GIUSEPPE CHINE'
il DIRITTO
COMUNITARIO deI CONTRATTI (*)
Sommario: 1. Premessa.
- 2. Politiche comunitarie di tutela e rapporti di consumo.
- 3. La rilevanza della qualità soggettiva del contraente:
i contratti dei consumatori. - 4. Evoluzione del nuovo diritto
dei contratti e crisi delle categorie giuridiche tradizionali.
- 4.1. Le nuove tecniche di conclusione del contratto. - 4.2.
Libertà negoziale ed eterodeterminazione del contenuto del
contratto. - 4.3. Il principio di libera recedibilità. - 4.4.
Il neoformalismo. - 4.5. Le regole comunitarie di interpretazione
del contratto. - 4.6. Tecniche e modelli di integrazione del
contratto. - 4.7. Le nuove forme di invalidità.
Negli ultimi anni il cammino delle
istituzioni comunitarie verso gli obiettivi economico - sociali
del Trattato, dapprima connotato da piccoli passi, ha subìto
un'accelerazione improvvisa che ha, in qualche caso, perfino
sorpreso lo studioso del diritto. All'attenzione verso il
singolo intervento comunitario, direttiva o regolamento, e
per il circoscritto ambito di applicazione dello stesso, si
affianca ormai un interesse sempre crescente per l'incidenza,
per così dire, indiretta dell'atto normativo, il quale viene
ad investire, con effetti spesso rivoluzionari, istituti e
principi tradizionali del nostro sistema giuridico, sino «a
rimettere in discussione soluzioni e situazioni che apparivano,
per necessità, per convinzione o per pigrizia mentale, pacifiche
ed immodificabili».
Tale processo, inserendosi
all'interno di precise scelte di politica legislativa adottate
dalle istituzioni comunitarie per perseguire gli obiettivi
fissati dall'Atto unico europeo e dal Trattato di Maastricht
nel novellare l'originario testo del Trattato di Roma, ha
interessato significativi settori del diritto privato, venendo
ad incidere con particolare forza sulla disciplina dei contratti.
In questo settore si registrano ormai numerosi interventi
normativi, i quali incidono sul l'ordinamento nazionale,
a volte abrogando discipline previgenti con cui si pongono
in rapporto di insanabile contrasto, più di frequente affiancando
norme ormai sedimentate, ponendo all'interprete il difficile
problema ermeneutico del coordinamento tra fonti ispirate
a regole e principi generali difficilmente riconducibili a
sistema.
Il rinnovato pluralismo delle
fonti che incidono il diritto dei contratti rappresenta un
fenomeno ormai acquisito anche dalla migliore manualistica,
ma costituisce soltanto la punta di un iceberg nella
misura in cui è l'effetto più evidente di un radicale processo
di trasformazione che mette in crisi la tradizionale costruzione
codicistica dei rapporti economici, sino ad intaccare lo stesso
impianto costituzionale . Il compito del giudicante nazionale,
già aduso a districarsi tra codificazione prerepubblicana,
leggi speciali e principi costituzionali, con l'irruzione
della disciplina comunitaria dei rapporti economici, che si
traduce in una nuove regolamentazione dei relativi contratti,
si arricchisce di contenuto e responsabilità, poiché dal modo
in cui verrà recepita dal diritto vivente l'onda riformatrice
ed uniformatrice della fonte sovranazionale dipenderà lo stesso
prossimo futuro dell'Unione europea fondata con il Trattato
di Maastricht . Quella che di recente è stata definita «l'arte
di giudicare» , con l'avvento del diritto privato europeo,
si colora di un significato affatto nuovo, da essa dipendendo,
in ultima istanza, non solo l'effettività della norma in sé,
ma l'attuazione di un sistema innovativo dei rapporti tra
privati che supporta nuovi e più razionali equilibri sul costituendo
mercato comune.
Il crescente interesse della
legislazione comunitaria per i rapporti interprivati si spiega
proprio in termini di mutamento degli obiettivi strategici
avvenuta con le citate novelle del Trattato di Roma, in quanto
la necessità di creare un mercato unico interno coincidente
con l'intero territorio dell'Unione in luogo di un più ridotto
mercato comune nell'ambito del quale fossero semplicemente
facilitati gli scambi tra Paesi membri, ha comportato, come
passaggio obbligato, la graduale rivisitazione delle singole
normative nazionali per renderle uniformi nel cammino verso
l'eliminazione delle distorsioni al meccanismo concorrenziale
originate proprio dalle differenze tra regole positive di
mercato retaggio di diverse tradizioni storiche e culturali
. Invero un mercato interno può instaurarsi soltanto ove venga
creato un complesso di regole uniformi che rappresenti una
sorta di zoccolo duro del diritto delle transazioni, in grado
di assicurare una soddisfacente allocazione delle risorse
mediante interventi riequilibratori idonei ad eliminare consolidate
situazioni di debolezza negoziale, attraverso misure dirette
a favorire la circolazione delle informazioni tra gli operatori
e ad eliminare gli ostacoli esistenti per un effettivo esercizio
della libertà di contrattazione anche in ambito sovranazionale.
In questa ottica si spiega
quella che a prima vista può apparire una inspiegabile anomalia
del diritto di fonte comunitaria , consistente nel privilegio
accordato ad alcune aree della tradizionale materia privatistica,
fatte oggetto di un intervento serrato (come quella dei contratti)
e nell'abbandono quasi totale di altre aree (come il diritto
di famiglia e le successioni) che rimangono di fatto ignorate
dai provvedimenti normativi sovranazionali e lasciate all'esclusiva
iniziativa innovatrice di ogni singolo Stato membro . È pertanto
innegabile che nell'ampio settore dei rapporti interprivati,
la produzione normativa comunitaria è all'origine di un duplice
effetto: da una parte promuove la riforma di interi filoni
della disciplina contrattuale, spesso cogliendo nel segno
di colmare delle vere e proprie lacune lasciate dal legislatore
nazionale , stravolgendo principi ed istituti appartenenti
alla nostra tradizione giuridica continentale; dall'altra,
crea una sorta di doppia velocità nell'evoluzione del diritto
privato, poiché lo sviluppo della disciplina di alcuni settori,
quali quello dei soggetti, dei beni, delle obbligazioni e
dei contratti, della tutela dei diritti non è direttamente
proporzionale allo sviluppo, da intendersi soprattutto in
termini di adeguamento al processo di evoluzione sociale,
di altri settori quali quello del diritto di famiglia o successorio.
Ma anche all'interno dello
specifico settore dei rapporti contrattuali, l'attenzione
del legislatore comunitario si è posata in via preferenziale
su alcune tecniche di contrattazione e su particolari tipi
contrattuali, seguendo le linee guida di un'evoluzione normativa
confacente all'obiettivo della creazione di un mercato comune
. La preferenza è stata accordata ai contratti che, rappresentando
il momento di incontro tra domanda ed offerta di beni o servizi,
costituiscono il volano di una moderna economia di mercato:
trattasi di tutte quelle transazioni, spesso più significative
dal punto di vista quantitativo che qualitativo, che coinvolgono
quotidianamente il contraente non professionale mosso da bisogni
spesso insopprimibili ed indifferibili legati alla sua stessa
sopravvivenza ed a quella dei membri del nucleo familiare
di appartenenza. Tali transazioni, da cui scaturiscono i cosiddetti
rapporti di consumo, sono state oggetto di numerosi interventi
del legislatore di Lussemburgo ritualmente riversati in fonti
normative nazionali. Da qui la creazione di un vero e proprio
jus singulare connotato sia dal punto di vista soggettivo,
per ciò che concerne le parti necessarie del rapporto, sia
da quello oggettivo, relativamente ai beni o servizi oggetto
di cessione .
2. Politiche comunitarie di tutela e rapporti di consumo.
I passi più significativi nel cammino
verso la realizzazione del mercato unico sono stati segnati
da interventi normativi che si inseriscono nell'ambito della
nota, quanto recente, politica comunitaria di protezione del
consumatore, ufficialmente inaugurata con il Trattato di Maastricht,
che ha introdotto nel Trattato CE un apposito titolo, l'undicesimo,
specificamente dedicato a tale politica di intervento Ad
oggi si registrano numerosi provvedimenti del Consiglio e
della Commissione diretti ad armonizzare la politica di protezione
dei consumatori con le altre politiche comunitarie, in modo
da potenziarne l'efficacia, attuando una continua integrazione
reciproca che permetta di tenere conto degli interessi dei
consumatori anche in azioni degli organismi comunitari preordinate
ad altri obiettivi . Questo coordinamento tra politiche comunitarie
ha il duplice significato di garantire un più rapido raggiungimento
degli obiettivi prefissati e di scongiurare il pericolo di
contraddizioni all'interno di una normazione dai contorni
ormai alluvionali. In precedenza, il consumatore era stato
sì oggetto di sporadici e disorganici provvedimenti normativi
ispirati dall'intento di armonizzare le diverse legislazioni
degli Stati membri in materia di rapporti economici, ma tali
provvedimenti non avevano mai trovato matrice comune in una
precisa ed espressa scelta di campo delle istituzioni comunitarie.
Osservando la gran mole di
interventi normativi di fonte comunitaria degli ultima anni
è giocoforza ritenere che gli attacchi più significativi al
tradizionale sistema dei contratti, sia sul piano qualitativo
che su quello quantitativo, derivano da direttive e regolamenti
emanati in attuazione della politica di protezione del consumatore
ovvero per realizzare, nelle stipulazioni in cui sia parte
tale contraente non professionale, un sufficiente riequilibrio
delle diseguali posizioni di forza contrattuale, così da ricondurre
la trattativa su di un piano di effettiva parità. Questa apparentemente
anomala scelta di campo del legislatore comunitario, che sembra
prestare esclusiva attenzione ai rapporti tra operatori economici
professionali e consumatori finali senza curarsi dei rapporti
verticali tra imprese, è in perfetta linea con gli obiettivi
del Trattato, poiché la realizzazione del grande mercato unico
deve muovere dalla regolarizzazione dei singoli segmenti di
mercato, connotati sia dal punto di vista soggettivo che dei
beni e servizi coinvolti, in cui siano presenti più evidenti
distorsioni e disfunzioni dello strumento concorrenziale.
Seguendo un cammino per certi versi inverso rispetto a quello
che ha caratterizzato sino ai primi anni del nostro secolo
il processo di «privatizzazione del diritto commerciale»,
ovvero il fenomeno di trasformazione della disciplina sorta
nell'ambito dei rapporti tra commercianti (c.d. lex mercatoria)
in regola generale dei rapporti tra privati, gli organi dell'Unione
europea, in ossequio a meditate priorità di intervento, hanno
deciso azioni che privilegiano nell'immediato i rapporti economici
orizzontali tra imprese da una parte e consumatori dall'altra,
lasciando ad un futuro prossimo quelle che si dirigono unicamente
ai rapporti verticali tra operatori professionali.
La scelta di guidare un processo
radicale di riforma dei rapporti di consumo, cui seguirà quella
dei rapporti tra operatori professionali, è coerente con il
ruolo di «arbitri del mercato» assunto dai consumatori, dai
quali dipende, in ultima analisi, l'efficienza o l'inefficienza
del mercato stesso. L'obiettivo di creare un mercato unico
concorrenziale tra i diversi Paesi dell'Unione deve necessariamente
fare i conti con le numerosissime differenze in origine esistenti
tra le varie normative nazionali, le quali si traducono in
diversità di poteri, doveri, rimedi, strumenti di tutela ed
autotutela attribuiti al soggetto che si trova alla base della
scala distributiva, cosicché l'azione di quest'ultimo, a seconda
dello Stato di appartenenza, è in grado di incidere in modo
più o meno significativo sui meccanismi di incontro tra domanda
ed offerta e sui connessi rapporti intermedi tra imprese.
Un consumatore debole crea una evidente distorsione del mercato
nella misura in cui non permette ai citati meccanismi di operare,
favorendo una fissazione unilaterale del prezzo dei beni e
servizi offerti, ed impedendo la costituzione di un effettivo
mercato concorrenziale, sia all'interno del singolo Stato,
sia, conseguentemente, sull'intero territorio dell'Unione.
Dalla posizione del consumatore, connotata dal suo livello
di tutela, dipende quella complementare dell'impresa, che
acquisirà vantaggi in termini concorrenziali sulle altre imprese
operanti nello stesso settore economico ma in un altro ordinamento,
e ciò in misura inversamente proporzionale alla libertà di
scelta e reazione garantita al consumatore stesso.
Le brevi considerazioni che
precedono fanno giustizia della decisione presa dalla istituzioni
comunitarie di intraprendere la politica di unificazione del
diritto dei contratti, quale branca del diritto privato cui
dare priorità sulla strada che deve condurre alla completa
unificazione legislativa , intervenendo massicciamente sui
rapporti di consumo, estrapolandoli dalla massa dei rapporti
contrattuali dopo averli connotati dal punto di vista soggettivo
ed oggettivo, dotandoli di una disciplina uniforme, spesso
caratterizzata da indiscutibile valenza riequilibratrice delle
reciproche posizioni contrattuali di partenza.
I provvedimenti normativi
che si inseriscono in questa particolare politica di intervento,
considerate le diverse tradizioni giuridico-economiche dei
vari Stati dell'Unione, hanno finito con l'incidere in modo
differente sui rispettivi ordinamenti nazionali, talvolta
diffondendo o consolidando discipline già vigenti, spesso
modificate per renderle maggiormente aderenti agli obiettivi
del Trattato, talvolta introducendo nuove discipline settoriali
in precedenza affatto sconosciute . Quest'ultimo è l'effetto
che sta normalmente caratterizzando, nel nostro ordinamento,
l'incontro tra la fonte comunitaria e fonte nazionale, considerata
l'originaria assenza di un filone normativo dedicato ai rapporti
di consumo, i quali, in passato, in nome del superiore principio
di irrilevanza della qualità soggettiva dei contraenti sulla
disciplina dei rapporti giuridici ad essi imputabili, o non
erano stati oggetto di disciplina ovvero ad essi era stato
applicato, per estensione, un trattamento regolamentare del
tutto identico a quello degli altri rapporti. Alla prima ipotesi
si può ascrivere la nuova disciplina delle clausole abusive
(rectius: vessatorie) introdotta con il recepimento
della direttiva n. 93/13/CEE avvenuta per effetto della l.
6 febbraio 1996, n. 52 (l. comunitaria per il 1994); alla
seconda, la recente regolamentazione delle vendite stipulate
fuori dai locali commerciali di cui al d.lgs. 15 gennaio 1992,
n. 50 (attuativo della direttiva n. 85/577/CEE) e dei contratti
di viaggio disciplinati dal d.lgs. 17 marzo 1995, n. 111 (attuativo
della direttiva n. 90/314/CEE).
3. La rilevanza della qualità soggettiva del contraente:
i contratti dei consumatori.
Se oggi si chiedesse allo studioso
del diritto europeo dei contratti di indicare l'elemento di
maggiore novità comune ad ogni intervento normativo degli
organi dell'Unione, la conseguente risposta non potrebbe prescindere
da un richiamo al rivoluzionario approccio soggettivo che
connota tali interventi, il quale si manifesta attraverso
la rilevanza assunta nell'ambito del testo normativo dalla
qualità delle parti del rapporto contrattuale.
Scorrendo i testi legislativi
relativi alla nuova disciplina dei contratti negoziati fuori
dai locali commerciali , dei contratti di credito al consumo
(d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 121 ss., attuativo
della direttiva n. 87/102/CEE), dei contratti di viaggio ,
dei «contratti del consumatore» (art. 1469 bis ss.
c.c. attuativi della direttiva n. 93/13/CEE), della multiproprietà
(d.lgs. 9 novembre 1998, n. 427, attuativo della direttiva
n. 94/47/CE) e quello della recente importante direttiva sui
contratti negoziati a distanza (direttiva n. 97/7/CE), si
rimane colpiti, prima che dal contenuto, dalla tecnica di
normazione adottata dal legislatore comunitario (e trasfusa
nei testi legislativi nazionali) che si accentra su alcune
formule definitorie fornite al l'inizio del testo normativo,
le quali hanno l'originale funzione di designare i soggetti
cui la disciplina è diretta. Così facendo il legislatore comunitario
sembra rinnegare il tradizionale sistema fondato sull'irrilevanza
della qualificazione economica delle parti del rapporto, a
cui appartenevano i dogmi dell'uguaglianza formale e financo
dell'autonomia privata, per approdare ad una regola diversificata
di rapporti contrattuali apparentemente identici sul piano
oggettivo, in virtù delle caratteristiche soggettive di chi
li ponga in essere. Ciascun singolo intervento, nell'ambito
della gran massa dei contratti che si inseriscono all'interno
di una determinata tipologia, ritaglia la sottocategoria orizzontale
connotata dalla qualità dei contraenti, frammentando sedimentate
regole generali, che finiscono con il divenire speciali, con
l'ulteriore effetto di mettere in crisi lo stesso sistema
dei tipi.
Questa tecnica di normazione
connota tutti i provvedimenti legislativi che si inseriscono
all'interno della politica comunitaria di protezione del consumatore,
poiché condicio sine qua non per l'applicazione della
disciplina ad un determinato atto o rapporto è la sua riferibilità
a due soggetti, l'uno qualificabile come consumatore, l'altro
come professionista (rectius: operatore professionale).
Coagulando le varie definizioni relazionali fornite nei più
importanti provvedimenti legislativi sino a questo momento
emanati, si può dire che il primo sia qualsiasi persona fisica
che agisca per perseguire finalità di tipo extraimprenditoriale
o extraprofessionale, ovvero per soddisfare esigenze personali,
proprie o del nucleo familiare di appartenenza ; il secondo,
la cui figura appare dai più semplici contorni, la persona
fisica o l'ente personificato e non che agisca nell'ambito
della propria attività imprenditoriale o professional. Entrambe
le definizioni appaiono interdipendenti, in quanto esattamente
simmetriche: il consumatore si contrappone al professionista
così come l'atto di consumo si contrappone all'atto di commercio.
Ed entrambe risultano dalla commistione di profili soggettivi
ed oggettivi, poiché l'uno o l'altro sono insufficienti, da
soli, a designare i destinatari dell'intervento normativo.
Il dualismo consumatore -
operatore professionale, riprodotto in ogni intervento normativo
di consumer protection, ha suscitato stupore nello
studioso del diritto privato poiché in esso si è intravisto
il segnale di una inversione del corso della storia e di un
brusco ritorno al passato, all'epoca in cui anche in Italia
esistevano due diversi regimi giuridici, il primo per i rapporti
tra privati, disciplinati dal codice civile, il secondo per
i rapporti tra commercianti o tra commercianti e privati,
disciplinati dal codice di commercio. Un sistema che sembrava
definitivamente superato dalla codificazione unitaria del
1942 la quale fagocitò il codice di commercio, il quale resiste
in altri Paesi europei come la Francia e la Spagna, che hanno
mantenuto l'originaria duplicità codicistica di stampo napoleonico.
Ma ad un attento esame l'inversione
di tendenza appare soltanto parziale, se solo si tenga conto,
oltre della circostanza autorevolmente segnalata che l'abbandono
della duplice codificazione non comportò la completa irrilevanza
delle categorie soggettive 30, delle diverse ragioni che nel
secolo scorso ed oggi hanno originato un separato sistema
dei contratti commerciali, nonché del diverso meccanismo che
innesca la disciplina applicabile ai contratti stessi. Il
codice di commercio rispondeva all'esigenza prioritaria di
munire i rapporti più immediatamente inerenti le attività
produttive di una disciplina adeguata al loro sviluppo, cosicché
il diritto dei contratti commerciali era il diritto delle
attività economiche organizzate, quando ancora queste erano
relegate a pochi settori del sistema economico; con l'avvento
dei fenomeni della produzione, distribuzione e consumi di
massa, lo sviluppo raggiunto da ogni settore di attività economica
ha comportato la commercializzazione dei rapporti tra privati
e l'intera disciplina dei contratti si è adeguata alle esigenze
dell'impresa 31. La nuova disciplina dei contratti dei consumatori
si inserisce in un vasto disegno calmieratore delle istituzione
comunitarie, che non ha tanto l'obiettivo di adeguare la normativa
allo sviluppo di alcuni settori di attività economica ovvero,
su di un piano più generale, di fungere da volano per l'economia,
quanto di unificare secondo standards precostituiti il diritto
dei rapporti interprivati sul territorio dell'Unione, nell'ottica
della realizzazione dell'obiettivo primario coincidente con
la creazione del mercato comune.
Quanto ai differenti criteri
che polarizzano l'una o l'altra disciplina contrattuale, è
poi sufficiente segnalare come sotto la vigenza del codice
di commercio la qualifica di commerciante di uno soltanto
dei contraenti attirava il rapporto contrattuale all'interno
della disciplina speciale, mentre la nuova disciplina dei
contratti dei consumatori presuppone la duplice qualifica
soggettiva delle parti ovvero che ad un consumatore si contrapponga
un operatore professionale .
4. Evoluzione del nuovo diritto dei contratti e crisi
delle categorie giuridiche tradizionali.
Il recente diritto dei rapporti
interprivati di fonte comunitaria, ove si abbandoni l'attenzione
verso il singolo intervento normativo e sugli effetti creativi
che questo produce in termini di istituti nuovi e tecniche
di tutela innovative per volgere lo sguardo al disegno complessivo
delineato dagli ormai numerosissimi provvedimenti del legislatore
di Lussemburgo, appare connotato da una spiccata vocazione
uniformatrice che è all'origine della sua duplice natura di
diritto nazionale, in quanto fonte regolatrice di rapporti
del l'ordinamento italiano, e di diritto dell'Unione, in
quanto diritto vigente all'interno di tutti i Paesi comunitari.
L'uniformità di regole e principi, quale obiettivo principale
dell'azione delle istituzioni sovranazionali, è garantito
dal carattere imperativo delle disposizioni normative, dalla
immediata efficacia precettiva nei confronti degli individui,
dall'opera di indirizzo e raccordo della Corte di giustizia,
da quella non meno rilevante dei giudicanti nazionali .
Il diritto privato europeo
dei contratti, oltre a presentare tutti i caratteri sopra
delineati, si segnala per una connotazione fortemente autonoma
che, ad un esame superficiale del dato normativo, può apparire
tradita dal richiamo letterale ad istituti e tecniche di tutela
già noti a qualche ordinamento nazionale. Seppure sia frequente
l'uso di formule definitorie ovvero l'adozione di regole risolutive
di conflitti le cui origini possono essere facilmente ricondotte
all'esperienza giuridica dell'uno o dell'altro Stato membro,
il travaglio che precede l'approvazione della fonte comunitaria
spesso recide definitivamente ogni legame con il modello normativo
inizialmente prescelto, cosicché tale fonte si presenta all'interprete
emancipata dall'esperienza giuridica cui veniva ab origine
ancorata. La ragione di ciò è in parte di tipo politico, in
parte di tipo teleologico. La prima, di più immediata percezione,
è connessa con il dibattito interno agli organi legislativi
dell'Unione che forgia il modello normativo secondo le direttive
delle soluzioni di compromesso raggiunte dai diversi Stati
membri sui temi dibattuti; la seconda, meno evidente ma molto
più rilevante, è legata agli interessi sostanziali perseguiti
dalle istituzioni comunitarie che quasi mai coincidono con
quelli posti a base del modello nell'ordinamento nazionale
da cui questo proviene. Su questa via concetti quali buona
fede, equilibrio contrattuale, vincolatività, chiarezza e
comprensibilità nonché rimedi contrattuali quali il recesso
unilaterale e l'azione di nullità si caricano di significati
affatto innovativi, quasi mai completamente coincidenti con
quelli attribuitigli nei vari ordinamenti nazionali.
La riflessione che precede
arricchisce di ancora maggiore interesse l'impatto del diritto
europeo dei contratti sull'ordinamento nazionale, manifestandosi
inopportuno ed, al contempo, giuridicamente scorretto il tentativo
di mero incasellamento di istituti e tecniche giuridiche provenienti
dall'ordinamento sovranazionale all'interno dei singoli sistemi
nazionali senza che a ciò consegua un necessario ripensamento
delle tradizionali categorie concettuali, nella speranza,
mai formalmente dichiarata ma rispondente ad un atteggiamento
caro alla cultura del privatista, di poter rimodernare il
sistema normativo dei rapporti interprivati così da renderlo
adeguato all'evoluzione dei rapporti commerciali e dei mercati
senza pagare il prezzo della perdita del supporto di regole
e principi ormai consolidati, assunti, per pigrizia ed abitudine,
alla stregua di assiomi insindacabili ed immodificabili.
Abbandonati i vecchi retaggi
culturali ed i pregiudizi ad essi conseguenti è possibile
osservare in un'ottica molto più realistica di quali effetti
è capace la fonte comunitaria, una volta intersecatasi con
quella nazionale nel cammino graduale, ma spedito, verso gli
obiettivi del Trattato. Regole e principi elaborati in sede
comunitaria, già coloratisi di innovatività rispetto agli
analoghi propri degli ordinamenti di provenienza in forza
dei compromessi raggiunti durante l'iter approvativo
e delle modifiche apportate per meglio piegarli agli interessi
superiori dell'Unione, si pongono spesso in contrasto, se
non su di un piano formale, certamente su quello sostanziale,
con regole e principi generali del diritto nazionale posti
a fondamento del sistema delle relazioni negoziali, giungendo
financo ad intaccare la solidità dei pilastri della costruzione
codicistica tradizionale. Rilevanti settori della materia
contrattuale, non solo trovano benefici in termini quantitativi
per ciò che concerne la nascita di nuovi istituti e di tecniche
di tutela precedentemente sconosciute, ma subiscono un processo
di revisione talmente radicale da imporre una riscrittura
di intere parti del tradizionale manuale di diritto privato
. Il problema, avvertito in ugual misura dallo studioso e
dall'operatore pratico, è stabilire sino a che punto possa
spingersi la piena comunitaria e quali, e quante, categorie
dogmatiche sia in grado di travolgere. Alla sua soluzione
non contribuiscono più di tanto le previsioni sempre più onnicomprensive
dei trattati, né gli obiettivi dichiarati delle istituzioni
comunitarie. All'interprete non rimane che esaminare il processo
in corso con spirito critico ed animo libero da anacronistici
interessi di conservazione, consapevole della attuale trasformazione
di un intero sistema di rapporti secondo le linee guida di
un disegno la cui organicità, per le ragioni già segnalate,
è nell'immediato difficilmente percepibile.
4.1. Le nuove tecniche di conclusione del contratto.
La
creazione di un mercato comune nel quale sia libera la circolazione
dei beni e dei servizi comporterà un notevole incremento dei
rapporti economici transfrontalieri, la cui regolamentazione
sarà normalmente fornita da accordi contrattuali perfezionatisi
mediante tecniche nuove di comunicazione, tecnologicamente avanzate,
non facilmente riconducibili allo schema codicistico delle contrattazioni
tra assenti. Tali forme innovative di formazione dell'accordo
interessano sia i rapporti tra imprese, sia quelli tra imprese
e consumatori, ponendo in questi ultimi casi notevoli problemi
di tutela per il contraente non professionale, generalmente
privo di adeguata padronanza dell'uso del mezzo di comunicazione
prescelto e, comunque, impreparato davanti a tecniche di manifestazione
e trasmissione dell'offerta di beni o servizi che si caratterizzano
per la loro aggressività, in quanto capaci di raggiungere il
consumatore nei luoghi di sua esclusiva pertinenza, quali il
domicilio o la sede di lavoro . Da qui il pericolo di accettazioni
affrettate ed inconsapevoli, fatte alla luce di informazioni
spesso rese in mancanza di un adeguato supporto durevole . Senza
contare che qualora vengano utilizzate tecniche elettroniche
di trasmissione di dichiarazioni negoziali, le quali comportano
una trasformazione ed elaborazione di dati sia alla partenza
che all'arrivo a destinazione, a prescindere dal livello di
competenza professionale dei contraenti, diventa alto il rischio
di trasmissioni infedeli e, conseguentemente, di accordi non
rispondenti al reale incontro dei consensi.
Nell'ottica futura di un graduale
sviluppo delle tecniche di contrattazione a distanza, anche
di quelle oggi ancora poco usate, si è collocata la recente
direttiva n. 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
la quale contiene una vera e propria disciplina «quadro» applicabile
a tutte le forme di contrattazione avvenute utilizzando mezzi
di comunicazione che prescindono dalla «presenza fisica e simultanea»
di fornitore e consumatore. La direttiva non fornisce una regolamentazione
esauriente delle varie fasi della stipulazione, né intende stravolgere
la disciplina codicistica relativa alla conclusione del contratto,
ma si pone l'obiettivo di dettare alcuni principi comuni la
cui efficacia precettiva in tutti gli Stati membri dovrebbe
garantire un'adeguata incentivazione all'utilizzo delle tecniche
in questione senza pericoli per il consumatore, al quale viene
assicurata una informazione ed una capacità di reazione equivalenti
agli standards propri delle stipulazioni tra presenti 41. Il
testo della direttiva (e dei suoi considerando) riflette
la soluzione di compromesso raggiunta dal legislatore comunitario
nel cristallizzare tali principi generali, combattuto tra l'esigenza
di conferire nuovo vigore a tecniche che favoriscono la creazione
del mercato interno mediante lo sviluppo dei rapporti commerciali
trans nazionali e la diffusione di forme domiciliari di stipulazione
e quella, altrettanto sentita, di proteggere il consumatore
da forme aggressive di contrattazione che possono favorire accettazioni
affrettate ed inconsapevoli, cui fa difetto un'adeguata conoscenza
del bene o del servizio dedotto in contratto e delle condizioni
a cui questo viene ceduto o prestato. La direttiva è stata recepita
con il d.lgs. 22 maggio 1999, n. 185.
Il deficit informativo
che caratterizza le forme di contrattazione a distanza viene
contrastato dall'art. 3 del d.lgs. n. 185/99 mediante l'imposizione
di una pluralità di obblighi di informazione a carico del fornitore
anche, e soprattutto, nella fase precedente la conclusione del
contratto. Tali informazioni sono concernenti l'identità del
fornitore, le caratteristiche essenziali del bene o del servizio
offerto, il prezzo e le eventuali spese di consegna, le modalità
di pagamento, consegna ed esecuzione del contratto, l'esistenza
del diritto di recesso attribuito dalla direttiva al consumatore,
il costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza,
la durata della validità dell'offerta, la durata minima del
rapporto contrattuale qualora trattasi di contratti ad esecuzione
continuata o periodica. Il fornitore deve adempiere all'obbligo
di informazione con i mezzi ritenuti più adeguati in relazione
alla tecnica di comunicazione a distanza impiegata, purché garantisca
la chiarezza e la comprensibilità e rispetti il principio di
lealtà nelle transazioni commerciali. Il tenore delle informazioni
deve comunque essere tale da rendere evidente al consumatore
che sono fornite a scopo commerciale a pena di nullità del contratto.
L'art. 12 d.lgs. 185/99 prevede
una sanzione amministrativa a carico del fornitore per la violazione
degli obblighi di informazione nella fase antecendente la conclusione
del contratto, ma una tale condotta assume certamente rilievo
anche ai fini dell'accertamento della responsabilità precontrattuale
del fornitore stesso. Ove la stessa sia all'origine di una induzione
in errore del consumatore sul contenuto ed i limiti dell'accordo
contrattuale, potrà anche rilevare quale causa di annullamento
del contratto ai sensi dell'art. 1439 c.c.
Alcune delle informazioni che
il fornitore è tenuto a dare nella fase delle trattative devono
essere successivamente confermate per iscritto sino alla compiuta
esecuzione del contratto in ossequio a quanto previsto dall'art.
4 d.lgs. cit. Trattasi di un obbligo aggiuntivo imposto a salvaguardia
del diritto del consumatore ad un'informazione «durevole» in
stipulazioni caratterizzate da una conoscenza effimera e superficiale
in capo al contraente non professionale dei contorni materiali
e giuridici dell'operazione commerciale.
La protezione del consumatore
viene completata dall'art. 5 d.lgs. cit. attraverso l'attribuzione
di un diritto di recesso da esercitarsi in un termine breve
decorrente dalla consegna del bene, a costo zero e senza necessità
di motivazione Sino alla scadenza del termine di decadenza
sul contratto aleggia una nube di precarietà, di talché l'effetto
traslativo, ove si tratti di cessione di beni, si consolida
soltanto ad avvenuta esecuzione dell'obbligo di consegna. Conclusione
ed esecuzione del contratto, tradizionalmente considerati momenti
logicamente e spesso cronologicamente distinti, nell'ottica
comunitaria e nel testo del provvedimento di attuazione tendono
ad avvicinarsi, poiché al l'incontro formale dei consensi corrisponde
un vincolo risolubile, la cui definitività dipende proprio dalla
positiva esecuzione a favore del consumatore. Una volta che
quest'ultimo abbia visionato il bene consegnatogli, decidendo
di non avvalersi della facoltà di recesso e di trattenerlo presso
di sé, l'operazione diviene definitiva e si possono produrre
gli effetti tipici ad essa riconducibili.
Il decreto legislativo si occupa
anche della fase prettamente esecutiva del contratto, stabilendo
che, in mancanza di diverso accordo tra le parti, il fornitore
debba eseguire la prestazione entro trenta giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello in cui il consumatore ha trasmesso
l'ordinazione, fatto salvo il diritto al rimborso integrale
delle somme eventualmente pagate ove il bene o servizio richiesto
non fosse disponibile. Per garantire in ogni caso al consumatore
l'accesso al bene o servizio si prevede la possibilità di un
suo consenso alla consegna di un bene o un servizio sostitutivo
di qualità e prezzo equivalenti.
Ma la protezione del consumatore
è rafforzata da alcuni principi che riguardano la fase precedente
l'inizio delle trattative. L'utilizzo delle tecniche di comunicazione
a distanza pone un duplice problema per il contraente non professionale:
da una parte, poiché l'offerta del bene o servizio raggiunge
il destinatario nei luoghi di sua esclusiva pertinenza, violando
la sua privacy e sollecitandolo ad una reazione positiva
o negativa mediante l'uso dello stesso mezzo, la fonte comunitaria
assicura a quest'ultimo una sorta di diritto di veto, il cui
esercizio paralizza l'intera procedura, escludendo che qualsiasi
effetto giuridicamente rilevante possa conseguire dal messaggio
inviato con la tecnica di comunicazione a distanza prescelta;
dall'altra, poiché la particolare situazione dei luoghi ove
il messaggio perviene e l'effetto sorpresa che inevitabilmente
ne consegue per il consumatore (il quale, a volte, oltre a non
avere la padronanza la tecnica di comunicazione prescelta dal
fornitore, non aspetta l'offerta e potrebbe anche non avere
alcun bisogno di fare l'acquisto) lo possono in concreto esporre
a pericolose ed inammissibili accettazioni tacite, l'art. 9
del d.lgs. cit. esclude che si possa configurare un onere di
risposta a suo carico, ponendo il principio inderogabile che
la mancata risposta del consumatore non può essere equiparata
a consenso. Da qui il divieto di forniture a pagamento in assenza
di una manifestazione espressa di volontà del consumatore
4.2. Libertà negoziale ed eterodeterminazione del contenuto
del contratto.
In
un sistema fondato sul principio di autonomia privata, corollario
delle dottrine liberiste secondo cui solo l'autonomia e la libertà
dell'individuo di decidere se stipulare, con chi farlo ed a
quali condizioni possono garantire la reale giustizia dell'accordo
, si colloca in evidente controtendenza rispetto al passato
il filone normativo di provenienza comunitaria che riserva alla
fonte legislativa, espropriando le parti del rapporto, la facoltà
di determinare ampi settori del contenuto dello stipulando accordo
contrattuale. Spesso tale filone si caratterizza per l'individuazione
di un vero e proprio contenuto, per così dire, «minimo» consistente
in clausole che le parti non possono omettere, perché ritenute
dal legislatore sovranazionale essenziali per realizzare i superiori
obiettivi di tutela e riequilibrio dei rapporti di forza tra
contraenti.
Obiettivi che oggi appaiono
imprescindibili, una volta entrata definitivamente in crisi
l'equazione che faceva coincidere giustizia ed autonomia privata,
inibendo alla legge qualsiasi intervento nella sfera riservata
in via esclusiva alle decisioni e scelte dei contraenti che
fosse diversa dalla mera fissazione delle regole del gioco e
dall'indicazione dei limiti insuperabili della liceità, possibilità,
determinatezza o determinabilità. L'agnosticismo del legislatore
per il contenuto degli accordi interprivati ha tradizionalmente
comportato un generale divieto per il giudice ordinario di sindacare
le clausole su cui si fosse perfezionato il consenso, fatte
salve alcune ipotesi ritenute da sempre affatto eccezionali
nel panorama codicistico e giustificate da prevalenti ragioni
connesse alla stessa liceità del contratto ovvero a squilibri
tra prestazioni conseguenti a vizi del consenso od a fattori
esterni imprevedibili.
L'attenzione crescente per
il contenuto dell'accordo contrattuale si ascrive a pieno titolo
all'interno della nota politica correttiva di riequilibrio delle
posizioni di forza dei contraenti, rappresentando lo strumento
più efficace per smascherare quelle situazioni di abuso e sopraffazione
ai danni della parte debole del rapporto che il dogma della
libertà negoziale, rivelatosi fallace nelle relazioni tra soggetti
di diversa condizione economica, aveva originato nella prassi
negoziale corrente. Tale strumento muove dal disconoscimento
della capacità della parte economicamente più debole , la quale
agisce per soddisfare bisogni personali e familiari, di pattuire
condizioni conformi ad un parametro di normale equità e giustizia
contrattuale in una libera contrattazione, cosicché diventa
imprescindibile l'intervento esterno diretto ad imporre nel
testo sottoscritto dal consumatore un nucleo di clausole senza
il quale può anche scattare la massima sanzione della nullità
del contratto. Per garantire gli effetti della stipulazione
nell'interesse del contraente debole e per evitare che la mera
sanzione della nullità si ripercuota negativamente proprio sul
soggetto destinatario di tutela, impedendogli di ottenere il
bene o di usufruire del servizio dedotto in contratto, spesso
la legge si spinge sino a prevedere meccanismi automatici di
integrazione del contenuto contrattuale ovvero di sostituzione
delle clausole nulle ai sensi dell'art. 1339 c.c., indicando
i criteri ed i parametri cui improntare la predetta copertura
delle lacune del regolamento contrattuale .
Altre volte il legislatore
comunitario, pur mantenendo la validità dell'operazione contrattuale
in assenza di quelle clausole ritenute essenziali per una corretta
stipulazione, attribuisce alla parte debole la facoltà di recedere
dal contratto in un termine decorrente dal perfezionamento dell'accordo
. Tale ius poenitendi è lo strumento di cui dispone il
contraente per ritirarsi da una transazione cui difettino quelle
clausole che, nell'ottica legislativa, avrebbero dovuto cristallizzare
tutte quelle informazioni necessarie per renderlo effettivamente
edotto dei contorni della stipulazione nonché limitare sul piano
negoziale i poteri di autotutela della controparte.
Si rinvengono poi casi in cui
l'obiettivo di indurre la parte economicamente più forte ad
accogliere nel testo del contratto determinate clausole prescinde
dalla sanzione contrattuale della nullità, in quanto a questa
vengono preferite sanzioni amministrative aventi una più diretta
ripercussione sul patrimonio della parte stessa .
Esempi della descritta tendenza
normativa possono essere rinvenuti nelle recenti discipline
dei contratti di credito al consumo, dei contratti di vendita
di pacchetti turistici e di quelli relativi all'acquisizione
di un diritto di godimento parziale di beni immobili. L'art.
124, d.lgs. n. 385/1993, seguendo le linee guida tracciate dalla
direttiva n. 87/102/CEE, predetermina in modo minuzioso le clausole
che, a pena di nullità, devono essere contenute in un contratto
di finanziamento stipulato tra un operatore commerciale o professionale
ed una persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria
attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta
53. La medesima norma definisce ulteriormente i confini dell'accordo
contrattuale imponendo il divieto di inserimento di alcune clausole
ritenute particolarmente gravose per il debitore .
Il contratto di finanziamento
dovrà esattamente indicare quale sia l'ammontare dell'importo
finanziato, entità e tempi delle singole rate di rimborso, il
tasso annuo effettivo globale (TAEG) da intendersi quale costo
totale del credito a carico del consumatore espresso in percentuale
annua del credito concesso, il dettaglio delle condizioni analitiche
secondo cui tale tasso può essere modificato, l'importo e le
clausole degli oneri che sono esclusi dal calcolo del tasso
stesso, le eventuali garanzie e coperture assicurative richieste
al consumatore. Qualora il contratto di finanziamento sia strumentale
all'acquisto di beni o servizi, tali beni dovranno essere analiticamente
descritti nel contratto, ivi dovrà farsi menzione del prezzo
e dell'eventuale acconto nonché delle condizioni che disciplinato
il passaggio di proprietà, ove non questo non fosse immediato.
La mancanza delle citate clausole
determina la nullità del contratto, ma in ossequio al principio
di conservazione strumentale al soddisfacimento delle esigenze
del consumatore l'art. 124, c. 5°, d.lgs. n. 385/1993 permette
all'accordo di sopravvivere qualora sia possibile colmare la
lacuna del regolamento negoziale mediante parametri legalmente
imposti: così, in mancanza di fissazione del tasso annuo effettivo
globale, questo viene fatto equivalere al tasso nominale minimo
dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente
indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti
la conclusione del contratto, mentre in mancanza di indicazione
della scadenza del credito, questa viene imperativamente fissata
in trenta mesi. Nei casi residui la lacuna potrà essere colmata
attraverso i generali rimedi di integrazione previsti dalla
normativa codicistica, i quali devono prevalere sull'applicazione
dei principi della nullità parziale di cui all'art. 1419 c.c.
A questa conclusione spinge l'intenzione del legislatore di
restringere quanto più possibile gli effetti negativi della
nullità e di salvaguardare gli interessi del consumatore connessi
con l'operazione contrattuale, i quali verrebbero irrimediabilmente
pregiudicati da una diffusa estensione della invalidità del
contratto
Che la nullità sia strumentale
agli interessi del contraente debole, ai quali deve in ogni
caso piegarsi qualora possa trasformarsi in ostacolo all'approvvigionamento
di determinati beni o alla fruizione di determinati servizi,
lo dimostra l'art. 127, c. 2°, d.lgs. n. 385/1993 che attribuisce
al solo «cliente» (rectius: consumatore) la legittimazione
a farla valere. Nullità relativa e criteri legali di integrazione
- sostituzione del contenuto contrattuale rappresentano perciò
gli strumenti di cui si avvale il legislatore per ricondurre
contrattazioni tra parti diversamente connotate sul piano economico
a contenuti minimi che ne impediscano la trasformazione in mezzi
di abuso e sopraffazione.
Una eterodeterminazione ancora
più analitica del contenuto contrattuale è contemplata dalla
disciplina dei contratti di vendita di pacchetti turistici,
aventi ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto
compreso» . L'art. 7, d.lgs. n. 111/1995 contiene una elencazione
di clausole la cui presenza dà corpo al modello di stipulazione
oggetto di disciplina: in altri termini il legislatore nazionale,
nel recepire la direttiva comunitaria n. 90/314/CEE, ha tradotto
in norma quel contenuto minimo che connota un contratto di vendita
di pacchetti turistici, espropriando del relativo potere di
determinazione l'organizzatore o il venditore del pacchetto.
La vendita di un pacchetto turistico è infatti contratto il
cui contenuto non può non essere predeterminato dalla parte
venditrice, avendo ad oggetto un prodotto già confezionato da
chi lo pone in vendita o da un soggetto terzo (appunto, l'organizzatore)
e, anche per tale motivo, normalmente concluso mediante l'utilizzo
di moduli o formulari secondo la tecnica delle stipulazioni
per adesione
Una scorsa alle informazioni
che necessariamente devono essere contenute nel contenuto del
contratto di vendita del pacchetto turistico evidenzia la preoccupazione
di fornire al consumatore - viaggiatore una visione chiara e
trasparente dei termini dell'accordo, in tutti i suoi aspetti
soggettivi ed oggettivi, tenendo conto anche di eventuali modifiche
future dipendenti da condotte del venditore o da eventi accidentali
ed imprevedibili. Oltre alla identificazione dell'organizzatore
o venditore, di cui dovrà essere nota l'autorizzazione amministrativa
all'esercizio dell'attività, il contratto deve contenere una
dettagliata descrizione del pacchetto turistico (itinerario
e tappe del viaggio, mezzi e tipologie del trasporto, ubicazione,
categorie e tipo di sistemazione alberghiera, pasti forniti,
visite, escursioni, presenza di accompagnatori o guide turistiche),
il prezzo del pacchetto 59 e gli altri oneri economici posti
a carico del consumatore (diritti e tasse sui servizi portuali
ed aeroportuali), l'indicazione delle eventuali garanzie (polizze
assicurative, fondo di garanzia previsto dall'art. 21, d.lgs.
n. 111/1995), le modalità della cessione del contratto ad un
terzo, della modifica di condizioni contrattuali e di esercizio
della facoltà di recesso, il termine per proporre reclamo per
inadempimento o inesatto adempimento.
La predetta disciplina, a differenza
di quella sul credito al consumo, non sanziona con la nullità
la violazione dell'obbligo di munire di un determinato contenuto
minimo il contratto di vendita di pacchetti turistici, omettendo
quindi di prevedere meccanismi di sostituzione - integrazione
autoritativa del regolamento contrattuale. Né sembra possibile
ipotizzare un potere giudiziale di intervento sul contenuto
negoziale guidato dai principi desumibili dal d.lgs. n. 111/1995,
il quale si tradurrebbe, nel silenzio legislativo sul punto,
in una inammissibile interferenza del giudice ordinario in una
sfera riservata all'autonomia dei privati. Rimane l'indubbia
rilevanza della previsione normativa sul piano della certezza
dei rapporti e su quello probatorio, poiché, tenuto anche conto
dell'obbligo formale prescritto dall'art. 6, d.lgs. n. 111/1995,
il consumatore è certamente facilitato nell'onere conoscitivo
dei termini dell'accordo.
La estrema analiticità della
previsione normativa relativa al contenuto del contratto di
vendita di pacchetti turistici ha fatto dubitare degli effetti
benefici per il consumatore alla luce dell'art. 1469 ter,
c. 3°, c.c., secondo cui sfuggono al controllo di vessatorietà
quelle clausole che riproducono disposizioni legislative o che
siano riproduttive di disposizioni o attuative di principi contenuti
in convenzioni internazionali delle quali siano parti tutti
gli Stati del l'Unione europea o l'Unione stessa . Il sospetto
è che la strada percorsa dalla direttiva n. 90/314/CEE nel sollecitare
una politica di massiccia eterodeterminazione del contenuto
contrattuale abbia prodotto l'effetto di precludere al consumatore
l'accesso a forme di tutela sostanziale, quali quella del controllo
di vessatorietà ex art. 1469 bis ss. c.c. . Per
fugarlo è sufficiente, però, ricordare che la valutazione di
vessatorietà non può non coinvolgere, oltre alla singola clausola,
l'intero regolamento contrattuale cui accede, di talché potrebbe
ipotizzarsi un sindacato negativo su alcune clausole di fonte
legale svantaggiose per il consumatore, ma in concreto inserite
in un contesto negoziale cui difettino altre previsioni normative
obbligatorie a cui il legislatore aveva riconosciuto un effetto
calmieratore a favore del consumatore stesso. La valutazione
positiva di una o più clausole contenuta in un testo normativo
(che, addirittura, le imponga) non può essere astratta dal complessivo
regolamento contrattuale nel cui ambito è scaturita, cosicché
qualora si modifichi tale regolamento, mediante semplice cancellazione
ovvero mediante la sostituzione delle clausole previste dalla
legge con altre predisposte dal contraente professionale, non
sembra residuino limiti al sindacato giurisdizionale contemplato
dagli artt. 1469 bis e ter c.c.
Anche la direttiva n. 94/47/CE
relativa ai contratti di acquisto di un diritto di multiproprietà
immobiliare si è orientata verso l'imposizione di un determinato
contenuto minimo costituito da un insieme di clausole analiticamente
indicate nell'allegato alla direttiva stessa. Tali clausole,
aventi carattere spiccatamente informativo, essendo finalizzate
a fornire all'acquirente una visione realistica dell'affare
che va a concludere, cosicché il consenso espresso possa scaturire
da una effettiva ponderazione degli effettivi costi e benefici
65 assurgono, anche nel testo legislativo di attuazione della
direttiva, a «contenuto minimo necessario» del contratto di
acquisto di un diritto di multiproprietà. L'art. 3, c. 2°, d.lgs.
n. 427/1998 stabilisce che tale contratto, oltre ad indicare
le generalità ed il domicilio dell'acquirente, debba contenere
l'indicazione del periodo di tempo durante cui può essere esercitato
il diritto di godimento, la clausola che escluda a carico dell'acquirente
altri oneri, obblighi o spese diversi da quelli previsti dal
contratto, i termini di un eventuale sistema di scambio o di
alienazione del diretto oggetto della pattuizione nonché la
data ed il luogo della stipulazione. A questi elementi devono
essere aggiunti, in forza del l'apposito rinvio contenuto nell'art.
3, c. 2°, d.lgs.cit., quelli indicativi precedente art. 2, c.
1°, lett. da a) a i).
Trattasi di notizie «precise»
riguardanti l'identità ed il domicilio del venditore, l'immobile
ed il suo stato, gli estremi della concessione edilizia e delle
leggi regionali che regolano l'uso dell'immobile con destinazione
turistico-ricettiva, i servizi e le strutture comuni ai quali
l'acquirente avrà accesso; il prezzo di vendita nonché l'importo
stimato delle spese per l'utilizzazione dei servizi e delle
strutture comuni, le condizioni di esercizio del diritto di
recesso, le quali devono essere cristallizzate in un documento
informativo che il venditore è tenuto a consegnare ad ogni persona
che richieda informazioni sul bene immobile su cui verte il
diritto oggetto del contratto.
La violazione dell'obbligo
informativo da parte del venditore, da cui discende un contratto
lacunoso perché privo di quelle clausole imposte dal legislatore,
non comporta la nullità, ma, ai sensi dell'art. 5, c. 2°, d.lgs.
n. 427/1998, legittima l'acquirente a recedere dal contratto
entro tre mesi dalla stipula, senza alcun onere economico a
carico del receduto. Anche in tale contesto ad una sanzione
automaticamente incidente sul contratto, si preferisce un rimedio
che lasci alla discrezionalità della parte tutelata di decidere
se mantenere in vita o liberarsi dal vincolo negoziale.
4.3. Il principio di libera recedibilità.
La
rivoluzione comunitaria sembra avere inciso radicalmente anche
sulle nozioni codicistiche di accordo e di efficacia vincolante
del consenso cristallizzate nell'art. 1372 c.c., minando uno
dei principi basilari che governa la materia contrattuale. I
precetti secondo cui «il contratto ha forza di legge tra le
parti» e «non può essere sciolto che per mutuo consenso o per
cause ammesse dalla legge», pur ancora positivamente espressi,
stanno gradualmente perdendo l'importanza di regole generali
tributatagli dalla codificazione e da una tradizione giuridica
secolare a causa dell'emersione, in vasti settori di contrattazione,
di principi innovativi con essi contrastanti. Tali settori sono
quelli noti delle stipulazioni tra operatori professionali e
consumatori nei quali, considerati tutti i profili oggettivi
e soggettivi che forgiano l'incontro dei consensi, la regola
dell'indissolubilità del vincolo contrattuale, posta a garanzia
della certezza e serietà delle negoziazioni, si tradurrebbe
in un ulteriore strumento di vessazione ai danni dei consumatori,
il cui consenso è spesso poco meditato e manifestato senza una
adeguata consapevolezza degli impegni scaturenti dall'accordo,
la quale spesso interviene successivamente alla stipulazione
Per eliminare il pericolo di
sopraffazione indotto dall'impatto di una regola generale che
presuppone una condizione di sostanziale uguaglianza di forza
contrattuale tra le parti sulla realtà delle contrattazioni
di massa in cui alla predisposizione di un testo negoziale da
parte dell'operatore professionale corrisponde un'adesione affrettata
del consumatore, sia a causa del luogo nel quale avviene il
perfezionamento del contratto, sia delle tecniche utilizzate
per esprimere il consenso, sia del particolare oggetto della
contrattazione, numerose direttive comunitarie, molte delle
quali già tradottesi in leggi nazionali, attribuiscono al solo
consumatore una facoltà di scioglimento del vincolo negoziale
in un termine ritenuto di volta in volta sufficiente per una
compiuta rimeditazione del consenso già formalmente espresso.
Tale facoltà, in un'ottica di riequilibrio di differenti capacità
di recepimento e valutazione dei costituendi impegni contrattuali,
può essere esercitata a prescindere dalla meritevolezza delle
motivazioni addotte dal contraente receduto, per il mero esercizio
di uno ius poenitendi, il cui riconoscimento suona quale
affermazione del carattere non definitivo del consenso espresso
dal consumatore, di regola suscettibile di revoche e ritiri.
Su questa via si spiega la sempre più diffusa opinione dottrinaria
, già confermata anche dalla giurisprudenza di legittimità ,
che disconosce alla regola dell'indissolubilità del consenso
contrattuale espressa dall'art. 1372 c.c. il carattere della
generalità e dell'inderogabilità, e che sollecita l'emersione,
per esigenze di protezione del contraente debole, di un principio
valevole per tutte le contrattazioni in cui la predetta esigenza
venga avvertita il quale consenta lo scioglimento unilaterale
del vincolo negoziale prima che il contratto abbia avuto esecuzione.
Prima del recepimento della
direttiva n. 85/577/CEE relativa ai contratti conclusi fuori
dai locali commerciali, una facoltà di recesso era stata attribuita
al consumatore dall'art. 18 ter, l. 7 giugno 1974, n.
216, e successive modificazioni 71, con riferimento ai contratti
di compravendita di valori mobiliari, secondo cui entro il termine
di cinque giorni dalla conclusione del contratto «l'acquirente
ha la facoltà di comunicare al venditore o al suo agente, procuratore
o commissario, a mezzo telegramma, il proprio recesso senza
corrispettivo». La dottrina si interrogò a lungo sulla reale
natura di questo diritto di ripensamento e, ponendo in dubbio
la stessa conclusione del contratto prima della decorrenza del
termine per l'esercizio del diritto, giunse a soluzioni che
prediligevano l'incidenza della facoltà di ritiro contemplata
dalla legge sulla proposta contrattuale, così da qualificarla
più correttamente come facoltà di revoca e non di recesso .
In tal senso, per la verità, muoveva la stessa lettera della
legge, che prevedeva una sospensione, per la durata di cinque
giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione, dell'efficacia
dei contratti aventi ad oggetto valori mobiliari «stipulati
mediante vendite a domicilio»
Configura una vera e propria
facoltà di recesso quella attribuita al consumatore dall'art.
4, d.lgs. n. 50/1992, attuativo della direttiva n. 85/577/CEE
relativa alle vendite stipulate fuori dai locali commerciali.
Con il suo esercizio, precisa l'art. 8 del d.lgs. cit., le parti
sono sciolte dalle rispettive obbligazioni derivanti dal contratto
e, qualora sia avvenuta la consegna della merce, questa deve
essere restituita al venditore, mentre il consumatore ha diritto
a vedersi rimborsate le eventuali somme pagate, ivi comprese
quelle versate a titolo di caparra . Il termine per l'esercizio
del diritto, qualora il consumatore sia stato informato correttamente
e per iscritto sulle condizioni e modalità del recesso come
impone l'art. 5 del d.lgs. cit., è fissato in sette giorni decorrenti
da momenti diversi a seconda della tecnica di contrattazione
utilizzata , non sempre coincidenti con la conclusione del contratto.
Tale termine, oltre ad essere convenzionalmente dilatabile ,
è legalmente fissato in sessanta giorni in tutti i casi in cui
il consumatore non abbia ricevuto l'informazione sul diritto
di recesso ovvero, pur avendola ricevuta, non è stato messo
in condizione di esercitare il proprio diritto per erroneità
e scorrettezza dell'informazione stessa. Il termine lungo decorre
dalla stipulazione del contratto, se trattasi di contratto avente
ad oggetto la prestazione di servizi, dal ricevimento della
merce ove trattasi di contratto riguardante la fornitura di
beni .
Le ragioni poste a base del
riconoscimento del diritto di recesso a favore del consumatore
fanno giustizia della previsione contenuta nell'art. 10 del
decreto che lo definisce diritto irrinunciabile e, quindi, indisponibile
. Seppure il divieto di rinuncia possa ritenersi limitato alla
fase immediatamente successiva alla stipula del contratto poiché,
una volta previsto ed esercitato, non si rinvengono ostacoli
ad atti dispositivi che lo coinvolgano , esso rafforza non poco
la tutela del contraente non professionale, garantendo in tutti
i casi un periodo di ripensamento idoneo a scongiurare il rischio
di vincoli contrattuali definitivi formatisi in condizioni pregiudizievoli,
perché scaturenti da una contrattazione condizionata nei tempi,
modi e luoghi dal solo commerciante.
Le modalità di esercizio del
recesso, per esigenze di certezza nelle relazioni commerciali,
vengono determinate dalla legge. Il consumatore deve sottoscrivere
una dichiarazione dal contenuto inequivoco ed inviarla tramite
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che si intende
spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale ricevente
nel termine previsto per l'esercizio del recesso. La comunicazione
può essere fatta anche tramite telegramma, telex o telefax purché,
a pena di inefficacia, sia confermata con lettera raccomandata
entro le 48 ore successive. Gli effetti del recesso decorrono
dal ricevimento della comunicazione secondo l'archetipo degli
atti recettizi ; non è comunque necessaria l'effettiva conoscenza
del destinatario della dichiarazione. Né è ammesso un recesso
per fatti concludenti, fatte salve le ipotesi di diversa, espressa,
pattuizione.
Una facoltà di recesso che
ricalca quella prevista per le vendite fuori dai locali commerciali
è contemplata dal recente d.lgs. n. 185/99 riguardante la protezione
dei consumatori in materia di contratti negoziati mediante tecniche
di comunicazione a distanza. L'utilizzo di queste tecniche,
una cui elencazione non esaustiva è contenuta nell'allegato
I del decreto, impedisce al consumatore di visionare il bene
o di prendere conoscenza della natura del servizio offerto prima
della conclusione del contratto, cosicché al diritto di recesso
è attribuito l'usuale compito di rendere possibile un ripensamento
relativo ad una stipulazione perfezionatasi con un consenso
formale ma non informato, nella misura in cui le stesse modalità
procedimentali utilizzate escludono un accesso al prodotto dedotto
in contratto idoneo ad escludere il pericolo di consegna od
esecuzione di aliud pro alio.
Il computo dei tempi stabiliti
per l'esercizio dello ius poenitendi fanno giustizia
della predetta ratio di protezione. Il consumatore è
ammesso ad esercitare il recesso, senza onere di motivazione
e senza spese , in un termine di dieci giorni lavorativi decorrente,
qualora il fornitore abbia fornito le informazioni preliminari
obbligatorie contemplate dall'art. 5 della direttiva, per i
beni, dal giorno del loro ricevimento, per i servizi, da quello
della conclusione del contratto. Se l'obbligo di informazione
sia rimasto inadempiuto, l'art. 5, c. 2°, d.lgs. cit. prevede
un allungamento del termine fissato per il recesso sino a tre
mesi. Ove entro tale termine lungo vengano fornite le informazioni,
il consumatore potrà esercitare il diritto di recesso nel termine
di dieci giorni: ciò in quanto il consumatore deve essere messo
in condizioni di rimeditare il consenso precedentemente espresso
alla luce delle nuove conoscenze acquisite. Ove entro tale termine
lungo vengano fornite le informazioni, il consumatore disporrà
da questo momento di ulteriori sette giorni lavorativi per recedere
dal contratto. Il legislatore comunitario vuole che il consumatore
sia messo in condizioni di rimeditare il consenso precedentemente
espresso alla luce delle nuove conoscenze acquisite: sino a
quando non vi sia certezza sulla formazione di tali conoscenze,
il termine di decadenza non può utilmente decorrere.
Il recesso ha efficacia retroattiva
e, una volta esercitato, impegna le parti alla restituzione
di quanto ricevuto in esecuzione del contratto. Il fornitore
è così tenuto a rimborsare gratuitamente al consumatore le somme
versate entro un termine che non può superare i trenta giorni
decorrenti dalla data di conoscenza dell'esercizio del recesso.
L'esercizio del recesso comporta la risoluzione di diritto dell'eventuale
contratto di finanziamento stipulato da quest'ultimo per far
fronte al pagamento del corrispettivo.
Il recesso anche in tale caso
configura un diritto irrinunciabile ed indisponibile , essendo
posto a tutela dell'interesse sovranazionale alla correttezza
delle stipulazioni. Il legislatore nazionale, in sede di recepimento,
era stato autorizzato ad apportare modifiche alla disciplina
dettata dalla direttiva in relazione al diritto di recesso solo
nel senso di garantire al consumatore un livello di protezione
più elevato .
Sulla stessa lunghezza d'onda
si colloca la direttiva n. 94/47/CE relativa ai contratti di
acquisto di un diritto di godimento a tempo parziale di beni
immobili, da ultimo recepita con il d.lgs. n. 427/1998. Già
i considerando della direttiva chiariscono che «per offrire
all'acquirente la possibilità di valutare meglio gli obblighi
derivanti dai contratti conclusi ed i diritti relativi, è opportuno
concedergli un termine entro il quale egli possa recedere dal
contratto senza indicare le ragioni, tenendo conto del fatto
che il bene immobile è spesso situato in uno Stato e sottoposto
ad una legislazione diversi da quelli dell'acquirente» , lasciando
intendere che la facoltà di recesso è strumentale ad un periodo
di ripensamento del consenso già espresso dall'acquirente senza
un'adeguata conoscenza dei contorni giuridici e materiali dell'operazione
negoziale. Il diritto di recesso è previsto dall'art. 5 del
decreto legislativo, secondo cui deve essere essere esercitato
entro dieci giorni decorrenti dalla firma del contratto, così
come definito dal precedente art. 1, lett. a). Quanto
a caratteri e modalità di esercizio dello ius poenitendi,
la direttiva ed il provvedimento di recepimento ripercorrono
strade già note.
La comunicazione di recesso
deve essere fatta per iscritto, mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento il cui invio alla persona indicata
nel contratto o, in mancanza, al venditore deve avvenire, a
pena di tardività, entro il termine di decadenza di dieci giorni;
in alternativa, l'acquirente può esercitare il diritto di recesso
inviando la comunicazione nello stesso termine a mezzo telegramma,
telex e facsimile, purché faccia seguire apposita conferma con
lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto
ore successive; il diritto di recesso si esercita a costo zero,
per l'acquirente, giacché quest'ultimo non può essere tenuto
a pagare alcuna penalità e deve rimborsare al venditore soltanto
le spese sostenute e documentate per la conclusione del contratto
e di cui è fatta menzione nello stesso, sempre che si tratti
di spese relative ad atti da espletare tassativamente prima
della scadenza del termine entro il quale è consentito il recesso;
l'esercizio del diritto di recesso determina la risoluzione
di diritto, prevista dall'art. 8 del d.lgs. n. 427/1998, dell'eventuale
contratto di finanziamento stipulato con il venditore o con
un terzo, in base ad un accordo tra questi ed il venditore,
al fine del pagamento totale o parziale del prezzo, senza alcun
obbligo di corresponsione di penali a carico dell'acquirente;
il diritto potestativo è irrinunciabile ed indisponibile , ed
in sede di recepimento potevano essere previste deroghe in senso
ancora più favorevole per l'acquirente .
Una facoltà di recesso è attribuita
anche all'acquirente di pacchetti turistici dagli artt. 11 e
12, d.lgs. n. 111/1995 ogni qualvolta il venditore o l'organizzatore
pretendano di modificare unilateralmente condizioni contrattuali
già definitivamente pattuite. Ciò avviene con riferimento alla
revisione del prezzo forfettario di vendita del pacchetto e,
più in generale, in relazione a qualsiasi modifica significativa
degli accordi raggiunti. In questi casi, qualora non intenda
accettare le modifiche proposte, l'acquirente può recedere dal
contratto senza aggravi di spese e senza l'onere di pagamento
di una penale. Una volta receduto, affinché la facoltà di ritiro
non si traduca in una sanzione indiretta per il consumatore
costretto a rinunciare alla vacanza, il contraente professionale
dovrà riconoscergli un altro pacchetto turistico equivalente
o di qualità superiore senza supplemento di prezzo, ovvero un
pacchetto di qualità inferiore previa restituzione della differenza
di prezzo già versata. L'alternativa alla prestazione succedanea
è rappresentata dal rimborso integrale del prezzo in un termine
perentorio di sette giorni lavorativi decorrente dal momento
del recesso.
Tale ius poenitendi,
pur atteggiandosi a strumento di reazione nei confronti di modifiche
indesiderate dell'accordo contrattuale, permette di fatto una
rivisitazione del consenso già espresso, facendo cadere il contratto
anche in relazione a proposte di modifica di singoli elementi
dell'accordo che potrebbero non avere la capacità di stravolgere
le condizioni sostanziali sui cui quest'ultimo di fonda. In
altri termini rimane confermata la predilizione del legislatore
comunitario per l'attribuzione al consumatore della facoltà
di scioglimento unilaterale del contratto, da esercitarsi senza
motivazione e senza spese, all'esito di un processo mentale
di revisione di una volontà negoziale non più definitiva ed
irretrattabile, che permette di porre nel nulla un'operazione
contrattuale valutata semplicemente sconveniente od inopportuna.
4.4. Il neoformalismo.
L'incidenza del nuovo diritto
dei rapporti interprivati di fonte comunitaria sul requisito
della forma dei contratti ha formato oggetto delle attenzioni
della dottrina nazionale sin dalla emanazione delle prime direttive
in materia . Ciò è avvenuto per un duplice ordine di motivi:
da una parte, si tratta dell'effetto forse più evidente di una
normazione che ha modificato tecniche ormai radicate di contrattazione
al fine di garantire trasparenza e corretta informazione nei
rapporti tra impresa e contraenti non professionali, individuando
nella forma lo strumento per irrigidire e cristallizzare la
volontà delle parti, eliminando o riducendo il pericolo di equivoci
e lacune nonché impedendo al contraente economicamente più forte
di ritrattare un consenso già espresso; dall'altra, si segnala
la crescente corrente di pensiero che, in tempi immediatamente
precedenti rispetto al recente ciclone comunitario, aveva già
sottoposto a revisione critica il principio tradizionale della
libertà delle forme di origine giusnaturalistica, fondato sulla
natura eccezionale della norma contenuta nel l'art. 1325, n.
4 c.c. intesa alla stregua di una deroga penetrante alla stessa
autonomia privata.
Intorno alla metà degli anni
ottanta si fece, infatti, strada una nuova chiave di lettura
dell'art. 1325 c.c. che in esso intravvedeva la fonte di due
norme distinte, la prima riferita ad una fattispecie debole
risultante dalla combinazione dei tre requisiti essenziali dell'accordo,
della causa e dell'oggetto, la seconda riferita ad una fattispecie
forte in cui si combinano i predetti requisiti più quello della
forma. Da questa impostazione discenderebbe che non esistono
due norme sulla forma, l'una regolare e l'altra eccezionale,
bensì una sola norma di tal fatta, la quale, in sé considerata,
mancando il termine di raffronto, non potrebbe definirsi né
regolare né eccezionale. Con l'ulteriore corollario della non
configurabilità di un principio generale di libertà delle forme
e dell'assenza di un divieto di analogia legis e iuris
riferito all'art. 1325, n. 4 c.c. .
In un momento in cui il dibattito
sulla forma aveva ripreso vigore e si cominciava a mettere in
discussione principi ormai radicati nel patrimonio culturale
del privatista , le più importanti direttive comunitarie del
filone normativo dedicato al consumerismo hanno riservato alla
forma dei contratti di volta in volta disciplinati specifiche
disposizioni normative, il cui leit motiv muove dalla
necessità di rafforzare la posizione del consumatore, favorendo
la sua capacità di comprensione del significato dell'operazione
negoziale e degli effetti da essa scaturenti, passando per l'imposizione
di forme legali inderogabili da parte dell'autonomia privata
Alla forma viene riservata una funzione di garanzia degli interessi
di una classe di individui, i quali concludono transazioni in
tempi ridotti e secondo procedure standardizzate, spesso mediante
l'uso di moduli e formulari predisposti da terzi e non modificabili
dall'aderente. Il requisito formale, da una parte favorisce
la riflessione dell'aderente sulle condizioni che si appresta
ad accettare, dall'altra conferisce certezza alla contrattazione
nella misura in cui facilita l'attivazione dei mezzi giudiziali
di tutela.
Il primo obiettivo viene rafforzato
mediante l'imposizione di obblighi di informazione a carico
del contraente professionale anche nella fase delle trattative,
il cui adempimento si traduce nella trasmissione al consumatore,
mediante l'utilizzo di un supporto cartaceo e, quindi, duraturo,
di tutti quei dati analiticamente elencati dalle direttive e
successivamente trasposti nelle leggi nazionali di recepimento.
Tali prescrizioni, pur fuoriuscendo dal concetto tradizionale
di forma contrattuale in quanto non attengono all'accordo, rientrano
a pieno titolo tra le «formalità» imposte per l'attività contrattuale
di cui sia no parti gli attori invitati a muoversi sul palcoscenico
comunitario, rappresentando ulteriori segni tangibili del nuovo
formalismo. La diffusione delle informazioni è così eterodiretta
su binari che ne possano salvaguardare, al contempo, la certezza,
la trasparenza, la maggiore pubblicizzazione, con conseguenti
effetti benefici sul piano concorrenziale, sia per l'impresa
offerente sia per il consumatore finale.
Le considerazioni che precedono
fanno giustizia di una definizione del requisito formale in
termini di «forma di protezione» e non di «forma di efficacia»,
di talché non pare corretto ravvisare nel processo legislativo
in corso un ritorno al formalismo che connotava le transazioni
in epoca romana arcaica, nella quale lo stesso effetto negoziale
veniva fatto discendere dall'osservanza di comportamenti esteriori
che toglievano ogni rilievo all'elemento intenzionale La forma
comunitaria non annulla la volontà ma la supporta, essa è spesso
necessaria perché l'atto produca i propri effetti ma è sempre
insufficiente a tale fine ove non accompagnata da un consenso
certo e non viziato. Ma vi è di più. Nell'ottica europea forma
e contenuto (minimo) , normalmente contrapposte nella dogmatica
corrente in ossequio alla distinzione tra volontà e dichiarazione,
vengono accomunate nell'unitario disegno di tutela che le forgia,
trasformandosi in leve per la realizzazione di quell'unificazione
legislativa indispensabile per la creazione del mercato unico.
La forma assolve a funzioni di certezza, trasparenza, pubblicità
delle condizioni contrattuali; il contenuto eterodiretto garantisce
un controllo a priori di tali condizioni, assicurando equità
e giustizia nelle transazioni. Una distinzione netta tra funzioni
appare però fuorviante, poiché forma e contenuto contribuiscono
reciprocamente a cogliere tali obiettivi .
Testimonia la recente tendenza
formalistica la disciplina del contratto di credito al consumo,
per la cui stipula è imposta, a pena di nullità, la forma scritta.
In tal senso depone l'art. 117, c. 1° e 3°, d.lgs. n. 385/1993,
richiamato dal l'art. 124, c. 1°, d.lgs. cit., che aggiunge,
quale ulteriore formalità necessaria per la regolarità della
stipulazione, l'obbligo per il contraente professionale di consegnare
copia del contratto al consumatore. Dal combinato disposto degli
artt. 117 e 127, c. 2°, d.lgs. cit. si evince che la prescrizione
relativa alla forma scritta è imposta a pena di nullità, ma
la legittimazione a farla valere spetta esclusivamente al consumatore.
Il risultato di una forma ad
substantiam coniugata ad una nullità relativa, come sottolineato
dai primi commentatori, potrebbe porre più di un problema applicativo,
poiché legittima la produzione di effetti da parte di contratti
di concessione di credito stipulati in forma orale fintanto
che il consumatore non decida di attivarsi per la declaratoria
di nullità: in questa direzione muove, peraltro, la disciplina
del contratto di mutuo che fa discendere dall'avvenuta erogazione
l'obbligo di restituzione in capo al mutuatario. Invero, non
si capisce come possa produrre gli effetti tipici del credito
al consumo, seppure in via provvisoria, un contratto al quale
facciano difetto elementi, da formalizzarsi per iscritto ai
sensi dell'art. 124, c. 2° e 3°, d.lgs. cit., ritenuti essenziali
per la configurabilità dell'operazione economica oggetto di
disciplina.
Quanto all'obbligo di consegna
di un esemplare del contratto al consumatore, la sua violazione
non è espressamente sanzionata con l'invalidità cosicché, nel
silenzio della lettera della legge, appare preferibile ritenere
la coincidenza della consegna con la conoscenza legale in capo
al consumatore del contenuto contrattuale, da far valere ai
fini della decorrenza di eventuali termini previsti per l'esercizio
di facoltà e poteri di autotutela .
La forma scritta è imposta
anche per i contratti relativi al settore dei valori mobiliari
dall'art. 18, d.lgs. 23 luglio 1996, n. 415 (cosiddetto decreto
Eurosim), con cui sono state recepite le direttive nn. 93/22/CEE
concernente i servizi di investimento del settore dei valori
mobiliari e 93/6/CEE riguardante l'a de guatezza patrimoniale
delle imprese di investimento e degli enti creditizi. Trattasi
di forma prescritta a pena di nullità, che può essere fatta
valere soltanto dal cliente secondo lo schema già segnalato
delle nullità relative 102. La legge prevede una possibilità
di deroga all'obbligo formale ove sussistano motivate ragioni
tecniche ovvero si debba tenere conto della particolare qualità
professionale dei contraenti, attribuendo alla Consob, sentita
la Banca d'Italia, un potere regolamentare in materia. Considerata
l'ampiezza della previsione normativa, l'autorità di vigilanza
risulta legittimata ad imporre anche forme più solenni rispetto
alla prescritta scrittura privata, alla cui mancata osservanza
conseguirà la nullità della pattuizione. Altra ipotesi di nullità
relativa per carenza di forma scritta è contemplata dall'art.
20 del medesimo decreto per i contratti di gestione di portafogli
di investimento.
Una analoga disciplina caratterizza
il contratto di acquisto di un diritto di godimento a tempo
parziale di beni immobili di cui al d.lgs. n. 427/1998. Allo
scopo di garantire un adeguato livello di tutela all'acquirente
del diritto di godimento turnario, il legislatore comunitario
aveva prescritto che il contratto venisse «obbligatoriamente»
stipulato per iscritto, nella lingua o in una delle lingue dello
Stato membro di residenza dell'acquirente medesimo ovvero, a
sua scelta, dello Stato membro di cui è cittadino (art. 4, della
direttiva n. 94/47/CE). Con riferimento alla fase precedente
alla stipula, la stessa direttiva faceva obbligo al venditore
di fornire informazioni sull'immobile e sulle condizioni di
acquisto del diritto di godimento a chiunque ne facesse richiesta
mediante la consegna di un documento che avrebbe dovuto almeno
indicare quali siano le caratteristiche del bene offerto in
vendita, le generalità dell'offerente, il prezzo di acquisto,
i principi regolanti lo scioglimento del contratto (art. 3,
c. 1°, direttiva cit.). Ove si addivenisse alla stipula, le
informazioni contenute nel documento sarebbero dovute andare
necessariamente a confluire nel contratto, vincolando la parte
che ne aveva assunto l'onere della divulgazione, mentre eventuali
modifiche avrebbero dovuto essere prontamente comunicate all'acquirente
ed inserite nel testo contrattuale (art. 3, c. 2°, direttiva
cit.).
Le indicazioni contenute nella
direttiva sono state fedelmente tradotte in norme cogenti interne
in sede di recepimento, cosicché la forma scritta è ormai imposta
ad substantiam (art. 3, c. 1°, d.lgs. n. 427/1998), il
venditore è tenuto a fornire per iscritto le informazioni richiestegli
da eventuali interessati all'acquisto del diritto di godimento
turnario, consegnando a questi ultimi un documento informativo
contenente financo gli estremi della concessione edilizia nonché
ulteriori dettagliate notizie relative alla destinazione urbanistica
dell'immobile (art. 2, cc. 1° e 2°, d.lgs. cit.), le notizie
contenute nel documento sono immodificabili unilateralmente
dal venditore, salvo che la modifica dipenda da circostanza
indipendente dalla sua volontà e fermo, comunque, restando l'obbligo
di comunicazione alla parte interessata prima della conclusione
del contratto (art. 2, c. 3°, d.lgs. cit.); nella pubblicità
commerciale relativa all'immobile il venditore deve obbligatoriamente
fare riferimento alla possibilità di ottenere il documento informativo,
indicando il luogo di consegna dello stesso (art. 4, c. 2°,
d.lgs. cit.); il contenuto del documento informativo costituisce
parte integrante del contratto (art. 3, c. 2°, d.lgs. cit.),
il quale è sempre redatto, in lingua italiana e tradotto nella
lingua o in una delle lingue dello stato comunitario di residenza
dell'acquirente oppure, a scelta di quest'ultimo, nella lingua
o in una delle lingue dello stato comunitario di cui è cittadino
(art. 3, c. 1°, d.lgs. cit.); il venditore è inoltre tenuto
a fornire all'acquirente una copia del contratto tradotto nella
lingua dello stato dell'Unione in cui è situato l'immobile (art.
3, u.c., d.lgs. cit.); la violazione dei principali obblighi
di informazione del venditore è sanzionata a titolo di illecito
amministrativo, fermo restando la configurabilità, ove ne sussistessero
i presupposti, di fattispecie delittuose (art. 640 c.p.) (art. 12, c. 1°, d.lgs. cit.).
La forma scritta è imposta
anche per i contratti di vendita di pacchetti turistici dall'art.
6, c. 1°, d.lgs. n. 111/1995, la cui lettera specifica che tali
contratti devono essere redatti «in termini chiari e precisi»
quasi a conferma della menzionata ratio legis sottesa
alla previsione normativa. Il comma successivo, analogamente
a quanto previsto per il credito al consumo, pone a carico del
l'organizzatore o venditore del pacchetto l'obbligo di consegnare
al consumatore una copia del contratto stipulato, adeguatamente
sottoscritto e timbrato. Entrambe le prescrizioni, pur rimanendo
prive di sanzione normativa diretta, contribuiscono ugualmente
a rafforzare la posizione dell'acquirente del pacchetto, nella
misura in cui si coniugano con disposizioni normative di diverso
tenore. Ferma restando la validità di un contratto concluso
in forma orale, in assenza di un documento scritto il contraente
professionale incorrerebbe in notevoli difficoltà probatorie
per ciò che concerne l'esistenza ed i termini del l'accordo
; inoltre, eventuali accordi verbali di modifica di clausole
stipulate per iscritto e/o contenute nell'opuscolo informativo
posto a disposizione del consumatore sono inopponibili a quest'ultimo
ai sensi dell'art. 9, c. 2°, d.lgs. cit.; infine, qualora il
venditore o organizzatore, prima della partenza, abbia la necessità
di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto
deve necessariamente darne comunicazione per iscritto alla controparte
affinché questa, ove non intenda accettare la proposta di modifica,
possa esercitare il diritto di recesso riconosciutole dall'art.
12, c. 1°, d.lgs. cit. L'effetto combinato delle numerose disposizioni
normative che prescrivono impegni di tipo formale, tenuto anche
conto della prassi corrente di settore che già registrava un
uso diffuso della scrittura per questa tipologia di contratti
105, dovrebbe garantire nei fatti l'osservanza dell'art. 6 del
decreto.
Quando non impone la forma
scritta per il contratto, il legislatore comunitario prescrive
la scrittura almeno per l'adempimento dell'obbligo di informazione
a carico del contraente professionale nella fase delle trattative
ed in quella dell'esecuzione del contenuto contrattuale. Un
esempio proviene dalla disciplina del contratto di assicurazione
del ramo vita contenuta nel d.lgs. 17 marzo 1995, n. 174, che
ha dato attuazione alla direttiva n. 92/96/CEE, la quale impone
all'assicuratore di predisporre e trasmettere al consumatore
una nota informativa, allegata alla polizza, contenente una
serie di informazioni aggiornate relative alla compagnia di
assicurazione (denominazione sociale, forma giuridica, sede
principale ed eventuali sedi secondarie) ed al rapporto assicurativo
(definizione di ogni garanzia o opzione, modi di versamento
dei premi, facoltà di scioglimento, esercizio del diritto di
rinuncia e riscatto, modalità di calcolo ed assegnazione degli
utili, regime fiscale).
Un sistema analogo è rinvenibile
nella disciplina relativa ai contratti a distanza scolpita nella
direttiva n. 97/7/CE e nel d.lgs. n. 185/99 di recepimento.
Al fine di garantire un'adeguata informazione al consumatore
anche nei contratti stipulati con tecniche di comunicazione
a distanza, nei quali è ovviamente maggiore il pericolo di asimmetrie
informative e di insufficiente comprensione del significato
dell'operazione negoziale in capo al contraente non professionale,
l'art. 4 del decreto impone a carico del fornitore del bene
o del servizio offerto l'obbligo di confermare al consumatore,
per iscritto (o su altro supporto duraturo), alcune notizie
riguardanti vari profili dell'operazione economica, già precedentemente
trasmesse ai sensi dell'art. 3, c. 1°, d.lgs. cit. mediante
la tecnica di comunicazione prescelta. Tale obbligo deve essere
adempiuto prima dell'esecuzione del contratto. Le informazioni
di cui è obbligatoria la conferma per iscritto riguardano l'identità
del fornitore ed il suo indirizzo, le caratteristiche essenziali
del bene o servizio dedotto in contratto, il suo prezzo, eventuali
spese di consegna, le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione,
esistenza e condizioni per l'esercizio del diritto di recesso
attribuito al consumatore dall'art. 5, d.lgs. cit.
Il pericolo avvertito dal legislatore
è che le trattative compiute con mezzi di comunicazione a distanza,
specie se si utilizzano talune tecnologie elettroniche, favoriscano
una informazione effimera per il consumatore, in quanto essa
non è ricevuta su un supporto durevole. In quest'ottica si spiega
la doppia imposizione dell'obbligo di informazione prima della
conclusione del contratto da attuarsi, nel rispetto dei principi
di chiarezza e lealtà, attraverso il mezzo di comunicazione
a distanza di volta in volta impiegato, e del l'obbligo di
conferma per iscritto di alcune di queste informazioni, così
da fugare ogni dubbio sulla reale comprensione del significato
dei tratti essenziali dell'operazione negoziale perfezionatasi.
Per quanto concerne le conseguenze
dell'eventuale inadempimento del fornitore dell'obbligo formale
di informazione, il decreto non opta per la sanzione contrattuale
dell'invalidità ma, sulla scorta di analoghi precedenti provvedimenti
normativi, attribuisce un diritto di recesso al consumatore
da esercitarsi in un termine lungo di tre mesi decorrente, per
i beni, dal ricevimento da parte dell'acquirente, per i servizi,
dal giorno della conclusione del contratto. Ove il fornitore
nel predetto trimestre ottemperi all'obbligo diinformazione,
mettendo a disposizione del consumatore il documento contemplato
dal l'art. 4 del decreto legislativo, quest'ultimo potrà ulteriormente
recedere dal contratto senza specificarne le ragioni e senza
alcuna penalità nel termine di dieci giorni lavorativi decorrenti
dal momento della trasmissione delle informazioni.
4.5. Le regole comunitarie di interpretazione del contratto.
Seppure il fenomeno sia
stato inizialmente poco segnalato dagli addetti ai lavori,
il ciclone comunitario sembra aver intaccato, e non poco,
alcune regole e principi che, secondo il codice civile vigente,
devono presiedere alla difficile ed irrinunciabile opera di
interpretazione della volontà contrattuale. Anche se sul piano
formale nessuna norma di ispirazione sovranazionale abbia
modificato l'organica disciplina contenuta negli artt. 1362
ss. c.c., mantenendo inalterata la valenza generale di precetti
che fondano un ordine logico - gerarchico tra regole ermeneutiche
rispondente ad una precisa concezione del significato di accordo
e di contratto come incontro - fusione di manifestazioni di
volontà scaturenti da soggetti dotati di uguale forza negoziale,
lcodicistico viene radicalmente messo in crisi da direttive
e conseguenti normative di recepimento che, contrapponendo
consumatore ed operatore professionale e dandone per scontata
la differenza sul piano economico, forniscono del contratto
una chiave di lettura dissacratoria, ma molto più realistica.
Il consumatore è istituzionalmente indotto alla stipula dal
bisogno stringente di beni e servizi indispensabili per soddisfare
esigenze personali o familiari immanenti, di talché il suo
consenso alla transazione commerciale non può certo considerarsi
libero; egli è spesso costretto ad accettare un testo contrattuale
da altri predisposto, sul quale non ha alcuna facoltà di incidenza
e di cui ignora il contenuto sino a qualche istante prima
la firma di accettazione, cosicché è consapevole di come il
regolamento negoziale non risponda ad un effettivo incontro
dei consensi, ma rifletta la volontà unilaterale del contraente
predisponente.
Già queste prime riflessioni
sulla nozione moderna di accordo e contratto gettano più di
un alone di dubbio sulla correttezza di un principio di interpretazione
che imponga all'ermeneuta di ricercare «quale sia stata la
comune intenzione delle parti», superando lo stesso significato
letterale delle parole usate, tenendo conto del comportamento
complessivo delle parti, anche successivo alla conclusione
del contratto, vietando l'accesso ai canoni legali di interpretazione
oggettiva (artt. 1367-1371 c.c.) ove non siano state in precedenza
perseguite tutte le strade indicate da quelli di interpretazione
soggettiva (artt. 1362-1365 c.c.). Le rigide maglie di un
controllo giudiziale deferito ex art. 360, n. 3 c.p.c.
alla Corte di legittimità per accertare eventuali violazioni
delle regole legali di interpretazione e del relativo ordine
gerarchico da parte degli organi giudicanti di merito perdono
significato ove trasposte in una realtà di contrattazioni
cui fa difetto la tradizionale progressiva formazione dell'accordo,
connotata da un procedimento graduale che attraverso reciproche
rinunzie e concessioni conduce alla finale volontà comune.
La regola comunitaria, in
ossequio alla effettività di una immensa categoria di stipulazioni,
stravolge l'impianto codicistico dei criteri di interpretazione
del contratto, ergendo a principio cardine quello già noto
dell'interpretatio contra proferentem il quale, nei
contratti tra consumatori e professionisti, finisce con il
prevalere su tutti gli altri canoni di interpretazione sia
oggettiva che soggettiva 113. Il principio è oggi cristallizzato
nell'art. 1469 quater, c. 2°, c.c., che ha così recepito
il testo dell'art. 5 della direttiva n. 93/13/CEE sulle clausole
abusive.
Prima del recepimento della
direttiva comunitaria l'identico principio ermeneutico assumeva
un ruolo tutt'altro che di primo piano nella gerarchia delle
regole fissate negli artt. 1362 ss. c.c. poiché l'art. 1370
c.c., pur stabilendo che le clausole inserite in condizioni
generali di contratto o in moduli o formulari predisposti
da uno dei contraenti «s'interpretano, nel dubbio, a favore
del l'altro», era stato relegato dalla sistematica codicistica
tra le norme residuali di interpretazione oggettiva la cui
applicazione, considerato il principio di sussidiarietà che
le connota, ha trovato rarissimi riscontri pratici nella prassi
dei tribunali. Invero sarebbe stato difficile ipotizzare che
un organo giudicante, nell'interpretare un contratto per adesione,
potesse esaurire le regole di interpretazione soggettiva senza
giungere ad isolare una volontà negoziale accettabile e decidesse,
quindi, di fare applicazione delle diverse regole di interpretazione
oggettiva, tra cui quella contenuta nell'art. 1370 c.c..
Né la giurisprudenza, seguendo
gli imputs provenienti da un certo filone dottrinario,
è mai stata capace di assumere adeguate iniziative atte ad
emancipare e svincolare la regola dell'interpretatio
contra proferentem dalle rigide maglie del sistema
fondato sulla distinzione tra norme di interpretazione soggettiva
ed oggettiva, così dimostrando di rinnegare identità ed autonomia
al fenomeno della contrattazione di massa al quale, per quanto
già ricordato, mal si adattano gran parte dei canoni interpretativi
finalizzati ad accertare una (inesistente) comune intenzione
delle parti.
La priorità assegnata dal
legislatore comunitario alla regola dell'interpretatio
contra proferentem trova conferme nell'ampio ambito
applicativo riservatole nonché, ancora più a monte, nelle
rationes sottostanti l'intero intervento normativo
di tutela. Mentre l'art. 1370 c.c. è norma che dal punto di
vista sistematico si colloca nell'ambito della disciplina
delle condizioni generali di contratto (artt. 1341-1342 c.c.),
dettando una regola di interpretazione valevole per «le clausole
inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli
o formulari», di talché essa risulta applicabile alla duplice
condizione che vi sia un testo contrattuale predisposto unilateralmente
e, per esigenze di uniformità, destinato ad essere utilizzato
in una molteplicità di stipulazioni analoghe, la identica
regola comunitaria non soffre di tale ultima limitazione,
trovando piena applicazione anche con riferimento alle clausole
dei contratti tra professionista e consumatore dal primo predisposte
in relazione a ciascun singolo affare. La prima è quindi dedicata
ai soli contratti standards, la seconda alla ben più ampia
categoria dei contratti per adesione.
Quanto alle rationes
sottese all'intervento normativo di tutela ed agli obiettivi
con esso perseguiti, dalla lettura dei numerosi considerando
che precedono la direttiva n. 93/13/CEE si evince come l'interesse
alla salvaguardia del consumatore dall'imposizione di clausole
abusive nei contratti stipulati con operatori professionali
viene ponderato con quello altrettanto rilevante all'approvvigionamento
di determinati beni e servizi, spesso indispensabili per il
soddisfacimento di primarie esigenze personali e familiari
del contraente debole. Questa opera di ponderazione è stata
prolifica di regole dirette a fornire una adeguata protezione
per il consumatore, senza intaccare la validità ed efficacia
del fulcro della transazione commerciale. Esemplifica tale
tendenza l'art. 1469 quinques, c. 1°, c.c., attuativo
dell'art. 6 della direttiva, secondo cui l'inefficacia delle
clausole considerate vessatorie non si estende all'intero
contratto che «rimane efficace per il resto». Ma nella medesima
lunghezza d'onda si colloca la regola primaria di interpretazione
contenuta nell'art. 1469 quater, c. 2°, c.c. che impone
all'interprete, davanti a clausole suscettibili di acquisire
più signi |