Quanto meno a livello comunitario la nozione di servizio
universale appare per la prima volta nella Comunicazione della CE
del 1996 sui servizi di interesse generale in cui è definita come
"un insieme minimo definito di servizi di determinata qualità disponibile
a tutti gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica
e, tenuto conto delle condizioni nazionali specifiche, ad un prezzo
abbordabile". La nozione sarà in seguito ripresa nelle successive
direttive di liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni
e delle poste. E' infatti nel contesto dell'apertura dei mercati dei
servizi pubblici alla libera concorrenza tra più operatori che emerge
la problematica del servizio universale come garanzia da parte dei
pubblici poteri della accessibilità alla fruizione di determinate
prestazioni essenziali per i cittadini utenti. Nel precedente regime
infatti, lo Stato o gli enti pubblici economici cui lo stesso attribuiva
diritti speciali o esclusivi per la gestione dei servizi pubblici,
assicuravano ai cittadini la fruizione di determinate "prestazioni
amministrative" (energia elettrica, gas, servizio postale, servizio
telefonico e trasporti) attraverso la costituzione di monopoli pubblici
verticalmente integrati. In questo modo, i costi che il monopolista
pubblico doveva sostenere per l'erogazione di servizi non remunerativi
dal punto di vista strettamente commerciale venivano compensati attraverso
i sussidi incrociati che l'impresa stessa praticava tra aree remunerative
(ad alta produttività) e aree non remunerative (a bassa produttività).
Come ho accennato in precedenza, il nuovo regime dei servizi pubblici
(la gestione degli stessi non più secondo l'art.43 Cost., bensì secondo
l'art.41.1 Cost.) ha posto il problema di come assicurare l'universalità
del servizio in un mercato aperto alla concorrenza tra più operatori.
Quest'ultimo aspetto infatti è un tipico problema da Stato regolatore
(Clarich) il quale ha il compito di assicurare che in una transizione
da un mercato monopolistico ad uno regolato dalla concorrenza tra
più operatori siano tutelate le pretese giuridiche dei cittadini,
nella veste di utenti, alla fruizione di determinate prestazioni essenziali
(Napolitano) secondo standard di qualità e quantità predeterminati
ed in modo che siano osservati i principi della parità di trattamento,
della continuità e dell'adattamento ai bisogni della collettività.
Gli operatori privati, infatti, se perseguissero esclusivamente il
proprio interesse imprenditoriale, non sarebbero propensi a fornire
determinati servizi essenziali in certe aree del paese a bassa remuneratività.
Appare evidente come il servizio universale, nei suoi elementi della
doverosità, capillarità sociale e territoriale e nell'abbordabilità
dal punto di vista economico (Clarich) presenti un'antieconomicità
oggettiva (Spagnuolo Vigorita). Proprio l'antieconomicità del servizio
erogato fa nascere il problema di come compensare i costi sostenuti
per la fornitura del servizio universale che, come spiegato, è un
servizio non remunerativo secondo la logica imprenditoriale. Al riguardo,
si presentano differenti soluzioni. La prima è quella di mantenere
in capo all'ex-monopolista pubblico - ora impresa incumbent
- determinati diritti esclusivi in determinati segmenti di mercato
(escludendone quindi la concorrenza). Il titolare dei diritti esclusivi,
in questo caso, compenserà i costi delle attività non remunerative
con la pratica della cross-subsidiation "ripianando" le perdite
sostenute con i ricavi provenienti dalle attività remunerative gestite
in regime di riserva. Il secondo meccanismo - di matrice comunitaria
- per compensare i costi sostenuti per l'erogazione del servizio universale
si basa sul principio del pay or play (l'impresa partecipa
alla fornitura del servizio universale o ne paga i costi sostenuti
dalle altre imprese). La compensazione dei costi in questo caso è
a carico degli operatori del mercato che non partecipano alla fornitura
del servizio universale e che versano un contributo presso un fondo
speciale presso il ministero. La terza soluzione è quella di ripartire
i costi del servizio universale direttamente sugli utenti ed in particolare
sui corrispettivi che gli stessi pagano per la fruizione del servizio,
a seconda che gli stessi vivano in aree remunerative (es: grandi città)
o non remunerative (es: il paesello di montagna). Tuttavia, vi è da
dire che il problema della compensazione dei costi per la fornitura
del servizio universale ha fatto nascere un atteggiamento diffidente
(Frova) nei confronti della figura in esame, soprattutto da parte
della scienza economica (e della scienza giuridica sensibile all'analisi
economica del diritto). Secondo questo punto di vista, il servizio
universale rappresenterebbe addirittura un freno, un ostacolo allo
sviluppo della concorrenza nel mercato delle moderne public utilities.
Vediamo di spiegarne il perché. La prima soluzione analizzata in precedenza
e cioè l'attribuzione di diritti esclusivi ad un'unica impresa affinché
essa compensi i costi sostenuti per offrire sul mercato un servizio
antieconomico sarebbe di per se contraria alla concorrenza. La lesione
che alla stessa ne deriverebbe dall'attribuzione di diritti esclusivi
sarebbe in re ipsa. Per di più la sussidiazione incrociata,
consentendo all'ex-monopolista di ribilanciare le attività non remunerative
con quelle remunerative, potrebbe indurlo a coprire inefficienze gestionali
nei differenti segmenti di mercato e frenare in ultimo l'innovazione
tecnologica dell'intera filiera produttiva o di parte di essa. Anche
il meccanismo della contribuzione da parte degli operatori del mercato
agli oneri sostenuti per erogare il servizio universale (pay or
play) nasconderebbe, sempre secondo quanto sostenuto dalla scienza
economica, delle insidie, dato il difficile compito di quantificazione
netta dei costi sostenuti da parte di chi effettivamente fornisce
il servizio (solitamente l'ex-monopolista) e della possibilità che
quest'ultimo utilizzi le compensazioni come indebiti vantaggi competitivi
sui suoi concorrenti. Anche nel terzo caso, gli utenti che vivono
in aree remunerative - ma realmente bisognosi di protezione (es: il
disoccupato) - potrebbero sussidiare utenti di aree non remunerative
- ma non effettivamente bisognosi di protezione (es: il professionista
nella casa di vacanza in montagna). In conclusione, per la scienza
economica il servizio universale e il problema del suo finanziamento
provocherebbero degli inevitabili effetti redistributivi perversi.
Una soluzione a questo problema potrebbe essere quella di mettere
all'asta l'assegnazione dell'incarico di fornire il servizio universale
nei segmenti di mercato dove si presume che esso debba essere erogato
e, conseguentemente, aggiudicare il relativo compito all'operatore
che offre il servizio universale alle migliori condizioni e al minor
prezzo (Baumol). Le critiche al servizio universale sono state mosse
anche da parte della scienza giuridica. La scienza giuridica francese,
considerando la categoria del service public come rappresentazione
e fondamento (non solo dell'organizzazione amministrativa ma soprattutto)
della sovranità statuale (lo Stato stratega garante dell'interesse
generale e della coesione economica e sociale), reputa il servizio
universale un attentato alla figura tradizionale del servizio pubblico
e, per di più, inadatto a garantire ai cittadini utenti l'accessibilità
alla fruizione di determinate prestazioni essenziali secondo i noti
principi di egualitè, continuitè e adaptaciòn
(Loy de ensemble). In Italia la situazione è differente. Parte
della dottrina rileva che la nozione di servizio universale è racchiusa
dentro quella tradizionale di servizio pubblico, ne rappresenterebbe
il nocciolo (Cassese). In altre parole, il servizio universale sarebbe
il germe del servizio pubblico ovvero sarebbe stato presente in questa
figura ma in forma latente fino a uscire fuori nel momento in cui
si è deciso di liberalizzare i mercati e i pubblici poteri regolatori
si sono assunti la responsabilità di assicurare a tutti gli utenti
l'accessibilità a determinati servizi essenziali in un mercato concorrenziale.
Il primo riferimento normativo italiano al servizio universale infatti,
è contenuto nella legge n. 481/1995, istitutiva dell'Autorità per
l'energia elettrica e il gas (successivamente il sevizio universale
è comparso nella legge n. 249/1997, istitutiva dell'Autorità per le
Garanzie nelle Comunicazioni). Riguardo alla responsabilità dei pubblici
poteri per assicurare agli utenti l'accessibilità a determinate prestazioni
essenziali in un contesto liberalizzato è tuttavia opportuno una distinzione
riguardo alle differenti funzioni che fanno capo rispettivamente all'organo
politico (Ministero) il cui compito è quello di individuare il contenuto
del servizio universale (e procedere al periodico aggiornamento del
suo contenuto in ragione dei bisogni della collettività, dell'evoluzione
dei mercati di riferimento e della tecnologica) e all'autorità amministrativa
indipendente cui spetta vigilare sugli obblighi di servizio universale
in capo alla/e impresa/e e verificare - attraverso meccanismi di
contabilità regolatoria - gli oneri conseguenti alla fornitura dello
stesso. La distinzione delle funzioni è di fondamentale importanza.
Politiche e sociali sono infatti le ragioni dell'individuazione di
determinati servizi considerati essenziali e tale compito non può
che essere affidato all'apparato ministeriale (Clarich). Tecnico-regolatorio
è invece il compito delle autorità dei servizi pubblici, alle quali
è riconosciuta dalla stessa legge istitutiva (art.2, c.2, lett..f
della legge n. 481/1995) la possibilità di emanare direttive per la
separazione contabile e amministrativa delle differenti attività svolte
dall'operatore che fornisce il servizio universale al fine di impedire
che quest'ultimo, data la sua posizione di ex-monopolista, compia
trucchi contabili che possono coprire inefficienze gestionali (a danno
degli utenti e del loro diritto alla qualità del servizio) o addirittura
trasferire i privilegi di un finanziamento ingiusto (perché non dovuto
in quella misura) in altri segmenti di mercati, questi ultimi non
sottratti alla libera concorrenza (e quindi sottoposti al principio
della parità delle condizioni nello svolgimento dell'attività di impresa).
In ultimo, mi sia permesso prendere spunto da una posizione dottrinale
(Napolitano) capace di cogliere l'evoluzione che ha caratterizzato
la nozione di servizio universale. Il servizio universale è sempre
stato considerato come un attributo intrinseco e oggettivo della prestazione
amministrativa essenziale da erogare ai privati. In altre parole,
il servizio universale ha assunto rilevanza per la connotazione oggettiva
della prestazione (che deve essere accessibile dal punto di vista
economico, territoriale ecc). Secondo l'autore, è invece possibile
considerare il servizio universale come uno strumento di integrazione
della concorrenza laddove quest'ultima non si dimostri sufficiente
per assicurare al cittadino uti cives e uti singuli
l'accessibilità a determinati servizi essenziali. Mi spiego meglio.
Vari fattori hanno infatti determinato questo cambiamento di prospettiva.
La nuova costituzione economica (la "codificazione" del mercato concorrenziale
come principio fondamentale dell'ordinamento comunitario direttamente
applicabile in quello degli Stati membri, le direttive di liberalizzazione
dei mercati dei servizi pubblici essenziali, l'attività di interpretazione
ed applicazione del suddetto principio da parte della Corte di Giustizia
della Comunità Europea, l'azione proattiva delle amministrazioni indipendenti
a tutela - antitrust - e promozione - autorità di regolazione
- della concorrenza nel mercato) ha contribuito ad allargare lo spettro
degli interessi meritevoli di tutela fino a ricomprendervi, oltre
che gli operatori del mercato, anche i singoli utenti del servizio,
sul presupposto del pregiudizio diffuso che la lesione delle regole
della concorrenza porterebbe necessariamente con se (Antonioli). Alla
luce di quanto esposto, si assiste così alla trasformazione della
condizione del cittadino, da "suddito amministrato" destinatario passivo
di prestazioni amministrative a utente-cliente il quale vanta un vero
e proprio "diritto universale" alla fruizione di una serie minima
di servizi essenziali (Napolitano) forniti da operatori pubblici e
privati in competizione tra loro.
BIBLIOGRAFIA
W.J. Baumol, A ciascuno il tuo, concorrenza e servizio universale,
in Mercato, concorrenza e regole, 1999.
S. Cassese, La retorica del sevizio universale, in Telecomunicazioni
e servizio universale, a cura di S. Frova, Milano, 1999.
M. Clarich, Servizio pubblico e servizio universale, evoluzione
normativa e profili ricostruttivi, in Diritto pubblico,
1998.
S. Frova, Telecomunicazioni e servizio universale, in Mercato,
concorrenza e regole, 1999.
G. Napolitano, Il servizio universale e i diritti dei cittadini
utenti, Mercato, concorrenza e regole, 2000.
A. Pilati,, Introduzione, in Telecomunicazioni e servizio universale,
cit.
L. Rovizzi, C. Osti, Il servizio universale, in La disciplina
giuridica delle telecomunicazioni, a cura di F. Bonelli e S. Cassese,
Milano, 1999.