto dei propri interventi
normativi, la nozione di impresa appare pertanto relativa, con una
varietà di significati, in alcuni casi anche molto ampi .
L'esame della materia deve pertanto prescindere da astrazioni
e generalizzazioni e procedere per settori, per casi, perché questo
è il metodo richiesto dal tipo di disciplina da esaminare.
Anche nello studio del diritto comunitario, crogiolo
di tradizioni giuridiche diverse, il giurista del continente europeo
deve operare da western lawyer.
2.2. - Il Trattato CECA fa
riferimento all'impresa in numerose disposizioni: sulla concorrenza,
in materia economica e sociale, finanziaria, di prezzi.
Un'indicazione espressa di cosa sia l'impresa si rinviene
nelle disposizioni generali, all'art. 80 .
È opinione comune che si tratti di una definizione che
sia per il contenuto (imprese che esercitano attività di produzione
o di distribuzione abituale nel campo del carbone e dell'acciaio),
sia per espressa dichiarazione della norma stessa, trova applicazione
allo specifico settore di attività su cui interviene il Trattato.
Si tratta peraltro di una definizione che si limita ad indicare il
tipo di attività che deve essere svolta affinché le imprese siano
soggette al Trattato, ma che non richiede ulteriori requisiti.
L'art. 80 del Trattato CECA in definitiva dice che chiunque
svolge l'attività lì indicata è impresa.
Altri elementi si ricavano dalle altre norme dello stesso
Trattato, secondo le quali l'impresa: è titolare di diritti e obblighi
(diritto di proprietà, diritto ad essere risarcita o indennizzata
per danni, diritto alla riservatezza delle notizie che la riguardano,
diritti ed oneri in caso di penuria) ; possiede la legittimazione
attiva a proporre ricorsi contro gli organi comunitari ;
è soggetto passivo di procedimenti, nonché di sanzioni (ammende o
penalità di mora) commisurate al suo volume d'affari si avvale di mano d'opera salariata ;
può costituire o aderire ad associazioni ; ha la capacità
di concludere accordi, partecipare a decisioni, a pratiche concordate,
concentrazioni, abusare della propria posizione dominante, porre in
essere attività di dumping
; pratica prezzi sulla misura dei quali può intervenire la Comunità
, collabora con gli organi
comunitari in quanto ha compiti consultivi, propone suggerimenti o
osservazioni, collabora a studi
.
In definitiva, si tratta di norme che nulla aggiungono
alla definizione di impresa dell'art. 80, in quanto si limitano a
coinvolgere le imprese nella definizione della politica comunitaria
che le concerne e a indicare quali aspetti dell'attività delle imprese
sono considerati rilevanti per il Trattato.
La giurisprudenza CECA ha affrontato il problema della
definizione del concetto di impresa in alcune pronunce in materia
di contributi che ciascuna impresa era tenuta a versare alla Cassa
di perequazione del rottame importato da Paesi terzi.
Al riguardo la Corte di giustizia ha affermato che l'impresa
consiste in un complesso unitario di elementi personali, materiali
ed immateriali, facente capo ad un soggetto giuridico autonomo e diretto
in modo durevole al perseguimento di un determinato scopo economico.
Dal momento che la creazione in campo economico di un nuovo soggetto
giuridico implica sempre il sorgere di un'impresa autonoma, il concetto
di impresa del Trattato si identifica con quello di persona fisica
o giuridica.
Pertanto, in presenza di un gruppo di società che svolge
un'unica attività economica, il carattere unitario di tale attività
non ha alcun rilievo sul piano giuridico qualora, come nel caso del
calcolo dei «mezzi propri» in relazione al pagamento dei contributi
di rottamazione, gli effetti di tale attività vadano ricollegati a
vari soggetti giuridici .
I principi sopra enunciati, da cui si evince l'adesione
ad una concezione giuridico-formale di impresa (impresa = soggetto
giuridico) sono serviti a negare rilevanza al c.d. rottame di gruppo:
l'imponibile non poteva essere ridotto tenendo conto del rottame prodotto
da altre società del gruppo dotate di personalità giuridica.
È opinione comune che la nozione di impresa fornita
dalla giurisprudenza CECA sia relativa e strumentale allo specifico
problema dell'individuazione dei soggetti tenuti a pagare i contributi
di perequazione, come appare confermato da successive pronunce
.
Gli stessi criteri non sarebbero pertanto validi in
altri settori disciplinati dallo stesso Trattato, come quello della
concorrenza.
In tale settore del Trattato CECA non si è sviluppato
un autonomo filone di giurisprudenza, a differenza di quanto è avvenuto
per il diritto della concorrenza del Trattato CEE, di cui si dirà
in seguito.
2.3. - Il Trattato EURATOM, firmato a Roma il 25 marzo
1957, indirizza numerose disposizioni a «Stati
membri, persone o imprese».
Come già nell'art. 80 del precedente Trattato CECA,
anche in questo Trattato si dà una definizione dell'impresa, utile
anche per chiarire la originale distinzione tra persone e imprese.
L'art. 196 (Titolo V. Disposizioni generali), prevede
che «ai fini dell'applicazione del presente Trattato e salvo contrarie disposizioni
di questo: a) il termine 'persona' sta a designare ogni persona fisica
che svolga sui territori degli Stati membri interamente o in parte
le sue attività nel campo definito dal corrispondente capo del presente
trattato; b) il termine 'impresa' sta a designare ogni impresa o istituzione
che svolge interamente o in parte le sue attività alle stesse condizioni,
quale che sia il suo statuto giuridico, pubblico o privato».
Se ne desume che le attività rilevanti per il Trattato
possono essere svolte da singoli individui («persone») o da altre
entità, per lo più di natura associativa, pubbliche o private («imprese»).
La norma suscita perplessità, soprattutto per l'esclusione dall'impresa
dell'attività economica individuale.
Le imprese come sopra individuate vengono richiamate
in diversi settori: degli investimenti (artt. 40, 41 e 43), dell'approvvigionamento
(art. 73), del regime di proprietà (art. 89), delle relazioni con
l'esterno (art. 104 e 105), nonché in relazione alla competenza della
Corte (art. 144). Anche in questo caso, e ancor più per l'accezione
del tutto particolare in cui vengono utilizzati i termini «persona»
ed «impresa», la definizione appare di corto respiro, cioè non idonea
ad essere utilizzata al di fuori del Trattato cui inerisce e tantomeno
a contribuire all'individuazione di una eventuale e più ampia categoria
di impresa comunitaria.
2.4. - Anche il Trattato istitutivo della CE, come i
precedenti modificato dall'Atto unico europeo e dal Trattato di Maastricht
e di Amsterdam, fa in numerose norme riferimento all'impresa.
Per l'art. 43 (ex
art. 52), il diritto-libertà di stabilimento dei cittadini ricomprende
anche la costituzione e la gestione di imprese nel territorio di uno
Stato membro diverso da quello di appartenenza. In particolare la
norma sottolinea che le imprese possono assumere la forma di società
ai sensi dell'art. 48 (ex
art. 58, c. 2°).
Viene pertanto espressamente detto che ogni società
è impresa.
Ma l'impresa è una figura più ampia che ricomprende
anche forme organizzative diverse, qui non indicate, da rintracciare
nel Trattato o nelle altre norme comunitarie, di cui si dirà oltre.
Quanto alle norme sulla concorrenza, espressamente applicabili
alle imprese per il disposto della rubrica della relativa sezione
, esse vietano «tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni
di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano
pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto
o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza
all'interno del mercato comune» (art. 81, ex art. 85). È inoltre vietato, «nella misura in ui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati
membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una
posizione dominante sul mercato comune o su di una parte sostanziale
di questo» (art. 82, ex
art. 86).
Tale disciplina si applica anche alle aziende-imprese
agricole, ma solo limitatamente alla produzione ed al commercio dei
prodotti enumerati nell'allegato I (ex
all. II) del Trattato . La politica agricola comunitaria
appare infatti ispirata prevalentemente a criteri di solidarietà piuttosto
che di libero mercato.
L'espressione «azienda agricola» ricorre più volte nella
normativa comunitaria emanata dal Consiglio o dalla Commissione in
materia di agricoltura.
È opinione comune che impresa e azienda sono per il
diritto comunitario termini fungibili, a differenza di quanto avviene
nell'ordinamento giuridico italiano, ma a somiglianza del diritto
tedesco.
Data l'equivalenza dei termini, valgono anche per l'azienda
agricola le stesse considerazioni svolte a proposito dell'impresa
in generale. È pertanto impossibile ricavare dal Trattato o dal diritto
comunitario una definizione comunitaria generale ed uniforme di «azienda
agricola», universalmente valida per tutte le disposizioni concernenti
la produzione agricola . Le regole sulla concorrenza valgono
anche per le imprese pubbliche, per le imprese a cui gli Stati membri
riconoscono diritti speciali o esclusivi, per le imprese incaricate
della gestione di servizi d'interesse economico generale o aventi
carattere di monopolio fiscale «nei limiti in cui l'applicazione di
tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto,
della specifica missione loro affidata» (art. 86, ex
art. 90).
Infine, le norme in materia di aiuti statali vietano
qualsiasi forma di aiuti che, favorendo talune imprese o produzioni,
falsino o minaccino di falsare la concorrenza (art. 87, ex
art. 92) . Al riguardo si specifica che l'azienda agricola
può essere destinataria di aiuti solo nel caso in cui questi siano
finalizzati alla «protezione delle 'aziende' sfavorite da condizioni
strutturali o naturali» (art. 36, ex art. 42, c. 2°, lett.a)).
Anche nel settore dei trasporti è vietato ogni sostegno
o protezione nell'interesse di una o più imprese o industrie (art.
76, ex art. 80).
È inoltre vietata ogni facilitazione creditizia da parte
della BCE o di Banche centrali nazionali a imprese pubbliche degli
Stati membri (Titolo VI. Politica economica e monetaria. art. 101,
ex art. 104), ogni misura
che offre a imprese pubbliche un accesso privilegiato alle istituzioni
finanziarie (art. 102, ex
art. 104A).
Infine, la comunità incoraggia l'attività di ricerca
e sviluppo tecnologico, tra gli altri, anche delle imprese, comprese
le piccole e le medie imprese (art. 163, ex art. 130F) .
Da tali norme risulta che, a differenza del Trattato
CECA, solo quelle sulla concorrenza degli artt. 81-82 sono direttamente
applicabili alle imprese (almeno da quanto risulta dalla rubrica della
relativa sezione), mentre le altre che pur citano espressamente l'impresa
si rivolgono agli Stati membri.
Inoltre, a parte l'affermazione che le società sono
imprese, nel Trattato CE non c'è alcuna definizione di impresa. Né
vi sono, come nel Trattato CECA, norme su diritti e obblighi delle
imprese, sulla loro legittimazione attiva e passiva rispetto agli
organi comunitari, sulle sanzioni che possono essere loro inflitte.
La diversa impostazione, dovuta probabilmente alle finalità
di maggior respiro del Trattato CE rispetto a quello CECA ,
spiega perché sia la dottrina che la giurisprudenza si siano occupate
di impresa soprattutto per quanto riguarda proprio la normativa sulla
concorrenza.
Ciò non deve tuttavia indurre, nonostante la pervasività
del diritto della concorrenza, a ritenere che le soluzioni elaborate
in questo ambito abbiano valenza generale. A differenza dell'orientamento
emerso in relazione al Trattato CECA in materia di contributi, la
Corte di giustizia ha ritenuto che, nel contesto del diritto della
concorrenza del Trattato CE, la nozione di impresa non è ancorata
al dato formale del soggetto di diritto, bensì a quello sostanziale
dell'unità economica che pone in essere atti che incidono sul mercato.
Si è pertanto ribadito che la nozione di impresa indica
un'entità economica consistente in un'organizzazione unitaria di elementi
personali, materiali ed immateriali perseguenti, in maniera durevole,
un risultato economico determinato.
Tuttavia tale unità economica può essere ricondotta
indifferentemente ad uno o a più soggetti distinti sul piano giuridico
Il problema si pone soprattutto in relazione ai gruppi
di società.
Ciascuna società di un gruppo costituisce un'impresa
se determina il proprio comportamento sul mercato in modo attivo,
autonomo e indipendente rispetto ad altre società. Se, invece, la
capogruppo impone le proprie decisioni alle società a valle, costituisce
insieme ad esse un'unica unità economica e quindi un'unica impresa.
La giurisprudenza comunitaria ha preso atto di tale
realtà e, appellandosi alla cosiddetta «nozione economica di impresa»,
ha superato il dato formale della personalità giuridica in tutti i
casi in cui ciò era necessario per applicare le regole di concorrenza
in modo equo, colpendo i veri soggetti nella sostanza responsabili
di condotte anticoncorrenziali, per lo più società capogruppo.
Su questi presupposti è stata pertanto esclusa la rilevanza
anticoncorrenziale degli accordi infragruppo (ritenendoli unilateralmente
determinati e imposti, e quindi fittizi) , anche nel caso
in cui la società madre ha sede al di fuori della Comunità .
Sono stati imputati alla società madre i comportamenti
illeciti delle filiali , nonché le quote di mercato detenute
dalle società affiliate al fine di individuarne la posizione dominante
sul mercato .
Inoltre, il dato formale del cambiamento della forma
giuridica e del nome dell'impresa non è stato giudicato sufficiente
a creare una nuova impresa esente dalla responsabilità per comportamento
anticoncorrenziale della precedente, qualora sotto l'aspetto economico
vi sia identità fra le due .
Il diritto comunitario della concorrenza si applica,
pertanto, a qualsiasi entità che esercita un'attività economica, a
prescindere dal suo stato giuridico o dalle sue modalità di finanziamento
.
Oltre che dalla giurisprudenza sul diritto della concorrenza,
il gruppo di società è preso in considerazione anche dalle sentenze
della Corte in materia di appalti di lavori pubblici. In particolare,
la Corte ha precisato che le direttive sugli appalti di lavori pubblici
vanno interpretate nel senso che l'autorità nazionale competente a
statuire su di una domanda di abilitazione presentata da una società
holding è obbligata, quando
è provato che quest'ultima ha effettivamente a disposizione i mezzi
delle società appartenenti al gruppo necessari all'esecuzione degli
appalti, a tener conto di dette società, in osservanza dei criteri
di cui agli artt. 23-28 della direttiva n. 71/305/CEE .
Per il disposto dell'art. 86 (ex
art. 90), la disciplina della concorrenza si applica anche all'impresa
pubblica, in virtù del principio di parità di trattamento con quella
privata .
Una definizione dell'impresa pubblica è fornita in termini
sostanzialmente identici dall'art. 1 della Direttiva della Commissione
sulla trasparenza e dal successivo art. 1.2. della Direttiva del Consiglio
sugli appalti pubblici nei settori esclusi : è impresa
pubblica ogni impresa (ente di diritto pubblico, società a partecipazione
pubblica di diritto comune, speciale o addirittura singolare) nei
confronti della quale i poteri pubblici possono esercitare, direttamente
o indirettamente, un'influenza dominante per ragioni di proprietà,
di partecipazione finanziaria o della normativa che la disciplina.
L'influenza dominante è presunta quando le autorità
pubbliche, direttamente o indirettamente, detengano la maggioranza
del capitale sottoscritto dall'impresa, oppure controllano la maggioranza
dei voti attribuiti alle quote emesse dall'impresa o possono designare
più della metà dei membri dell'organo di amministrazione dell'impresa.
Secondo quanto ha chiarito la giurisprudenza comunitaria,
le norme sulla concorrenza non si applicano nel caso in cui lo Stato
agisce esercitando il potere di imperio , mentre si applicano
quando lo Stato svolge attività economiche di natura industriale o
commerciale consistenti nell'offrire beni o servizi sul mercato.
Occorre pertanto accertare di volta in volta quale sia
l'attività svolta dallo Stato per ascriverla all'una o all'altra categoria.
Non ha invece rilevanza il fatto che lo Stato agisca
direttamente tramite un organo che fa parte della pubblica amministrazione
o tramite un ente cui ha conferito diritti speciali o esclusivi
, né rileva l'esistenza di una personalità giuridica distinta
da quella dello Stato.
Sia l'impresa pubblica che quella privata sono soggette
al diritto della concorrenza se pongono in essere uno scambio non
gratuito di beni o di servizi.
Quanto allo scambio di beni, può trattarsi di mobili,
immobili, diritti d'autore e di proprietà industriale. Nello scambio
di servizi e cioè delle «prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione,
che non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione
delle merci, dei capitali e delle persone» (art. 50, ex art. 60), sono ricomprese le attività
industriali, commerciali, artigiane e libero professionali .
Il Parlamento europeo ha in varie occasioni invitato
la Commissione ad applicare le norme di concorrenza alle libere professioni
, in quanto la libera circolazione dei liberi professionisti
nella Comunità fa sì che talune pratiche restrittive attuate in questo
campo siano in grado di incidere sempre più sugli scambi tra gli Stati
membri.
La Commissione ha provveduto in tal senso applicando
l'art. 81 (ex art. 85) agli spedizionieri doganali italiani ed agli agenti dei brevetti spagnoli ,
entrambi considerati imprenditori che svolgono attività economica
in quanto esercitano la propria professione in modo indipendente,
stabile e retribuito. La circostanza che si tratti di un'attività
a carattere intellettuale, prestata personalmente dal professionista
e regolamentata dalle disposizioni nazionali e dalla direttiva n.
89/48/CE del Consiglio non ostano alla qualifica di attività economico-imprenditoriale.
L'ordine professionale viene pertanto considerato dalla
Commissione un'associazione di «imprenditori» che con i propri regolamenti
ed accordi che prevedono la fissazione da parte degli organi competenti
di tariffe e onorari minimi obbligatori viola le norme sulla concorrenza
in quanto priva i professionisti della libertà di fissare liberamente
le tariffe per i servizi (libertà di concorrenza sui prezzi).
Le intese sui prezzi non sono ritenute un compito proprio
degli ordini professionali in quanto non sono necessarie per garantire
l'etica, la dignità professionale, la reputazione della professione,
la qualità delle prestazioni e cioè lo svolgimento dei compiti propri
degli ordini professionali.
Come in altri casi, anche per i liberi professionisti
l'assenza dello scopo di lucro non priva l'attività svolta della sua
natura economica, in quanto la stessa può comunque dar luogo a comportamenti
che le norme sulla concorrenza intendono reprimere. Parimenti per
l'assenza dell'ispirazione di gestione dell'attività al criterio di
economicità.
Dall'analisi che precede emerge che ogni settore di
disciplina ha le proprie finalità cui si adatta anche la polimorfa
nozione di impresa.
Pertanto, le conclusioni cui si giunge per il diritto
della concorrenza, in cui viene presa in considerazione l'impresa
come unità economica che può includere più soggetti giuridici, non
valgono per tutto il Trattato CE o per tutto il diritto comunitario.
Sono invece valide ogni qualvolta vi siano delle norme che si pongono
i medesimi obiettivi, come è stato ipotizzato che avvenga per le norme
sulla concorrenza del Trattato CECA .
Viceversa, l'equivalenza tra impresa e soggetto giuridico,
soluzione formulata per la prima volta in relazione ai contributi
di rottamazione previsti nell'ambito del Trattato CECA, sembra essere
valida in caso di applicazione di disposizioni fiscali inerenti al
Trattato CE .
2.5. - Il diritto comunitario presta particolare attenzione
alle dimensioni delle imprese, necessarie per individuare i destinatari
delle numerose misure espressione della politica comunitaria diretta
a creare condizioni favorevoli alle piccole e medie imprese (PMI)
.
In molti settori sono state consentite a favore di piccole
e medie imprese deroghe a norme generali comunitarie. Così in campo
amministrativo, societario, fiscale, nonché delle norme sulla concorrenza
e sulla partecipazione ad appalti pubblici. Nel quadro dell'armonizzazione
del diritto delle società, ad esempio, si rinvengono norme a favore
delle piccole e medie imprese nella dodicesima Direttiva sulle società
unipersonali, nonché nella quarta e nella settima, che prevedono una
contabilità semplificata per le società di dimensioni contenute, individuate
in base a criteri lì indicati .
Fino alla Raccomandazione della Commissione del 3 aprile
1996 , le PMI venivano individuate dalle normative comunitarie
con riferimento ad una molteplicità di criteri difformi. Con la citata
Raccomandazione è stato adottato il criterio del numero di persone
occupate (meno di 250 dipendenti), integrato da un criterio finanziario
(fatturato annuo non superiore a 40 milioni di ECU o un totale di
bilancio annuo non superiore a 27 milioni di ECU) e da quello dell'indipendenza,
dal momento che una PMI appartenente ad un grande gruppo dispone di
mezzi e di sostegno che non hanno le imprese di dimensioni equivalenti
(art. 1 Allegato).
Nell'ambito delle PMI, la Raccomandazione precisa che,
ove sia necessario distinguere, le microimprese sono quelle con meno
di 10 dipendenti (art. 1.5. Allegato), mentre le piccole hanno da
10 a 49 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 7 milioni
di ECU o un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di
ECU (art. 1.2.)
La definizione sopra descritta è divenuta vincolante
per gli Stati membri, la Banca europea per gli investimenti (BEI)
e il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) (art. 4), che devono
conformarsi ai massimali indicati (possono quindi fissare soglie inferiori)
nell'applicare le politiche comunitarie destinate alle PMI (art. 2).
2.6. - Il diritto comunitario ha preso in considerazione
anche la disciplina della crisi dell'impresa, dal momento che sono
frequenti le ripercussioni di tali situazioni al di là dei confini
nazionali.
Non hanno avuto successo i primi progetti di convenzione
avente ad oggetto il fallimento, i concordati ed i procedimenti affini
del 1970, del 1973 e del 1980, tutti ispirati ai principi della unitarietà
e della universalità della procedura che escludeva la coesistenza
di una pluralità di fallimenti nei confronti dello stesso soggetto.
Sul presupposto dell'applicabilità di regole sostanziali uniformi
sulla revocatoria, la compensazione e la riserva di proprietà, tali
progetti non contenevano una disciplina transnazionale del fallimento,
ma davano efficacia in tutto il territorio europeo alla legge dello
stato in cui era stata aperta la procedura. Di qui la diffidenza dei
singoli Stati e l'abbandono dei progetti.
Un mutamento di prospettiva ha invece consentito la
firma, sulla base di un progetto del 1990 del Consiglio d'Europa,
della Convenzione di Bruxelles del 25 settembre 1995 sulle procedure
di insolvenza della CE .
In attuazione dell'art. 293 (ex
art. 220) del Trattato CE, che impegna gli Stati membri a semplificare
le formalità cui sono sottoposti il reciproco riconoscimento e la
reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie, la Convenzione si
ispira al principio della «universalità limitata»: possono essere
aperti fallimenti secondari, esclusivamente a carattere liquidatorio,
in Paesi diversi da quello in cui si è aperta la procedura principale
(che comprende anche istituti diversi da quelli propriamente fallimentari):
quello in cui il debitore ha il centro dei propri interessi principali.
Un altro principio che consente di superare la diversità
dei presupposti di applicazione delle discipline fallimentari nazionali
(in Italia ed in Francia il presupposto è che il debitore sia imprenditore
secondo le leggi nazionali), è quello che obbliga gli Stati a riconoscere
che è stata aperta una procedura concorsuale in un altro Stato, anche
quando il debitore non ha la qualità necessaria per essere assoggettato
ad una procedura di insolvenza secondo le proprie leggi (art. 16).
Inoltre, i creditori hanno diritto di essere informati
dell'apertura della procedura all'estero, al fine di potervi insinuare
il proprio credito.
Sono state escluse dalla Convenzione banche, assicurazioni,
imprese di investimento e altri organismi di carattere essenzialmente
tecnico ed amministrativo.
Infine, è previsto l'intervento della Corte di giustizia
CE per assicurare orientamenti giurisprudenziali uniformi (art. 43).
Sarebbe stato opportuno raggiungere una disciplina uniforme comunitaria
sulla disciplina sostanziale della crisi dell'impresa e limitare il
numero delle procedure nei confronti dello stesso soggetto.
Ciononostante, la Convenzione rappresenta un primo passo
per realizzare il più ampio progetto per una procedura concorsuale
di tipo comunitario.
(*) Queste pagine costituiscono parte di un capitolo
del volume collettaneo in materia di diritto privato dell'Unione Europea
pubblicato nel Trattato di diritto privato dell'editore Giappichelli.