Il settore elettrico italiano ha intrapreso negli ultimi
anni un cammino di accelerata trasformazione. I motivi che hanno determinato
tale cambiamento sono molteplici: alcuni sono individuabili nell'adesione
dell'Italia alla Comunità Europea ed ai principi contenuti nei suoi
Trattati, con il conseguente "autolimite" (3)
da parte degli Stati membri nella produzione normativa in campi dove
sia possibile instaurare un libero mercato. Altri ancora, ma direttamente
collegati ai primi, sono da ricercarsi nelle direttive comunitarie
(4) ( aventi come obbiettivo l'attuazione
del mercato interno (5) tra i paesi membri
della CE), nelle norme di recepimento delle stesse, nelle sentenze
della Corte di Giustizia europea (6) ,
nell'attività dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
(7) e delle autorità di regolazione di
settore (8) . A fronte di questi cambiamenti,
i Paesi membri hanno iniziato ad intraprendere "politiche della concorrenza"
volte alla riduzione dei vincoli pubblici, attraverso processi di
deregulation e conseguente attività di ri-regolazione. Tale
attività si è concretizzata nei processi di liberalizzazione consistenti
nella trasformazione dei monopoli pubblici (9)
in imprese gestite e regolate dalla concorrenza. Al ritiro dello Stato
imprenditore, garante diretto del servizio pubblico, ha corrisposto
una nuova organizzazione dei pubblici poteri e l'affermarsi così di
uno Stato regolatore, il quale è promotore di regole chiare, trasparenti
e non discriminatorie, indispensabili per assicurare una transizione
ordinata al nuovo contesto concorrenziale. Tali innovazioni nelle
norme e nelle politiche pubbliche si sono mosse dunque verso un assetto
concorrenziale del mercato dell'elettricità, soprattutto attraverso
adeguati strumenti regolativi. Questo è il motivo per cui l'apertura
del mercato dell'elettricità è stata accompagnata dall'affermarsi
di un nuovo modello di regolazione indipendente già introdotto alcuni
anni fa con l'emanazione della legge n. 481/95, Norme per la concorrenza
e la regolazione dei servizi di pubblica utilità, istituzioni delle
autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità. Per attuare
queste strategie di policy risulta indispensabile per gli Stati
membri il rispetto di uno dei principi cardine maturati in sede comunitaria:
il principio di separazione tra il momento della regolazione e controllo
del servizio, affidato alla competente autorità di regolazione dei
servizi di pubblica utilità e la gestione dello stesso, quest'ultima
potendo essere esercitata da soggetti - pubblici o privati - in concorrenza
tra loro. L'intervento del regolatore, ai fini della promozione della
concorrenza in settori fino ad oggi pervasi dalla presenza pubblica,
assume così un ruolo di fondamentale importanza nei casi in cui non
possa liberamente aprirsi un mercato concorrenziale, come per esempio
nel caso della persistenza di ineliminabili condizioni di monopolio
naturale nei servizi pubblici a rete (10)
. In tali ipotesi si possono introdurre meccanismi ed incentivi che
rispondano ad un principio concorrenziale (di qui il termine "mercato
artificiale"). Le procedure di liberalizzazione quindi, presuppongono
interventi preventivi di promozione della concorrenza che tendano
a correggere le cause di non contendibilità del monopolio. In questa
direzione va per esempio il superamento del regime concessorio, fondato
sulla discrezionalità dei pubblici poteri (11)
, sostituito da quello dell'autorizzazione che deve fondarsi su requisiti
oggettivi, non discriminatori, trasparenti e proporzionali rispetto
al fine perseguito (12) (13) . Il primo
deriva dalla riserva originaria dell'art.43 della Costituzione, il
secondo dal principio di libertà di impresa e concorrenza fra imprese
sul mercato. L'uno è incompatibile con l'altro dato che la CE ha stabilito
che le autorizzazioni devono essere non discrezionali, trasparenti
e motivate, quindi con vincoli oggettivi, trasparenti, non discriminatori,
proporzionali rispetto al fine perseguito (14)
. Nel settore dell'energia elettrica è necessario sottolineare come
il processo di liberalizzazione non sia destinato ad esaurirsi in
un'unica fase, ma necessita di norme e strumenti tecnico-amministrativi
capaci di "implementare", di creare situazioni competitive in un mercato
fino ad oggi gestito da un unico operatore pubblico dominante: l'Enel
Spa. Come si è detto tale processo ha raggiunto un importante traguardo:
il decreto legislativo n.79 del 1999 in recepimento della Direttiva
Europea n.96/92 (15) , Norme comuni
per la creazione del mercato interno dell'energia elettrica, ridisegna
il quadro istituzionale e normativo del settore elettrico italiano,
fino ad oggi caratterizzato dal regime di riserva ex art.43 Cost.
sancito dalla legge n.1643 del 1962, con la quale si attribuì al neocostituito
ente pubblico ENEL il diritto esclusivo della produzione, trasporto
e distribuzione di energia elettrica.
Tale decreto infatti:
1) rimuove le restrizioni alla produzione, alla importazione
ed esportazione di energia elettrica, liberalizzando le suddette
attività che saranno soggette unicamente ad autorizzazione.
2) attenua la posizione dominante dell'operatore
pubblico, imponendo a Enel Spa di cedere non meno di 15.000 Mgw
di capacità produttiva (16) e di costituire
3 società ad hoc per la dismissione delle centrali e prevedendo
contestualmente che nessun soggetto possa produrre o importare più
del 50% dell'energia elettrica prodotta o importata in Italia. La
progressiva riduzione del peso dell'operatore dominante dovrebbe
così favorire l'emergere di nuovi soggetti dal lato dell'offerta.
Viene altresì imposta alla Spa elettrica pubblica la suddivisione
societaria (unbundling), con l'obbligo quindi della separazione
contabile e amministrativa per ogni attività esercitata nella filiera
produttiva.
3) mantiene in regime di riserva dello Stato l'attività
di trasmissione (17) che sarà svolta
in concessione da una Spa a partecipazione pubblica denominata "Gestore
della rete di trasmissione nazionale", consentendo così agli operatori
presenti sul mercato l'accesso alla infrastruttura di rete a condizioni
eque e non discriminatorie e ponendo così le basi per lo sviluppo
di un'effettiva concorrenza. L'accesso alla rete, costituendo quest'ultima
nel settore elettrico un'ineliminabile condizione di monopolio naturale
(data la non duplicabilità delle reti o l'oggettiva difficoltà di
farlo), deve essere garantito a qualunque operatore sul mercato
ne faccia richiesta. Sulle base delle considerazioni che precedono
è da notare come sia di fondamentale importanza garantire l'indipendenza
del Gestore della rete di trasmissione dagli altri segmenti della
filiera produttiva e quindi, dagli interessi economici prevalenti
nel settore. In questo modo viene assicurata la neutralità nella
gestione della rete di trasmissione, rappresentando quest'ultimo
aspetto un requisito imprescindibile per l'implementazione della
concorrenza tra i nuovi operatori elettrici, i quali, a condizioni
eque e non discriminatorie, possono far passare l'energia prodotta
sulla rete e rifornire così i clienti finali. E' essenziale pertanto
che l'organismo di regolazione del settore, l'Autorità per l'energia
e il gas (18) , definisca regole certe,
neutrali e trasparenti per l'accesso alle infrastrutture di rete.
4) prevede che l'attività di distribuzione (19)
sia esercitata in regime di concessione (20)
.
5) il sistema elettrico nazionale sarà caratterizzato
dall'istituzione di due mercati paralleli: uno "libero" (21)
(22) e uno "vincolato". Il primo è costituito da utenti
("clienti idonei") che, con consumi al di sopra di una determinata
soglia prefissata, siano liberi di stipulare contratti di fornitura
di energia elettrica con qualsiasi produttore, distributore o grossista,
italiano o straniero, e di negoziarne quindi condizioni di acquisto
e prezzo. Il secondo è costituto da tutti gli utenti domestici o
da altri utenti al di sotto di una determinata soglia di consumo
prefissata, i quali, proprio in virtù del loro basso consumo, si
ritiene non abbiano la forza contrattuale per stipulare contratti
di fornitura di energia elettrica a condizioni vantaggiose. A essi
la fornitura è garantita dall'Acquirente Unico (23)
che è una Spa a partecipazione pubblica incaricata di acquistare
energia elettrica dai produttori e di venderla, tramite i distributori,
ai clienti vincolati ad una tariffa unica nazionale.
6) prevede, a decorrere dal 1 Gennaio 2001, la creazione
di una borsa dell'energia (24) (pool),
in cui il "gestore del mercato" curerà il bilanciamento tra domanda
e offerta e a cui potranno accedere i produttori e i clienti ammessi
al mercato libero.
Note.
1) Decreto Legislativo 79/99.
2) L'autore é stagiare presso l'AGCM.
3) Cfr. art.11, c.1 della Costituzione italiana.
4) Vedi infra la direttiva 96/92/CE, Norme comuni
per la creazione del mercato interno dell'energia elettrica.
5) Nell'ambito del processo di integrazione europea,
la creazione del mercato interno dell'elettricità rappresenta una
delle tappe fondamentali per il perseguimento di tale obbiettivo.
Gli obbiettivi della politica energetica comunitaria sono esposti
nel "Libro verde per una politica energetica dell'Unione europea",
elaborato e presentato dalla Commissione nel 1995. In esso la Commissione
ha affermato che la politica energetica deve far parte delle finalità
generali della politica economica comunitaria basata sull'integrazione
del mercato, la deregolamentazione, la limitazione dell'intervento
pubblico allo stretto necessario per tutelare l'interesse e il benessere
dei cittadini, lo sviluppo sostenibile, la tutela dei consumatori
e la coesione economica e sociale. Nella stessa direzione va anche
la proposta di decisione presentata dalla Commissione al Consiglio
l'8 Dicembre 1997, che adotta un programma quadro di azioni nel settore
dell'energia (1998-2002). Tale proposta raggruppa tutte le azioni
e tutti i programmi comunitari concernenti l'energia allo scopo di
migliorare la trasparenza, l'efficacia e il coordinamento delle attività
comunitarie in materia energetica.
6) Causa Costa/ENEL C6/64.Cfr. la sentenza in "Rass.giur.en.el.",
1964, pag.64. Causa Almelo/Energiebedrifijsselmij-C393/94. Cfr. la
sentenza in "Rass.giur.en.el.",1994, pag.786.
7) Istituita con la legge n.287 del 1990.
8) Le autorità amministrative indipendenti sono state
regolate dalla legge n.481 del 1995 - 'Norme per la concorrenza
e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle
autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità'.
9)Cfr. l'art.43 della Costituzione italiana.
10)L'energia elettrica non può che essere inquadrata
in questa categoria.
11)Cfr. M.S.Giannini, 'Il pubblico potere', il
Mulino,1986, p.69.
12)L'amministrazione deve verificare la presenza dei
requisiti del richiedente e dare risposta espressa.
13) Altri strumenti atti ad implementare situazioni
competitive possono essere i procedimenti d'asta competitiva per l'assegnazione
delle concessioni di servizio , i precisi limiti temporali per la
durata dei medesimi, con la garanzia di una nuova competizione per
le successive aggiudicazioni.
14)Sul principio di proporzionalità, cfr. A.Sandulli,
La proporzionalità dell'azione amministrativa, Roma, 2000.
15) L'azione comunitaria per l'apertura alla concorrenza
del settore ha compiuto un notevole passo in avanti con l'approvazione,
dopo un lungo e contrastato cammino fatto di numerose proposte elaborate
dalla Commissione, della Direttiva n.96/92/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 19 Dicembre 1996 - Norme comuni per il mercato
interno dell'elettricità. Per un commento alle proposte immediatamente
precedenti l'approvazione definitiva della direttiva cfr. A.Fiquet,
'La proposta di direttiva UE in tema di mercato interno dell'elettricità',
in "Rass.giur.en.el.", 1995, p.699.
16) Proprio in questi giorni il "Comitato Draghi" sulle
privatizzazioni ha dato il via libera al piano di dismissioni dell'Enel
per 15.000 megawatt di capacità produttiva attraverso le tre società
costituite ad hoc (Eurogen, Elettrogen, Interpower) dalla Spa elettrica
dominante. Il Comitato avrebbe avviato la procedura mandando ai tre
advisor che accompagnano il processo di vendita il materiale necessario
ad avviare il bando di gara. A quest'ultimo, una volta pubblicato,
seguirà la manifestazione di interesse da parte dei potenziali acquirenti
e, nell'ordine, una prima valutazione di massima cui seguirà la presentazione
delle offerte vincolanti e la redazione di una "lista ristretta" da
ammettere all'asta vera e propria che si svolgerà tramite una gara
al rilancio tra i primi tre o quattro operatori presenti nella lista
stessa che dovranno presentare le offerte migliori in termini di prezzo
e piano industriale.
17) L'attività di trasmissione è il trasporto dell'energia
elettrica sulla rete interconnessa, in alta tensione, al fine di ridurre
le perdite di rete. Secondo il decreto legislativo 79/99, art.2, c.24,
"è l'attività di trasporto e trasformazione dell'energia elettrica
sulla rete ad alta tensione ai fini della consegna ai clienti, ai
distributori e ai destinatari dell'energia autoprodotta ai sensi del
comma 2 (dello stesso articolo, ndr)".
18) Per una disamina dei poteri dell'Autorità per l'energia
elettrica e il gas, cfr. G.Napolitano, 'L'energia elettrica e il
gas', in "Trattato di Diritto amministrativo", 2000, a
cura di S.Cassese.
19) La distribuzione dell'energia elettrica è, secondo
il decreto 79/99, art.2, c.14, il trasporto e la trasformazione di
energia elettrica su reti di distribuzione a media e a bassa tensione
per le consegne ai clienti finali".
20) Le concessioni vengono rilasciate dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 31 Marzo
del 2001, alle imprese distributrici operanti alla data di entrata
in vigore del decreto legislativo e hanno durata trentennale. A partire
dal 2030 le concessioni di distribuzione verranno assegnate tramite
meccanismi di gara in modo tale da coprire ambiti di dimensioni non
inferiori al territorio comunale e non superiori a un quarto di tutti
i clienti finali. Per favorire l'evoluzione del sistema di distribuzione
dall'attuale situazione verso i futuri assetti viene promossa l'aggregazione
volontaria, secondo criteri di mercato, di più soggetti, in particolare
se operanti nello stesso comune. Le proposte di aggregazione devono
pervenire entro il 31 Marzo 2000 al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato che, di concerto con il Ministero del
bilancio e della programmazione economica, promuove azioni affinchè
si consegua l'aggregazione anche con specifici accordi di programma.
In particolare, in aree urbane dove operano congiuntamente sia Enel
spa sia imprese elettriche locali che servono almeno il 20 per cento
dell'utenza, se la razionalizzazione della distribuzione non viene
raggiunta su base volontaria, queste ultime possono chiedere a Enel
spa la cessione dei rami d'azienda dedicati all'esercizio di attività
di distribuzione. La valutazione economica della cessione, che deve
avvenire entro il 31 Marzo del 2001, è demandata all'accordo fra le
parti e, se tutto ciò non venisse raggiunto entro il 30 Settembre
del 2000, definita da tre soggetti terzi. Relativamente agli ambiti
territoriali contigui, anche alle imprese elettriche locali aventi
non meno di 100.000 clienti finali è consentita, entro un anno dall'entrata
in vigore del decreto legislativo, un'analoga procedura.
21)Le soglie per l'accesso al mercato libero da parte
dei clienti "idonei" sono fissate dal decreto legislativo a consumi
annui (riferiti all'anno precedente e relativi ad un unico punto di
misura) di 30 GWh per il 1999, 20 GWh dal 1 Gennaio 2000 e 9 GWh dal
1 Gennaio 2002. Sono inoltre ammessi al mercato libero i distributori
e i grossisti limitatamente all'energia destinata a clienti "idonei"
connessi alla propria rete e con cui abbiano stipulato contratti di
vendita. Sono altresì ammessi le imprese o gruppi di imprese, i consorzi
e le società consortili con soglie di consumo globale analoghe e soglie
di consumo individuale della dimensione minima di 2 GWh annui dal
1999 e 1 GWh dal 2002 con centri di consumo nel medesimo comune o
in comuni contigui. La contiguità non è un requisito necessario quando
i centri di consumo siano ubicati in aree individuate da specifici
atti di programmazione regionale. A partire dall'1 Gennaio 2002 hanno
altresì diritto alla qualifica di clienti "idonei" i clienti finali
i cui consumi sono risultati, nell'anno precedente, superiori a 1
GWh in ciascun punto di misura considerato e superiore a 40 GWh come
somma dei suddetti punti di misura. I clienti "idonei" in possesso
di tali requisiti autocertificano all'Autorità per l'energia elettrica
e il gas la propria qualifica per il 1999; quest'ultima, entro novanta
giorni dall'entrata in vigore del decreto, stabilisce le modalità
per riconoscere e verificare la qualifica di clienti "idonei" agli
aventi diritto.
22) In questi giorni la Commissione Attività produttive
della Camera ha approvato, in sede consultiva, la proposta del ministro
dell'Industria Letta, che prevede di abbassare ulteriormente rispetto
a quanto previsto nel decreto 79/99 le soglie per accedere al mercato
libero per i clienti elettrici che consumano più di 100.000 chilowattora
l'anno (la norma dovrà passare al voto dell'Aula). In questo modo,
il mecato libero dell'elettricità sarà pari a circa il 60%, consentendo
l'accesso ai clienti singoli e a quelli associati in gruppi di acquisto
(gruppi di consumo). Tuttavia, l'allargamento della soglia di idoneità
di consumo scatterà tre mesi dopo la vendita delle tre società dell'Enel
per ridurre il divario fra l'offerta di energia per il mercato libero,
che tutt'oggi è ancora scarsa, e la domanda dei clienti liberalizzati,
molto forte.
23) L'acquirente unico è una società per azioni costituita
dal "gestore della rete di trasmissione nazionale" a cui, previa autorizzazione
del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, possono
partecipare le imprese di distribuzione, con una quota azionaria (di
controllo diretto o indiretto) non superiore al 10 per cento e senza
che il "gestore della rete di trasmissione nazionale" ne perda il
controllo. All'acquirente unico spetta l'obbligo di garantire la disponibilità
della fornitura di energia elettrica necessaria per far fronte alla
domanda di tutti i clienti vincolati che hanno scelto di approvvigionarsi
da tale soggetto. A tal fine stipula contratti con i produttori sulla
base di previsioni di medio-lungo termine della domanda e vende l'energia
elettrica ai distributori.
24) Il "gestore del mercato" organizza il mercato elettrico
secondo criteri di neutralità, trasparenza, nonché di concorrenza
tra i produttori ed assicura un'adeguata disponibilità di riserva
di potenza. Entro l'1 Gennaio 2001, l'ordine di entrata in funzione
degli impianti, nonché la selezione degli impianti di riserva e di
tutti i servizi ausiliari offerti avverrà secondo un dispacciamento
di merito economico e il "gestore del mercato" assume la gestione
delle offerte di vendita e di acquisto di energia elettrica per assicurare
il bilanciamento delle stesse secondo criteri di economicità generale
del sistema.