1.
- Indicando gli argomenti che si desidera considerare nel corso
della discussione è consigliabile grande brevità. E' perciò consigliabile
la pura e semplice segnalazione di quanto i successivi interventi
dovranno valutare con ben altra completezza di riferimenti, assumendo
i rilievi svolti in queste pagine di apertura come premessa elementare
del discorso da lasciare sullo sfondo sempre che non occorra invece
dissentire e correggere. E premessa elementare della discussione
da avviare è il richiamo dei fenomeni che sono in via obbligata
il generale contesto di ogni riflessione che guardi al regime delle
società di capitali, finalmente riformato con gli interventi legislativi
del gennaio 2003 che sono davvero radicale riforma di sistema ma
devono pur sempre valutarsi nella prospettiva del così problematico
scenario delle economie di mercato di questo inizio secolo.
Uno
scenario e una realtà delle cose che inevitabilmente restituiscono
l'immagine di un complesso universo di imprenditori ,imprese e mercati
tutto da esplorare e nel segno delle maggiori incertezze. Che sia
così sa bene chi già in superficie consideri lo scenario delle fonti
di diritto che adesso segnalerò in modo sommario , essendo tuttavia
stabilito che i successivi interventi dovranno invece provvedere ai
necessari approfondimenti di genere sistematico guardando ad imprese
e società con la rigorosa metodologia di law and economics
.
Disciplinano la materia disposizioni del quinto libro del codice civile
che anche altrove tuttavia stabilisce disposizioni regolatrici di
imprese e società.
Ma al tempo stesso intervengono norme di diversa fonte non escluse
le norme del diritto penale. A integrare il sistema delle fonti primarie
concorre poi in misura determinante un crescente numero di leggi a
carattere speciale ormai presenti con una estensione di campo e in
quantità tali da motivare l'assunto dei molti che quanto ad imprese
e società di capitali mettono in evidenza un processo di avanzata
decodificazione del diritto commerciale e societario. Esistono
in ogni caso separati ordinamenti di settore che meritano attenzione.
L'impresa bancaria ha un suo speciale regime. Normative a sé valgono
per l'impresa assicurativa. Altre caratterizzano le attività di impresa
a svolgersi nel contesto della nuova previdenza privata con finalità
pensionistica. L'impresa attiva nel settore di industria dei financial
services ha sue particolari discipline essendo come si sa impresa
a diritto speciale lo stesso mercato degli strumenti finanziari .
E questi sono soltanto alcuni punti di più evidente emersione di un
consistente insieme di ordinamenti di comparto. Altro ancora appartiene
poi ad un sistema delle fonti normative ormai multiforme che per il
suo stesso oggetto rende indispensabile una attenta analisi economica
del diritto dell'impresa.
Una giurisprudenza talvolta davvero creativa configura un autentico
diritto giurisprudenziale di imprenditori e società. Con valore normativo
operano usi commerciali e altre regole di soft law. Rilevano
variamente discipline di fonte privata che sono lex mercatoria
volta a volta costituita da regolamenti di associazioni imprenditoriali,
contratti di genere normativo, statuti di correttezza professionale.
E se è vero che è in atto una visibile tendenza ad ampliare lo spazio
aperto a forme di self regulations di imprese e imprenditori
commerciali, di società e mercati a veder bene sono tuttavia pur sempre
numerose le modalità di loro regolazione con gli strumenti del diritto
amministrativo e della pubblica vigilanza.
Strumenti che talvolta operano secondo logica di formalismo giuspubblicistico
con risultati di segno negativo infinite volte documentati. Ma sono
ormai in atto notevoli inversioni di tendenza e anche in questo senso
per l' impresa che sia <società di capitali> i decreti legislativi
del gennaio 2003 hanno segnato una autentica svolta di sistema. Quanto
poi alla frammentazione della disciplina per via di norme di legge
speciale, in più di un caso tali da configurare separati ordinamenti
di settore e un particolare regime di attività e imprese, sarà chiaro
che lo scenario imprenditoriale dei tempi di capitalismo maturo presenta
caratteri sconosciuti al mondo che poteva immaginare il legislatore
dei lontani tempi del codice civile.
Guardando ancora alle linee evolutive del sistema (e a ciò maggiormente
interessa discutere) risalta infine il dirompente processo di destatualizzazione
del diritto dell'impresa e delle società dovuto alla posizione di
grande e sempre maggior incidenza delle nome sovranazionali. In crescente
estensione di campo operano con particolare forza le fonti di diritto
dell'Unione Europea che saranno sicuramente richiamate. E fino da
ora segnalo come argomento da discutere la disciplina comunitaria
di statuto della società europea che trova adesso necessaria integrazione
con il recepimento della direttiva 86 del 2001 regolatrice della partecipazione
dei lavoratori ai processi di costituzione e gestione societaria.E
si dovrà discutere dei principi contabili internazionali Ias
del regolamento comunitario 1725 che così significativamente innovano
il regime dei documenti di bilancio consolidato .
Alle disposizioni delle direttive comunitarie ma anche ai regolamenti
di diritto comunitario ormai si devono davvero numerose e importanti
riforme della disciplina spesso variata anche in punto di principi
generali e di complessivo assetto del sistema. Già ne risulta una
autentica uniformazione sovranazionale del diritto dell'impresa che
coinvolge e trasforma la stessa nozione di «impresa» in un senso che
agli specialistici di materia si domanda di precisare.E il riferimento
alle innovazioni di diritto contabile conseguenti alla prefigurata
applicazione dei principi contabili Ias in quanto standards
contabili che diventano materia di obbligo nell'intero contesto dell'Unione
europea ,cosi come il richiamo della disciplina comunitaria di statuto
della società europea hanno una precisa motivazione.
Alla discussione che seguirà in modo particolare si domanda infatti
di documentare la politica comunitaria di uniformazione che in modo
così evidente ormai configura un diritto europeo delle società
di capitali e dei mercati finanziari , segnatamente i mercati mobiliari
dove si trattano prodotti, strumenti e financial services del
più vario genere. Ma tutto questo è nell'ordine delle cose
perché da sempre il diritto dell'impresa e delle società allo stesso
modo del diritto dei mercati finanziari ha vocazione transnazionale.
Lo scenario di inizio secolo si caratterizza tuttavia per la compresenza
di fenomeni che ai problemi di genere transnazionale sempre più
spesso assegnano una nuova dimensione.
Né si rende necessario un lungo discorso. Sono i fenomeni con formula
di estrema sintesi indicati come economia globale e new economy,
globale l'economia di questo inizio secolo essendo nella crescente
quantità documentata dall'operare di imprese che operano alla scala
internazionale considerando loro < mercato > l'intera serie
dei mercati dove sia possibile una offerta di beni e servizi. E non
sarà il caso di ricordare in qual misura a questa strategia di presenza
globale assicurano strumenti decisivi i congegni di genere telematico
variamente costituiti dalle possibili modalità di integrazione delle
tecnologie della telecomunicazione con quelle dell'informatica e di
Internet.
Da ciò una economia < produttiva > e una economia < finanziaria
> che per gran parte ormai ignorano i confini nazionali , e insieme
con tutto questo la ricorrente ma spesso approssimativa) considerazione
che sarà possibile disciplinare quanto occorre la new economy
di inizio secolo soltanto mediante complessi apparati di norme
transnazionali operative a tutto campo. Norme in ampia misura ancora
allo stato di talvolta incerte progettazioni che tuttavia meritano
certamente grande attenzione e una documentata discussione nel segno
di un ben inteso realismo giuridico.
Se è vero che a tutt'oggi non esiste una disciplina di economia globale
e new economy con gli indispensabili caratteri di universalità,
significativi passi nella giusta direzione comunque si devono alla
politica del diritto nel segno della moral suasion e alle
<raccomandazioni> dell'Unione Europea che si aggiungono ai
già richiamati regolamenti e all' ormai così cospicuo numero di
direttive comunitarie .Ma anche in questa materia sono davvero urgenti
normative che valgano da legge applicabile all'intero contesto di
un sistema economico e di un mondo di imprese e società che ad una
dimensione più ampia di quella europea ormai operano senza più alcun
regolamento di confini.
E per fare soltanto un esempio ( ma è un esempio sicuramente emblematico
) dell' e.commerce tutti i diversi comparti andranno
regolati in modo più organico di quanto non consentano pure semplici
regole di soft law di diritto dell'Internet comunque sempre
alla indicata scala sovranazionale.
Dovranno perciò essere in modo più organico regolati il business
to business commercio elettronico tra imprese così come il
business to consumer nella complessa trama dei rapporti tra imprese
e consumatori dei beni e dei servizi offerti al mercato.Mi sembra
che di questo occorra discutere a fondo e con precisa indicazione
di che cosa è realistico progettare in un più ampio contesto di ingegneria
istituzionale.
L'universo delle attività di impresa e dei settori dell'economia che
sono new economy attrezzata con strumentazione telematica ha
infatti dimensioni ancora maggiori. Si pensi al comparto delle transazioni
via Internet per così dire consumer to consumer, rese praticabili
dall'immediato contatto che la rete web consente a chiunque
di stabilire con altri mediante l'attività di intermediazione svolta
da imprese dell'industria informatica che provvedono all'incontro
di domanda e offerta sullo schermo dei loro computers. E si
pensi alle attività di e.procurement variamente costituite
da < prestazioni > e da < forniture di beni > che l'imprenditorialità
privata assicura ad amministrazioni pubbliche appunto nelle forme
del <commercio> elettronico.
Si pensi infine in qual misura lo stesso e.government ,il flusso
crescente dei pubblici servizi dalle amministrazioni erogati per via
informatica porta con sé anche operazioni ausiliarie di privati imprenditori.
Economia globale e new economy delle tecnologie dell'informatica
operano con modalità che assegnano il ruolo protagonista a contratti
di impresa e ad un regime di lex mercatoria per quanto è
possibile sottratti al controllo di una normativa che vincoli le
iniziative di mercato.E in tempi di capitalismo maturo qualsiasi normativa
di vincoli per eccesso naturalmente rischia di portare con sé risultati
di segno negativo.
2. - Questo tuttavia non significa in alcun modo che si possa consegnare
attività imprenditoriali e mercati ad una privata lex mercatoria
che stabilisca da sé le sue regole. Ma in questo senso diritto
dell'Internet e regolamentazione giuridica del commercio elettronico
sono soltanto il punto di principale emersione di un ordine di problemi
più generale. A tutto campo sono infatti una urgente necessità le
normative di diritto europeo e ad una scala sovranazionale ancora
più estesa si devono progettare e rendere efficacemente operative
per identificare un possibile punto di equilibrio tra autonomia di
impresa e garanzie di una regolazione pubblica delle attività di mercato.
Anche quando si tratti di new economy a imprese ,società e
mercati in ogni caso occorre guardare nella prospettiva indicata da
norme di costituzione economica a segnalarsi per una serie di precise
enunciazioni di principio che lo specialista di materia è chiamato
a commentare .Ancora una volta non servono e rischiano di essere devianti
le personali preferenze di politica del diritto che non sono parte
della nostra discussione. Ma esiste pur sempre e ha grande evidenza
una politica del diritto che le disposizioni costituzionali imperativamente
prescrivono. E non sarà davvero necessaria una lunga digressione .o
enfasi di discorsi .
Le attività di impresa sono iniziativa economica regolata dall'art.
41 e la norma regola l'iniziativa economica secondo principio di
libertà ma prefigura pur sempre limiti, programmi e controlli. L'
« iniziativa economica privata è libera » ma alle libertà di iniziativa
economica privata tuttavia segnano un limite valori costituzionali
ancora più forti, essendo stabilito che «non può svolgersi in contrasto
con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla
libertà, alla dignità umana». . E «a fini sociali» la norma costituzionale
segnala al legislatore ordinario i possibili strumenti di politica
del diritto.
Se occorre « la legge determina i programmi e i controlli opportuni
perché l'attività economica» sia privata o pubblica « possa essere
indirizzata e coordinata» appunto « a fini social i». Per l'art. 43
sono ancora « fini di utilità generale» e il « preminente interesse
generale » a motivare originarie riserve o successivi trasferimenti
al settore pubblico di «determinate imprese» o di «categorie di imprese»
che si riferiscano «a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia
o a situazioni di monopolio». E nel corso della discussione sarà
più volte necessario ricordare in che misura la norma costituzionale
dell'art. 47 vincola ogni comparto dell'economia finanziaria all'osservanza
delle regole di garanzia di < tutela del risparmio > e in <
tutte le sue forme> . Al disegno delle norme di costituzione economica
si deve tuttavia guardare nella sua completezza.
Limiti, programmi, controlli e riserve di attività non sono infatti
spazio aperto alla pura e semplice decisione politica. Possono operare
soltanto nella misura indicata da regole di costituzione economica
che se presidiano valori della collettività ancora una volta al tempo
stesso si pongono a garanzia delle libertà dei privati. Garanzia
di libertà di iniziativa in una economia di mercato dove competere
secondo regole di concorrenza tra imprenditori e imprese. Le norme
costituzionali gravemente ignorano il mercato ma il principio della
libertà di concorrenza a veder bene è già contenuto nella garanzia
di libertà dell'iniziativa economica. E da tutto questo la discussione
dovrebbe muovere per una riflessione orientata nelle direzioni che
brevemente si indicano.
L'ambito di materia che si domanda di considerare è costituito con
assoluta prevalenza dalle norme e dalle policies in materia
di società di capitali codificate dalla riforma della disciplina delle
società di capitali in vigore dal gennaio 2004 .E se certamente molto
rilevano anche il nuovo regime di società a responsabilità limitata,
imprese cooperative,operazioni straordinarie ( e altro ancora )
si preferisce orientare la discussione nella prospettiva di analisi
che comprensibilmente assegna posizione dominante alle disposizioni
relative alla società per azioni.
Se si pensa all'incessante evoluzione dell'economia dei tempi di capitalismo
maturo non sono naturalmente da escludere ulteriori varianti di sistema.
Quali che possano esserne le varianti il mondo delle società di capitali
continuerà comunque ad essere con grande prevalenza mondo di società
per azioni. E la riforma operata con i decreti legislativi del gennaio
2003 per le sue parti di diritto sostanziale è certamente ordinamento
di materia per il lungo periodo. Forse invece diverso discorso vale
per le norme di diritto processuale della materia societaria. E anche
di questo si dovrebbe discutere essendo poi appena il caso di avvertire
che agli interventi si domanda di distinguere con la dovuta chiarezza
tra fenomeni di genere assolutamente diverso.
Già il manuale universitario insegna che una cosa è la società a
ristretta base azionaria e altra cosa la società con azionariato diffuso
che coinvolge su scala di massa azionisti «risparmiatori». E se una
politica del diritto nel segno della protezione giuridica degli investitori
di risparmio emerge con chiarezza gia dalle norme regolatrici delle
fonti di finanziamento della società a responsabilità limitata, nel
caso delle società <emittenti di azioni > ampiamente diffuse
tra il pubblico le garanzie di tutela dei risparmiatori sono diventate
struttura portante del sistema, dovendosi considerare con la dovuta
attenzione il rinvio ai poteri regolamentari della Consob disposto
appunto con riguardo alle operazioni di raccolta del risparmio sul
mercato del capitale di rischio .
E va da sé che una cosa è operare sul mercato senza aggregazioni di
gruppo ma altra cosa l'appartenenza della società ad un gruppo di
imprese che unisce risorse finanziarie, coordina attività e apparati
aziendali, occupa mercati secondo strategie di insieme spesso pensate
alla scala sovranazionale.
E anche per tutto questo la riforma del gennaio 2003 si segnala e
si segnala in positivo in positivo per le disposizioni degli artt.
2497 a a 2497 sexties che se non sono completa disciplina
del gruppo di società costituiscono pur sempre puntuale regime delle
attività di direzione e coordinamento. Problematica attenzione e ampia
discussione si devono poi certamente alle norme degli artt. 2498 a
2500 novies dove si regolano in modo per la verità assai perfettibile
le operazioni straordinarie di trasformazione omogenea e di trasformazione
eterogenea delle società.
Né alla enumerazione degli argomenti che si desidera discutere può
mancare un riferimento alla innovazione di regime delle società che
si è operata prefigurando all'art. 2447 bis la possibile costituzione
di patrimoni destinati ad uno specifico affare così come i contratti
di finanziamento dello specifico affare regolati dall'art. 2447 decies
. E se la materia si presta a (anzi pretende) valutazioni con il
metodo dell'analisi del diritto ancor prima interessa ricevere autorevoli
ricostruzioni di genere sistematico quanto quanto ai caratteri distintivi
della fattispecie indicati dall'art.2447 ter , ai vincoli di
destinazione e alle prescrizioni pubblicitarie,alle discipline di
contabilità e alle normative di bilancio che qualificano l'innovazione
dell'art. 2447 bis .
3.
- Non sarà tuttavia il caso di integrare al dettaglio il repertorio
degli argomenti particolari che offrono materia ad una discussione
naturalmente aperta a tutte le indicazioni che possano venire da
quanti interverranno. E perciò sembra utile richiamare soltanto
gli argomenti relativi a basic rules che già di per sé documentano
le grandi linee del percorso seguito dal legislatore della riforma
.Ma anche questo in via breve perché una volta di più non occorre
davvero lungo discorso.
Considerato quanto sono diverse le iniziative imprenditoriali che
si svolgono nella forma giuridica della società per azioni erano comprensibilmente
numerosi e ben motivati gli interrogativi sempre aperti in punto di
possibili alternative di politica del diritto . E da sempre quanto
a policies e a principi costitutivi del sistema la riflessione
sul fenomeno «società per azioni» è consegnata ad una sconfinata letteratura
che non sarà certamente possibile ripercorrere, essendo comunque letteratura
spesso divisa da contrastanti orientamenti ma pur sempre univoca
nella segnalazione della complessa trama degli interessi messi in
gioco dall'esercizio di una attività di impresa nella forma della
società per azioni.
Nella prospettiva segnata dalle norme della riforma del gennaio 2003
e appunto quanto a composizione degli interessi in gioco si impone
allora una circostanziata valutazione dei risultati che ne conseguono
in ordine alla diversa posizione e alla situazione di oggettiva
divergenza di interessi tra soci di maggioranza che dispongono degli
strumenti di comando della società e quanti sono invece soci di minoranza
esclusi dal governo della compagine azionaria .E sarà naturalmente
il caso di distinguere tra minoranze di consistente rilievo e posizione
marginale del < piccolo> azionista.
Interessa conoscere più di quel che consentono puri e semplici discorsi
di superfice in qual misura le norme della riforma migliorano (e certamente
migliorano) lo status socii delle minoranze e segnatamente
dell'azionista investore di risparmio. Le norme che si riferiscono
in via esclusiva alle società che sul modello dell'art. 2325 bis
fanno ricorso al mercato del capitale di rischio sono infatti il primo
punto di emersione di una più ampia policy che dagli interventi
a seguire dovrà essere documentata per esteso. E documentata per
esteso si vorrebbe la nuova organizzazione dei rapporti che comunque
intercorrono tra azionisti (fossero anche i soci di maggioranza) e
amministratori della società.
Una volta preso atto che agli amministratori competono loro esclusivi
poteri di gestione dell'impresa essendo ormai comunque più contenute
le competenze della assemblea dei soci molto interessa poi comprendere
fino in fondo con quali finalità il legislatore ha codificato le
sue variazioni di sistema. In linea generale e astratta si sa quali
ulteriori varianti di sistema comportano le alternative al tradizionale
modello di organizzazione societaria dell'art. 2380 offerte dal modello
monistico dell'art. 2409 sexiesdecies e dal modello dualistico
dell'art 2409 bis .
Ma comprensibilmente molto interessa l'opinione di specialisti della
materia perché lo spazio aperto a modello monistico e modello dualistico
in altri paesi del continente europeo o in ambiente di common law
di per sé non è garanzia di un loro elevato rendimento nelle possibili
applicazioni al caso italiano. E comunque ne risulta prefigura una
particolare dialettica di rapporto tra amministrazione della società
e funzioni di controllo societario già molto considerata ma forse
non ancora esplorata per intero.
Altri argomenti di discussione saranno stabiliti da chi interverrà
e immagino che comunque la dovuta attenzione ci sarà per le fattispecie
di inevitabile divergenza tra attese dei soci (e dei prestatori
di lavoro dell'impresa) e aspettative dei terzi creditori della società
, operando disposizioni che a garanzia di tutela del loro diritto
a ricevere segnano i necessari limiti alle libertà di disposizione
del patrimonio sociale. Ma sarà assai istruttivo ogni ulteriore intervento
espressamente inteso a documentare con riferimento ad altre fattispecie
di genere particolare la ratio legis delle nuove norme di
disciplina delle società per azioni.
Norme comunque pensate per identificare un possibile punto di equilibrio
tra posizioni e pretese di avere <diritti> sempre e strutturalmente
confliggenti. E una seria riflessione sul fenomeno «società per azioni»
guardato nella prospettiva della recente riforma del suo regime
a veder bene porta con sé molto più di quanto non si possa trovare
nel formale discorso sull'insieme dei suoi congegni normativi. Per
quanto sia possibile si domandano perciò anche ragionevoli prefigurazioni
di quanto potrà essere nuovo diritto giurisprudenziale delle società
di capitali.
E se è vero che la ricognizione di campo che si domanda di svolgere
non si spinge più avanti delle questioni di stretta interpretazione
delle norme della riforma , mi sembra prevedibile che per forza di
cose finiscano con l'emergere anche questioni di ordine più generale
che esigono anch'esse precisa definizione. A cominciare dalla tradizionale
(e da sempre infinite volte discussa) contrapposizione che non è
puramente ideologica o di «teorie» tra rappresentazioni della società
per azioni come istituzione oppure invece come contratto
Un breve richiamo per ricordare l'intera letteratura dove si avverte
che il discorso non riguarda necessariamente o soltanto le attività
di impresa per l'oggetto o la finalità statutaria sottratte al principio
capitalista dell'economia di mercato. Riguarda sia pure in diverso
modo lo stesso settore privato dell'economia e perciò il multiforme
universo delle imprese che non sono in alcun senso impresa pubblica.
Anche le imprese del settore privato costituite in forma di società
per azioni sembrano infatti a molti essere una istituzione per così
dire a rilevanza «pubblica», quando l'interesse reso giuridicamente
rilevante dalla costituzione della società non è pensato soltanto
come personale e privato interesse ai risultati economici della attività
di impresa condiviso dai soci.
Ma non sarà il caso di ripetere ciò che già si legge nel manuale universitario.
Alla società per azioni si guarda come a qualcosa di più di un negozio
giuridico «rete di contratti» conclusi per una pura e semplice regolazione
di rapporti di affari. Si teorizza nel modo ripetuto da una intera
letteratura un < interesse della impresa > in sé considerata,
appunto quale «istituzione» che al di là degli interessi dei soci
ne coinvolge altri meritevoli di tutela, si tratti poi delle aspettative
dei dipendenti dell'impresa, dei terzi suoi finanziatori e della massa
dei creditori, del mercato o in senso ancora più ampio di un «interesse»
dell'«economia nazionale».
E che il discorso non è soltanto divagazione ideologica o l'astratto
argomentare dei professori risulta con grande evidenza (da ricorrenti
progetti di politica del diritto e quel che più conta) da rilevanti
orientamenti del giudiziario che configurano un autentico diritto
di fonte giurisprudenziale tradizionalmente orientato in questa direzione.
Non si tratta perciò soltanto di una appassionata letteratura sulla
posizione istituzionale della società di capitali ma al tempo stesso
di un modello concettuale per fare operativamente politica del diritto
e law in action .
Contratto o comunque pura e semplice attività negoziale di soggetti
privati la società per azioni è invece nell'opinione di quanti ritengono
che con la sua costituzione altro non sia se non avvio di una iniziativa
economica in forma di impresa, che istituzionalmente deve uniformarsi
ad un rigoroso regime di norme disposte a tutela dei prestatori di
lavoro, dei terzi entrati in rapporto con l'impresa e del mercato
di riferimento, senza che tuttavia per essa si configuri una funzione
di cura di interessi generali (e tanto meno di un pubblico interesse).
Se la impresa societaria ha un valore «sociale», e se svolge una funzione
«sociale» del maggior rilievo è perché opera come strumento di una
economia di mercato che per sua natura e grandemente crea ricchezza
con risultati collettivi di segno positivo.
Come si sa questo modo di rappresentare il fenomeno «società per azioni»
trova un suo forte riscontro nel complessivo sistema delle norme della
riforma del gennaio 2003 che non sembra davvero legittimare un diverso
genere di valutazioni. E in altra ma correlata prospettiva di analisi
si pensi poi allo spazio aperto dall'art. 2341 bis alla formale
legittimazione di patti parasociali per così dire <integrativi>
della disciplina statutaria della società. Disciplina statutaria che
(non soltanto nel caso della società a responsabilità limitata ma
anche) nel caso della società per azioni contestualmente si consegna
ai poteri di autonomia dei soci in misura tale da operare davvero
una svolta di sistema .
E per fare ancora riferimenti certamente da discutere e tuttavia
assolutamente emblematici si pensi infine alla rimozione del principio
di numero chiuso delle fattispecie azionarie così come alla policy
privilegiata in materia di strumenti finanziari diversi dalle azioni
e più in generale per l'intero contesto dei di mezzi di finanziamento
dell'impresa. Né mancano ulteriori disposizioni della riforma nel
segno di poteri di autonomia privata che a taluno sembra consegnare
quasi per intero il regime della società per azioni alla disciplina
del contratto .Un assunto nel numero di quelli massimamente aperti
al confronto delle opinioni altro ancora essendo comunque utile rimarcare
quanto a scelte operate dal legislatore che confermano e portano a
decisivi risultati un preciso orientamento di policies .
4. - Si seguano teorie della «istituzione» o si pensi in termini di
«contratto» in passato si è molto discusso in che misura fosse razionale
(e perciò da preferire) il modello normativo di una disciplina delle
società per azioni tendenzialmente unitaria e in che misura occorresse
invece provvedere ad una diversificazione di regime a seconda delle
particolarità dei singoli comparti di società azionarie e delle singole
fattispecie. Ma se più delle discussioni svolte in passato adesso
comprensibilmente interessa guardare agli svolgimenti dell'ordinamento
societario non sarà difficile fare definitiva chiarezza.
L'ormai consolidata esperienza della generalità degli ordinamenti
dei paesi a capitalismo maturo assegna posizione residuale al modello
della disciplina unitaria perché dovunque alla diversità dei fenomeni
nel lungo periodo finiscono per corrispondere diversità dei congegni
normativi. Logica di diversificazione che trova puntuale riscontro
nella riforma del gennaio 2003 essendo una volta di più norma di
obbligato riferimento l'art. 2325 bis, che in modo
così deciso organizza il sistema distinguendo (e separando nel loro
regime ) società che fanno ricorso al capitale di rischio in certa
misura going public e società che invece al pubblico risparmio
non fanno ricorso.
E ancora per l'art. 2325 bis nel linguaggio del legislatore
società <che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio
> sono sia le società <emittenti di azioni quotate in mercati
regolamentati > sia le società emittenti di titoli non quotati
ma pur sempre <diffusi fra il pubblico > in misura rilevante.
Il secondo comma dell'art 2325 bis avverte poi che con riguardo
alle società emittenti di azioni quotate è necessario considerare
anche quanto sia diversamente disposto da altre norme del codice
o di leggi speciali. E già da tutto questo emerge con la maggior
evidenza una policy di diversificazione di regimi che è certamente
carattere principale ( e sicuro merito ) della riforma in vigore
dal gennaio 2004.
Diversificazione di regimi che diventa poi particolarismo societario
se all'interno del sistema delle norme inderogabili i soci costituenti
si avvalgono dei privati poteri di normazione delle iniziative imprenditoriali
congegnate in forma di società per azioni che le norme della riforma
mettono ampiamente a loro disposizione. E in questo senso si tratta
di discutere nel dettaglio una disciplina di riforma che come
si è più volte osservato è decisamente in linea con la opinione
di quanti considerano segno di un ordinamento della società per azioni
davvero evoluto soltanto i sistemi normativi che lasciano spazio
alle determinazioni e alle libertà di autonomia negoziale .
Dagli interventi che seguiranno si attende una ricognizione di
materia che riscontri le disposizioni di più ampio rinvio a poteri
riservati alla libertà statutaria dei soci .E che provveda a mettere
in evidenza il significato forte delle disposizioni che quanto a
contratto e libertà negoziali legittimano con ampiezza il ricorso
a patti parasociali .Allo stesso modo si attende una ricognizione
di materia invece intesa a fare rassegna delle norme che continuano
ad essere inderogabile disciplina della società per azioni .
Norme che talvolta sono clausole generali in funzione di garanzia
dell'ordine pubblico economico e altra volta disposizioni codificate
a tutela di un interesse generale che occorre comunque difendere
.Ma se è vero che si tratta di basic rules al vertice del
sistema a veder bene una volta complessivamente considerato il
sistema sembra pur sempre restituire l'immagine di un ordinamento
dove una serie di indispensabili prescrizioni con carattere di imperatività
rinvia poi ad altro.
Da ciò una disciplina della società per azioni sul modello di normative
del codice civile da integrare in via di self regulation mediante
regole di statuto della società volta a volta elaborate in autonomia
dai partecipanti all'iniziativa imprenditoriale. Ma se questo è sicuramente
stato l'orientamento privilegiato dal legislatore della riforma occorre
adesso discuterne in termini più puntuali di quanto possono consentire
i ricorrenti discorsi di quadro generale che inevitabilmente rischiano
di trascurare quanto sarà diritto vivente delle società di capitali.
In
questa prospettiva di analisi sarà anche utile confrontare opinioni
con riguardo al Codice di autodisciplina che in materia di corporate
governance delle società con azioni quotate si era approvato
ad ottobre del 1999 , in tempi successivi essendosi provveduto a
sue revisioni che si tratta di valutare in termini di rendimento operativo
delle regole stabilite appunto in via di self regulation degli
aderenti all'iniziativa. E quanto a definizione della corporate
governance parte di essa si erano considerate nel loro complessivo
insieme le direttive «secondo le quali» le imprese sono «gestite
e governate», perciò un intero insieme di «norme, di tradizioni, di
comportamenti elaborati» in modo volta a volta diverso «dai singoli
sistemi economici e giuridici» ma comunque determinanti per l'operare
delle società azionarie
Sia pure muovendo dalla premessa che il loro impiego è «volontario
e non obbligatorio» anche nel caso italiano i promotori dell'iniziativa
hanno provveduto ad elaborare una prima serie di regole di corporate
governance variamente discusse . Regole fondate sul principio
«della libertà di organizzazione del governo di impresa» e tuttavia
parte di un più ampio contesto di prescrizioni dove il principio di
«autodeterminazione» risulta invariabilmente associato alla richiesta
una «corretta definizione delle responsabilità in un regime di perfetta
trasparenza» delle attività societarie.
Assegnando al Codice di autodisciplina il suo «obiettivo principale»
il Comitato per la corporate governance a suo tempo ne aveva
poi indicato come dichiarata finalità «la massimizzazione del valore
per gli azionisti» e quanto ne consegue in termini di «efficienza»
e di «integrità» aziendale, a beneficio di tutti gli altri stakeholders
intesi come tali «i clienti, i creditori, i consumatori, i fornitori,
i dipendenti, le comunità e l'ambiente», perciò l'intera serie dei
soggetti e degli interessi che un evoluto ordinamento del settore
deve prendere nella dovuta considerazione.
Si guardava «alla «centralità» del consiglio di amministrazione prefigurando
sia criteri di sua affidabile composizione sia regole di svolgimento
della attività societaria appunto riferite al «primato» dell'interesse
sociale e della «massimizzazione» dei risultati utili. Si raccomandava
la costituzione di un sistema di controllo interno «nei limiti del
possibile» inteso a «prevenire e gestire» i «rischi di natura finanziaria
e operativa» e quant'altro possa originare «danno della società».Ma
guardando più là delle formule di moral suasion e delle enunciazione
di principio quel che serve ( e dalla discussione si attende ) è un
giudizio sia sul modello di self regulation sia in ordine
al suo reale rendimento quanto a risultati di law in action
.
5. - Ancora una volta privilegiandosi il metodo della analisi economica
del diritto ancor più naturalmente si domanda una valutazione in
termini di possibile rendimento della disciplina societaria con
riguardo alle norme della riforma che non sono strumento di moral
suasion ma puntuale prescrizione di regole di governo societario.
In modo particolare interessano le norme che maggiormente influiscono
sull'ordine di problemi con formula di sintesi ormai del tutto
consolidata indicati come questione del rapporto tra < proprietà>
e <controllo >. Questione assolutamente cruciale già nel caso
della grande società per azioni ad azionariato diffuso per tutti motivi
indicati già dalle pagine di apertura del manuale universitario.
Se per una grande parte la proprietà azionaria è frammentata presso
una massa di piccoli azionisti, azionisti per così dire «marginali»
ognuno possessore di partecipazioni azionarie quanto mai contenute,.
il controllo della impresa si colloca necessariamente altrove perché
il mondo dei piccoli azionisti è mondo di azionisti risparmiatori
che non prendono parte attiva alle vicende dell'impresa ,già il manuale
universitario avvertendo che una minoranza di azionisti <imprenditori>
se ha in portafoglio partecipazioni azionarie di adeguata consistenza
dispone dei diritti di voto che occorrono per deliberare la nomina
degli amministratori della società, mediante gli amministratori nominati
esercitando poi il controllo e il comando della società.
All'immagine stilizzata delle pagine del manuale sarà tuttavia utile
sostituire considerazioni meno approssimative comunque provvedendosi
ad una rassegna delle norme della riforma che finalmente precostituiscono
non marginali strumenti di tutela degli azionisti <risparmiatori
> ,certamente più rilevanti degli astratti discorsi (che sono così
spesso discorsi poco informati) sulla modellistica di public companies
alla impossibile ricerca di una idealizzata <democrazia > azionaria.
Con il medesimo senso della realtà sarà utile svolgere l'analisi
di altri ordini di problemi che i successivi interventi dovranno pur
considerare.
Non esclusi i problemi conseguenti al potere degli amministratori
all'origine di una ulteriore e più generale separazione tra «proprietà»
e «controllo» dell'impresa, dovendosi valutare in qual misura quel
potere sia un insieme di poteri di gestione della società già in
punto di diritto sottratti all'influenza degli stessi azionisti di
comando. E rilevato che ad esercitare il controllo dell'impresa per
ciò che più conta talvolta possono essere amministratori della società
che pure non ne sono azionisti (o comunque non azionisti in possesso
di partecipazioni azionarie rilevanti) le pagine del manuale universitario
insegnano che in ogni caso saranno gli amministratori a progettare
e ad attivare i programmi strategici, industriali e finanziari della
società.
Saranno perciò loro a svolgere l'intera serie delle funzioni di governo
societario che con la già segnalata formula di estrema sintesi ormai
comunemente indicate come corporate governance. Lasciando
sullo sfondo la indeterminatezza delle rilevazioni di carattere sociologico
e di una imponente letteratura generalista, giuristi che sono specialisti
della materia possono sicuramente fare maggior chiarezza e leggere
le norme della riforma del gennaio 2003 nel modo che occorre per stabilire
quale regime ne risulti a fronte dei tradizionali problemi di rapporto
tra <proprietà > e <controllo > dell'impresa.
Problemi di controllo societario che in altra ma obbligata prospettiva
di analisi si presentano poi nei termini di una <contendibilità
> del controllo e delle posizioni di comando azionario. E' un ordine
di problemi che semplice richiamo per i dovuti approfondimenti con
speciale riguardo al comparto delle società ad azionario diffuso
dove si registra la maggior instabilità di quelle posizioni in ragione
della loro maggiore contendibilità, mediante offerte pubbliche di
acquisto delle azioni con diritto di voto che quando sono offerte
remunerative comprensibilmente incontrano il favore degli azionisti
«risparmiatori». E come si sa il continuativo flusso di operazioni
di offerta pubblica di acquisto (o di acquisto e di scambio) è diventato
davvero fenomeno cruciale al punto più stretta interferenza tra diritto
delle società e diritto dei mercati finanziari.
Decideranno i successivi interventi se estendere la discussione a
questo ambito di materia che comunque presenta caratteri da precisarsi
se non altro per rilevare in qual misura alla particolarità del
sistema della financial economy nel lungo periodo finiscono
necessariamente per corrispondere altrettante particolarità dei
congegni normativi. E ad una forte diversificazione di regime in ogni
caso ovunque si è provveduto quanto alle società per azioni going
public, intese come tali quante si rivolgono al pubblico risparmio
con una sollecitazione all'investimento azionario che rende indispensabili
norme di garanzia e forme di vigilanza assolutamente particolari.
Da ciò tutti i punti di interferenza tra disciplina societaria e
regimi di mercato finanziario che come già si diceva trovano adesso
immediato riscontro nelle disposizioni dell'art . 2325 bis
. Una norma di grande chiarezza nelle sue intenzioni di politica
del diritto a tutela dell'azionista <risparmiatore > ma al
tempo stesso norma assai problematica là dove impegna ad una organizzazione
in sistema delle prescrizioni del quinto libro del codice civile
con le prescrizioni di legislazione speciale che non sarà davvero
cosa facile. Una riflessione in ordine a ratio legis e conseguenze
applicative dell'art. 2325 bis è urgente e massimamente rilevante.
La attesa sociale di tutela del risparmio investito nello strumento
finanziario <azioni> in ogni caso ha tutta la forza assicurata
dalle norme di costituzione economica già richiamate , e segnatamente
dalla norma dell'art. 47 dove imperativamente si domanda appunto
<tutela del risparmio > e <in tutte le sue forme.> E la
«parte quarta» del Tuf ,il Testo unico delle disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria del luglio 1998 è la
speciale e rigorosa disciplina delle società con azioni <quotate
> in mercati mobiliari «regolamentati» o comunque <ampiamente
diffuse > presso il pubblico degli azionisti «risparmiatori» che
l'art. 2325 bis impegna adesso a considerare secondo la già
indicata logica di sistema. .
Di regola integrate in un sistema di gruppi di società che sono sempre
più spesso gruppi organizzati ad una dimensione multinazionale anche
in questo senso le società con azioni quotate o comunque diffuse
tra il pubblico degli investitori costituiscono ormai oggetto di
un regime comprensivo di contenuti tali da far pensare che ormai
si tratti di un tipo di società a sé fortemente caratterizzato da
uno speciale statuto giuridico di settore. Ma naturalmente più della
qualificazione concettuale ha interesse il risultato di garanzia.
Ha interesse l'insieme dei mezzi di protezione legislativa degli
investitori «risparmiatore» che le norme del Tuf finalmente
organizzano in una coerente disciplina di genere speciale. A tutela
degli investitori ma anche «avendo riguardo» alla «stabilità», alla
«competitività» e al «buon funzionamento» del mercato finanziario,
come si sa le norme del Tuf a suo tempo avevano variamente
attivato speciali garanzie di trasparenza delle attività e degli
assetti azionari, speciale regime dei diritti degli azionisti di minoranza,
più estese funzioni di controllo sull'amministrazione della società
e molto altro ancora.
Si tratta di un insieme di garanzie che le norme del Tuf mediante
disposizioni di principio in ampia misura rinviando poi alle ulteriori
prescrizioni regolamentari e alle attività di vigilanza delle autorità
di regolazione dell'economia finanziaria. E se un ruolo di particolare
rilievo compete alla Commissione nazionale per le società e la borsa,
la Consob chiamata dal Tuf a funzioni di disciplina del mercato
finanziario quanto mai impegnative che molto spesso comportano ancora
una volta l'impiego di estesi poteri di genere normativo e regolamentare,
massimamente rilevano anche le funzioni regolatrici che competono
alle società di gestione del mercato mobiliare dell'art. del Tuf.
All'ordinamento delle società con azioni quotate in questo senso si
deve davvero guardare con l'attenzione necessaria per apprezzarne
tutti i caratteri distintivi già in evidenza quando si considerano
la configurazione di una particolare categoria di azioni quali sono
le azioni di risparmio, il particolare regime di trasparenza delle
proprietà azionarie che costituiscono partecipazioni rilevanti per
la loro consistente entità, la disciplina dei rapporti di gruppo e
degli< accordi parasociali> tanto più determinanti quando intercorrano
tra soci di comando. Allo stesso modo sarebbe bene poter discutere
in dettaglio la normativa di obbligo in materia di offerte pubbliche
di acquisto e di scambi.
Molto altro ancora si dovrebbe poi considerare precisandosi in che
misura le società azionarie quando hanno azioni <quotate>
derivano altra (e consistente) parte della loro disciplina dalle norme
di diritto dei mercati finanziari. E si ricorderà in qual misura
il diritto dei mercati finanziari è sistema di norme che ha per suo
oggetto anche la disciplina di numerose società azionarie a statuto
speciale.
Imprese di intermediazione mobiliare che nell'interesse degli investitori
principalmente agiscono su mercati finanziari sono infatti imprese
bancarie, imprese di assicurazione, società di investimento mobiliare
(le Sim),società di gestione del risparmio o società di investimento
a capitale variabile (le Sicav ) ma sempre e comunque società
azionarie. E invariabilmente si tratta di società azionarie a diritto
speciale. Si impiega una tecnica di organizzazione legislativa e si
privilegia una politica del diritto che a veder bene operano poi a
tutto campo.
Non è infatti diversa la configurazione degli apparati di governo
e di amministrazione di questo comparto dell'economia finanziaria.
Per l'art. 61 del Tuf l'attività di organizzazione e gestione
dei mercati finanziari ha «carattere di impresa» ed è esercitata da
società per azioni. Per l'art. 80 «carattere di impresa» esercitata
da società per azioni ha anche l'attività di gestione accentrata e
dematerializzata degli strumenti finanziari. E tra gli strumenti finanziari
che l'art. 1 del Tuf indica come valori « negoziabili sul mercato
dei capitali » naturalmente occupano posizione di primario rilievo
«le azioni» ammesse a quotazione in quanto «titoli rappresentativi
di capitale di rischio».
È vero che in ampia misura il diritto dei mercati finanziari è ormai
ordinamento di settore che fa parte a sé. Ma ogni possibile separazione
del diritto delle società di capitali dalla materia finanziaria è
cosa che appartiene al passato. E in questa prospettiva di analisi
la discussione da svolgere ancora una volta inevitabilmente rinvia
allo scenario sovranazionale di inizio secolo.
6. - Con grandezze sempre maggiori flussi monetari lasciano il territorio
nazionale per diventare investimento estero e i residenti esteri
originano un flusso di segno contrario. In tempi di global economy
e di e.commerce come i volumi delle transazioni di
questo genere sono diventati quantità in altri tempi semplicemente
impensabili. E ancora di recente si è rilevato in che misura
dagli ultimi anni Novanta è ormai in atto e su scala di massa
un forte incremento delle risorse patrimoniali che si investono
all'estero, impiegando una crescente varietà di strumenti finanziari(
ma in consistente misura acquistando partecipazioni azionarie )
con una ben motivata propensione a sempre maggiori diversificazioni
di portafoglio.
Ritorni ad un passato di chiusura entro una geografia di confini nazionali
non sono una eventualità da considerare. Normative sovranazionali
e prassi di mercato seguono e al tempo stesso incentivano queste
linee di tendenza. E si legga che cosa stabiliscono l'art. 2, il
quinto comma dell'art. 18 e l'art. 67 del Tuf con riguardo
all'interazione tra discipline nazionali e ordinamento comunitario.
Regolando appunto i <rapporti con il diritto comunitario>
la normativa del Tuf avverte che l'autorità di governo, la
Banca d'Italia e la Consob esercitano e devono esercitare i
poteri loro attribuiti < in armonia con le disposizioni comunitarie
,applicando i regolamenti e le decisioni dell' Unione Europea >e
provvedendo in merito alle <raccomandazioni> espresse nella
sede sovranazionale.
Quando poi prefigurano il possibile incremento delle categorie di
strumenti finanziari così come le possibili innovazioni in materia
di servizi di investimento e le conseguenti forme di vigilanza prudenziale,
la normativa del Tuf guarda all'evolvere e alla dinamica dei
mercati ma allo stesso modo espressamente impegna il legislatore
della materia a <tener conto (.) delle norme(.) stabilite dalle
autorità comunitarie>. Una medesima policy di riferimento
all'ordinamento comunitario è punto forte della disciplina di riconoscimento
dei mercati esteri di strumenti finanziari .E se naturalmente tutto
questo massimamente interessa il mondo delle società per azioni
emittenti financial products le finalità da conseguire risultano
di immediata evidenza
Sia programmi generali di politica economica che policies di
settore,e perciò qualsiasi politica del diritto necessariamente
condividono l'intera serie degli obiettivi fondamentali già con grande
chiarezza segnalati dalle norme del Tuf che volta a volta
si riferiscono a soggetti <emittenti > azioni o altri strumenti
finanziari, attività delle società per azioni che svolgano attività
di intermediazione mobiliare e dinamica del mercato dei capitali .
E si leggano in modo particolare le norme di programma degli artt.
5, 63 e 91 .Ma numerose altre occorre leggere con la medesima attenzione
.
Anche quando le loro indicazioni di principio sono diversamente formulate
sempre le norme del Tuf domandano infatti risultati di efficienza
del mercato dei capitali ,e più in generale risultati di <buon
funzionamento> e di <competitività> del <sistema finanziario>
complessivamente considerato.
Con la medesima forza si domandano garanzie di sua <stabilità>
, sana e prudente gestione delle risorse consegnate alla financial
industry così come trasparenza e correttezza dell'agire societario
.A tutto questo gli svolgimenti dell'ordinamento comunitario aggiungono
dimensione sovranazionale e un più forte impulso in direzione dei
fattori costitutivi di una economia capitalista di libero mercato.
Un obbligato processo di destatualizzazione dei sistemi normativi
necessariamente coinvolge tutti gli ordinamenti e attraversa per
intero le economie di questo inizio secolo. Ma più di qualsiasi altro
il settore dell'economia finanziaria e i suoi mercati devono misurarsi
con una domanda di efficienza operativa ma anche di vigilanza e di
legalità che già nel contesto europeo a veder bene può avere sufficiente
risposta soltanto da interventi del legislatore comunitario.
Interventi e normative comunitarie da progettare e portare a risultati
operativi con grande estensione di campo già per le società di
capitali occorrendo disciplina di e.commerce e trading
on line ma contestualmente dovendosi considerare prestazione
dei servizi finanziari, regolamentazione di mercati e delle ammissioni
a quotazione ,offerte pubbliche del genere Opa e Opas,
regole contabili, modalità di clearing e settlement dei
titoli così come <manipolazioni > di mercato e molto altro
ancora .
Il processo di transizione ad un diritto europeo dei mercati mobiliari
è su più fronti ormai entrato in fase di rilevante operatività .E
se non qui possibile una rappresentazione dello scenario di insieme
sarà pur sempre almeno indicativa una serie di concisi riferimenti
ad iniziative comunitarie sempre più al centro della generale attenzione
che sarà perciò necessario discutere .
Alcuni interventi del legislatore europeo sono di più immediata evidenza.
E per fare soltanto un esempio sono certamente cosa di grande rilievo
le disposizioni della direttiva che a gennaio del 2003 guardando al
mercato azionario ha stabilito nuovo regime di prevenzione e di
reazione all'abuso di informazioni riservate e alle operazioni di
manipolazione del mercato secondo un più evoluto regime di sanzione
del market abuse .Dove esistono asimmetrie informative il
principio del market egualitarianism è infatti gravemente
violato e sicuramente occorre sanzionare l'uso dell'informazione per
così dire <privilegiata> occorrendo allo interrogarsi sul miglior
modo di reagire ad altre possibili forme di manipolazione del mercato.
Anche molto altro e ancor più deve tuttavia essere oggetto di
attenta riflessione se si vuole misurare per intero la estensione
di campo dell'iniziativa comunitaria . Si pensi a quale rilevante
svolgimento dell'iniziativa comunitaria consegue alle discipline
in materia di conglomerati finanziari finalmente intese ad
attivare speciali regole di amministrazione del rischio e di vigilanza
sui gruppi societari a grande dimensione.
Massimamente rileva poi quanto possa diventare miglior disciplina
fiscale delle operazioni di mercato azionario
E ancora. Con riguardo al comparto dei rapporti precontrattuali ,si
pensi alla definitiva approvazione della direttiva in materia di prospetto
informativo, che se muove dall'assunto che <il documento informativo>
deve assicurare la <chiara > e <completa >informazione
necessaria per <prendere > consapevoli <decisioni di investimento
> è poi dichiaratamente intesa a consentire una più agevole e
meno costosa raccolta di risparmio e capitali nel contesto dell'intera
Unione europea avvalendosi della autorizzazione ricevuta dall'autorità
competente di un singolo Stato secondo la regola dell'home competent
authority.
Per il comparto degli investimenti già operati segnalo in modo particolare
la recente proposta di una direttiva intesa a stabilire minimum
transparency requirements come obbligo per le società emittenti
di valori trattati in un mercato regolamentato ,così da assicurare
tutela degli investitori e al tempo stesso attrarre risorse finanziarie
al mercato europeo dei capitali ,che comunque si prefigura come mercato
aperto,efficiente e caratterizzato dalle dovute prescrizioni di integrity
.Si tratti poi dell'informazione periodica o di altre forme di
disclosure intenzione del legislatore comunitario è comunque
< contemperare > le prevalenti esigenze di una maggior trasparenza
con le contestuali esigenze di non gravare le imprese di <costi
in eccesso>.
E le barriere nazionali una volta di più dovrebbero in ogni caso essere
rimosse incentivandosi l'accesso delle imprese a più di uno dei mercati
dell'Unione Europea. E' un generale orientamento nella direzione
di una policy sovranazionale di genere aperto che trova altro
e decisivo riscontro nella recente e assai discussa proposta di
direttiva in materia di servizi di investimento e di regolamentazione
dei mercati azionari (ma non soltanto )..
Si muove dal riscontro dei mutamenti che over the last decade
hanno caratterizzato le attività delle società azionarie di servizio
finanziario e l'andamento dei mercati per dichiarare l'urgente necessità
di normative di incremento della armonizzazione delle discipline nazionali..
E si considerano prerequisiti del completamento del mercato comunitario
sia regole di single passport che consentano alle imprese
di operare nell'intero contesto europeo ,sia regole di tutela degli
investitori che allo stesso modo a loro consentano di allocare
risparmio <dovunque in Europa > con le necessarie garanzie
di protezione normativa.
Ne risulta progettato un regime di organizzazione dei servizi di investimento
e di assetto dei mercati regolamentati e non regolamentati
tutto nel segno della concorrenza tra sistemi di negoziazione,ritenendosi
che per via di liberalizzazione delle attività e avviando un processo
di riforma del sistema dichiaratamente rivolto a mettere imprese
di intermediazione e mercati in concorrenza nella conquista e nella
esecuzione degli ordini si conseguano positivi risultati di rimozione
delle barriere all'ingresso di nuovi operatori nel comparto dell'industria
dei servizi finanziari.
Insieme con questo risultati utili sono attesi quanto a riduzione
dei costi delle attività e a miglior qualità dei servizi offerti
al pubblico degli investitori .
In estrema sintesi è la policy della concorrenza quale incentivo
alla innovazione e alla maggior efficienza di mercato. Ma da parte
di molti e molto autorevolmente si è osservato che occorre valutare
,e valutare a fondo in che misura la progettata riforma prefigura
realmente il dovuto equilibrio di sistema tra <liberalizzazione
> e regole d'ordine in linea con le emergenti necessità di
maggior tutela degli investitori
Nuovo regime sovranazionale dei prospetti informativi per la sollecitazione
del pubblico risparmio, disposizioni della direttiva di in materia
di insider trading e abusi di mercato, le tormentate progettazioni
di un ordinamento sovranazionale delle attività di intermediazione
e dei mercati e molto altro ancora in ogni caso sono il segno di
una svolta storica forse ancora non interamente compresa nelle sue
dimensioni e nelle sue valenze di politica del diritto. Come si è
avvertito una politica del diritto inevitabilmente multiforme essendo
perciò impensabile una sua documentazione in via breve.
Ma è pur sempre possibile indicare almeno la univoca direzione del
percorso comunitario. E se gli li interventi operati in prevenzione
e a sanzione dei comportamenti devianti che configurano fattispecie
di illecito e di market abuse fanno parte a sé ,uniformandosi
all'obbligato modello delle normative che stabiliscono invalidità
di atti o applicano misure di genere punitivo,quando invece occorre
precostituire normative di ordinario regime dei mercati con ogni
evidenza prevalgono policies di costruzione di un nuovo
diritto privato europeo sul modello che si è già segnalato.
Quale che sia l'oggetto della regolazione comunitaria la strumentazione
giuridica comunemente privilegiata è infatti quella di genere
privatistico nel senso stretto del termine , dominando una logica
di sistema in linea di principio dichiaratamente intesa ad ampliare
lo spazio aperto ai poteri di libera determinazione dell'autonomia
operativa dei soggetti attivi sul mercato dei valori mobiliari .
E' comunque logica di sistema finalmente pensata a misura di un
diritto delle società di capitali e di una financial industry
di genere transnazionale .
Invariabilmente di genere transnazionale si tratti di una disciplina
di prospetto informativo che consente di scegliere dove conseguire
una approvazione a valere per l'intero contesto comunitario, di una
disciplina dell'intermediazione mobiliare e dei mercati che azzera
vincoli di appartenenza nazionale e di concentrazione delle transazioni
o di altro ancora. Ma se questa è la politica del diritto che disegna
il futuro tanto più sarà chiaro in che misura è necessario discutere
i cruciali i problemi dell'iniziativa efficiente e delle garanzie
di pubblica vigilanza. E non tutti gli indicatori sono di
segno positivo.
In punto di iniziativa efficiente si deve pur rilevare che se non
mancano i risultati utili spesso il legislatore europeo continua
tuttavia a trovare ostacolo in resistenze che per una parte si devono
ai caratteri di complessità procedimentale del law making comunitario
e per altra parte al gioco di forze degli interessi nazionali. Si
devono segnare al passivo dell'iniziativa comunitaria i tempi lunghi
dell'operatività
E per fare soltanto un esempio , la direttiva intesa a regolare <la
vendita a distanza di servizi finanziari ai consumatori > adesso
finalmente in vigore è il risultato di una contrastata vicenda
attuativa di un progetto in elaborazione dal luglio del 1999 .Ancor
più si devono segnare al passivo le contrapposizioni di poteri forti
che diventano scontro di polices , in questo senso per la
materia azionaria essendo assolutamente emblematico il caso della
progettazione comunitaria di una disciplina uniforme di Opa
e Opas ,che in elaborazione da più di dieci anni sembra ancora
lontana da qualsiasi posizione generalmente condivisa ( e perciò
rinviata ad un imprecisato futuro).
In altra ma convergente prospettiva di analisi istituzionale si consideri
poi quali resistenza incontrano le iniziative sovranazionali con
finalità di garanzia della pubblica vigilanza. E non sarà il caso
di ripetere quanto si è già osservato in apertura di discorso. Economia
di mercato massimamente aperta non significa mercato senza regole
. Da ciò la necessità (che è ormai urgente necessità ) di progettare
e portare a risultato normative al giusto punto di sintesi tra nuove
regole per mercati nel segno delle libertà di impresa e nuove modalità
organizzative delle funzioni di pubblico controllo , che se non
possono essere pensate come direzione pubblica del settore devono
tuttavia pur sempre garanzia di market integrity e di tutela
forte degli investitori.
Anche in questo senso occorre una strategia di intervento legislativo
che sia davvero molto più di una politica del diritto sul modello
dei frammentati interventi di pura e semplice correzione dell'esistente.
Da ciò tutto l'importante rilievo delle policies e delle strategie
di intervento a suo tempo progettate appunto per avviare un complessivo
programma di incremento dell'efficienza di mercati sopranazionali
e di miglior organizzazione delle funzioni normative ma anche di integrazione
comunitaria dei principi e delle modalità di svolgimento delle attività
di vigilanza delle diverse authorities nazionali.
Policies e strategie di intervento già in chiusura degli anni
Novanta formulate in documenti che costituiscono un riferimento obbligato
per ogni possibile discussione in materia di nuovo diritto europeo
dei mercati mobiliari. Mi riferisco in modo particolare alle grandi
linee della organica riforma di sistema prefigurata dalla Commissione
Europea già con l' approvazione nel 1998 del Financial Services
Action Plan .
Come si sa una inziativa pensata come <piano d'azione >che
sembrava indispensabile congegnare in modo tale da conseguire con
la dovuta completezza di regole i risultati indispensabili per assicurare
consistenza reale al progetto di < creazione di un mercato
europeo integrato dei servizi finanziari> .Si trattava di avviare
un processo normativo di grande complessità ma ormai da ogni parte
considerato come cosa da segnare molto in alto nell'agenda delle cose
da fare.
Si ricorderà che se il Consiglio europeo di Lisbona aveva stabilito
al 2005 il termine ultimo per la assunzione dei provvedimenti previsti
dall'Action Plan , quanto al settore dei mercati mobiliari
il Consiglio di Stoccolma aveva poi imposto di stringere i tempi
con una dichiarazione di indirizzo ancora di recente richiamata.
E caratteri di grande rilevanza si deve riconoscere alla proposta
di <adozione> di una <procedura semplificata> per la normazione
< in materia di valori mobiliari> efficacemente formulata
dal < Comitato dei Saggi> presieduto da Lamfalussy.
Proposta formalmente approvata dal Consiglio di Stoccolma e organizzata
secondo logica di law making comprensiva di < quattro livelli>
di possibile intervento. Al vertice del modello istituzionale che
ne risultava configurato si situano le indicazioni di policy
in materia di normazione primaria,e perciò la prefigurazione di direttive
conformate ad una serie di regole di principio con caratteri di tendenziale
<stabilità> (ma anche di <flessibilità > con riguardo
alle possibili evoluzioni di assetto e dinamica dei mercati).Cosa
che nelle intenzioni del Comitato doveva consentire di contenere
i perversi fattori di frammentazione ma anche di <ritardo >
in così grande parte imputabili alle modalità di organizzazione della
funzione legislativa ancora del tutto prevalenti..
Configurava policy di <secondo livello> l'avvio di
processi di normazione secondaria e regolamentare in osservanza dei
criteri e per l'oggetto indicati dalle disposizioni di delega contenute
nella legislazione di fonte primaria.. E precisazione assai importante
l'intero procedimento era pensato come comprensivo delle <consultazioni
pubbliche> necessarie per conoscere e valutare posizioni e aspettative
dei soggetti protagonisti nel settore della imprenditorialità , del
mercato azionario e dell'industria dei servizi finanziari..
Sarà infatti chiaro che nessuna normazione del mondo societario e
dell'economia finanziaria è corpo legislativo che si possa stabilire
seguendo metodo diverso da quello di un law making se non
contrattato quanto meno capace di trovare consensi sufficientemente
diffusi .Essendo in ogni caso assicurata la dovuta trasparenza del
processo normativo nei confronti del Parlamento Europeo, quale <
terzo livello > di intervento si segnalava poi una politica del
diritto intesa ad assicurare finalmente <cooperazione rafforzata
> quanto al complessivo sistema delle < azioni di vigilanza
> assegnate in competenza alle authorities nazionali.
Una cooperazione <rafforzata> anche mediante l'adozione di <misure
di convergenza> delle prassi regolamentari e di controllo impiegate
nei diversi < Paesi dell'Unione> . Si indicava infine come <
quarto livello > l'operare della Commissione Europea per verificare
che l'attuazione di tali misure sia uniforme ed <omogenea a livello
europeo>, non essendo escluso il ricorso agli ordinari strumenti
di <richiamo > e di avvio di una <procedura di infrazione
> in caso di < mancato adeguamento di uno Stato > all'acquis
comunitario. Ne risultava completato un modello e un progetto di
regolamentazione di servizi finanziari e mercati finalmente capace
di offrire strumenti a quant'altro occorrerà in un non lontano futuro.
Un futuro di integrazioni che con ogni probabilità dovranno trovare
formale riscontro anche nelle prescrizioni dei trattati che sono costituzione
dell'Unione Europea. E sembra dover essere questo il contesto normativo
dove trovare soluzione al problema del regime comunitario della pubblica
vigilanza ,che sicuramente non è più problema da consegnare ai discorsi
di lungo periodo o da lasciare al gioco di forze delle contrapposizioni
nazionali.
Offrono utili indicazioni quanti anche per l'ordinamento delle società
di capitali e dei mercati mobiliari pensano alla possibile attivazione
di una authority sul modello privilegiato per il settore del
credito con la configurazione di una Banca Centrale Europea. E per
fare veramente chiarezza alle iniziative di ingegneria istituzionale
ancora una volta occorre discutere da punti di osservazione che
consentano di allontanare il pericolo di errori di prospettiva. Si
sbaglia quando si guarda al sistema delle norme regolatrici in una
prospettiva pericolosamente unilaterale quasi che le vicende dell'economia
finanziaria fossero cosa che forma giuridica e prescrizioni legali
possono governare per intero.
Allo stesso modo occorre scongiurare il rischio di altre perverse
semplificazioni. Se è vero che i suoi congegni e i modi essere di
società di capitali e dei mercati mobiliari sono molto più di quanto
emerge nella prospettiva delle norme regolatrici ,allo stesso modo
si sbaglia se non si considera che per tutti i fenomeni societari
e dell'economia finanziaria la forma giuridica e le prescrizioni
legali costituiscono pur sempre un fattore fortemente condizionante.
E più di quanto non sembri ad osservatori lontani dalla realtà
a veder bene ogni comparto di imprese <società per azioni >
e di financial economy è in consistente misura una variabile
dipendente dal suo diritto.
Molto in questo senso insegnano le indagini svolte con un realistico
metodo di analisi economica del diritto. Regole di procedimento inefficienti
, tempo lungo degli adempimenti richiesti, incertezze interpretative
sono costi che azzerano i benefici di qualsiasi possibile accesso
al mercato. E norme che lasciano spazio aperto ad asimmetrie informative,
lacune disciplinari che agevolano comportamenti devianti o inadeguatezze
degli apparati amministrativi con funzioni di pubblico controllo
sono anch'esse all'origine di passività sistemiche ( e di costi
) che finiscono per essere disincentivo alla presenzasocietaria sul
mercato.
Lo scenario internazionale di inizio secolo in ogni caso conferma
che la concorrenza tra financial economies, e perciò la competizione
tra economia finanziaria del continente europeo e altri mercati di
financial services è in grande misura anche competizione sulle
regole che insieme ad efficienza dei mercati devono garantirne una
affidabile integrità. Non esiste documento comunitario di intenti
o <considerando> di direttive che a tutto questo non guardi
con la maggior attenzione .
Se è vero alla disciplina dei rapporti di mercato sempre più si
provvede con una strumentazione normativa che assegna il ruolo protagonista
ai mezzi e agli istituti in appartenenza all'autonomia privata e
comunque al sistema del diritto privato , gli assetti istituzionali
e le regole di pubblica vigilanza perciò sono con altrettanta forza
elementi costitutivi del sistema perché come non sono congegni a
comando allo stesso modo il mondo delle società di capitali e i mercati
mobiliari neppure possono essere luogo di un far west finanziario.
Non lo possono comunque essere mercati davvero vincenti in un confronto
internazionale che è ormai il contesto necessariamente condiviso
dalla generalità dei paesi a capitalismo maturo. Da ciò il significativo
progresso nel caso italiano certamente costituito dall'intervento
del gennaio 2003 che alle società per azioni assegna una disciplina
in più parti perfettibile ma pur sempre ad un accettabile punto di
equilibrio tra autonomia di soggetti privati e garanzie di vigilanza
nel generale interesse. E a tutto questo per una discussione utile
si aggiunga quanto occorre rilevare con riguardo al sistema delle
disposizioni che assoggettano imprese, società e mercato finanziario
ad un controllo di legalità con lo strumento forte della norma penale.
Sia pure in via di prima approssimazione sarà perciò il caso di segnalare
i caratteri distintivi di un insieme normativo di genere molto particolare..
In linea di principio si possono indicare come interessi protetti
dalla norma incriminatrice i valori sociali che negli artt. 41 e 47
o in altre disposizioni costituzionali segnano limiti alla iniziativa
economica. Ma nella legislazione ordinaria dovevano prevalere disposizioni
che si sono succedute senza una sufficiente organicità di complessivo
disegno del diritto penale di imprese e società.
Ogni singola norma incriminatrice ha poi naturalmente una sua particolare
ratio legis che occorrerà di volta in volta precisare. Ancor prima
occorre tuttavia distinguere tra le diverse norme incriminatrici in
considerazione del loro diverso ambito di operatività. Parte del
sistema sono fattispecie di reato che possono configurarsi per qualsiasi
attività di impresa e per qualsiasi società «soggetta a registrazione».
Altre disposizioni dove si prefigurano fattispecie di reato sono invece
norme incriminatrici che si riferiscono in via esclusiva alle società
di capitali. Altre ancora stabiliscono infine speciale disciplina
delle società azionarie con azioni quotate e del mercato finanziario.
L 'universo delle fattispecie che costituiscono «delitto» o «contravvenzione»
e che perciò comportano sanzioni penali di comportamenti devianti
ha poi tutta la ulteriore complessità che si può bene immaginare.
Normative a sé valgono per singole categorie di soggetti (e ad esempio
per le società di revisione contabile), così come per singoli settori
di industria (e ad esempio per il settore bancario) e per i fenomeni
di insolvenza delle imprese configurandosi allora le diverse ipotesi
di reati fallimentari. A tutto questo si aggiunga la nuova disciplina
penale delle attività imprenditoriali di intermediazione in valori
mobiliari. Ne risulterà con chiarezza la estensione di campo di normative
di prevenzione e sanzione dell'illecito di impresa che si indicano
per rinvio ai possibili approfondimenti.
Occorre tuttavia segnalare un elemento distintivo dell'intera disciplina
che al tempo stesso ne costituisce grave punto di caduta. Configurando
il regime penale di imprese, società e mercato finanziario nel grande
numero dei casi si privilegia infatti una tecnica legislativa che
definisce la fattispecie criminosa mediante rinvio ad altre disposizioni.
E si tratta di tecnica legislativa che non si sottrae ad una motivata
critica.
La norma penale stabilisce la sanzione ma gli elementi costitutivi
della fattispecie di reato devono derivare da altre norme. E molto
spesso si tratta di norme di diritto privato o di diritto amministrativo,
di per sé incapaci di una descrizione di comportamenti così puntuale
quanto richiede il principio di stretta legalità che è invece per
tutti garanzia costituzionalmente stabilita. Da ciò una serie di norme
penali in bianco che comportano un elevato rischio di discutibili
applicazioni.
Sono perciò del maggior rilievo e meritano ampio consenso le innovazioni
di sistema operate dal decreto legislativo che a marzo del 2002 ha
riformato il regime degli <illeciti penali> di <società
e consorzi >, sia sostituendo intermante l'undicesimo titolo del
quinto libro del codice civile sia prefigurando nuove fattispecie
di reato con una tecnica normativa finalmente lontana dal modello
delle norme penali <in bianco>..
Ragionando in termini di politica del diritto sarà infine chiaro che
l'impiego della norma penale esige misura. È pur sempre necessario
quando occorre agire in prevenzione e a sanzione di comportamenti
con caratteri di particolare gravità. Anche in materia di imprese,
società e mercato finanziario (ma a veder bene sempre) il ricorso
allo strumento forte della norma penale si giustifica tuttavia soltanto
nella misura resa indispensabile dalla provata mancanza di altri e
meno afflittivi mezzi di reazione all'illecito.
(*
) In queste pagine si trascrive una prima parte di <materiali
per una discussione> impiegati per indicare l'oggetto di un <incontro
per la didattica> a svolgersi nel corso dell'anno accademico.