Il sempre più esteso potere regolamentare delle amministrazioni
indipendenti è suscettibile di determinare interferenze nei riguardi
degli altri altri soggetti cui è riconosciuta potestà normativa di
rango secondario: non solo, dunque, in relazione all' attività normativa
del Governo, in riferimento a cui non sembrano sussistere dubbi che
sussista una riserva di competenza legislativamente fissata a favore
dell' Autorità preposta a quella materia, ma anche nei rapporti con
altre Autorità e con le autonomie locali.
L' attenzione sarà concentrata su questo secondo profilo.
La problematica attiene, invero, a tutti i casi di ampliamento della
normazione secondaria, in particolare a quelli riconducibili allo
schema ex art. 17, co. II, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che
hanno determinato "l' intrecciarsi della disciplina regolamentare
con le competenze regionali nonché con quelle delle amministrazioni
locali" (Cocozza). Esperienze straniere mostrano come le attribuzioni
dei Garanti tendano ad essere inversamente proporzionali a quelle
degli enti locali. Negli Stati Uniti di America, ad esempio, "può
osservarsi come i rapporti tra agenzie federali [.] e stati membri
vadano ad indirizzarsi progressivamente sulla base di un federalismo
su basi sussidiarie" (Grasso), in cui spesso risultino sacrificate
le competenze locali; ciò è particolarmente evidente in riferimento
al settore delle telecomunicazioni. Ma analoghe considerazioni possono
essere svolte anche in riferimento a realtà più vicine: nel Regno
Unito il proliferare dei quangos è divenuto "negli ultimi anni
uno strumento per bilanciare il processo di ristrutturazione dei poteri
periferici" (Grasso), e questo in misura sempre maggiore man mano
che procedeva il programma di privatizzazione degli enti e dei servizi
pubblici.
Sebbene tanto il fenomeno in esame, quanto l' attuazione
del dettato costituzionale in materia di autonomie locali siano, in
Italia, relativamente recenti, allo stato già pare di poter individuare
segnali che indicano come il nostro ordinamento si stia muovendo in
una non differente direzione.
Nell' assenza di disposizioni costituzionali, la norma
che detta il criterio generale cui deve essere ispirata la soluzione
dei conflitti di competenze tra Garanti ed amministrazioni locali
può essere rinvenuta nell' art. 1, co. IV, lett. a), della legge 15
marzo 1997, n. 59 (c. d. Bassanini I), nella parte in cui non prevede
che siano conferite "alle regioni e agli enti locali, nell' osservanza
del principio di sussidiarietà [.] tutte le funzioni e i compiti amministrativi
relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo
delle rispettive comunità", ove siffatte funzioni rientrino tra "i
compiti di regolazione e controllo già attribuiti con legge statale
ad apposite autorità indipendenti". La norma, dunque, pur inserendosi
in un disegno legislativo rivolto al decentramento delle funzioni
amministrative, esclude espressamente che esso possa in qualche modo
coinvolgere l' attività dei Garanti; ciò sembra costituire un preciso
indizio della volontà del legislatore per cui, negli eventuali conflitti
di attribuzione tra le Autorità e le amministrazioni locali, debbano
prevalere le prime. Ne consegue, sul piano delle fonti, la nullità
per incompetenza di qualunque atto del Comune o della Provincia, e,
segnatamente, degli atti regolamentari, che investano una materia
cui è preposta un' autorità indipendente e che disponga in modo difforme
dalla disciplina prescritta da quest'ultima.
L' esempio probabilmente più vistoso di una probabile
interferenza dei poteri regolamentari dei Garanti con l' attività
degli enti locali può essere dato dall' art. 22, co. III, lett. e),
della legge 8 giugno 1990, n. 142, nel testo sostituito dall' art.
17, co. LVIII, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Non pare dubbio
che le società per azioni a partecipazione comunale siano soggette
al regime prescritto per le altre società, e, segnatamente, ai poteri
di vigilanza, in particolare normativa, svolta da un Garante ove le
società in questione svolgano la loro attività in un settore amministrato
da quest' ultimo.
Ma si pensi anche alla già citata attività normativa
indiretta che si risolve nella segnalazione, da parte del Garante
della concorrenza agli enti locali interessati, dei regolamenti degli
stessi distorsivi del corretto funzionamento della concorrenza e del
mercato, senza che tali distorsioni "siano giustificate da esigenze
di interesse generale". Alla valutazione dell' interesse generale
effettuata dal Comune o dalla Provincia il legislatore del 1990 sembra,
dunque, sovrapporre quella dell' Autorità. Del resto, in alcuni casi
il legislatore ha anche mostrato di indirizzarsi verso uno schema
collaborativo per quanto concerne i rapporti tra Autorità ed enti
locali. Questo riguarda, in special modo, i Garanti di più recente
istituzione.
Ad esempio, l' art. 31, co. III, della legge 31 dicembre
1996, n. 675 promuove l' intesa tra il Garante per la riservatezza
e le province "al fine di assicurare la consultazione del registro
[dei trattamenti dei dati personali] mediante almeno un terminale
dislocato su base provinciale".
Di particolare rilievo, per i profili che qui interessano,
è, tuttavia, l' art. 1, co. XIII, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
La norma prevede l' istituzione con legge regionale dei Comitati regionali
per le telecomunicazioni (Corecom), nonché l' intesa tra il Garante
per le telecomunicazioni e la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato e le Regioni in ordine alla disciplina dei requisiti
dei componenti ed all' organizzazione dei Comitati, nonché all' emanazione
di un regolamento per definire quali delle materie di competenza dell'
Autorità possano essere delegate ai Corecom. Sebbene gli stessi siano
stati concepiti come "sensori" del Garante in ambito locale, con funzione,
dunque, essenzialmente consultiva, non sembra incompatibile con il
disegno del legislatore la delega di alcuni dei poteri regolamentari
dell' Autorità ai Comitati in questione, nelle materie di competenza
regionale; naturalmente, "nei limiti imposti dalla consapevolezza
che il valore costituzionale che viene in rilievo corrisponde ad
un interesse nazionale unitario e non frazionabile" (D' Amato).
L' Autorità ha già provveduto a definire, d' intesa
con la Conferenza Stato - Regioni, gl' indirizzi per la legislazione
regionale che dovrà istituire i Corecom, ai sensi dell' art. 1, co.
XIII, della legge 249/97. Non sembra, invero, pienamente compatibile
con i principi della Carta una tale possibilità di una fonte secondaria
di vincolare, in qualche misura, la legge regionale. La fattispecie
in esame sembra presentare molte caratteristiche comuni agli atti
di indirizzo e coordinamento, che la Corte costituzionale ha ritenuto
(sent. 150/82) vincolanti per la legge regionale anche ove rivestano
forma non legislativa; atti che emanano, però, nel caso di specie,
da un' autorità amministrativa indipendente.
Sempre ai sensi della disposizione in commento il Garante
ha poi adottato il regolamento che individua le materie di sua competenza
che possono essere delegate ai Corecom. Vanno segnalate tra le altre,
in questa sede, una serie di funzioni consultive relative all' adozione
di numerose fonti regolamentari. La delega è conferita mediante la
stipula di apposite convenzioni (art. 2 del regolamento), e restano
al Garante l' individuazione di principi e criteri direttivi per l'
esercizio della stessa (art. 3), nonché poteri sostitutivi in caso
di inerzia dei Corecom (art. 4).
La norma ex art. 1, co. XIII in esame pare poi assumere
un significato particolare ove la si confronti con disposizioni ispirate
dalla medesima ratio. Ci si riferisce, in particolare, all'
art. 2, della legge 59/97, nella parte in cui prevede, nelle materie
conferite alle Regioni non rientranti nell' art. 117, co. I, Cost.,
il "potere di emanare norme attuative ai sensi dell' art. 117, secondo
comma della Costituzione". L' organizzazione e la disciplina delle
funzioni trasferite agli enti locali sono, "in ogni caso", regolate
dalle Regioni e dagli altri enti territoriali nel rispetto delle rispettive
competenze. Quest' ultimo dato normativo dimostra come il potere regolamentare
degli enti locali sia rivolto, essenzialmente, alla disciplina della
p. a., secondo un modello che si configura, pertanto, alternativo
rispetto a quello, fino ad ora più diffuso, della delegificazione
attraverso fonti secondarie governative.
La tendenza legislativa che andrebbe, così, delineandosi,
parrebbe accogliere gli auspici della dottrina relativi alla valorizzazione
degli enti locali, in ordine all' attuazione della delegificazione
nei settori di loro competenza. Il che sarebbe, del resto, più coerente
con il sistema costituzionale, che ha negato autonomia normativa al
Governo, impegnando invece la Repubblica al riconoscimento ed alla
promozione delle autonomie locali (1)
.
Invero, né l' esperienza straniera, né, almeno fino
ad ora, quella nazionale, lasciano tuttavia presagire un rapporto
collaborativo tra le Regioni e le autorità amministrative indipendenti.
Anzi, la dottrina si è espressa, al riguardo, in termini di passaggio
dal regionalismo cooperativo a quello "vigilato". Al contrario di
quanto rilevato in riferimento agli enti locali, le norme che specificano
le attribuzioni delle Regioni hanno rango costituzionale; sicché,
un primo inquadramento del problema sembrerebbe dover far propendere
per l' illegittimità costituzionale della legge istitutiva di un'
autorità indipendente, nella parte in cui prevedesse l' ingerenza
dell' Autorità in materie di competenza regionale.
La Corte costituzionale ha avuto modo di pronunciarsi
sulla questione con la sent. 482/95, ed ha espresso un avviso contrario.
La Corte ha escluso un' alterazione delle competenze regionali in
ragione della "funzione di garanzia" e non di amministrazione attiva
in cui si sostanzierebbe l' attività dell' Autorità di vigilanza sui
lavori pubblici, istituita dalla legge quadro 11 febbraio 1994, n.
109, come modificata dal decreto legge 18 dicembre 1995, n. 535. Si
è, tuttavia, replicato che l' affermata funzione di garanzia non può
non estrinsecarsi, quanto meno, in una serie di atti di controllo
da parte dell' Autorità sull' attività della Regione; il Giudice delle
leggi ha, in altre parole, consentito una compressione delle competenze
attribuite dal Costituente alla Regione, a favore di un soggetto che
svolge funzioni amministrative e che, seppure lo si volesse considerare
un' autorità indipendente, sarebbe comunque da inquadrarsi nell' amministrazione
statale (sia pure in posizione di peculiare indipendenza).
E' vero che potrebbero nutrirsi dubbi sulla configurabilità
dell' Autorità di vigilanza sui lavori pubblici quale amministrazione
indipendente; ed è vero, altresì, che essa è priva di poteri regolamentari.
Tuttavia è da notare che, per un verso, se dovesse risultare confermata
dai fatti l' autorevole opinione (2)
secondo cui l' ampliamento delle funzioni dei Garanti sarebbe "scritta
nel codice genetico" di questi ultimi, sarebbe ragionevole aspettarsi
il futuro, progressivo distacco di questa particolare struttura e
di altre simili dall' amministrazione centrale, come è accaduto per
l' Isvap, in modo tale da non poter più dubitare della qualità di
autorità indipendenti delle strutture stesse; né sarebbe infondato
presagirne un ampliamento delle funzioni anche di carattere normativo.
Per altro verso la pronuncia ricordata sembra essere
indicativa della tendenza della Corte costituzionale a guardare con
particolare favore ai Garanti proprio per la loro "funzione di garanzia",
tanto da privilegiare siffatta funzione ove dovesse venire ad invadere
la sfera costituzionale delle competenze regionali.
In conclusione, sembra di poter intravedere la tendenza
del sistema, analogamente a quanto riscontrato in altre esperienze,
verso un progressivo ampliarsi del ruolo delle autorità indipendenti
anche a scapito delle autonomie locali e delle loro competenze.
L. BIANCHI, Le fonti secondarie nella l. 31 luglio
1997, n. 249 in Osservatorio sulle fonti 1997 a cura di De Siervo,
Torino 1997
L. CARLASSARE, Regolamenti dell' esecutivo e principio
di legalità, Padova 1966, pp. 264 ss.
E. CASETTA, Manuale di diritto amministrativo,
Milano 1999
V. COCOZZA, La delegificazione, Napoli 1996.
G. D' AMATO, L' Autorità di garanzia nel settore delle
comunicazioni di massa, Milano 1997.
G. DEMURO, Le delegificazioni: modelli e casi,
Torino 1995
G. GRASSO, L' indipendenza delle autorità amministrative
indipendenti tra forma di Stato, forma di governo e trapasso dei sistemi
elettorali. Un' indagine comparata, in Autorità indipendenti e principi
costituzionali, Napoli 1999.
R. MANFRELLOTTI, Poteri normativi del Garante per le
telecomunicazioni e tendenze della giurisprudenza costituzionale, Comunicazione
al convegno dell' Associazione Gruppo di Pisa, Napoli, 12 - 13 maggio
2000
G. MORBIDELLI, Esiste ancora la materia "lavori pubblici
di interesse regionale"? Ovvero dal regionalismo "cooperativo" al regionalismo
"vigilato" in Le Regioni, 1996.
L. TORCHIA, Commento art. 1 in AAVV, Commentario al
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, a cura di G. Falcon,
in Le Regioni 1998