LA NUOVA LEGGE FRANCESE SUI MUSEI

Paolo Carbone

(avvocato in Genova)

ABSTRACTS

France has recently promulgated (Law of 4th January 2002, nr. 2002-5) a new act concerning cultural heritage and particularly musems.

This act hings on the basic concept of "Musée de France".

This definition given by a public Authorithy issuing an administrative procedure, concerns public and even private institutions.

The legislation aims these targets:

a)      increasing visitors and tourists with a creation of several mueseum networks;

b)     developing public-private partenership in the management;

c)      assuring more protection for cultural heritage.

Finally the report makes comparises french and italian legislation (Decreto Legislativo 29 October 1999, n. 490) about the ways of cultural heritage protection.

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Frankreich hat ein neues Gesetz (Ges. Nr. 2002-5 von 4. Januar 2002) über die Regelung von Museen verkündet .

Stutztpunkt des neuen Gesetzes ist das Begriff von "Musée de France", dessen Befugnis sowohl den öffentlich-rechtlichen Anstalten als auch den privaten Stiftungen erlassen werden kann.

Ganz wichtig ist auch die neue Leitungssystem der Museen, denn sie haben auf jedem Fall die folgenden Ziele zu erreichen:

a)      Verbesserung der Anziehungskraft für die Leute;

b)     Entwicklung zwischen den öffentlichen-rechtlichen Anstalten und privaten Stiftungen im Bereich Museen;

c)      Schärfung des Schutzes von Kulturerbe.

In der Stellungnahme wird auch endlich die über Kulturerbe französische Disziplin mit der italienischen Gesetzgebung (Decreto Legislativo 29 Oktober 1999, Nr. 490) verglichen.

Sommario: 1. Principi fondamentali della nuova legge; 2. La nozione di "musée de France"; 3 La gestione dei musei tra interventismo pubblico e rapporti di partenariato con soggetti privati; 4. Regime dei beni appartenenti ai musei anche in relazione alla disciplina del Testo Unico sui beni culturali italiano.

1. Principi fondamentali della nuova legge

Con legge 2002-5 del 4 gennaio 2002, la Francia si è dotata di un nuovo strumento normativo per la disciplina dell'organizzazione museale.

Tale normativa rappresenta certamente un elemento di forte innovazione nel panorama della legislazione dei beni culturali d'Oltralpe, superando sia l'ordinanza n. 45-1546 del 13 luglio 1945, (riguardante l'organizzazione provvisoria dei musei di Belle-Arti), sia alcune specifiche normative settoriali (1).

Va peraltro precisato che il legislatore francese nel corso degli ultimi anni ha adottato una serie di decreti volti alla regolamentazione delle singole istituzioni museali talvolta creando dei veri e propri enti pubblici (étabilissements publics), come è avvenuto ad esempio per il Museo del Louvre (2).

A prescindere dalle valutazioni afferenti al contenuto della nuova legge che si andranno ad analizzare nel prosieguo, costituisce senza dubbio una significativa novità l'avere utilizzato come strumento giuridico una fonte normativa di primo grado (la legge per l'appunto) che nel panorama dalla Costituzione del 1958 (art. 34) viene limitata ad alcune specifiche e rilevanti fattispecie, essendo le restanti demandate alle fonti secondarie (decreti).

 E proprio la scelta dello strumento legislativo costituisce una evidente dimostrazione della sensibilità della società francese per le tematiche culturali e, in particolare, per la valorizzazione del patrimonio artistico nazionale.

Più specificamente, tali obiettivi emergono in modo inequivocabile dai caratteri fondamentali della legge in commento che possono essere sintetizzati nel modo seguente:

a)     accrescere la capacità di attrazione dei musei per il pubblico e per gli addetti ai lavori;

b)     rendere più dinamico il sistema museale, grazie al coinvolgimento di operatori privati, pur senza finalità di lucro;

c)      assicurare la tutela e la protezione dei beni facenti parti di collezioni.

2. La nozione di "musée de France"

Il fondamento della riforma realizzata con la legge in commento, è rappresentato dalla nozione di "musée de France", definizione attorno alla quale ruota tutta l'organizzazione museale.

In proposito l'art. 1 della legge qualifica come "museo" "ogni collezione permanente composta di beni la cui conservazione e la cui esposizione rivestono un interesse pubblico organizzato al fine di accrescere la conoscenza, l'istruzione e il diletto del pubblico", indicando più specificamente come "musées de France" quelli "appartenenti allo Stato, ad un ente pubblico oppure ad una persona giuridica di diritto privato senza finalità di lucro",

Dal quadro normativo in precedenza delineato emerge chiaramente come si possa parlare in proposito di un vero e proprio "marchio" che dovrà identificare la struttura culturale su un versante sia esterno (rapporti verso i visitatori) sia interno (rapporti verso i soggetti istituzionali).

Ai sensi dell'art. 2 i "musées de France"hanno come missione permanente:

a)      conservare, restaurare, studiare ed accrescere le rispettive collezioni;

b)     rendere le collezioni il più possibile accessibili al pubblico;

c)      porre in atto attività al fine di assicurare il più ampio accesso ai beni culturali;

d)     contribuire al progresso della scienza e della ricerca e provvedere alla loro maggiore diffusione.

In ogni caso, già sotto un profilo meramente formale la nozione di museo si caratterizza come più precisa ed estensiva di quella offerta dalla già citata ordinanza 13/7/1945, la quale disciplinava soltanto i musei appartenenti allo Stato o ad un altro ente pubblico, limitando la loro istituzione a finalità esclusivamente artistiche, storiche o archeologiche.

Per contro, l'aver ricompreso nella nozione di "musée de France" anche le collezioni appartenenti a persone giuridiche private (pur senza finalità di lucro), rappresenta una novità significativa; sulla base di tale situazione se da una parte derivano per i soggetti privati notevoli oneri, dall'altra tuttavia conseguono vantaggi rilevanti, quali la possibilità di rivendicare il diritto di privativa su segni distintivi identificanti la struttura museale, la facoltà di usufruire di sovvenzioni e strumenti tecnici da parte di enti ed istituzioni pubbliche, l'instaurazione di rapporti di partenariato con analoghe strutture, ecc..

Va considerato, tuttavia, che la forte impronta dirigista che ispira l'ordinamento politico-istituzionale francese si rivela anche nel settore in oggetto, atteso che la definizione di "musée de France" viene rilasciata in esito ad un procedimento amministrativo, descritto puntualmente dall'art. 4 della presente legge.

Detto procedimento coinvolge l'Haute Conseil des musées de France (3), organo consultivo istituito dall'art. 2 della legge con compiti generali di impulso e controllo ed avente tra l'altro le seguenti funzioni:

-            rilascio di pareri sulla concessione dell'appellativo "musée de France" (art. 4);

-            rilascio di pareri sull'alienazione di beni appartenenti a collezioni definite "musée de France" (art. 11).

3. La gestione dei musei tra interventismo pubblico e rapporti di partenariato con soggetti privati

Come già osservato in precedenza, i caratteri fondamentali del sistema amministrativo francese emergono anche con riferimento al settore dei beni culturali, costituendo anche quest'ultimo parte di quel concetto di servizio pubblico assai esteso e di notevole rilievo dell'organizzazione socio-economica francese.

A fronte della tradizionale classificazione enucleata dalla dottrina e dalla giurisprudenza (4) in materia di servizi pubblici, i musei rientrano nel novero dei servizi socio-culturali volti ad assicurare la conservazione e la protezione del patrimonio culturale, nonché il sostegno e l'impulso nei settori dell'arte e letteratura.

Tuttavia, nonostante l'impronta che caratterizza fondamentalmente la legge, va detto che quest'ultima riflette i cambiamenti in corso nell'impostazione del sistema politico-isituzionale recentemente sviluppatosi in Francia.

Vengono così riequilibrati, al contrario di quanto avveniva in passato, i rapporti tra lo Stato e gli Enti locali, cosicché allo Stato compete un ruolo di impulso e controllo pur nel quadro di una gestione museale sempre più autonoma e decentralizzata nella quale Regioni, Dipartimenti e Comuni trovano un maggiore coinvolgimento.

Nello stesso senso si inquadrano le misure di decentramento - aventi ad oggetto il trasferimento agli enti locali della proprietà delle antiche collezioni - e di sburocratizzazione dell'intero sistema in modo da favorire lo sviluppo della cooperazione tra i differenti protagonisti della gestione dei musei con la costituzione di collegamenti tra i medesimi (specialmente di piccole e medie dimensioni) da inserire in circuiti turistici, lo sviluppo della ricerca scientifica mediante l'apporto di istituti scolastici, università e organismi di ricerca, prendendo atto della funzione del museo come luogo privilegiato per l'incontro tra cultura, l'istruzione e la ricerca scientifica (artt. 8 e 9).

Particolarmente significativo è in tal senso l'art. 8 che prevede la facoltà per i singoli musei di "stabilire, sotto forma di convenzione, delle relazioni di partenariato con altri soggetti privati a scopo non lucrativo che abbiano per finalità di contribuire allo sviluppo e la promozione del patrimonio culturale ivi esistente".

Del tutto specifiche sono poi le disposizioni contenute all'art. 13 della legge che prevede la restituzione agli enti territoriali dei beni già appartenenti alle collezioni nazionali, in quanto confiscati dallo Stato prima del 7/10/1910, data della prima regolamentazione intervenuta sui depositi di Stato.

Tale misura si limita ai beni acquisiti dallo Stato a seguito di donazioni o legati e i suoi effetti avranno luogo soltanto se gli enti locali si dichiarano disponibili al trasferimento a condizione che la destinazione avvenga a favore di un organismo qualificato come "musée de France".

4. Regime dei beni appartenenti ai musei anche in relazione alla disciplina del Testo Unico sui beni culturali italiano.

Uno degli obiettivi più significativi della legge è quello di porre in atto un efficace sistema di protezione dei beni facenti parte delle collezioni museali.

In tal senso va menzionato l'art. 11 che prevede la definizione del regime di inalienabilità per i beni di musei afferenti ad una persona giuridica di diritto pubblico, essendo i medesimi assoggettati alla disciplina demaniale (5).

Laddove si intenda procedere al trasferimento dei beni in questione dovrà essere adottato uno apposito provvedimento di sdemanializzazione. Fanno eccezione a tale principio soltanto le cessioni di beni tra enti pubblici, a condizione che l'acquirente si impegni a mantenerne la destinazione ad un "musée de France", restando impregiudicata la necessaria approvazione del Ministero della Cultura, previo rilascio di parere conforme da parte dell'Haute Conseil.

Tale situazione non si discosta da quella adottata dal legislatore italiano nel D. Lgs. n. 490/1999 (Testo Unico sui beni culturali ed ambientali), laddove è previsto che se i beni appartengono allo Stato o agli enti territoriali sono qualificati come demaniali, per cui ogni cessione dei medesimi dovrà essere preceduta da un apposito provvedimento di sdemanializzazione.

Per contro, invece, il recente T.U. reca una norma (art. 55 lett. a) per la quale è soggetta ad autorizzazione ministeriale l'alienazione dei beni culturali appartenenti allo Stato, alle Regioni, alle Province e ai Comuni "che non facciano parte del demanio storico e artistico". L'interpretazione di questa norma ha creato problemi, nell'incertezza di individuare beni culturali appartenenti allo Stato e ad enti locali che non rivestano anche la natura di bene demaniale.

Ritornando all'analisi della disciplina contenuta nella legge francese, va notato che similmente al nostro T.U. anche quest'ultima prevede un meccanismo di prelazione pubblica nel caso di vendita di beni inclusi in collezioni private.

In tal caso, la legge dispone che il proprietario notifichi all'autorità amministrativa la propria intenzione di vendere il bene indicando altresì il prezzo richiesto; nell'ipotesi in cui non venga raggiunto un accordo sul corrispettivo di vendita, esso verrà fissato dall'autorità giudiziaria competente in materia di espropriazione (6).

Per contro, i beni museali di proprietà di persone giuridiche private, acquisiti a seguito di donazione o legato o grazie a sovvenzioni dello Stato o di un Ente locale, non possono essere ceduti a titolo oneroso o gratuito che alle persone giuridiche di diritto pubblico o privato senza finalità lucrative che si siano impegnati a mantenere la destinazione del bene ad un "musée de France". In ogni caso, l'alienazione potrà essere consentita previo nulla-osta del Ministero della Cultura, emesso sulla base del parere dell'Haute Conseil.

Trattasi di una disciplina assai restrittiva e limitativa della libera disponibilità di tali beni per i soggetti privati, al punto che il medesimo art. 11 (comma 4) sanziona la nullità dei contratti conclusi in violazione di tali disposizioni.

In tal senso, emergono sostanziali differenze rispetto alla disciplina del T.U. italiano.

Infatti contrariamente alla normativa francese, la legge italiana assoggetta a preventiva autorizzazione l'alienazione dei beni soggetti a vincolo, senza imporre che la cessione debba comunque avvenire a favore di un ente pubblico o di specifici enti o associazioni a carattere non lucrativo.

Peraltro, a tale proposito si può altresì notare come la legislazione italiana sia più dettagliata di quella francese (che con tutta probabilità dovrà essere seguita da norme regolamentari di attuazione), atteso che vengono esplicitamente menzionati diversi tipi di atti soggetti ad autorizzazione, ovvero le alienazioni (art. 55), la permuta (art. 56), la costituzione di ipoteca o di pegno (art. 57), cui si deve aggiungere una formula residuale onnicomprensiva riguardante i "negozi giuridici che possono comportare l'alienazione dei beni culturali" (art. 57).

Anche in tal senso non può non evidenziarsi la centralità della gestione pubblica nell'organizzazione del sistema museale, il che se da una parte può considerarsi un apprezzabile sforzo di valorizzazione dei servizi culturali, rientranti come già osservato nella nozione di "service public", dall'altro tradisce pur sempre un'eccessiva impronta dirigista che non è ancora del tutto superata nella mentalità del legislatore d'Oltralpe.

NOTE BIBLIOGRAFICHE

(1) Si tratta essenzialmente della legge n. 83-663 del 22 luglio 1983 relativa alle collezioni territoriali e della legge n. 83-8 del 7 gennaio 1983 relativa alla ripartizione delle competenze tra Comuni, Dipartimenti, Regioni e Stato in materia di gestione delle collezioni museali.

(2) Decreto 92-1338 del 22 Dicembre 1992

(3)La costituzione di un organo consultivo in materia di musei non rappresenta una novità nel panorama legislativo europeo, essendo già operante da alcuni anni in Belgio dove esiste un Conseil superior des musées avente anch'esso funzioni consultive in materia di collezioni museali (Regio Decreto 10/12/1980).

(4) J. CHEVALLIER: Le service public, Paris, 1997; Tribunal des Conflits 22/1/1955, Naliato, D. 1956, p. 58

(5) Secondo giurisprudenza consolidata nel diritto francese i criteri che individuano la demanialità di un bene sono l'utilizzazione per finalità pubbliche e il particolare regime cui esso soggiace (Conseil d'Etat, Sect., 19/10/1956, Societé Le Béton; Conseil d'Etat, Assemblée, 23/10/1998, Electricité de France)

(6) Ai sensi dell'art. L13-1 del Codice dell'espropriazione la giurisdizione appartiene ad un giudice ad hoc istituito in ogni dipartimento e nominato tra i magistrati del collegio giudicante (magistrats du siège) presso il Tribunal de Grande Instance