Nella splendida cornice del Villaggio Guglielmo di
Copanello (Catanzaro) si è svolto nei giorni 21 e 22 luglio c.a. il
Convegno avente per titolo "Discrezionalità dell'amministrazione e
controllo giurisdizionale: nuove tendenze e nuovi problemi" organizzato
per conto dell'Università di Catanzaro dal Prof. Antonio Romano Tassone.
I relatori, nel trattare il tema predetto di viva attualità ed interesse,
hanno esaminato la problematica da diverse angolazioni, esponendo
al qualificato uditorio un quadro completo ed esaustivo di una tematica
tanto vasta e da tempo dibattuta. Il Prof. Mario Caldarera ha affrontato
la questione riguardante il sindacato del giudice contabile, a partire
dal D.L. 543/96 convertito in L. 639/1996, che ha previsto all'art.
3 comma 1, l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali
degli amministratori. Tale innovazione legislativa ha determinato
in dottrina contrasti interpretativi, ma il filone dottrinario dominante,
anche alla luce della giurisprudenza della Corte dei Conti, sostiene
che l'art. 3 della suddetta legge limiterebbe l'insindacabilità delle
scelte dell'Amministrazione solo nel merito per cui la responsabilità
dell'amministratore potrebbe essere riconosciuta solo quando, sussistendo
tutti gli elementi della responsabilità amministrativa, l'atto posto
in essere dall'Amministrazione fosse inficiato da un vizio di eccesso
di potere. Col termine "discrezionale", quindi, non si vuole significare
insindacabilità delle scelte, ma soltanto limitazioni al sindacato
nel senso che il giudizio sulla idoneità delle scelte medesime è diretto
alla verifica della loro razionalità e della loro compatibilità con
i criteri desumibili dalla conoscenza, che si richiede ad un pubblico
amministratore, delle realtà su cui incidere.
Il prof. Caldarera ha così proseguito:"Al momento
dell'entrata in vigore dell'art.3 D.L. 543/96 la Corte si era resa
conto che, pur dovendosi riconoscere al giudice contabile un potere
sindacatorio delle scelte discrezionali dei pubblici operatori, per
evitare effetti dirompenti e lesivi dei principi di imparzialità e
buon andamento dell'azione amministrativa, si doveva evitare che il
giudice, nello svolgimento delle proprie valutazioni, sostituisse
le sue scelte a quelle operate dalla valutazione amministrativa in
sede di esercizio del potere discrezionale, poiché così facendo egli
avrebbe cessato di essere operatore si giustizia per divenire amministratore
".
Di guisa che l'insindacabilità nel merito delle scelte
discrezionali, di cui alla norma in esame, deve essere interpretata
nel senso che al giudice contabile è impedito ogni apprezzamento riguardante
le valutazioni di convenienza e di opportunità effettuate dall'autorità
deliberante, essendo vietata ogni ingerenza nell'attività di ponderazione
comparata degli interessi; viceversa il giudizio sull'attività degli
amministratori comporta la verifica della sua rispondenza ai criteri
di razionalità cui si deve ispirare l'azione dei pubblici apparati.
I modi di attuazione delle scelte discrezionali vanno dunque valutati
dal giudice in base al parametro della conformità ai criteri di ragionevolezza
ed economicità, salva restando, in ogni caso, la competenza in ordine
alla deliberazione adottata, con adeguata valutazione degli interessi
coinvolti. La problematica riguardante la discrezionalità tecnica
e il suo controllo, è stata affrontata dal dott. Paolo Lazzara. Egli,
dopo aver precisato il concetto di discrezionalità tecnica e delineato
le varie ipotesi che di questa figura giuridica si possono riscontrare,
ha affrontato il problema fondamentale tendente a stabilire se la
discrezionalità tecnica sia assoggettabile al sindacato proprio della
discrezionalità pura o se trattasi di attività vincolata in senso
ampio. Il problema è stato affrontato con argomentazioni diverse tratte
dalla dottrina che si è occupata ex professo della tematica pervenendo
alla conclusione che, nel caso in cui l'Amministrazione compie delle
valutazioni tecniche complesse, al giudice amministrativo non è consentito
di sostituirsi alla stessa, bensì di valutare soltanto i profili di
illogicità e irragionevolezza della decisione adottata. Altro aspetto
della complessa tematica è stato illustrato dall'avv. Ennio Antonio
Apicella il quale, nel trattare del sindacato del giudice ordinario
sulla discrezionalità, ha proceduto innanzitutto ad un excursus storico-giuridico
sulla materia del pubblico impiego (le cui controversie sono state
per lungo tempo attribuite alla competenza del giudice amministrativo),
affrontando successivamente la tematica della giurisdizione del giudice
ordinario dopo la privatizzazione del rapporto di lavoro introdotta
dal decreto 29/93. A tal fine il relatore, alla stregua dei contributi
della dottrina e della giurisprudenza, ha messo in rilievo come l'attività
del datore di lavoro pubblico non ha più la natura di potestà amministrativa
ma è caratterizzata da autonomia negoziale, con conseguente esigenza
di individuare in concreto i limiti del controllo del giudice ordinario
rispetto ai predetti poteri privatistici e stabilire così se al di
fuori degli ambiti della contrattazione collettiva, (contrassegnati
da posizioni di diritto e di obbligo), vi sia ancora spazio per il
controllo del potere di organizzazione del quale è titolare il datore
di lavoro- amministrazione pubblica. Successivamente ha preso la parola
il Prof. Lucio Iannotta il quale si è occupato del sindacato sugli
accordi infrastrutturali. Il relatore ha analizzato gli accordi infrastrutturali
nell'ambito della più vasta tematica della partecipazione, che, come
è noto, costituisce lo strumento fondamentale in ordine all'attuazione
dei moduli convenzionali di cui alle leggi 241 e 142/1990. Gli accordi
in oggetto appartengono al novero delle decisioni complesse in cui
intervengono più soggetti pubblici per la tutela di una pluralità
di interessi e che comportano l'attività coordinata di più enti locali,
regioni ed altre pubbliche amministrazioni. Ne deriva una funzione
di coordinamento che, mentre secondo alcuni, non darebbe vita ad un
rapporto inter organico vero e proprio, secondo altri invece farebbe
nascere un rapporto di coordinamento avente una rilevanza autonoma.
I procedimenti che vengono posti in essere sono caratterizzati da
un alto tasso di discrezionalità che pone in rilievo il profilo politico
della scelta con conseguente difficoltà ad operare un controllo sulle
relative decisioni pluralistiche in considerazione degli aspetti oscuri
che esse presentano. Il prof. Iannotta si è soffermato in maniera
particolare sull' Amministrazione di risultato cui tendono gli accordi
in questione, evidenziando che "l'accordo è essenziale al risultato
mentre il risultato dà vitalità all'accordo". Il momento centrale
dell'Amministrazione di risultato è costituito dalla partecipazione
che dovrà produrre effetti sostanziali, concreti, attraverso l'intervento
collaborativo di tutti i soggetti coinvolti e interessati al conseguimento
di obbiettivi comuni. L'interessante convegno si è concluso con una
tavola rotonda alla quale hanno partecipato i proff. Angiuli, Trimarchi
e Caputi-Iambrenghi, i consiglieri di Stato Salvatore, Cintioli, e
Faberi e il Procuratore Regionale della Corte dei Conti Leone, al
termine della quale il Prof. Romano Tassone, ideatore dell'importante
incontro fra illustri studiosi, ha dato atto dei preziosi contributi
offerti da tutti gli oratori intervenuti sui diversi aspetti della
problematica oggetto del convegno stesso. Le relazioni e gli interventi
sopra cennati hanno dato un apporto indubbiamente rilevante al tema
trattato. Particolare menzione merita la disamina della vexata quaestio
sul rapporto fra sindacato giurisdizionale e discrezionalità tecnica,
specie dopo gli orientamenti giurisprudenziali innovatori del Consiglio
di Stato, che, riconsiderando l'argomento, ha ribaltato in un certo
senso, l'indirizzo precedente. Per effetto di tale revisione, che
sostanzialmente aderisce alle osservazioni critiche di autorevoli
concezioni dottrinarie nei confronti della giurisprudenza anteriore,
contraria a consentire in sede di legittimità il sindacato degli apprezzamenti
tecnico-discrezionali della pubblica Amministrazione, (se non entro
limiti ben precisi, come ad esempio per illogicità manifesta), si
aprono nuove prospettive di tutela del privato, interessato a verificare
la correttezza e l'attendibilità delle regole tecniche adottate dall'Amministrazione
stessa. E' da auspicare però che l'apertura della giurisprudenza,
nel solco della nuova concezione del potere amministrativo, fondato
sulla cooperazione tra pubblico e privato, sia foriera di ulteriori
sviluppi e approfondimenti, specie in ordine alla individuazione in
concreto dei mezzi istruttori più idonei a sindacare l'inattendibilità
e scorrettezza delle valutazioni tecniche dell'Amministrazione e degli
eventuali possibili strumenti sostitutivi di tali apprezzamenti.