La rivoluzione procreativa

Chiara Ariano

(dottoranda di ricerca in Bioetica presso l’ Università degli Studi di napoli Federico II)

 

1.1 Con 277 si, 222 no e 3 astenuti lo scorso 10 febbraio la Camera ha approvato, in via definitiva, la legge sulle procreazione assistita. Il Parlamento tentava di legiferare in questo campo dal 1979.  

1.2 Ecco i punti principali della legge sulla fecondazione artificiale:

a) essa è autorizzata solo dopo avere effettuato i preventivi accertamenti circa l’impossibilità di superare la sterilità e l'infertilità [1] dei coniugi con altre tecniche, cioè solo se tale metodologia clinica si configura come una facilitazione e un aiuto per raggiungere lo scopo naturale;
 b) possono utilizzare la fecondazione artificiale solo coppie di sesso diverso, viventi, regolarmente sposate o conviventi
[2] in età potenzialmente fertile. I gameti usati per la procreazione assistita devono essere ambedue della coppia di coniugi, per cui è ammessa solo la fecondazione omologa, mentre sono proibiti la fecondazione eterologa (gameti provenienti da donatori), la maternità surrogata, il prelievo e la crioconservazione di embrioni [3] e la fecondazione post mortem [4] .

2.1 La legge, com’è evidente,  tutela le due realtà maggiormente coinvolte nella procreazione artificiale: il nascituro [5] e la famiglia. Da un lato, infatti, riconosce l'inalienabilità dei diritti della persona (sia essa ancora allo stato embrionale); dall'altro, pone la famiglia come luogo fondamentale per l'accoglienza alla vita. Lo scopo è quello di mettere al centro dell’interesse legale l’esigenza di garantire i diritti attribuiti al nascituro: una doppia figura genitoriale, la salute, il benessere materiale e morale, e ancora la conoscenza della modalità della propria nascita e quindi della  propria origine genetica. Il senso fondamentale di questo approccio è ben espresso in un rapporto del 1989 del Segretariato del Consiglio d’Europa: " Il comitato - dice questo testo - è stato unanime nel sostenere che le tecniche di procreazione artificiale non dovrebbero essere utilizzate se non quando esistano le condizioni per assicurare il benessere del nascituro, dandogli la possibilità di crescere in un ambiente che gli permetta il pieno dispiegamento delle sue capacità fisiche, mentali e morali. Questa è una condicio sine qua non del ricorso alle tecniche di procreazione artificiale umana, in aggiunta alle altre condizioni da soddisfare" [6] . 

2.2 Il presidente del Comitato Nazionale di Bioetica, Francesco D'Agostino, intervenuto nel convegno sulla riproduzione organizzato ad Abano Terme dall'istituto di Andrologia dell'Universita' di Padova il 20 e 21 febbraio definisce una "buona legge", quella appena approvata in Italia sulla procreazione assistita, "chiaramente fondata su principi etici", ma molto fraintesa: non obbliga, ad esempio, a reimpiantare un embrione malformato ne' impedisce la diagnosi pre-impianto.. Se ci sono lacune, secondo D'Agostino, queste riguardano soltanto la chiarezza. Alcuni passaggi avrebbero dovuto, forse, essere piu' espliciti. Contro la legge, rileva D'Agostino, sono state avanzate "critiche molto dure", ma non fondate. Ad esempio, "non e' vero che la legge obbliga al reimpianto di tutti gli embrioni: se un embrione e' malformato il medico ha il dovere di non impiantarlo. Nessun atto medico puo' essere posto in essere contro l'interesse del malato". E, sempre esprimendosi a titolo personale, D'Agostino considera "una leggenda metropolitana che la legge proibisca la diagnosi pre-impianto [7] ". La legge prevede infatti che "in ogni momento della procedura la coppia abbia diritto ad essere informata sullo stato di salute dell'embrione". Ad essere proibiti, ha aggiunto, sono interventi di eugenetica e di manipolazione genetica dell'embrione. Cosa, quest'ultima, precisa D'Agostino, "diversa da un intervento finalizzato ad una terapia".

3.1 Le coppie per poter accedere alle tecniche devono poi dare un consenso informato [8] . Questo per evitare ripensamenti dell'ultima ora. Fino a quando non  si è formato l'embrione, il consenso si può ritrattare. Una volta formato l'embrione [9] siamo in presenza di uno dei soggetti dei quali la legge tutela i diritti e il consenso non può più essere revocato. Sono gli articoli 8 e 9 che trattano della "tutela del nascituro": l'articolo 8 afferma che "i nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli legittimi o di figli riconosciuti dalla coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime". L'articolo 9 stabilisce, riguardo ai genitori, che "il coniuge o convivente non può esercitare l'azione di disconoscimento della paternità", mentre la madre del bambino "non può dichiarare la volontà di non essere menzionata". Evidente è la disparità di trattamento; infatti una donna che partorisce un figlio, avuto naturalmente, può chiedere in ospedale di non essere nominata, per cui il bambino può essere messo in stato di adattabilità. Con la fecondazione artificiale, invece, la donna che ha dato il consenso, non può pretendere al momento della nascita  l’anonimato.

3.2 Uno punto sul quale si insiste è che le nuove tecnologie riproduttive devono essere intese come un rimedio all’infertilità di coppia e non come una "nuova forma di riproduzione umana" [10] , alternativa a quella naturale.

4.1 Da più parti è stata affermata la violazione del diritto alla maternità, del diritto alla procreazione, del diritto ad avere un figlio sano. L’essere madre e padre genera diritti e doveri che la Costituzione si impegna a proteggere ma di certo non  assicura il diritto ad essere genitori. E in virtù di ciò l'importanza della realizzazione di un progetto di genitoralità non può ritenersi superiore ai problemi etici connessi con la riproduzione assistita. È il caso di coppie che riconoscono la nascita del figlio, mediante le tecniche FIVET [11] , come bene superiore ad ogni problema proveniente dalla tecnologia. Le disposizioni sulla tutela dell’embrione sono state criticate in nome del progresso scientifico, in quanto si violerebbe la libertà della ricerca e si impedirebbe lo sviluppo di cure sperimentali per gravi patologie genetiche poiché gli ultimi articoli della legge dedicano  particolare attenzione alla tutela dell'embrione, determinando limiti alla sperimentazione. Esplicitamente, il comma 1 dell'art. 13 stabilisce che "è vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano". La ricerca clinica e sperimentale sull'embrione è ammessa soltanto (comma 2) "a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative". La ricerca scientifica è quindi sottoposta al limite della dignita' umana e i divieti concernono

  • la produzione di embrioni per fini e scopi che non rientrino nei casi già citati;
  • forme di selezione eugenetica degli embrioni stessi;
  • esperimenti che abbiano per solo obiettivo la predeterminazione, attraverso la modifica del patrimonio genetico, delle caratteristiche genetiche del nascituro;
  • interventi di clonazione e infine,
  • la "fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere".

4.2 Se l'articolo 13 pone delle regole alla manipolazione dell'embrione, l'articolo 14 stabilisce i limiti all'applicazione delle tecniche consentite. Così, ad esempio, non deve essere creato (comma 2) un numero di embrioni "superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre". La crioconservazione degli embrioni è ammessa soltanto, come momento transitorio, nel caso in cui "il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti possibile per grave e documentata causa di forza maggiore, relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione". E' ammessa, invece, la crioconservazione dei gameti maschili e femminili (comma 8). E’ implicitamente affermato che la libertà della ricerca scientifica non può essere interpretata per consentire che venga svolta nella totale indifferenza, rispetto ai principi fondamentali dell’ordinamento, quali la tutela della vita e della dignità umana. Il principio del fine che giustifica i mezzi è incompatibile con lo stesso costituzionalismo liberale.

5.1 Non si nega comunque che alcuni aspetti della legge suscitino perplessità e rimangano fortemente in dubbio di costituzionalità.

5.2 Infatti il limite del ricorso alla procreazione assistita solo in caso di accertata impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione, con l’esclusione, ad es., dei casi di coppie con malattie genetiche trasmissibili, è una conseguenza diretta della scelta di considerare l’embrione [12] come “soggetto di diritti”e di tutelarne la vita e la dignità. Ammettere tali coppie alla procreazione assistita comporterebbe la liceità dell’utilizzo di tecniche volte alla selezione eugenetica degli embrioni e l’utilizzo dell’aborto come mezzo di controllo di selezione della specie [13] . Si realizzerebbe così una diversità di trattamento nei confronti delle coppie sane, poichè di fronte a coppie entrambe fertili, di cui una con problemi di malattie geneticamente ereditabili e l’altra no, la prima potrebbe attraverso la selezione genetica generare un figli sano, mentre l’altra rimarrebbe comunque esposta al rischio di procreare un figlio malato.

6.1 Infine c’è il problema dell’irrevocabilità del consenso all’impianto dell’embrione e del conseguente trattamento obbligatorio imposto (non si capisce bene in che modo) alla donna che abbia cambiato idea. Si scontrano il diritto alla vita dell’embrione e il diritto alla libertà personale e alla dignità umana della futura mamma

6.2 Per concludere, possiamo osservare come la legge approvata alla Camera non metta a tacere la ricerca scientifica; semplicemente rifiuta la lettura meramente tecnica e meccanica dell'esistenza umana.


[1] Si intendono sterili quelle coppie che non ottengono alcun concepimento dopo 12 o 24 mesi di rapporti non protetti ; per infertilità  si definisce, invece, l’impossibilità  di portare a termine una gravidanza. La sterilità può essere determinata sia da cause fisiologiche “naturali” (ad esempio l’età avanzata della donna) o patologiche, che da fattori psicologici e ambientali. Molte volte, però, le cause restano inspiegate.

[2] Appare superata la distinzione tra coppie coniugate e coppie di fatto , per cui, successivamente alla verifica della stabilità del rapporto, in genere, viene concessa la possibilità del ricorso alla fecondazione artificiale anche a coppie non coniugate.

[3] In seguito alla "superovulazione", il numero di embrioni sviluppatisi in vitro può superare il numero ottimale di embrioni da trasferire. La possibilità di conservare embrioni in eccesso attraverso un congelamento in azoto liquido (a temperature inferiori a -196 C°), permette alla coppia di poterli trasferire all' interno dell' apparato genitale della partner in un tempo successivo senza dover affrontare tutte le tappe di un nuovo ciclo.

[4] In Italia il divieto di fecondazione post-mortem è contenuto nell'art. 42 del codice di deontologia medica dell'ottobre del 1998 e può fondare una responsabilità disciplinare del medico che la compia. Il testo approvato dalla Camera (art. 12) vieta la fecondazione post-mortem, più precisamente, oggetto del divieto sono il trasferimento in utero sia di gameti sia di embrioni dopo la morte del partner.

[5] il riconoscimento dei diritti del concepito raccoglie anche le indicazioni del Comitato Nazionale di Bioetica, che nel documento Identità e statuto dell’embrione umano così concludeva: il Comitato è pervenuto alla unanimità a riconoscere il dovere morale di trattare l’embrione umano, fin dalla fecondazione, secondo i criteri di rispetto e di tutela che si devono adottare nei confronti degli individui umani a cui si attribuisce comunemente la caratteristica di persone.

[6] Procréation artificielle humaine, Conseil d’Europe, Strasbourg, 1989, p. 11.

[7] Ulteriore punto discusso in relazione alla protezione attribuita agli embrioni è quello della diagnosi genetica preimpianto (DGP: cfr Glossario). Almeno allo stato attuale delle conoscenze, si tratta di una tecnica rischiosa e imprecisa. Anzitutto il prelievo stesso delle cellule mette a repentaglio l’embrione e, anche in assenza di danni riconoscibili, dimezza all’incirca la probabilità di attecchimento. Inoltre il risultato dell’esame non è privo di incertezza: diversi sono i motivi, fra cui la possibilità di prelevare una cellula non rappresentativa del reale assetto genetico dell’embrione nel suo complesso. In questa situazione, viene comunque eseguita una diagnosi prenatale nel corso della gravidanza. La DGP favorisce poi lo slittamento verso una eugenetica positiva, poiché consente di identificare non solo patologie in atto, ma anche predisposizioni ad ammalarsi in futuro. Siccome gli embrioni all’esterno del corpo materno sono investiti da una carica emotiva molto inferiore a quanto accade durante le fasi intracorporee della gravidanza, è molto più facile che il problema passi inavvertito e la situazione sia affrontata sulla base della sola razionalità tecnica astratta, secondo parametri di efficienza. Rimane comunque la domanda su chi, e con quali criteri, deciderà se eliminare un embrione che ha una certa predisposizione a sviluppare, per es., un tumore in età adulta. Come si vede, la DGP non facilita la vita dei genitori. Anzi realizza una situazione in cui il desiderio di avere figli rischia di trovarsi in contraddizione con il rifiuto di un figlio considerato da scartare. Questa procedura sembra piuttosto aumentare il carico e diminuire l’autonomia decisionali, perché le scelte diverranno più complicate e saranno facilmente delegate al personale medico. L’evoluzione tecnica che consentirebbe di evitare molte delle problematiche etiche presenti nella DGP è l’esame genetico dei globuli polari (cfr Glossario), dai quali si possono avere informazioni affidabili sull’assetto genetico dell’oocita.  In ogni caso, sul punto della DGP, la legge sembra proporre una saggia disposizione: viene esclusa in linea di principio, ma lasciando alcuni margini di possibilità per indagini diagnostiche, anche sperimentali, orientate alla terapia dell’embrione. Meno chiaro è se il diritto dei genitori di essere informati sul numero e sulla salute degli embrioni prodotti e da trasferire in utero (art. 14, c. 5) comporti anche la DGP. Infatti sono disponibili altre metodiche per valutare lo stato di salute degli embrioni, basate per es. su forma e dimensioni.

[8] il consenso informato svolge come principio cardine nella concezione moderna del rapporto tra medico e paziente. Da passaggio meramente burocratico a strumento di reale garanzia a tutela dei diritti del cittadino-paziente: molte sono le sfumature che lo strumento del consenso può assumere nel rapporto quotidiano tra paziente e medico. Ma, a fronte del riconoscimento astratto del diritto al consenso - e al dissenso - emerge alle volte una prassi che, a causa di ostacoli giuridici, amministrativi ma anche culturali, non valorizza una reale informazione e un consenso davvero consapevole come fondamento delle decisioni sulla salute

[9] Uno degli aspetti che ha spinto ad una critica serrata contro il riconoscimento dei diritti del concepito  è stato il timore di mettere in discussione la legge 194/78. A prescindere dal fatto che la questione “aborto” richiede una ampia e apposita riflessione, bisogna precisare che tale paura appare ingiustificata almeno per due motivi. Innanzitutto, perché il fondamento teorico della legge 194/78 non è il disconoscimento dell’umanità del concepito, quanto piuttosto la discutibile possibilità di un conflitto di diritti e interessi tra madre e nascituro.  In secondo luogo, diversa è la condizione dell’embrione fecondato in vitro: generato al di fuori del corpo materno, egli vive la fase più pericolosa della sua vita in una provetta e il suo destino non è affidato solo alla madre, ma anche alla collettività nel suo insieme e alle sue leggi. Perciò solo nel caso della fecondazione in vitro – e non necessariamente in quello dell’aborto – legalizzare l’uccisione dell’embrione umano significa negarne in radice la dignità, l’umanità, il diritto alla vita. In ogni caso l’affermazione del concepito come soggetto, anche senza modificare la legge 194/78, ne evita inaccettabili derive permissive in sede applicativa e interpretativa.

[10] Sono ormai passati più di venticinque anni dalla nascita della prima bambina, originata da un procedimento di fecondazione in vitro. Si calcola che dopo di lei, fino ad oggi, siano nati in tutto il mondo più di un milione di bambini ottenuti con le medesime procedure. Durante questi anni, infatti, il ricorso alle tecniche di riproduzione assistita ha conosciuto una progressiva diffusione in diversi Paesi del mondo, spingendo in molti casi i governi nazionali ad elaborare norme legislative specifiche, per regolare le complesse procedure connesse all'impiego di queste metodiche.  Anche la ricerca scientifica in questo settore ha investito crescenti risorse, umane ed economiche, per cercare di rendere più "efficaci" le ART (Artificial Reproductive Technologies), senza riuscire, per altro, ad ottenere un sostanziale innalzamento del tasso globale di nascite per ciclo di trattamento; tale tasso permane così basso che, se si verificasse in altri trattamenti medici, sarebbe senza dubbio interpretato come chiaro segno di un sostanziale fallimento tecnico.

[11] Tecnica di fecondazione assistita più usata nel mondo, rappresenta la metodica d'elezione per occlusione tubarica bilaterale non risolvibile con tecnica microchirurgica, endometriosi grave, patologia seminale di lieve o media entità, presenza di anticorpi antispermatozoi e fallimento di metodiche più semplici.
[12] Già nel 1979 alcuni autori statunitensi hanno indicato il termine del 14° giorno dopo il concepimento il momento in cui si può riconoscere all'embrione il carattere umano. Nel rapporto Warnock il limite dei 14 gg era stato proposto come termine, oltre il quale "nessun embrione umano derivato dalla fecondazione in vitro può essere tenuto in vita, se non trasferito a una donna" e neppure "usato come soggetto di ricerca". Le motivazioni addotte riguardano il fatto che il 14° giorno corrisponde al completamento dell'impianto e verso il 14° giorno si evidenzia la comparsa della linea primitiva, che indicherebbe che le cellule destinate a costituire l'embrione vero e proprio si sono ormai differenziate dalle cellule che formeranno invece i tessuti placentari e protettivi. Altri autori pretendono di dedurre dall'esistenza di gemelli omozigoti la tesi che l'embrione, nelle prime due settimane, non è un individuo umano.
Si tratterebbe pur sempre in ogni caso di vita umana, ma di vita non ancora individuale.  Al contrario, un'altra posizione accettata da un gran numero di studiosi, non solo di matrice cattolica, considera l'essere umano sin dal momento del concepimento: dal punto di vista biologico, affermano, l'embrione anche nei primi 10 gg dopo il concepimento rappresenta un soggetto ben determinato che si sta sviluppando secondo una legge di totalità e unità.
Se, per l'intervento di alcuni fattori, una parte di esso si scinde, e questa, potendolo, continua il proprio sviluppo, i due o più individui che ne risultano non dimostrano affatto che nell'embrione originale era assente quell'unità nella totalità che costituisce un individuo.
[13]  in contrasto con l’art. 1, c. 2 della legge 194/1978 e con quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza 27/75 ribadito dalla sentenza 35/97.

 

*Dottoranda di ricerca in Bioetica

 

 

 

 

 

The article below considers the law on artificial procreation approved on 10th of february 2004 and analizes weather or respects the italian constitution. The article dieals with the legal rights wich have to be recognized for children born by this method. The problems of embryonics experimentation and the necessity for informed consensus is olso discussed.