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UN PO' DI CONCORRENZA FA BENE ALLA GIUSTIZIA:
UNO SPUNTO DALLA SENTENZA CASS. S.U. CIVILI, N.500/'99
Fabio Massimo Nicosia *, Avvocato in Milano
Raccontava Adam Smith nell'"Indagine sulla Ricchezza
delle Nazioni" (Libro V, Cap. I) di come l'Inghilterra avesse
tratto grande giovamento dalla concorrenza che si era instaurata
tra le diverse Corti. Dato che esse traevano sostegno finanziario
dalle spese di giustizia, ognuna cercava di trarre a sé quanti
più affari potesse, anche a costo di forzare gli ambiti della
propria giurisdizione formalmente riconosciuta, dando vita così
a un sistema giudiziario quasi di mercato. E così, la Corte del
Banco del Re, istituita per le cause penali, si occupava anche
di cause civili, accettando che attori e avvocati "prospettassero"
come penali giudizi sostanzialmente civili; a sua volta, la Corte
dello Scacchiere, deputata alla riscossione del debito del Re,
finiva con il prendere cognizione di qualunque controversia debito/credito:
bastava che l'attore dichiarasse di non poter pagare il proprio
debito al Re a causa di un altrui inadempimento, e il gioco era
fatto. Secondo Adam Smith, tale meccanismo funzionava come incentivo
alla solerzia e all'imparzialità della giustizia, dato che, volendo
attrarre i "clienti", ogni Corte doveva dare il meglio di sé.
Ciò era consentito dalla mancanza di una vera Corte di regolazione
della giurisdizione, ma evidentemente la cosa non era percepita
come un gran danno, in un Paese nel quale da quasi novecento anni
troneggiano forme e simboli, senza che a tal fine sia mai stata
nemmeno sentita la necessità di una costituzione scritta. Ad analoghe
conclusioni era giunto il nostro Bruno Leoni, allorchè, nel suo
Freedom and the Law, argomentò l'inutilità, e anzi la dannosità
di una Corte Suprema che giuris-dica l'ultima parola sulla corretta
interpretazione della legge, dovendosi sempre preferire -questa
l'opinione di Leoni- i "difetti" della concorrenza, ossia della
libera ricerca scientifica, ai "pregi" della certezza autoritativa
(che è poi incertezza, se il supremo non ha vincoli al proprio
poter cambiare idea) (1) . Tutto ciò viene
in mente pensando al nostro sistema di giustizia amministrativa,
che ogni tanto qualcuno propone di eliminare in nome del mito
dell'unità della giurisdizione. Un tale atteggiamento, che potremmo
definire, con Hayek, di "costruttivismo", è tipico di chi ritiene
privi di valore i prodotti della storia degli uomini, e pensa
di poterli sostituire con progetti a tavolino, ritenuti conformi
a maggiore "razionalità" e ad astratti modelli di presunta superiore
coerenza, spesso e volentieri votati al fallimento, in quanto
il loro collegamento con la realtà si riveli, per un motivo o
per l'altro, claudicante. La storia della "concorrenza", nel nostro
Paese, tra giustizia ordinaria e giustizia amministrativa è la
storia di un paradosso, perché la Corte Regolatrice è anche il
vertice della giustizia ordinaria, e quindi, sotto tale profilo,
la ricerca dell'unità della giurisdizione avviene attraverso un
giudizio che è istituzionalmente "di parte" e in causa propria:
è in fondo il giudice ordinario a decidere della giurisdizione
del giudice amministrativo (come si sa, le sentenze del Consiglio
di Stato sono ricorribili in Cassazione per motivi attinenti la
giurisdizione). Poi, ovviamente, c'è il legislatore, a sua volta
una corte suprema, che invece di processare persone o casi concreti,
processa leggi e consuetudini, e le sue sentenze sono le nuove
leggi, che apriranno la strada a nuove consuetudini (sempre che
abbiano il tempo di formarsi, dato il repentino susseguirsi di
novelle: e qui dovrebbe aprirsi un discorso sul ruolo di una dottrina
sempre meno in condizione di elaborare concetti, e ridotta al
compito, come diceva Erlich, di superfluo "pubblicatore" di leggi
sempre più effimere). Ma non si può dire che il meccanismo concorrenziale
sia mai stato totalmente sterilizzato e, come nell'Inghilterra
dello scozzese Adam Smith, anche da noi esso fu avviato attraverso
un meccanismo di "prospettazione della domanda": tutti conoscono
la formula del "diritto fatto valere come interesse" (che è un
po', se vogliamo, il civile fatto valere come penale, o il tributario
fatto valere come civile). Ma per chi ha una concezione viva del
diritto (diremmo empirica, pragmatica, realistica, etc.) e non
sclerotizzata in formulette cadute non si sa da dove nè a opera
di chi, non c'è scandalo alcuno; e viene in mente il lavoro di
riflessione di Paolo Grossi sugli istituti giuridici medievali
(2) , che nascono dalla realtà e si modellano
su essa, piuttosto che pretendere (ed è pretesa culturalmene totalitaria
e qualche volta criminale) il contrario: modellare la realtà attraverso
istituti progettati sulla carta! Ma torniamo al "diritto fatto
valere come interesse", formula in particolare di un autore come
Scialoja. Accadeva dunque questo alla fine del secolo scorso (o
devo dire due secoli fa?), che alcuni, pur astrattamente titolari
di un "diritto soggettivo" nei confronti della pubblica amministrazione,
preferivano rivolgersi al giudice amministrativo (allora la IV
sezione del Consiglio di Stato), potendo così chiedere l'annullamento
del provvedimento impugnato, il che sarebbe stato loro precluso
innanzi al giudice ordinario. E ciò in applicazione alla cosiddetta
dottrina del petitum o della, in base alla quale l'attore o ricorrente
è sovrano nel prospettare la propria domanda, che fu stroncata
a partire dal noto caso Laurens (3) . Ora,
la cosa divertente da notare è che, in quell'occasione, fu l'avvocatura
dello Stato a sostenere che ci si trovava di fronte alla lesione
(o pretesa lesione) di un diritto soggettivo, contestando la giurisdizione
della IV sezione. Ennesimo paradosso, dunque, che sottintende
la consapevolezza che non sempre invocare un diritto soggettivo
consente una tutela più ampia rispetto all'invocazione di un interesse
legittimo. Il compianto Massimo Severo Giannini, nel suo fondamentale
Discorso (4) , definì il caso Laurens "una
sconfitta della libertà", e si direbbe anche della ragionevolezza,
dato che il risultato fu l'affermazione del bizzarro principio
secondo il quale, a fronte di un "diritto soggettivo", non fosse
possibile richiedere l'annullamento dell'atto che ledesse il diritto
soggettivo! L'interesse legittimo gode di cattiva stampa; si dice
che è un prodotto dell'ingegno italiano (e non è un complimento),
mentre altrove non esisterebbe, ad esempio non esiste a livello
di ordinamento comunitario. Ma si tratta di un'obiezione nominalistica,
dato che, lo chiamino come vogliono, ma il concetto non è eliminabile
come tale. La nozione mistificatoria, soprattutto in un sistema
a legislazione e amministrazione discrezionali e in seduta permanente,
è semmai quella di diritto soggettivo, che i nostri classici definivano
come la situazione giuridica soggettiva "a garanzia di risultato",
come se davvero potessero esistere situazioni "a garanzia di risultato".
La realtà dell'ordinamento è, all'opposto, costituita pressochè
interamente da situazioni nelle quali è viceversa sempre fisiologico
il sacrificio delle aspettative e dei risultati (quanti sono i
diritti davvero assoluti e intangibili, di fronte al legislatore,
all'amministrazione e al giudice? Qualche volta nemmeno quello
al nome), ed è razionale prenderne atto, e semmai approntare i
rimedi adeguati affinchè l'atto che determina il sacrificio sia
soggetto al più penetrante sindacato di legittimità: l'interesse
legittimo prende atto che di fronte all'uomo c'è il potere, e
si regola di conseguenza, predisponendo alcune contromisure. Il
diritto soggettivo si balocca nell'idea che possa darsi "carenza
di potere", ma la politica dello struzzo non è di solito la migliore.
Il periodo che stiamo vivendo, a proposito di questi temi, è particolarmente
tumultuoso, e si direbbe in senso positivo. Soprattutto per la
spinta dell'ordinamento dell'Unione Europea la tutela dell'interesse
legittimo si arricchisce superando l'antico e "tralaticio" divieto
di risarcimento danni (la dottrina ha fatto per anni la guardia
al bidone di benzina delle casse pubbliche: che la responsabilità
potesse esser resa personale era un'ipotesi che nemmeno si fingeva
di prendere in considerazione), e ciò la Cassazione ha statuito
in un impeto giovevolmente "concorrenziale", sia nello spirito
che nel contenuto. Ci riferiamo alla pronuncia dell Sezioni Unite
Civili, 26 marzo-22 luglio 1999 n. 500/99, con la quale è stato
appunto stabilito il principio della piena risarcibilità degli
interessi legittimi (la si veda, con relativa pagina di approfondimento,
in www.giust.it).
Perché parliamo, a questo proposito, di concorrenzialità ? Perché
la sentenza va intesa come la risposta, di altissimo profilo,
della Cassazione agli artt. 33 e 34 del D. L.vo n. 80/1998, con
il quale era stato estesa la giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo (a sua volta "compensato" in tal modo dal trasferimento
al giudice ordinario della grande parte delle controversie di
pubblico impiego); e anche perché, in qualche modo, Cass. 500/99
si riavvicina allo spirito della "prospettazione della domanda",
nel senso che né giudice ordinario, né giudice amministrativo
sono ritenuti dalla Cassazione depositari del potere di risarcire
gli interessi legittimi: sarà l'uno o l'altro, a seconda che l'attore
o ricorrente chieda anche, o no, l'annullamento del provvedimento
lesivo. Come funzionerà questa nuova "direttiva" giurisprudenziale,
dirà il tempo. Così come dirà il tempo della nuova giurisdizione
esclusiva (reintrodotta dalla l. 21 luglio 2000 n. 205, dopo che
la Corte costituzionale, con sent. 17 luglio 2000 n. 292, ha dichiarato
incostituzionali per eccesso di delega le citate norme del D.L.vo
80; si veda sempre www.giust.it,
con le consuete ottime pagine di approfondimento). Certo, a centodieci
anni dal caso Laurens, una conferma rinfranca e rincuora: un po'
di concorrenza fa bene alla giustizia.
Note.
1 L'originale americano è del 1961. La traduzione italiana è stata
discutibilmente intitolata La libertà e la legge, Macerata, Liberilibri,
1994, con introduzione di R. Cubeddu, 202-206.
2 P. Grossi, L'ordine giuridico medievale, Roma-Bari, Laterza, 1995.
3 Cass., 24 giugno 1891, in Foro It., 1891, I, 961.
4 M.S. Giannini, Discorso generale sulla giustizia amministrativa,
I, in Riv. Dir. Proc., 1963, 522 ss., e II, ivi, 1964, 12 ss.
* L'avv. Fabio Massimo Nicosia è autore di numerose
pubblicazioni sia nel campo del diritto amministrativo che in quello
della filosofia del diritto. Si segnalano in particolare: Il sovrano
occulto - Lo Stato di diritto tra governo dell'uomo e governo della
legge, Franco Angeli, 2000; Potere ed eccesso di potere nell'attività
amministrativa non discrezionale, Jovene, 1991; Interesse legittimo
e tutela giurisdizionale, Jovene, 1991; Il procedimento amministrativo"
(commento alla legge n. 241/1990), Jovene, 1992.
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