Oggetto
degli interventi susseguitisi durante i lavori congressuali, è
stata, principalmente, l’analisi del ruolo che oggi assumono le c.d.
Authorities, soprattutto alla luce della normativa comunitaria e della
tutela giurisdizionale amministrativa così come modificata
dalla recentissima L.205/2000.
Con
la legge 10/10/1990 n.287 viene istituita in Italia l’AUTORITA’ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (ANTITRUST),organo collegiale composto
da quattro membri e un presidente, che vigila per evitare, ed eventualmente
sanzionare, le infrazioni ai divieti posti dalla legge a tutela della
concorrenza e del mercato.
Ancora
prima, con la legge n.216/1974 (successivamente modificata e integrata
da vari interventi legislativi quali le leggi nn.77/1983 e 281/1985,
fino al d.lgs. n.58/1998), era stata istituita la COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETA’ E LA BORSA (CONSOB), che è sempre un organo
collegiale, cui è attribuita personalità giuridica di
diritto pubblico e piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge.
La
Consob svolge la sua funzione garante con piene potestà organizzative
e decisorie, e vigila sulla correttezza delle operazioni nei mercati
finanziari e sulla trasparenza delle informazioni fornite dagli emittenti
al pubblico dei risparmiatori, affiancando la Banca d’Italia nel controllo
della raccolta del risparmio.
Entrambi
questi organi, così come l’autorità di vigilanza nel
settore dell’editoria e della radio diffusione, la Commissione di
vigilanza sui fondi pensione e l’ISVAP, sono definiti Autorità
indipendenti (Authorities), non solo per l’attribuzione della personalità
giuridica, ma soprattutto per la natura di magistratura economica
della loro attività, per gli ampi poteri regolamentari loro
attribuiti, per la discrezionalità (tecnica)che le caratterizza.
E’
importante sottolineare che ci troviamo dinanzi all’unico caso al
mondo di indipendenza: non esistono organi di questo tipo in Francia,
Germania, come anche in America. E questo crea un certo imbarazzo
nella formulazione ed emanazione dei provvedimenti, soprattutto in
relazione alla legittimità dell’ammissione di determinate intese
e concentrazioni tra imprese che abbiano una certa rilevanza politica
ed economica.
L’art.
25 L. 287/1990 stabilisce che le eccezioni in questo settore vengono
decise dall’organo politico: questo articolo nella prassi non è
mai stato applicato e, sempre più spesso, ci troviamo dinanzi
a situazioni in cui è la stessa Autorità indipendente
a decidere. Forse, però, sarebbe più giusto che le operazioni
di concentrazione di ingente rilevanza politica per il nostro paese
fossero decise dal Governo o da un organo apposito di matrice politica.
La
Magistratura competente è quella amministrativa, che in tali
materie ha giurisdizione esclusiva (così stabilisce l’art.
7 L. 205/2000 che ha modificato il d. lgs n. 80/1998).
Alla
Magistratura amministrativa è affidato, però, soltanto
un giudizio di legittimità dell’atto dell’Autorità indipendente,
quindi sotto il profilo di una ragionevole e corretta applicazione
della legge; nel merito non c’è alcun controllo giurisdizionale.
Ciò è vero solo in parte, perché oggi, comunque,
si tenta di sfondare sempre più nell’ambito meritorio, in violazione,
quindi, della bipartizione di competenze che caratterizza il nostro
sistema giurisdizionale.
Ma
che significa, in realtà, giurisdizione esclusiva rispetto
ai provvedimenti delle Autorità indipendenti? Il giudice ordinario
conserva comunque il potere di disapplicare l’atto? Le posizioni,
qui, sono contrastanti: vi è chi sostiene che l’art. 20 L.
287/1990 sulle competenze del giudice ordinario in merito agli atti
dell’Autorità indipendente andrebbe abrogato, in quanto non
fa altro che creare problemi. Il perché è facilmente
intuibile, e deriva dalle motivazioni sulla istituzione delle stesse
Autorità indipendenti: in sostanza, perché è
stata introdotta, ad esempio, la Banca d’Italia? Semplicemente perché
tale istituzione meglio risponde alle esigenze di tutela del credito,
perché è meglio collaudata.
A
tale posizione si contrappone chi, proprio alla luce della nuovissima
L. 205/2000, sostiene con forza la necessità di un controllo
del giudice ordinario sugli atti dell’Authorities e prefigura addirittura
che la competenza spetti ad un giudice ordinario, specializzato e
di unico grado.
Tutta
la disciplina sulla vigilanza e sul controllo concernente le Autorità
indipendenti, trova un limite nella regolamentazione dettata a livello
comunitario; sia , quindi, negli articoli specificamente previsti
nel Trattato istitutivo CEE, sia nei regolamenti e nelle direttive
comunitarie emanate, cui l’Italia, sappiamo, ha l’obbligo di adeguarsi.
Ma attenzione: l’Italia opera davvero in armonia con le istituzioni
comunitarie in questo ambito, o si evidenzia, al contrario, una sorta
di "concorrenza" tra poteri istituzionali? E’ stato rilevato
che, allo stato attuale, l’Autorità Antitrust rappresenta un
vero strumento della Commissione Europea nello svolgimento della politica
economica comunitaria, ispirata al principio del libero mercato cui
è correlato il principio della libera concorrenza tra imprese.
Se
è vero che si tende a colpire le concentrazioni applicando
letteralmente la disciplina ex artt. 85-86 del Trattato CEE, sempre
più spesso la giurisprudenza (italiana e comunitaria) mostra
nelle sue decisioni di privilegiare la logica ispiratrice del mercato
unico: se si vuol creare un mercato concorrenziale a livello mondiale,
è necessario considerare una joint venture lecita anche se
lesiva in ambito europeo, perché in tal modo è possibile
rafforzare la competitività delle imprese europee all’estero.
Tale
tendenza della giurisprudenza, mette in luce quello che in fondo è
oggi il ruolo dell’Autorità garante del mercato: ci troviamo
dinanzi a parametri di illecito diversi dal passato, tutti di matrice
europea. E’ doveroso, quindi, che la L. 287/1990 abbandoni la concezione
e il parametro di stampo continentale e latino, e abbracci una visione
europea dell’illecito concorrenziale, visione che incentra la sua
attenzione sull’attività svolta e non più sul singolo
soggetto cui riferire una serie di norme di legge.
Il
bene oggetto del legislatore comunitario è il cittadino in
astratto che deve poter operare in un mercato che deve rimanere libero.
Il parametro di riferimento finisce con l’essere la lesione della
struttura concorrenziale del mercato e quindi bisogna rileggere l’art.
2598 c.c. alla luce di questo cambiamento. Ma non solo. Possiamo definire
oggi il mercato come istituzione dello scambio in cui il cittadino,
il singolo imprenditore esercita il suo diritto all’iniziativa privata,
costituzionalmente garantito all’art. 41 Cost.. Il primo comma di
tale articolo ci fornisce l’idea del libero mercato e quindi l’art.
2598 c.c. va riletto anche alla luce delle indicazioni positive in
esso contenute: la concorrenza sleale turba, incide sulla libertà
di iniziativa privata accordata al cittadino dalla Carta Costituzionale.
L’approccio dell’interprete, il compito dell’operatore giuridico è
quello di tutelare non il singolo imprenditore, ma la struttura concorrenziale
in quanto tale.
Qual
è il ruolo dell’Autorità garante in questo scenario?
Di certo la Commissione Antitrust non è un giudice, difatti
non ci si rivolge ad essa con una domanda di giustizia: l’Autorità
garante entra in campo tutte le volte in cui nota una distorsione
della struttura concorrenziale.
La
preoccupazione del legislatore comunitario è solo quella di
reprimere quel comportamento lesivo venutosi oggettivandosi attraverso
un processo di valutazione che ha rivelato la pericolosità
del gioco della concorrenza.
Siamo
lontani dallo schema sanzionatorio civile ex art. 2043 c.c.: la tutela
apprestata dalla L. 287/1990 si realizza quando viene lesa la struttura
concorrenziale, non quando il soggetto, dal punto di vista ontologico,
viene leso.
Il
che mostra come il legislatore comunitario, nella ratio delle norme,
guardi alla consistenza, abbandonando un profilo metagiuridico e adeguandosi
a criteri più moderni di compatibilità economica.