GIUSEPPE CARRIERO
AUTONOMIA PRIVATA E DISCIPLINA DEL MERCATO NEL CONTESTO COMUNITARIO:
IL CREDITO AL CONSUMO (*)
Il credito al consumo nell'Unione Europea: definizione e principali
modelli giuridici.
1.- La disciplina del credito al consumo si realizza,
in Italia, con gli artt. 18 - 24 della legge del 19 febbraio 1992,
n. 142 contenente "disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee",
meglio nota come legge comunitaria per il 1991. La fonte è
dunque costituita da disposizioni sovranazionali, contenute nella
direttiva n. 87/102 del 22 dicembre 1986 come modificata dalla direttiva
n. 90/88, cui la legge italiana fornisce attuazione. La successiva
direttiva comunitaria n. 98/7 apporta ulteriori modifiche alla materia,
puntualmente recepite con il d. lgs. 25 febbraio 2000, n. 63 ed il
decreto del Ministro del tesoro del 6 maggio 2000.
Non è dunque possibile prescindere dalla genesi comunitaria
della disciplina sia perché è innegabile l'impatto di
questi principi nell'interpretazione delle norme di diritto interno,
sia perché, sotto il profilo culturale, la legislazione dell'Unione
europea costituisce una delle principali concause della recente evoluzione
delle forme di tutela approntate dall'ordinamento interno a favore
della parte più debole del rapporto contrattuale.
Una politica tesa alla rimozione delle divergenze tra le legislazioni
dei paesi dell'Unione in tema di credito al consumo è peraltro
strumentale alla realizzazione ed al funzionamento del mercato unico,
e cioè alla stessa essenza della Comunità.
Perché la libertà del "consumatore comunitario"
sia effettiva, occorre attuare concrete politiche di protezione informativa
valide nell'intero territorio dell'Unione, quindi procedere all'armonizzazione
delle legislazioni anche sotto il versante del diritto dei contratti.
Questa considerazione, che consente di superare la tradizionale concezione
di ininfluenza del fattore soggettivo nella formazione del contratto
(inteso come espressione del diritto degli eguali) si spiega col fatto
che nei mercati moderni vi sono barriere tali da accrescere le asimmetrie
informative. Risulta quindi necessario non tanto stabilire norme che
regolano l'ambiente ove si svolge la negoziazione, quanto provvedere
affinché vi sia una trasmissione delle informazioni idonee
a favorire il funzionamento del mercato concorrenziale. Se poi si
pensa che i mercati, nella concezione moderna, sono illimitati ed
internazionali, mentre il diritto è limitato e territoriale,
si comprende quale possa essere la fatica del legislatore comunitario
a regolarli compiutamente. L'incompiutezza della disciplina comunitaria
- momento intermedio in vista del recepimento nazionale - e la divaricazione
tra le legislazioni degli Stati dell'Unione sono due fattori che influenzano
negativamente lo sviluppo della normativa in parola.
2. - Il credito al consumo è, sotto il versante economico,
un importante canale di finanziamento attraverso cui la domanda di
beni, cosiddetti "durevoli" (mezzi di trasporto, apparecchi
radio televisivi ed elettrodomestici in genere, strumenti musicali
etc.), può essere soddisfatta oltre il limite del reddito del
richiedente mediante un differimento temporale dei pagamenti. In questa
definizione è sottinteso il carattere storicamente contemporaneo
del fenomeno, proprio di società industrialmente e finanziariamente
mature.
Con l'avvento, a partire dagli inizi del secolo trascorso, di una
produzione su larga scala dei beni di consumo, con conseguente loro
commercializzazione e distribuzione di massa, le problematiche della
espansione della domanda dei beni in parola e della stessa esistenza
della struttura industriale di produzione vengono invece a coincidere,
atteso che questa, per potersi giustificare ed espandere, postula
il crescente assorbimento da parte del mercato dei beni di consumo
prodotti.
La vendita a rate o vendita con riserva della proprietà era
lo strumento giuridico originariamente volto a regolare rapporti della
specie. Svolgendosi il negozio tra due parti, l'allocazione del rischio
ed i profili di imputazione della responsabilità seguivano
i consueti canoni formalizzati dalle relative norme civilistiche a
disciplina di operazioni economicamente e giuridicamente corrispondenti.
A seguito della crescita dei consumi e per effetto di una più
elevata propensione all'indebitamento, il fenomeno inizia ad assumere
dimensioni sempre più vaste.
Muta, conseguentemente, anche la struttura del rapporto, in quanto
il credito viene ora fornito da un terzo specializzato (banche, istituti
finanziari), il cui intervento ha una duplice funzione: quella di
procurare al consumatore il finanziamento per l'acquisto dei beni
o dei servizi e di fornire al circuito della distribuzione i capitali
necessari. Altro importante effetto è quello di far ulteriormente
crescere verso l'alto la curva della domanda dei beni, stante tanto
la disponibilità da parte dei finanziatori istituzionali di
una capillare rete distributiva che consente di raggiungere un alto
numero di clienti finali, quanto l'esistenza (per gli operatori bancari)
di un costo della raccolta particolarmente basso, che consente di
offrire alle famiglie finanziamenti a tassi inferiori rispetto a quelli
praticabili in una normale vendita a rate finanziata direttamente
dal commerciante.
Questa nuova figura contrattuale - in cui è comparso un terzo
soggetto - pur essendo caratterizzata da una nuova allocazione del
rischio non spinge, però, il legislatore a ridisegnarne prontamente
i contorni. Di certo non si può dimenticare che il credito
al consumo in Italia, pur avendo presentato rilevanti tassi di crescita
sino agli anni '90, è stato poi caratterizzato da un limitato
sviluppo rispetto agli altri paesi del G7. Solo dal 1997, stante anche
la concessione di incentivi per il rinnovo del parco auto, si è
avuto un nuovo incremento agevolato pure - nel corso degli ultimi
anni - da una politica dei tassi più favorevole al consumatore.
3. - Prima di analizzare quale è stata l'evoluzione
della disciplina del credito al consumo in Italia, appare opportuno
fornire una descrizione delle caratteristiche salienti della disciplina
in essere nei principali paesi europei.
Osservando l'attuale scenario giuridico, economico, imprenditoriale
della società civile si nota che si tende progressivamente
a dismettere strumenti d'analisi esclusivamente domestici per proiettarsi
verso lo studio di istituti, soluzioni e prassi contrattuali comparabili
in chiave non solo europea ma, talora, anche mondiale. La parola magica
che, anche sul piano speculativo, sintetizza il mutamento di costume,
è "globalizzazione"
Questo mutamento di prospettiva non può non coinvolgere anche
la disciplina del contratto e quindi le diverse tecniche giuridiche
di tutela del consumatore.
Se poi si considera che è nel rapporto tra autonomia privata
e disciplina legislativa che si gioca la vera partita della comparabilità
degli ordinamenti e che norme primarie inidonee a favorire l'espansione
delle dinamiche negoziali a ritmi corrispondenti a quelli economici
mortificano mercati, consumatori, concorrenza, si comprende quanto
sia necessaria la conoscenza di soluzioni adottate altrove sia per
poter esprimere un giudizio sul diritto interno che a fini applicativi
da parte del giudice domestico.
L'attenzione verrà ad appuntarsi sui sistemi francese, tedesco
ed anglosassone.
4. - La legislazione francese in tema di credito al consumo, addirittura
precedente rispetto alla disciplina comunitaria, va ritrovata nella
legge n. 66 - 1010 del 28 dicembre 1966 (relativa all'usura, ai prestiti
monetari ed a talune operazioni di promozione e di divulgazione) che
contempla una specifica norma la quale estende l'applicazione ai "crediti
concessi in occasione di vendite a rate" della disposizione anti
- usura.
E' tuttavia con la c.d. Loi Scrivener n. 78 - 22 del 10 gennaio 1978,
relativa "à l'information et à la protection des
consommateurs dans la domaine de certaines operations de credit",
che la protezione dell'utente di servizi finanziari finalizzati al
consumo diviene evidente ed effettiva. La legge opera fondamentalmente
su due versanti: quello di richiedere un'ampia diffusione delle informazioni
relative all'operazione di credito onde rendere il consumatore consapevole
dell'impegno, assicurandogli anche un periodo di riflessione di sette
giorni successivi all'accettazione dell'offerta preliminare, e quello
di dettare disposizioni relative allo stesso contenuto del contratto.
Per quanto riguarda gli obblighi di trasparenza, il legislatore francese
parte dalla natura di contratto di massa stabilendo anzitutto la rilevanza
di ogni forma di promozione che dovrà precisare le caratteristiche
del mutuante, l'oggetto e la durata dell'operazione, il tasso globale,
il costo totale nonché le spese forfettarie da sostenere.
Non viene prevista dal legislatore transalpino una responsabilità
solidale del finanziatore e del fornitore in caso di inadempienza
di quest'ultimo, mentre si sancisce chiaramente la decorrenza delle
obbligazioni del mutuatario a partire dalla consegna del bene o della
prestazione.
Tutte queste disposizioni, insieme alle altre che compongono la Loi
Scrivener, sono confluite nel Libro III del recente Code de la consommation
di cui alla l. n. 93 - 949 del 26 luglio 1993, intitolato all'indebitamento
(endettement). Del "codice" fanno parte altri quattro Libri,
dedicati alla Informazione dei consumatori ed alla formazione del
contratto (il Primo), alla Garanzia ed alla sicurezza dei prodotti
e dei servizi (il Secondo), alle Associazioni dei consumatori (il
quarto), alle Istituzioni (il quinto).
E' con riferimento al Codice che, anche in Francia, emergono delicate
questioni sull'ambito soggettivo di applicabilità delle relative
disposizioni, stante la portata non univoca della locuzione "non
professionale" che segna il discrimen tra legislazione speciale
a tutela del contraente debole nei contratti di massa e disciplina
ordinaria del contratto.
Ad una nozione estensiva di consumatore, che considera tale anche
il professionista quando agisce al di fuori della sua sfera di competenza,
si contrappone altra nozione che esalta la portata letterale del ridetto
inciso, sottolineando che consumatori non possono che definirsi solo
"ceux qui se procurent ou qui utilisent des biens ou des services
pour un usage non professionnel" ; per i fautori di questo orientamento,
solo una definizione restrittiva permette di assicurare coerenza alla
nozione e rigore interpretativo.
Il radicale dissidio tra le due opposte teorie ha condotto la dottrina
a promuovere il tentativo di definire l'ambito di applicazione della
legge non in base ad una definizione astratta di consumatore, ma attraverso
un sistema di presunzioni semplici.
5. -La peculiarità dell'apparato protettivo inglese
rispetto ad omologhe esperienze continentali a tutela del consumatore
è rappresentata, più ancora che dal noto Consumer Credit
Act del 1974, dal più generale Fair Trading Act dell'anno precedente.
La policy legislativa del Regno Unito si muove, fin da subito, nella
consapevolezza della strettissima interrelazione esistente tra protezione
del consumatore e disciplina della concorrenza.
Per questo motivo, nell'affiancare la regolamentazione amministrativa
alla disciplina privatistica è stato istituito l'Office of
Fair Trading con compiti di controllo sui monopoli; sulle fusioni
e sulle incorporazioni societarie; sulle tecniche contrattuali idonee
a creare restrizioni della concorrenza; sulle operazioni finanziarie
e sulla commercializzazione dei prodotti finanziari; sulle operazioni
di credito al consumo.
Così come in Francia, la legislazione del Regno Unito dedica
notevole attenzione all'attività sollecitatoria; è presente
un generale divieto di propaganda al di fuori della sede di commercio
dell'offerente; è, infine, assolutamente vietato l'inoltro
a minori di stampati sollecitatori di operazioni di credito al consumo.
La definizione di credito al consumo è data nella sect. 8.(2)
dell'Act. "Un contratto di credito al consumatore (consumer credit
agreement) è un contratto di credito personale attraverso il
quale il creditore procura al debitore un credito non superiore alle
5.000 sterline". Mancando ogni riferimento alla nozione di consumatore,
la delimitazione della fattispecie diviene meramente quantitativa,
eliminando alla radice ogni problema in ordine tanto alla qualità
del debitore, quanto alla destinazione d'uso del credito. Uniche esenzioni
sono poi quelle relative ad operazioni di modestissimo importo, ad
operazioni concentrate in sole tre rate e, più in generale,
ad operazioni di credito fondiario
Forma del contratto e diritto di recesso del consumatore costituiscono
le principali tecnicalità adoperate dal legislatore inglese
a tutela della parte più debole.
Quanto al primo aspetto, la sect. 60. (1) assegna al Secretary of
State il compito di "stabilire normative secondo la forma ed
il contenuto dei documenti che includono contratti regolamentati".
Per quanto riguarda il diritto di recesso, la legge stabilisce che
entro i cinque giorni successivi al ricevimento di copia del contratto
o, comunque, entro il quattordicesimo giorno dalla sottoscrizione
del contratto, è conferita al debitore la facoltà di
notificare a controparte un avviso che, in forma scritta, "segnali
l'intenzione...di ritirarsi dal contratto" [sect. 69. (1)], con
l'effetto di "cancellare il contratto ed ogni operazione collegata"
e conferire al consumatore un diritto di ritenzione sui beni oggetto
dell'operazione, fino al totale recupero di quanto pagato. Ed invero,
diversamente dalla evoluzione domestica del credito al consumo che
trae dalla scomposizione del rapporto economicamente unitario ragione
per l'aggiramento della elementare disciplina civilistica, l'ordinamento
del Regno Unito considera risultato affatto naturale quello della
operatività di una medesima disciplina tanto nel rapporto di
coppia, quanto in quelli eventualmente collegati (c.d. linked transactions).
Testimonianza a ciò è fornita anche dalla protezione
del consumatore per i vizi della cosa, visto che il creditore, ove
non corrispondente al venditore, risulta essere corresponsabile solidale
di questi nei confronti del consumatore.
6. - L'esperienza tedesca fa registrare altrettanta
intensa protezione della parte debole del rapporto contrattuale nelle
operazioni di credito al consumo. Tutta la legislazione, a partire
dall'Abzahlungsegesetz del 1894 fino alla recente legge del 17 dicembre
1990 (Verbraucherkreditgesetz) attuativa delle direttive comunitarie
sulla materia che ci occupa, sottrae, da un lato, questa categoria
negoziale alla regola di neutralità dell'atto di autonomia
e, dall'altro, evidenzia una spiccata propensione di quel legislatore
e di quei giudici a concepire questo comparto come caratterizzato
da proprie regole di ordine pubblico economico a tutela di interessi
collettivi.
La sfera soggettiva di applicabilità della legge è limitata
ai contratti di credito conclusi con il consumatore. In ciò
la legge tedesca si diversifica dalle similari disposizioni contenute
nelle discipline francese ed inglese, ove il limite quantitativo viene
usato come unico discrimine di questo tipo di contratti, ed anche
dalla legge italiana, visto che, diversamente da questa, non ricorre
una chiara definizione di consumatore, ma il relativo concetto si
ricava, per esclusione, dal tenore della norma che qualifica il contratto
di credito come quello "per mezzo del quale un creditore concede,
o promette di concedere, ad un consumatore un credito a titolo oneroso,
in forma di mutuo, di dilazione o di una ulteriore facilitazione finanziaria"
(art. 1, co. 2). E dunque, escludendo l'applicabilità ad ipotesi
di credito "destinato al finanziamento" (dell'esercizio)
"dell'attività commerciale o professionale" del sovvenuto
(art.1, co. 1), la disciplina sul credito al consumo si applica a
casi quali "l'avvio di una attività commerciale o di lavoro
autonomo che prevede un'erogazione" non "superiore ai 100.000
marchi" (art. 3, co. 1, n. 2).
Sotto il versante dell'oggetto, la legge ricomprende tra i contratti
sottoposti alla particolare disciplina tutti quelli che, a fronte
di una erogazione creditizia o di una prestazione di beni o servizi
per un valore non inferiore a 400 marchi, prevedano il pagamento rateale
del corrispettivo a carico del consumatore, con una dilazione onerosa
non superiore ai tre mesi.
Particolarmente dettagliata è la disciplina dei doveri di informazione
e di ulteriori formalità: la loro inosservanza genera la nullità
del contratto, anche se sono presenti, nella norma dell'art. 6 che
detta le conseguenze per difetti di forma, numerose ipotesi di sanatoria.
La disciplina del diritto di recesso del consumatore è contemplata
nel successivo art. 7, che prevede che la dichiarazione di volontà
divenga efficace "solo quando il consumatore non la revoca entro
il termine di una settimana" dalla consegna del testo contrattuale
contenente le informazioni circa l'esercizio di questo diritto.
La norma che meglio coglie i reali bisogni di tutela del consumatore
all'interno del mercato dei beni considerati è tuttavia l'art.
9 della legge, intitolato ai negozi collegati. Qui si precisa che
"un contratto di acquisto è da considerarsi collegato
ad un contratto di credito se il credito risulta essere funzionale
al finanziamento dell'acquisto ed entrambi i contratti sono perciò
da considerarsi in un'ottica di unicità economica". In
questo modo risulta più semplice estendere la revoca (o il
recesso) al negozio collegato.
Distribuzione del rischio e trasparenza delle condizioni
contrattuali nel diritto comunitario.
1. Come si è visto, la disciplina comunitaria sul credito al
consumo è contenuta nella fondamentale direttiva CEE n. 102
del 22 dicembre 1986 relativa al ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri nella
materia in oggetto, la quale rappresenta il momento conclusivo, il
risultato di un iter iniziato nel 1974 con la predisposizione, da
parte della Commissione, di un avant project e proseguito con la Proposta
del 1979, successivamente modificata nel 1984.
A questa direttiva sono seguiti altri importanti atti comunitari (in
particolare, la direttiva n. 90/88 CEE e n. 98/7 CE), tuttavia relativi
al solo profilo concernente contenuti e metodo di calcolo del tasso
annuo effettivo globale (TAEG).
Prima dell'avvento della legge italiana di recepimento della direttiva,
oggetto di analisi è stato l'inadempimento del contratto di
credito al consumo nei casi in cui esso abbia quale elemento dominante
la presenza di un terzo soggetto che provveda al finanziamento dell'operazione.
Questa nuova figura contribuiva a realizzare una completa separazione
della relazione datore di credito-consumatore (derivante dal contratto
di finanziamento) da quella venditore-consumatore (collegata al contratto
di compravendita). La ovvia conseguenza è l'inopponibilità
al finanziatore delle eccezioni relative al contratto di compravendita
e l'aggiramento della normativa sulla vendita con riserva di proprietà.
In particolare, concernendo la norma di cui all'art. 1525 cod. civ.
la vendita a rate sarebbe risultata inapplicabile al caso di specie
l'eccezione, da parte del consumatore, che il mancato pagamento di
una sola rata, ove non superiore all'ottava parte del prezzo, non
dà luogo alla risoluzione del contratto, allorquando nella
domanda di finanziamento fosse stata inserita una clausola che preveda
a carico del consumatore la decadenza dal beneficio del termine rispetto
alle rate successive nel caso di ritardo o di mancato pagamento anche
di una sola rata, trattandosi appunto di contratto diverso dalla vendita
con riserva di proprietà. In questo modo, l'operatività
di tali clausole di decadenza costituisce la premessa per la utilizzazione
di onerose tecniche di refinancing a cui il consumatore molto spesso,
nell'impossibilità di adempiere, si sottopone anche per impedire
quella situazione di insolvenza che gli precluderebbe ogni ulteriore
possibilità di ricorso al credito nel consumer finance market.
Così pure, diversamente da quanto previsto dall'art. 1526 cod.
civ. che, nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento
del compratore prevede - a carico del venditore - la restituzione
delle rate riscosse "salvo il diritto ad un equo compenso per
l'uso della cosa, oltre al risarcimento del danno", il finanziatore,
a seguito dell'inadempimento del consumatore nelle rate di rimborso
(rectius, in una sola rata, indipendentemente dal suo ammontare),
potrà agire esecutivamente sul bene acquistato dal consumatore
grazie al finanziamento, atteso che tale bene è costituito
in garanzia del finanziamento stesso. Ove dalla vendita forzata del
bene non si sia soddisfatto l'intero credito, potrà pretendere
dal consumatore la differenza, salvo sempre il diritto al risarcimento
del danno.
Quanto alle vicende inerenti all'inadempimento del venditore (mancata
consegna del bene, ovvero consegna di cosa viziata o non avente le
qualità promesse), la richiamata scissione dell'operazione
in due contratti (rispettivamente, di compravendita e di mutuo), configurati
autonomanente, determinava l'inopponibilità al finanziatore
della exceptio inadimplenti contractus, atteso che la eccezione di
inadempimento avrebbe qui avuto ad oggetto obbligazioni nascenti da
un contratto diverso da quello di compravendita.
A fronte di tale vicenda la dottrina, muovendo dal rilievo che il
contratto di finanziamento, in quanto inserito in una più vasta
trama di relazioni intercorrenti tra i partecipanti all'operazione,
ha, nel corso degli anni, sottolineato l'esigenza di un necessario
superamento della cennata prospettiva.
Da queste osservazioni si giustifica il ricorso ad una delle tecniche
giuridiche, quella del collegamento negoziale, maggiormente usate
per tentare una difficile ricomposizione degli interessi in gioco
nei casi in cui la mancata corrispondenza dell'operazione economica
ad uno dei tipi contrattuali disciplinati dal legislatore determini
la necessità di ricostituire una qualche tutela in capo all'acquirente-consumatore.
Il contratto di credito al consumo (id est, la pluralità degli
atti posti in essere al fine di conseguire il risultato dell'operazione
economica) viene così considerato quale contratto atipico trilaterale
riconducibile ad una pluralità di cause distinte tra loro ma
preordinate alla realizzazione della funzione economico-sociale di
uno dei negozi collegati, i quali pertanto vengono a trovarsi, tra
loro, in un rapporto per cui la validità e l'efficacia di uno
di essi influenza la validità e l'efficacia dell'altro.
2. Può perciò facilmente comprendersi
come l'attesa di una direttiva comunitaria in materia di credito al
consumo fosse particolarmente sentita in Italia, a causa sia dell'assenza
di una legislazione specifica, sia delle perplessità a considerare
sufficiente il ricorso al collegamento negoziale per realizzare un
contemperamento degli interessi delle parti contrattuali almeno pari
a quello previsto dal legislatore in tema di vendita con riserva della
proprietà.
Il vincolo imposto al legislatore interno di emanare norme tese ad
evitare la possibilità di un ingiustificato danno per una delle
parti appariva, a tal stregua, attento alle conseguenze che la scissione
della complessiva operazione economica in due negozi (vendita e mutuo)
poteva comportare, e cioè l'aggiramento delle norme che regolano
gli effetti dell'inadempimento dell'acquirente nella vendita con riserva
di proprietà, con conseguente sottoposizione dei beni ad una
procedura esecutiva il cui risultato non è quello di liberare
il debitore dall'obbligazione, ma solo di verificare se il ricavato
della vendita del bene soddisfi o meno il mutuante, essendo il consumatore
- in caso contrario - tenuto al versamento del residuo.
Al fine di realizzare un equilibrio delle posizioni giuridiche delle
parti prima ancora della conclusione del contratto venivano inoltre
previste, tanto nell'avant project quanto nelle evoluzioni successive,
norme volte ad informare il consumatore sui fattori e sugli elementi
che possono esercitare un'influenza rilevante ai fini del compimento
dell'operazione economica di acquisto, con particolare attenzione
alla prevenzione di messaggi pubblicitari misleading. Quale rimedio
di carattere generale, utilizzando un meccanismo presente nella legislazione
francese sul credito al consumo, noto al legislatore italiano in tema
di regolamentazione delle vendite a domicilio di valori mobiliari
(art. 18-ter della legge 7 giugno 1974, n. 216), veniva inoltre prevista
l'istituzione di un periodo di riflessione di almeno sette giorni
a favore del consumatore per recedere dal contratto di credito che
fosse stato il risultato di una visita "ricevuta dal consumatore
senza sua preventiva richiesta" (art. 4 della proposta del 13
giugno 1984).
Di tali avanzate proposte la direttiva n. 87/102 del 22 dicembre 1986
recepiva tuttavia le indicazioni più marginali.
Non si può omettere di segnalare, anche al fine di comprendere
la portata complessiva della direttiva in parola, la scomparsa, nel
testo di questa, della norma in tema di delai de réflexion
(la cui previsione diviene meramente facoltativa a norma dell'art.
4 par. 3), con conseguente ridimensionamento del complessivo disegno
di protezione dei mutuatari deboli.
E' anzitutto opportuno precisare che le norme contenute nella direttiva
87/102 hanno ad oggetto tutti i contratti di credito, cioè
quei contratti in base ai quali il creditore concede o promette di
concedere al consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento,
di prestito o di altra analoga facilitazione finanziaria (art. 1,
par. 2, lett. c), tranne i contratti elencati all'art. 2 della direttiva
stessa, e cioè principalmente quelli destinati all'acquisto
di diritti di proprietà su terreni o immobili, ovvero al restauro
o al miglioramento di immobili, ovvero i contratti di locazione, con
esclusione dei contratti di leasing, ovvero i contratti di credito
che non prevedano remunerazione degli interessi. Sono inoltre sottratti
alla sfera di operatività della direttiva i contratti di credito
stipulati sotto la forma della apertura di credito in conto corrente,
diversi dai conti coperti da una carta di credito, ai quali tuttavia
sono applicabili le disposizioni in tema di informazioni al consumatore,
nonché quei contratti che prevedano il rimborso del credito
da parte del consumatore entro un termine breve, nonché, infine
quei contratti relativi ad importi particolarmente modesti.
All'art. 7 viene previsto, sotto il profilo dell'inadempimento del
consumatore, che "in caso di crediti concessi per l'acquisizione
di beni, gli Stati membri stabiliscono le condizioni alle quali il
bene può essere recuperato, in particolare quando il consumatore
non abbia dato il suo consenso. Essi curano inoltre che, quando il
creditore rientra in possesso del bene, i conteggi tra le parti siano
stabiliti in modo che tale recupero non comporti un ingiustificato
arricchimento".
Trattasi dunque di una norma decisamente meno favorevole al consumatore
della corrispondente previsione inserita nel progetto di direttiva.
Al fine di recuperare dalla prescrizione comunitaria spunti esegetici
favorevoli al consumatore, osservavo, in sede di primo commento alla
direttiva , che ove il rinvio all'ingiustificato arricchimento avesse
implicato al legislatore interno il mero richiamo al relativo istituto,
la previsione stessa sarebbe risultata, per l'Italia, decisamente
inutile, attesa la natura di rimedio generale dell'azione ex art.
2041 cod. civ..
Ai fini di una corretta attuazione della norma in parola, il legislatore
interno avrebbe dovuto porre in essere una serie di disposizioni che:
1) definiscano quando si abbia inadempimento da parte del consumatore;
2) stabiliscano le condizioni alle quali il bene può essere
recuperato; 3) precisino se si abbia o meno risoluzione del rapporto
e, nel caso negativo, entro quali limiti sia ancora obbligato il consumatore.
Ipotesi a sé rappresenta, nella direttiva, l'inciso "quando
il consumatore non abbia dato il suo consenso", poiché
in questo caso al legislatore interno sembra rimessa l'emanazione
di una disciplina in qualche modo differenziata da quella ordinariamente
volta a regolare le condizioni alle quali il bene può essere
recuperato. Più chiara è invece la previsione che regola
la facoltà per il consumatore di adempiere in via anticipata
gli obblighi che gli derivano dal contratto di credito, statuendo
che "in tal caso, in conformità alle disposizioni degli
Stati membri, egli deve avere diritto ad un'equa riduzione del costo
complessivo del credito" (art. 8).
Anche rispetto all'ipotesi di inadempimento del venditore la direttiva
offre soluzioni meno avanzate rispetto alle aspettative che potevano
nutrirsi in base alle proposte progressivamente succedutesi, soprattutto
in quanto della responsabilità solidale tra fornitore e creditore
nel caso di inadempimento del primo.
Ci si limita a prevedere, al primo paragrafo dell'art. 11, che "gli
Stati membri provvederanno affinché l'esistenza di un contratto
di credito non pregiudichi in alcun modo i diritti del consumatore
nei confronti del fornitore di beni o di servizi acquisiti in base
a tale contratto qualora beni o servizi non siano forniti o non siano
comunque conformi al contratto di fornitura".
La disposizione in parola va pertanto letta insieme alle precedenti
norme della direttiva che, da un lato, prevedono la possibilità
da parte del consumatore di far valere nei confronti del terzo cessionario
le eccezioni ed i mezzi di difesa che poteva far valere nei confronti
del creditore originario, ivi compreso il diritto alla compensazione
in quanto ammesso nello Stato membro (art. 9) e, dall'altro, statuiscono
che, ove al consumatore sia consentito di effettuare pagamenti ovvero
di offrire garanzie a mezzo di titoli cambiari et similia, gli Stati
membri debbono provvedere a che "il consumatore sia adeguatamente
protetto in tale uso di questi strumenti" (art. 10).
La presenza del finanziatore è invece considerata nel secondo
paragrafo della norma di cui all'art. 11, la quale prevede che il
consumatore ha diritto di procedere contro il creditore solo subordinatamente
alla sussistenza delle seguenti condizioni: 1) venga in considerazione
un contratto di credito "finalizzato", concluso cioè
con persona diversa dal fornitore, ma a questi legata da un precedente
accordo in base al quale il credito è messo esclusivamente
da quel creditore a disposizione dei clienti di quel fornitore per
l'acquisto di merci o di servizi di tale fornitore; 2) ottenuto il
credito, al consumatore non vengano forniti i beni o i servizi considerati
nel contratto di credito, o vengano forniti solo in parte, o non siano
conformi al contratto di fornitura; 3) il consumatore "ha proceduto
contro il fornitore, ma non ha ottenuto la soddisfazione cui aveva
diritto".
E' in realtà, quest'ultimo punto a stravolgere la precedente
proposta in quanto, grazie ad esso, la responsabilità del creditore,
da solidale qual era, diviene meramente sussidiaria.
Ciò è tanto più singolare quando si osservi che
la stessa direttiva riconosce un collegamento negoziale tra l'acquisto
dei beni ed il contratto di credito finalizzato proprio a quell'acquisto.
3. Sul piano della trasparenza vengono, nella direttiva,
principalmente in considerazione la disciplina del tasso annuo effettivo
globale (TAEG), da un lato, quella sulla forma e sui contenuti del
contratto, dall'altra.
Con riferimento al primo degli istituti ora menzionati, l'originario
art. 3 della direttiva n. 87/102 testualmente disponeva che "nella
pubblicità o nelle offerte esposte negli uffici commerciali
deve essere citato anche, espresso in percentuale, il tasso annuo
effettivo globale
.".
La definizione del TAEG era invece contemplata dall'art. 1, il quale
precisava che per "tasso annuo effettivo globale" dovesse
intendersi "il costo globale del credito al consumatore, espresso
in percentuale annua dell'ammontare del credito concesso e calcolato
secondo i metodi esistenti negli Stati membri" (lett. e); che
per "costo totale" (equivalente a "globale") del
"credito al consumatore" dovessero invece intendersi "tutti
i costi del credito compresi gli interessi e gli altri oneri connessi
con il contratto di credito, determinati conformemente alle disposizioni
o alle prassi esistenti o da stabilire negli Stati membri" (lett.
d).
Da ciò due considerazioni, puntualmente segnalate in dottrina.
La prima è che la direttiva non pone obblighi di pubblicità
a carico dei soggetti che intendano svolgere direttamente attività
di concessione di credito al consumo.
La seconda che, nel rinviare alla disciplina dei singoli Stati membri
la indicazione degli elementi utili a determinare il costo totale
del credito, il legislatore comunitario dell'epoca di fatto rinuncia
a fissare una regola uniforme in grado di garantire un più
elevato livello di tutela del consumatore.
La situazione muta con la direttiva 90/88 del 22 febbraio 1990 che,
attraverso l'introduzione di un articolo 1 bis, si perita di instaurare
un unico metodo di calcolo del TAEG all'interno dei paesi dell'Unione,
elaborando una formula matematica unica e determinando le componenti
da prendere in esame nel calcolo stesso.
Le prescrizioni sulla forma e sul contenuto dei contratti di credito
al consumo sono contemplate dall'art. 4 della direttiva.
L'incipit della norma dispone che "i contratti
.. devono
essere conclusi per iscritto" e che "il consumatore deve
ricevere un esemplare del contratto scritto" (par. 1).
Trattasi di prescrizione rigida, priva di eccezioni, che costituisce
- segnatamente per la dottrina giuridica italiana - un forte segnale
verso il ritorno ad una sorta di formalismo nei contratti di massa
(rectius, nei contratti del consumatore).
A questo primo livello di tutela del consumatore si affianca, nel
secondo paragrafo dell'art. 4, una più rafforzata forma di
protezione informativa costituita dalla imposizione di un contenuto
minimo obbligatorio del contratto.
La norma prevede che il documento scritto debba contenere: a) un'indicazione
del tasso annuo effettivo globale espresso in percentuale; b) un'indicazione
delle condizioni secondo le quali il tasso annuo effettivo globale
può essere modificato; c) un estratto dell'importo, del numero
e della periodicità o delle date dei versamenti che il consumatore
deve effettuare per rimborsare il credito e pagare gli interessi e
le altre spese, nonché l'importo totale di questi versamenti,
quando ciò è possibile; d) un estratto degli elementi
di costo che sono riportati nell'articolo 1-bis, paragrafo 2.
E' inoltre previsto che il documento scritto ricomprenda gli altri
elementi essenziali del contratto e che gli Stati membri possano prescrivere
la obbligatoria inclusione nel contratto di uno o più degli
indicatori riportati in un elenco allegato alla direttiva.
(*) Questa pubblicazione è un abstract, una versione breve
destinata al world wide web, del libro "Autonomia privata e disciplina
del mercato: il credito al consumo" di Giuseppe Carriero (Giappichelli,
Torino 2002, Vol. XXXI del "Trattato di diritto privato"
diretto da Mario Bessone). Vengono qui ripresi solo alcuni temi compiutamente
ed esaustivamente trattati nell'opera originale, e sono state omesse
le numerose note e gli allegati che corredano il testo cartaceo, al
quale si rimanda per ogni eventuale approfondimento