IL DIRITTO DEI POPOLI ALL'AUTODETERMINAZIONE

TRA MITO E REALTA'

Marco Roscini, dottorando di ricerca in Diritto internazionale,Università di Roma "La Sapienza"

 

Nel secolo che si è appena concluso sono scoppiate circa duecentocinquanta guerre, che hanno provocato 110 milioni di morti, sei volte in più del secolo diciannovesimo. Il secondo cinquantennio del Novecento è stato caratterizzato da una forte riduzione dei conflitti planetari e dall’impennata di quelli regionali. La "tregua armata" che ha caratterizzato la guerra fredda (il cosiddetto "equilibrio del terrore") ha impedito un confronto diretto tra le due superpotenze, che avrebbe probabilmente portato all’apocalisse nucleare. Il fragore delle armi, dunque, è risuonato soprattutto nei Paesi del Terzo mondo, che si andavano emancipando con lo sgretolamento degli imperi coloniali ed erano in cerca di una propria identità politica. In tali conflitti, spesso particolarmente cruenti, non mancava lo zampino dell’ex madrepatria, e soprattutto delle grandi industrie occidentali, interessate allo sfruttamento delle immense risorse economiche di Africa ed Asia.

Negli ultimi anni, la percentuale dei civili uccisi nei conflitti armati è andata crescendo. Si può dire, anzi, che la popolazione è due volte colpita dalla guerra: in primo luogo, a causa delle ostilità, che, oltre a colpire indiscriminatamente combattenti e non, provocano esodi biblici e spesso forzati di interi popoli. In secondo luogo, le spese militari necessarie per sostenere le operazioni belliche pregiudicano lo sviluppo dei Paesi arretrati, e impediscono di creare migliori condizioni di vita.

La fine della politica dei blocchi e l’instabilità che ne è conseguita hanno fatto affiorare conflitti anche in Europa e negli Stati dell’ex Unione Sovietica. Il più recente, quello in Kosovo, si è concluso tra alterne vicende: le armi oggi tacciono, e la legalità è tornata in una regione che sembrava sprofondata, per la gretta brama di potere di pochi, nel più fosco Medioevo. Ma il ventre che genera dittatori sanguinari non è ancora sterile: i problemi che erano alla base delle vicende kosovare non sono certo stati risolti, come non si sono dileguati i motivi di preoccupazione in Bosnia, Macedonia, Cecenia, per citare solo i casi più noti. Questo non deve scoraggiare chi lavora e si adopera per la pace: anzi, deve essere di incitamento ad un impegno sempre maggiore, magari compiendo scelte impopolari e non facili, ma sempre tenendo a mente che la guerra è peggiore dei mali che intende risolvere.

In quasi tutti i più recenti conflitti, gli insorti hanno invocato il proprio diritto all’autodeterminazione per giustificare la secessione di una parte del territorio nazionale. Di autodeterminazione parlano poi alcuni gruppi terroristici dell’Europa occidentale (l’ETA nei Paesi baschi e l’IRA nell’Irlanda del Nord), che, pur non dando luogo a vere e proprie guerre civili, hanno determinato situazioni di indubbia gravità. Infine, gruppi politici ben insediati nei parlamenti di alcune democrazie occidentali inseriscono nei loro programmi, secondo il vento che tira, un’ipotetica quanto futura separazione di una parte del territorio dello Stato (quella che essi rappresentano): si pensi alla Lega Nord italiana, o al Partito catalano in Spagna, ma anche ai gruppi per l’indipendenza di Bretagna, Scozia, Galles, Québec. Ma il diritto dei popoli all’autodeterminazione fa a pugni con l’esigenza di tutelare l’integrità territoriale degli Stati. Tutto questo porta ad un’inevitabile questione: a chi spetta e a che condizioni può essere esercitato il diritto all’autodeterminazione? Quand’è che un popolo può spezzare le frontiere che fino a quel momento l’hanno racchiuso?

 

 

 

L’insurrezione contro un governo colonialista e/o razzista

Il diritto dei popoli all’autodeterminazione comparve per la prima volta tra i quattordici punti proclamati dal presidente americano Wilson alla fine della Prima guerra mondiale (1) . Nella sua prima versione, fu riconosciuto soltanto ai popoli (intesi come comunità caratterizzate dall’appartenenza ad una stessa etnia, lingua, cultura) dell’Europa dell’est e del Medio Oriente, che, dopo la caduta degli Imperi centrali e di quello Ottomano, erano finalmente liberi di decidere del proprio destino. Nacquero così Stati come la Cecoslovacchia e la Yugoslavia, ed è significativo notare (per evidenziare l’elasticità del principio) che proprio questi Paesi oggi non esistono più, disgregati dagli odi tra quei popoli che, secondo i vincitori del conflitto, avrebbero invece dovuto convivere armoniosamente.

Con la fine del Secondo conflitto mondiale, l’attenzione si spostò altrove. Cominciavano a franare gli Imperi coloniali, e la neonata Organizzazione delle Nazioni Unite decise di occuparsi nel suo Statuto della sorte di Africa e Asia. Anche stavolta, nel tracciare i confini degli Stati, non si tenne conto della volontà delle popolazioni interessate, ma si accettarono le vecchie frontiere, frutto dell’interesse e della conquista delle Potenze coloniali, con conseguenze che ai nostri giorni appaiono disastrose.

La Carta delle Nazioni Unite, senza troppe specificazioni, fa riferimento al diritto all’autodeterminazione nell’art. 1, par. 2 (che lo considera una condizione indispensabile per lo sviluppo di relazioni amichevoli tra le nazioni) e all’art. 55 (dove sono indicate le misure da prendere per garantirne l’esercizio). Stando alla lettera delle disposizioni, comunque, gli Stati europei non avevano alcun obbligo di evacuare le colonie per lasciarle al loro destino, ma dovevano limitarsi a promuoverne lo sviluppo e il benessere, in vista di una futura quanto ipotetica indipendenza. Inoltre, in virtù dell’art. 2, par. 7, che sancisce il divieto di ingerenza negli affari interni degli Stati, i poteri dell’Organizzazione in materia erano alquanto ridotti. Oggi la situazione è completamente diversa, grazie alla mutata coscienza degli Europei e alle numerose dichiarazioni e risoluzioni che sono state approvate in materia: la Dichiarazione dell’Assemblea generale sulla decolonizzazione (2) (che sancisce il dovere positivo di promuovere l’autodeterminazione e il dovere negativo di astenersi dall’usare la forza per privarne i popoli); il Patto sui diritti civili e politici e il Patto sui diritti economici, sociali e culturali del 1966 ("all peoples have the right to self-determination" (3) ); la Dichiarazione 2160 del 1966 (4) (per la quale ogni azione coercitiva, diretta o indiretta, volta a privare un popolo del suo diritto all’autodeterminazione, costituisce una violazione della Carta delle Nazioni Unite); la Dichiarazione sulle relazioni amichevoli (1970), adottata per consensus (5) ("all peoples have the right freely to determine, without external interference, their political status and to pursue their economic, social and cultural development, and every State has the duty to respect this right in accordance with the provision of the Charter" (6) ), che qualifica l’uso della violenza per privare i popoli della loro identità nazionale come una violazione dei loro diritti inalienabili e del principio del non intervento; la Dichiarazione sulla definizione di aggressione del 1974 (7) , che riafferma il divieto di minaccia o uso della forza contro istanze di autodeterminazione (8) . A ciò bisogna aggiungere le numerose risoluzioni di condanna contro la politica colonialista di Portogallo, Repubblica Sudafricana, Rodesia del Sud, Israele, che sono state approvate all’unanimità "virtuale", cioè con il solo voto contrario di coloro contro cui erano dirette.

Ma non è tutto. L’art. 1, par. 4 del primo Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 1949, stipulato nel 1977, equipara ai conflitti internazionali, ai fini dell’applicazione del diritto umanitario, le guerre in cui i popoli lottano contro la dominazione coloniale, i regimi razzisti o l’occupazione straniera (9) , distinguendoli perciò dalle guerre civili, di cui si occupa il secondo Protocollo. Per essi, si prescinde dall’elemento materiale del controllo effettivo di una parte del territorio nazionale, per privilegiare il fine, ritenuto dagli Stati presenti a Ginevra particolarmente meritevole.

Al colonialismo possiamo affiancare l’apartheid (cioé quel regime che pratica su larga scala, tramite una precisa legislazione, la discriminazione razziale), che oggi viene considerato un crimine contro l’umanità (10) . Visto che la stragrande maggioranza degli Stati si è conformata alla condanna generale del colonialismo e del razzismo, si può ritenere attualmente esistente una norma consuetudinaria che ha modificato le originarie previsioni della Carta ed ha internazionalizzato questo tipo di lotta per l’autodeterminazione.

Ma chi è legittimato ad accertare la natura razzista e/o colonialista del governo contro cui combattono gli insorti? Non è sufficiente che lo Stato interveniente dichiari unilateralmente, per giustificare il proprio appoggio militare ai ribelli, che il governo legittimo opera discriminazioni basate sulla razza o attua una dominazione di tipo coloniale: è fin troppo facile prevedere gli abusi di un simile potere discrezionale. La lotta dei movimenti di liberazione nazionale deve perciò essere legittimata da un atto delle Nazioni Unite, quale una risoluzione di condanna nei confronti del regime, o una dichiarazione di sostegno agli insorti. Tra i tanti esempi, si possono ricordare la risoluzione 390 del 1950 dell’Assemblea generale, che prevedeva l’autogoverno dell’Eritrea, i pareri consultivi della Corte internazionale di giustizia che hanno riconosciuto la legittimità della lotta della Namibia contro l’occupazione sudafricana (1970) e quella del Fronte Polisario per l’indipendenza del Sahara occidentale (1975), o ancora la risoluzione 3237 del 1974, che invitava permanentemente l’Organizzazione per la Liberazione della Palestina a partecipare come osservatore ai lavori dell’Assemblea generale. Questi atti si aggiungono alle numerose risoluzioni di condanna nei confronti di Israele, Rodesia del Sud, Repubblica Sudafricana e Portogallo, che hanno legittimato indirettamente gli oppositori a questi governi.

Sarebbe legittimo l’intervento di uno Stato per aiutare un governo palesemente colonialista o razzista a soffocare una rivolta? E’ preferibile rispondere negativamente a questa domanda. Se il governo legittimo non può usare legittimamente la forza contro gli insorti, a maggior ragione non potrà giustificarsi l’intervento di un altro Stato sia sotto forma di diretta partecipazione al conflitto sia in qualsiasi altra maniera (ad esempio, una fornitura d’armi destinata a favorire la repressione, che permetterebbe il perdurare di situazioni, come il colonialismo, contrarie al diritto internazionale). La prassi convalida questa conclusione: nessun membro della comunità internazionale ha sostenuto le posizioni di Portogallo, Repubblica Sudafricana e Rodesia del Sud, nella convinzione che queste fossero illegittime.

Per quanto riguarda l’aiuto ai popoli che si ribellano per ottenere il diritto all’autodeterminazione (sempre contro un regime colonialista o razzista), abbiamo in questo caso un’eccezione alla regola tradizionale del divieto di assistenza. I movimenti di liberazione nazionale, infatti, si distinguono dai "classici" insorti: combattono per un territorio che è culturalmente, etnicamente e spesso geograficamente (come nel caso delle colonie) distinto da quello della madrepatria; la loro lotta è, grazie al fine perseguito, una questione internazionale e non meramente interna, ed inoltre è riconosciuta dall’ONU per mezzo di atti che, pur non avendo forza vincolante, producono un effetto "legittimante". Non commette infatti illecito chi, per eseguire una raccomandazione dell’Assemblea generale o del Consiglio di sicurezza, viola un obbligo derivante da un precedente accordo o da una consuetudine (11) . La risoluzione 2160 dell’Assemblea generale (1966), ad esempio, invita tutti gli Stati ad adottare ogni misura necessaria per facilitare l’esercizio del diritto dei popoli all’autodeterminazione (12) . La Dichiarazione sulle relazioni amichevoli riconosce ufficialmente il diritto di resistenza ai popoli, i quali possono perciò chiedere e ricevere assistenza. Emblematica poi la risoluzione 294 (15 luglio 1971) del Consiglio di sicurezza, che condanna come aggressione l’azione del Portogallo contro il Senegal. Questo supportava - senza troppi pudori - i freedom fighters contro la Guinea (che si trovava ancora sotto la sovranità lusitana): tra le motivazioni addotte dal Consiglio, il carattere colonialista della politica portoghese. Nella successiva risoluzione 321 (23 ottobre 1972), il Consiglio ribadisce che soltanto il rispetto totale delle frontiere degli Stati della regione e del principio di autodeterminazione avrebbe permesso di eliminare i motivi di tensione (13) . D’altra parte, vengono riconosciuti come leciti anche gli aiuti forniti da Guinea e Senegal al Partito Africano per l’indipendenza della Guinea-Bissau e Capo Verde.

Anche la Corte internazionale di giustizia ha consacrato la legittimità delle lotte di liberazione nazionale (14) , con due conseguenze: la liceità del sostegno morale e materiale ai popoli per restaurare i loro diritti inalienabili (che non può essere considerato sovversivo, perché contribuisce a realizzare gli scopi delle Nazioni Unite), e l’illiceità di ogni assistenza volta a reprimere i movimenti di liberazione.

In una situazione di tipo colonialista, insomma, l’eventuale secessione del territorio insorto può essere considerata come volta a ripristinare la sovranità usurpata (15) . Secondo la Dichiarazione sulle relazioni amichevoli, infatti, il territorio della colonia ha uno statuto distinto e separato da quello dello Stato che lo amministra. La stessa Dichiarazione ammette l’uso della forza da parte del governo contro istanze di smembramento dello Stato: non tutti i governi, però, hanno questo diritto, ma soltanto quelli che rispettano i principi di eguaglianza e autodeterminazione (16) . Un esempio chiarirà meglio la questione. La situazione del Bangladesh, che si separò dal Pakistan anche grazie all’aiuto militare dell’India, era da considerarsi di tipo coloniale, per la distanza geografica tra i due Paesi, le differenze linguistiche, culturali, etniche, economiche; per la volontà popolare, che nelle elezioni del 30 febbraio 1971 si era espressa a favore dell’autonomia (17) ; per il fatto che la secessione (a differenza dei casi del Biafra e dell’Eritrea) poteva avvenire senza pregiudizio per la madrepatria; perché il Pakistan, nel reprimere la rivolta, si rese colpevole di tali atrocità da meritarsi l’accusa di genocidio (18) . Alle Nazioni Unite solo pochi Stati condannarono la nascita del Bangladesh (19) , mentre gli altri, pur non approvando esplicitamente l’azione indiana, affermarono che ogni soluzione avrebbe dovuto tenere conto della volontà del popolo bengalese. L’Assemblea generale approvò una risoluzione per il cessate-il-fuoco e per il ritiro di tutte le truppe straniere (comprese quelle pakistane), ratificando in pratica la separazione. Nessuna censura colpì comunque l’India (20) . L’assistenza agli insorti non può consistere però in un intervento diretto, perché (secondo la Dichiarazione sulle relazioni amichevoli) l’aiuto deve essere in accordo con gli scopi e i principi delle Nazioni Unite, e perché niente nella Dichiarazione stessa può essere utilizzato per legittimare l’uso della forza al di là delle previsioni della Carta dell’ONU (21) .

Gli Stati del Terzo Mondo e gli ex Paesi socialisti hanno invece sempre sostenuto la necessità di aiutare anche militarmente gli insorti contro il colonialismo, essendo questi ultimi spesso disarmati e non in grado di contrastare un esercito regolare; tuttavia le resistenze degli Stati occidentali hanno impedito il formarsi di una regola consuetudinaria in tal senso. La prassi è del resto univoca. Nel 1963 la prima Conferenza dei Capi di Stato e di Governo dell’Organizzazione per l’Unità Africana propose la creazione di una Forza speciale con il compito di fornire assistenza militare ai movimenti di liberazione africani (con un fondo speciale che ne avrebbe garantito il supporto finanziario), ma concretamente nessuna azione è mai stata intrapresa. Fu unanimemente condannato (22) (anche da risoluzioni degli organi dell’ONU (23) ) l’intervento armato dell’Indonesia a Timor Est, che pretendeva di aiutare la popolazione dell’isola ad esercitare il proprio diritto all’autodeterminazione, negato dal Portogallo prima e dalla fazione del FRETILIN (24) poi. In realtà non c’era alcun conflitto tra la popolazione (che godeva di un relativo benessere) e la madrepatria. La lotta era tra i vari partiti che si disputavano il potere: l’autodeterminazione perciò sarebbe stata raggiunta solo con il ritiro degli invasori, e non grazie a loro (25) .

Alcuni Autori hanno cercato di legittimare l’intervento diretto configurandolo come un’ipotesi di legittima difesa collettiva contro l’aggressione armata del governo (26) . Una simile tesi è piuttosto azzardata, in quanto l’art. 51 della Carta delle Nazioni Unite riconosce il diritto di legittima difesa solo agli Stati, e non anche ai movimenti di liberazione nazionale. Il silenzio delle dichiarazioni ONU in materia e la ferma opposizione degli Stati occidentali hanno impedito una modifica dell’art. 51 in tal senso. Nel 1961 l’India occupò militarmente la colonia portoghese di Goa, pretendendo di qualificare la propria azione proprio come una legittima difesa contro il colonialismo, ma l’azione non fu approvata dalla comunità internazionale e il Consiglio di sicurezza non riuscì ad adottare una risoluzione di condanna solo a causa del veto sovietico (il Portogallo evitò di sottoporre la questione all’Assemblea generale, ben sapendo che sarebbe stato sconfitto) (27) .

L’insurrezione di una minoranza territorialmente localizzata contro un governo né colonialista né razzista

Accanto all’ipotesi degli insorti che lottano contro un regime colonialista o che pratica l’apartheid (sulla cui condanna è stato raggiunto quindi l’accordo tra gli Stati), esiste però un’altra situazione da considerare: quella della ribellione di un’etnia a un governo che non rappresenta l’intera popolazione, anche se non può essere considerato razzista.

Lo scopo degli insorti, in questo caso, non è tanto la sostituzione del governo, quanto la secessione. Il riconoscimento di un diritto di secessione porterebbe a ridisegnare molte delle frontiere attualmente esistenti, ed è perciò strenuamente osteggiato dagli Stati, che temono di esserne travolti (28) . L’ex Segretario generale dell’ONU U Thant si fece portavoce di questo timore, prendendo posizione con riguardo alla rivolta separatista in Biafra: "Lorsqu’un Etat membre est admis à l’Organisation des Nations-Unies, cela implique que l’ensemble des Etats membres de l’Organisation acceptent le principe de l’intégrité territoriale, de l’indépendance et de la souveraineté de l’Etat en question (...). L’ONU n’a jamais accepté, n’accepte pas et n’acceptera jamais, je pense, le principe de la sécession d’une partie d’un de ses Etats membres" (29) .

Questa convinzione ha trovato conferma anche nella recente guerra del Kosovo. La disintegrazione della Federazione yugoslava avrebbe rischiato di innescare un "effetto domino" che avrebbe potuto travolgere l’intera carta geografica balcanica e destabilizzare anche le ex repubbliche sovietiche. La comunità internazionale ha perciò più volte riaffermato il diritto della Serbia alla propria integrità territoriale, proponendo per il Kosovo, invece che l’indipendenza, uno statuto autonomo, ma sempre sotto la sovranità di Belgrado. La soluzione di un conflitto interno, in questo modo, resterebbe interna, collocandosi a metà strada tra le esigenze e le aspirazioni delle due parti. Una precisazione si rende però necessaria. Secondo un’opinione ricorrente, favorire e riconoscere l’indipendenza del Kosovo potrebbe legittimare, in un prossimo futuro, le pretese secessioniste di altre minoranze, come quelle dei baschi, dei còrsi o degli altoatesini di lingua tedesca. Ci si chiede, perciò, perché la Serbia dovrebbe tollerare che un’autorità esterna le imponga di amputare una parte rilevante del suo territorio, quando Spagna, Francia e Italia, di fronte ad una simile pretesa, alzerebbero gli scudi. L’opinione si basa su una falsa premessa: l’affinità della situazione balcanica con i movimenti indipendentisti occidentali. Esiste una legittima pretesa alla secessione solo nel caso in cui un popolo sia escluso dal decision making process, cioè dalla possibilità di influire sulla politica nazionale esercitando pienamente i diritti civili e politici: così è accaduto in Kosovo (di cui la Serbia, nel 1989, ha cancellato di fatto l’autonomia, trasferendo a Belgrado il controllo degli affari interni e chiudendone, l’anno seguente, il parlamento), ma non in Europa occidentale. Come più volte ribadito dal Segretario generale Solana, l’intervento della NATO nei cieli balcanici non si proponeva come alcuni demagogicamente sostengono, la frantumazione della Serbia, ma tentava di riportare Miloševic al tavolo delle trattative, e di impedire la violazione dei più fondamentali diritti umani a danno della popolazione albanese. Si tratta di un classico esempio di "intervento umanitario", corollario delle pressioni diplomatiche ed economiche svolte nei mesi precedenti e rivelatesi infruttuose. Non si può neppure parlare di ingerenza indebita negli affari interni della Iugoslavia, per almeno due ragioni. In primo luogo, la tutela dei diritti dell’uomo, a partire dalla Dichiarazione Universale del 1948, ha acquistato rilevanza internazionale (solo la Cina si ostina a sostenere il contrario), e uno Stato non può considerarsi libero di decimare o torturare la propria popolazione (la pulizia etnica serba non può certo essere considerata una legittima operazione anti-terrorismo). Esiste inoltre un nesso evidente tra la sistematica violazione dei diritti umani e la stabilità della pace: senza dare all’affermazione una valenza assoluta (esistono esempi di dittature non aggressive, come la Spagna di Franco o il Cile di Pinochet), è innegabile che spesso la seconda dipende dalla prima, specialmente in una regione, come quella balcanica, tra le più calde del globo, da poco uscita da una sanguinosa guerra civile.

Quando si è verificato, l’aiuto agli insorti non è mai stato esplicito come nei casi dei popoli che lottavano per l’indipendenza dalla madrepatria: la Francia si limitò a fornire sottobanco armi ai ribelli ibo del Biafra contro la Nigeria (1967-1970) (30) , così come fecero Siria, Libia, Yemen del Sud e Iraq al Fronte di Liberazione Eritreo. Il solo caso di assistenza esplicita, accompagnato dalla convinzione di non violare con il proprio comportamento alcuna norma di diritto internazionale, è quello dei Paesi arabi all’Organizzazione per la Liberazione della Palestina. Ma se pure il governo di Israele non può essere considerato colonialista o razzista, l’aiuto ai palestinesi è legittimato da una serie di risoluzioni delle Nazioni Unite che riconoscono a quel popolo il diritto all’autodeterminazione (31) : è evidente che si tratta di un caso eccezionale, da cui non è possibile trarre una regola generale.

Se è dubbio che sia lecito aiutare gli insorti, non sarebbe neppure opportuno, per un principio etico, aiutare un governo che non rappresenta adeguatamente tutti i popoli su cui ha la sovranità. Ma, esaminando la prassi, si scopre quanto lontana sia la formazione di una norma consuetudinaria in tal senso: nessuno contestò alla Gran Bretagna e all’Unione Sovietica, ad esempio, il già ricordato supporto fornito alla Nigeria contro i secessionisti del Biafra, o all’Iran e a Israele l’aiuto all’Etiopia contro i rivoltosi in Eritrea (32) .

L’insurrezione contro un governo impopolare

Terza e ultima ipotesi è quella di un governo che non opera alcuna discriminazione (magari perché il territorio dello Stato è abitato da una sola etnia), ma che non gode dell’appoggio popolare e si regge solo grazie all’uso della forza. Non c’è, in questo caso, una vasta gamma di atti delle Nazioni Unite come nel caso del colonialismo, né la prassi può dirsi costante. Sicura è solo la tendenza a limitare l’appoggio ai governi impopolari, senza che questo possa però far concludere per una deroga al divieto di assistere gli insorti. Il principio di autodeterminazione è ancora troppo vago per poter arrivare a simili conseguenze: è fin troppo facile prevederne gli abusi, con le grandi Potenze che intervengono in una guerra civile per sostenere il partito a loro più congeniale, giustificandosi col fatto che quel governo non fosse benvoluto. D’altra parte, specialmente in situazioni di turbolenza interna, come si può capire con certezza chi gode dell’appoggio della maggior parte della popolazione?

Gli Stati Uniti hanno invocato la necessità di eliminare le dittature dai Paesi centroamericani negli interventi a Grenada (1983) e a Panama (1989). Nel primo caso, una Forza congiunta degli Stati Uniti e di altri sei Stati caraibici (con una netta prevalenza dei primi) sbarcò sull’isola nel 1983 dopo il colpo di Stato del generale Austin ai danni di Maurice Bishop. L’operazione incontrò scarsa resistenza e riportò al potere Eric Gairy, il primo ministro che era stato deposto a sua volta da Bishop. Pur chiamando in causa il principio di autodeterminazione, questo non fu poi compreso tra le giustificazioni giuridiche dell’operazione (che furono invece il consenso del governo legittimo, la protezione di nazionali all’estero e il mantenimento della pace in concerto con l’OECS ) (33). Anche nel caso panamense, la volontà di riportare la democrazia e la lotta al narcotraffico furono poste in subordine rispetto alle motivazioni "ufficiali", quasi che non si fosse convinti della loro legittimità (34) . In ambedue i casi, poi, la condanna dell’ONU e della comunità internazionale fu netta, malgrado venissero apprezzati i risultati ottenuti (il ritorno del governo liberamente eletto a Grenada e la cattura del generale Noriega). Anche la Francia, confermando la sua lunga tradizione di ingerenza in Africa (35) , è intervenuta nel 1996 nella Repubblica Centrafricana "per mantenere lo Stato democratico", su richiesta del governo del presidente Patasse, di fronte all’ammutinamento di alcuni reparti dell’esercito. L’operazione, pur coronata dal successo, non incontrò il favore della popolazione, che dimostrò davanti all’ambasciata di Parigi a Bangui e incendiò il centro culturale francese (36) .

 

L’autodeterminazione esprime, insomma, la possibilità di darsi una forma di governo senza interferenze esterne: che questa sia democratica o autoritaria, poco importa (per lo meno al diritto internazionale), e nessuno Stato ha il potere di decidere quale sia la migliore (per quanto il modello occidentale sia oggi predominante). Occorre quindi considerare l’assenza dell’interferenza esterna, e non la qualità del governo. Nell’ambito del Consiglio di sicurezza, infatti, solo quattro Stati ritennero realizzata l’autodeterminazione del popolo di Grenada con l’intervento caraibico-americano (37) , mentre tutti gli altri la ritennero violata.

 

NOTE BIBLIOGRAFICHE:

1) Sul principio di autodeterminazione, vi sono interessanti contributi reperibili a questo indirizzo telematico.

2) Declaration on granting Indipendence to Colonial Countries and Peoples, in Yearbook of the United Nations, 1960, p. 46.

3) Testo in American Journal of International Law, 1967, p. 861 e 870.

4) Paragrafo 1, lett. b della Declaration on the Strict Observance of the Prohibition of the Threat or Use of Force in International Relations and the Right of Peoples to Self Determination.

5) Cioè in assenza di voto palese.

6) Testo in American Journal of International Law, 1971, p. 243 ss.

7) Testo in Revue générale de droit international public, 1975, p. 261 ss.

8) Cfr., per un esame delle dichiarazioni richiamate, ISLAM, Use of Force in Self-Determination Claims, in Indian Journal of International Law, 1985, p. 424 ss.; VIRALLY, Droit international et décolonisation devant les Nations-Unies, in Annuaire français de droit international, 1963, p. 508 ss.

9) Cfr. Revue générale de droit international public, 1978, p. 330.

10) Sulla personalità internazionale degli Stati che praticano l'apartheid, si veda CONFORTI, Diritto internazionale, Napoli, 1996, p. 18. Secondo l'Autore, nel caso della Rhodesia del Sud, contro cui il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite aveva approvato misure di isolamento totale, si era formata una norma ad hoc, che ne escludeva la personalità.

11) L'effetto di liceità è particolarmente vistoso nel caso di raccomandazione del Consiglio di sicurezza che inviti gli Stati ad adottare le misure coercitive previste dal capitolo VII della Carta. Si veda, ad esempio, la delibera 221 del Consiglio di sicurezza (1966), che invitava la Gran Bretagna ad impedire "con qualsiasi mezzo" l'arrivo di navi cariche di petrolio nel porto di Beira, in Mozambico, per per evitare che potessero raggiungere la Rodesia del Sud, governata da un regime razzista più volte condannato dalle Nazioni Unite. Dopo la visita di una nave ellenica, il governo greco aveva fermamente protestato, dichiarando l'atto contrario alle norme consuetudinarie sulla navigazione. In seguito all'ispezione di una seconda nave che batteva bandiera greca, però, nessuna protesta fu più mossa.

12) Resolution on the Strict Observance of the Prohibition of the Threat or Use of Force in International Relations and of the Right of Peoples to Self-Determination, citata da ISLAM, Use of Force, cit., p. 442.

13) Cfr. BENNOUNA, Le consentement à l'ingérence militaire dans les conflits internes, Parigi, 1974, p. 164.

14) Avviso del 21 giugno 1971, par. 52 e 53.

15) Cfr. EMERSON, Self-Determination, in American Journal of International Law, 1971, p. 464 s.

16) Cfr. American Journal of International Law, 1971, p. 250.

17) Cfr. Keesing's Contemporary Archives, 1971-1972, 24413-14.

18) Il gruppo indipendentista Mukhti Bahini proclamò l'indipendenza del Bangladesh (10 aprile 1971) in conseguenza della politica repressiva condotta dal governo pakistano (dichiarazione indiana in Indian Journal of International Law, 1971, p. 54 ss. e 685 ss.).

19) Cina, Stati Uniti, Tunisia e Arabia Saudita, oltre naturalmente allo stesso Pakistan.

20) Cfr. Keesing's Contemporary Archives, 1971-1972, 25069 A.

21) Cfr. American Journal of International Law, 1971, p. 247.

22) L'unico Paese a riconoscere l'annessione fu l'Australia (Keesing's Contemporary Archives, 1978, 29072 A (29074).

23) Cfr. la risoluzione dell'Assemblea generale del 21 novembre 1979, in Revue générale de droit international public, 1980-II, p. 673 ss.

24) Fronte Popolare per la Liberazione di Timor Orientale.

25) Cfr., per gli avvenimenti sopra menzionati, Keesing's Contemporary Archives, 1978, 29072 A (29074). Le giustificazioni indonesiane sono riportate in United Nations Yearbook, 1975, p. 856 ss. Sulla questione di Timor Est, CLARK, The "Decolonisation" of East Timor and the UN Norms on Self-Determination and Aggression, in Yale Studies on World Public Order, 1980, p. 2 ss.; ELLIOTT, The East Timor Dispute, in International and Comparative Law Quarterly, 1978, p. 238 ss.

26) Tra questi, EMERSON, Self-Determination, cit., p. 465 ss.

27) Cfr., per gli avvenimenti, United Nations Yearbook, 1961, p. 129 ss.; si vedano inoltre FLORY, Les implications juridiques de l'affaire de Goa, in Annuaire français de droit international, 1984, p. 177 ss.; WRIGHT, The Goa Incident, in American Journal of International Law, 1962, p. 617 ss.

28) La tendenza sembra confermata dallo scarso appoggio che i secessionisti della Cecenia hanno ricevuto dalla comunità internazionale contro la Federazione Russa (1994).

29) Conferenza stampa a Dakar del 4 gennaio 1970, in BENNOUNA, Le consentement, cit., p. 61. Anche la Dichiarazione sulle relazioni amichevoli precisa prudentemente che "nothing in the foregoing paragraphs shall be construed as authorizing or encouraging any action which would dismember or impair, totally or in part, the territorial integrity or political unity of sovereign and independent States" (in American Journal of International Law, 1971, p. 250).

30) Si veda Revue générale de droit international public, 1968, p. 228 ss.; ibid., 1969, p. 193 ss; WODIE, La sécession du Biafra et le droit international public, in Revue générale de droit international public, 1969, p. 1018 ss.

31) 31Ad esempio, la risoluzione 252 del 21 maggio 1968 (confermata dalla risoluzione 478 del 20 agosto 1980) che considera invalidi tutti gli atti legislativi e amministrativi adottati da Israele volti a modificare lo status di Gerusalemme. Si veda, sulla questione palestinese, http://domino.un.org/UNISPAL.NSF e http://www.monde-diplomatique.fr/cahier/proche-orient/sommaire.

32) Cfr. RONZITTI, Le guerre di liberazione nazionale e il diritto internazionale, Pisa, 1974, p. 111.

33) Keesing's Contemporary Archives, 1984, 32614 A, 32615-17; Revue générale de droit international public, 1984, p. 484; per le giustificazioni americane, American Journal of International Law, 1984, p. 200 e 661. In dottrina, AUDEOUD, L'intervention américano-caraïbe à la Grenade, in Annuaire français de droit international, 1983, p. 217 ss.; DOSWALD-BECK, The Legality of US Intervention in Grenada, in Netherlands International Law Review, 1984, p. 355 ss.; SCHACHTER, The Legality of pro-Democratic Invasion, in American Journal of International Law, 1984, p. 645 ss.

34) Le giustificazioni fornite dalle autorità statunitensi furono il consenso del governo legittimo panamense (cioè quello di Guillermo Endara Gallimany, il vincitore delle elezioni del 1989, annullate da Noriega), la legittima difesa individuale, la protezione dei connazionali all'estero e della libera navigazione nel Canale. Si veda Keesing's Contemporary Archives, 1989, 37112; ibid., 1990, 37435; FARER, Panama, beyond the Charter Paradygm, in American Journal of International Law, 1990, p. 266 ss.; NANDA, The Validity of United States Intervention in Panama under International Law, in American Journal of International Law, 1990, p. 494 ss.; TANCA, Sviluppi recenti in materia di uso della forza - In margine all'intervento degli Stati Uniti a Panama, in Rivista di diritto internazionale, 1990, p. 24 ss.

35) Fino al 1996, la Francia è intervenuta con operazioni militari in Mauritania (1977), Senegal (1962), Togo (1986), Gabon (1964, 1990), Zaire (oggi Repubblica Democratica del Congo, 1978, 1991), Ruanda (1990-1993, 1994), isole Comore (1989, 1995), Somalia (1992-1994, nell'ambito dell'operazione dell'ONU Restore hope), Gibuti (1991), Repubblica Centrafricana (1979, 1996), Ciad (1968-1972, 1978, 1983, 1986), Congo-Brazzaville (1997). Truppe francesi stazionano permanentemente in Costa d'Avorio, Camerun, Gibuti, Repubblica Centrafricana.

36) Per i fatti, Keesing's Contemporary Archives, 1996, 41081. Anche marines degli Stati Uniti intervennero nella Repubblica Centrafricana, contemporaneamente all'operazione francese, ma la loro azione si limitò all'evacuazione dei civili americani e alla protezione dell'ambasciata statunitense.

37) Regno Unito, Ecuador, Guatemala e Venezuela.