L'art. 37 del Regio Decreto 29 giugno 1939, n. 1127
(d'ora in avanti legge Invenzioni) e l'art. 34 del Regio Decreto 21
giugno 1942, n. 929 (d'ora in poi legge Marchi), stabiliscono rispettivamente
che la concessione del brevetto d'invenzione o della registrazione
del marchio lasciano impregiudicata la possibilità di esercitare azioni
giudiziarie circa la validità dei relativi atti amministrativi.
Insomma può ben accadere, considerati anche i limiti
ristretti entro cui si svolge l'esame dell'Ufficio Italiano Brevetti
e Marchi circa i requisiti di brevettabilità e registrabilità, che
vengano rilasciati attestati (Brevetti o Registrazioni appunto) poi
successivamente annullati dal Giudice Ordinario che abbia ravvisato
la mancanza delle condizioni richieste dalla legge per il rilascio
stesso.
Nel quadro or ora descritto preme sottolineare che
si è parlato di atto amministrativo1, di giudice ordinario e di annullamento,
insomma è espressamente contemplato dall'ordinamento un potere d'annullamento
del giudice ordinario di (certi determinati) atti amministrativi.
Ciò evidentemente costituisce una "anomalia"2 rispetto
al sistema delineato dalla Legge del 18653 sul contenzioso amministrativo,
alla stregua del quale il giudice ordinario se può "sempre"4, controllare
della legittimità degli atti amministrativi dovrebbe poi limitarsi,
nel caso in cui ne riconosca l'illegittimità a "disapplicarlo", con
riferimento alla singola fattispecie concreta sottopostagli5, senza
permettersi di tangere l'atto, che rimarrebbe valido ed efficace almeno
fino a quando l'Autorità Amministrativa competente non si conformi
al "giudicato dei tribunali"6.
Peraltro non è mancato chi7, nell'intento di esorcizzare
l'anomalia, ha ricondotto la sentenza del giudice ordinario che "dichiara"8
la nullità o la decadenza, ad un'ipotesi di mera disapplicazione dell'atto
amministrativo, con i conseguenti doveri, previsti nell'eventualità,
per le autorità amministrative.
Questa ricostruzione si rivela fuorviante, e in effetti
se un simile ragionamento può compiersi nel caso in cui la nullità
o la decadenza siano semplicemente eccepite, proporlo anche quando
il giudice non si limiti ad una "soluzione logica della questione"9,
bensì statuisca sulla stessa (in termini d'invalidità s'intende) è
tutt'altra cosa.
Quando, infatti, viene emessa una sentenza di nullità
o di decadenza e questa passa in giudicato, l'atto amministrativo
(concessione del brevetto, registrazione che sia) viene spazzato via
(e con esso l'esclusiva che ne discende) senza che di nulla sia richiesto
o possa fare l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.
Altra corrente dottrinale, sempre nell'ottica di una
tranquillante "razionalizzazione sistematica" ad ogni costo, ha parlato
a riguardo di "giurisdizione piena"10; insomma, non di eccezione al
principio generale si tratterebbe, perché qui non viene in considerazione
un "provvedimento amministrativo" (inteso come atto che realizza "in
via finale la funzione autoritativa e sovrana dell'amministrazione")11,
bensì un atto in cui la P.A. ha solo un ruolo "archivistico e esattoriale".
Eppure che l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi in
materia abbia davvero un simile ruolo è tutt'altro che scontato. Infatti,
se è vero che la dottrina e la giurisprudenza maggioritarie12 ritengono
in generale che l'U.I.B.M. non possa delibare i requisiti obbiettivi
di brevettabilità salvo il caso in cui questi risultino insussistenti
prima facie; e se vero che a favore di questa interpretazione restrittiva
dei poteri dell'ufficio militano, oltre che argomenti di carattere
storico13, anche rilievi di carattere pratico, mancando "qualsiasi
disciplina dell'istruttoria che l'U.I.B.M. dovrebbe compiere per verificare
la sussistenza dei requisiti"14 oggettivi di brevettabilità.
Se è vero tutto ciò, si diceva, non ci si può poi esonerare
dal chiedersi quando, al di fuori di casi di scuola, potrà davvero
dirsi che prima facie manchino i requisiti oggettivi richiesti ex
lege (in particolare novità e originalità). Certo, nel caso in cui
si chieda la brevettazione di un semplice ombrello risulterà senz'altro
evidente la mancanza di novità (e non vi sarà bisogno di alcun esame),
ma al di fuori di simili (irreali) ipotesi un esame dell'Ufficio sarà
pur sempre necessario ! E chi allora fisserà, se non la stessa P.A.,
caso per caso, secondo un criterio empirico, i paletti di confine
entro cui questo esame sarà legittimo svolgere ? E tutto ciò non è
forse in contrasto con quella funzione notarile che si pretende di
riscontrare in capo ad essa?
Conviene allora accettare che di "anomalia", di "lacerazione"
(rectius eccezione) si tratta15, tanto più, potendosi dimostrare,
che in fondo essa è trascurabile; e questo almeno per due ordini di
ragioni.
A parte l'evidenziare le origini storiche della deroga16,
ancor più efficace è un secondo profilo. In particolare, deve notarsi
che quando un soggetto fa valere innanzi al giudice l'invalidità ad
es. di un brevetto per invenzione, è pur vero che egli si duole non
già dei "risultati materiali" del provvedimento17, ma più propriamente
degli effetti giuridici dello stesso ; peraltro non può neppure dimenticarsi
che pur sempre di lite tra privati si tratta18 (tra titolare dell'esclusiva
e colui che la contesta).
Inoltre, volendo qui solo tratteggiare delle conclusioni
su di un argomento che meriterebbe ben più attenzione, va evidenziata
la diversità di oggetto fra l'esame svolto dall'U.I.B.M. e l'accertamento
giudiziale, diversità che elimina o quanto meno attenua il "rischio
di sopraffazione dell'amministrativo da parte del giudiziario"19.
NOTE
1 Per ciò che concerne la qualificazione del rilascio
del brevetto, v. Di Cataldo: "Efficacia della sentenza di nullità
o decadenza di brevetti per invenzioni e di brevetti per marchi",
in Riv. Dir. Ind. 1976, I, p. 445, nota 40.
2 A parlare di anomalia è lo stesso Consiglio di Stato
(Consiglio di Stato sez. IV, 19 ottobre 1935, in Foro It. 1936, III,
c. 58I.
3 V. in particolare l'art. 4 all. E L. 20 marzo 1865
n. 2248. 4 Consiglio di Stato cit.
5 Infatti il I° comma dell'art.4 all. E L. 20 marzo
1865 n. 2248 recita "...i tribunali si limiteranno a conoscere degli
effetti dell'atto stesso in relazione all'oggetto dedotto in giudizio".
6 Si ricordi che "le autorità amministrative" sono obbligate
a conformarsi al "giudicato dei tribunali", v. ancora art. 4 all.
E cit.
7 Verbari, "Procedimenti amministrativi in materia di
invenzioni, modelli e marchi", Milano 1969. Per una severa critica
delle opinioni dell'Aut. cit. v. Spada P., "La nullità del brevetto
in Studi in onore di Franceschelli Remo", Milano, 1983, p. 345, nota
40 e p. 346, nota 41.
8 V. gli artt. 79.1 L.I. e 58.3 L.M.
9 L'efficace espressione è di Denti, voce "Questioni
pregiudiziali (Dir. Proc. Civ.)", in Nov. Digesto It., XIV Torino
1961, p. 678.
10 V. Giannini - Piras, voce "Giurisdizione Amministrativa",
in Enc. del Dir. XIX, Milano 1970, p. 229 ss.
11 Così Montesano, "Processo civile e pubblica amministrazione",
Napoli 1960, p. 42 e 119.
12 V. Ascarelli, "Teoria della concorrenza e dei beni
immateriali", II ed., Milano 1960, p. 577 ss ; Franceschelli, "Trattato
di Diritto Industriale", parte generale, vol. II, Milano 1960, p.
269 ; Greco - Vercellone, "Le invenzioni e i modelli industriali",
in Trattato Dir. Civ. diretto da Vassalli F., Torino 1968, p. 161
ss. ; Ammendola, "Una vecchia questione sempre nuova (esame di brevettabilità
delle invenzioni e poteri dell'U.C.B.9", in Riv. Dir. Ind. 1987, II,
p. 134 ss. ; Sena, "I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali",
in Tratt. Dir. Civ. e Comm. diretto da Cicu - Messineo, vol. IX, tomo
III, Milano 1990, p. 285. Contra v. invece Roscioni, "In Italia è
brevettabile l'ombrello ?", in Rass. Prop. Ind. 1947, p. 101 ss. e
Bocchini, "L'esame preventivo dell'Ufficio Centrale Brevetti sulle
invenzioni industriali (nuovi spunti a margine di una vecchia polemica)",
in Riv. Dir. Ind. 1985, I, p. 387. In giurisprudenza v. : Cass. sez.
I, 14 maggio 1981 n. 3169, in Giur. Ann. Dir. Ind. 1981, p. 58 ss.
; Cass. sez. I, 8 aprile 1982 n. 2168, ivi, 1982, p. 19 ss. V. anche
le seguenti pronunce della commissione dei ricorsi : Comm. ricorsi,
16 aprile 1974 n. 10, in Giur. Completa della Comm. ricorsi in tema
di marchi e brevetti a cura di Vanzetti, Milano 1977, p. 15 ; Comm.
ricorsi, 15 settembre 1975 n. 15, ivi, p. 135 : Comm. ricorsi, 11
maggio 1976 n. 6, ivi, p. 194 ; Comm. ricorsi, 28 novembre 1994 n.
101, in Dir. Ind.1995, p. 547.
13 Nei verbali della Commissione incaricata di predisporre
lo schema della riforma del 1979 emerge chiaramente il rifiuto della
proposta di introdurre l'esame preventivo. V. Cesari, "Osservazioni
sulla competenza della Commissione ricorsi in tema di brevetti per
invenzioni industriali", in Riv. Dir. Ind. 1991, II, p. 191 ss. in
particolare p. 192 - 193.
14 Così Commissione dei ricorsi, 28 novembre 1994 n.
101, in Dir. Ind. 1995, p. 547.
15 Così Spada, op. cit., p. 349.
16 V. Spada, op. cit., p. 349 e nota 48 (ove preziosa
indicazione bibliografica).
17 Come avviene innanzi al giudice ordinario ; a parlare
di "risultati materiali" del provvedimento è Giannini in "La giustizia
amministrativa", Roma 1972, p. 86.
18 Spada, op. cit., p. 350.
19 Ancora Spada, op. cit., p. 350. V. anche Franceschelli,
"Trattato di Diritto Industriale", II ed., Milano 1960, p. 266. Sulla
diversità di oggetto fra esame svolto dall'U.I.B.M. e l'accertamento
giudiziale v. Fazzini, "Azione di nullità e decadenza del marchio
in corso di registrazione", in Dir. Ind. 1995, p. 567 ss. ; Sandri,
"Dei poteri dell'U.C.B. e delle possibili interferenze dell'A.G.O.",
in Riv. Dir. Ind. 1992, I, p. 54 ss. ; De Benedetti, "Brevettazione
e poteri dell'Ufficio Nazionale", in Dir. Ind. 1995, p. 547 ss.