LA NUOVA LEGGE FRANCESE SUI MUSEI
Paolo Carbone
(avvocato in Genova)
ABSTRACTS
France has recently promulgated (Law of 4th January 2002,
nr. 2002-5) a new act concerning cultural heritage and particularly
musems.
This act hings on the basic concept of "Musée
de France".
This definition given by a public Authorithy issuing an administrative procedure, concerns public
and even private institutions.
The legislation aims these targets:
a)
increasing visitors and tourists with a creation of several mueseum
networks;
b) developing public-private partenership in the management;
c)
assuring more protection for cultural heritage.
Finally the report makes comparises french and italian legislation (Decreto Legislativo 29 October 1999, n. 490) about the ways of cultural
heritage protection.
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Frankreich hat ein neues Gesetz (Ges. Nr. 2002-5 von 4. Januar 2002) über
die Regelung von Museen verkündet .
Stutztpunkt des neuen Gesetzes ist das Begriff von "Musée
de France", dessen Befugnis sowohl den öffentlich-rechtlichen
Anstalten als auch den privaten Stiftungen erlassen werden kann.
Ganz wichtig ist auch die neue Leitungssystem
der Museen, denn sie haben auf jedem Fall die folgenden Ziele zu erreichen:
a)
Verbesserung der Anziehungskraft für die Leute;
b)
Entwicklung zwischen den öffentlichen-rechtlichen Anstalten und privaten Stiftungen
im Bereich Museen;
c)
Schärfung des Schutzes von Kulturerbe.
In der Stellungnahme wird auch endlich die über
Kulturerbe französische Disziplin mit der italienischen Gesetzgebung
(Decreto Legislativo
29 Oktober 1999, Nr. 490) verglichen.
Sommario: 1. Principi
fondamentali della nuova legge; 2. La nozione di "musée
de France"; 3 La gestione dei musei tra interventismo pubblico
e rapporti di partenariato con soggetti
privati; 4. Regime dei beni appartenenti ai musei anche in relazione
alla disciplina del Testo Unico sui beni culturali italiano.
1. Principi fondamentali della nuova legge
Con legge 2002-5 del 4 gennaio 2002, la Francia si è
dotata di un nuovo strumento normativo per la disciplina dell'organizzazione
museale.
Tale normativa rappresenta certamente un elemento di
forte innovazione nel panorama della legislazione dei beni culturali
d'Oltralpe, superando sia l'ordinanza n. 45-1546 del 13 luglio 1945,
(riguardante l'organizzazione provvisoria dei musei di Belle-Arti),
sia alcune specifiche normative settoriali (1).
Va peraltro precisato che il legislatore francese nel
corso degli ultimi anni ha adottato una serie di decreti volti alla
regolamentazione delle singole istituzioni museali talvolta creando dei veri e propri enti pubblici (étabilissements publics),
come è avvenuto ad esempio per il Museo del Louvre (2).
A prescindere dalle valutazioni afferenti al contenuto
della nuova legge che si andranno ad analizzare nel prosieguo, costituisce
senza dubbio una significativa novità l'avere utilizzato come strumento
giuridico una fonte normativa di primo grado (la legge per l'appunto)
che nel panorama dalla Costituzione del 1958 (art. 34) viene limitata
ad alcune specifiche e rilevanti fattispecie, essendo le restanti
demandate alle fonti secondarie (decreti).
E proprio la scelta dello strumento legislativo costituisce
una evidente dimostrazione della sensibilità della società francese
per le tematiche culturali e, in particolare, per la valorizzazione
del patrimonio artistico nazionale.
Più specificamente, tali obiettivi emergono in modo
inequivocabile dai caratteri fondamentali della legge in commento
che possono essere sintetizzati nel modo seguente:
a) accrescere
la capacità di attrazione dei musei per il pubblico e per gli addetti
ai lavori;
b) rendere
più dinamico il sistema museale, grazie
al coinvolgimento di operatori privati, pur senza finalità di lucro;
c)
assicurare la tutela e la protezione dei beni facenti parti di collezioni.
2. La nozione di "musée
de France"
Il fondamento della riforma realizzata con la legge
in commento, è rappresentato dalla nozione di "musée
de France", definizione attorno alla
quale ruota tutta l'organizzazione museale.
In proposito l'art. 1 della legge qualifica come "museo"
"ogni collezione permanente composta di beni la cui conservazione
e la cui esposizione rivestono un interesse pubblico organizzato al
fine di accrescere la conoscenza, l'istruzione e il diletto del pubblico",
indicando più specificamente come "musées
de France" quelli "appartenenti allo Stato, ad un ente
pubblico oppure ad una persona giuridica di diritto privato senza
finalità di lucro",
Dal quadro normativo in precedenza delineato emerge
chiaramente come si possa parlare in proposito di un vero e proprio
"marchio" che dovrà identificare la struttura culturale su un versante
sia esterno (rapporti verso i visitatori) sia interno (rapporti verso
i soggetti istituzionali).
Ai sensi dell'art. 2 i "musées
de France"hanno come missione permanente:
a)
conservare, restaurare, studiare ed accrescere le rispettive
collezioni;
b)
rendere le collezioni il più possibile accessibili al pubblico;
c)
porre in atto attività al fine di assicurare il più ampio
accesso ai beni culturali;
d)
contribuire al progresso della scienza e della ricerca e provvedere
alla loro maggiore diffusione.
In ogni caso, già sotto un profilo meramente formale
la nozione di museo si caratterizza come più precisa ed estensiva
di quella offerta dalla già citata ordinanza 13/7/1945, la quale disciplinava
soltanto i musei appartenenti allo Stato o ad un altro ente pubblico,
limitando la loro istituzione a finalità esclusivamente artistiche,
storiche o archeologiche.
Per contro, l'aver ricompreso
nella nozione di "musée de France" anche
le collezioni appartenenti a persone giuridiche private (pur senza
finalità di lucro), rappresenta una novità significativa; sulla base
di tale situazione se da una parte derivano per i soggetti privati
notevoli oneri, dall'altra tuttavia conseguono vantaggi rilevanti,
quali la possibilità di rivendicare il diritto di privativa su segni
distintivi identificanti la struttura museale,
la facoltà di usufruire di sovvenzioni e strumenti tecnici da parte
di enti ed istituzioni pubbliche, l'instaurazione di rapporti di partenariato
con analoghe strutture, ecc..
Va considerato, tuttavia, che la forte impronta dirigista
che ispira l'ordinamento politico-istituzionale francese si rivela
anche nel settore in oggetto, atteso che la definizione di "musée
de France" viene rilasciata in esito
ad un procedimento amministrativo, descritto puntualmente dall'art.
4 della presente legge.
Detto procedimento coinvolge l'Haute Conseil des musées
de France (3), organo consultivo
istituito dall'art. 2 della legge con compiti generali di impulso
e controllo ed avente tra l'altro le seguenti funzioni:
-
rilascio di pareri sulla concessione dell'appellativo "musée de France" (art.
4);
-
rilascio di pareri sull'alienazione di beni appartenenti a
collezioni definite "musée de
France" (art. 11).
3. La gestione dei musei tra interventismo pubblico
e rapporti di partenariato con soggetti privati
Come già osservato in precedenza, i caratteri fondamentali
del sistema amministrativo francese emergono anche con riferimento
al settore dei beni culturali, costituendo anche quest'ultimo parte
di quel concetto di servizio pubblico assai esteso e di notevole rilievo
dell'organizzazione socio-economica francese.
A fronte della tradizionale classificazione enucleata
dalla dottrina e dalla giurisprudenza (4) in materia di servizi pubblici,
i musei rientrano nel novero dei servizi socio-culturali volti ad
assicurare la conservazione e la protezione del patrimonio culturale,
nonché il sostegno e l'impulso nei settori dell'arte e letteratura.
Tuttavia, nonostante l'impronta che caratterizza fondamentalmente
la legge, va detto che quest'ultima riflette i cambiamenti in corso
nell'impostazione del sistema politico-isituzionale recentemente sviluppatosi in Francia.
Vengono così riequilibrati, al contrario di quanto avveniva
in passato, i rapporti tra lo Stato e gli Enti locali, cosicché allo
Stato compete un ruolo di impulso e controllo pur nel quadro di una
gestione museale sempre più autonoma e decentralizzata
nella quale Regioni, Dipartimenti e Comuni trovano un maggiore coinvolgimento.
Nello stesso senso si inquadrano le misure di decentramento
- aventi ad oggetto il trasferimento agli enti locali della proprietà
delle antiche collezioni - e di sburocratizzazione dell'intero sistema in modo da favorire
lo sviluppo della cooperazione tra i differenti protagonisti della
gestione dei musei con la costituzione di collegamenti tra i medesimi
(specialmente di piccole e medie dimensioni) da inserire in circuiti
turistici, lo sviluppo della ricerca scientifica mediante l'apporto
di istituti scolastici, università e organismi di ricerca, prendendo
atto della funzione del museo come luogo privilegiato per l'incontro
tra cultura, l'istruzione e la ricerca scientifica (artt.
8 e 9).
Particolarmente significativo è in tal senso l'art.
8 che prevede la facoltà per i singoli musei di "stabilire, sotto
forma di convenzione, delle relazioni di partenariato
con altri soggetti privati a scopo non lucrativo che abbiano per finalità
di contribuire allo sviluppo e la promozione del patrimonio culturale
ivi esistente".
Del tutto specifiche sono poi le disposizioni contenute
all'art. 13 della legge che prevede la restituzione agli enti territoriali
dei beni già appartenenti alle collezioni nazionali, in quanto confiscati
dallo Stato prima del 7/10/1910, data della prima regolamentazione
intervenuta sui depositi di Stato.
Tale misura si limita ai beni acquisiti dallo Stato
a seguito di donazioni o legati e i suoi effetti avranno luogo soltanto
se gli enti locali si dichiarano disponibili al trasferimento a condizione
che la destinazione avvenga a favore di un organismo qualificato come
"musée de France".
4. Regime dei beni appartenenti ai musei anche in
relazione alla disciplina del Testo Unico sui beni culturali italiano.
Uno degli obiettivi più significativi della legge è
quello di porre in atto un efficace sistema di protezione dei beni
facenti parte delle collezioni museali.
In tal senso va menzionato l'art. 11 che prevede la
definizione del regime di inalienabilità per i beni di musei afferenti
ad una persona giuridica di diritto pubblico, essendo i medesimi assoggettati
alla disciplina demaniale (5).
Laddove si intenda procedere al trasferimento dei beni
in questione dovrà essere adottato uno apposito provvedimento di sdemanializzazione.
Fanno eccezione a tale principio soltanto le cessioni di beni tra
enti pubblici, a condizione che l'acquirente si impegni a mantenerne
la destinazione ad un "musée de
France", restando impregiudicata la
necessaria approvazione del Ministero della Cultura, previo rilascio
di parere conforme da parte dell'Haute Conseil.
Tale situazione non si discosta da quella adottata dal
legislatore italiano nel D. Lgs. n. 490/1999 (Testo Unico sui beni culturali ed ambientali),
laddove è previsto che se i beni appartengono allo Stato o agli enti
territoriali sono qualificati come demaniali, per cui ogni cessione
dei medesimi dovrà essere preceduta da un apposito provvedimento di
sdemanializzazione.
Per contro, invece, il recente T.U. reca una norma (art.
55 lett. a) per la quale è soggetta ad autorizzazione ministeriale
l'alienazione dei beni culturali appartenenti allo Stato, alle Regioni,
alle Province e ai Comuni "che non facciano parte del demanio storico
e artistico". L'interpretazione di questa norma ha creato problemi,
nell'incertezza di individuare beni culturali appartenenti allo Stato
e ad enti locali che non rivestano anche la natura di bene demaniale.
Ritornando all'analisi della disciplina contenuta nella
legge francese, va notato che similmente al nostro T.U. anche quest'ultima
prevede un meccanismo di prelazione pubblica nel caso di vendita di
beni inclusi in collezioni private.
In tal caso, la legge dispone che il proprietario notifichi
all'autorità amministrativa la propria intenzione di vendere il bene
indicando altresì il prezzo richiesto; nell'ipotesi in cui non venga
raggiunto un accordo sul corrispettivo di vendita, esso verrà fissato
dall'autorità giudiziaria competente in materia di espropriazione
(6).
Per contro, i beni museali
di proprietà di persone giuridiche private, acquisiti a seguito di
donazione o legato o grazie a sovvenzioni dello Stato o di un Ente
locale, non possono essere ceduti a titolo oneroso o gratuito che
alle persone giuridiche di diritto pubblico o privato senza finalità
lucrative che si siano impegnati a mantenere la destinazione del bene
ad un "musée de France".
In ogni caso, l'alienazione potrà essere consentita previo nulla-osta
del Ministero della Cultura, emesso sulla base del parere dell'Haute
Conseil.
Trattasi di una disciplina assai restrittiva e limitativa
della libera disponibilità di tali beni per i soggetti privati, al
punto che il medesimo art. 11 (comma 4) sanziona la nullità dei contratti
conclusi in violazione di tali disposizioni.
In tal senso, emergono sostanziali differenze rispetto
alla disciplina del T.U. italiano.
Infatti contrariamente alla normativa francese, la legge
italiana assoggetta a preventiva autorizzazione l'alienazione dei
beni soggetti a vincolo, senza imporre che la cessione debba comunque
avvenire a favore di un ente pubblico o di specifici enti o associazioni
a carattere non lucrativo.
Peraltro, a tale proposito si può altresì notare come
la legislazione italiana sia più dettagliata di quella francese (che
con tutta probabilità dovrà essere seguita da norme regolamentari
di attuazione), atteso che vengono esplicitamente menzionati diversi
tipi di atti soggetti ad autorizzazione, ovvero le alienazioni (art.
55), la permuta (art. 56), la costituzione di ipoteca o di pegno (art.
57), cui si deve aggiungere una formula residuale onnicomprensiva
riguardante i "negozi giuridici che possono comportare l'alienazione
dei beni culturali" (art. 57).
Anche in tal senso non può non evidenziarsi la centralità
della gestione pubblica nell'organizzazione del sistema museale,
il che se da una parte può considerarsi un apprezzabile sforzo di
valorizzazione dei servizi culturali, rientranti come già osservato
nella nozione di "service public",
dall'altro tradisce pur sempre un'eccessiva impronta dirigista che
non è ancora del tutto superata nella mentalità del legislatore d'Oltralpe.
NOTE BIBLIOGRAFICHE
(1) Si tratta essenzialmente della legge n. 83-663 del
22 luglio 1983 relativa alle collezioni territoriali e della legge
n. 83-8 del 7 gennaio 1983 relativa alla ripartizione delle competenze
tra Comuni, Dipartimenti, Regioni e Stato in materia di gestione delle
collezioni museali.
(2) Decreto 92-1338 del 22 Dicembre 1992
(3)La costituzione di un organo consultivo in materia
di musei non rappresenta una novità nel panorama legislativo europeo,
essendo già operante da alcuni anni in Belgio dove esiste un Conseil
superior des musées avente anch'esso funzioni consultive in materia
di collezioni museali (Regio Decreto 10/12/1980).
(4) J. CHEVALLIER: Le service public,
Paris, 1997; Tribunal des Conflits 22/1/1955, Naliato,
D. 1956, p. 58
(5) Secondo giurisprudenza consolidata nel diritto francese
i criteri che individuano la demanialità di un bene sono l'utilizzazione
per finalità pubbliche e il particolare regime cui esso soggiace (Conseil
d'Etat, Sect., 19/10/1956, Societé
Le Béton; Conseil d'Etat, Assemblée, 23/10/1998,
Electricité de France)
(6) Ai sensi dell'art. L13-1 del Codice dell'espropriazione
la giurisdizione appartiene ad un giudice ad hoc istituito in ogni
dipartimento e nominato tra i magistrati del collegio giudicante (magistrats
du siège)
presso il Tribunal de Grande Instance