La continua evoluzione delle fonti che regolano il diritto dei contratti
di massa fa registrare, nell’ordinamento interno, significativi
avanzamenti delle tutele approntate a favore dell’utente dei servizi
bancari e finanziari.
La delibera del Comitato del credito del 4 marzo 2003 (entrata in vigore
- insieme alle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia –
il 1° ottobre 2003) introduce, a livello di normazione secondaria,
importanti modifiche all’assetto disciplinare previgente, soprattutto
in punto di obblighi di pubblicità preventiva .
Ma, prima e di più, consente, in parte qua, dopo più di
un decennio, la cessazione della efficacia del decreto del Ministro
del tesoro del 24 aprile 1992 e, soprattutto, l’abrogazione delle
corrispondenti norme della l. n. 154/1992 sulla trasparenza bancaria,
preservate dal noto meccanismo di ultrattività disegnato dall’art.
161, co. 2, del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (d’ora innanzi
anche t.u.b.).
Alla necessità di rivisitare modi, forme, obiettivi della pubblicità
preventiva in chiave di sua maggiore effettività nel processo
di formazione di volontà consapevole e di consenso informato
del cliente, si è accompagnata la consapevolezza che, nel tempo
trascorso, le tecniche di negoziazione dei contratti bancari hanno registrato,
nell’alveo della contrattazione seriale, significativi mutamenti
da una dimensione monistica, quella della trattativa (quando sussistente)
e della conclusione del contratto nei locali della banca, ad una dimensione
almeno tripartita, concorrendo ora le modalità di negoziazione
dei contratti bancari attraverso l’offerta fuori sede e, soprattutto,
attraverso le tecniche di comunicazione a distanza con tale più
tradizionale forma di stipula dell’atto d’autonomia.
La disciplina secondaria opportunamente contempla obblighi pubblicitari
con effetti sostanzialmente equivalenti nelle negoziazioni tra presenti
come nelle negoziazioni a distanza (sia on line che off line) e colma
così, da un lato, la lacuna esistente tra contratti bancari e
contratti di intermediazione mobiliare in punto di offerta fuori sede
(e v. rispettivamente, il titolo III, cap. 2, sez. III delle Istruzioni
di vigilanza; gli artt. 30 e 32 d. lgs. n. 58/1998, d’ora innanzi
anche t.u.f., e il Regolamento Consob n. 11522/1998), dall’altro
anticipa parte delle prescrizioni contemplate nella Direttiva Ce 2000/31
dell’8 giugno 2000 sul commercio elettronico (attuata con il d.
lgs. 9 aprile 2003, n. 70) e nella Direttiva 2002/65 Ce del 23 settembre
2002 sulla vendita a distanza di servizi finanziari.
Traendo legittimazione dalla normativa primaria in tema di trasparenza
delle condizioni contrattuali, la delibera del Comitato sconta, sul
versante dei destinatari, un ambito di applicazione corrispondente a
quello indicato dall’art. 115 del Testo unico bancario (banche
e intermediari finanziari). Estende inoltre la sua portata applicativa
ai soggetti cui altre disposizioni di legge rendano applicabile la disciplina
della trasparenza bancaria nella sua interezza o con il vincolo della
compatibilità.
Quindi, nel dettaglio: 1) alle categorie di esercenti l’attività
riservata di credito al consumo (art. 121 T.U.); 2) ai mediatori creditizi
( art. 16, co. 4, l. 7 marzo 1996, n. 108); 3) a Poste Italiane s.p.a
per le sole attività di bancoposta (d.p.r. 14 marzo 2001, n.
144); 4) ad ogni persona fisica o giuridica, diversa da una banca, che
– nell’ambito della propria attività - effettua bonifici
transfrontalieri (art. 3, co. 4, d. lgs. 28 luglio 2000, n. 253); 5)
agli Istituti di moneta elettronica (art. 114 - quater, co 1, t.u.b.).
Non si applica invece, giusta art. 23, co. 4, d. lgs. 24 febbraio 1998,
n. 58, alla prestazione dei servizi d’investimento né al
servizio accessorio di consulenza in materia di investimenti in strumenti
finanziari, sottoposti alla disciplina di trasparenza della Consob.
Sotto il versante dei beneficiari, l’ampiezza della disciplina
di trasparenza bancaria, che è a soggetto indifferente, consente
di ricomprendere nel perimetro applicativo della norma secondaria ogni
controparte della banca o dell’intermediario abilitato. Diverge
dalla universale portata oggettiva della norma primaria per essere applicabile
non già ad ogni operazione o servizio bancario o finanziario,
ma alle sole operazioni e servizi indicati nell’allegato, con
possibilità per la Banca d’Italia di stabilire “che
altre operazioni e servizi siano riconducilibili alle tipologie indicate
nell’allegato medesimo” in ragione della “evoluzione
dell’operatività degli intermediari e dei mercati”
(art. 3).
La motivazione della più ridotta portata applicativa è
verosimilmente imputabile al diverso need of protection che, in tema
di pubblicità obbligatoria, caratterizza e diversifica i contratti
bancari maggiormente in uso indicati nell’allegato rispetto a
più sofisticate operazioni riguardo alle quali il passaggio dalla
negoziazione di massa ad ambiti di trattativa presuntivamente individuale
comporta il recupero dell’effettività del consenso e, come
nel quarto comma dell’art. 1469 – ter cod. civ., la esclusione
di una tutela eteronoma. E’ appena il caso di ricordare che l’estensione
della ricordata disciplina alle operazioni di credito al consumo deriva
direttamente dalla legge, e cioè dalle norme contemplate negli
artt. 123 e 124 del testo unico bancario.
I più rilevanti profili di novità consistono, sul piano
dei contenuti, nella sostituzione degli “avvisi sintetici”
con l’avviso denominato “principali norme di trasparenza”
che, ex art. 4, contiene l’indicazione “dei diritti e degli
strumenti di tutela previsti ai sensi del titolo VI del testo unico
bancario”. Oltre a dover essere esposto nei locali aperti al pubblico,
il nuovo avviso dovrà essere consegnato al cliente prima della
conclusione del contratto nel caso di offerta fuori sede, ovvero posto
a disposizione della clientela tramite tecniche di comunicazione a distanza
nel caso di attività negoziale on line (art. 6).
La struttura del nuovo avviso vale a marcare la differenza di tale strumento
rispetto ai fogli informativi; ad ovviare così all’inconveniente
registrato dalla prassi applicativa della duplicazione sostanzialmente
inutile delle informazioni riprodotte nei previgenti avvisi sintetici
e di quelle contenute nei fogli analitici; a rendere il cliente subito
edotto del rilievo giuridico della scelta che si accinge a compiere
nonché dei principali diritti riconosciutigli dall’ordinamento.
Fogli informativi: alla pregressa disciplina che, nel delinearne solo
sommariamente struttura e contenuti, di fatto consentiva gradi di discrezionalità
nella loro enucleazione da parte delle banche inversamente proporzionali
alla comparabilità dell’offerta, si sostituisce ora una
regolamentazione a maglie strette che realizza, tramite la standardizzazione
di questo strumento di pubblicità preventiva, una certamente
maggiore comparabilità tra le diverse offerte, rendendo in siffatta
guisa finalmente effettiva l’esigenza di disclosure sottesa alle
prescrizioni legislative.
Gli intermediari sono infatti tenuti ad indicare nei “fogli”:
informazioni relative all’offerente (dati identificativi, gruppo
di appartenenza etc.); informazioni sulle condizioni economiche dell’operazione
o del servizio (spese, oneri, commissioni, tasso d’interesse e
relative modalità di calcolo, capitalizzazione etc.); informazioni
su clausole non strettamente economiche che regolano il rapporto negoziale
(esoneri di responsabilità, termini e condizioni per l’esercizio
del diritto di recesso e per l’esercizio di facoltà o l’adempimento
di obblighi etc.); principali rischi tipici dell’operazione o
del servizio (di cambio, di interesse, di controparte e relativa copertura
o no da parte di sistemi di garanzia).
Sotto questo versante, il primo comma dell’art. 5 attua in maniera
piena l’art. 116 del Testo unico attraverso una lettura della
norma conforme al suo spirito che, facendo leva anche sulla relazione
tra primo e terzo comma, non è certo nel senso di limitare l’informazione
dovuta alla clientela alle sole condizioni strettamente economiche dell’operazione,
risultando di elementare percezione che ogni clausola contrattuale non
può non incidere sull’assetto degli interessi la cui composizione
è data da uno strumento (il contratto) teso nella sua interezza
proprio a regolare rapporti giuridici patrimoniali economicamente rilevanti
(art. 1321 cod. civ.).
Come gli avvisi, i fogli sono posti a disposizione della clientela nei
locali dell’intermediario; forniti direttamente nell’offerta
fuori sede e nella promozione a distanza. La norma, opportunamente,
rimette alla Banca d’Italia il compito di dettare prescrizioni
attuative, nonché la facoltà di prevedere che il dettaglio
dei fogli informativi “sia graduato in relazione alla diffusione
e alla complessità delle operazioni e servizi”.
Facendo implicitamente propria la linea di demarcazione tracciata dal
Testo unico della finanza tra attività promozionale ed annunci
meramente pubblicitari, la delibera precisa che “gli annunci pubblicitari,
comunque effettuati, con cui l’intermediario rende nota la disponibilità
di operazioni e servizi, specificano la propria natura di messaggio
pubblicitario ed indicano che i fogli informativi sono a disposizione
della clientela” (art. 7).
Valgono pertanto, anche con riferimento a tale prescrizione, gli elementi
di dubbio più volte segnalati dalla dottrina in ordine all’assenza
di univocità di criteri discretivi tra le fattispecie . E tuttavia,
pure in tale consapevolezza, non inutile può risultare il richiamo
ai tradizionali, consolidati tratti distintivi tra attività promozionale
e pubblicità, “nel senso di intendere la prima come sempre
finalizzata alla conclusione del contratto all’interno di un rapporto
diretto e personale con il cliente e la seconda caratterizzata più
per la sua valenza meramente informativa nei confronti del pubblico
degli investitori” .
Da ciò discende che, anche con riferimento all’impiego
di tecniche con forme di interazione rapida, quello che sembra caratterizzare
la comunicazione a distanza come idonea a stabilire un contatto con
possibilità di dialogo o come promozionale è l’attualità
dell’intento negoziale, e cioè, sotto il profilo oggettivo,
la circostanza che il messaggio - ancorché diretto a persona
incerta - contenga tutti gli elementi del contratto e sia idoneo a consentire
al quisque de populo di esprimere immediatamente (scilicet, rapidamente)
il proprio consenso attraverso proposta o accettazione.
Caratteristiche queste naturalmente estranee al messaggio pubblicitario,
che non fornisce al cliente “elementi sufficienti per instaurare
un rapporto interattivo o, comunque, bilaterale e diretto con l’operatore
finanziario” e strutturalmente diverse, più ampie, rispetto
a quelle che impongono l’obbligo di avvalersi del promotore finanziario
in costanza di tecniche idonee a realizzare una comunicazione individualizzata
in quanto diretta, diversamente da quelle, ad un singolo investitore
.
Mette conto peraltro avvertire che, diversamente dalla disciplina sulla
trasparenza bancaria (che, sul piano dei destinatari è, come
avvertito, a soggetto indifferente) e da quella sulla promozione e il
collocamento a distanza dei servizi finanziari (esclusa, per analogia
con l’offerta fuori sede, nei soli confronti degli investitori
professionali dal richiamato regolamento della Consob), la direttiva
Cee n. 65/2002 del 23 settembre 2002 sulla vendita a distanza dei servizi
finanziari contempla norme tese alla protezione del solo consumatore,
peraltro definito in termini diversi e più restrittivi rispetto
alle omologhe nozioni adottate, ad esempio, in tema di clausole abusive
o vessatorie (cfr. art. 1469-bis, co. 2, cod. civ.) o di credito al
consumo (art. 121 del testo unico bancario).
E’ infatti consumatore, a norma dell’art. 2, lett. d), della
direttiva “qualunque persona fisica che, nei contratti a distanza,
agisca per fini che non rientrano nel quadro della propria attività
commerciale” (corsivo mio) “o professionale”.
Ora, premesso, da un lato, che la direttiva si applica a “qualsiasi
servizio di natura bancaria, creditizia, assicurativa, servizi pensionistici
individuali, di investimento o di pagamento” (art. 2, lett. b);
dall’altro che la tutela del consumatore si gioca prevalentemente
in termini di trasparenza informativa e di consenso consapevole (cfr.,
ad es., il 23° “considerando”), è lecito presumere
che da ciò possano derivare importanti problemi in sede applicativa.
Volendo, per mero esercizio teorico, provare a elencare possibili percorsi
logici all’attuazione - in parte qua – della direttiva,
possiamo immaginare le seguenti alternative: i) l’attuazione della
direttiva avviene, tanto con riferimento alle negoziazioni tra presenti,
quanto a quelle a distanza (sia off line che on line) tramite una restrizione
dell’ambito applicativo delle norme di trasparenza; ii) per contro,
il legislatore italiano ritiene di estendere la portata delle norme
di trasparenza della direttiva a qualunque controparte dell’impresa
bancaria e finanziaria nelle negoziazioni on line ; iii) viene prevista
una disciplina diversificata dei contratti tra presenti e off line,
da un lato, di quelli on line dall’altro.
Le descritte opzioni presentano tutte elementi di forte criticità.
La prima riduce, all’evidenza, gli ambiti di tutela ora vigenti;
la seconda, stanti i diversi costi di applicazione della legge nei confronti
dell’impresa, è in forte odore di reverse discrimination
nella concorrenza tra gli ordinamenti; la terza, nel sancire l’asimmetria
normativa tra i contratti tra presenti o off line e i contratti on line
e così un regime di doppia tutela, determina l’adozione
di una disciplina meno vincolistica per i servizi bancari e finanziari
offerti tramite la società dell’informazione a fronte di
un’altra disciplina molto più intensa e costosa per i contratti
conclusi nelle forme tradizionali.
Risultato: l’impresa si sposta sul segmento della società
dell’informazione e la disciplina dei contratti conclusi nelle
forme tradizionali cade in desuetudine o vale, al più, per consumatori
e imprese marginali.
L’auspicio è dunque quello che solo la limitata fantasia
di chi scrive impedisca l’individuazione di soluzioni atte a realizzare
una comunque difficile quadratura del cerchio.
Completa l’informazione preventiva al cliente la importante introduzione
del diritto ad ottenere, prima della conclusione del contratto, copia
dello stesso “per una ponderata valutazione del contenuto”
(art. 8). Ovviamente, la consegna della copia non vincola l’intermediario
(la norma reca la locuzione “parti”, ma è del tutto
evidente che l’impegno non può riguardare l’oblato
ma solo il proponente) alla conclusione del contratto, traducendosi
altrimenti in una proposta unilaterale irrevocabile ex art. 1329 cod.
civ..
I soddisfacenti risultati conseguiti, nell’ambito della disciplina
sul credito al consumo, con la indicazione del TAEG, hanno indotto il
C.I.C.R. a prevedere, nella nuova disciplina secondaria, anche per la
trasparenza delle operazioni bancarie e finanziarie, l’introduzione
di un Indicatore Sintetico di Costo (ISC) comprensivo di tutti gli interessi
ed oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell’operazione,
e così ad agevolare la valutazione della convenienza dell’operazione
anche in chiave comparativa (art. 9).
La circostanza che, con riferimento alle diverse tipologie contrattuali,
risulta difficile formulare un indicatore unitario ed onnicomprensivo,
in ipotesi idoneo ad assolvere ad omogenee funzioni conoscitive nella
divaricata ed ampia fenomenologia del mondo degli affari, ha poi indotto
il Comitato a circoscrivere l’impiego di siffatto indice di costo
alle operazioni e servizi specificati dalla Banca d’Italia. Alla
stessa Banca d’Italia è altresì rimesso il compito
di determinare la formulazione tecnica del ridetto indicatore.
Conclude la Sezione II della delibera intitolata alla pubblicità
ed ai contratti una norma che mitiga il rigore sotteso al requisito
della forma scritta statuito dalla legge (art. 117 del testo unico bancario),
prevedendo che per operazioni e servizi effettuati sulla base di contratti
redatti per iscritto, ovvero occasionali o di importo contenuto, la
Banca d’Italia possa prevedere disposizioni in deroga all’anzidetto
requisito formale (art. 10).
Infine, l’ultima sezione della delibera contiene importanti prescrizioni
di trasparenza tanto in punto di comunicazioni alla clientela delle
variazioni contrattuali sfavorevoli, ai fini dell’esercizio del
recesso (art. 11), quanto in tema di comunicazioni periodiche (art.
12).
(*) Queste pagine sono parte di capitolo di una monografia in tema di
Autonomia privata e disciplina del mercato finanziario prossimamente
in pubblicazione presso la casa editrice Giappichelli.