L’insurrezione
contro un governo colonialista e/o razzista
Il diritto
dei popoli all’autodeterminazione comparve per la prima volta tra
i quattordici punti proclamati dal presidente americano Wilson alla
fine della Prima guerra mondiale (1)
. Nella sua prima versione, fu riconosciuto soltanto ai popoli (intesi
come comunità caratterizzate dall’appartenenza ad una stessa
etnia, lingua, cultura) dell’Europa dell’est e del Medio Oriente,
che, dopo la caduta degli Imperi centrali e di quello Ottomano, erano
finalmente liberi di decidere del proprio destino. Nacquero così
Stati come la Cecoslovacchia e la Yugoslavia, ed è significativo
notare (per evidenziare l’elasticità del principio) che proprio
questi Paesi oggi non esistono più, disgregati dagli odi tra
quei popoli che, secondo i vincitori del conflitto, avrebbero invece
dovuto convivere armoniosamente.
Con la fine
del Secondo conflitto mondiale, l’attenzione si spostò altrove.
Cominciavano a franare gli Imperi coloniali, e la neonata Organizzazione
delle Nazioni Unite decise di occuparsi nel suo Statuto della sorte
di Africa e Asia. Anche stavolta, nel tracciare i confini degli Stati,
non si tenne conto della volontà delle popolazioni interessate,
ma si accettarono le vecchie frontiere, frutto dell’interesse e della
conquista delle Potenze coloniali, con conseguenze che ai nostri giorni
appaiono disastrose.
La Carta
delle Nazioni Unite, senza troppe specificazioni, fa riferimento al
diritto all’autodeterminazione nell’art. 1, par. 2 (che lo considera
una condizione indispensabile per lo sviluppo di relazioni
amichevoli tra le nazioni) e all’art. 55 (dove sono indicate le misure
da prendere per garantirne l’esercizio). Stando alla lettera delle
disposizioni, comunque, gli Stati europei non avevano alcun obbligo
di evacuare le colonie per lasciarle al loro destino, ma dovevano
limitarsi a promuoverne lo sviluppo e il benessere, in vista di una
futura quanto ipotetica indipendenza. Inoltre, in virtù dell’art.
2, par. 7, che sancisce il divieto di ingerenza negli affari interni
degli Stati, i poteri dell’Organizzazione in materia erano alquanto
ridotti. Oggi la situazione è completamente diversa, grazie
alla mutata coscienza degli Europei e alle numerose dichiarazioni
e risoluzioni che sono state approvate in materia: la Dichiarazione
dell’Assemblea generale sulla decolonizzazione (2)
(che sancisce il dovere positivo di promuovere l’autodeterminazione
e il dovere negativo di astenersi dall’usare la forza per privarne
i popoli); il Patto sui diritti civili e politici e il Patto sui diritti
economici, sociali e culturali del 1966 ("all peoples have the
right to self-determination" (3)
); la Dichiarazione 2160 del 1966 (4)
(per la quale ogni azione coercitiva, diretta o indiretta, volta a
privare un popolo del suo diritto all’autodeterminazione, costituisce
una violazione della Carta delle Nazioni Unite); la Dichiarazione
sulle relazioni amichevoli (1970), adottata per consensus (5)
("all peoples have the right freely to determine, without external
interference, their political status and to pursue their economic,
social and cultural development, and every State has the duty to respect
this right in accordance with the provision of the Charter" (6)
), che qualifica l’uso della violenza per privare i popoli della loro
identità nazionale come una violazione dei loro diritti inalienabili
e del principio del non intervento; la Dichiarazione sulla definizione
di aggressione del 1974 (7) , che riafferma
il divieto di minaccia o uso della forza contro istanze di autodeterminazione
(8) . A ciò bisogna aggiungere
le numerose risoluzioni di condanna contro la politica colonialista
di Portogallo, Repubblica Sudafricana, Rodesia del Sud, Israele, che
sono state approvate all’unanimità "virtuale", cioè
con il solo voto contrario di coloro contro cui erano dirette.
Ma non è
tutto. L’art. 1, par. 4 del primo Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni
di Ginevra del 1949, stipulato nel 1977, equipara ai conflitti internazionali,
ai fini dell’applicazione del diritto umanitario, le guerre in cui
i popoli lottano contro la dominazione coloniale, i regimi razzisti
o l’occupazione straniera (9) , distinguendoli
perciò dalle guerre civili, di cui si occupa il secondo Protocollo.
Per essi, si prescinde dall’elemento materiale del controllo effettivo
di una parte del territorio nazionale, per privilegiare il fine, ritenuto
dagli Stati presenti a Ginevra particolarmente meritevole.
Al colonialismo
possiamo affiancare l’apartheid (cioé quel regime che
pratica su larga scala, tramite una precisa legislazione, la discriminazione
razziale), che oggi viene considerato un crimine contro l’umanità
(10) . Visto che la stragrande maggioranza
degli Stati si è conformata alla condanna generale del colonialismo
e del razzismo, si può ritenere attualmente esistente una norma
consuetudinaria che ha modificato le originarie previsioni della Carta
ed ha internazionalizzato questo tipo di lotta per l’autodeterminazione.
Ma chi è
legittimato ad accertare la natura razzista e/o colonialista del governo
contro cui combattono gli insorti? Non è sufficiente che lo
Stato interveniente dichiari unilateralmente, per giustificare il
proprio appoggio militare ai ribelli, che il governo legittimo opera
discriminazioni basate sulla razza o attua una dominazione di tipo
coloniale: è fin troppo facile prevedere gli abusi di un simile
potere discrezionale. La lotta dei movimenti di liberazione nazionale
deve perciò essere legittimata da un atto delle Nazioni Unite,
quale una risoluzione di condanna nei confronti del regime, o una
dichiarazione di sostegno agli insorti. Tra i tanti esempi, si possono
ricordare la risoluzione 390 del 1950 dell’Assemblea generale, che
prevedeva l’autogoverno dell’Eritrea, i pareri consultivi della Corte
internazionale di giustizia che hanno riconosciuto la legittimità
della lotta della Namibia contro l’occupazione sudafricana (1970)
e quella del Fronte Polisario per l’indipendenza del Sahara occidentale
(1975), o ancora la risoluzione 3237 del 1974, che invitava permanentemente
l’Organizzazione per la Liberazione della Palestina a partecipare
come osservatore ai lavori dell’Assemblea generale. Questi atti si
aggiungono alle numerose risoluzioni di condanna nei confronti di
Israele, Rodesia del Sud, Repubblica Sudafricana e Portogallo, che
hanno legittimato indirettamente gli oppositori a questi governi.
Sarebbe legittimo
l’intervento di uno Stato per aiutare un governo palesemente colonialista
o razzista a soffocare una rivolta? E’ preferibile rispondere negativamente
a questa domanda. Se il governo legittimo non può usare legittimamente
la forza contro gli insorti, a maggior ragione non potrà giustificarsi
l’intervento di un altro Stato sia sotto forma di diretta partecipazione
al conflitto sia in qualsiasi altra maniera (ad esempio, una fornitura
d’armi destinata a favorire la repressione, che permetterebbe il perdurare
di situazioni, come il colonialismo, contrarie al diritto internazionale).
La prassi convalida questa conclusione: nessun membro della comunità
internazionale ha sostenuto le posizioni di Portogallo, Repubblica
Sudafricana e Rodesia del Sud, nella convinzione che queste fossero
illegittime.
Per quanto
riguarda l’aiuto ai popoli che si ribellano per ottenere il diritto
all’autodeterminazione (sempre contro un regime colonialista o razzista),
abbiamo in questo caso un’eccezione alla regola tradizionale del divieto
di assistenza. I movimenti di liberazione nazionale, infatti, si distinguono
dai "classici" insorti: combattono per un territorio che
è culturalmente, etnicamente e spesso geograficamente (come
nel caso delle colonie) distinto da quello della madrepatria; la loro
lotta è, grazie al fine perseguito, una questione internazionale
e non meramente interna, ed inoltre è riconosciuta dall’ONU
per mezzo di atti che, pur non avendo forza vincolante, producono
un effetto "legittimante". Non commette infatti illecito
chi, per eseguire una raccomandazione dell’Assemblea generale o del
Consiglio di sicurezza, viola un obbligo derivante da un precedente
accordo o da una consuetudine (11) .
La risoluzione 2160 dell’Assemblea generale (1966), ad esempio, invita
tutti gli Stati ad adottare ogni misura necessaria per facilitare
l’esercizio del diritto dei popoli all’autodeterminazione
(12) . La Dichiarazione sulle relazioni amichevoli riconosce
ufficialmente il diritto di resistenza ai popoli, i quali possono
perciò chiedere e ricevere assistenza. Emblematica poi la risoluzione
294 (15 luglio 1971) del Consiglio di sicurezza, che condanna come
aggressione l’azione del Portogallo contro il Senegal. Questo supportava
- senza troppi pudori - i freedom fighters contro la Guinea
(che si trovava ancora sotto la sovranità lusitana): tra le
motivazioni addotte dal Consiglio, il carattere colonialista della
politica portoghese. Nella successiva risoluzione 321 (23 ottobre
1972), il Consiglio ribadisce che soltanto il rispetto totale delle
frontiere degli Stati della regione e del principio di autodeterminazione
avrebbe permesso di eliminare i motivi di tensione
(13) . D’altra parte, vengono riconosciuti come leciti
anche gli aiuti forniti da Guinea e Senegal al Partito Africano per
l’indipendenza della Guinea-Bissau e Capo Verde.
Anche la
Corte internazionale di giustizia ha consacrato la legittimità
delle lotte di liberazione nazionale (14)
, con due conseguenze: la liceità del sostegno morale e materiale
ai popoli per restaurare i loro diritti inalienabili (che non può
essere considerato sovversivo, perché contribuisce a realizzare
gli scopi delle Nazioni Unite), e l’illiceità di ogni assistenza
volta a reprimere i movimenti di liberazione.
In una situazione
di tipo colonialista, insomma, l’eventuale secessione del territorio
insorto può essere considerata come volta a ripristinare la
sovranità usurpata (15) . Secondo
la Dichiarazione sulle relazioni amichevoli, infatti, il territorio
della colonia ha uno statuto distinto e separato da quello dello Stato
che lo amministra. La stessa Dichiarazione ammette l’uso della forza
da parte del governo contro istanze di smembramento dello Stato: non
tutti i governi, però, hanno questo diritto, ma soltanto quelli
che rispettano i principi di eguaglianza e autodeterminazione (16)
. Un esempio chiarirà meglio la questione. La situazione del
Bangladesh, che si separò dal Pakistan anche grazie all’aiuto
militare dell’India, era da considerarsi di tipo coloniale, per la
distanza geografica tra i due Paesi, le differenze linguistiche, culturali,
etniche, economiche; per la volontà popolare, che nelle elezioni
del 30 febbraio 1971 si era espressa a favore dell’autonomia
(17) ; per il fatto che la secessione (a differenza
dei casi del Biafra e dell’Eritrea) poteva avvenire senza pregiudizio
per la madrepatria; perché il Pakistan, nel reprimere la rivolta,
si rese colpevole di tali atrocità da meritarsi l’accusa di
genocidio (18) . Alle Nazioni Unite solo
pochi Stati condannarono la nascita del Bangladesh (19)
, mentre gli altri, pur non approvando esplicitamente l’azione indiana,
affermarono che ogni soluzione avrebbe dovuto tenere conto della volontà
del popolo bengalese. L’Assemblea generale approvò una risoluzione
per il cessate-il-fuoco e per il ritiro di tutte le truppe straniere
(comprese quelle pakistane), ratificando in pratica la separazione.
Nessuna censura colpì comunque l’India (20)
. L’assistenza agli insorti non può consistere però
in un intervento diretto, perché (secondo la Dichiarazione
sulle relazioni amichevoli) l’aiuto deve essere in accordo con gli
scopi e i principi delle Nazioni Unite, e perché niente nella
Dichiarazione stessa può essere utilizzato per legittimare
l’uso della forza al di là delle previsioni della Carta dell’ONU
(21) .
Gli Stati
del Terzo Mondo e gli ex Paesi socialisti hanno invece sempre sostenuto
la necessità di aiutare anche militarmente gli insorti contro
il colonialismo, essendo questi ultimi spesso disarmati e non in grado
di contrastare un esercito regolare; tuttavia le resistenze degli
Stati occidentali hanno impedito il formarsi di una regola consuetudinaria
in tal senso. La prassi è del resto univoca. Nel 1963 la prima
Conferenza dei Capi di Stato e di Governo dell’Organizzazione per
l’Unità Africana propose la creazione di una Forza speciale
con il compito di fornire assistenza militare ai movimenti di liberazione
africani (con un fondo speciale che ne avrebbe garantito il supporto
finanziario), ma concretamente nessuna azione è mai stata intrapresa.
Fu unanimemente condannato (22) (anche
da risoluzioni degli organi dell’ONU (23)
) l’intervento armato dell’Indonesia a Timor Est, che pretendeva di
aiutare la popolazione dell’isola ad esercitare il proprio diritto
all’autodeterminazione, negato dal Portogallo prima e dalla fazione
del FRETILIN (24) poi. In realtà
non c’era alcun conflitto tra la popolazione (che godeva di un relativo
benessere) e la madrepatria. La lotta era tra i vari partiti che si
disputavano il potere: l’autodeterminazione perciò sarebbe
stata raggiunta solo con il ritiro degli invasori, e non grazie a
loro (25) .
Alcuni Autori
hanno cercato di legittimare l’intervento diretto configurandolo come
un’ipotesi di legittima difesa collettiva contro l’aggressione armata
del governo (26) . Una simile tesi è
piuttosto azzardata, in quanto l’art. 51 della Carta delle Nazioni
Unite riconosce il diritto di legittima difesa solo agli Stati, e
non anche ai movimenti di liberazione nazionale. Il silenzio delle
dichiarazioni ONU in materia e la ferma opposizione degli Stati occidentali
hanno impedito una modifica dell’art. 51 in tal senso. Nel 1961 l’India
occupò militarmente la colonia portoghese di Goa, pretendendo
di qualificare la propria azione proprio come una legittima difesa
contro il colonialismo, ma l’azione non fu approvata dalla comunità
internazionale e il Consiglio di sicurezza non riuscì ad adottare
una risoluzione di condanna solo a causa del veto sovietico (il Portogallo
evitò di sottoporre la questione all’Assemblea generale, ben
sapendo che sarebbe stato sconfitto) (27)
.
L’insurrezione
di una minoranza territorialmente localizzata contro un governo né
colonialista né razzista
Accanto all’ipotesi
degli insorti che lottano contro un regime colonialista o che pratica
l’apartheid (sulla cui condanna è stato raggiunto quindi
l’accordo tra gli Stati), esiste però un’altra situazione da
considerare: quella della ribellione di un’etnia a un governo che
non rappresenta l’intera popolazione, anche se non può essere
considerato razzista.
Lo scopo
degli insorti, in questo caso, non è tanto la sostituzione
del governo, quanto la secessione. Il riconoscimento di un diritto
di secessione porterebbe a ridisegnare molte delle frontiere attualmente
esistenti, ed è perciò strenuamente osteggiato dagli
Stati, che temono di esserne travolti (28)
. L’ex Segretario generale dell’ONU U Thant si fece portavoce di questo
timore, prendendo posizione con riguardo alla rivolta separatista
in Biafra: "Lorsqu’un Etat membre est admis à l’Organisation
des Nations-Unies, cela implique que l’ensemble des Etats membres
de l’Organisation acceptent le principe de l’intégrité
territoriale, de l’indépendance et de la souveraineté
de l’Etat en question (...). L’ONU n’a jamais accepté, n’accepte
pas et n’acceptera jamais, je pense, le principe de la sécession
d’une partie d’un de ses Etats membres" (29)
.
Questa convinzione
ha trovato conferma anche nella recente guerra del Kosovo. La disintegrazione
della Federazione yugoslava avrebbe rischiato di innescare un "effetto
domino" che avrebbe potuto travolgere l’intera carta geografica
balcanica e destabilizzare anche le ex repubbliche sovietiche. La
comunità internazionale ha perciò più volte riaffermato
il diritto della Serbia alla propria integrità territoriale,
proponendo per il Kosovo, invece che l’indipendenza, uno statuto autonomo,
ma sempre sotto la sovranità di Belgrado. La soluzione di un
conflitto interno, in questo modo, resterebbe interna, collocandosi
a metà strada tra le esigenze e le aspirazioni delle due parti.
Una precisazione si rende però necessaria. Secondo un’opinione
ricorrente, favorire e riconoscere l’indipendenza del Kosovo potrebbe
legittimare, in un prossimo futuro, le pretese secessioniste di altre
minoranze, come quelle dei baschi, dei còrsi o degli altoatesini
di lingua tedesca. Ci si chiede, perciò, perché la Serbia
dovrebbe tollerare che un’autorità esterna le imponga di amputare
una parte rilevante del suo territorio, quando Spagna, Francia e Italia,
di fronte ad una simile pretesa, alzerebbero gli scudi. L’opinione
si basa su una falsa premessa: l’affinità della situazione
balcanica con i movimenti indipendentisti occidentali. Esiste una
legittima pretesa alla secessione solo nel caso in cui un popolo sia
escluso dal decision making process, cioè dalla possibilità
di influire sulla politica nazionale esercitando pienamente i diritti
civili e politici: così è accaduto in Kosovo (di cui
la Serbia, nel 1989, ha cancellato di fatto l’autonomia, trasferendo
a Belgrado il controllo degli affari interni e chiudendone, l’anno
seguente, il parlamento), ma non in Europa occidentale. Come più
volte ribadito dal Segretario generale Solana, l’intervento della
NATO nei cieli balcanici non si proponeva come alcuni demagogicamente
sostengono, la frantumazione della Serbia, ma tentava di riportare
Miloševic al tavolo delle trattative, e di impedire la violazione
dei più fondamentali diritti umani a danno della popolazione
albanese. Si tratta di un classico esempio di "intervento umanitario",
corollario delle pressioni diplomatiche ed economiche svolte nei mesi
precedenti e rivelatesi infruttuose. Non si può neppure parlare
di ingerenza indebita negli affari interni della Iugoslavia, per almeno
due ragioni. In primo luogo, la tutela dei diritti dell’uomo, a partire
dalla Dichiarazione Universale del 1948, ha acquistato rilevanza internazionale
(solo la Cina si ostina a sostenere il contrario), e uno Stato non
può considerarsi libero di decimare o torturare la propria
popolazione (la pulizia etnica serba non può certo essere considerata
una legittima operazione anti-terrorismo). Esiste inoltre un nesso
evidente tra la sistematica violazione dei diritti umani e la stabilità
della pace: senza dare all’affermazione una valenza assoluta (esistono
esempi di dittature non aggressive, come la Spagna di Franco o il
Cile di Pinochet), è innegabile che spesso la seconda dipende
dalla prima, specialmente in una regione, come quella balcanica, tra
le più calde del globo, da poco uscita da una sanguinosa guerra
civile.
Quando si
è verificato, l’aiuto agli insorti non è mai stato esplicito
come nei casi dei popoli che lottavano per l’indipendenza dalla madrepatria:
la Francia si limitò a fornire sottobanco armi ai ribelli ibo
del Biafra contro la Nigeria (1967-1970) (30)
, così come fecero Siria, Libia, Yemen del Sud e Iraq al Fronte
di Liberazione Eritreo. Il solo caso di assistenza esplicita, accompagnato
dalla convinzione di non violare con il proprio comportamento alcuna
norma di diritto internazionale, è quello dei Paesi arabi all’Organizzazione
per la Liberazione della Palestina. Ma se pure il governo di Israele
non può essere considerato colonialista o razzista, l’aiuto
ai palestinesi è legittimato da una serie di risoluzioni delle
Nazioni Unite che riconoscono a quel popolo il diritto all’autodeterminazione
(31) : è evidente che si tratta
di un caso eccezionale, da cui non è possibile trarre una regola
generale.
Se è
dubbio che sia lecito aiutare gli insorti, non sarebbe neppure opportuno,
per un principio etico, aiutare un governo che non rappresenta adeguatamente
tutti i popoli su cui ha la sovranità. Ma, esaminando la prassi,
si scopre quanto lontana sia la formazione di una norma consuetudinaria
in tal senso: nessuno contestò alla Gran Bretagna e all’Unione
Sovietica, ad esempio, il già ricordato supporto fornito alla
Nigeria contro i secessionisti del Biafra, o all’Iran e a Israele
l’aiuto all’Etiopia contro i rivoltosi in Eritrea (32)
.
L’insurrezione
contro un governo impopolare
Terza e ultima
ipotesi è quella di un governo che non opera alcuna discriminazione
(magari perché il territorio dello Stato è abitato da
una sola etnia), ma che non gode dell’appoggio popolare e si regge
solo grazie all’uso della forza. Non c’è, in questo caso, una
vasta gamma di atti delle Nazioni Unite come nel caso del colonialismo,
né la prassi può dirsi costante. Sicura è solo
la tendenza a limitare l’appoggio ai governi impopolari, senza che
questo possa però far concludere per una deroga al divieto
di assistere gli insorti. Il principio di autodeterminazione è
ancora troppo vago per poter arrivare a simili conseguenze: è
fin troppo facile prevederne gli abusi, con le grandi Potenze che
intervengono in una guerra civile per sostenere il partito a loro
più congeniale, giustificandosi col fatto che quel governo
non fosse benvoluto. D’altra parte, specialmente in situazioni di
turbolenza interna, come si può capire con certezza chi gode
dell’appoggio della maggior parte della popolazione?
Gli Stati
Uniti hanno invocato la necessità di eliminare le dittature
dai Paesi centroamericani negli interventi a Grenada (1983) e a Panama
(1989). Nel primo caso, una Forza congiunta degli Stati Uniti e di
altri sei Stati caraibici (con una netta prevalenza dei primi) sbarcò
sull’isola nel 1983 dopo il colpo di Stato del generale Austin ai
danni di Maurice Bishop. L’operazione incontrò scarsa resistenza
e riportò al potere Eric Gairy, il primo ministro che era stato
deposto a sua volta da Bishop. Pur chiamando in causa il principio
di autodeterminazione, questo non fu poi compreso tra le giustificazioni
giuridiche dell’operazione (che furono invece il consenso del governo
legittimo, la protezione di nazionali all’estero e il mantenimento
della pace in concerto con l’OECS ) (33).
Anche nel caso panamense, la volontà di riportare la democrazia
e la lotta al narcotraffico furono poste in subordine rispetto alle
motivazioni "ufficiali", quasi che non si fosse convinti
della loro legittimità (34) .
In ambedue i casi, poi, la condanna dell’ONU e della comunità
internazionale fu netta, malgrado venissero apprezzati i risultati
ottenuti (il ritorno del governo liberamente eletto a Grenada e la
cattura del generale Noriega). Anche la Francia, confermando la sua
lunga tradizione di ingerenza in Africa (35)
, è intervenuta nel 1996 nella Repubblica Centrafricana "per
mantenere lo Stato democratico", su richiesta del governo del
presidente Patasse, di fronte all’ammutinamento di alcuni reparti
dell’esercito. L’operazione, pur coronata dal successo, non incontrò
il favore della popolazione, che dimostrò davanti all’ambasciata
di Parigi a Bangui e incendiò il centro culturale francese
(36) .
L’autodeterminazione
esprime, insomma, la possibilità di darsi una forma di governo
senza interferenze esterne: che questa sia democratica o autoritaria,
poco importa (per lo meno al diritto internazionale), e nessuno Stato
ha il potere di decidere quale sia la migliore (per quanto il modello
occidentale sia oggi predominante). Occorre quindi considerare l’assenza
dell’interferenza esterna, e non la qualità del governo. Nell’ambito
del Consiglio di sicurezza, infatti, solo quattro Stati ritennero
realizzata l’autodeterminazione del popolo di Grenada con l’intervento
caraibico-americano (37) , mentre tutti
gli altri la ritennero violata.
NOTE BIBLIOGRAFICHE:
1) Sul principio
di autodeterminazione, vi sono interessanti contributi reperibili
a questo
indirizzo telematico.
2) Declaration
on granting Indipendence to Colonial Countries and Peoples, in
Yearbook of the United Nations, 1960, p. 46.
3) Testo
in American Journal of International Law, 1967, p. 861 e 870.
4) Paragrafo
1, lett. b della Declaration on the Strict Observance of the Prohibition
of the Threat or Use of Force in International Relations and the Right
of Peoples to Self Determination.
5) Cioè in
assenza di voto palese.
6) Testo
in American Journal of International Law, 1971, p. 243 ss.
7) Testo
in Revue générale de droit international public, 1975, p. 261
ss.
8) Cfr.,
per un esame delle dichiarazioni richiamate, ISLAM, Use of Force
in Self-Determination Claims, in Indian Journal of International Law,
1985, p. 424 ss.; VIRALLY, Droit international et décolonisation
devant les Nations-Unies, in Annuaire français de droit international,
1963, p. 508 ss.
9) Cfr. Revue
générale de droit international public, 1978, p. 330.
10) Sulla
personalità internazionale degli Stati che praticano l'apartheid,
si veda CONFORTI, Diritto internazionale, Napoli, 1996, p.
18. Secondo l'Autore, nel caso della Rhodesia del Sud, contro cui
il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite aveva approvato misure
di isolamento totale, si era formata una norma ad hoc, che ne escludeva
la personalità.
11) L'effetto
di liceità è particolarmente vistoso nel caso di raccomandazione del
Consiglio di sicurezza che inviti gli Stati ad adottare le misure
coercitive previste dal capitolo VII della Carta. Si veda, ad esempio,
la delibera 221 del Consiglio di sicurezza (1966), che invitava la
Gran Bretagna ad impedire "con qualsiasi mezzo" l'arrivo di navi cariche
di petrolio nel porto di Beira, in Mozambico, per per evitare che
potessero raggiungere la Rodesia del Sud, governata da un regime razzista
più volte condannato dalle Nazioni Unite. Dopo la visita di una nave
ellenica, il governo greco aveva fermamente protestato, dichiarando
l'atto contrario alle norme consuetudinarie sulla navigazione. In
seguito all'ispezione di una seconda nave che batteva bandiera greca,
però, nessuna protesta fu più mossa.
12) Resolution
on the Strict Observance of the Prohibition of the Threat or Use of
Force in International Relations and of the Right of Peoples to Self-Determination,
citata da ISLAM, Use of Force, cit., p. 442.
13) Cfr.
BENNOUNA, Le consentement à l'ingérence militaire dans les conflits
internes, Parigi, 1974, p. 164.
14) Avviso
del 21 giugno 1971, par. 52 e 53.
15) Cfr.
EMERSON, Self-Determination, in American Journal of International
Law, 1971, p. 464 s.
16) Cfr.
American Journal of International Law, 1971, p. 250.
17) Cfr.
Keesing's Contemporary Archives, 1971-1972, 24413-14.
18) Il gruppo
indipendentista Mukhti Bahini proclamò l'indipendenza del Bangladesh
(10 aprile 1971) in conseguenza della politica repressiva condotta
dal governo pakistano (dichiarazione indiana in Indian Journal
of International Law, 1971, p. 54 ss. e 685 ss.).
19) Cina,
Stati Uniti, Tunisia e Arabia Saudita, oltre naturalmente allo stesso
Pakistan.
20) Cfr.
Keesing's Contemporary Archives, 1971-1972, 25069 A.
21) Cfr.
American Journal of International Law, 1971, p. 247.
22) L'unico
Paese a riconoscere l'annessione fu l'Australia (Keesing's Contemporary
Archives, 1978, 29072 A (29074).
23) Cfr.
la risoluzione dell'Assemblea generale del 21 novembre 1979, in Revue
générale de droit international public, 1980-II, p. 673 ss.
24) Fronte
Popolare per la Liberazione di Timor Orientale.
25) Cfr.,
per gli avvenimenti sopra menzionati, Keesing's Contemporary Archives,
1978, 29072 A (29074). Le giustificazioni indonesiane sono riportate
in United Nations Yearbook, 1975, p. 856 ss. Sulla questione
di Timor Est, CLARK, The "Decolonisation" of East Timor and the
UN Norms on Self-Determination and Aggression, in Yale Studies
on World Public Order, 1980, p. 2 ss.; ELLIOTT, The East Timor
Dispute, in International and Comparative Law Quarterly,
1978, p. 238 ss.
26) Tra questi,
EMERSON, Self-Determination, cit., p. 465 ss.
27) Cfr.,
per gli avvenimenti, United Nations Yearbook, 1961, p. 129
ss.; si vedano inoltre FLORY, Les implications juridiques de l'affaire
de Goa, in Annuaire français de droit international, 1984,
p. 177 ss.; WRIGHT, The Goa Incident, in American Journal
of International Law, 1962, p. 617 ss.
28) La tendenza
sembra confermata dallo scarso appoggio che i secessionisti della
Cecenia hanno ricevuto dalla comunità internazionale contro la Federazione
Russa (1994).
29) Conferenza
stampa a Dakar del 4 gennaio 1970, in BENNOUNA, Le consentement,
cit., p. 61. Anche la Dichiarazione sulle relazioni amichevoli precisa
prudentemente che "nothing in the foregoing paragraphs shall be construed
as authorizing or encouraging any action which would dismember or
impair, totally or in part, the territorial integrity or political
unity of sovereign and independent States" (in American Journal
of International Law, 1971, p. 250).
30) Si veda
Revue générale de droit international public, 1968, p. 228
ss.; ibid., 1969, p. 193 ss; WODIE, La sécession du Biafra et le
droit international public, in Revue générale de droit international
public, 1969, p. 1018 ss.
31) 31Ad
esempio, la risoluzione 252 del 21 maggio 1968 (confermata dalla risoluzione
478 del 20 agosto 1980) che considera invalidi tutti gli atti legislativi
e amministrativi adottati da Israele volti a modificare lo status
di Gerusalemme. Si veda, sulla questione palestinese, http://domino.un.org/UNISPAL.NSF
e http://www.monde-diplomatique.fr/cahier/proche-orient/sommaire.
32) Cfr.
RONZITTI, Le guerre di liberazione nazionale e il diritto internazionale,
Pisa, 1974, p. 111.
33) Keesing's
Contemporary Archives, 1984, 32614 A, 32615-17; Revue générale
de droit international public, 1984, p. 484; per le giustificazioni
americane, American Journal of International Law, 1984, p.
200 e 661. In dottrina, AUDEOUD, L'intervention américano-caraïbe
à la Grenade, in Annuaire français de droit international,
1983, p. 217 ss.; DOSWALD-BECK, The Legality of US Intervention
in Grenada, in Netherlands International Law Review, 1984,
p. 355 ss.; SCHACHTER, The Legality of pro-Democratic Invasion,
in American Journal of International Law, 1984, p. 645 ss.
34) Le giustificazioni
fornite dalle autorità statunitensi furono il consenso del governo
legittimo panamense (cioè quello di Guillermo Endara Gallimany, il
vincitore delle elezioni del 1989, annullate da Noriega), la legittima
difesa individuale, la protezione dei connazionali all'estero e della
libera navigazione nel Canale. Si veda Keesing's Contemporary Archives,
1989, 37112; ibid., 1990, 37435; FARER, Panama, beyond the Charter
Paradygm, in American Journal of International Law, 1990,
p. 266 ss.; NANDA, The Validity of United States Intervention in
Panama under International Law, in American Journal of International
Law, 1990, p. 494 ss.; TANCA, Sviluppi recenti in materia di
uso della forza - In margine all'intervento degli Stati Uniti
a Panama, in Rivista di diritto internazionale, 1990, p.
24 ss.
35) Fino
al 1996, la Francia è intervenuta con operazioni militari in Mauritania
(1977), Senegal (1962), Togo (1986), Gabon (1964, 1990), Zaire (oggi
Repubblica Democratica del Congo, 1978, 1991), Ruanda (1990-1993,
1994), isole Comore (1989, 1995), Somalia (1992-1994, nell'ambito
dell'operazione dell'ONU Restore hope), Gibuti (1991), Repubblica
Centrafricana (1979, 1996), Ciad (1968-1972, 1978, 1983, 1986), Congo-Brazzaville
(1997). Truppe francesi stazionano permanentemente in Costa d'Avorio,
Camerun, Gibuti, Repubblica Centrafricana.
36) Per i
fatti, Keesing's Contemporary Archives, 1996, 41081. Anche
marines degli Stati Uniti intervennero nella Repubblica Centrafricana,
contemporaneamente all'operazione francese, ma la loro azione si limitò
all'evacuazione dei civili americani e alla protezione dell'ambasciata
statunitense.
37) Regno
Unito, Ecuador, Guatemala e Venezuela.